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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/07/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 137/2024 RGA avverso la sentenza n. 261/2023 del Tribunale di GG IA, Sezione
Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 825/2020, pubblicata in data 09/09/2023, non notificata;
avente ad oggetto: risarcimento danni;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 03/09/2025; promossa da:
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio
Daverio e Massimiliano Freddi del Foro di Milano, giusta procura alle liti in atti;
- appellante contro pag. 1 di 20 (C.F. ), rappresentato e difeso ON C.F._1
dall'Avv. Luca Muzzi, del foro di GG IA, giusta procura alle liti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 03/07/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, come efficacemente descritto dal Giudie di prime cure: ha convenuto in giudizio … per fare ON Pt_1 Pt_1
accertare che le dimissioni in data 29.06.2020, con decorrenza 30.06.2020, sono state rassegnate per giusta causa ex art. 2119 c.c. e per sentire condannare la convenuta alla restituzione di euro 3.100,05 trattenuto a titolo di mancato preavviso, di euro 3.100,05 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso e di euro 18.600,30 ex art. 77, comma 1, lettera f) ed art. 79, comma 4, del CCNL Imprese Creditizie ( doc 32 ric.); nonché per fare accertare la sussistenza di mobbing o straining e di demansionamento con richiesta di risarcimento dei danni patiti
Il ricorrente ha esposto di essere stato assunto dalla nel giugno del CP_2
2002 con mansione di cassiere con sede di lavoro a GG IA e che dal
2010 gli erano state assegnate mansioni di coordinatore-capo ufficio, con inquadramento nel livello 4° della 3ª Area professionale CCNL applicato.
Il ricorrente individua le condotte delle datrice di lavoro integranti mobbing o straining a partire dal settembre 2016 : nel trasferimento alla filiale di
Salvaterra (RE) per svolgere le mansioni di cassiere, con dequalificazione rispetto al ruolo precedentemente ricoperto di coordinatore – capo ufficio e pag. 2 di 20 nonostante i problemi di salute;
nel successivo trasferimento, malgrado i problemi di salute, presso la filiale di Castelnovo di Sotto (RE), distante circa
50 chilometri dall'abitazione del ricorrente;
nel trasferimento del 30.09.2019, quale conseguenza della richiesta del congedo parentale formulata dal ricorrente nel mese di maggio 2019, in violazione dell'art. 56, comma 1 e 2,
D.lgs n. 151/2001; nel demansionamento dal 23.09.2019; nella mancanza presso la sede di GG IA, di tutti gli strumenti di lavoro di cui era dotato in precedenza;
nel diniego alla richiesta di una ripresa anticipata dell'orario a full time malgrado quanto previsto dall'art. 3.1.6, Ripristino del lavoro a tempo pieno, del contratto di secondo livello.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto del ricorso, Parte_1
contestando la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente e negando la sussistenza della giusta causa delle dimissioni e di episodi di mobbing/ straining e del demansionamento”.
Il Giudice di primo grado, dato atto della rituale costituzione della parte resistente, istruiva la causa in via documentale ed orale, pervenendo a rigettare le domande con riguardo ai fatti dal 2016 al 2019, per mancata prova della dequalificazione.
Ha, invece, accolto le domande con riguardo al periodo successivo, ritenendo provata la ritorsività del trasferimento del lavoratore a decorrere dal
30.09.2019, dalla sede di Puianello a quella di GG IA, in quanto disposto dalla quale reazione alla richiesta di congedo parentale CP_2
formulata dal ricorrente nel mese di maggio 2019 ed in effetti fruita sino a settembre 2019; il Giudice ha altresì acclarato che, una volta trasferito nella nuova sede, il lavoratore era stato demansionato.
In sintesi, è stato accertato in I grado che le dimissioni erano state rassegnate dal lavoratore per giusta causa ex art 2119 c.c., di talché è stata pronunciata condanna della a restituire, al medesimo, la somma trattenuta nella CP_2
busta paga di luglio 2020, per l'importo di euro 3.100,05 nonché, ex art. 77,
pag. 3 di 20 comma 1, lettera f) ed all'art. 79, comma 4 CCNL applicato, al pagamento dell'indennità di preavviso, di euro 3.100,05, oltre ad ulteriori sei mensilità a fronte di un' anzianità di servizio oltre i 10 anni, per l'importo di euro
18.600,30.
La è stata, altresì, condannata al pagamento, in favore del lavoratore, CP_2
oltre ad euro 540,00 per l'indennità di referente controlli non corrisposta (euro
60.00 mensile da ottobre 2019 a giugno 2020), del danno da demansionamento determinato in euro 3.460,00 (pari a circa il 20% della retribuzione percepita dal ricorrente da ottobre 2019 alle dimissioni) nonché – previo rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico, per mancato assolvimento del relativo onere della prova da parte del lavoratore - del danno non patrimoniale da straining, liquidato in via equitativa in euro 4000,00.
Alla luce dell'esito del giudizio il datore di lavoro, in ragione della soccombenza, è stato condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dal lavoratore, quantificate nella somma di € 13.400,00 per compensi, oltre esborsi per € 379,50 ed accessori.
Con atto di appello tempestivamente depositato, l'istituto di credito interponeva appello avverso la sentenza di cui in epigrafe con riguardo ai capi condannatori nei suoi confronti, formulando 6 motivi appello1 con cui –
pag. 4 di 20 facendosi riferimento ai primi cinque profili di gravame (il sesto attenendo in via subordinata alle spese) - sono state veicolate, in guisa di censura alla sentenza del giudice di prime cure, le deduzioni invero già svolte in primo grado al fine di negare la fondatezza della domande del lavoratore con riguardo a tutti gli aspetti centrali della vicenda, quali il trasferimento e la sua natura ritorsiva, la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, il suo demansionamento ed il mobbing attenuato, con formulazione delle seguenti conclusioni:
“ A. Accogliere il presente ricorso in appello e in riforma della sentenza n.
261/2023 pronunciata inter-partes dal Tribunale di GG IA, sez.
Lavoro, Giudice del Lavoro dott.ssa Cavallari, pubblicata il 9 settembre
2023, non notificata, per l'effetto, rigettare tutte le domande ed istanze proposte dal sig. ed accogliere le conclusioni, anche ON
istruttorie, formulate da nella memoria difensiva di primo Parte_1
grado qui ritrascritte […];
B. respingere tutte le domande, argomentazioni ed istanze avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sostanziali, formali e procedurali di cui sopra, con tutti i conseguenti necessari provvedimenti;
C. per l'effetto, condannare il sig. all'immediata restituzione a CP_1
di quanto già versatogli in esecuzione della gravata Parte_1
sentenza di primo grado, e, quindi, l'importo di € 38.103,84, oltre a interessi e rivalutazione e oltre al contributo spese legali ed accessori per € 19.931,71 liquidati dalla suddetta sentenza, e così con condanna alla restituzione di complessivi € 58.005,55;
V Motivo: “Radicale insussistenza della giusta causa di dimissioni. Violazione dell'art. 2119 c.c. (capo della sentenza impugnato: capo 10, pag. 12, e correlato capo 7, da pag. 7 a pag. 10); pagg. da 57 a 59; VI Motivo: “(In subordine) Riforma della sentenza di primo grado anche in punto di spese di lite, infondatezza dell'importo liquidato”; pagg. da 59 a 61.
pag. 5 di 20 D. in ogni caso, condannare il sig. al pagamento, a favore di CP_1
di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge (IVA, Parte_1
CPA, rimborso forfetario tariffa forense) per entrambi i gradi del giudizio”.
Tanto premesso, la Corte ritiene che – in base agli atti e documenti confluiti nel fascicolo telematico, con rigetto di ogni istanza istruttoria in quanto da ritenersi del tutto superflua - l'appello sia fondato limitatamente al tema afferente allo straining (parte del motivo II, da ritenersi comunque assorbito nel successivo III motivo, dedicato al tema specifico).
Deve invece ritenersi infondato quanto agli ulteriori motivi di appello - I, parte del II - laddove non afferente allo straining - IV e il V (si veda nota 1) - giacché la parte appellante non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione idoneo ad incrinare la solidità del ragionamento logico- giuridico articolato in parte qua dal Tribunale di GG;
parte appellante si è infatti limitata – peraltro con tecnica redazionale del gravame non facilmente intelleggibile, in cui le parti fattuali a tratti si confondono con gli aspetti giuridici, in modo talvolta disorganico - a reiterare le prospettazioni articolate in prime cure, già scrutinate approfonditamente nella pronuncia impugnata.
Si ritiene, infatti, che il Giudice a quo abbia capillarmente esaminato ogni aspetto della fattispecie oggetto di causa giungendo, per quanto di interesse con riguardo ai motivi di appello in trattazione, a conclusioni che si intendono avallare pienamente, intendendo riportare in tale sede – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c. – le parti significative della sentenza gravata.
E così, segnatamente con riguardo al trasferimento ed alla sua natura ritrosiva - valutazione posta alla base delle domande di parte già ricorrente in I grado con riferimento al periodo dal 30.09.2019 sino alle dimissioni - il giudice a quo, in modo del tutto coerente con le emergenze probatorie, è giunto a ritenere, condivisibilmente, quanto segue (con enfasi nella parti più significative): “Il trasferimento di del 30.09.2019 (da ON
Puianello a GG IA) è stato adottato dalla quale reazione alla CP_2
pag. 6 di 20 richiesta di congedo parentale formulata dal ricorrente nel mese di maggio
2019.
È agli atti la email di del 7.5.2019 nella quale- in risposta ES
alla richiesta di congedo dello stesso giorno- si espone la difficoltà della
Filiale e dei colleghi per il fatto che il ruolo di non era ON
facilmente sostituibile e il lavoro sarebbe gravato sul direttore e sul referente commerciale, e si conclude con la seguente frase:“... ci sentiremo a settembre per Ruolo e Filiale di rientro” (doc 9 ric).
Tale risposta non può che trovare una logica spiegazione in una diretta reazione della convenuta a seguito della richiesta di aspettativa del dipendente (vuoi per ritorsione per avere privilegiato le esigenze CP_1
familiari vuoi perché ritenuto il dipendente poco affidabile e quindi più gestibile in una filiale di maggiori dimensioni con un ruolo di minore responsabilità)”; chiarisce, infatti, del tutto logicamente nel prosieguo il giudice a quo: “ non spiegandosi altrimenti come, proprio in coincidenza dell' aspettativa, la potesse già prefigurarsi le esigenze della Filiale di CP_2
GG IA per i mesi a venire.
Il problema per la BMP non poteva essere in quel momento (maggio 2019) di sopperire alle esigenze della di GG IA, vi era invece Pt_2
l'esigenza di reagire alla richiesta del dipendente comportante serie difficoltà”. D'altra parte che l'Istituto di credito lamentasse difficoltà a causa dell'assenza – pur legittima del – emerge anche dalla scheda di CP_1
valutazione, ben posta in rilievo in sede di sentenza laddove si legge: “Infatti, nella scheda di valutazione delle prestazioni anno 2019 (doc 6 ric) viene stigmatizzato che la scelta personale posta in essere da ON
(seppure ritenuta pienamente legittima) aveva messo in difficoltà la struttura di appartenenza che si era dovuta per un lungo periodo caricare in capo ad altre figure professionali (capo e vice in primis) l'attività specifica a lui demandata”.
pag. 7 di 20 Peraltro, che il trasferimento del , una volta rientrato dall'aspettativa, CP_1
non fosse legato ad esigenze organizzative dell'Istituto di credito, emerge anche dalla valorizzazione, da parte del Giudice di prime cure, del dato fattuale che (il collega) era “… stato trasferito presso la Persona_1
filiale di Puianello nel mese di novembre 2019, successivamente al rientro dal periodo di congedo del ricorrente (cfr dichiarazioni dei testi e ES
… ulteriore elemento che conferma che sarebbe S_2 ON
potuto rimanere alla Filiale di Puianello al suo rientro dal congedo”: ciò corrobora ulteriormente la considerazione che il trasferimento del CP_1
presso la filiale di GG IA aveva natura esclusivamente ritorsiva a fronte della sua legittima scelta di fruire dell'aspettativa.
Con riguardo poi al demansionamento contestato da parte appellante, il
Giudice a quo ha offerto una prudente valutazione, fondata solidamente sulle prove assunte nel corso del giudizio, rispetto alle quali non è prospettabile una diversa lettura;
ed infatti, ancora una volta con ineccepibile motivazione, immune da vizi logico-valutativi, in sentenza di I grado – in parte qua da confermarsi – si trae quanto segue (con enfasi nelle parti più significative) :
“Il ricorrente è stato trasferito alla Filiale di GG IA subendo un demansionamento.
Si legge nella comunicazione del 30.9.2019 (doc 10 ric) che, con decorrenza
07.10.2019, aveva effetto il trasferimento presso l'unità organizzativa di
GG IA, con l'attribuzione della nuova mansione di operatore di sportello.
È emerso dall'istruttoria che presso la Filiale di GG IA, dal 2019, non era il referente dei controlli, ma ha svolto delle ON
mansioni di mero supporto del responsabile che era . S_3
Parte Il teste , ha riferito: “dall'anno 1990 sono dipendente di , in S_3
qualità di coordinatore e referente controlli negli ultimi 5/6 anni, ha riferito:
“… la figura del referenti controlli era una figura nuova e in più i carichi di pag. 8 di 20 lavoro erano molto alti, tenuto conto anche del fatto che GG IA si doveva fare carico anche di altre 4 agenzie. Preciso che all'epoca ero il referente controlli presso la sede di GG IA. Per avere un aiuto non avevo fatto una richiesta ufficiale ma avevo espresso più volte a voce sia al direttore che ai colleghi della , a cui faccio riferimento, Parte_3
la necessità di avere un aiuto a causa della mole del lavoro da sbrigare e, da quel che ricordo, c'era stata un'ispezione che aveva certificato la presenza di arretrati sul lavoro che dovevo svolgere. Preciso che il signor venne CP_1
impegnato come aiuto referente controlli ma non ricordo l'inquadramento lavorativo del medesimo. Da quel che ricordo, nel primo periodo in cui venne in sede a GG poteva accedere alla lista dei controlli per CP_1
avere delle informazioni sulle quali dovevamo effettuare i controlli ma poi sono stato io a fornirgli direttamente le liste su cui effettuare i controlli perché era stato lo stesso a dirmi che non riusciva a reperire dette CP_1
liste; non so indicare però il periodo in cui ho iniziato io a fornirgli le liste.
Attualmente il supporto referente controlli riesce a reperire le liste ma non so se il sistema sia stato implementato e preciso in ogni caso che in sede a
GG IA l'unica persona che poteva e può “flaggare” l'esito dei controlli sono io o, in mia assenza, è il direttore. L'attività di controllo svolta da aveva ad oggetto per la maggior parte la verifica materiale dei CP_1
contratti prodotti, ovvero la verifica che fossero composti in tutte le parti e che fossero firmati regolarmente, nonché la supervisione dei conti e regolarità dei conti vari della sede;
il signor era stato altresì CP_1
interessato della verifica delle partite presenti e acconti vari delle procedure concorsuali e pignoramenti e doveva pertanto contattare gli studi degli avvocati per sapere se le procedure erano concluse oppure no per potere liberare le partite. L'attuale supporto al referente controlli, PE
, non svolge l'attività di verifica delle partite presenti e acconti vari
[...]
delle procedure concorsuali e pignoramenti perché proviene dalla cassa ed è
pag. 9 di 20 più operativo e andrebbe ad esempio in difficoltà a rapportarsi con gli Studi
Legali. ha iniziato l'attività di supporto al referente Persona_2
controllo qualche mese dopo . ON
Nel periodo in cui è stato in sede a GG IA non ha mai fatto il CP_1
cassiere. L'attività di accompagnamento alle cassette di sicurezza viene svolta a rotazione da tutti gli addetti allo sportello e spesso me ne occupo pure io…”.
Sulla base della valorizzazione di tali evidenze probatorie è pertanto emerso – come ben posto in rilievo dal giudice di prime cure – che “… con il trasferimento a GG IA aveva cambiato ruolo vi era ON
stata la disabilitazione e che poi gli erano state riattivate le abilitazioni del referente controlli connesse alla nuova mansione di supporto al referente controlli;
nella sede precedente il ruolo del ricorrente comportava l'assegnazione delle abilitazioni in via permanente mentre presso la sede di
GG IA le abilitazioni venivano appositamente assegnate da lei in via temporanea, rinnovate tendenzialmente di settimana in settimana;
non ci potevano essere in contemporanea due referenti controlli.
Va ricordato che, fin dal 2018, con il trasferimento a Puianello erano state attribuite al lavoratore mansioni corrispondenti al livello 4° della 3ª Area professionale e sul punto non vi è contestazione.
Nella scheda di valutazione dell'anno 2019 (doc 6 ric) viene messa in risalto la preparazione tecnica e il ruolo di controllo e coordinamento nell'ambito del quale doveva pretendere “ alla stregua di ON
un Responsabile o Vice” adeguati ritorni sulle attività che lo stesso richiede in ambito filiale”. Viene indicato che era un valido supporto per i colleghi e per i riporti diretti che si rivolgono a lui.
Difatti la - sia in risposta alla richiesta di congedo che nella scheda CP_2
di valutazione del 2019 - ha posto in evidenza che il lavoro di
[...]
sarebbe spettato al Direttore e al Vice”. CP_1
pag. 10 di 20 V'è peraltro da porre in rilievo come, in modo inappuntabile, nel giungere alla – corretta – conclusione circa l'intervenuto demansionamento del CP_1
a seguito del suo trasferimento, il Giudice di prime cure si sia confrontato con le previsioni del CCNL, puntualmente precisando in sentenza quanto segue:
“Ricordato ancora che nella comunicazione di trasferimento a GG IA si legge “operatore di sportello”, neppure in concreto le mansioni affidate a dall' ottobre 2019 alle dimissioni, rientrano nella ON
previsione del livello 4° della 3ª Area professionale di cui all'art. art. 93
CNNL (doc 32 ric) ai sensi del quale: “1. Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.
2. Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori.
3. Nell'ambito della predetta declaratoria generale:
– nel 1° livello retributivo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente pre- Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo
2015 definiti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici;
– nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più
pag. 11 di 20 risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni.
PROFILI PROFESSIONALI ESEMPLIFICATIVI – 3ª AREA
PROFESSIONALE
1° livello retributivo – Profili
– cassieri e addetti agli sportelli, compresi coloro che effettuino esborsi e/o introiti di valori;
– addetti all'incasso degli effetti, delle bollette e similari;
– addetti a compiti comportanti l'autonoma determinazione o scelta di dati variabili (ad es. commissioni, spese, valute, cambi, controvalori) da utilizzare per la compilazione di documenti o lettere di natura contabile, moduli e distinte;
– addetti ai “terminali” nell'ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” – e, cioè, ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale – in quanto svolgano compiti che richiedano l'autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l'elaboratore centrale;
– operatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati o a mezzi periferici che interagiscono con il sistema informativo principale;
– addetti ad attività proprie dell'area che richiedano adeguata conoscenza di una lingua straniera.
4° livello retributivo – Profili
pag. 12 di 20 – preposti dall'impresa ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare;
– lavoratori/lavoratrici che vengano stabilmente incaricati dall'impresa di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro direttivo o dirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati (…)”.
Ora, è proprio avendo riguardo a tali previsioni ed all'accertamento sulla base delle evidenze probatorie come sopra riportate, che - del tutto coerentemente - il giudice di prime cure ha concluso per il demansionamento del lavoratore ponendo in rilievo quanto segue (con enfasi nelle parti di interesse): “Quella svolta a Puianello era un'attività caratterizzata da autonomia e anche dal controllo di altri dipendenti per supportare l'attività dei superiori.
Ben diversa era è l'attività affidata al ricorrente dopo l'ultimo trasferimento a GG IA (come risulta dalle richiamate testimonianze) in quanto egli più che altro era stato incaricato di un'attività burocratica, esecutiva di supporto al referente dei controlli e soprattutto senza controllo e necessità di ritorni feedback, controlli che semmai venivano esercitati da S_
.
In modo adeguato alla ricostruzione in fatto e alle valutazioni svolte della fattispecie concreta, il giudice di prime cure ha peraltro posto in rilievo che l'accertato “…demansionamento perdurava ancora al momento delle dimissioni e questo nonostante il lavoratore avesse denunciato la situazione e avesse richiesto il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. in ordine alla violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 56, comma 2, del D.lgs n. 151/2001 avanti all' GG IA, Sede Controparte_3
di GG IA (allegato 17 ric.)”; di talché si giunge a confermare la pag. 13 di 20 conclusione del giudice di I grado secondo cui: “Le dimissioni sono state quindi rassegnate per giusta causa ex art 2119 c.c.”. Conseguentemente spetta a la restituzione della somma trattenuta dalla ON CP_2
nella busta paga di luglio 2020 per l'importo di euro 3.100,05.
Richiamato l'art. 77, comma 1, lettera f) ed all'art. 79, comma 4 CCNL applicato, va corrisposta al ricorrente l'indennità di preavviso, di euro
3.100,05, oltre sei ulteriori mensilità a fronte di un' anzianità di servizio oltre i 10 anni, per l'importo di euro 18.600,30”.
Parimenti, deve ritenersi inappuntabile la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure laddove, all'accertato demansionamento protrattosi dal
30.09.2019 sino alle dimissioni, ha fatto conseguire voci di danno da ritenersi adeguatamente provate, così quantificate: “…euro 540,00 per l'indennità di referente controlli non corrisposta (euro 60.00 mensile da ottobre 2019 a giugno 2020).
Le modalità con cui è avvenuto il demansionamento, con sottoposizione del lavoratore all'attività di altro referente per i controlli e perdita del suo potere di controllo nei confronti di altri dipendenti, sono concretamente idonee a danneggiare la sua professionalità.
Il danno va quantificato nella somma di euro 3.460,00, pari a circa il 20% della retribuzione percepita dal ricorrente da ottobre 2019 alle dimissioni”.
Alla luce di tutto quanto esposto, si ritiene di avallare le valutazioni sopra riportate del giudice di I grado in quanto frutto di prudente ed attenta valutazione del compendio probatorio in atti, posta a base della fedele ricostruzione e valutazione della fattispecie concreta oggetto di causa: ne segue il rigetto dei motivi di appello in esame (I, parte del II - laddove non afferente allo straining - IV e il V, cfr. nota 1).
Fondato si ritiene, invece, il motivo di appello afferente allo straining
(parte del II motivo, che comunque confluisce, essendone assorbito, nel III motivo dedicato, appunto, a tale tema).
pag. 14 di 20 Sulla questione, invero, il giudice di prime cure, dopo avere chiarito l'insussistenza di sufficiente prova per potere ritenere integrato il richiesto danno biologico (sul punto specifico, in sentenza si legge: “Reputa il
Tribunale che le condotte di cui si discute - anche per la non eccessiva durata- non siano oggettivamente idonee a cagionare un danno biologico e che la consulenza medico legale non possa fornire elementi certi e convincenti per chiarire la sussistenza di un nesso causale fra la malattia del ricorrente e la condotta tenuta dal datore di lavoro. Questo anche in considerazione del fatto che il lavoratore anche in precedenza era portatore di malattie e problematiche varie e si trovava comunque in una situazione di fragilità che aveva determinato diverse assenze dal lavoro o difficoltà ad affrontare viaggi in auto”), ha ritenuto di poter riconoscere un danno da straining, liquidato equitativamente in euro 4000,00.
Invero, la valutazione svolta sul punto dal giudice di prime cure, oltre ad essere carente dal punto di vista motivazionale – si legge sul punto “ I fatti sono invece all'evidenza idonei a provocare nel lavoratore un danno morale inteso come reiterata sofferenza, stress e ansia per quanto subito. Tale danno va liquidato in via equitativa e all'attualità in euro 4.000,00” – non risulta conforme ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo, di recente, di ribadire quanto segue – Cass. Sez. L.,
Sent. n.15857/2024 (con enfasi nelle parti di particolare interesse):
“5. Per consolidato orientamento di questa Corte la nozione di mobbing
(come quella di straining) è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 cod. civ. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291; Cass. n. 32257/2019).
Secondo gli orientamenti maturati presso questa Corte, è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pag. 15 di 20 pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima (Cass. 21 maggio 2018, n. 12437; Cass. 10 novembre
2017, n. 26684), a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell'art. 2087 cod. civ. e quindi di responsabilità contrattuale, anche con i maggiori effetti di cui all'art. 1225 cod. civ. per il caso di dolo;
è configurabile lo straining, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie (Cass. 10 luglio 2018, n. 18164).
In materia di tutela della salute nell'ambiente di lavoro, questa Corte ha inoltre chiarito che un “ambiente lavorativo stressogeno” è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 cod. civ. (vedi, tra le altre: Cass. 7 febbraio 2023 n. 3692 e nello stesso senso: Cass. nn. 33639/2022, 33428/2022, 31514/2022)Si è inoltre affermato che per l'applicazione dell'art. 2087 cod. civ. si deve fare riferimento alla normativa internazionale (soprattutto Convenzioni ONU, OIL
e CEDU) e UE e, quindi, alle pronunce delle due Corti europee centrali
(CGUE e Corte EDU) e che tale applicazione è caratterizzata dalla necessità di operare un bilanciamento tra il diritto al lavoro e alla salute del dipendente (art. 4 e 32 Cost.) e la libertà di iniziativa economica del datore di pag. 16 di 20 lavoro privato (art. 41 Cost.) ovvero per il dato di lavoro pubblico le esigenze organizzative e i limiti di spesa. L'elemento di base di questa operazione è rappresentato dalla adozione come definizione di salute non è quella di
“semplice assenza dello stato di malattia o di infermità”, ma quella di “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” originariamente contenuta nel Preambolo della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
OMS (oppure World Health Organization, WHO, entrata in vigore il 7 aprile
1948), cui si riferiscono tutte le Carte internazionali in materia − a partire dalla importante Convenzione ONU inoltre chiarito che un “ambiente lavorativo stressogeno” è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 cod. civ. (vedi, tra le altre: Cass. 7 febbraio 2023 n. 3692 e nello stesso senso:
Cass. nn. 33639/2022, 33428/2022, 31514/2022) sui diritti delle persone con disabilità − e che è stata espressamente riprodotta nell'art. 2, comma 1, lettera o) del d.lgs. 9 aprile 2008,n.81”.
Ora, si deve rilevare come, con riguardo al tema specifico dello straining, il
Giudice di prime cure si sia limitato ad una conclusione tranciante e laconica
(n.d.r. “I fatti sono invece all'evidenza idonei a provocare nel lavoratore un danno morale inteso come reiterata sofferenza, stress e ansia per quanto subito. Tale danno va liquidato in via equitativa e all'attualità in euro
4.000,00”), priva di supporto probatorio circa la sussistenza degli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. Non si dà, infatti, contezza – in quanto non ve ne sono - degli elementi probatori da cui trarre incontrovertibilmente “comportamenti stressogeni scientemente attuati” nei confronti dell'odierno appellante;
piuttosto, dalla stessa pronuncia emerge il contrario, in quanto è lo stesso giudice di prime cure ad escludere che taluni pag. 17 di 20 comportamenti oggetto di censura da parte del e dal medesimo ritenuti, CP_1
quantomeno, stressogeni – quali il non avere più trovato la propria postazione di lavoro al rientro dalla malattia (sedia, computer, stampante), poco prima di rassegnare le dimissioni –fossero riconducibili ad una precisa scelta avvenuta nel contesto lavorativo2; di talché è lo stesso giudicante a concludere ritenendo, alla luce delle prove orali assunte nel corso del giudizio, che si fosse trattato di meri “disguidi”, dovuti anche a “motivi contingenti”, comunque non riferibili a comportamenti (anche omissivi) aventi connotati scientemente stressogeni.
Alle valutazioni che precedono segue, pertanto, l'accoglimento parziale dell'appello con conseguente riforma in parte qua della sentenza essendo stato 2 Cfr. pag. 10-11 della sentenza gravata: “8. Il ricorrente lamenta poi di essere rientrato il l 22 giugno 2020 dopo la malattia non ha più trovato la propria postazione di lavoro (sedia computer , stampante), ma non è stato in grado di provare che tale situazione sia riconducibile ad un precisa scelta dei colleghi di lavoro in suo danno.
ha dichiarato sul punto : “… confermo che il signor è stato parecchio assente e in ES CP_1 particolare ricordo che i mesi di novembre 2019 e dicembre 2019 sono stati i mesi in cui ha presenziato maggiormente rispetto agli altri periodi in quanto da gennaio 2020 è stato assente in via continuativa per malattia, sospensione volontaria di concessione aziendale per oltre un mese, congedo covid al 50% per circa 15 giorni e ferie da quanto è a mia diretta conoscenza…il ricorrente comunicò di stare poco bene lo stesso giorno in cui lo aspettavano al lavoro di rientro dopo il periodo di malattia. Preciso che il direttore della filiale mi comunicò la circostanza la mattina stessa inviandomi l'email CP_4 ricevuta dal ricorrente. …i problemi relativi alla riattivazione della matricola e del computer vennero risolti in un quarto d'ora…mi attivai personalmente insieme a per risolvere le Parte_4 problematiche…Il signor si presentò al lavoro senza confermarci il suo rientro e, considerando CP_1 che anche la settimana precedente non si era presentato, non eravamo sicuri del suo rientro.”.
, responsabile della sede di GG IA ha confermato che il ricorrente il giorno 15 CP_4 giugno 2020 era atteso dopo un periodo di assenza per malattia e che con una e-mail trasmessa al Direttore, riferiva di stare poco bene e successivamente segnalava la prosecuzione della malattia fino al venerdì 19 giugno 2020.La mattina del lunedì 22 giugno 2020 si presentava, senza preavvertire CP_1 nessuno, quando il Direttore era in ferie e il Referente Controlli era assente per malattia .
ha riferito: “Sì è vero che i computer vengono resettati a livello centrale dopo 30/40 giorni di S_3 inattività. So che il computer di non funzionava per inattività quando è rientrato dalla malattia e CP_1 ferie, da quanto mi è stato riportato mi sembra da . Nella prima ondata Covid e sicuramente Parte_4 fino a luglio 2020 la situazione era caotica perché dovevamo organizzare dei turn over tra i colleghi all'interno della sede e i colleghi delle agenzia che fanno parte del nostro gruppo, che venivano a prestare il lavoro in sede;
le postazioni erano volanti nel senso che si dovevano trovare di volta in volta postazioni per consentire di rapportarsi con la clientela senza creare sovrapposizioni. Il 22.06.2020, quando è rientrato il signor , io ero assente per malattia e mi ricordo solo che la mi aveva CP_1 Pt_4 telefonato per dirmi che era andato via perché mancava la sedia;
ricordo che nel corso della CP_1 telefonata la mi lesse un'email che le aveva inviato e io le dissi che la sedia mancava a Pt_4 CP_1 causa delle postazioni volanti che si era reso necessario creare di volta in volta. Ribadisco che era possibile ripristinare una postazione per ” CP_1 In tale situazione è possibile che i disguidi relativi alla postazione di lavoro e le mancate immediate risposte al suo rientro siano dovute a motivi contingenti e non ad azioni vessatorie dei colleghi di lavoro.
pag. 18 di 20 accertato che non ha diritto di percepire il danno da ON
straining, riconosciutogli erroneamente dal giudice di prime cure e liquidato nella somma equitativa di € 4000,00.
Peraltro, al parziale accoglimento dell'appello segue una nuova regolamentazione delle spese processuali del giudizio di I grado nei termini della parziale compensazione in considerazione della reciproca parziale soccombenza delle parti. Segnatamente, si ritiene ex art. 92 c.p.c. di poter pervenire alla compensazione parziale delle spese di lite di I grado nella misura di 1/3; la quota dei residui 2/3 è posta a carico dell' - Controparte_5
in quanto parte maggiormente soccombente – ed è da applicarsi sull'importo indicato per intero nella parte dispositiva, liquidato in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il valore della causa, oltre allo svolgimento di incombenti istruttori nel corso del giudizio di I grado.
Parimenti, quanto alle spese del presente grado di giudizio, in ragione del parziale accoglimento dell'appello, si ritiene di poter pervenire ad una parziale compensazione delle stesse, nella misura di 1/3; anche in tal caso, la residua parte di 2/3 rimane a carico dell'appellante, in quanto maggiormente soccombente, quota da applicarsi sull'intero importo indicato in parte dispositiva quanto alle spese di II grado, determinate in base ai parametri tabellari sopra richiamati, tenendo in considerazione, oltre al valore ed alle questioni trattate, il mancato svolgimento di incombenti istruttori.
Alle determinazioni che precedono segue la condanna dell'appellato alla restituzione – in favore dell'appellante – al netto delle imposte3, delle somme ricevute in eccedenza in esecuzione delle statuizioni di primo grado,
pag. 19 di 20 oltre interessi conteggiati dal pagamento delle stesse sino alla loro effettiva restituzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 261/2023 del Tribunale di GG
IA resa in data 11.07.2023 e pubblicata il giorno 09/09/2023, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello e riforma in parte qua dell'impugnata sentenza,
1. dichiara non dovuta a la somma di € 4000,00 ON
riconosciutagli in primo grado a titolo di danno da straining;
2. conferma per il resto l'appellata sentenza;
3. compensa le spese del processo nella misura di 1/3, ponendo i residui 2/3 a carico del da determinarsi sull'intero liquidato: Parte_1
- in € 7500,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, quanto al I grado di giudizio;
- in € 4500,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, quanto al presente grado di giudizio;
4. condanna l'appellato al pagamento delle somme ricevute in eccedenza, in esecuzione delle statuizioni di primo grado, oltre interessi conteggiati dal pagamento delle stesse sino alla loro restituzione.
Bologna, 03/07/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I Motivo: “Insussistenza della asserita natura ritorsiva/vessatoria del trasferimento del a CP_1 GG IA del 30 settembre 2019 quale asserita “reazione” alla richiesta di congedo parentale. Piena legittimità del trasferimento, peraltro mai impugnato, e inesistenza del presunto straining e dei correlati danni (capi della sentenza impugnati: capo 6., pag. 6; capo 9, pag. 12; e capo 11, pag. 12-13). Violazione degli art. 2087 e 2103 c.c., dell'art. 32 L. 183/2010, degli art. 115 e 116 c.p.c.)” – pagg. da 32 a 40; II Motivo: “Insussistenza del lamentato demansionamento e dei correlati asseriti danni (alla professionalità e da straining) in relazione alle mansioni di Referente Controlli presso la Filiale di GG IA svolte dall'ottobre 2019. Radicale inconfigurabilità/insussistenza dell'asserito straining. (capi della sentenza impugnati: capo 7, da pag. 7 a pag. 10; capo 9, pag. 12; capo 11, pag. 12-13. Violazione dell'art. 2103 c.c. e degli art. 115 e 116 c.p.c., falsa applicazione dell'art. 2087 c.c.)”; - pagg. da 41 a 53; III Motivo: “Insussistenza in ogni caso dell'asserito straining e dei correlati presunti danni;
violazione dell'art. 2087 c.c. (capi della sentenza impugnati: capo 9, pag. 12; capo 11, pag. 12-13 ed i correlati capo 6, pag.
6-7 e capo 7, da pag. 7 a pag. 10)” - - pagg. da 54-56; IV Motivo: “La inammissibile ed infondata sussistenza di un preteso danno da demansionamento “in re ipsa”. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e degli artt. 2103 e 2967 c.c. (capo della sentenza impugnato: capo 11, pag. 13)” – pagg. da 32 a 40; 3 Cfr. sul tema Cassazione, ordinanza n. 23531 del 27 agosto 2021, che ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale di legittimità prevalente secondo cui, in caso di riforma, totale o parziale della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito;
non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 137/2024 RGA avverso la sentenza n. 261/2023 del Tribunale di GG IA, Sezione
Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 825/2020, pubblicata in data 09/09/2023, non notificata;
avente ad oggetto: risarcimento danni;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 03/09/2025; promossa da:
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio
Daverio e Massimiliano Freddi del Foro di Milano, giusta procura alle liti in atti;
- appellante contro pag. 1 di 20 (C.F. ), rappresentato e difeso ON C.F._1
dall'Avv. Luca Muzzi, del foro di GG IA, giusta procura alle liti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 03/07/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, come efficacemente descritto dal Giudie di prime cure: ha convenuto in giudizio … per fare ON Pt_1 Pt_1
accertare che le dimissioni in data 29.06.2020, con decorrenza 30.06.2020, sono state rassegnate per giusta causa ex art. 2119 c.c. e per sentire condannare la convenuta alla restituzione di euro 3.100,05 trattenuto a titolo di mancato preavviso, di euro 3.100,05 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso e di euro 18.600,30 ex art. 77, comma 1, lettera f) ed art. 79, comma 4, del CCNL Imprese Creditizie ( doc 32 ric.); nonché per fare accertare la sussistenza di mobbing o straining e di demansionamento con richiesta di risarcimento dei danni patiti
Il ricorrente ha esposto di essere stato assunto dalla nel giugno del CP_2
2002 con mansione di cassiere con sede di lavoro a GG IA e che dal
2010 gli erano state assegnate mansioni di coordinatore-capo ufficio, con inquadramento nel livello 4° della 3ª Area professionale CCNL applicato.
Il ricorrente individua le condotte delle datrice di lavoro integranti mobbing o straining a partire dal settembre 2016 : nel trasferimento alla filiale di
Salvaterra (RE) per svolgere le mansioni di cassiere, con dequalificazione rispetto al ruolo precedentemente ricoperto di coordinatore – capo ufficio e pag. 2 di 20 nonostante i problemi di salute;
nel successivo trasferimento, malgrado i problemi di salute, presso la filiale di Castelnovo di Sotto (RE), distante circa
50 chilometri dall'abitazione del ricorrente;
nel trasferimento del 30.09.2019, quale conseguenza della richiesta del congedo parentale formulata dal ricorrente nel mese di maggio 2019, in violazione dell'art. 56, comma 1 e 2,
D.lgs n. 151/2001; nel demansionamento dal 23.09.2019; nella mancanza presso la sede di GG IA, di tutti gli strumenti di lavoro di cui era dotato in precedenza;
nel diniego alla richiesta di una ripresa anticipata dell'orario a full time malgrado quanto previsto dall'art. 3.1.6, Ripristino del lavoro a tempo pieno, del contratto di secondo livello.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto del ricorso, Parte_1
contestando la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente e negando la sussistenza della giusta causa delle dimissioni e di episodi di mobbing/ straining e del demansionamento”.
Il Giudice di primo grado, dato atto della rituale costituzione della parte resistente, istruiva la causa in via documentale ed orale, pervenendo a rigettare le domande con riguardo ai fatti dal 2016 al 2019, per mancata prova della dequalificazione.
Ha, invece, accolto le domande con riguardo al periodo successivo, ritenendo provata la ritorsività del trasferimento del lavoratore a decorrere dal
30.09.2019, dalla sede di Puianello a quella di GG IA, in quanto disposto dalla quale reazione alla richiesta di congedo parentale CP_2
formulata dal ricorrente nel mese di maggio 2019 ed in effetti fruita sino a settembre 2019; il Giudice ha altresì acclarato che, una volta trasferito nella nuova sede, il lavoratore era stato demansionato.
In sintesi, è stato accertato in I grado che le dimissioni erano state rassegnate dal lavoratore per giusta causa ex art 2119 c.c., di talché è stata pronunciata condanna della a restituire, al medesimo, la somma trattenuta nella CP_2
busta paga di luglio 2020, per l'importo di euro 3.100,05 nonché, ex art. 77,
pag. 3 di 20 comma 1, lettera f) ed all'art. 79, comma 4 CCNL applicato, al pagamento dell'indennità di preavviso, di euro 3.100,05, oltre ad ulteriori sei mensilità a fronte di un' anzianità di servizio oltre i 10 anni, per l'importo di euro
18.600,30.
La è stata, altresì, condannata al pagamento, in favore del lavoratore, CP_2
oltre ad euro 540,00 per l'indennità di referente controlli non corrisposta (euro
60.00 mensile da ottobre 2019 a giugno 2020), del danno da demansionamento determinato in euro 3.460,00 (pari a circa il 20% della retribuzione percepita dal ricorrente da ottobre 2019 alle dimissioni) nonché – previo rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico, per mancato assolvimento del relativo onere della prova da parte del lavoratore - del danno non patrimoniale da straining, liquidato in via equitativa in euro 4000,00.
Alla luce dell'esito del giudizio il datore di lavoro, in ragione della soccombenza, è stato condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dal lavoratore, quantificate nella somma di € 13.400,00 per compensi, oltre esborsi per € 379,50 ed accessori.
Con atto di appello tempestivamente depositato, l'istituto di credito interponeva appello avverso la sentenza di cui in epigrafe con riguardo ai capi condannatori nei suoi confronti, formulando 6 motivi appello1 con cui –
pag. 4 di 20 facendosi riferimento ai primi cinque profili di gravame (il sesto attenendo in via subordinata alle spese) - sono state veicolate, in guisa di censura alla sentenza del giudice di prime cure, le deduzioni invero già svolte in primo grado al fine di negare la fondatezza della domande del lavoratore con riguardo a tutti gli aspetti centrali della vicenda, quali il trasferimento e la sua natura ritorsiva, la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, il suo demansionamento ed il mobbing attenuato, con formulazione delle seguenti conclusioni:
“ A. Accogliere il presente ricorso in appello e in riforma della sentenza n.
261/2023 pronunciata inter-partes dal Tribunale di GG IA, sez.
Lavoro, Giudice del Lavoro dott.ssa Cavallari, pubblicata il 9 settembre
2023, non notificata, per l'effetto, rigettare tutte le domande ed istanze proposte dal sig. ed accogliere le conclusioni, anche ON
istruttorie, formulate da nella memoria difensiva di primo Parte_1
grado qui ritrascritte […];
B. respingere tutte le domande, argomentazioni ed istanze avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sostanziali, formali e procedurali di cui sopra, con tutti i conseguenti necessari provvedimenti;
C. per l'effetto, condannare il sig. all'immediata restituzione a CP_1
di quanto già versatogli in esecuzione della gravata Parte_1
sentenza di primo grado, e, quindi, l'importo di € 38.103,84, oltre a interessi e rivalutazione e oltre al contributo spese legali ed accessori per € 19.931,71 liquidati dalla suddetta sentenza, e così con condanna alla restituzione di complessivi € 58.005,55;
V Motivo: “Radicale insussistenza della giusta causa di dimissioni. Violazione dell'art. 2119 c.c. (capo della sentenza impugnato: capo 10, pag. 12, e correlato capo 7, da pag. 7 a pag. 10); pagg. da 57 a 59; VI Motivo: “(In subordine) Riforma della sentenza di primo grado anche in punto di spese di lite, infondatezza dell'importo liquidato”; pagg. da 59 a 61.
pag. 5 di 20 D. in ogni caso, condannare il sig. al pagamento, a favore di CP_1
di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge (IVA, Parte_1
CPA, rimborso forfetario tariffa forense) per entrambi i gradi del giudizio”.
Tanto premesso, la Corte ritiene che – in base agli atti e documenti confluiti nel fascicolo telematico, con rigetto di ogni istanza istruttoria in quanto da ritenersi del tutto superflua - l'appello sia fondato limitatamente al tema afferente allo straining (parte del motivo II, da ritenersi comunque assorbito nel successivo III motivo, dedicato al tema specifico).
Deve invece ritenersi infondato quanto agli ulteriori motivi di appello - I, parte del II - laddove non afferente allo straining - IV e il V (si veda nota 1) - giacché la parte appellante non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione idoneo ad incrinare la solidità del ragionamento logico- giuridico articolato in parte qua dal Tribunale di GG;
parte appellante si è infatti limitata – peraltro con tecnica redazionale del gravame non facilmente intelleggibile, in cui le parti fattuali a tratti si confondono con gli aspetti giuridici, in modo talvolta disorganico - a reiterare le prospettazioni articolate in prime cure, già scrutinate approfonditamente nella pronuncia impugnata.
Si ritiene, infatti, che il Giudice a quo abbia capillarmente esaminato ogni aspetto della fattispecie oggetto di causa giungendo, per quanto di interesse con riguardo ai motivi di appello in trattazione, a conclusioni che si intendono avallare pienamente, intendendo riportare in tale sede – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c. – le parti significative della sentenza gravata.
E così, segnatamente con riguardo al trasferimento ed alla sua natura ritrosiva - valutazione posta alla base delle domande di parte già ricorrente in I grado con riferimento al periodo dal 30.09.2019 sino alle dimissioni - il giudice a quo, in modo del tutto coerente con le emergenze probatorie, è giunto a ritenere, condivisibilmente, quanto segue (con enfasi nella parti più significative): “Il trasferimento di del 30.09.2019 (da ON
Puianello a GG IA) è stato adottato dalla quale reazione alla CP_2
pag. 6 di 20 richiesta di congedo parentale formulata dal ricorrente nel mese di maggio
2019.
È agli atti la email di del 7.5.2019 nella quale- in risposta ES
alla richiesta di congedo dello stesso giorno- si espone la difficoltà della
Filiale e dei colleghi per il fatto che il ruolo di non era ON
facilmente sostituibile e il lavoro sarebbe gravato sul direttore e sul referente commerciale, e si conclude con la seguente frase:“... ci sentiremo a settembre per Ruolo e Filiale di rientro” (doc 9 ric).
Tale risposta non può che trovare una logica spiegazione in una diretta reazione della convenuta a seguito della richiesta di aspettativa del dipendente (vuoi per ritorsione per avere privilegiato le esigenze CP_1
familiari vuoi perché ritenuto il dipendente poco affidabile e quindi più gestibile in una filiale di maggiori dimensioni con un ruolo di minore responsabilità)”; chiarisce, infatti, del tutto logicamente nel prosieguo il giudice a quo: “ non spiegandosi altrimenti come, proprio in coincidenza dell' aspettativa, la potesse già prefigurarsi le esigenze della Filiale di CP_2
GG IA per i mesi a venire.
Il problema per la BMP non poteva essere in quel momento (maggio 2019) di sopperire alle esigenze della di GG IA, vi era invece Pt_2
l'esigenza di reagire alla richiesta del dipendente comportante serie difficoltà”. D'altra parte che l'Istituto di credito lamentasse difficoltà a causa dell'assenza – pur legittima del – emerge anche dalla scheda di CP_1
valutazione, ben posta in rilievo in sede di sentenza laddove si legge: “Infatti, nella scheda di valutazione delle prestazioni anno 2019 (doc 6 ric) viene stigmatizzato che la scelta personale posta in essere da ON
(seppure ritenuta pienamente legittima) aveva messo in difficoltà la struttura di appartenenza che si era dovuta per un lungo periodo caricare in capo ad altre figure professionali (capo e vice in primis) l'attività specifica a lui demandata”.
pag. 7 di 20 Peraltro, che il trasferimento del , una volta rientrato dall'aspettativa, CP_1
non fosse legato ad esigenze organizzative dell'Istituto di credito, emerge anche dalla valorizzazione, da parte del Giudice di prime cure, del dato fattuale che (il collega) era “… stato trasferito presso la Persona_1
filiale di Puianello nel mese di novembre 2019, successivamente al rientro dal periodo di congedo del ricorrente (cfr dichiarazioni dei testi e ES
… ulteriore elemento che conferma che sarebbe S_2 ON
potuto rimanere alla Filiale di Puianello al suo rientro dal congedo”: ciò corrobora ulteriormente la considerazione che il trasferimento del CP_1
presso la filiale di GG IA aveva natura esclusivamente ritorsiva a fronte della sua legittima scelta di fruire dell'aspettativa.
Con riguardo poi al demansionamento contestato da parte appellante, il
Giudice a quo ha offerto una prudente valutazione, fondata solidamente sulle prove assunte nel corso del giudizio, rispetto alle quali non è prospettabile una diversa lettura;
ed infatti, ancora una volta con ineccepibile motivazione, immune da vizi logico-valutativi, in sentenza di I grado – in parte qua da confermarsi – si trae quanto segue (con enfasi nelle parti più significative) :
“Il ricorrente è stato trasferito alla Filiale di GG IA subendo un demansionamento.
Si legge nella comunicazione del 30.9.2019 (doc 10 ric) che, con decorrenza
07.10.2019, aveva effetto il trasferimento presso l'unità organizzativa di
GG IA, con l'attribuzione della nuova mansione di operatore di sportello.
È emerso dall'istruttoria che presso la Filiale di GG IA, dal 2019, non era il referente dei controlli, ma ha svolto delle ON
mansioni di mero supporto del responsabile che era . S_3
Parte Il teste , ha riferito: “dall'anno 1990 sono dipendente di , in S_3
qualità di coordinatore e referente controlli negli ultimi 5/6 anni, ha riferito:
“… la figura del referenti controlli era una figura nuova e in più i carichi di pag. 8 di 20 lavoro erano molto alti, tenuto conto anche del fatto che GG IA si doveva fare carico anche di altre 4 agenzie. Preciso che all'epoca ero il referente controlli presso la sede di GG IA. Per avere un aiuto non avevo fatto una richiesta ufficiale ma avevo espresso più volte a voce sia al direttore che ai colleghi della , a cui faccio riferimento, Parte_3
la necessità di avere un aiuto a causa della mole del lavoro da sbrigare e, da quel che ricordo, c'era stata un'ispezione che aveva certificato la presenza di arretrati sul lavoro che dovevo svolgere. Preciso che il signor venne CP_1
impegnato come aiuto referente controlli ma non ricordo l'inquadramento lavorativo del medesimo. Da quel che ricordo, nel primo periodo in cui venne in sede a GG poteva accedere alla lista dei controlli per CP_1
avere delle informazioni sulle quali dovevamo effettuare i controlli ma poi sono stato io a fornirgli direttamente le liste su cui effettuare i controlli perché era stato lo stesso a dirmi che non riusciva a reperire dette CP_1
liste; non so indicare però il periodo in cui ho iniziato io a fornirgli le liste.
Attualmente il supporto referente controlli riesce a reperire le liste ma non so se il sistema sia stato implementato e preciso in ogni caso che in sede a
GG IA l'unica persona che poteva e può “flaggare” l'esito dei controlli sono io o, in mia assenza, è il direttore. L'attività di controllo svolta da aveva ad oggetto per la maggior parte la verifica materiale dei CP_1
contratti prodotti, ovvero la verifica che fossero composti in tutte le parti e che fossero firmati regolarmente, nonché la supervisione dei conti e regolarità dei conti vari della sede;
il signor era stato altresì CP_1
interessato della verifica delle partite presenti e acconti vari delle procedure concorsuali e pignoramenti e doveva pertanto contattare gli studi degli avvocati per sapere se le procedure erano concluse oppure no per potere liberare le partite. L'attuale supporto al referente controlli, PE
, non svolge l'attività di verifica delle partite presenti e acconti vari
[...]
delle procedure concorsuali e pignoramenti perché proviene dalla cassa ed è
pag. 9 di 20 più operativo e andrebbe ad esempio in difficoltà a rapportarsi con gli Studi
Legali. ha iniziato l'attività di supporto al referente Persona_2
controllo qualche mese dopo . ON
Nel periodo in cui è stato in sede a GG IA non ha mai fatto il CP_1
cassiere. L'attività di accompagnamento alle cassette di sicurezza viene svolta a rotazione da tutti gli addetti allo sportello e spesso me ne occupo pure io…”.
Sulla base della valorizzazione di tali evidenze probatorie è pertanto emerso – come ben posto in rilievo dal giudice di prime cure – che “… con il trasferimento a GG IA aveva cambiato ruolo vi era ON
stata la disabilitazione e che poi gli erano state riattivate le abilitazioni del referente controlli connesse alla nuova mansione di supporto al referente controlli;
nella sede precedente il ruolo del ricorrente comportava l'assegnazione delle abilitazioni in via permanente mentre presso la sede di
GG IA le abilitazioni venivano appositamente assegnate da lei in via temporanea, rinnovate tendenzialmente di settimana in settimana;
non ci potevano essere in contemporanea due referenti controlli.
Va ricordato che, fin dal 2018, con il trasferimento a Puianello erano state attribuite al lavoratore mansioni corrispondenti al livello 4° della 3ª Area professionale e sul punto non vi è contestazione.
Nella scheda di valutazione dell'anno 2019 (doc 6 ric) viene messa in risalto la preparazione tecnica e il ruolo di controllo e coordinamento nell'ambito del quale doveva pretendere “ alla stregua di ON
un Responsabile o Vice” adeguati ritorni sulle attività che lo stesso richiede in ambito filiale”. Viene indicato che era un valido supporto per i colleghi e per i riporti diretti che si rivolgono a lui.
Difatti la - sia in risposta alla richiesta di congedo che nella scheda CP_2
di valutazione del 2019 - ha posto in evidenza che il lavoro di
[...]
sarebbe spettato al Direttore e al Vice”. CP_1
pag. 10 di 20 V'è peraltro da porre in rilievo come, in modo inappuntabile, nel giungere alla – corretta – conclusione circa l'intervenuto demansionamento del CP_1
a seguito del suo trasferimento, il Giudice di prime cure si sia confrontato con le previsioni del CCNL, puntualmente precisando in sentenza quanto segue:
“Ricordato ancora che nella comunicazione di trasferimento a GG IA si legge “operatore di sportello”, neppure in concreto le mansioni affidate a dall' ottobre 2019 alle dimissioni, rientrano nella ON
previsione del livello 4° della 3ª Area professionale di cui all'art. art. 93
CNNL (doc 32 ric) ai sensi del quale: “1. Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.
2. Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori.
3. Nell'ambito della predetta declaratoria generale:
– nel 1° livello retributivo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente pre- Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo
2015 definiti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici;
– nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più
pag. 11 di 20 risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni.
PROFILI PROFESSIONALI ESEMPLIFICATIVI – 3ª AREA
PROFESSIONALE
1° livello retributivo – Profili
– cassieri e addetti agli sportelli, compresi coloro che effettuino esborsi e/o introiti di valori;
– addetti all'incasso degli effetti, delle bollette e similari;
– addetti a compiti comportanti l'autonoma determinazione o scelta di dati variabili (ad es. commissioni, spese, valute, cambi, controvalori) da utilizzare per la compilazione di documenti o lettere di natura contabile, moduli e distinte;
– addetti ai “terminali” nell'ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” – e, cioè, ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale – in quanto svolgano compiti che richiedano l'autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l'elaboratore centrale;
– operatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati o a mezzi periferici che interagiscono con il sistema informativo principale;
– addetti ad attività proprie dell'area che richiedano adeguata conoscenza di una lingua straniera.
4° livello retributivo – Profili
pag. 12 di 20 – preposti dall'impresa ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare;
– lavoratori/lavoratrici che vengano stabilmente incaricati dall'impresa di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro direttivo o dirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati (…)”.
Ora, è proprio avendo riguardo a tali previsioni ed all'accertamento sulla base delle evidenze probatorie come sopra riportate, che - del tutto coerentemente - il giudice di prime cure ha concluso per il demansionamento del lavoratore ponendo in rilievo quanto segue (con enfasi nelle parti di interesse): “Quella svolta a Puianello era un'attività caratterizzata da autonomia e anche dal controllo di altri dipendenti per supportare l'attività dei superiori.
Ben diversa era è l'attività affidata al ricorrente dopo l'ultimo trasferimento a GG IA (come risulta dalle richiamate testimonianze) in quanto egli più che altro era stato incaricato di un'attività burocratica, esecutiva di supporto al referente dei controlli e soprattutto senza controllo e necessità di ritorni feedback, controlli che semmai venivano esercitati da S_
.
In modo adeguato alla ricostruzione in fatto e alle valutazioni svolte della fattispecie concreta, il giudice di prime cure ha peraltro posto in rilievo che l'accertato “…demansionamento perdurava ancora al momento delle dimissioni e questo nonostante il lavoratore avesse denunciato la situazione e avesse richiesto il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. in ordine alla violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 56, comma 2, del D.lgs n. 151/2001 avanti all' GG IA, Sede Controparte_3
di GG IA (allegato 17 ric.)”; di talché si giunge a confermare la pag. 13 di 20 conclusione del giudice di I grado secondo cui: “Le dimissioni sono state quindi rassegnate per giusta causa ex art 2119 c.c.”. Conseguentemente spetta a la restituzione della somma trattenuta dalla ON CP_2
nella busta paga di luglio 2020 per l'importo di euro 3.100,05.
Richiamato l'art. 77, comma 1, lettera f) ed all'art. 79, comma 4 CCNL applicato, va corrisposta al ricorrente l'indennità di preavviso, di euro
3.100,05, oltre sei ulteriori mensilità a fronte di un' anzianità di servizio oltre i 10 anni, per l'importo di euro 18.600,30”.
Parimenti, deve ritenersi inappuntabile la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure laddove, all'accertato demansionamento protrattosi dal
30.09.2019 sino alle dimissioni, ha fatto conseguire voci di danno da ritenersi adeguatamente provate, così quantificate: “…euro 540,00 per l'indennità di referente controlli non corrisposta (euro 60.00 mensile da ottobre 2019 a giugno 2020).
Le modalità con cui è avvenuto il demansionamento, con sottoposizione del lavoratore all'attività di altro referente per i controlli e perdita del suo potere di controllo nei confronti di altri dipendenti, sono concretamente idonee a danneggiare la sua professionalità.
Il danno va quantificato nella somma di euro 3.460,00, pari a circa il 20% della retribuzione percepita dal ricorrente da ottobre 2019 alle dimissioni”.
Alla luce di tutto quanto esposto, si ritiene di avallare le valutazioni sopra riportate del giudice di I grado in quanto frutto di prudente ed attenta valutazione del compendio probatorio in atti, posta a base della fedele ricostruzione e valutazione della fattispecie concreta oggetto di causa: ne segue il rigetto dei motivi di appello in esame (I, parte del II - laddove non afferente allo straining - IV e il V, cfr. nota 1).
Fondato si ritiene, invece, il motivo di appello afferente allo straining
(parte del II motivo, che comunque confluisce, essendone assorbito, nel III motivo dedicato, appunto, a tale tema).
pag. 14 di 20 Sulla questione, invero, il giudice di prime cure, dopo avere chiarito l'insussistenza di sufficiente prova per potere ritenere integrato il richiesto danno biologico (sul punto specifico, in sentenza si legge: “Reputa il
Tribunale che le condotte di cui si discute - anche per la non eccessiva durata- non siano oggettivamente idonee a cagionare un danno biologico e che la consulenza medico legale non possa fornire elementi certi e convincenti per chiarire la sussistenza di un nesso causale fra la malattia del ricorrente e la condotta tenuta dal datore di lavoro. Questo anche in considerazione del fatto che il lavoratore anche in precedenza era portatore di malattie e problematiche varie e si trovava comunque in una situazione di fragilità che aveva determinato diverse assenze dal lavoro o difficoltà ad affrontare viaggi in auto”), ha ritenuto di poter riconoscere un danno da straining, liquidato equitativamente in euro 4000,00.
Invero, la valutazione svolta sul punto dal giudice di prime cure, oltre ad essere carente dal punto di vista motivazionale – si legge sul punto “ I fatti sono invece all'evidenza idonei a provocare nel lavoratore un danno morale inteso come reiterata sofferenza, stress e ansia per quanto subito. Tale danno va liquidato in via equitativa e all'attualità in euro 4.000,00” – non risulta conforme ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo, di recente, di ribadire quanto segue – Cass. Sez. L.,
Sent. n.15857/2024 (con enfasi nelle parti di particolare interesse):
“5. Per consolidato orientamento di questa Corte la nozione di mobbing
(come quella di straining) è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 cod. civ. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291; Cass. n. 32257/2019).
Secondo gli orientamenti maturati presso questa Corte, è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pag. 15 di 20 pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima (Cass. 21 maggio 2018, n. 12437; Cass. 10 novembre
2017, n. 26684), a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell'art. 2087 cod. civ. e quindi di responsabilità contrattuale, anche con i maggiori effetti di cui all'art. 1225 cod. civ. per il caso di dolo;
è configurabile lo straining, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie (Cass. 10 luglio 2018, n. 18164).
In materia di tutela della salute nell'ambiente di lavoro, questa Corte ha inoltre chiarito che un “ambiente lavorativo stressogeno” è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 cod. civ. (vedi, tra le altre: Cass. 7 febbraio 2023 n. 3692 e nello stesso senso: Cass. nn. 33639/2022, 33428/2022, 31514/2022)Si è inoltre affermato che per l'applicazione dell'art. 2087 cod. civ. si deve fare riferimento alla normativa internazionale (soprattutto Convenzioni ONU, OIL
e CEDU) e UE e, quindi, alle pronunce delle due Corti europee centrali
(CGUE e Corte EDU) e che tale applicazione è caratterizzata dalla necessità di operare un bilanciamento tra il diritto al lavoro e alla salute del dipendente (art. 4 e 32 Cost.) e la libertà di iniziativa economica del datore di pag. 16 di 20 lavoro privato (art. 41 Cost.) ovvero per il dato di lavoro pubblico le esigenze organizzative e i limiti di spesa. L'elemento di base di questa operazione è rappresentato dalla adozione come definizione di salute non è quella di
“semplice assenza dello stato di malattia o di infermità”, ma quella di “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” originariamente contenuta nel Preambolo della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
OMS (oppure World Health Organization, WHO, entrata in vigore il 7 aprile
1948), cui si riferiscono tutte le Carte internazionali in materia − a partire dalla importante Convenzione ONU inoltre chiarito che un “ambiente lavorativo stressogeno” è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 cod. civ. (vedi, tra le altre: Cass. 7 febbraio 2023 n. 3692 e nello stesso senso:
Cass. nn. 33639/2022, 33428/2022, 31514/2022) sui diritti delle persone con disabilità − e che è stata espressamente riprodotta nell'art. 2, comma 1, lettera o) del d.lgs. 9 aprile 2008,n.81”.
Ora, si deve rilevare come, con riguardo al tema specifico dello straining, il
Giudice di prime cure si sia limitato ad una conclusione tranciante e laconica
(n.d.r. “I fatti sono invece all'evidenza idonei a provocare nel lavoratore un danno morale inteso come reiterata sofferenza, stress e ansia per quanto subito. Tale danno va liquidato in via equitativa e all'attualità in euro
4.000,00”), priva di supporto probatorio circa la sussistenza degli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. Non si dà, infatti, contezza – in quanto non ve ne sono - degli elementi probatori da cui trarre incontrovertibilmente “comportamenti stressogeni scientemente attuati” nei confronti dell'odierno appellante;
piuttosto, dalla stessa pronuncia emerge il contrario, in quanto è lo stesso giudice di prime cure ad escludere che taluni pag. 17 di 20 comportamenti oggetto di censura da parte del e dal medesimo ritenuti, CP_1
quantomeno, stressogeni – quali il non avere più trovato la propria postazione di lavoro al rientro dalla malattia (sedia, computer, stampante), poco prima di rassegnare le dimissioni –fossero riconducibili ad una precisa scelta avvenuta nel contesto lavorativo2; di talché è lo stesso giudicante a concludere ritenendo, alla luce delle prove orali assunte nel corso del giudizio, che si fosse trattato di meri “disguidi”, dovuti anche a “motivi contingenti”, comunque non riferibili a comportamenti (anche omissivi) aventi connotati scientemente stressogeni.
Alle valutazioni che precedono segue, pertanto, l'accoglimento parziale dell'appello con conseguente riforma in parte qua della sentenza essendo stato 2 Cfr. pag. 10-11 della sentenza gravata: “8. Il ricorrente lamenta poi di essere rientrato il l 22 giugno 2020 dopo la malattia non ha più trovato la propria postazione di lavoro (sedia computer , stampante), ma non è stato in grado di provare che tale situazione sia riconducibile ad un precisa scelta dei colleghi di lavoro in suo danno.
ha dichiarato sul punto : “… confermo che il signor è stato parecchio assente e in ES CP_1 particolare ricordo che i mesi di novembre 2019 e dicembre 2019 sono stati i mesi in cui ha presenziato maggiormente rispetto agli altri periodi in quanto da gennaio 2020 è stato assente in via continuativa per malattia, sospensione volontaria di concessione aziendale per oltre un mese, congedo covid al 50% per circa 15 giorni e ferie da quanto è a mia diretta conoscenza…il ricorrente comunicò di stare poco bene lo stesso giorno in cui lo aspettavano al lavoro di rientro dopo il periodo di malattia. Preciso che il direttore della filiale mi comunicò la circostanza la mattina stessa inviandomi l'email CP_4 ricevuta dal ricorrente. …i problemi relativi alla riattivazione della matricola e del computer vennero risolti in un quarto d'ora…mi attivai personalmente insieme a per risolvere le Parte_4 problematiche…Il signor si presentò al lavoro senza confermarci il suo rientro e, considerando CP_1 che anche la settimana precedente non si era presentato, non eravamo sicuri del suo rientro.”.
, responsabile della sede di GG IA ha confermato che il ricorrente il giorno 15 CP_4 giugno 2020 era atteso dopo un periodo di assenza per malattia e che con una e-mail trasmessa al Direttore, riferiva di stare poco bene e successivamente segnalava la prosecuzione della malattia fino al venerdì 19 giugno 2020.La mattina del lunedì 22 giugno 2020 si presentava, senza preavvertire CP_1 nessuno, quando il Direttore era in ferie e il Referente Controlli era assente per malattia .
ha riferito: “Sì è vero che i computer vengono resettati a livello centrale dopo 30/40 giorni di S_3 inattività. So che il computer di non funzionava per inattività quando è rientrato dalla malattia e CP_1 ferie, da quanto mi è stato riportato mi sembra da . Nella prima ondata Covid e sicuramente Parte_4 fino a luglio 2020 la situazione era caotica perché dovevamo organizzare dei turn over tra i colleghi all'interno della sede e i colleghi delle agenzia che fanno parte del nostro gruppo, che venivano a prestare il lavoro in sede;
le postazioni erano volanti nel senso che si dovevano trovare di volta in volta postazioni per consentire di rapportarsi con la clientela senza creare sovrapposizioni. Il 22.06.2020, quando è rientrato il signor , io ero assente per malattia e mi ricordo solo che la mi aveva CP_1 Pt_4 telefonato per dirmi che era andato via perché mancava la sedia;
ricordo che nel corso della CP_1 telefonata la mi lesse un'email che le aveva inviato e io le dissi che la sedia mancava a Pt_4 CP_1 causa delle postazioni volanti che si era reso necessario creare di volta in volta. Ribadisco che era possibile ripristinare una postazione per ” CP_1 In tale situazione è possibile che i disguidi relativi alla postazione di lavoro e le mancate immediate risposte al suo rientro siano dovute a motivi contingenti e non ad azioni vessatorie dei colleghi di lavoro.
pag. 18 di 20 accertato che non ha diritto di percepire il danno da ON
straining, riconosciutogli erroneamente dal giudice di prime cure e liquidato nella somma equitativa di € 4000,00.
Peraltro, al parziale accoglimento dell'appello segue una nuova regolamentazione delle spese processuali del giudizio di I grado nei termini della parziale compensazione in considerazione della reciproca parziale soccombenza delle parti. Segnatamente, si ritiene ex art. 92 c.p.c. di poter pervenire alla compensazione parziale delle spese di lite di I grado nella misura di 1/3; la quota dei residui 2/3 è posta a carico dell' - Controparte_5
in quanto parte maggiormente soccombente – ed è da applicarsi sull'importo indicato per intero nella parte dispositiva, liquidato in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il valore della causa, oltre allo svolgimento di incombenti istruttori nel corso del giudizio di I grado.
Parimenti, quanto alle spese del presente grado di giudizio, in ragione del parziale accoglimento dell'appello, si ritiene di poter pervenire ad una parziale compensazione delle stesse, nella misura di 1/3; anche in tal caso, la residua parte di 2/3 rimane a carico dell'appellante, in quanto maggiormente soccombente, quota da applicarsi sull'intero importo indicato in parte dispositiva quanto alle spese di II grado, determinate in base ai parametri tabellari sopra richiamati, tenendo in considerazione, oltre al valore ed alle questioni trattate, il mancato svolgimento di incombenti istruttori.
Alle determinazioni che precedono segue la condanna dell'appellato alla restituzione – in favore dell'appellante – al netto delle imposte3, delle somme ricevute in eccedenza in esecuzione delle statuizioni di primo grado,
pag. 19 di 20 oltre interessi conteggiati dal pagamento delle stesse sino alla loro effettiva restituzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 261/2023 del Tribunale di GG
IA resa in data 11.07.2023 e pubblicata il giorno 09/09/2023, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello e riforma in parte qua dell'impugnata sentenza,
1. dichiara non dovuta a la somma di € 4000,00 ON
riconosciutagli in primo grado a titolo di danno da straining;
2. conferma per il resto l'appellata sentenza;
3. compensa le spese del processo nella misura di 1/3, ponendo i residui 2/3 a carico del da determinarsi sull'intero liquidato: Parte_1
- in € 7500,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, quanto al I grado di giudizio;
- in € 4500,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, quanto al presente grado di giudizio;
4. condanna l'appellato al pagamento delle somme ricevute in eccedenza, in esecuzione delle statuizioni di primo grado, oltre interessi conteggiati dal pagamento delle stesse sino alla loro restituzione.
Bologna, 03/07/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I Motivo: “Insussistenza della asserita natura ritorsiva/vessatoria del trasferimento del a CP_1 GG IA del 30 settembre 2019 quale asserita “reazione” alla richiesta di congedo parentale. Piena legittimità del trasferimento, peraltro mai impugnato, e inesistenza del presunto straining e dei correlati danni (capi della sentenza impugnati: capo 6., pag. 6; capo 9, pag. 12; e capo 11, pag. 12-13). Violazione degli art. 2087 e 2103 c.c., dell'art. 32 L. 183/2010, degli art. 115 e 116 c.p.c.)” – pagg. da 32 a 40; II Motivo: “Insussistenza del lamentato demansionamento e dei correlati asseriti danni (alla professionalità e da straining) in relazione alle mansioni di Referente Controlli presso la Filiale di GG IA svolte dall'ottobre 2019. Radicale inconfigurabilità/insussistenza dell'asserito straining. (capi della sentenza impugnati: capo 7, da pag. 7 a pag. 10; capo 9, pag. 12; capo 11, pag. 12-13. Violazione dell'art. 2103 c.c. e degli art. 115 e 116 c.p.c., falsa applicazione dell'art. 2087 c.c.)”; - pagg. da 41 a 53; III Motivo: “Insussistenza in ogni caso dell'asserito straining e dei correlati presunti danni;
violazione dell'art. 2087 c.c. (capi della sentenza impugnati: capo 9, pag. 12; capo 11, pag. 12-13 ed i correlati capo 6, pag.
6-7 e capo 7, da pag. 7 a pag. 10)” - - pagg. da 54-56; IV Motivo: “La inammissibile ed infondata sussistenza di un preteso danno da demansionamento “in re ipsa”. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e degli artt. 2103 e 2967 c.c. (capo della sentenza impugnato: capo 11, pag. 13)” – pagg. da 32 a 40; 3 Cfr. sul tema Cassazione, ordinanza n. 23531 del 27 agosto 2021, che ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale di legittimità prevalente secondo cui, in caso di riforma, totale o parziale della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito;
non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.