Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 15 aprile 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art.127 ter c.pc., ha emesso, la seguente ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3100/2023 R.G. Lavoro, promossa
DA nato in [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
codice fiscale , rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio C.F._1
separato allegato al ricorso introduttivo, dagli avvocati Salvatore Peluso e Nunzio Peluso
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
Cod. Fisc. Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Parte_3 P.IVA_3
via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Rosaria Arcudi.
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazioni di pagamento cartelle di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorrente, con ricorso depositato il 15.07.2024, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.29320229018558644000 notificata in data 07/03/2023, limitatamente alle seguenti sottostanti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, anch'essi oggetto di impugnazione e per quanto di competenza del giudice adito, e precisamente: cartella di pagamento n.29320130002261171000, n.29320140004497101000, n.29320150054959179000,
59320130002680470000, n.59320130004141277000, n.59320170003293487000; n.
59320170006592058000, n.59320140008347688000 e n. 59320160008808412000. Ha eccepito: la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito impugnati, perfezionatasi successivamente alla loro notifica;
l'omessa notifica degli avvisi di addebito n.59320140008347688000 n. 59320160008808412000 n. 59320170006592058000, eccependone la prescrizione tenuto conto delle annualità dei contributi richiesti. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti;
accertare e dichiarare, la nullità e la illegittimità della intimazione di pagamento e delle relative iscrizione a ruolo e della cartella dei pagamenti, dichiarando pertanto, non dovuta nessuna delle somme portate dalla citata intimazione di pagamento, e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente non è tenuto ad alcuno versamento per gli anni oggetto della cartella di pagamento posta alla base dell'intimazione impugnata con condanna dei resistenti alla restituzione di quanto si sarà costretti eventualmente pagare nelle more del espletando giudizio;
accertare e dichiarare la prescrizione degli interessi e delle sanzioni. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari .
Si è costituito, con memorie depositate il 03.06.2023, l' il quale ha, preliminarmente, eccepito CP_1
il difetto legittimazione scci;
l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 comma 5°, D.Lgs. n. 46/1999, in quanto tardivo stante la regolare notifica degli avvisi di addebito impugnati;
la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi per i vizi formali del titolo o della sua notifica. Ha, quindi, dedotto l'inammissibilità di ogni eccezione afferente al merito della pretesa contributiva ivi compresa l'eccezione di prescrizione. Ha contestato l'eccezione di prescrizione, rappresentando che nessuna prescrizione risulta perfezionata stante la notifica degli avvisi di addebito, dei successivi atti interruttivi della prescrizione e dovendosi tenere conto, ai fini del computo dei termini prescrizionali della normativa emergenziale di sospensione dei termini Covid-19. Ha concluso chiedendo: dichiarare il difetto di legittimazione della e dichiarare inammissibile ovvero comunque CP_2 rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999, tardiva alla luce della notifica degli avvisi di addebito e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta. In ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della Riscossione non ha diritto a procedere esecutivamente in forza delle cartelle opposte. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca. Con memoria depositata il 25.05.2023, si è costituita che ha Parte_3
preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso l'intimazione di pagamento che è impugnabile esclusivamente per vizi suoi propri, e non per motivi afferenti al merito della pretesa creditoria. Nel merito ha dedotto la genericità delle eccezioni proposte e l'infondatezza dell'opposizione evidenziando la legittimità della procedura di riscossione posta in essere. Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione ha dedotto che nessuna responsabilità, può esserle ascritta avendo, tempestivamente, azionato la procedura di riscossione provvedendo alla notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi della prescrizione. Ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di omessa notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, stante la regolare notifica degli stessi rappresentando, altresì, che seguito della mancata impugnazione nei termini di legge, le iscrizioni a ruolo in esse contenute sono divenute definitive. Infine, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva con riferimento all'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti, essendo l'unico legittimato a contraddire l'Ente impositore. Ha concluso chiedendo, rigettare la domanda di sospensione cautelare per assenza dei presupposti normativi tassativamente richiesti. nel merito: rigettare l'opposizione; ritenere e dichiarare che , per quanto di sua competenza, ha svolto Controparte_3 tutti gli incombenti su di essa gravanti e per l'effetto ritenere e dichiarare inammissibili nei suoi confronti le eccezioni di cui all'atto introduttivo e conseguentemente manlevarla e garantirla dagli effetti pregiudizievoli che dovessero a lei derivare dall'accoglimento delle domande attoree. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Stante la mancata costituzione dell' e rilevato che lo stesso non risultava convenuto, difettando Pt_2 nei suoi confronti la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, con ordinanza del 26.06.2023, veniva assegnato, a parte ricorrente, termine perentorio per disporre la rinnovazione della notifica. Parte ricorrente veniva, altresì, onerata di produrre la ricevuta dell'adesione alla procedura di definizione agevolata di cui alla L. 197/2022.
All'udienza del 31.03.2025, rilevato, dall'esame dell'estratto di ruolo prodotto da l'avvenuto CP_4
azzeramento dei carichi portati da alcune cartelle di pagamento ed alcuni avvisi di addebito oggetto di impugnazione, la causa, su istanza delle parti presenti, veniva rinviata per verificare la cessata materia del contendere ed veniva invitata a prendere posizione in merito. Indi la causa veniva CP_4 rinviata all'udienza del 15.04.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Le parti costituite, ad eccezione di , hanno depositato le note scritte Parte_3
ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________ 2. Preliminarmente va rilevato che l' non risulta convenuto nel presente giudizio. Con Pt_2 ordinanza del 14.03.2024, veniva disposta la rinnovazione della notifica nei confronti dell' , Pt_2
assegnando a parte ricorrente termine perentorio fino al 1.9.2023 per notificare il ricorso, il decreto di fissazione della prima udienza e l'ordinanza. Parte ricorrente, non ha documentato nulla in merito ed invitato ad interloquire nulla ha dedotto.
Per quanto sopra il giudizio va dichiarato improcedibile nei confronti dell' e conseguentemente Pt_2
vengono meno i motivi di impugnazione relativi a quest'ultimo.
2.1 Ciò posto occorre evidenziare che, in allegato alla memoria di costituzione ha depositato CP_4
estratto di ruolo aggiornato (all. estratti di ruolo fasc. relativo a tutti gli atti impugnati dal CP_4
quale è dato evincere l'avvenuto totale sgravio dei carichi oggetto degli avvisi di addebito n.
59320120006418885000, n.59320130002680470000, n. 59320130004141277000 e n.59320140008347688000 . Dal predetto estratto di ruolo risulta, inoltre che gli avvisi di CP_1
addebito sopra citati, rientrano nell'ambito di applicazione della normativa di cui all'art. . 1 comma
222 L.n.197/2022, in quanto i singoli carichi iscritti a ruolo per singole rate ed annualità, non superano per contributi e somme aggiuntive, la soglia dei “mille euro” e risultano affidati all'agente della CP_1
riscossione prima del 31.12.2015.
Al riguardo giova, invero richiamare l'art. 1 comma 222 L.n.197/2022, secondo cui sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorche' compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo
16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il
30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.
Il legislatore ha quindi previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro
(comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il dì 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Dal tenore letterale della norma si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e comporta fin da subito (dall'entrata in vigore del decreto) l'inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori.
L'annullamento opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori.
Ciò posto si osserva che la norma richiamata è applicabile agli avvisi di addebito n.
59320120006418885000, n.59320130002680470000, n. 59320130004141277000 e n.59320140008347688000, in quanto l'importo dei singoli carichi indicati in ciascun avviso di addebito non eccede il limite di valore fissato dalla norma e risultano affidati all'agente della riscossione prima del 31.12.2015, come è dato evincere dalla documentazione in atti prodotta (estratti di ruolo).
Sulla base di quanto allegato e documentato dalle parti, essendo intervenuto l'annullamento ex lege disposto dall'articolo 1, comma 222, della Legge n. 197/2022, dei debiti portati dai carichi di ruolo dai sopracitati avvisi di addebito, va dichiarata, la cessata materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320120006418885000, n.59320130002680470000, n.
59320130004141277000 e n.59320140008347688000, ed inefficace, limitatamente agli stessi,
l'intimazione di pagamento impugnata.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
2.2 Quanto all'avviso di addebito n. 59320160008808412000 si osserva che il giudizio deve proseguire, allo stato, essendo stata presentata dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (“rottamazione- quater”) (art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022). Parte ricorrente ha depositato in data
22.11.2023 la ricevuta di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata dalla quale risulta che ha presentato detta dichiarazioni solo per l'avviso di addebito sopra sopracitato. Pertanto la sorte del suddetto avviso di addebito viene disposta con separata ordinanza.
2.3 per quanto attiene agli avvisi di addebito n.59320170003293487000 e n. 59320170006592058000
Preliminarmente, in merito alla legittimazione passiva degli Enti resistenti, si precisa che il ricorso in esame riguarda questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente Impositore
(Cass. sez. un. n. 7514/22).
Ciò premesso, il ricorrente con le censure formulate in ricorso, ha fatto valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (prescrizione), proponendo così una opposizione all'iscrizione a ruolo, ove l'eccezione di omessa notifica e strumentale per recuperare la tutela apprestata dall'art, 24
d.l.gs 46/99. Ha, altresì, eccepito fatti estintivi della pretesa contributiva successivi alla formazione e notifica delle cartelle di pagamento (prescrizione successiva) proponendo così una opposizione all'esecuzione.
Quanto all'opposizione all'iscrizione a ruolo gli Enti resistenti hanno eccepito la tardività dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. L'eccezione è fondata.
L' ha prodotto, i plichi contenenti gli avvisi di addebito in oggetto, dai quali Controparte_5
risulta la notifica dei suddetti atti al ricorrente, per compiuta giacenza, nelle seguenti date: in data
8.10.2017 l'avviso di addebito n.59320170003293487000 e in data 19.11.2017 l'avviso di addebito n. 59320170006592058000
Sul fronte di ciascuna busta contenente il rispettivo avviso di addebito è dato leggere: per l'avviso di addebito n.59320170003293487000 “avvisato il 28.09.2017, al MITT comp.”; per l'avviso di addebito n. 59320170006592058000 “avvisato il 09.11.2017, A mittente per compiuta giacenza
14DIC 2017”
Si precisa, che nell'ipotesi, come quella in esame, di notifica con raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale ordinario, “notificazione semplificata”, la stessa si perfeziona decorsi 10 giorni dal lasciato avviso di giacenza (Cass. N.2047/2016, n.5347/2018 e n. 10131/2020;
Corte d'Appello di Catania sentenza n. 182/2021 pubbl. il 15/03/2021).
Va rilevato che il rilascio dell'avviso di giacenza risulta attestato sulla busta dell'agente postale.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “ La notificazione può essere eseguita
"anche mediante invio" diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui
è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. n.11708/2011, Cass. 14327/2009, Cass. 4275/2018).
Come ha avuto modo di affermare la Corte di Cassazione (Cass. 27/05/2011 n. 11708) , si tratta della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001.
Questa modalità semplificata di notificazione esclude l'applicabilità sia degli artt. 137 e ss. c.c. sia della L. n. 890/1982 dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato DM 9 aprile
2001. Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n.
9111/2012; n. 270/2012 n. 10245 del 26 aprile 2017).
Come detto per il recapito delle raccomandate in questione trovano applicazione le disposizioni concernenti la consegna dei plichi raccomandati, le quali (regolamento del servizio di recapito: D.M.
1/10/2008), per il caso di impossibilità di consegna per temporanea assenza del destinatario, prevedono (all'art. 25) il mero rilascio dell'avviso di giacenza e non anche la spedizione di un'ulteriore raccomandata (cfr. Cass. 15834/2017, Cass. 2047/2016).
Nella specie, il rilascio dell'avviso di giacenza risulta documentato dall'ufficiale postale.
Per quanto sopra la notifica dei predetti avvisi di addebito deve ritenersi validamente eseguita.
Stante la valida e regolare notifica dei sopracitati atti, l'opposizione all'iscrizione a ruolo, avuto riguardo alla data di deposito del ricorso15.07.2023 deve ritenersi tardivamente proposto e quindi inammissibile. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, compresa l'eccezione di prescrizione. In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva e cioè perfezionatasi successivamente alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Parte ricorrente, come detto, ha, anche, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Egli ha, infatti, addotto fatti estintivi del credito sopravvenuti alla notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito, quali la prescrizione del credito, perfezionatasi successivamente alla loro notifica. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella di pagamento e nell'avviso di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Detti fatti estintivi nella specie non ricorrono.
Occorre premetter che nella specie, non risulta documenta la valida notifica di atti interruttivi della prescrizione. Invero nessuna delle intimazioni di pagamento indicate in ricorso risulta prodotta da la quale si è limitata a produrre l'intimazione di pagamento oggetto di odierna Parte_3
impugnazione e il relativo di referto di notifica;
nonché un avviso di ricevimento relativo al documento n. 29320179037788208000, che a nulla rileva atteso che in assenza del documento contraddistinto con il n. 29320179037788208000 non è dato sapere a quali atti detto documento faccia riferimento.
Ciò posto in assenza di documentati validi atti interruttivi della prescrizione di data anteriore alla notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione, si osserva, avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito, che gli stessi sarebbe venuti in scadenza rispettivamente: il 08.10.2022,
l'avviso di addebito n. 59320170003293487000 e il 19.11.2022 l'avviso di addebito numero
59320170006592058000;
Ai fini del computo della prescrizione, occorre precisare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (cfr., in particolare, sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione naturale, siccome sopra individuato, si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.29320229018558644000 (07/03/2023), oggetto di impugnazione, i crediti portati dagli avvisi di addebito n.
59320170003293487000 e n. 59320170006592058000 non erano prescritti e sono, pertanto, dovuti.
Per quanto sopra il ricorso può trovare solo parziale accoglimento
3 Quanto alle spese di lite, avuto riguardo all'annullamento ex lege di parte degli avvisi di addebito opposti e tenuto conto dell'esito della lite si ritiene che sussistano giustificati motivi per una loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e difesa, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso nei confronti dell' : Pt_2
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n.59320120006418885000, n.59320130002680470000, n. 59320130004141277000 e n.59320140008347688000 ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente agli stessi;
nel resto rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti
Catania 16 aprile 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi