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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 03/06/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
269/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento introdotto con ricorso per la modifica delle condizioni di affido e mantenimento della prole
DA
nato ad [...] il [...] e residente in [...]
21 - diploma di scuola media inferiore - artigiano edile - codice fiscale , C.F._1
elettivamente domiciliato in Aosta (AO) via Losanna 5 presso lo studio e la persona dell'avv.to Maria
Grazia Dal Toè ( ) che lo rapp.ta e difende C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
Cod. Fisc. , nata ad [...] il [...], residente in CP C.F._3
Quart (AO), Villaggio Jeanceyaz 13/a, elettivamente domiciliata in Donnas (AO), Via Roma n. 34, presso lo Studio dell'Avv. Giulia Cecchin del Foro di Aosta (Cod. Fisc.: , email: C.F._4
fax: 0125/43222) che la rappresenta e difende Email_1
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha presentato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
pagina 1 di 6 SENTENZA
Dall'unione more uxorio fra le parti sono nati in Aosta (AO) il 29/04/2006, Persona_1 CP_2
, in Aosta (AO) il 10/10/2013.
[...]
Sulla disciplina dell'affido e del mantenimento sono stati pronunciati dal Tribunale di Aosta i provvedimenti del 26.5.2022 e del 22.3.2023 qui prodotti dal ricorrente.
Con il primo provvedimento del 26.5.2022 il Tribunale si è così pronunciato: DISPONE che i minori
e siano congiuntamente affidati ai genitori, con facoltà per ciascuno di _1 Controparte_2
esercitare autonomamente la responsabilità genitoriale rispetto a loro nei momenti di permanenza dei figli con l'uno o l'altro genitore;
DISPONE che il sig. possa tenere con sé in periodo Parte_1 CP_2
scolastico, a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, riconducendolo a scuola (il lunedì mattina) ed inoltre tutte le settimane dal mercoledì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina al rientro a scuola, ovvero nel periodo estivo a settimane alterne;
DISPONE inoltre che trascorra con ciascuno dei genitori metà delle vacanze natalizie, CP_2
pasquali ed invernali e delle altre festività infra annuali, nonché un periodo di vacanza di 15 giorni, anche consecutivi, in estate, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che
i rapporti fra ed il padre siano disciplinati, anche in analogia al regime dettato per il fratello _1
ma comunque secondo accordi diretti fra loro ove il minore maturi gradualmente una CP_2
rinnovata disponibilità alla relazione con il padre;
DISPONE che le parti assicurino a un CP_2
adeguato sostegno psicologico individuale per una serena rielaborazione del vissuto maturato rispetto alle vicende familiari ed a un adeguato sostegno psico-pedagogico, anche presso il SER.D. ove _1
opportuno, per l'avvio al superamento del disagio psico-emotivo e comportamentale manifestato, evidenziando alle parti stesse l'opportunità di avvalersi di un sostegno psicologico adeguato per una crescita maturazione nel ruolo genitoriale;
DISPONE a carico del sig. l'obbligo di Parte_1
corrispondere mensilmente in favore della sig.ra un contributo di 350,00 euro per ciascuno dei CP
minori, da versarsi in via anticipata nei primi dieci giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in applicazione degli indici ISTAT del costo della vita, e di pagare il 70% delle spese per i figli, nei limiti
e con le modalità di cui al protocollo in vigore presso questo Tribunale;
DISPONE l'assegnazione dell'intero complesso già destinato ad abitazione familiare, comprensivo di ogni pertinenza, in favore della sig.ra ; DISPONE infine l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, con CP ripartizione al 50% degli oneri relativi all'indagine peritale svolta, come già liquidati in atti. … omissis
pagina 2 di 6 Il secondo provvedimento del 22.3.2023 è stato emesso a seguito di ricorso del ex art. 709 ter Parte_1
c.p.c. e quindi di ricorso non avente ad oggetto la modifica della detta ordinanza del 26.5.2022, contenente la disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori, ma avente ad oggetto la richiesta di cessazione di una specifica condotta della madre non condivisa con l'altro genitore, come tale lesiva della relativa potestà genitoriale. In tale sede, come si evince dal provvedimento prodotto, la aveva peraltro formulato domande di modifica di talune condizioni indicate nel provvedimento CP
del 26.5.2022.
Con il secondo provvedimento del 23.3.2023 si è così disposto: Conferma il provvedimento del GI del
6.10.2022, dispone che il minore continui a frequentare la scuola pubblica ed ammonisce la CP_2
convenuta all'osservanza dei doveri genitoriali e al rispetto delle prerogative genitoriali del ricorrente circa l'istruzione dei figli;
dispone l'obbligo, per entrambi i genitori, di comunicarsi ogni cambio di residenza o domicilio dei minori ed il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
dispone che il versamento del contributo al mantenimento ed il rimborso delle spese straordinarie posto a carico di
avvenga su conto corrente esclusivo di dispone l'obbligo del padre di Parte_1 Parte_2
rimborsare alla madre nella misura del 70% anche l'importo delle rette del doposcuola San Giuseppe di Aosta comprensivo di mensa, cui è iscritto il figlio minore Per_2
In questa sede il ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare disposta in favore Parte_1
della la riduzione del contributo a proprio carico per il mantenimento dei figli da 700 a 400 euro CP
mensili, la ripartizione al 50% delle spese extra assegno per i figli, in luogo della ripartizione al 70% a proprio carico e al 30% a carico della allegando di avere avuto, da altra relazione, un figlio che CP
deve mantenere, nato il [...], ed allegando altresì che il figlio maggiorenne, ha _1
abbandonato la scuola e che la si è trasferita in altro alloggio di sua proprietà ed ha ereditato un CP
consistente patrimonio.
La si è opposta, allegando che le condizioni economiche del ricorrente sarebbero migliorate, che CP
le esigenze dei figli sarebbero aumentate, chiedendo di aumentare da euro 350 ad euro 500 il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne a carico del padre.
In sede di precisazione conclusioni, parte ricorrente ha chiesto:
- voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a parziale modifica delle condizioni di cessazione di convivenza in essere fra le parti, - accertato e dichiarato che la sig.ra ed i figli minori da tempo vivono in Gressan (AO) fraz. La Cure de Chevrot 53, che la CP
casa già familiare sita in Quart (AO) fraz. è in fatto disabitata o comunque non più Persona_3
utilizzata in via prevalente dal nucleo, revocare il provvedimento di assegnazione alla madre
pagina 3 di 6 dell'intero complesso immobiliare già costituente abitazione familiare in essere in favore della convenuta;
con condanna in capo alla convenuta a consegnare una copia delle chiavi di accesso all'immobile e a tutte le pertinenze dello stesso al sig. ; - valutata la rilevanza dei fatti Parte_1
sopravvenuti di cui agli atti di causa, ridurre il contributo di mantenimento per il figlio minore CP_2
posto a carico del padre ad euro 200/00 mensili;
revocare il contributo di mantenimento posto a carico del padre in favore del figlio maggiorenne - porre a carico del padre l'obbligo di concorrere _1
nella misura del 50% alle spese mediche non coperte da SSN, scolastiche e ludico sportive a sostenersi per il figlio minore Con applicazione, per l'individuazione delle spese extra-assegno, dei casi CP_2 di necessario preventivo accordo tra i genitori e delle modalità di rimborso, il Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt.
316 cc del Tribunale di Aosta sottoscritto il 22/02/2019; - disporre che l'assegno unico per i figli venga ripartito in conformità a legge al 50% fra i genitori;
oneri detraibili e deducibili come per legge.
Ferme le restanti condizioni di cessazione di convivenza in punto affidamento condiviso del figlio minore e modalità di frequentazione dello stesso con i genitori. Con condanna ex art. 96 c.p.c. CP_2
Con il favore delle spese e degli onorari di lite;
parte resistente ha chiesto:
Voglia il Tribunale Ill.mo disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, a parziale modifica delle condizioni di cessazione della convivenza tra le parti: In via preliminare la signora dichiara di CP rinunciare all'assegnazione della casa familiare con concessione del termine sino al 31.12.2025 al fine di liberare la casa dai mobili e dagli effetti personali;
in via riconvenzionale: in considerazione della totale permanenza del figlio neomaggiorenne presso la madre, e dei problemi psicologici dello stesso, condannare il sig. ad aumentare l'assegno di mantenimento mensile per il figlio Parte_1 maggiorenne ad € 500,00 mensili e per il figlio mantenere il pagamento dell'assegno di _1 CP_2 mantenimento ad € 350,00 mensili. Si chiede inoltre di attribuire alla signora il 100% CP dell'assegno unico erogato dall'inps per entrambi i figli, la stessa rinuncerà poi all'assegno in favore del figlio maggiorenne affinchè il medesimo possa fare la domanda autonoma all'INPS. - Condannare il sig. a pagare il 70% delle spese straordinarie per entrambi i figli come da protocollo Parte_1
d'intesa sottoscritto tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Avvocati. in principalità: rigettare tutte le richieste di parte ricorrente in punto mantenimento per i motivi espressi in atti perché infondate o non provate;
in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento contenere nel minimo tale riduzione tenuto conto di quanto espresso in atti;
In via istruttoria : ordinare al sig. proprietario o comproprietario di altri veicoli (Audi, Parte_1 gru, escavatore e bob cat) oltre a quelli elencati nell'ispezione prodotta, di produrre le visure di tutti i
pagina 4 di 6 veicoli in suo possesso;
disporre CTU tecnica al fine di determinare il valore effettivo e reale delle locazioni percepite dalla resistente in considerazione di tutte le spese sostenute dalla signora CP
(tra cui Imu, tasse, spese straordinarie su immobili, multe debiti ereditari, tasse di successione ecc.)
Con il favore delle spese e degli onorari di lite.
Circa le rispettive domande di modifica delle condizioni di mantenimento dei figli, si rileva che dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che la situazione finanziaria del ricorrente non ha subito sostanziali mutamenti, mentre è sensibilmente migliorata la condizione della resistente, la quale ha ereditato un consistente patrimonio immobiliare e societario e percepisce redditi da locazioni immobiliari.
Il ricorrente, inoltre, è tenuto al mantenimento di altro figlio avuto da successiva relazione.
Infine, il figlio maggiorenne, non ha completato la scuola superiore, non deve quindi sostenere _1
spese universitarie, è in grado di svolgere attività lavorativa, non emergendo, dalle relazioni prodotte dalla convenuta il 9.12.2024 ed il 27.1.2025, che il disagio psico-emotivo vissuto dal ragazzo costituisca motivo ostativo all'inserimento nel mondo del lavoro.
Risulta, piuttosto, che ove il ragazzo segua un percorso psicoterapeutico ed elaborativo adeguato potrà indirizzarsi in maniera costruttiva e stabile in una dimensione adulta ed anche lavorativa (per come indicato nell'ultima relazione prodotta dalla resistente).
Risulta quindi meritevole di accoglimento la domanda originaria di riduzione da euro 700 ad euro 400 complessivi del contributo mensile a carico del padre per il mantenimento dei figli, con ripartizione al
50% delle spese extra assegno.
Non si giustifica la revoca del contributo per il figlio richiesto dal ricorrente non essendovi _1
evidenza della allegata definitiva interruzione della convivenza con la madre.
L'assegnazione della casa familiare alla va senz'altro revocata. CP
I testimoni sentiti all'udienza del 10.12.2024, infatti, hanno confermato che la da circa due anni, CP
si è trasferita in alloggio di sua proprietà in Gressan che condivide con i figli ed il nuovo compagno, come in particolare riferito dal teste marito della mamma di abitante nello Tes_1 Parte_2
stesso stabile di Gressan, frazione Le Cure de Chevrot n. 53.
D'altra parte, la resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha dichiarato di rinunciare all'assegnazione della casa familiare e ha chiesto concedersi termine sino al 31.12.2025 al fine di liberare la casa dai mobili e dagli effetti personali. Quest'ultima richiesta non è evidentemente meritevole di accoglimento, considerato che da circa due anni la resistente non abita l'alloggio e certamente, quantomeno sin dalla notificazione del ricorso, avrebbe dovuto diligentemente riconsegnarlo al ricorrente libero di mobili ed effetti personali.
pagina 5 di 6 Le spese vanno compensate per la metà, in ragion dell'esito del giudizio, e la restante metà va posta a carico della convenuta ed è liquidata come da dispositivo secondo i valori medi dello scaglione minimo per le cause di valore non determinato.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione respinta, revoca il provvedimento di assegnazione alla madre dell'intero complesso immobiliare di Quart già costituente abitazione familiare;
riduce il contributo di mantenimento per i figli minori posto a carico del padre ad euro 400/00 mensili
(200/00 pro capite); dispone in capo alla madre l'obbligo di comunicare al padre ogni tre mesi i redditi facenti capo a _1
(figlio maggiorenne) e dispone sin da ora che a fronte di contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con reddito mensile di euro 700/00 (anche nella media annua) il padre sia esonerato dal pagamento del contributo di mantenimento dovuto per _1
pone a carico del padre l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese mediche non coperte da
SSN, scolastiche e ludico sportive a sostenersi per i figli, con applicazione, per l'individuazione delle spese extra-assegno, dei casi di necessario preventivo accordo tra i genitori e delle modalità di rimborso, il Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 cc del Tribunale di Aosta sottoscritto il 22/02/2019; condanna la convenuta al pagamento della metà delle spese di lite in favore del ricorrente liquidata in euro 2.538,50 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, e compensa la restante metà.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 29.5.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott. Maurizio D'Abrusco) (dott. Giuseppe Colazingari)
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento introdotto con ricorso per la modifica delle condizioni di affido e mantenimento della prole
DA
nato ad [...] il [...] e residente in [...]
21 - diploma di scuola media inferiore - artigiano edile - codice fiscale , C.F._1
elettivamente domiciliato in Aosta (AO) via Losanna 5 presso lo studio e la persona dell'avv.to Maria
Grazia Dal Toè ( ) che lo rapp.ta e difende C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
Cod. Fisc. , nata ad [...] il [...], residente in CP C.F._3
Quart (AO), Villaggio Jeanceyaz 13/a, elettivamente domiciliata in Donnas (AO), Via Roma n. 34, presso lo Studio dell'Avv. Giulia Cecchin del Foro di Aosta (Cod. Fisc.: , email: C.F._4
fax: 0125/43222) che la rappresenta e difende Email_1
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha presentato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
pagina 1 di 6 SENTENZA
Dall'unione more uxorio fra le parti sono nati in Aosta (AO) il 29/04/2006, Persona_1 CP_2
, in Aosta (AO) il 10/10/2013.
[...]
Sulla disciplina dell'affido e del mantenimento sono stati pronunciati dal Tribunale di Aosta i provvedimenti del 26.5.2022 e del 22.3.2023 qui prodotti dal ricorrente.
Con il primo provvedimento del 26.5.2022 il Tribunale si è così pronunciato: DISPONE che i minori
e siano congiuntamente affidati ai genitori, con facoltà per ciascuno di _1 Controparte_2
esercitare autonomamente la responsabilità genitoriale rispetto a loro nei momenti di permanenza dei figli con l'uno o l'altro genitore;
DISPONE che il sig. possa tenere con sé in periodo Parte_1 CP_2
scolastico, a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, riconducendolo a scuola (il lunedì mattina) ed inoltre tutte le settimane dal mercoledì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina al rientro a scuola, ovvero nel periodo estivo a settimane alterne;
DISPONE inoltre che trascorra con ciascuno dei genitori metà delle vacanze natalizie, CP_2
pasquali ed invernali e delle altre festività infra annuali, nonché un periodo di vacanza di 15 giorni, anche consecutivi, in estate, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che
i rapporti fra ed il padre siano disciplinati, anche in analogia al regime dettato per il fratello _1
ma comunque secondo accordi diretti fra loro ove il minore maturi gradualmente una CP_2
rinnovata disponibilità alla relazione con il padre;
DISPONE che le parti assicurino a un CP_2
adeguato sostegno psicologico individuale per una serena rielaborazione del vissuto maturato rispetto alle vicende familiari ed a un adeguato sostegno psico-pedagogico, anche presso il SER.D. ove _1
opportuno, per l'avvio al superamento del disagio psico-emotivo e comportamentale manifestato, evidenziando alle parti stesse l'opportunità di avvalersi di un sostegno psicologico adeguato per una crescita maturazione nel ruolo genitoriale;
DISPONE a carico del sig. l'obbligo di Parte_1
corrispondere mensilmente in favore della sig.ra un contributo di 350,00 euro per ciascuno dei CP
minori, da versarsi in via anticipata nei primi dieci giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in applicazione degli indici ISTAT del costo della vita, e di pagare il 70% delle spese per i figli, nei limiti
e con le modalità di cui al protocollo in vigore presso questo Tribunale;
DISPONE l'assegnazione dell'intero complesso già destinato ad abitazione familiare, comprensivo di ogni pertinenza, in favore della sig.ra ; DISPONE infine l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, con CP ripartizione al 50% degli oneri relativi all'indagine peritale svolta, come già liquidati in atti. … omissis
pagina 2 di 6 Il secondo provvedimento del 22.3.2023 è stato emesso a seguito di ricorso del ex art. 709 ter Parte_1
c.p.c. e quindi di ricorso non avente ad oggetto la modifica della detta ordinanza del 26.5.2022, contenente la disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori, ma avente ad oggetto la richiesta di cessazione di una specifica condotta della madre non condivisa con l'altro genitore, come tale lesiva della relativa potestà genitoriale. In tale sede, come si evince dal provvedimento prodotto, la aveva peraltro formulato domande di modifica di talune condizioni indicate nel provvedimento CP
del 26.5.2022.
Con il secondo provvedimento del 23.3.2023 si è così disposto: Conferma il provvedimento del GI del
6.10.2022, dispone che il minore continui a frequentare la scuola pubblica ed ammonisce la CP_2
convenuta all'osservanza dei doveri genitoriali e al rispetto delle prerogative genitoriali del ricorrente circa l'istruzione dei figli;
dispone l'obbligo, per entrambi i genitori, di comunicarsi ogni cambio di residenza o domicilio dei minori ed il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
dispone che il versamento del contributo al mantenimento ed il rimborso delle spese straordinarie posto a carico di
avvenga su conto corrente esclusivo di dispone l'obbligo del padre di Parte_1 Parte_2
rimborsare alla madre nella misura del 70% anche l'importo delle rette del doposcuola San Giuseppe di Aosta comprensivo di mensa, cui è iscritto il figlio minore Per_2
In questa sede il ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare disposta in favore Parte_1
della la riduzione del contributo a proprio carico per il mantenimento dei figli da 700 a 400 euro CP
mensili, la ripartizione al 50% delle spese extra assegno per i figli, in luogo della ripartizione al 70% a proprio carico e al 30% a carico della allegando di avere avuto, da altra relazione, un figlio che CP
deve mantenere, nato il [...], ed allegando altresì che il figlio maggiorenne, ha _1
abbandonato la scuola e che la si è trasferita in altro alloggio di sua proprietà ed ha ereditato un CP
consistente patrimonio.
La si è opposta, allegando che le condizioni economiche del ricorrente sarebbero migliorate, che CP
le esigenze dei figli sarebbero aumentate, chiedendo di aumentare da euro 350 ad euro 500 il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne a carico del padre.
In sede di precisazione conclusioni, parte ricorrente ha chiesto:
- voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a parziale modifica delle condizioni di cessazione di convivenza in essere fra le parti, - accertato e dichiarato che la sig.ra ed i figli minori da tempo vivono in Gressan (AO) fraz. La Cure de Chevrot 53, che la CP
casa già familiare sita in Quart (AO) fraz. è in fatto disabitata o comunque non più Persona_3
utilizzata in via prevalente dal nucleo, revocare il provvedimento di assegnazione alla madre
pagina 3 di 6 dell'intero complesso immobiliare già costituente abitazione familiare in essere in favore della convenuta;
con condanna in capo alla convenuta a consegnare una copia delle chiavi di accesso all'immobile e a tutte le pertinenze dello stesso al sig. ; - valutata la rilevanza dei fatti Parte_1
sopravvenuti di cui agli atti di causa, ridurre il contributo di mantenimento per il figlio minore CP_2
posto a carico del padre ad euro 200/00 mensili;
revocare il contributo di mantenimento posto a carico del padre in favore del figlio maggiorenne - porre a carico del padre l'obbligo di concorrere _1
nella misura del 50% alle spese mediche non coperte da SSN, scolastiche e ludico sportive a sostenersi per il figlio minore Con applicazione, per l'individuazione delle spese extra-assegno, dei casi CP_2 di necessario preventivo accordo tra i genitori e delle modalità di rimborso, il Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt.
316 cc del Tribunale di Aosta sottoscritto il 22/02/2019; - disporre che l'assegno unico per i figli venga ripartito in conformità a legge al 50% fra i genitori;
oneri detraibili e deducibili come per legge.
Ferme le restanti condizioni di cessazione di convivenza in punto affidamento condiviso del figlio minore e modalità di frequentazione dello stesso con i genitori. Con condanna ex art. 96 c.p.c. CP_2
Con il favore delle spese e degli onorari di lite;
parte resistente ha chiesto:
Voglia il Tribunale Ill.mo disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, a parziale modifica delle condizioni di cessazione della convivenza tra le parti: In via preliminare la signora dichiara di CP rinunciare all'assegnazione della casa familiare con concessione del termine sino al 31.12.2025 al fine di liberare la casa dai mobili e dagli effetti personali;
in via riconvenzionale: in considerazione della totale permanenza del figlio neomaggiorenne presso la madre, e dei problemi psicologici dello stesso, condannare il sig. ad aumentare l'assegno di mantenimento mensile per il figlio Parte_1 maggiorenne ad € 500,00 mensili e per il figlio mantenere il pagamento dell'assegno di _1 CP_2 mantenimento ad € 350,00 mensili. Si chiede inoltre di attribuire alla signora il 100% CP dell'assegno unico erogato dall'inps per entrambi i figli, la stessa rinuncerà poi all'assegno in favore del figlio maggiorenne affinchè il medesimo possa fare la domanda autonoma all'INPS. - Condannare il sig. a pagare il 70% delle spese straordinarie per entrambi i figli come da protocollo Parte_1
d'intesa sottoscritto tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Avvocati. in principalità: rigettare tutte le richieste di parte ricorrente in punto mantenimento per i motivi espressi in atti perché infondate o non provate;
in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento contenere nel minimo tale riduzione tenuto conto di quanto espresso in atti;
In via istruttoria : ordinare al sig. proprietario o comproprietario di altri veicoli (Audi, Parte_1 gru, escavatore e bob cat) oltre a quelli elencati nell'ispezione prodotta, di produrre le visure di tutti i
pagina 4 di 6 veicoli in suo possesso;
disporre CTU tecnica al fine di determinare il valore effettivo e reale delle locazioni percepite dalla resistente in considerazione di tutte le spese sostenute dalla signora CP
(tra cui Imu, tasse, spese straordinarie su immobili, multe debiti ereditari, tasse di successione ecc.)
Con il favore delle spese e degli onorari di lite.
Circa le rispettive domande di modifica delle condizioni di mantenimento dei figli, si rileva che dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che la situazione finanziaria del ricorrente non ha subito sostanziali mutamenti, mentre è sensibilmente migliorata la condizione della resistente, la quale ha ereditato un consistente patrimonio immobiliare e societario e percepisce redditi da locazioni immobiliari.
Il ricorrente, inoltre, è tenuto al mantenimento di altro figlio avuto da successiva relazione.
Infine, il figlio maggiorenne, non ha completato la scuola superiore, non deve quindi sostenere _1
spese universitarie, è in grado di svolgere attività lavorativa, non emergendo, dalle relazioni prodotte dalla convenuta il 9.12.2024 ed il 27.1.2025, che il disagio psico-emotivo vissuto dal ragazzo costituisca motivo ostativo all'inserimento nel mondo del lavoro.
Risulta, piuttosto, che ove il ragazzo segua un percorso psicoterapeutico ed elaborativo adeguato potrà indirizzarsi in maniera costruttiva e stabile in una dimensione adulta ed anche lavorativa (per come indicato nell'ultima relazione prodotta dalla resistente).
Risulta quindi meritevole di accoglimento la domanda originaria di riduzione da euro 700 ad euro 400 complessivi del contributo mensile a carico del padre per il mantenimento dei figli, con ripartizione al
50% delle spese extra assegno.
Non si giustifica la revoca del contributo per il figlio richiesto dal ricorrente non essendovi _1
evidenza della allegata definitiva interruzione della convivenza con la madre.
L'assegnazione della casa familiare alla va senz'altro revocata. CP
I testimoni sentiti all'udienza del 10.12.2024, infatti, hanno confermato che la da circa due anni, CP
si è trasferita in alloggio di sua proprietà in Gressan che condivide con i figli ed il nuovo compagno, come in particolare riferito dal teste marito della mamma di abitante nello Tes_1 Parte_2
stesso stabile di Gressan, frazione Le Cure de Chevrot n. 53.
D'altra parte, la resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha dichiarato di rinunciare all'assegnazione della casa familiare e ha chiesto concedersi termine sino al 31.12.2025 al fine di liberare la casa dai mobili e dagli effetti personali. Quest'ultima richiesta non è evidentemente meritevole di accoglimento, considerato che da circa due anni la resistente non abita l'alloggio e certamente, quantomeno sin dalla notificazione del ricorso, avrebbe dovuto diligentemente riconsegnarlo al ricorrente libero di mobili ed effetti personali.
pagina 5 di 6 Le spese vanno compensate per la metà, in ragion dell'esito del giudizio, e la restante metà va posta a carico della convenuta ed è liquidata come da dispositivo secondo i valori medi dello scaglione minimo per le cause di valore non determinato.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione respinta, revoca il provvedimento di assegnazione alla madre dell'intero complesso immobiliare di Quart già costituente abitazione familiare;
riduce il contributo di mantenimento per i figli minori posto a carico del padre ad euro 400/00 mensili
(200/00 pro capite); dispone in capo alla madre l'obbligo di comunicare al padre ogni tre mesi i redditi facenti capo a _1
(figlio maggiorenne) e dispone sin da ora che a fronte di contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con reddito mensile di euro 700/00 (anche nella media annua) il padre sia esonerato dal pagamento del contributo di mantenimento dovuto per _1
pone a carico del padre l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese mediche non coperte da
SSN, scolastiche e ludico sportive a sostenersi per i figli, con applicazione, per l'individuazione delle spese extra-assegno, dei casi di necessario preventivo accordo tra i genitori e delle modalità di rimborso, il Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 cc del Tribunale di Aosta sottoscritto il 22/02/2019; condanna la convenuta al pagamento della metà delle spese di lite in favore del ricorrente liquidata in euro 2.538,50 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, e compensa la restante metà.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 29.5.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott. Maurizio D'Abrusco) (dott. Giuseppe Colazingari)
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