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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice dott. Salvatore Regasto Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 108/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza del
23.10.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali, e promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), via Sele n. 33, presso lo studio dell'avv. Paolo Mascaro, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme P_ C.F._2
(CZ), via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'avv. Francesco Grandinetti, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127 ter c.p.c., in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in Cancelleria in data 25.1.2023 e ritualmente notificato, , Parte_1 premesso che aveva contratto matrimonio concordatario con in Lamezia Terme P_
(CZ) il 22.12.1990; che, dall'unione coniugale, erano nati due figli: (il 4.9.1995) e Per_1
(il 25.10.2003); che la convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità R_ caratteriale tra lei e il marito;
che percepiva redditi saltuari, avendo un impiego stagionale presso la società tanto premesso, chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei Pt_2 coniugi, l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, la determinazione a carico del coniuge di un contributo di mantenimento in favore dei figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, nella misura ritenuta di giustizia e, comunque, non inferiore alla somma complessiva di euro 700,00 mensili, oltre all'integrale pagamento delle spese straordinarie effettuate nell'interesse della prole;
domandava altresì la determinazione dell'obbligo, a carico del resistente, di contribuire mensilmente al suo mantenimento, stante la diversa consistenza delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, in misura non inferiore ad euro 300,00 mensili e l'assegnazione in uso a sè dell'autovettura “familiare”, Peugeot 208, di proprietà del resistente, al
1 fine di soddisfare le esigenze della ricorrente stessa e dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, della coppia.
Resisteva in giudizio con apposita comparsa di risposta , aderendo alla domanda P_ avversaria di separazione;
proseguiva contestando la domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale, trattandosi di immobile concesso dai genitori del in comodato d'uso gratuito P_ allo stesso, mediante apposito contratto regolarmente registrato, scaduto e non rinnovato, in considerazione della volontà manifestata dai legittimi proprietari di usufruire dell'immobile in questione;
si opponeva, inoltre, all'importo a suo carico, richiesto dalla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni, non economicamente autosufficienti, per un ammontare di complessivi euro 700,00, in quanto non congruo e in ogni caso insostenibile da parte del resistente, considerata la situazione reddituale e finanziaria del medesimo;
il resistente si rendeva disponibile a contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro 150,00 mensili cadauno;
si opponeva alla domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente, oltre che all'ulteriore richiesta di assegnazione in uso dell'autovettura Peugeot 208 di proprietà del resistente. All'udienza di comparizione personale delle parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con ordinanza resa in data 26.4.2023, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, ed autorizzandoli, inoltre a fissare altrove la propria residenza, anche all'estero; 2) assegna in uso la casa coniugale alla madre, che vi vivrà insieme ai figli, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, autorizzando il marito resistente a prelevare al più presto i propri effetti personali, previo accordo con la moglie;
3) pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere in favore dei figli, la somma complessiva pari ad euro 500,00 (cinquecento,00) in ragione di euro 250,00 (duecentocinquanta,00) per ciascuno, da versare in favore del coniuge destinatario entro e non oltre i primi cinque giorni del mese, con bonifico bancario o postale o con
IBAN o a mani o in altra forma, da rivalutare periodicamente alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria, oltre spese straordinarie nella misura paritaria del 50%, da concordare previamente tra le parti”.
Con le memorie integrative, le parti ribadivano sostanzialmente le richieste già formulate rispettivamente nel ricorso introduttivo e nella comparsa di costituzione e risposta.
Avverso l'ordinanza presidenziale la ricorrente proponeva reclamo ai sensi dell'art. 708 c.p.c.; con decreto n. 2182/2023 del 9.10.2023, la Corte di Appello di Catanzaro respingeva il reclamo formulato dalla ricorrente, rimettendo al Giudice della separazione ogni statuizione sulle spese del giudizio di reclamo.
All'esito dell'udienza del 18.9.2023 la causa veniva rimessa dal Giudice Istruttore al Collegio per la decisione sullo status;
con sentenza non definitiva del 4.10.2023 il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa in istruttoria.
Con ordinanza del 15.1.2024, il Giudice Istruttore rigettava la richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali avanzata dalla parte resistente ritenendola carente dei presupposti per la sua concessione, non essendo sopraggiunta alcuna modifica della situazione di fatto così come valutata in sede presidenziale.
Contestualmente il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava la causa per la decisione sulle richieste istruttorie dei contendenti.
Con ordinanza del 19.6.2024, il Giudice Istruttore rigettava tutte le richieste istruttorie formulate dalle parti e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, con onere per le parti di
2 depositare dichiarazione sostitutiva di atto notorio e documentazione reddituale, attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché di quote sociali e bancaria aggiornate, relative agli ultimi tre anni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2024 (svoltasi mediante scambio di note scritte sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 e 127 ter c.p.c.), con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.L'esame degli atti ha evidenziato il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di tensione tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, quindi, di legittimare la pronuncia della separazione personale, secondo quanto già attestato da questo
Tribunale con sentenza non definitiva n. 800/2023 depositata in data 4.10.2023.
2.1. La presente pronuncia concerne, quindi, l'assegnazione della casa coniugale, la determinazione dell'assegno di mantenimento a favore della ricorrente e di quello per i figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, da porre eventualmente a carico del resistente quale genitore non convivente, ed infine la domanda di assegnazione in uso dell'autovettura Peugeot 208 di proprietà del resistente, avanzata dalla ricorrente.
2.2. Quanto alla assegnazione della casa coniugale, non può che essere confermata la statuizione presidenziale di assegnazione della medesima a favore della ricorrente.
La Suprema Corte ha ritenuto che in tema di separazione giudiziale, come di divorzio,
l'assegnazione della casa familiare, subordinata all'affidamento di figli minori o alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (così, Cass. civ., sez. I, sentenza del
13.01.2012, n. 387), è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e dell'interesse di quest'ultima a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta.
Tale ratio protettiva, che appunto garantisce ai figli della dissolta coppia di conservare quell'ambiente domestico necessario alla propria crescita serena, viene meno solo in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione' (Cass. sent. 18 settembre 2013 n. 21334).
Nel caso di specie, in disparte quanto si dirà infra sul figlio primogenito si evidenzia che Per_1 la secondogenita sta continuando il percorso di studi (circostanza non meglio specificata, R_ anche se pacifica in quanto non contestata dal resistente) che le consentirà soltanto in futuro l'ingresso nel mondo del lavoro: alla luce di quanto finora detto, essendo almeno una dei due figli della coppia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficienti ( , e risultando R_ la stessa convivente e stabilita assieme alla madre nell'appartamento adibito a casa familiare, si ritiene di confermare l'assegnazione dell'immobile de quo alla ricorrente. Quanto all'eccezione, sollevata da parte resistente e relativa allo scadere del contratto di comodato d'uso gratuito, da lui stipulato con i di lui genitori al fine di godere dell'immobile de quo, si rammenta che il Collegio, nella odierna sede, spende il suo potere giurisdizionale in qualità di
Giudice della controversia familiare, e non in veste di Giudice del contratto. Per tale ragione, tutto quanto riguardi i profili civilistici della questione, quindi il titolo di proprietà dell'abitazione familiare e la scadenza del contratto di comodato ad esso afferente, dovrà essere fatto valere dai legittimi interessati nelle sedi a ciò dedicate, senza che tali questioni possano rilevare nell'odierno giudizio.
Peraltro, appare fin troppo semplice aggiungere, che gli unici soggetti legittimati dal lato attivo a
3 richiedere la restituzione della res sarebbero i comodanti che, nell'odierno, giudizio non sono neanche parti in causa.
Ad ogni buon conto, per volontà di completezza motivazionale, va rilevato che la problematica appena vagliata è abbastanza frequente in caso di separazione dei coniugi e riguarda l'assegnazione della casa coniugale concessa in comodato d'uso, a scopo di abitazione per soddisfare le esigenze familiari, da parte di un terzo senza fissare un termine finale.
In occasione della crisi del rapporto coniugale è molto probabile che il comodante richieda al coniuge assegnatario della casa familiare e non proprietario il rilascio dell'immobile dato in comodato mediante esercizio del diritto di recesso o per scadenza del termine di durata.
Il comodato è un contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile od immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Si tratta di un contratto reale ad effetti obbligatori che si perfeziona con la consegna materiale del bene al comodatario e produce obbligazioni in capo ad entrambi le parti, tra cui, principalmente, l'obbligo di consentire al comodatario il godimento del bene. Si tratta di un contratto essenzialmente gratuito. Il codice civile contempla due forme di comodato ovvero il comodato vero e proprio di cui agli artt. 1803 e 1809 c.c. e il comodato c.d. precario di cui all'art. 1810 c.c..
Il comodato vero e proprio è quello che nasce con la consegna del bene per un tempo determinato o per un utilizzo specifico. Si tratta di un comodato a termine o ad uso specifico che consente al comodante il recesso soltanto per il soddisfacimento di bisogni sopravvenuti urgenti e imprevisti.
Questi sono rappresentati dai casi in cui il comodante ha necessità dell'uso diretto del bene e quelli in cui, per difficoltà finanziarie, il comodante si trova nella necessità di sfruttare economicamente il bene mediante vendita o locazione.
Il comodato precario, invece, non prevede un termine o un uso specifico e la legge riconosce al comodante il diritto di recesso, senza alcuna particolare ragione giustificativa ma sempre con un comportamento conforme a “buona fede” contrattuale.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito sul punto che in caso di concessione in comodato di immobile destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione della casa familiare non modifica la natura del rapporto. Il comodato segue quindi le regole dell'art. 1809 c.c. essendo stato concesso per un uso specifico, ossia la destinazione dell'immobile ad abitazione della famiglia. La crisi del rapporto coniugale o di convivenza non determina l'impossibilità sopravvenuta della destinazione a casa familiare, anzi questa è ancora percorribile proprio in virtù del provvedimento di assegnazione.
Il comodante è tenuto a consentire il godimento del bene, potendo recedere soltanto in casi di bisogno sopravvenuto urgente e imprevisto.
Nella iniziale concessione del bene in comodato verrebbe quindi impresso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative dei familiari, idoneo a conferire il carattere implicito della durata del rapporto anche oltre la crisi familiare dei coniugi. Quindi, il rilascio dell'immobile non potrà essere richiesto finché durano le esigenze abitative familiari cui esso è stato destinato, salvo, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, Cod. Civ., l'ipotesi di un bisogno, in capo al comodante, contrassegnato dall'urgenza e dall'imprevedibilità.
Il coniuge separato convivente con figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, assegnatario dell'abitazione già attribuita in comodato, che opponga resistenza alla richiesta di rilascio dell'immobile da parte dei suoceri, ha l'onere di provare che la pattuizione attributiva del diritto
4 personale di godimento aveva come contenuto la destinazione dell'immobile a casa familiare.
Grava, invece, su chi invoca la cessazione del comodato, dimostrare che è sopraggiunto il termine e, dunque, l'avvenuto dissolversi delle esigenze connesse all'uso familiare.
Quindi, per riottenere la disponibilità della casa concessa in comodato da parte dei suoceri occorre dimostrare la sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno oppure dimostrare il venir meno delle esigenze connesse all'uso familiare dell'immobile. Per “urgente e impreveduto bisogno” si richiede una necessità del comodante di appagare impellenti esigenze personali, e non quella di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunità di impiego del bene. Inoltre, il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave, ma imprevisto e, dunque, sopravvenuto al momento della stipula del contratto di comodato ed urgente, essendo irrilevanti bisogni non attuali, né concreti o soltanto astrattamente ipotizzabili.
E' ovvio che la richiesta di restituzione del bene immobile adibito a casa coniugale deve provenire dalla parte comodante (che, lo si ripete, nel caso di specie, non è parte in causa), così come il riscontro della eventuale scadenza del termine del contratto o il controllo circa la proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante deve essere effettuato necessariamente in un separato, specifico ed autonomo giudizio, laddove, invece, la dedotta esistenza di un contratto di comodato d'uso dell'immobile adibito a residenza familiare e l'allegata sua fine in alcun modo possono impedire al Tribunale l'adozione di un provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi.
2.3. Circa la domanda di parte ricorrente di determinazione a carico del resistente di un assegno di mantenimento a suo favore si osserva quanto dappresso.
Giova, anzitutto, rammentare che i presupposti del diritto al mantenimento nel giudizio di separazione dei coniugi consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita (giudizio necessariamente astratto ed ipotetico, ma desunto da concreti elementi di fatto).
In altri termini, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006). Il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine
5 economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali, tra l'altro, la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare).
In giurisprudenza si è quindi affermato che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (ex plurimis, Cass. n. 3974 del 2002;
n. 4800 del 2002; n. 5762 del 1997) e che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate (Cass., n. 3974 del 2002; n. 4679 del 1998; n. 6612 del 1994; n. 11523 del
1990).
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario
(cfr. Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Inoltre, sempre secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è stato affermato che “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (cfr. Cass. 18547 del 2006, cui devono aggiungersi i precedenti conformi n. 3975 del 2002 e n. 12121 del 2004).
Ancora in tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico - corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile
- del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli (vedi Cassazione civile, sez. VI, 17/12/2015,
n. 25420; Cass. n. 4203/2006).
L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento grava comunque sul coniuge che propone la relativa domanda.
Detto questo in punto di diritto, il Collegio rileva che rispetto all'adozione dei provvedimenti presidenziali non sono sopravvenute significative modifiche delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, potendosi pertanto ritenere assente una discrepanza reddituale tale da determinare l'odierno Decidente al riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente (statuizione tra l'altro confermata in sede di reclamo ex art. 708 c.p.c. dalla Corte di
Appello di Catanzaro con decreto del 9.10.2023).
Come ha correttamente statuito la Corte d'Appello, è da considerarsi “ragionevole la statuizione del
Presidente del Tribunale che ha escluso, sulla base degli elementi acquisiti, i presupposti per riconoscere, in favore della , la misura di euro 300,00 a titolo di assegno di mantenimento. Pt_1
6 Infatti, dall'esame complessivo della vicenda e della documentazione reddituale acquisita agli atti, è emerso che il - impiegato come guardia giurata con contratto di lavoro a tempo P_ indeterminato - sebbene abbia percepito un reddito lordo pari, negli anni 2020 e 2021, rispettivamente ad euro 27.596,00 e ad euro 23.868,00 (e, dunque, una retribuzione mensile netta di circa euro 1.992,00 per l'anno di imposta 2021 e di circa euro 1.733,00 per l'anno di imposta 2020), tuttavia, ha concluso contratti con diversi Istituti di credito, in forza dei quali deve far fronte al pagamento di rate mensili, peraltro non esigue. Discende che dallo stipendio netto percepito devono essere detratte le spese cui lo stesso deve sopperire, documentate in atti e consistenti, come dallo stesso allegato, nelle seguenti rate mensili: euro 422,95 rata mensile per contratto di finanziamento con Intesa Sanpaolo, data di estinzione luglio 2032; euro 177,00 rata mensile per contratto di finanziamento contratto con Italcredit s.p.a., data di estinzione febbraio 2032; euro 152,58 rata mensile per contratto di finanziamento con Banca PSA, data di estinzione settembre 2025. Pertanto, computata anche la somma di euro 500,00 che il deve corrispondere per il mantenimento dei P_ figli, il residuo è destinato al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, tra le quali quelle relative all'abitazione, posto che il non dispone di una casa di proprietà. D'altra parte, la P_
, pur non essendo stabilmente occupata, ha riconosciuto di percepire un reddito annuo di circa Pt_1 euro 4.000,00. Inoltre, la stessa non deve sopportare costi di locazione, essendo assegnataria della casa coniugale, di proprietà dei suoceri. È rimasta, peraltro, incontestata la circostanza dedotta dalla difesa del nelle note di trattazione scritta, secondo cui la è comproprietaria di unità P_ Pt_1 immobiliari nel Comune di Lamezia. Discende, in definitiva, che, al contrario di quanto sostenuto dalla reclamante, le valutazioni effettuate dal Tribunale in ordine alle condizioni patrimoniali dei coniugi non presentano profili di incongruità ovvero di manifesta ingiustizia”.
Peraltro la titolarità (comproprietà) in capo alla ricorrente di alcuni cespiti immobiliari è stata dimostrata dal resistente, nel presente giudizio, almeno a livello indiziario, mediante la produzione documentale di visure catastali (cfr. allegati memoria istruttoria di parte resistente):
Alla luce di quanto finora detto, non essendo stata fornita prova, da parte della di una Pt_1 modifica in senso deteriore delle sue capacità patrimoniali ed economiche rispetto a quelle valutate al tempo dei provvedimenti presidenziali e delle statuizioni della corte territoriale catanzarese, è da confermare la decisione di rigetto della richiesta di mantenimento, a carico del ed in favore P_ della . Pt_1
2.4. Quanto agli oneri di mantenimento della prole, si rileva che il tema del sostentamento dei figli maggiorenni non autosufficienti è un tema attuale e dibattuto nella giurisprudenza e con importanti implicazioni pratiche.
La Corte di Cassazione, in svariate pronunce, si è trovata a definire i limiti e le condizioni di tale obbligo genitoriale, che poggia su di un preciso quadro normativo.
Innanzitutto, rileva l'articolo 30 Cost., secondo cui “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. Il legislatore ordinario specifica poi, agli articoli 147 c.c., 315 bis c.c. e 316 bis c.c., che questo dovere di mantenimento deve tenere conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, e che, inoltre, deve essere svolto in proporzione alle rispettive sostanze dei genitori e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L'articolo 337-septies c.c. rafforza il quadro, stabilendo che il giudice, in base alle circostanze, può disporre il pagamento di un assegno periodico ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
7 Il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta lo spartiacque per l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori, come ha ribadito in diverse sue pronunce la Corte di Cassazione
(tra le altre, Corte di Cassazione civile, n. 4765 del 3 aprile 2002). Questo, infatti, persiste fino a quando il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica o sia stato posto dai genitori nelle condizioni di essere autosufficiente, potendo provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Al riguardo, occorre specificare cosa s'intende per indipendenza economica, in quanto solo in tal modo è possibile capire quando può venir meno l'obbligo al mantenimento.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, seguita anche dai Tribunali di merito, ha chiarito che l'autonomia del figlio maggiorenne, tale da consentire al genitore obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento, ha luogo soltanto quando quest'ultimo abbia raggiunto uno status di autosufficienza economica, consistente nel guadagnare un reddito da attività lavorativa, corrispondente alle attitudini ed agli studi svolti, in relazione alle condizioni di mercato, tali da consentire a figlio ormai maggiorenne di potere provvedere completamente ed autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle esigenze di vita (Cass. Civ., 8 Agosto 2013, Sent. n. 18974).
Ciò significa che la revoca dell'obbligo di mantenimento potrà essere richiesta, allorquando sia fornita la prova che il figlio è indipendente, in quanto svolga un'attività lavorativa stabile e continuativa, ottenendo in contropartita un reddito corrispondente alle conoscenze e abilità acquisite con gli studi, al fine di far fronte direttamente alle proprie esigenze.
Tuttavia, occorre chiarire come la cessazione dell'obbligo al mantenimento non viene meno con l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa, produttiva di reddito, essendo necessario anche che il trattamento economico riservato al figlio maggiorenne dal datore di lavoro, sia idoneo ad assicurare concretamente l'autosufficienza economica al medesimo, sia per quanto riguarda la misura della retribuzione e sia in riferimento alla durata del rapporto di lavoro (Cass. Civ., 11 gennaio 2007,
Sent. n. 407).
La cessazione dell'obbligo di mantenimento “genitoriale” risulta ascrivibile, oltreché alla ipotesi ordinaria della intervenuta autonomizzazione, anche a situazioni riconducibili ad un comportamento colposo e negligente del figlio che, posto dinanzi ad offerte di lavoro, le abbia rifiutate ingiustificatamente, oppure abbia mostrato colpevole inerzia, ad esempio prolungando il percorso di studi in modo non proficuo o non ricercando una occupazione.
Si tratta, in ogni caso, di un accertamento di carattere relativo, che deve essere parametrato alle capacità ed aspirazioni, al percorso scolastico ed universitario del soggetto, nonché alle condizioni del mercato del lavoro, relativo alla formazione e specializzazione conseguite.
Per l'esenzione dall'obbligo di mantenimento, è necessario un provvedimento del giudice dichiarativo della intervenuta estinzione della obbligazione ex lege per una delle suindicate cause.
In particolar modo sarà onere del genitore che vuole ottenere l'esonero, dimostrare in giudizio l'intervenuta autosufficienza economica o che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipende da colpevole inerzia del figlio (in tal senso, Corte di Cassazione civile, sezione III, n. 13184 del 16 giugno 2011).
In pratica, l'obbligo genitoriale di mantenimento deve essere contemperato con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei figli beneficiari (v. (in particolare Cass. n. 12952 del 22/06/2016 circa l'accertamento dei presupposti dell'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne).
8 Vero è che, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finchè essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (v. Cass. 7168/2016); il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato.
Tuttavia, “l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacchè "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016).
Invero, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
La Suprema Corte, di recente, nella ordinanza n. 5088/2018 ha impartito il fondamentale principio di diritto per cui “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto"..
Ne deriva che oltre alla non raggiunta indipendenza economica, deve considerarsi quale ulteriore fattore che l'obbligo di mantenimento è necessariamente decrescente con il progredire dell'età dei figli maggiorenni, sino a scomparire del tutto una volta raggiunta la prova - anche tramite presunzioni rappresentate dall'età del figlio - che il mancato raggiungimento della indipendenza economica sia dipeso da inerzia, negligenza colpevole o trascuratezza del figlio maggiorenne.
Alcuni Tribunali di merito hanno, tuttavia, evidenziato che — in presenza di un'età sufficientemente adulta della prole — l'esistenza di una “presunzione di inerzia” sposta sul soggetto interessato a ricevere il mantenimento l'onere di provare di essersi attivato in prima battuta per la ricerca di un impiego retribuito (cfr. in tal senso Tribunale di Roma n. 3434/2014).
Recentemente la Corte di Cassazione è tornata sul punto, chiarendo che “Il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto (ove compiuto) in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini. L'avanzare dell'età non può, tuttavia, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di
9 condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente.
Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole” (Cass. n. 12952 del 2016; conforme già cit. Cass. n. 5088 del 2018).
Ad ogni modo, una volta che sia provato il reperimento di un'occupazione lavorativa, occorre verificare se questa abbia davvero portato il figlio maggiorenne all'indipendenza economica.
Quest'ultima, come veduto, può essere definita come capacità di conseguire reddito dalla propria attività lavorativa in conseguenza della collocazione nel mondo del lavoro, la quale deve essere adeguata alle attitudini e alle capacità professionali del figlio maggiorenne, anche se questi ultimi aspetti assumono sempre minore rilievo con il decorso del tempo e l'aumento dell'età del figlio.
Ovviamente, si tratta di valutazione da effettuare in concreto, in base agli elementi di giudizio offerti dalle parti onerate, che attengono sia alle caratteristiche dell'attività lavorativa e sia alle aspirazioni, alle attitudini e alle capacità effettive del figlio maggiorenne.
In particolare, il genitore obbligato al mantenimento sarà tenuto a provare l'ottenimento dell'occupazione lavorativa e l'avente diritto all'assegno dovrà provare l'inadeguatezza, in concreto, del reddito percepito in termini assoluti o in relazione alle sue concrete aspirazioni e capacità. Tale valutazione è riservata al giudice di merito e può portare ad elidere o a conservare, eventualmente in parte, il contributo al mantenimento del figlio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24498 del 17/11/2006;
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1611 del 24/1/2011).
Il giudizio menzionato assume grande importanza, poiché, per giurisprudenza costante, l'obbligo di mantenimento oltre la maggiore età, proprio perché concepito come una eccezione al sistema, è ancorato a presupposti ben precisi, distinti dall'obbligo meramente alimentare, e non è suscettibile di "reviviscenza" qualora, per qualunque motivo idoneo, lo stesso sia venuto meno una prima volta, residuando, in presenza dei requisiti di legge, solo gli obblighi alimentari (Cass., Sez. 2, Sentenza n.
12477 del 07/07/2004; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26259 del 02/12/2005 e Cass., Sez. 6-1, Ordinanza
n. 6509 del 14/03/2017).
Come sopra evidenziato, infatti, alla presenza di determinati presupposti, la legge consente che permanga l'originario obbligo di mantenimento previsto per il figlio minorenne in favore dello stesso figlio che sia divenuto maggiorenne, ma, una volta cessato, non può sorgere di nuovo, perché ciò non è previsto dall'ordinamento.
Proprio per questo motivo, occorre valutare con molta prudenza i presupposti per la cessazione del contributo al mantenimento del figlio, in presenza di occupazioni lavorative occasionali o saltuarie, che non esprimono, appunto, un effettivo collocamento nel mondo del lavoro. Diverso è il discorso nel caso in cui l'attività lavorativa reperita sia a tempo determinato, di durata annuale o pluriennale, anche se prorogabile, che comunque consenta di lavorare a tempo pieno per numerosi mesi, ottenendo un compenso dignitoso.
In questo caso, non può negarsi a priori l'acquisizione della capacità lavorativa, conseguente all'utile collocamento nel mondo del lavoro, tenuto conto che il contratto a tempo determinato, e rinnovabile, è ormai una modalità sempre più diffusa nel mercato del lavoro.
10 Un ostacolo al raggiungimento dell'indipendenza economica può essere dato dall'adeguatezza dell'occupazione reperita alle aspirazioni e alla professionalità acquisita dal figlio maggiorenne, ma tale accertamento deve essere effettuato in concreto, tenendo in conto l'età del figlio e le effettive attitudini e potenzialità reali di quest'ultimo, che la parte interessata è onerata di dedurre e dimostrare.
Ovviamente tale onere è tanto più gravoso quanto più l'attività lavorativa si presenta in grado di fornire un reddito dignitoso, spettando alla parte dimostrare che le ragionevoli aspettative siano in concreto più elevate.
La Cassazione ha ribadito che non può essere revocato il mantenimento al figlio se emerge dalle risultanze istruttorie che non ha raggiunto la piena indipendenza economica.
Un ulteriore aspetto merita di essere sottolineato: perso il diritto al mantenimento per raggiungimento dell'indipendenza economica, il figlio non potrà più richiedere ai propri genitori di essere mantenuto anche qualora smetta di lavorare e ciò indipendentemente dalle ragioni per cui perde il lavoro (dimissioni volontarie, abbandono del lavoro, licenziamento). In altri termini, la perdita dell'occupazione non comporta il risorgere del diritto al mantenimento che si è definitivamente estinto con il raggiungimento dell'indipendenza economica.
Qualora, però, il figlio versi in un vero stato di bisogno i genitori saranno obbligati alla corresponsione degli alimenti, vale a dire a fornirgli quanto necessario per acquistare i beni di stretta necessità.
In buona sostanza, il contributo è dovuto finché quest'ultimo non raggiunge l'indipendenza economica, il che coincide di norma con un lavoro stabile. Una volta conquistato questo obiettivo, il figlio perde definitivamente il diritto al mantenimento. Ne consegue che l'eventuale successivo atto di dimissioni volontarie non potrebbe determinare la reviviscenza del diritto al mantenimento essendo questo ormai venuto definitivamente meno e non essendo suscettibile di riesumazione neanche per un sopravvenuto stato di disoccupazione.
Invero, “l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post- universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione. Il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di una scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno, ferma restando invece l'obbligazione alimentare, fondata su presupposti affatto diversi e azionabile direttamente dal figlio e non già dal genitore convivente” (cfr. Cassazione Civile n. 4296/2012).
11 “In caso di cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, ma con il verificarsi di una condizione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della autonomia economica, anche se per licenziamento, dimissioni o altra causa tale rapporto venga poi meno. Pertanto, nell'ambito dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, una volta che il figlio si sia reso autonomo, non sono più ipotizzabili né un suo rientro o una sua permanenza in famiglia nella posizione dell'incapace d'autonomia, né un ripristino in suo favore di quella situazione di particolare tutela che il legislatore ha inteso predisporre in favore dei soli figli i quali ancora la detta autonomia non abbiano conseguita per difetto dei requisiti personali o di condizioni ambientali, e ciò in quanto proprio il fatto di un'avvenuta stabile collocazione nel mondo del lavoro sta a dimostrare la ricorrenza degli uni e delle altre e, quindi,
l'insussistenza dei presupposti per un'ulteriore applicabilità della normativa di particolare favore”
(cfr. Cass. civ. n. 12477/2004).
Ancora, va evidenziato che la Cassazione, anche recentemente, ha sancito e ribadito il principio secondo il quale “il diritto del coniuge separato o divorziato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore” (Cass. civ. n.
2344/2023).
Inoltre, con particolare riferimento all'assunzione a tempo determinato, la giurisprudenza di merito ha chiarito che “il contratto, anche a scadenza, segna l'ingresso irreversibile nel mondo del lavoro e, dunque, la perdita dell'assegno” (Trib. Campobasso, 27 aprile 2023).
Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, ha espresso il principio secondo cui il figlio divenuto maggiorenne non ha un diritto perenne al mantenimento da parte del genitore divorziato (o separato): "il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso”
(cfr. Cassazione civile sez. I, 07/ 10/2022, n.29264).
A ben vedere, infatti, secondo il costante insegnamento della corte di legittimità, il figlio divenuto maggiorenne che intenda ottenere il riconoscimento del predetto diritto ha l'onere di provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cassazione civ i le sez. I -
14/08/2020, n. 1718).
Viepiù, è consolidato nella giurisprudenza anche di merito, il principio secondo cui "in tema di divorzio, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli già maggiorenni, il giudice deve valutare con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei figli beneficiari le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che esso non può
12 protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. In sostanza, il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni. Ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto l'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato" (così, tra gli altri, Tribunale sez. I - Cuneo, 13/07/2021, n. 577).
Del resto, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore (cfr. ex multis Cass. n. 19696/2019)
e la successiva l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. civ. VI-1 n. 6509 del
14 marzo 2017 secondo cui il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare una attività lavorativa).
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il raggiungimento dell'indipendenza economica “non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, ma con il verificarsi di una situazione che fa ragionevolmente dedurre l'acquisto della autonomia economica”
(Cass. Civ, 28/08/2008 n. 21773).
In base a tutte le superiori considerazioni, ai fini della esenzione dall'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli maggiorenni, l'onere di dimostrare il raggiungimento dell'autonomia economica della prole grava sul genitore il quale chiede di esserne sollevato il quale deve dimostrare l'occupazione dei figli, mentre per ottenere il sostentamento,
l'avente diritto all'assegno dovrà provare l'inadeguatezza, in concreto, del reddito percepito in termini assoluti o in relazione alle sue concrete aspirazioni e capacità.
Ciò posto, ai fini della presente decisione, non possono essere utilizzati i documenti allegati dal resistente alla memoria di replica trattandosi di produzioni irrimediabilmente tardive.
Invero, le parti possono sottoporre al Tribunale le circostanze che via via si verificano, offrendo altresì le prove di esse, ma incontrano il limite dell'udienza di precisazione delle conclusioni, che chiude la fase istruttoria, mentre le comparse conclusionali e le memorie di replica hanno contenuto esclusivamente illustrativo del materiale probatorio già formatosi (Tribunale Pavia, 17/08/2017, n.
232).
Del resto, l'inutilizzabilità di tutte le deduzioni e le produzioni successive al momento della precisazione delle conclusioni deve essere dichiarata anche d'ufficio, data la natura pubblicistica dei termini processuali, stabiliti al fine del regolare e razionale svolgimento del giudizio, come più volte rilevato dalla Suprema Corte (v., tra le altre, Cass. n. 5539/2004 e Cass. n. 24422/2009). Né i princìpi sulle scansioni processuali vengono meno nei giudizi di separazione e divorzio, pur essendo ammessa l'introduzione di fatti nuovi che avvengano in corso di causa in ragione della peculiarità di questi procedimenti, in cui i provvedimenti vengono assunti rebus sic stantibus. Invero le parti possono sottoporre al Tribunale le circostanze che via via si verificano, offrendo altresì le prove di esse, ma incontrano il limite dell'udienza di precisazione delle conclusioni, che chiude la fase istruttoria, mentre le comparse conclusionali e le memorie di replica hanno contenuto esclusivamente illustrativo del materiale probatorio già formatosi (Tribunale Pavia, 13/05/2019, n.
824).
13 Purtuttavia, deve essere revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del per il figlio P_
il quale ha raggiunto l'età di 29 anni. Infatti, data l'età dello stesso può ritenersi sulla base Per_1 di presunzioni che sia in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento non risultando provata nella fattispecie alcuna disabilità o motivo ostativo né tantomeno un percorso di studi ancora da completare (v. Cassazione civile sez. VI, 24/01/2023, (ud. 06/12/2022, dep. 24/01/2023),
n.2056).
Né tantomeno è stato dimostrato che il figlio delle parti si sia attivato nella ricerca di un'occupazione e tantomeno a quali opportunità di lavoro avrebbero aspirato in base agli studi compiuti.
A tal riguardo occorre ribadire che "il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni" (Cass. civ.
n. 17183 del 14/08/2020).
Quanto alla decorrenza della revoca del detto sostentamento, è noto che in materia di revisione dell'assegno di mantenimento al coniuge o ai figli, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione o dai provvedimenti presidenziali, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata
("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato o provvedimento impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (v. per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28 del 07/01/2008).
Nel caso di specie la decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento al figlio non Per_1 può che avere effetto dalla data di pubblicazione della presente sentenza considerato che tale revoca
è la conseguenza del raggiungimento di una età da parte del figlio delle parti in cui si può presumere che egli sia in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento che è stata accertata con l'odierno pronunciamento. Quanto, invece, all'altra figlia deve essere confermato il contributo ordinario a carico del R_ essendo pacifico che la ragazza è ancora impegnata nel suo percorso di studi oltre a essere P_ convivente con la madre.
Comunque, non essendo state documentate dal resistente delle significative modifiche delle condizioni reddituali e patrimoniali complessive delle parti rispetto al momento delle statuizioni presidenziali, va confermato il quantum del contributo economico dovuto dal resistente per il mantenimento della figlia ribadendosi nel quantum l'importo complessivo di 250,00 R_ mensili, con decorrenza dal mese di aprile del 2023 (data dei provvedimenti presidenziali), da versare in favore del coniuge destinatario entro e non oltre i primi cinque giorni del mese, con bonifico bancario o postale o con IBAN o a mani o in altra forma, da rivalutare periodicamente alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria.
14 2.5. Giova ricordare inoltre che nell'ambito dei provvedimenti che riguardano i figli, il Giudice della crisi familiare è solito prevedere anche l'onere di contribuire pro quota agli esborsi per le spese straordinarie relative alla prole.
Quanto alla domanda di parte ricorrente di porre a carico del resistente l'intero delle predette spese, trattasi di richiesta che non può trovare accoglimento, non avendo parte ricorrente dedotto nel corso del giudizio un interesse prioritario della prole a ragione della predetta domanda.
Per tale ragione le spese straordinarie per la figlia maggiorenne ma non economicamente R_ autosufficienti, devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno
(sempre che dette spese siano preventivamente concordate tra le parti e documentate) non sussistendo, come detto, un miglior interesse della prole a che l'addebito degli oneri complessivi sia posto a carico di uno solo dei coniugi (cfr. Cass. n. 18242/2007).
Ebbene, le spese straordinarie sono tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovverosia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco,
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
15 Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
2.6. Quanto all'ulteriore domanda di assegnazione in uso dell'autovettura Peugeot 208, di proprietà esclusiva del resistente, avanzata dalla ricorrente al fine di soddisfare le esigenze sue proprie, oltre che della figlia maggiorenne della coppia, non economicamente indipendente, trattasi di domanda che deve essere rigettata.
La questione relativa all'assegnazione dell'autovettura per così dire “familiare” deve essere risolta, come tutte le questioni affrontate dal Giudice della crisi familiare, applicando il medesimo principio guida ovvero l'interesse preminente della prole.
L'utilizzo dell'automobile assolve ad uno dei bisogni fondamentali per i figli, a maggior ragione nell'ipotesi in cui trattasi di prole minorenne, permettendone e agevolandone gli spostamenti al fine di fronteggiare le necessità quotidiane. Poiché tale necessità non risulta essere stata debitamente provata da parte ricorrente e poiché, inoltre, nel caso di specie i figli della coppia risultano essere entrambi maggiorenni, quindi in grado di garantirsi spostamenti quotidiani ricorrendo a modalità alternative a quella dello spostamento mediante autovettura nella piena disponibilità propria, la domanda di assegnazione in uso dell'autovettura di proprietà del in favore della , come P_ Pt_1 sopra anticipato, deve essere rigettata.
2.7. Infine, allo scopo di prevenire ogni possibile conflittualità tra le parti o anche comportamenti ostruzionistici oppure oppositivi, stante anche la ormai risalente entrata in vigore della Riforma
“Cartabia” e, in particolare, dell'art. 473-bis.39 c.p.c., il Tribunale avverte le parti che in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio ai minori od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il Tribunale potrà anche d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo
614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro a favore della Cassa delle Ammende;
d) condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.
3. Per quanto attiene al governo delle spese processuali, in considerazione della natura del giudizio, della soccombenza reciproca, nonché della volontà del Tribunale di non creare una superflua ulteriore conflittualità tra i disputanti, appare giustificata la compensazione integrale tra le parti delle stesse, anche con riferimento al procedimento di reclamo in Corte di Appello n. 766/2023
R.G.V.G. (v. Cass., sezione I, sentenza 30 aprile 2020, n. 8432: “Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la Corte d'Appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al Tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio”; v. anche Cass. civ. n. 13162/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, dato atto che con sentenza non definitiva depositata in data
16 4.10.2023 è stata pronunciata la separazione personale tra e Parte_1 P_
(matrimonio concordatario celebrato in Lamezia Terme (CZ) il 22.12.1990, annotato nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme, atto n. 208, p. 2, serie A, anno 1990), definitivamente pronunciando, così decide:
1) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
Parte_1
2) dispone che corrisponda alla ricorrente l'importo mensile di euro 250,00 per il P_ mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e lo R_ condanna al relativo pagamento da eseguirsi entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario o postale o con IBAN o a mani o in altra forma al domicilio del creditore, con decorrenza dal mese di aprile 2023 (data di adozione dei provvedimenti presidenziali) e successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT;
3) pone le spese straordinarie di cui in motivazione, effettuate nell'interesse della figlia a R_ carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
4) revoca, con decorrenza dalla data della pubblicazione della presente sentenza, l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne così come stabilito in sede presidenziale;
Per_1
5) respinge la domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
6) rigetta la domanda di assegnazione in uso dell'autovettura Peugeot 208, di proprietà del resistente, in favore della ricorrente;
7) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa, anche con riferimento al procedimento di reclamo svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro;
8) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
29 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Salvatore Regasto dott. Giovanni Garofalo
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
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