TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 19/12/2024 ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 2434 dell'anno 2022
TRA
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna Campese, Parte_1
giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
- Resistente contumace nel giudizio riassunto –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 19/12/2024.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/4/2022 il ricorrente deduceva che era stato dipendente della società resistente dal 14/9/2004 al 26/10/2021, svolgendo le mansioni di autista di betoniera, rientranti nel livello E del C.C.N.L. – Lapidei Industria;
che l'attività lavorativa veniva eseguita con direttive tecnico–organizzative impartite dal datore di lavoro e si svolgeva nel seguente modo: alle ore 6.30 del mattino prelevava l'automezzo carico di cemento dalla sede di Via Callano n. 76, oppure da Trani Via Andria Km 2, su disposizione di , andava a scaricare il Parte_2
cemento nei cantieri edili che erano ubicati in: Barletta alla zona 167, ad Andria alla Via Bisceglie o a Castel del Monte;
lo scarico durava 30 minuti e dopo faceva rientro in sede alla Via Callano 76
1
oppure a Trani in Via Andria Km. 2 per rifornire la betoniera, e senza interruzione alcuna l'attività si protraeva fino alle ore 18.30 circa;
in alcuni giorni fino alle ore 24.00 senza pausa pranzo.
Aggiungeva il ricorrente che aveva svolto anche mansioni ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste, ossia di manovalanza, pulizia impianti, pulizia piazzale e betoniera, con utilizzo di sostanze pericolose e tossiche per pulire le autobotti;
che dunque aveva sistematicamente lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 6,30 alle ore 18,30, senza pausa pranzo e talvolta fino alle ore 24, senza ricevere indennità per il lavoro straordinario svolto e senza fruire di ferie;
che a seguito di sollecito, aveva ricevuto esclusivamente la somma di €. 14.205,61, imputata a TFR. Il ricorrente chiedeva dunque che fosse accertato lo svolgimento del lavoro straordinario e che il datore di lavoro fosse condannato al pagamento della complessiva somma di € 83.855,28 di cui €.
60.273,88 a titolo di straordinario non riconosciuto;
€. 13.976,32 a titolo di permessi ROL ed ex festività soppresse non godute;
ed infine €. 9.605,08 per differenze trattamento di fine rapporto.
A seguito di rinnovazione della notifica del ricorso, si costituiva in giudizio la
[...]
che chiedeva in via preliminare la rinnovazione della notifica e insisteva per Controparte_1
il rigetto della domanda nel merito.
Ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita oralmente e veniva disposta una CTU contabile. Nelle more dell'espletamento della CTU interveniva la liquidazione giudiziale della società, con conseguente interruzione del giudizio e riassunzione su istanza del ricorrente.
Nel giudizio riassunto, la società in liquidazione giudiziale non si costituiva in giudizio.
Veniva dunque completata la CTU contabile.
*******
Il ricorrente ha proposto la presente azione giudiziaria al fine di ottenere la condanna del suo datore di lavoro al pagamento di differenze retributive e di TFR asseritamente maturate durante l'intercorso rapporto di lavoro, dal 2004 al 2021.
In corso di causa è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società resistente.
Ebbene, a seguito dell'apertura di detta procedura, ritiene questo Giudice che il ricorso sia improseguibile dinanzi al Giudice del Lavoro per le seguenti ragioni.
Nel caso di specie deve infatti trovare applicazione l'art. 32 comma 1 del D.Lgs. n. 14/2019, secondo cui “Il Tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”.
L'accertamento dei crediti di lavoro del ricorrente deve dunque avvenire in seno alla procedura di liquidazione giudiziale.
Nel corso degli anni, in relazione alle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la giurisprudenza di legittimità ha
2
specificato quali siano le questioni che, nonostante la procedura d'insolvenza, rimangono di competenza del giudice del lavoro.
Ad esempio, in materia di amministrazione straordinaria, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare” (cfr., in termini, Cass. n. 19271/2013).
Più di recente, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15982/2018, ha specificato che “In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa”.
In tema di procedura fallimentare la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30512/2021 ha stabilito il seguente principio: “Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, qualora difetti un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa e sia domandato un accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura, la cognizione spetta al giudice fallimentare.
(Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improseguibilità dell'originaria domanda di un dirigente, assunto con contratto a tempo determinato e poi licenziato, che aveva agito davanti al giudice del lavoro, rivendicando la sola tutela risarcitoria nei confronti dell'impresa, fallita in corso di causa)”; parimenti si veda nello stesso senso Cass. n. 41586/2021, secondo cui “In tema di determinazione della competenza, la sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria attribuisce al tribunale fallimentare la cognizione di tutte le controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammesso alla procedura, dovendo escludersi che in
3
tale novero possa ricomprendersi l'impugnativa del licenziamento di un dipendente dell'impresa medesima, che non ha natura di accertamento di un diritto connesso con le predette finalità concorsuali e per il quale resta competente il giudice del lavoro”.
Più di recente, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 94/2024 ha ribadito il medesimo principio
“Qualora il lavoratore abbia agito in giudizio per l'accertamento della propria qualifica superiore nei confronti del datore di lavoro in liquidazione giudiziale permane la competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto la domanda proposta non è configurabile solo come mero strumento attraverso cui far valere diritti patrimoniali sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della società fallita. Alla cognizione del giudice fallimentare, invece, sono riservate le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso”.
Da ultimo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27796/2024 ha graniticamente affermato che
“Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre
l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo”.
Tornando al caso in esame, alla luce della richiamata normativa e giurisprudenza, ritiene questo
Giudice che, a seguito dell'intervenuta liquidazione giudiziale della società resistente, non vi sia più la competenza funzionale del Giudice del Lavoro a decidere in ordine alla presente controversia, in quanto la domanda del ricorrente è volta all'accertamento dello svolgimento di attività lavorativa in misura superiore rispetto a quanto contrattualizzato e dunque ad ottenere la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento di differenze retributive, che tuttavia solo all'interno della procedura di liquidazione giudiziale possono essere accertate.
Per tali ragioni il ricorso è improseguibile.
Tenuto conto delle motivazioni della pronuncia giudiziale e della natura della controversia, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
le spese di
CTU restano definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
4
15/4/2022 da nei confronti di (attualmente in Parte_1 Controparte_1
liquidazione giudiziale), rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) dichiara improseguibile il ricorso;
2) compensa le spese del giudizio;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
5