Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 159/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 159/2025 V.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] l'[...]; CP_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Luisa SCOTTA (c.f. ) che li rappresenta e C.F._3 difende per procura in atti.
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno congiuntamente richiesto Parte_1 CP_1 la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore _1
, nata a [...] il [...], dalla loro relazione more uxorio alle seguenti condizioni:
[...]
1) la figlia minore , nata a [...] il [...], resta affidata ad entrambi i genitori i quali si Persona_1 impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali riguardanti la figlia, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
2) La minore avrà la prevalente collocazione e la residenza anagrafica presso la madre, in Moretta Persona_1
1
3) La figlia minore resterà con il padre a week end alterni, che tendenzialmente saranno coincidenti con quelli del fratello , dal sabato mattina, h. 10 circa, sino alle h. 18 della domenica sera nel periodo scolastico e Per_2 sino alle 21.30 nel periodo estivo. Gli incontri infrasettimanali verranno di volta in volta concordati tra i genitori.
Durante le festività di fine/inizio anno la bambina resterà con il padre dal pomeriggio del 24 dicembre sino alla sera del giorno di Natale, ovvero, ad anni alterni, dal pomeriggio del 31 dicembre sino alla sera del 1 gennaio. Per_
trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì di pasquetta con l'altro, le altre festività infrasettimanali in alternanza con l'uno e l'altro genitore.
Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre 15 giorni non consecutivi, da concordarsi.
I genitori potranno diversamente accordarsi a seconda delle proprie esigenze anche lavorative, impegnandosi in ogni caso, sin d'ora e per il futuro, a collaborare fattivamente nell'ottica della bigenitorialità ed a rispettare vicendevolmente l'uno le necessità dell'altro e le preminenti esigenze della minore.
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto della figlia quando la terrà con sé. Il signor inoltre, entro il giorno 5 di ogni mese, corrisponderà a mezzo bonifico bancario alla signora CP_1
la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
l'assegno Parte_1 verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a dicembre 2025.
5) Le spese straordinarie afferenti alla figlia minore verranno sopportate nella misura del 50% da ciascun genitore e saranno regolamentate così come previsto dal Protocollo del Consiglio Nazionale Forense 29/11/2017 di cui i genitori intendono fare applicazione e che viene allegato quale parte integrante del presente ricorso (doc. n.4).
L'Assegno Unico e/o qualsivoglia altro beneficio fiscale, comunque denominato, a vantaggio della figlia verrà goduto dai genitori in parti uguali.
6) I genitori si prestano reciproco assenso per il rilascio del passaporto e/o documento valido per l'espatrio della figlia minore, garantendo, comunque, massima collaborazione per ogni adempimento amministrativo che la riguardi.
7) le spese legali del presente procedimento saranno sostenute al 50% da ciascun ricorrente.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno provveduto, sotto la loro propria responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis.51 c. 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 29/01/2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e Per_ rispondenti agli interessi di , nata dalla relazione non coniugale tra le parti, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento, sulla collocazione, sul diritto di visita e sul mantenimento della figlia minore _1
, nata a [...] il [...], nonché sulle ulteriori questioni connesse, in conformità alle condizioni
[...] concordate dalle parti di cui al ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta.
Nulla sulle spese;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3