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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1564/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ARENA Parte_1 C.F._1
RAMONA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. CAMMAROTO MARIA per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità – merito ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 09/07/2022 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che non ha riconosciuto, in capo al ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario previsto per legge per il riconoscimento della prestazione.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, di 1) Ritenere e dichiarare che il ricorrente, è affetto da infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa dell'istante in occupazioni confacenti alle sue attitudini al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84, dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o dalla data che risulterà in corso di causa. 2) Per l'effetto, dichiarare che il ricorrente ha diritto a conseguire l'assegno ordinario di invalidità sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o dalla data che risulterà in corso di causa;
3) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'assegno CP_1
ordinario di invalidità nella misura di legge e con la decorrenza di cui sopra, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 04.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamente depositato. Risulta infatti che la relazione di ctu nel procedimento n. 534/21 RG è stata comunicata in data 20.05.2022, il dissenso
è stato manifestato in data 09.06.2022 ed il ricorso di merito è stato tempestivamente depositato il
09.07.2022 (scadenza 11.07.2022, cadendo il 09.07.22 di sabato).
3- Il ricorso è comunque infondato e deve essere rigettato.
3.1- Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono, per un verso, la circostanza che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (essere invalidi al 67%) e, per altro verso, che il soggetto possa vantare un'anzianità contributiva di almeno
5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Inoltre, non può sottacersi che, in forza della previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, quale è quella per cui si procede, tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono essere valutate senza che sia necessario un regresso alla fase amministrativa
(cfr. Cass. n. 12658/2004; Cass. n. 17078/2002).
3.2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che il Persona_1
periziando è affetto da malattie che interessano principalmente il sistema osteo-articolare.
L'affezione osteo-articolare, caratterizzato da tumefazioni e limitazioni funzionali alle mani, piedi, ginocchia, spalle ai gomiti e ai polsi. L'esame clinico rileva lieve difficoltà nei movimenti attivi del capo e del tronco, alle mani, piedi, ginocchia, spalle ai gomiti e ai polsi e la presenza di lievi scrosci articolari alle ginocchia. Sono presenti inoltre la fibromialgia e l'ipertensione arteriosa.
Le affezioni di cui è portatore il periziando, secondo quanto esposto, sono tali da poter essere corrette con adeguata terapia medica, quindi non riducono la capacità lavorativa. In esito alla visita effettuata in data 13.04.2024, dall'esame obiettivo eseguito, nonché dalla documentazione medica specialistica esibita, oltre a quella presente nei fascicoli della causa, si può formulare la seguente diagnosi: Artrite reumatoide sieropositiva per ACPA, in soggetto con fibromialgia. Ipertensione arteriosa. Considerata l'età (54 anni), il tipo di lavoro ( pizzaiolo), le modeste entità delle affezioni obiettivate, si può concludere che la capacità di lavoro e di guadagno del periziando, è superiore ad 1/3 della norma in occupazioni confacenti alle sue attitudini di lavoro.
Concludo, pertanto che al signor , NON COMPETE l'assegno ordinario di Parte_1
invalidità.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Non sussistono, pertanto, alla luce delle generiche contestazioni svolte da parte ricorrente nelle note d'udienza, disporre il chiesto rinnovo della ctu.
4- Il ricorrente deve essere esonerato dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.cpc. CP_
5- Le spese di c.t.u., per la stessa ragione, devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1564/2022, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 21/02/2025 .
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1564/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ARENA Parte_1 C.F._1
RAMONA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. CAMMAROTO MARIA per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità – merito ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 09/07/2022 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che non ha riconosciuto, in capo al ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario previsto per legge per il riconoscimento della prestazione.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, di 1) Ritenere e dichiarare che il ricorrente, è affetto da infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa dell'istante in occupazioni confacenti alle sue attitudini al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84, dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o dalla data che risulterà in corso di causa. 2) Per l'effetto, dichiarare che il ricorrente ha diritto a conseguire l'assegno ordinario di invalidità sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o dalla data che risulterà in corso di causa;
3) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'assegno CP_1
ordinario di invalidità nella misura di legge e con la decorrenza di cui sopra, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 04.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamente depositato. Risulta infatti che la relazione di ctu nel procedimento n. 534/21 RG è stata comunicata in data 20.05.2022, il dissenso
è stato manifestato in data 09.06.2022 ed il ricorso di merito è stato tempestivamente depositato il
09.07.2022 (scadenza 11.07.2022, cadendo il 09.07.22 di sabato).
3- Il ricorso è comunque infondato e deve essere rigettato.
3.1- Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono, per un verso, la circostanza che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (essere invalidi al 67%) e, per altro verso, che il soggetto possa vantare un'anzianità contributiva di almeno
5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Inoltre, non può sottacersi che, in forza della previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, quale è quella per cui si procede, tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono essere valutate senza che sia necessario un regresso alla fase amministrativa
(cfr. Cass. n. 12658/2004; Cass. n. 17078/2002).
3.2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che il Persona_1
periziando è affetto da malattie che interessano principalmente il sistema osteo-articolare.
L'affezione osteo-articolare, caratterizzato da tumefazioni e limitazioni funzionali alle mani, piedi, ginocchia, spalle ai gomiti e ai polsi. L'esame clinico rileva lieve difficoltà nei movimenti attivi del capo e del tronco, alle mani, piedi, ginocchia, spalle ai gomiti e ai polsi e la presenza di lievi scrosci articolari alle ginocchia. Sono presenti inoltre la fibromialgia e l'ipertensione arteriosa.
Le affezioni di cui è portatore il periziando, secondo quanto esposto, sono tali da poter essere corrette con adeguata terapia medica, quindi non riducono la capacità lavorativa. In esito alla visita effettuata in data 13.04.2024, dall'esame obiettivo eseguito, nonché dalla documentazione medica specialistica esibita, oltre a quella presente nei fascicoli della causa, si può formulare la seguente diagnosi: Artrite reumatoide sieropositiva per ACPA, in soggetto con fibromialgia. Ipertensione arteriosa. Considerata l'età (54 anni), il tipo di lavoro ( pizzaiolo), le modeste entità delle affezioni obiettivate, si può concludere che la capacità di lavoro e di guadagno del periziando, è superiore ad 1/3 della norma in occupazioni confacenti alle sue attitudini di lavoro.
Concludo, pertanto che al signor , NON COMPETE l'assegno ordinario di Parte_1
invalidità.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Non sussistono, pertanto, alla luce delle generiche contestazioni svolte da parte ricorrente nelle note d'udienza, disporre il chiesto rinnovo della ctu.
4- Il ricorrente deve essere esonerato dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.cpc. CP_
5- Le spese di c.t.u., per la stessa ragione, devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1564/2022, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 21/02/2025 .
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano