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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1166/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario MICHELE DALLA VALLE, con studio in VIA
FERDINANDO MAESTRI n. 6, PARMA (p.e.c.
Email_1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, con studio in PIAZZA SAN
MARCO (EX PALAZZO REALE) n. 63, VENEZIA (p.e.c.
Email_2
(c.f.: ) in Controparte_2 P.IVA_2 proprio e quale successore del direttore della Parte_2
- nella funzione di commissario liquidatore, ai sensi della L.
[...]
n.549/1995, della gestione liquidatoria della soppressa
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avvocato domiciliatario Parte_3
RICCARDO ARTICO, con studio in Via Genova n. 13, Treviso (p.e.c.
Email_3 PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia
3.6.2024, n. 1728
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione, salvo ogni ulteriore diritto, impregiudicata ogni migliore pronuncia, effettuato ogni accertamento del caso e/o di legge,
In via preliminare ed istruttoria: disporre, autorizzare, ammettere, o come meglio ritenuto, e per le ragioni spiegate nel presente atto, la rinnovazione istruttori a, ex art.356 c.p.c., in ordine alla ctu medico legale svolta nel primo grado di giudizio per le evidenziate ragioni di erroneità, annullabilità e nullità della stessa, all'uopo nominando consulente tecnico d'ufficio medico legale cui affidare l'indagine e peritale di cui al quesito formulato in primo grado con ordinanza istruttoria riservata del Tribunale di Venezia del 07.10.2022, o il diverso quesito ritenuto opportuno dalla Ecc.ma Corte d'Appello, Nel merito: previa rinnovazione istruttoria di cui infra, ed in ragione dei motivi tutti di cui alle premesse, in accoglimento della qui spiegata impugnazione, ed in riforma integrale della sentenza n.1728/2024 pronunciata dal
Tribunale di Venezia, dr.ssa Barison, pubblicata in data 03.06.2024 nell'ambito del giudizio n.121/2021 r.g., dei punti e capi individuati in narrativa, per l'effetto accogliere le domande tutte proposte in primo grado dall'attore e così: accertato e dichiarato, per le Parte_1 ragioni tutte di cui alle premesse, la riconducibilità della patologia del virus HCV, contratta dal Signor al trattamento Parte_4 trasfusionale eseguito sulla persona dello stesso, pe r impiego di unità ematiche infette, presso l'Ospedale Civile di Jesolo (VE) come in pag. 2/21 premesse illustrato, accertata e dichiarata, conseguentemente per le ragioni in premesse, la responsabilità ex art. 2043 c.c. del
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, oltreché la CP_1 responsabilità contrattuale dell' , in Controparte_2 persona del Direttore pro tempore, quest'ultimo anche nella funzione di commissario liquidatore della gestione liquidatoria della soppressa
, già Parte_3 Parte_2
, e dell' in persona del Direttore
[...] Controparte_3 pro tempore, nella contrazione della epatite cronica HCV da parte del
Signor e così nella causazione dei gravissimi e Parte_4 irreversibili danni alla salute patiti dall'attore, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare, anche in vi a solidale fra loro, e per i titoli e le causali di cui in premessa, il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore e la , in Controparte_2 persona del Direttore pro tempore, quest'ultimo anche nella funzione di commissario liquidatore della gestione liquidatoria della
[...]
, già Parte_5 Parte_2
, e l' , in persona del Direttore pro
[...] Controparte_3 tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti ed ulteriormente patiendi, dal Signor e così Parte_4 dichiararli tenuti e condannarli a corrispondere all'attore l'importo di
Euro 178.228,59#, oltre agli interessi ed alla rivalutazione moneta ria dall'aprile 2013 al saldo, ovvero in quell'altra diversa, maggiore o minore somma, meglio ritenuta dal Giudicante o che dovesse risultare ad istruttoria esperita , con conseguente pronuncia di condanna in capo all'appellata alla restituzione in favore dell'appellante delle somme tutte ricevute in pagamento in esecuzione della sentenza n.1728/2024 del
Tribunale di Venezia qui impugnata, disattendendo ogni eccezione ed istanza sollevata dagli appellati, e in primo grado e dinanzi alla Corte
pag. 3/21 d'Appello qui adita, per tutti i motivi infra meglio esposti. In ogni caso:
Con vittoria dell'appellante di spese e compensi del presente grado di giudizio, nonché del primo grado di giudizio, oltre accessori tutti di legge. In via istruttoria: L'appellante, nel reiterare la richiesta di rinnovazione istruttoria ex art.356 c.p.c. ut supra svolta in via preliminare, insta per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte non ammesse in primo grado così e come già formulate innanzi al Tribunale di Venezia in memoria istruttoria ex art.183 co.6 c.p.c. del 16.02.2022, rinnovate nelle note conclusive del 18.12.2023, nonché nel foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale di udienza del
18.10.2023, e così per l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli dal n.1 al n.68 di cui alla citata memoria, con i testimoni parimenti ivi indicati
CONCLUSIONI DEL Voglia la Corte Controparte_1
d'appello adita, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
in via istruttoria, non ammettere la produzione della perizia di parte prodotta per la prima volta in appello, non ammettere la chiesta prova testimoniale né la chiesta rinnovazione della CTU medico legale per le ragioni esposte;
con vittoria di spese e di onorari
CONCLUSIONI DELL'AZIENDA ORIENTALE: Controparte_2
NEL MERITO: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. Parte_4
e per l'effetto confermare la sentenza n. 1728/2024 pubblicata il
[...]
03.06.2024, resa inter-partes dal Tribunale di Venezia, in persona della
Dr.ssa Barison, nell'ambito del giudizio R.G. n.121/2021 e notificata in pag. 4/21 data 04.06.2024. IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone alla richiesta formulata dalla parte appellante relativa alla rinnovazione della CTU medico legale, ritenendo infondate le contestazioni formulate dall'appellante dal momento che in primo grado le operazioni peritali si siano svolte correttamente e l'elaborato peritale appaia esaustivo, motivato e corroborato da ampia letteratura scientifica. Ci si oppone, inoltre, all'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla parte appellante sui capitoli non ammessi in primo grado, del tutto irrilevanti ai fini del decidere. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza 3 giugno 2024 n. 1728/2024 il Tribunale di
Venezia ha respinto la domanda di risarcimento del danno proposta da
Le spese fra l'attore e il sono state Parte_1 Controparte_1 compensate mentre l'attore è stato condannato a rifondere le spese nei confronti dell' . aveva Controparte_2 Pt_1 dedotto di aver contratto il virus HCV a seguito di emotrasfusioni nel
1981, in occasione di un ricovero ospedaliero presso il reparto di
Chirurgia dell'Ospedale Civile di Jesolo. La grave malattia era stata scoperta nel 2013 a seguito d'indagini diagnostiche effettuate per un'infezione alle vie urinarie e la correlazione con le emotrasfusioni ricevute e la patologia era stata accertata nell'ambito del procedimento amministrativo diretto al riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla l.
n. 210 del 1992.
1.1 L' , convenuta in giudizio Controparte_2 unitamente al e all' , aveva Controparte_1 Controparte_3
pag. 5/21 eccepito pregiudizialmente il proprio difetto di legittimazione passiva nonché il difetto di legittimazione dell' . All'epoca dei Controparte_3 fatti l'Ospedale di Jesolo faceva parte della Unità Locale sociosanitaria n.
15 ed era entrato a far parte della Parte_3 Controparte_2
per effetto della L. 26.10.16, n. 19. Pur ritenendo
[...]
“assorbenti” diverse “considerazioni” precedentemente trattate, il
Tribunale ha comunque preso posizione sull'eccezione pregiudiziale.
Nell'atto introduttivo l'attore non aveva spiegato a quale titolo l'
[...]
dovesse farsi carico delle passività derivanti Controparte_2 dalla gestione della disciolta , mentre l' Parte_3 Parte_3 CP_3
era sempre stato solo una struttura tecnica organizzativa priva
[...] di soggettività giuridica, da riconoscersi piuttosto all'Azienda nella cui struttura il nosocomio è inserito.
1.2 Nel corso del giudizio di primo grado era stata disposta una CTU affidata al medico legale dott. , le cui conclusioni sono Persona_1 ampiamente richiamate nella sentenza. Dopo aver premesso che all'epoca in cui il paziente era stato sottoposto a trasfusioni presso l'Ospedale di Jesolo, “gli organi normativi competenti emettevano, con le conoscenze scientifiche disponibili (e condivise dalla comunità scientifica), disposizioni normative assolutamente condivisibili e compatibili con le conoscenze”, il giudice ha considerato decisivo il fatto che non potesse “… essere ammesso secondo i criteri normalmente richiesti in ambito civilistico il nesso di causalità materiale tra evento addotto alla citazione ed evento di danno”.
1.3 Nel corso delle operazioni peritali era emerso che antecedentemente alla prima somministrazione plasmatica presso l'Ospedale di Jesolo il paziente, con indagini refertate il 23/02/1981 (la pag. 6/21 prima infusione plasmatica risaliva al 24/02/1981) era già portatore di un incremento significativo della transaminasemia (GOT 41 e GPT 47 con valori normali previsti rispettivamente di 6-26 e 0-21). L'elevato valore della transaminasemia era stato confermato anche nel successivo esame del 27/2/1981, a distanza di quattro giorni. Il secondo esame era successivo alle somministrazioni plasmatiche ma l'intervallo di tempo era troppo breve per consentire lo sviluppo di un'epatopatia
HCV-correlata in grado di produrre un danno epatico. Il paziente era dunque portatore di segni “inequivoci” di patologia epatica” in epoca precedente alla prima somministrazione plasmatica.
1.4 Stante l'elevato sospetto di epatopatia cronica dovuta a fatti pregressi, il consulente aveva acquisito la cartella clinica relativa a un ricovero presso l' di Crotone risalente al 1972 per ferita da CP_3 arma da taglio. Il 21.12.1972 era stato sottoposto a tre Pt_1 trasfusioni presso l'Ospedale di Crotone. Secondo il CTU, pertanto, “non appare evento “probabile” il contagio avvenuto per la semplice terapia plasmatica intervenuta nel corso del ricovero presso l'ospedale di
Jesolo”. L'ipotesi alternativa di un contagio presso l'Ospedale di Crotone
è maggiormente probabile.
1.5 È chiaro - aggiunge il giudice – che se prima del ricovero presso l'Ospedale di Jesolo il paziente aveva evidenziato segni clinici di probabile infezione HCV correlata, non è più rilevante il riconoscimento in via amministrativa dell'indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992. Il provvedimento amministrativo che riconosce l'indennizzo non rafferma,
“neppure di fatto”, un nesso causale tra la patologia e le emotrasfusioni avvenute nell'Ospedale di Jesolo. È vero che per Cass., s.u., sent. n.
19129 del 2023 il provvedimento amministrativo di riconoscimento del pag. 7/21 diritto all'indennizzo, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale nei confronti del e, eventualmente, Controparte_1 dell' . Lo stesso precedente, tuttavia, specifica che tale Controparte_4 efficacia viene meno se, come accade nel caso in esame, emergano specifici elementi fattuali non apprezzati in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il provvedimento nel quale viene riconosciuta l'esistenza del nesso causale tra la trasfusione e l'infermità appare solo in parte corretto, poiché il riferimento alla trasfusione effettuata presso l' nel 1981 è erroneo, essendo stato Controparte_3 scoperto che la persona aveva effettuato trasfusioni anche nel 1972 presso l'Ospedale di Crotone e che era portatrice di un incremento significativo della transaminasemia antecedentemente alle trasfusioni avvenute presso l' Jesolo. CP_3
1.6 Il Tribunale ha infine escluso di poter accertare la responsabilità del per il danno da emotrasfusione di sangue infetto Controparte_1 per le trasfusioni avvenute nel 1972 presso l'Ospedale di Crotone perché tali fatti non erano stati tempestivamente dedotti a fondamento della domanda ed erano rimasti al di fuori del perimetro del processo fino alla loro scoperta da parte del CTU.
2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza e Parte_1 previa rinnovazione della consulenza, sia accertata la riconducibilità della patologia del virus HCV alle emotrasfusioni avvenute presso l'Ospedale di Jesolo e siano condannati al risarcimento del danno,
pag. 8/21 rispettivamente a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, l' e il Controparte_2 [...]
. Tra le parti citate in giudizio non compare più l' CP_1 CP_3
anche se nelle conclusioni la difesa dell'appellante continua a fare
[...] riferimento alla responsabilità contrattuale anche dell' CP_3
. L' risulta citata sia in proprio sia “in
[...] Controparte_2 persona del direttore pro tempore … quale successore del direttore della
- nella funzione di commissario Parte_2 liquidatore, ai sensi della L. n. 549/1995, della gestione liquidatoria della soppressa ”. Con due motivi di Parte_3 appello, la difesa dell'appellante lamenta:
2.1 che le conclusioni del CTU sono “grandemente scorrette ed erronee” sì da determinare la nullità della consulenza, la necessità della sua rinnovazione e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione. Il parere medico legale 1.7.2024 del dott. – Persona_2 spiega l'appellante - illustra i macroscopici errori d'indagine e valutazione del consulente tecnico d'ufficio. La valorizzazione della nuova consulenza è consentita perché si richiede solo una rilettura del compendio documentale e probatorio già acquisito. La cartella clinica del ricovero presso l'Ospedale di Jesolo consente d'interpretare il caso “in una diversa prospettiva”. Un danno a carico del fegato non esprime di per sé il fatto che tale danno ha origine e natura infettiva e, se infettiva, proprio da virus dell'epatite C. La tabella tratta dal testo “La diagnostica delle epatiti croniche”, di Forum Service editore, Persona_3
1995, riportata alla pagina 6 del parere mostra le molte possibili “cause epatiche” dell'incremento (ipertransaminasemia) delle transaminasi.
Dato che il CTU non ha puntualizzato la natura aspecifica del rilievo dell'ipertransaminasemia, si è verificato un “corto circuito
pag. 9/21 interpretativo” perché il consulente ha fatto riferimento a segni inequivoci di patologia epatica e il giudice ha compreso che fossero segni clinici di probabile infezione HCV correlata. Il “malinteso” sarebbe stato chiarito con un attento esame della cartella clinica del 1981, perché nel corso dell'intervento chirurgico del 22 febbraio 1981 il chirurgo descrisse la presenza di “succo gastrico … in regione sotto epatica”. Il succo gastrico e i residui alimentari raccolti in regione sottoepatica provocarono la sofferenza epatica e il valore dell'ipertransaminasemia rilevato il 23 febbraio 1981. Il successivo esame del 27 febbraio 1981 ha evidenziato valori in netto calo, tanto da avvicinarsi ai valori normali. La peritonite da liberazione di succo gastrico in sede sottoepatica risolta attraverso bonifica chirurgica spiega efficacemente l'incorsa riduzione dei valori di ipertransaminasemia. Le emotrasfusioni ematiche del 1972 non sono state “scoperte” dal CTU, risultando dal verbale della Commissione Medica Ospedaliera 4.8.2014 depositato dal . Costituivano un dato disponibile per chiunque CP_1 avesse semplicemente ritenuto di leggere gli atti processuali. Il
Tribunale erra anche laddove richiama le considerazioni del CTU sulle disposizioni normative vigenti all'epoca dei fatti perché, a parte che non se ne comprende la rilevanza, il consulente “tenta … di elidere” la responsabilità delle parti convenute sostenendo che nel 1981 non si conosceva il virus dell'epatite C. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B, sussiste la responsabilità del anche per il contagio dei virus CP_1
HIV e HCV. Il comportamento dei sanitari dell' è Controparte_3 censurabile sia perché non è stato possibile risalire al numero delle unità trasfuse e di conseguenza al nome dei donatori ed alla loro situazione sierologica (errata tenuta della cartella clinica) sia perché le pag. 10/21 emotrasfusioni avrebbero dovuto essere limitate a un caso di assoluta necessità;
2.2 la sussistenza della legittimazione passiva dell' . Controparte_2
L'accoglimento dell'eccezione aveva comportato la condanna al pagamento delle spese processuali. Fin dalla prima udienza era stata chiarita la posizione dell' . L'ospedale di Iesolo faceva parte della CP_2
Unità sanitaria Locale n. 15 . Con la L.R.V. n. 56 del 1994 Parte_3 entrò a far parte, territorialmente, dell' n. 10 . CP_2 Controparte_2
Istituite le “gestioni stralcio”, poi divenute “gestioni liquidatorie” con la
L. n. 502 del 1992 e la L. n. 549 del 1995, l' di Jesolo è CP_3 rientrato nella competenza della gestione liquidatoria della istituita
. Con l'art. 33 della L.R.V. n. 30 del Parte_2
2016 è stata disposta la chiusura delle gestioni liquidatorie con decorrenza dal 31 dicembre 2016 e le aziende sanitarie territorialmente competenti sono subentrate nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle rispettive gestioni liquidatorie, senza che alle stesse siano state attribuite particolari denominazioni.
3. Richiamate le argomentazioni del giudice di primo grado l'
[...]
e il hanno chiesto la Controparte_2 Controparte_1 conferma della sentenza. Sulla questione della legittimazione passiva,
l'Azienda ha replicato che nemmeno alla prima udienza il difensore dell'attore aveva chiarito la scelta di chiamarla in giudizio, tanto è vero che quello stesso difensore aveva chiesto e ottenuto di chiamare in causa la “gestione liquidatoria della disciolta da Parte_3 individuarsi nella gestione liquidatoria della ”. Solo con la prima Pt_2 memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. aveva fatto riferimento alle modifiche normative che giustificavano la chiamata in giudizio pag. 11/21 dell' , senza peraltro spiegare l'inutile Controparte_2 estensione del contraddittorio nei confronti della gestione liquidatoria.
Con la comparsa conclusionale la controparte aveva indirettamente rinunciato alla domanda nei confronti dell' . L'appellante critica il CP_2 giudice per non essersi attenuto a delle valutazioni espresse in un elaborato medico-legale di parte predisposto successivamente alla sentenza e aver dato credito alla consulenza svolta nel contraddittorio senza che la stessa fosse stata contestata né con il deposito di osservazioni né con la comparsa conclusionale. L'ipotesi della ipertransaminasemia causata dal succo gastrico è estemporanea e priva di ogni fondamento, tanto che non fu minimamente presa in considerazione né dal CTU né dal CTP attoreo dott. Persona_4
4. Per il Ministero della Salute non sono richiamati esami strumentali che possano dimostrare che l'organo epatico fu intaccato dal succo gastrico in addome. Si sarebbe dovuto trattare di un insulto in acuto del tessuto epatico, di tale portata da superare anche la capsula glissoniana e cioè la membrana che avvolge dall'esterno il fegato, impedendo il contatto degli epatociti direttamente con l'addome. Ne sarebbe dovuto conseguire – a differenza di quanto avvenuto - un enorme aumento delle transaminasi con valori anche di dieci volte quelli normali. Come rilevato dal CTU, l'aumento delle transaminasi era di circa due volte i valori normali (AST pari a 41 con valori normali inferiori a 26, ALT pari a
47 con valori normali pari a 21), e cioè dati perfettamente compatibili con un danno epaticocronico, anche di vecchia data.
5. Il secondo motivo di appello relativo alla legittimazione passiva dell merita Controparte_2 accoglimento. Il motivo viene esaminato per primo perché attiene a pag. 12/21 un'eccezione pregiudiziale rispetto al merito della causa. Non è più in discussione nel secondo grado di giudizio, nonostante le formali conclusioni dell'appellante (non coerenti con le parti evocate in giudizio), che l' sia privo di soggettiva giuridica e non Controparte_3 possa di conseguenza essere parte del processo. Le vicende normative che giustificano il subentro dell' Controparte_2 nella titolarità del rapporto giuridico della precedente gestione liquidatoria dell' (poi Parte_3 [...]
) sono state compiutamente ricostruite dalla difesa Parte_2 dell'appellante e non sono state contestate dalla difesa dell'
[...]
. Appaiono di conseguenza necessarie solo Controparte_2 alcune precisazioni: a) nemmeno alla prima udienza la difesa attorea aveva invero chiarito in modo soddisfacente le ragioni della invocata legittimazione passiva dell' , tanto è Controparte_2 vero che aveva chiesto (e ottenuto) la chiamata in causa di una soppressa gestione liquidatoria;
b) resta il fatto che all'epoca sussisteva la legittimazione passiva dell' evocata in giudizio per CP_2
l'allegato caso di malpractise; c) il riferimento del Tribunale all'atto introduttivo come unico atto con cui l'attore avrebbe potuto giustificare la legittimazione dell' non è condivisibile e il giudice CP_2 avrebbe semmai dovuto applicare la disciplina dell'art. 164 c.p.c. sulla nullità della citazione, assegnando un termine per l'integrazione della domanda;
c) le formali conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado dall'attore, al di là delle argomentazioni difensive sviluppate nella comparsa conclusionale, escludono che vi sia stata una rinuncia alla domanda nei confronti dell' . CP_2
pag. 13/21 6. Il primo motivo di appello sulla prova del nesso causale, contenente anche una richiesta di rinnovo della CTU, non può essere accolto.
6.1 Un nuovo parere medico-legale per essere producibile nel giudizio di appello deve costituire un'allegazione difensiva di contenuto tecnico.
La consulenza depositata contiene al suo interno uno schema estratto di una pubblicazione scientifica – un documento – non producibile nel giudizio di gravame se non negli stretti limiti dell'art. 345, comma 3,
c.p.c.. Deve trattarsi di documenti che la parte, per causa non imputabile, non avrebbe potuto tempestivamente. Nel caso di specie si discute di un estratto di un testo scientifico risalente al 1995, sicuramente producibile nel corso del giudizio di primo grado. La norma trova giustificazione nel principio per cui, affinché il contraddittorio sia effettivo, il processo deve progredire per scansioni: le parti allegano i fatti, indicano le prove a sostegno delle loro allegazioni e, se per la loro valutazione o per acquisire la prova (consulenza deducente o percipiente) è necessario ricorrere a un sapere tecnico-scientifico, il giudice può disporre una consulenza affinché, nel contraddittorio tecnico, l'ausiliario esprima il proprio parere o compia le indagini necessarie. La giurisprudenza di legittimità afferma che le preclusioni istruttorie sono rivolte alle parti e non al giudice e al suo ausiliario, che quindi può acquisire documenti ritenuti necessari anche nel corso delle operazioni peritali (v. Cass., s.u., sent. n. 5624 del 2022) e che una consulenza tecnica di parte, quale allegazione difensiva di contenuto tecnico, può essere depositata anche oltre i termini (non perentori) dell'art. 195, comma 3, c.p.c. e anche nel giudizio di appello (v. Cass., sez. 2, sent. n. 1614 del 2022). Non s'intende porre in discussione tali regole giurisprudenziali ma evidenziare che la giurisprudenza ha sempre pag. 14/21 fatto riferimento alle difese di contenuto tecnico. L'introduzione di nuovi documenti a sostegno delle difese, anche attraverso il loro inserimento all'interno di pareri o di memorie, specie dopo la conclusione delle operazioni peritali, altera il contraddittorio perché si tratta di materiale probatorio non esaminato dall'ausiliario. Il processo prevede “regole” ed
“eccezioni” finalizzate a bilanciare l'esigenza di accertamento della verità con la ragionevole durata del giudizio. La consulenza tecnica d'ufficio non può essere intesa solo come un ”parere provvisorio allo stato degli atti” sulla base dei documenti che la parte ha ritenuto di sottoporre al contraddittorio in quel momento processuale. La consulenza tecnica d'ufficio può essere sempre sottoposta a critica nel corso dell'intero processo, non solo con osservazioni nei termini stabiliti dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 195 c.p.c. ma anche nella comparsa conclusionale e con motivi di appello. Resta ferma però la regola che i documenti ritenuti rilevanti devono essere prodotti tempestivamente, salvo i casi in cui la parte, per causa non imputabile, non fosse nelle condizioni di depositarli tempestivamente. Se la consulenza tecnica di parte contiene al suo interno documenti, la sua produzione non è soggetta alle norme che regolano gli atti difensivi ma, nella parte in cui contiene e valuta nuovi documenti, a quelle che disciplinano la prova documentale e di conseguenza ricade nell'art. 345
c.p.c.. Il nuovo parere viene pertanto preso in esame nei limiti in cui può essere effettivamente considerato un'allegazione difensiva.
6.2 Il nuovo parere medico legale contiene una spiegazione dei valori della transaminasemia mai prospettata nel giudizio di primo grado. Per comprendere come si sia sviluppato il contraddittorio nel giudizio di primo grado occorre tenere presente:
pag. 15/21 - che non solo negli atti destinati alle allegazioni ma anche nella perizia stragiudiziale del dott. depositata a sostegno della Persona_4 domanda di risarcimento (doc 16 att.) non si era fatto riferimento alle emotrasfusioni avvenute nel 1972 presso l'ospedale di Crotone;
- che nel corso delle operazioni peritali la difesa attorea non depositò delle osservazioni critiche alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio
(v. relazione del CTU , pag. 66 e 67); Persona_1
- che con la comparsa conclusionale la difesa attorea, con riferimento alle argomentazioni del CTU sul nesso causale, aveva dedotto: “ …Ad ogni modo, alla luce della ritenuta, dal ctu, sussistenza nella persona dell'attore di patologia epatica in data antecedente le trasfusioni somministrate presso l'Ospedale di Jesolo, occorrerà indagare se tale patologia sia stata originata, e sia così riconducibile, dalle precedenti trasfusioni eseguite presso altro presidio sanitario nazionale come dal ctu rinvenute ed allegate, per le quali sarà comunque ed in ogni modo chiamato a rispondere il medesimo qui Controparte_1 convenuto. Ciò a maggior ragione laddove si consideri che in alcun modo potrà ritenersi prescritta l'azione dell'esponente, posto che esso solo a seguito della CTU medico legale depositata in questo giudizio ha avuto conoscenza della datazione dell'insorgere della patologia che lo affligge …” (v. comparsa conclusionale attorea pag. 12). Le parole hanno un significato che in questo caso era chiaro. Anche secondo la difesa dell'attore sussisteva un nesso fra la manifestazione della patologia epatica e il probabile momento di contagio.
6.3 Il lamentato “corto circuito interpretativo” richiamato nel nuovo parere medico – legale non sussiste perché il giudice ha correttamente interpretato la consulenza del dott. . Secondo il CTU non Persona_1
è probabile che la patologia epatica correlata all'infezione HCV sia stata pag. 16/21 contratta con le emotrasfusioni compiute presso l'Ospedale di Jesolo perché è piuttosto probabile che l'infezione HCV fosse stata contratta nove anni prima con le emotrasfusioni avvenute presso l'Ospedale di
Crotone. Se il CTU non avesse posto in correlazione con l'infezione da
HCV i segni inequivoci di patologia epatica riscontrati precedentemente alle emotrasfusioni presso l'Ospedale di Jesolo e comunque in tempi non compatibili con tali emotrasfusioni, non avrebbe posto la transaminasemia al centro del ragionamento sul nesso causale e avrebbe tratto diverse conclusioni.
6.4 La nuova spiegazione dell'ipertransaminasemia contenuta nell'atto di appello non giustifica una rinnovazione della CTU perché:
- nel contraddittorio tecnico, senza che il precedente consulente di parte, avesse presentato osservazioni, il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito che l'esistenza di trasfusioni risalenti al 1971 e la sussistenza in epoca precedente alle somministrazioni plasmatiche avvenute presso l'ospedale di Jesolo di alterazioni degli enzimi epatici, altamente specifici per epatopatia (l'enzima GPT Alanina Aminotransferasi), impediscono di riscontrare il criterio di natura probabilistico-epidemiologica che domina il riconoscimento del nesso di causalità materiale in casi simili;
- nel contesto delle operazioni peritali nessuno aveva posto in discussione che nel caso di i valori della transaminasi Parte_1 fossero correlati a un danno di origine infettiva. L'ausiliario aveva svolto una “deduzione” e non una “constatazione” (v. atto di appello, pag. 10) ma si tratta una deduzione molto convincente perché di fatto era stata condivisa dai consulenti delle parti (e anche dall'avvocato difensore negli scritti conclusivi);
- secondo l'elaborato del CTU la ricostruzione maggiormente verosimile
è che la persona fosse già affetta “epatopatia cronica” (v. relazione CTU
pag. 17/21 , pag. 63) e quindi non può costituire evento probabile che il Per_1 contagio sia avvenuto per la terapia plasmatica nel corso del ricovero presso l'Ospedale di Jesolo. Non si comprende come i valori dell'ipertransaminasemia spiegati come l'effetto di un' “epatopatia cronica” possano diventare giustificabili nel nuovo parere con delle manifestazioni peritonitiche acute. D'altronde, il nuovo professionista incaricato della difesa tecnica non è in grado di affermare né che, qualora il succo gastrico avesse veramente intaccato il fegato, sarebbero stati riscontrati semplicemente i valori degli enzimi riportati negli esami che precedettero l'intervento (e non valori molto più elevati) né che dopo l'intervento i valori dei successivi esami, ritenuti dal CTU sempre segno di un danno cronico, fossero rientrati nella norma. Non indica quali esami clinici confortino la nuova spiegazione di valori degli enzimi a cui tutti gli specialisti coinvolti nel precedente grado di giudizio avevano attribuito un significato affatto diverso.
6.5 Secondo i principi sull'onere della prova del nesso causale, l'attore avrebbe dovuto provare che l'infezione da virus HCV fosse stata contratta a seguito di emotrasfusioni presso l'Ospedale di Jesolo.
Mancando uno specifico motivo di appello, in sede di gravame non può più discutersi, ovviamente solo con riferimento alla responsabilità del
, se possa assumere rilevanza un contagio Controparte_1 avvenuto presso l'Ospedale di Crotone. È il danneggiato che deve provare la causa del contagio, l'accertamento del nesso causale deve avvenire in base alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o del
“più probabile che non” (Cass., s.u., n. 576 del 2008 proprio in tema patologia da virus HIV, HBV e HCV) e la prova può essere raggiunta anche attraverso un'indagine peritale percipiente. Dovrebbe potersi ragionevolmente escludere, secondo il criterio del “più probabile che pag. 18/21 non”, che l'infezione dell'appellante fosse stata contratta presso l'Ospedale di Crotone mentre la nuova allegazione difensiva sviluppa una nuova che non ha trovato riscontri nelle operazioni peritali. Non deve essere semplicemente possibile che il contagio non risalga all'epoca delle prime emotrasfusioni avvenute nel 1972 ma deve essere probabile.
7. L'accoglimento del secondo motivo di appello, riguardante un'eccezione pregiudiziale, non ha conseguenze sulle spese processuali nemmeno per il giudizio di primo grado. La diversa decisione sull'eccezione non esclude che rimanga comunque totalmente Pt_1 soccombente rispetto a entrambe le parti. Anche il Tribunale aveva indicato in maniera esplicita di ritenere “assorbenti” le argomentazioni sulla mancanza di prova del nesso causale (v. motivazione della sentenza appellata, pag. 6). In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (cfr. Cass., sez. 3, sent. n.
5373 del 2003 e Cass., sez. 6-2, sent. n. 18503 del 2014). Il riconoscimento della legittimazione passiva dell' Controparte_2
non comporta come conseguenza che vi fossero gravi
[...] ed eccezionali motivi per compensare le spese. Non ha avuto conseguenze nemmeno su dispositivo perché, nonostante le considerazioni espresse nella parte motiva, Il Tribunale si era limitato
“respingere” la domanda attorea.
pag. 19/21 8. L'appello deve essere pertanto respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di Considerando le tre fasi svolte, il Parte_6 compenso è determinabile nella somma di euro 9.991,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 2.977,00 + euro 1.911,00 + euro 5.103,00) dello scaglione applicabile (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), individuato sulla base del valore della causa indicato dallo stesso appellante (v. atto di appello, pag. 42)
9. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
10. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del e Parte_1 Controparte_1 dell' avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Venezia 3.6. 2024, n. 1728/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in Parte_1 favore del Controparte_5 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate
[...] per ciascuna parte appellata nella somma di euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
pag. 20/21 3) è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n. 115;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 20/2/2025
Il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1166/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario MICHELE DALLA VALLE, con studio in VIA
FERDINANDO MAESTRI n. 6, PARMA (p.e.c.
Email_1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, con studio in PIAZZA SAN
MARCO (EX PALAZZO REALE) n. 63, VENEZIA (p.e.c.
Email_2
(c.f.: ) in Controparte_2 P.IVA_2 proprio e quale successore del direttore della Parte_2
- nella funzione di commissario liquidatore, ai sensi della L.
[...]
n.549/1995, della gestione liquidatoria della soppressa
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avvocato domiciliatario Parte_3
RICCARDO ARTICO, con studio in Via Genova n. 13, Treviso (p.e.c.
Email_3 PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia
3.6.2024, n. 1728
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione, salvo ogni ulteriore diritto, impregiudicata ogni migliore pronuncia, effettuato ogni accertamento del caso e/o di legge,
In via preliminare ed istruttoria: disporre, autorizzare, ammettere, o come meglio ritenuto, e per le ragioni spiegate nel presente atto, la rinnovazione istruttori a, ex art.356 c.p.c., in ordine alla ctu medico legale svolta nel primo grado di giudizio per le evidenziate ragioni di erroneità, annullabilità e nullità della stessa, all'uopo nominando consulente tecnico d'ufficio medico legale cui affidare l'indagine e peritale di cui al quesito formulato in primo grado con ordinanza istruttoria riservata del Tribunale di Venezia del 07.10.2022, o il diverso quesito ritenuto opportuno dalla Ecc.ma Corte d'Appello, Nel merito: previa rinnovazione istruttoria di cui infra, ed in ragione dei motivi tutti di cui alle premesse, in accoglimento della qui spiegata impugnazione, ed in riforma integrale della sentenza n.1728/2024 pronunciata dal
Tribunale di Venezia, dr.ssa Barison, pubblicata in data 03.06.2024 nell'ambito del giudizio n.121/2021 r.g., dei punti e capi individuati in narrativa, per l'effetto accogliere le domande tutte proposte in primo grado dall'attore e così: accertato e dichiarato, per le Parte_1 ragioni tutte di cui alle premesse, la riconducibilità della patologia del virus HCV, contratta dal Signor al trattamento Parte_4 trasfusionale eseguito sulla persona dello stesso, pe r impiego di unità ematiche infette, presso l'Ospedale Civile di Jesolo (VE) come in pag. 2/21 premesse illustrato, accertata e dichiarata, conseguentemente per le ragioni in premesse, la responsabilità ex art. 2043 c.c. del
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, oltreché la CP_1 responsabilità contrattuale dell' , in Controparte_2 persona del Direttore pro tempore, quest'ultimo anche nella funzione di commissario liquidatore della gestione liquidatoria della soppressa
, già Parte_3 Parte_2
, e dell' in persona del Direttore
[...] Controparte_3 pro tempore, nella contrazione della epatite cronica HCV da parte del
Signor e così nella causazione dei gravissimi e Parte_4 irreversibili danni alla salute patiti dall'attore, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare, anche in vi a solidale fra loro, e per i titoli e le causali di cui in premessa, il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore e la , in Controparte_2 persona del Direttore pro tempore, quest'ultimo anche nella funzione di commissario liquidatore della gestione liquidatoria della
[...]
, già Parte_5 Parte_2
, e l' , in persona del Direttore pro
[...] Controparte_3 tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti ed ulteriormente patiendi, dal Signor e così Parte_4 dichiararli tenuti e condannarli a corrispondere all'attore l'importo di
Euro 178.228,59#, oltre agli interessi ed alla rivalutazione moneta ria dall'aprile 2013 al saldo, ovvero in quell'altra diversa, maggiore o minore somma, meglio ritenuta dal Giudicante o che dovesse risultare ad istruttoria esperita , con conseguente pronuncia di condanna in capo all'appellata alla restituzione in favore dell'appellante delle somme tutte ricevute in pagamento in esecuzione della sentenza n.1728/2024 del
Tribunale di Venezia qui impugnata, disattendendo ogni eccezione ed istanza sollevata dagli appellati, e in primo grado e dinanzi alla Corte
pag. 3/21 d'Appello qui adita, per tutti i motivi infra meglio esposti. In ogni caso:
Con vittoria dell'appellante di spese e compensi del presente grado di giudizio, nonché del primo grado di giudizio, oltre accessori tutti di legge. In via istruttoria: L'appellante, nel reiterare la richiesta di rinnovazione istruttoria ex art.356 c.p.c. ut supra svolta in via preliminare, insta per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte non ammesse in primo grado così e come già formulate innanzi al Tribunale di Venezia in memoria istruttoria ex art.183 co.6 c.p.c. del 16.02.2022, rinnovate nelle note conclusive del 18.12.2023, nonché nel foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale di udienza del
18.10.2023, e così per l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli dal n.1 al n.68 di cui alla citata memoria, con i testimoni parimenti ivi indicati
CONCLUSIONI DEL Voglia la Corte Controparte_1
d'appello adita, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
in via istruttoria, non ammettere la produzione della perizia di parte prodotta per la prima volta in appello, non ammettere la chiesta prova testimoniale né la chiesta rinnovazione della CTU medico legale per le ragioni esposte;
con vittoria di spese e di onorari
CONCLUSIONI DELL'AZIENDA ORIENTALE: Controparte_2
NEL MERITO: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. Parte_4
e per l'effetto confermare la sentenza n. 1728/2024 pubblicata il
[...]
03.06.2024, resa inter-partes dal Tribunale di Venezia, in persona della
Dr.ssa Barison, nell'ambito del giudizio R.G. n.121/2021 e notificata in pag. 4/21 data 04.06.2024. IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone alla richiesta formulata dalla parte appellante relativa alla rinnovazione della CTU medico legale, ritenendo infondate le contestazioni formulate dall'appellante dal momento che in primo grado le operazioni peritali si siano svolte correttamente e l'elaborato peritale appaia esaustivo, motivato e corroborato da ampia letteratura scientifica. Ci si oppone, inoltre, all'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla parte appellante sui capitoli non ammessi in primo grado, del tutto irrilevanti ai fini del decidere. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza 3 giugno 2024 n. 1728/2024 il Tribunale di
Venezia ha respinto la domanda di risarcimento del danno proposta da
Le spese fra l'attore e il sono state Parte_1 Controparte_1 compensate mentre l'attore è stato condannato a rifondere le spese nei confronti dell' . aveva Controparte_2 Pt_1 dedotto di aver contratto il virus HCV a seguito di emotrasfusioni nel
1981, in occasione di un ricovero ospedaliero presso il reparto di
Chirurgia dell'Ospedale Civile di Jesolo. La grave malattia era stata scoperta nel 2013 a seguito d'indagini diagnostiche effettuate per un'infezione alle vie urinarie e la correlazione con le emotrasfusioni ricevute e la patologia era stata accertata nell'ambito del procedimento amministrativo diretto al riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla l.
n. 210 del 1992.
1.1 L' , convenuta in giudizio Controparte_2 unitamente al e all' , aveva Controparte_1 Controparte_3
pag. 5/21 eccepito pregiudizialmente il proprio difetto di legittimazione passiva nonché il difetto di legittimazione dell' . All'epoca dei Controparte_3 fatti l'Ospedale di Jesolo faceva parte della Unità Locale sociosanitaria n.
15 ed era entrato a far parte della Parte_3 Controparte_2
per effetto della L. 26.10.16, n. 19. Pur ritenendo
[...]
“assorbenti” diverse “considerazioni” precedentemente trattate, il
Tribunale ha comunque preso posizione sull'eccezione pregiudiziale.
Nell'atto introduttivo l'attore non aveva spiegato a quale titolo l'
[...]
dovesse farsi carico delle passività derivanti Controparte_2 dalla gestione della disciolta , mentre l' Parte_3 Parte_3 CP_3
era sempre stato solo una struttura tecnica organizzativa priva
[...] di soggettività giuridica, da riconoscersi piuttosto all'Azienda nella cui struttura il nosocomio è inserito.
1.2 Nel corso del giudizio di primo grado era stata disposta una CTU affidata al medico legale dott. , le cui conclusioni sono Persona_1 ampiamente richiamate nella sentenza. Dopo aver premesso che all'epoca in cui il paziente era stato sottoposto a trasfusioni presso l'Ospedale di Jesolo, “gli organi normativi competenti emettevano, con le conoscenze scientifiche disponibili (e condivise dalla comunità scientifica), disposizioni normative assolutamente condivisibili e compatibili con le conoscenze”, il giudice ha considerato decisivo il fatto che non potesse “… essere ammesso secondo i criteri normalmente richiesti in ambito civilistico il nesso di causalità materiale tra evento addotto alla citazione ed evento di danno”.
1.3 Nel corso delle operazioni peritali era emerso che antecedentemente alla prima somministrazione plasmatica presso l'Ospedale di Jesolo il paziente, con indagini refertate il 23/02/1981 (la pag. 6/21 prima infusione plasmatica risaliva al 24/02/1981) era già portatore di un incremento significativo della transaminasemia (GOT 41 e GPT 47 con valori normali previsti rispettivamente di 6-26 e 0-21). L'elevato valore della transaminasemia era stato confermato anche nel successivo esame del 27/2/1981, a distanza di quattro giorni. Il secondo esame era successivo alle somministrazioni plasmatiche ma l'intervallo di tempo era troppo breve per consentire lo sviluppo di un'epatopatia
HCV-correlata in grado di produrre un danno epatico. Il paziente era dunque portatore di segni “inequivoci” di patologia epatica” in epoca precedente alla prima somministrazione plasmatica.
1.4 Stante l'elevato sospetto di epatopatia cronica dovuta a fatti pregressi, il consulente aveva acquisito la cartella clinica relativa a un ricovero presso l' di Crotone risalente al 1972 per ferita da CP_3 arma da taglio. Il 21.12.1972 era stato sottoposto a tre Pt_1 trasfusioni presso l'Ospedale di Crotone. Secondo il CTU, pertanto, “non appare evento “probabile” il contagio avvenuto per la semplice terapia plasmatica intervenuta nel corso del ricovero presso l'ospedale di
Jesolo”. L'ipotesi alternativa di un contagio presso l'Ospedale di Crotone
è maggiormente probabile.
1.5 È chiaro - aggiunge il giudice – che se prima del ricovero presso l'Ospedale di Jesolo il paziente aveva evidenziato segni clinici di probabile infezione HCV correlata, non è più rilevante il riconoscimento in via amministrativa dell'indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992. Il provvedimento amministrativo che riconosce l'indennizzo non rafferma,
“neppure di fatto”, un nesso causale tra la patologia e le emotrasfusioni avvenute nell'Ospedale di Jesolo. È vero che per Cass., s.u., sent. n.
19129 del 2023 il provvedimento amministrativo di riconoscimento del pag. 7/21 diritto all'indennizzo, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale nei confronti del e, eventualmente, Controparte_1 dell' . Lo stesso precedente, tuttavia, specifica che tale Controparte_4 efficacia viene meno se, come accade nel caso in esame, emergano specifici elementi fattuali non apprezzati in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il provvedimento nel quale viene riconosciuta l'esistenza del nesso causale tra la trasfusione e l'infermità appare solo in parte corretto, poiché il riferimento alla trasfusione effettuata presso l' nel 1981 è erroneo, essendo stato Controparte_3 scoperto che la persona aveva effettuato trasfusioni anche nel 1972 presso l'Ospedale di Crotone e che era portatrice di un incremento significativo della transaminasemia antecedentemente alle trasfusioni avvenute presso l' Jesolo. CP_3
1.6 Il Tribunale ha infine escluso di poter accertare la responsabilità del per il danno da emotrasfusione di sangue infetto Controparte_1 per le trasfusioni avvenute nel 1972 presso l'Ospedale di Crotone perché tali fatti non erano stati tempestivamente dedotti a fondamento della domanda ed erano rimasti al di fuori del perimetro del processo fino alla loro scoperta da parte del CTU.
2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza e Parte_1 previa rinnovazione della consulenza, sia accertata la riconducibilità della patologia del virus HCV alle emotrasfusioni avvenute presso l'Ospedale di Jesolo e siano condannati al risarcimento del danno,
pag. 8/21 rispettivamente a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, l' e il Controparte_2 [...]
. Tra le parti citate in giudizio non compare più l' CP_1 CP_3
anche se nelle conclusioni la difesa dell'appellante continua a fare
[...] riferimento alla responsabilità contrattuale anche dell' CP_3
. L' risulta citata sia in proprio sia “in
[...] Controparte_2 persona del direttore pro tempore … quale successore del direttore della
- nella funzione di commissario Parte_2 liquidatore, ai sensi della L. n. 549/1995, della gestione liquidatoria della soppressa ”. Con due motivi di Parte_3 appello, la difesa dell'appellante lamenta:
2.1 che le conclusioni del CTU sono “grandemente scorrette ed erronee” sì da determinare la nullità della consulenza, la necessità della sua rinnovazione e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione. Il parere medico legale 1.7.2024 del dott. – Persona_2 spiega l'appellante - illustra i macroscopici errori d'indagine e valutazione del consulente tecnico d'ufficio. La valorizzazione della nuova consulenza è consentita perché si richiede solo una rilettura del compendio documentale e probatorio già acquisito. La cartella clinica del ricovero presso l'Ospedale di Jesolo consente d'interpretare il caso “in una diversa prospettiva”. Un danno a carico del fegato non esprime di per sé il fatto che tale danno ha origine e natura infettiva e, se infettiva, proprio da virus dell'epatite C. La tabella tratta dal testo “La diagnostica delle epatiti croniche”, di Forum Service editore, Persona_3
1995, riportata alla pagina 6 del parere mostra le molte possibili “cause epatiche” dell'incremento (ipertransaminasemia) delle transaminasi.
Dato che il CTU non ha puntualizzato la natura aspecifica del rilievo dell'ipertransaminasemia, si è verificato un “corto circuito
pag. 9/21 interpretativo” perché il consulente ha fatto riferimento a segni inequivoci di patologia epatica e il giudice ha compreso che fossero segni clinici di probabile infezione HCV correlata. Il “malinteso” sarebbe stato chiarito con un attento esame della cartella clinica del 1981, perché nel corso dell'intervento chirurgico del 22 febbraio 1981 il chirurgo descrisse la presenza di “succo gastrico … in regione sotto epatica”. Il succo gastrico e i residui alimentari raccolti in regione sottoepatica provocarono la sofferenza epatica e il valore dell'ipertransaminasemia rilevato il 23 febbraio 1981. Il successivo esame del 27 febbraio 1981 ha evidenziato valori in netto calo, tanto da avvicinarsi ai valori normali. La peritonite da liberazione di succo gastrico in sede sottoepatica risolta attraverso bonifica chirurgica spiega efficacemente l'incorsa riduzione dei valori di ipertransaminasemia. Le emotrasfusioni ematiche del 1972 non sono state “scoperte” dal CTU, risultando dal verbale della Commissione Medica Ospedaliera 4.8.2014 depositato dal . Costituivano un dato disponibile per chiunque CP_1 avesse semplicemente ritenuto di leggere gli atti processuali. Il
Tribunale erra anche laddove richiama le considerazioni del CTU sulle disposizioni normative vigenti all'epoca dei fatti perché, a parte che non se ne comprende la rilevanza, il consulente “tenta … di elidere” la responsabilità delle parti convenute sostenendo che nel 1981 non si conosceva il virus dell'epatite C. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B, sussiste la responsabilità del anche per il contagio dei virus CP_1
HIV e HCV. Il comportamento dei sanitari dell' è Controparte_3 censurabile sia perché non è stato possibile risalire al numero delle unità trasfuse e di conseguenza al nome dei donatori ed alla loro situazione sierologica (errata tenuta della cartella clinica) sia perché le pag. 10/21 emotrasfusioni avrebbero dovuto essere limitate a un caso di assoluta necessità;
2.2 la sussistenza della legittimazione passiva dell' . Controparte_2
L'accoglimento dell'eccezione aveva comportato la condanna al pagamento delle spese processuali. Fin dalla prima udienza era stata chiarita la posizione dell' . L'ospedale di Iesolo faceva parte della CP_2
Unità sanitaria Locale n. 15 . Con la L.R.V. n. 56 del 1994 Parte_3 entrò a far parte, territorialmente, dell' n. 10 . CP_2 Controparte_2
Istituite le “gestioni stralcio”, poi divenute “gestioni liquidatorie” con la
L. n. 502 del 1992 e la L. n. 549 del 1995, l' di Jesolo è CP_3 rientrato nella competenza della gestione liquidatoria della istituita
. Con l'art. 33 della L.R.V. n. 30 del Parte_2
2016 è stata disposta la chiusura delle gestioni liquidatorie con decorrenza dal 31 dicembre 2016 e le aziende sanitarie territorialmente competenti sono subentrate nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle rispettive gestioni liquidatorie, senza che alle stesse siano state attribuite particolari denominazioni.
3. Richiamate le argomentazioni del giudice di primo grado l'
[...]
e il hanno chiesto la Controparte_2 Controparte_1 conferma della sentenza. Sulla questione della legittimazione passiva,
l'Azienda ha replicato che nemmeno alla prima udienza il difensore dell'attore aveva chiarito la scelta di chiamarla in giudizio, tanto è vero che quello stesso difensore aveva chiesto e ottenuto di chiamare in causa la “gestione liquidatoria della disciolta da Parte_3 individuarsi nella gestione liquidatoria della ”. Solo con la prima Pt_2 memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. aveva fatto riferimento alle modifiche normative che giustificavano la chiamata in giudizio pag. 11/21 dell' , senza peraltro spiegare l'inutile Controparte_2 estensione del contraddittorio nei confronti della gestione liquidatoria.
Con la comparsa conclusionale la controparte aveva indirettamente rinunciato alla domanda nei confronti dell' . L'appellante critica il CP_2 giudice per non essersi attenuto a delle valutazioni espresse in un elaborato medico-legale di parte predisposto successivamente alla sentenza e aver dato credito alla consulenza svolta nel contraddittorio senza che la stessa fosse stata contestata né con il deposito di osservazioni né con la comparsa conclusionale. L'ipotesi della ipertransaminasemia causata dal succo gastrico è estemporanea e priva di ogni fondamento, tanto che non fu minimamente presa in considerazione né dal CTU né dal CTP attoreo dott. Persona_4
4. Per il Ministero della Salute non sono richiamati esami strumentali che possano dimostrare che l'organo epatico fu intaccato dal succo gastrico in addome. Si sarebbe dovuto trattare di un insulto in acuto del tessuto epatico, di tale portata da superare anche la capsula glissoniana e cioè la membrana che avvolge dall'esterno il fegato, impedendo il contatto degli epatociti direttamente con l'addome. Ne sarebbe dovuto conseguire – a differenza di quanto avvenuto - un enorme aumento delle transaminasi con valori anche di dieci volte quelli normali. Come rilevato dal CTU, l'aumento delle transaminasi era di circa due volte i valori normali (AST pari a 41 con valori normali inferiori a 26, ALT pari a
47 con valori normali pari a 21), e cioè dati perfettamente compatibili con un danno epaticocronico, anche di vecchia data.
5. Il secondo motivo di appello relativo alla legittimazione passiva dell merita Controparte_2 accoglimento. Il motivo viene esaminato per primo perché attiene a pag. 12/21 un'eccezione pregiudiziale rispetto al merito della causa. Non è più in discussione nel secondo grado di giudizio, nonostante le formali conclusioni dell'appellante (non coerenti con le parti evocate in giudizio), che l' sia privo di soggettiva giuridica e non Controparte_3 possa di conseguenza essere parte del processo. Le vicende normative che giustificano il subentro dell' Controparte_2 nella titolarità del rapporto giuridico della precedente gestione liquidatoria dell' (poi Parte_3 [...]
) sono state compiutamente ricostruite dalla difesa Parte_2 dell'appellante e non sono state contestate dalla difesa dell'
[...]
. Appaiono di conseguenza necessarie solo Controparte_2 alcune precisazioni: a) nemmeno alla prima udienza la difesa attorea aveva invero chiarito in modo soddisfacente le ragioni della invocata legittimazione passiva dell' , tanto è Controparte_2 vero che aveva chiesto (e ottenuto) la chiamata in causa di una soppressa gestione liquidatoria;
b) resta il fatto che all'epoca sussisteva la legittimazione passiva dell' evocata in giudizio per CP_2
l'allegato caso di malpractise; c) il riferimento del Tribunale all'atto introduttivo come unico atto con cui l'attore avrebbe potuto giustificare la legittimazione dell' non è condivisibile e il giudice CP_2 avrebbe semmai dovuto applicare la disciplina dell'art. 164 c.p.c. sulla nullità della citazione, assegnando un termine per l'integrazione della domanda;
c) le formali conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado dall'attore, al di là delle argomentazioni difensive sviluppate nella comparsa conclusionale, escludono che vi sia stata una rinuncia alla domanda nei confronti dell' . CP_2
pag. 13/21 6. Il primo motivo di appello sulla prova del nesso causale, contenente anche una richiesta di rinnovo della CTU, non può essere accolto.
6.1 Un nuovo parere medico-legale per essere producibile nel giudizio di appello deve costituire un'allegazione difensiva di contenuto tecnico.
La consulenza depositata contiene al suo interno uno schema estratto di una pubblicazione scientifica – un documento – non producibile nel giudizio di gravame se non negli stretti limiti dell'art. 345, comma 3,
c.p.c.. Deve trattarsi di documenti che la parte, per causa non imputabile, non avrebbe potuto tempestivamente. Nel caso di specie si discute di un estratto di un testo scientifico risalente al 1995, sicuramente producibile nel corso del giudizio di primo grado. La norma trova giustificazione nel principio per cui, affinché il contraddittorio sia effettivo, il processo deve progredire per scansioni: le parti allegano i fatti, indicano le prove a sostegno delle loro allegazioni e, se per la loro valutazione o per acquisire la prova (consulenza deducente o percipiente) è necessario ricorrere a un sapere tecnico-scientifico, il giudice può disporre una consulenza affinché, nel contraddittorio tecnico, l'ausiliario esprima il proprio parere o compia le indagini necessarie. La giurisprudenza di legittimità afferma che le preclusioni istruttorie sono rivolte alle parti e non al giudice e al suo ausiliario, che quindi può acquisire documenti ritenuti necessari anche nel corso delle operazioni peritali (v. Cass., s.u., sent. n. 5624 del 2022) e che una consulenza tecnica di parte, quale allegazione difensiva di contenuto tecnico, può essere depositata anche oltre i termini (non perentori) dell'art. 195, comma 3, c.p.c. e anche nel giudizio di appello (v. Cass., sez. 2, sent. n. 1614 del 2022). Non s'intende porre in discussione tali regole giurisprudenziali ma evidenziare che la giurisprudenza ha sempre pag. 14/21 fatto riferimento alle difese di contenuto tecnico. L'introduzione di nuovi documenti a sostegno delle difese, anche attraverso il loro inserimento all'interno di pareri o di memorie, specie dopo la conclusione delle operazioni peritali, altera il contraddittorio perché si tratta di materiale probatorio non esaminato dall'ausiliario. Il processo prevede “regole” ed
“eccezioni” finalizzate a bilanciare l'esigenza di accertamento della verità con la ragionevole durata del giudizio. La consulenza tecnica d'ufficio non può essere intesa solo come un ”parere provvisorio allo stato degli atti” sulla base dei documenti che la parte ha ritenuto di sottoporre al contraddittorio in quel momento processuale. La consulenza tecnica d'ufficio può essere sempre sottoposta a critica nel corso dell'intero processo, non solo con osservazioni nei termini stabiliti dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 195 c.p.c. ma anche nella comparsa conclusionale e con motivi di appello. Resta ferma però la regola che i documenti ritenuti rilevanti devono essere prodotti tempestivamente, salvo i casi in cui la parte, per causa non imputabile, non fosse nelle condizioni di depositarli tempestivamente. Se la consulenza tecnica di parte contiene al suo interno documenti, la sua produzione non è soggetta alle norme che regolano gli atti difensivi ma, nella parte in cui contiene e valuta nuovi documenti, a quelle che disciplinano la prova documentale e di conseguenza ricade nell'art. 345
c.p.c.. Il nuovo parere viene pertanto preso in esame nei limiti in cui può essere effettivamente considerato un'allegazione difensiva.
6.2 Il nuovo parere medico legale contiene una spiegazione dei valori della transaminasemia mai prospettata nel giudizio di primo grado. Per comprendere come si sia sviluppato il contraddittorio nel giudizio di primo grado occorre tenere presente:
pag. 15/21 - che non solo negli atti destinati alle allegazioni ma anche nella perizia stragiudiziale del dott. depositata a sostegno della Persona_4 domanda di risarcimento (doc 16 att.) non si era fatto riferimento alle emotrasfusioni avvenute nel 1972 presso l'ospedale di Crotone;
- che nel corso delle operazioni peritali la difesa attorea non depositò delle osservazioni critiche alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio
(v. relazione del CTU , pag. 66 e 67); Persona_1
- che con la comparsa conclusionale la difesa attorea, con riferimento alle argomentazioni del CTU sul nesso causale, aveva dedotto: “ …Ad ogni modo, alla luce della ritenuta, dal ctu, sussistenza nella persona dell'attore di patologia epatica in data antecedente le trasfusioni somministrate presso l'Ospedale di Jesolo, occorrerà indagare se tale patologia sia stata originata, e sia così riconducibile, dalle precedenti trasfusioni eseguite presso altro presidio sanitario nazionale come dal ctu rinvenute ed allegate, per le quali sarà comunque ed in ogni modo chiamato a rispondere il medesimo qui Controparte_1 convenuto. Ciò a maggior ragione laddove si consideri che in alcun modo potrà ritenersi prescritta l'azione dell'esponente, posto che esso solo a seguito della CTU medico legale depositata in questo giudizio ha avuto conoscenza della datazione dell'insorgere della patologia che lo affligge …” (v. comparsa conclusionale attorea pag. 12). Le parole hanno un significato che in questo caso era chiaro. Anche secondo la difesa dell'attore sussisteva un nesso fra la manifestazione della patologia epatica e il probabile momento di contagio.
6.3 Il lamentato “corto circuito interpretativo” richiamato nel nuovo parere medico – legale non sussiste perché il giudice ha correttamente interpretato la consulenza del dott. . Secondo il CTU non Persona_1
è probabile che la patologia epatica correlata all'infezione HCV sia stata pag. 16/21 contratta con le emotrasfusioni compiute presso l'Ospedale di Jesolo perché è piuttosto probabile che l'infezione HCV fosse stata contratta nove anni prima con le emotrasfusioni avvenute presso l'Ospedale di
Crotone. Se il CTU non avesse posto in correlazione con l'infezione da
HCV i segni inequivoci di patologia epatica riscontrati precedentemente alle emotrasfusioni presso l'Ospedale di Jesolo e comunque in tempi non compatibili con tali emotrasfusioni, non avrebbe posto la transaminasemia al centro del ragionamento sul nesso causale e avrebbe tratto diverse conclusioni.
6.4 La nuova spiegazione dell'ipertransaminasemia contenuta nell'atto di appello non giustifica una rinnovazione della CTU perché:
- nel contraddittorio tecnico, senza che il precedente consulente di parte, avesse presentato osservazioni, il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito che l'esistenza di trasfusioni risalenti al 1971 e la sussistenza in epoca precedente alle somministrazioni plasmatiche avvenute presso l'ospedale di Jesolo di alterazioni degli enzimi epatici, altamente specifici per epatopatia (l'enzima GPT Alanina Aminotransferasi), impediscono di riscontrare il criterio di natura probabilistico-epidemiologica che domina il riconoscimento del nesso di causalità materiale in casi simili;
- nel contesto delle operazioni peritali nessuno aveva posto in discussione che nel caso di i valori della transaminasi Parte_1 fossero correlati a un danno di origine infettiva. L'ausiliario aveva svolto una “deduzione” e non una “constatazione” (v. atto di appello, pag. 10) ma si tratta una deduzione molto convincente perché di fatto era stata condivisa dai consulenti delle parti (e anche dall'avvocato difensore negli scritti conclusivi);
- secondo l'elaborato del CTU la ricostruzione maggiormente verosimile
è che la persona fosse già affetta “epatopatia cronica” (v. relazione CTU
pag. 17/21 , pag. 63) e quindi non può costituire evento probabile che il Per_1 contagio sia avvenuto per la terapia plasmatica nel corso del ricovero presso l'Ospedale di Jesolo. Non si comprende come i valori dell'ipertransaminasemia spiegati come l'effetto di un' “epatopatia cronica” possano diventare giustificabili nel nuovo parere con delle manifestazioni peritonitiche acute. D'altronde, il nuovo professionista incaricato della difesa tecnica non è in grado di affermare né che, qualora il succo gastrico avesse veramente intaccato il fegato, sarebbero stati riscontrati semplicemente i valori degli enzimi riportati negli esami che precedettero l'intervento (e non valori molto più elevati) né che dopo l'intervento i valori dei successivi esami, ritenuti dal CTU sempre segno di un danno cronico, fossero rientrati nella norma. Non indica quali esami clinici confortino la nuova spiegazione di valori degli enzimi a cui tutti gli specialisti coinvolti nel precedente grado di giudizio avevano attribuito un significato affatto diverso.
6.5 Secondo i principi sull'onere della prova del nesso causale, l'attore avrebbe dovuto provare che l'infezione da virus HCV fosse stata contratta a seguito di emotrasfusioni presso l'Ospedale di Jesolo.
Mancando uno specifico motivo di appello, in sede di gravame non può più discutersi, ovviamente solo con riferimento alla responsabilità del
, se possa assumere rilevanza un contagio Controparte_1 avvenuto presso l'Ospedale di Crotone. È il danneggiato che deve provare la causa del contagio, l'accertamento del nesso causale deve avvenire in base alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o del
“più probabile che non” (Cass., s.u., n. 576 del 2008 proprio in tema patologia da virus HIV, HBV e HCV) e la prova può essere raggiunta anche attraverso un'indagine peritale percipiente. Dovrebbe potersi ragionevolmente escludere, secondo il criterio del “più probabile che pag. 18/21 non”, che l'infezione dell'appellante fosse stata contratta presso l'Ospedale di Crotone mentre la nuova allegazione difensiva sviluppa una nuova che non ha trovato riscontri nelle operazioni peritali. Non deve essere semplicemente possibile che il contagio non risalga all'epoca delle prime emotrasfusioni avvenute nel 1972 ma deve essere probabile.
7. L'accoglimento del secondo motivo di appello, riguardante un'eccezione pregiudiziale, non ha conseguenze sulle spese processuali nemmeno per il giudizio di primo grado. La diversa decisione sull'eccezione non esclude che rimanga comunque totalmente Pt_1 soccombente rispetto a entrambe le parti. Anche il Tribunale aveva indicato in maniera esplicita di ritenere “assorbenti” le argomentazioni sulla mancanza di prova del nesso causale (v. motivazione della sentenza appellata, pag. 6). In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (cfr. Cass., sez. 3, sent. n.
5373 del 2003 e Cass., sez. 6-2, sent. n. 18503 del 2014). Il riconoscimento della legittimazione passiva dell' Controparte_2
non comporta come conseguenza che vi fossero gravi
[...] ed eccezionali motivi per compensare le spese. Non ha avuto conseguenze nemmeno su dispositivo perché, nonostante le considerazioni espresse nella parte motiva, Il Tribunale si era limitato
“respingere” la domanda attorea.
pag. 19/21 8. L'appello deve essere pertanto respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di Considerando le tre fasi svolte, il Parte_6 compenso è determinabile nella somma di euro 9.991,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 2.977,00 + euro 1.911,00 + euro 5.103,00) dello scaglione applicabile (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), individuato sulla base del valore della causa indicato dallo stesso appellante (v. atto di appello, pag. 42)
9. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
10. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del e Parte_1 Controparte_1 dell' avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Venezia 3.6. 2024, n. 1728/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in Parte_1 favore del Controparte_5 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate
[...] per ciascuna parte appellata nella somma di euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
pag. 20/21 3) è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n. 115;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 20/2/2025
Il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
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