Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/05/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Catania
Sezione della Persona della Famiglia e dei Minorenni
Il Presidente delegato dr. M. Escher
Letti gli atti del proc. n. 1664 / 2024 RG
Promosso da
, avvocato, nato a [...] in data [...] Parte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso da se stesso elettivamente C.F._1
domiciliato in Catania via V. Giuffrida 107/A;
ricorrente
nei confronti del
, in persona del ministro pro tempore Controparte_1
resistente contumace ha emesso la seguente
SENTENZA
ritenuto che all'udienza del 7/04/2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti;
letto il ricorso depositato il 13/12/2024 iscritto al procedimento 1664/2024 con il quale l'avv. ha proposto opposizione al decreto reso il Parte_1
6/12/24, dalla Corte di Appello di Catania sez. II penale, notificato con p.e.c. il 12/12/24, con cui si è provveduto alla liquidazione dei compensi spettanti, in relazione al processo innanzi la Corte di cassazione n°3476/24 R.G. Cass. e n°9442/17 R.G.N.R., ex artt. 82 comma 2 segg. T.U. 115/02, nella misura di complessivi € 2.427,27 comprensivi di spese generali e oltre oneri fiscali, per la difesa di;
Parte_2
ritenuto che il ricorso è stato ritualmente notificato al che non ha Controparte_1
curato di costituirsi in giudizio ed al PG;
1
ritenuto che con il decreto opposto la corte d'appello ha liquidato gli onorari applicando gli scaglioni minimi, senza tener conto della complessità del procedimento (numero imputati e numero di udienze) presso la Corte di cassazione (vedasi sentenza allegata) e gli esiti favorevoli per l'assista , complessità che giustifica Parte_2
l'accoglimento delle richieste di cui alla nota spese allegata, richieste che non superano i valori medi (ossia i compensi massimi liquidabili ex art. 82 dpr 2002/115);
rilevato che si giustifica quindi la liquidazione che segue:
fase studio euro 709
fase introduttiva euro 1984
fase decisoria euro 2056
sub totale euro 4749
riduz.22 1/3 ex art 106 dpr 2002/115, - euro 1583
totale, all'esito della riduzione, euro 3166.
il tutto maggiorato di spese Generali, iva e cpa;
ritenuto che competono le spese vive di trasferta per euro 82,49, avendo il difensore documentato il proprio spostamento presso un luogo diverso da quello della propria sede professionale, ai fini dell'espletamento del mandato difensivo ed allegato la relativa documentazione;
rilevato che in base all'esito del giudizio il va condannato al Controparte_1
pagamento delle spese della presente opposizione, liquidate come in dispositivo tenuto conto della richiesta;
PTM
Visto l'art. 170 dpr 2002/115, a modifica del decreto opposto ed integrando la differenza, liquida in favore dell'avv. per l'attività difensiva Parte_1
indicata in motivazione il compenso di euro3166, oltre spese forfettarie, iva e cpa, calcolato sull'onorario, ed oltre euro 82,49 per spese vive di trasferta;
condanna il
2 al pagamento delle spese di questa opposizione che si liquidano Controparte_1
in euro 268 per la fase di studio ed euro 268 per la fase introduttiva.
Catania, 12/05/2025
Il Presidente
M. Escher.
3