Sentenza 17 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2004, n. 11357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11357 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MUGGIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA DI SICILIA S.P.A.;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 9441/2002 proposto da:
BANCO DI SI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell'avvocato FRANCO VOLTAGGIO LUCCHESI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar UGO SERIO di PALERMO del 13/03/02, rep. 58649;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ER RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MUGGIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 137/01 del Tribunale di LATINA, depositata il 08/10/01 R.G.N. 1037/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/12/03 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato MUGGIA;
Udito l'Avvocato VOLTAGGIO LUCCHESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma, quale giudice del lavoro, depositato il 30 settembre 1988, AR IG, già dipendente del AN di SI, conveniva in giudizio tale Istituto ed esponeva che nell'anno 1973 lo stesso AN aveva addebitato a suo carico gravi irregolarità consistenti nell'avere consentito ad un cliente correntista (NO TR) un "gioco" di valute ed un "giro" di assegni a vuoto tali da far godere a quel cliente una linea di credito mai concessa dal AN e comportante un debito di questo per lire 181.073.173; che, in conseguenza di ciò era stata promossa a suo carico azione penale (con l'imputazione di peculato continuato) e disposta la sua sospensione cautelare dal servizio con privazione dell'intera retribuzione e attribuzione di assegno alimentare pari ai due terzi della stessa;
che in data 11 marzo 1988, dopo che egli era stato già collocato a riposo (in data 1 luglio 1979) fruendo dei benefici previsti per gli ex combattenti, con decurtazione di un quinto del trattamento di fine rapporto, la Corte d'appello di Roma in sede penale lo aveva assolto dai fatti a lui addebitati perché non costituenti reato. In base a tanto il ricorrente chiedeva che, dichiarata la nullità della disposta sospensione per mancata affissione del codice disciplinare e perché non preceduta da alcuna contestazione, il AN convenuto fosse condannato a pagargli la somma di lire 34.272.000 pari agli importi illegittimamente trattenuti dal AN (come differenza tra la retribuzione dovuta e l'assegno alimentare corrisposto) nonché a pagargli altre indennità che avrebbe percepito ove fosse rimasto in servizio ed alle conseguenti differenze del trattamento di fine rapporto, oltre al risarcimento danni per l'anticipata risoluzione del rapporto. Il convenuto AN di SI, costituitosi, nel sostenere la legittimità della sospensione cautelare per la gravità dei fatti addebitati al dipendente, rilevava che per tali fatti non si era potuto far luogo a procedimento disciplinare perché il predetto si era dimesso dal lavoro prima della definizione del giudizio penale, eccepiva comunque la prescrizione dei diritti azionati e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna del IG al risarcimento dei danni per lire 181.073.173 (somma corrispondente al saldo passivo del correntista TR) con rivalutazione ed interessi;
chiedeva inoltre, ed otteneva, sequestro conservativo nei confronti dell'attore fino a concorrenza della suddetta somma. Il Pretore pronunciava sentenza in data 10 ottobre 1990 con la quale, respinta l'eccezione di prescrizione, accoglieva la domanda del IG per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte durante il periodo di sospensione e delle differenze di trattamento di fine rapporto, respingendo la pretesa risarcitoria;
accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale del AN e condannava il IG a pagare allo stesso la somma di lire 181.073.473. Il Tribunale di Roma, decidendo sugli appelli proposti dalle parti avverso tale sentenza (nonché sull'appello proposto avverso sentenza pretorile del 5 novembre 1992 nella procedura di opposizione all'esecuzione - riguardante questione estranea al presente giudizio di legittimità -), con sentenza del 12 luglio 1997 dichiarava prescritto il diritto del IG alle differenze di retribuzione e di indennità di anzianità rigettando quindi le domande dello stesso volte alla restituzione delle somme trattenute nel periodo di sospensione dal lavoro;
accoglieva parzialmente l'appello del IG riguardo al concorso di colpa del AN nella produzione del danno oggetto della domanda riconvenzionale determinando tale concorso nella misura del cinquanta per cento e quantificando conseguentemente il danno imputabile al TI, al momento dell'illecito, in lire 13.102.907; escludeva che sulla somma richiesta a titolo risarcitorio fossero dovuti interessi convenzionali, e, tenuto conto dei pagamenti parziali via via ottenuti dal AN con conseguente oggettiva riduzione del danno, condannava il IG al pagamento della residua somma di lire 4.891.707 con interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati con decorrenze diverse, in considerazione delle date dei pagamenti parziali.
La Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso del IG e su quello incidentale del AN di Roma, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale del IG rigettando gli altri motivi del ricorso stesso, ed ha accolto per quanto di ragione il ricorso incidentale del AN. Ha escluso, in motivazione, la natura di sanzione disciplinare della sospensione cautelare adottata nella specie escludendo quindi l'applicabilità dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970; sul punto dell'interpretazione dell'art. 95 del
Regolamento del personale del AN, ha ravvisato la violazione dell'art. 1362 c.c. per inadeguata considerazione delle parole e delle espressioni di tale disposizione ed ha osservato che l'interpretazione fornita dal Tribunale di Roma non considerava che detta norma faceva conseguire la cessazione degli effetti della sospensione all'assoluzione in sede penale ed all'accertato esonero di responsabilità in linea disciplinare o amministrativa e faceva quindi sorgere, all'esito del procedimento penale e disciplinare, il diritto del dipendente al rimborso di quanto a lui non corrisposto in conseguenza della sospensione;
sul punto della liquidazione del danno subito dal AN per lo scoperto del conto corrente "TR", ha ritenuto fondata la censura della mancata considerazione, ai fini della misura degli interessi, della qualità professionale del creditore quale impresa bancaria, confermando nel contempo la decisione impugnata che aveva escluso la spettanza di interessi del 13 per cento in quanto riferiti esclusivamente al rapporto con il cliente. Ha quindi cassato la sentenza d'appello in relazione ai motivi accolti e rinviato la causa al Tribunale di Latina. Il Tribunale di Latina, con sentenza non definitiva dell'8 ottobre 2001, ha rigettato la domanda proposta dal IG per ottenere la restituzione delle somme trattenute, in conseguenza della sospensione, a titolo di retribuzione e di competenze di fine rapporto, ed ha disposto l'ulteriore istruzione della causa, con separata ordinanza, per la quantificazione degli accessori dovuti sull'importo liquidato in favore del AN di SI a titolo risarcitorio dal Tribunale di Roma.
Il detto giudice del rinvio, nell'interpretare l'art. 95 del Regolamento del personale del AN, ha affermato che tale norma prevede due requisiti per l'acquisizione del diritto del dipendente alla restituzione delle somme trattenute durante la sospensione cautelare, e ne ha escluso la ricorrenza nel caso di specie. Ha ritenuto non ricorrente il primo requisito, costituito dalla assoluzione dall'imputazione penale per inesistenza del reato o per non aver commesso il fatto, sul rilievo che la sussistenza dei fatti illeciti posti in essere dal IG era stata definitivamente accertata con la sentenza penale del Tribunale di Roma del 18 aprile 1983 (che aveva condannato il predetto alla pena di anni due e quindici giorni di reclusione, ed alla multa, per il delitto di peculato continuato aggravato ai danni del AN di SI, quale Istituto di diritto pubblico) e che l'assoluzione in appello con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" conseguiva al riesame della qualificazione dell'attività bancaria operato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione alla luce della nuova normativa (introdotta dal D.P.R. 27 giugno 1985 n. 350) secondo cui l'attività bancaria era svolta in regime concorrenziale tipicamente privatistico e pertanto i dipendenti non erano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con la conseguenza che la pronuncia assolutoria non attestava l'assoluta estraneità del dipendente al compimento degli atti illeciti contestati o la inesistenza di tali atti. Il Tribunale di Latina ha ritenuto insussistente anche il secondo requisito, costituito dal non dovere l'impiegato rispondere in linea disciplinare o amministrativa dei fatti attribuitagli, ed ha osservato che, nella specie, l'accertamento dell'esonero da responsabilità disciplinare o amministrativa era stato reso impossibile dal preventivo collocamento a riposo richiesto ed ottenuto dal dipendente, sicché non era configurabile alcun suo diritto alla chiesta restituzione;
ed ha aggiunto che la citata previsione dell'art. 95 faceva evidente riferimento non già ad un impedimento esterno e contingente all'espletamento del procedimento disciplinare o amministrativo, bensì ad un sostanziale esonero da responsabilità in linea disciplinare o amministrativa. In ordine alla quantificazione dell'importo dovuto dal IG a titolo di rivalutazione ed interessi sulla somma liquidata dal Tribunale di Roma in favore del AN di SI (pari a lire 4.891.707), il giudice del rinvio, in relazione al rilievo del ricorrente secondo cui non poteva essere liquidata, oltre agli interessi legali, alcuna somma a titolo di rivalutazione monetaria, ha osservato che, poiché la sentenza rescindente della Corte di Cassazione non aveva censurato la statuizione concernente la rivalutazione monetaria, ogni rilievo sul punto doveva ritenersi inammissibile.
Avverso tale sentenza AR IG ricorre per cassazione, formulando quattro motivi di censura.
Il AN di SI S.p.A. resiste con controricorso nel quale propone ricorso incidentale condizionato.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Devono preliminarmente essere riuniti i ricorsi (principale e incidentale), proposti avverso la stessa sentenza. 2. - Con il primo motivo il ricorrente principale IG denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371 cod. civ. nell'interpretazione degli artt. 95 e 96 del Regolamento del personale della CA di SI, e motivazione carente e contraddittoria;
e censura l'impugnata sentenza là dove il Tribunale, nell'interpretare le disposizioni suddette, ha osservato come, ai fini del rimborso, non sia sufficiente l'assoluzione nel giudizio penale del dipendente, ma che con tale condizione debba concorrere anche l'esonero dello stesso da ogni responsabilità sul piano disciplinare e amministrativo. Deduce che l'interpretazione così prospettata dal Tribunale di Latina implica violazione dei canoni interpretativi letterale, della conservazione del contratto e dell'interpretazione complessiva delle clausole, e lamenta che il detto giudice abbia accorpato in una sola ipotesi due ipotesi invece tra loro distinte ed assolutamente autonome. Sostiene che la prima ipotesi è quella della "inesistenza del reato", la quale è legata dalla congiunzione disgiuntiva "o", e non dalla congiunzione "e", alle ipotesi successive, e che la medesima ipotesi (inesistenza del reato) è diversa da quella del "non aver commesso il fatto" o dell'"andare esente da ogni responsabilità disciplinare od amministrativa". Censura ancora l'impugnata sentenza per non aver considerato che il AN di SI, utilizzando l'istituto della sospensione, facoltativo e non obbligatorio, si era affidato unicamente all'esito del giudizio penale, mentre avrebbe potuto procedere immediatamente alla risoluzione del rapporto contestando i fatti sul piano disciplinare e amministrativo o riservandosi di procedervi all'esito del giudizio penale;
e rileva che le dimissioni del IG non impedivano l'esercizio del potere amministrativo o disciplinare fino a quando le stesse furono accettate. Il motivo non è fondato.
Il giudice del rinvio si è attenuto puntualmente ai rilievi espressi dalla sentenza rescindente di questa Corte (Cass. n. 12631 del 15 novembre 1999) nell'operare l'interpretazione della norma contrattuale in questione (la quale dispone, come risulta dalla sentenza impugnata, che "nel caso in cui l'impiegato venga assolto per inesistenza del reato o per non avere commesso il fatto e non debba rispondere in linea disciplinare o amministrativa, cessano gli effetti della sospensione per tutta la sua durata e l'impiegato ha diritto al rimborso di quanto corrispostogli in meno in conseguenza della sospensione").
Avuto infatti riguardo alle argomentazioni motive svolte nella citata Cass. 12631/1999, e motivando in adesione ad esse, il Tribunale di Latina ha ritenuto che detta norma prevede due ipotesi integranti, in quanto concorrenti congiuntamente, il fatto costitutivo del diritto al rimborso di che trattasi: una prima ipotesi costituita dall'accertamento giudiziale della assoluta inesistenza dei fatti passibili delle richiamate sanzioni ovvero della estraneità dell'impiegato alla loro commissione, ed una seconda ipotesi, collegata alla prima (nella formulazione della norma contrattuale) dalla congiunzione "e" - implicante appunto tale congiunzione la necessaria concorrenza di entrambe le ipotesi - costituita dall'accertamento dell'esonero di ogni responsabilità anche sul piano disciplinare e amministrativo.
Nessun vizio di motivazione ne' alcuna violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale quali denunziati nel motivo in esame, è dunque ravvisabile nell'interpretazione formulata dal giudice di rinvio che, come detto, è del tutto rispondente alle enunciazioni svolte al riguardo nella sentenza rescindente di questa corte e quindi conforme alla lettera ed alla "ratio" della disposizione collettiva.
Le deduzioni sviluppate nel motivo in esame non valgono e non sono idonee ad evidenziare vizi di tal genere, denunziati invero dal ricorrente in maniera alquanto apodittica e inadeguata, neppure essendo conferente a tal fine la mera enunciazione dell'interpretazione ritenuta corretta e prospettata dalla stessa parte (col sostenere che la norma prevederebbe una prima ipotesi costituita dalla inesistenza del reato, la quale sarebbe collegata alle ipotesi successive dalla congiunzione disgiuntiva "o"), interpretazione che peraltro non appare rispondente ne' alle indicazioni della sentenza rescindente di questa Corte ne' comunque alla formulazione letterale e alla logica della disposizione contrattuale in esame.
Sono poi da ritenere nuove, e quindi inammissibili nella presente sede di legittimità, le deduzioni riguardanti il raffronto tra la data delle dimissioni rassegnate dal IG e la data della dedotta relativa accettazione, nessun cenno a tale specifica questione essendo contenuto nell'impugnata sentenza ne' avendo il ricorrente denunziato al proposito un vizio di omissione di pronunzia ne' fatto le indispensabili indicazioni in ordine ad una eventuale pregressa tempestiva proposizione di una questione siffatta - implicante accertamenti di fatto - innanzi al giudice di merito. Può comunque, in termini generali, ricordarsi al riguardo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di dimissioni del prestatore di lavoro nell'ambito del rapporto privatistico, ribadendo cioè che "le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà del medesimo", con la conseguenza che anche una loro successiva revoca è inidonea, senza il consenso della detta controparte, ad eliminare l'effetto risolutivo già prodotto dalle dimissioni stesse (Cass. 20 novembre 1990 n. 11179; v. Cass. 23 gennaio 1992 n. 728, 27 maggio 1996 n. 4862, 12 agosto 1998 n. 7923; cfr. altresì Cass. 16 giugno 1994 n. 5831) . 3. - con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del giudicato penale e degli artt. 28 c.p.c. e 2909 c.c. nonché dell'art. 2697 c.c.; deduce che la Corte d'appello penale di Roma aveva assolto il IG perché il fatto non costituisce reato sulla base di un'eccezione preliminare e senza esaminare il profilo dell'impugnazione con cui erano stati contestati i fatti ed era stato chiesto il rinnovo del dibattimento, e che pertanto era evidente l'errore del Tribunale di Latina nel dare per verificato nel processo penale l'accertamento della responsabilità del IG in ordine ai fatti a lui ascritti.
Anche questo motivo va disatteso.
Infatti la valutazione della Corte di merito circa la portata e la rilevanza della pronuncia assolutoria penale ai fini che qui interessano è stata espressa richiamando quanto accertato in sede di appello e superato dalla decisone rescindente di Cass. n. 12631 del 1999, avendo i giudici di secondo grado - come appunto chiarito nella sentenza qui impugnata - proceduto direttamente al positivo accertamento del comportamento gravemente negligente tenuto dal dipendente in violazione delle disposizioni della banca, e trattandosi in ogni caso di apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non adeguatamente censurato in sede di legittimità con gli appropriati specifici mezzi predisposti dall'art. 360 c.p.c.. Oltretutto la questione or detta neppure presenta decisiva rilevanza ai fini della presente decisione essendo di per sè sufficiente e determinante - per confermare la pronuncia impugnata con il motivo in esame - la statuizione di cui prima s'è detto, relativa cioè all'accertata non ricorrenza del fatto costitutivo della pretesa ad ottenere la chiesta restituzione, costituito dalla riscontrata mancanza di responsabilità disciplinare od amministrativa del dipendente cautelativamente sospeso.
4. - Con il terzo motivo il IG denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 112 c.p.c., nonché mancata deduzione e prova dei fatti a lui addebitati, decisione ultrapetita, motivazione carente e contraddittoria. Rileva che il Tribunale di Latina ha adottato un'interpretazione dell'art. 95 del Regolamento del personale mai prospettata dalla parte convenuta nella comparsa di risposta del 6 febbraio 1989, accogliendo così eccezione di parte non formulata. Deduce che il AN di SI non aveva mai chiesto di provare la responsabilità del dipendente in ordine ai fatti a lui addebitati e che errato era l'assunto secondo cui le dimissioni avrebbero privato il AN del potere disciplinare e della possibilità di promuovere azione di accertamento di responsabilità, dal quale errore conseguiva violazione dell'art. 5 della legge n. 604/1966. Il motivo non è fondato ed è pure in parte inammissibile, là dove, in particolare, ripropone argomenti riguardanti l'interpretazione dell'art. 95 del Regolamento del personale.
Ed invero la questione dell'interpretazione di tale disposizione normativa, non può essere oggetto, nella presente sede di rinvio, di censure e rilievi difformi dalla statuizione espressa sul punto dalla sentenza rescindente di questa Corte (n. 12631/1999), e con essa non coerenti. In tale sentenza è detto testualmente che "la lettera dell'art. 95 esplicitamente e inequivocabilmente stabilisce che la valutazione della giustificatezza della sospensione è operazione da effettuare in esito all'accertamento demandato al procedimento penale e disciplinare e che solo la conclusione di questi in senso favorevole al dipendente - vale a dire l'assoluzione in sede giudiziaria e l'esonero da responsabilità in linea disciplinare o amministrativa - determina il cessare degli effetti della disposta misura cautelare, ponendosi, al tempo stesso, come fatto costitutivo del diritto del dipendente a domandare la restituzione di quanto trattenuto dal datore di lavoro durante il relativo periodo". Affermazione, questa, cui il giudice del rinvio si è attenuto correttamente e cui ha dato applicazione, essendo oramai superato e non più proponibile, in questo giudizio di rinvio, ogni argomento o rilievo, che in ipotesi potesse avere idoneità preclusiva al riguardo, non emerso ne' considerato nelle pregresse fasi, ne' potendo, comunque, essere qualificata come eccezione in senso proprio, soggetta alle preclusioni operanti nel rito del lavoro, una deduzione come quella cui è fatto riferimento nel motivo. Non conferenti appaiono le ulteriori riferite censure, dovendo essere ribadita - come pure s'è già osservato - la non attuabilità di una procedura disciplinare, nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, nei confronti di chi non sia più lavoratore dipendente, atteso che (come appare del tutto evidente) un tale procedimento è volto ad accertare la sussistenza o meno di una responsabilità disciplinare del lavoratore al preciso fine di stabilire se allo stesso siano applicabili oppur no provvedimenti sanzionatori, i quali hanno una qualche rilevanza e significato solo ed esclusivamente in quanto attengano ad un rapporto di lavoro in atto e riguardino, appunto, la parte che, nell'ambito di esso, renda ancora effettivamente la prestazione lavorativa.
5. - Con il quarto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c. nonché motivazione carente e contraddittoria, il ricorrente censura l'impugnata sentenza sul punto di interessi e rivalutazione sulla somma oggetto della condanna del IG per il danno arrecato al AN di SI. Lamenta che il giudice di rinvio abbia dato applicazione all'art. 429 c.p.c. nei riguardi del datore di lavoro, quando tale norma è stabilita solo a favore del lavoratore, e che abbia riconosciuto la rivalutazione monetaria di una somma già maggiorata di interessi determinati in misura pattizia di gran lunga superiore a quella degli interessi legali e tali quindi da ricomprendere il tasso di svalutazione. Il motivo è da disattendere.
Il rilievo concernente la rivalutazione monetaria non è ammissibile in quanto non contiene l'impugnazione della precisa statuizione del giudice di rinvio, il quale ha ritenuto preclusa ogni censura al riguardo in ragione della pronuncia resa in proposito dalla Corte di Cassazione nella sentenza rescindente. Il Tribunale di Latina ha invero osservato che la citata Cass. 12631/1999 ha ritenuto, tra l'altro, che dovesse tenersi conto della qualità professionale del creditore per determinare la misura degli interessi, e che nulla ha osservato in punto di rivalutazione monetaria:
sicché, non essendo stata censurata ne' cassata dal giudice di legittimità la statuizione concernente il riconoscimento della rivalutazione monetaria, il giudice del rinvio ha ritenuto inammissibile, nella sua fase, ogni rilievo su tale punto. E questa specifica statuizione del giudice di rinvio non ha trovato precisa censura nel motivo di ricorso in esame.
La statuizione sulla misura degli interessi è a sua volta conforme alle indicazioni della sentenza rescindente (Cass. 12631/1999), la quale, nel condividere la tesi del AN di SI, ha ritenuto doversi tener conto della qualità professionale del soggetto creditore, nella specie impresa bancaria, ai fini appunto della misura degli interessi da stabilirsi con riguardo alla normale utilizzazione del denaro ai tassi usualmente praticati. Dal che l'infondatezza della relativa censura.
Da ultimo va notato che integrazioni o specificazioni introdotte nella memoria ex art. 378 c.p.c. di parte ricorrente non possono valere a completare la deduzione dei motivi d'impugnazione quale contenuta nel ricorso per Cassazione. È infatti giurisprudenza costante di questa Corte che nel giudizio di legittimità, con le memorie previste dalla citata norma dell'art. 378, le quali sono esclusivamente destinate ad illustrare e chiarire motivi già compiutamente esposti nel ricorso od a confutare le tesi avversarie svolte nel controricorso, non soltanto non possono essere introdotte nuove censure ne' sollevate nuove questioni che non siano rilevabili d'ufficio, ma neppure può venire specificato, integrato od ampliato il contenuto dei motivi originari del ricorso, al quale atto esclusivamente va limitata l'impugnazione e nel quale soltanto possono essere individuati l'ambito ed i limiti della stessa, anche e particolarmente a garanzia del contraddittorio tra le parti (cfr., tra le molte, Cass. Sez. Un. 19 maggio 1997 n. 4445, 2 settembre 1997 n. 8373). 6. - In conclusione, per quanto sin qui detto il ricorso principale proposto dal Sign. IG, deve essere rigettato. Ne risulta assorbito il ricorso incidentale della CA (riferito alla questione della prescrizione e a domanda di restituzione di maggiori importi pretesi dal IG) perché espressamente subordinato alla riforma della sentenza impugnata. Ai sensi dell'art. 385 primo comma c.p.c. il soccombente ricorrente principale va condannato a rimborsare alla parte resistente le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente IG a rimborsare alla società resistente le spese del presente giudizio liquidate in euro 38, 00 oltre ad euro 2.000 (duemila) per onorario d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2004