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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/11/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
Successivamente, il 6.11.'25, alle ore 9, previo - con il consenso di tutte le parti, stante l'imprevisto che ha reso impossibile al patrocinio di parte opponente di raggiungere fisicamente il Tribunale di
Treviso - mutamento del rito da rito in presenza in rito misto ex art. 127 bis c.p.c., sono comparsi:
• per parte opponente, mediante collegamento da remoto alla stanza virtuale del giudice1,
l'avvocato Ernesto Iannucci in sostituzione dell'avv. SALVATORI PAOLO;
• per parte resistente, mediante comparizione in presenza nella stanza del giudice al 2° piano ammezzato del Tribunale di Treviso, i dottori e . CP_1 Pt_1
L'avvocato Iannucci conclude come da ricorso introduttivo e nota conclusiva e insiste per l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
I dottori e concludono come da memoria di costituzione e nota conclusiva e chiedono CP_1 Pt_1 pertanto il respingimento del ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano 1 Al patrocinio di parte opponente il link per il collegamento - https://teams.microsoft.com/meet/35478564074543?p=qF0PDOIMmxLtT7hnKb - è stato inviato sulla casella di posta egal. Email_1 Tribunale di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1619/2023 promossa da
• Parte_2
con l'avv. SALVATORI PAOLO
opponente
contro
• rappresentato, ai Controparte_2 sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 150/2011, dai dott. Alberto Crosera, Elena Ceccon e Giada Modena del richiamato all'uopo delegati CP_2
opposto
IN PUNTO: opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 364 - Prot. n. 2068 del 15.11.2023 emessa Co dall di , e notificata all'odierno ricorrente, obbligato in solido con la CP_2 Controparte_4
a mezzo servizio postale il 29/11/2023
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
Voglia codesto Giudice, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. preliminarmente, anche inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta;
2. nel merito, in accoglimento del presente ricorso, annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione n. 364 del 15/11/2023 emessa nei confronti del ricorrente;
Co
3. condannare l di al pagamento delle spese di lite. CP_2
- 2 - Tribunale di Treviso
In via istruttoria. Chiede, occorrendo, di essere ammesso a prova testimoniale diretta sulle circostanze di cui ai punti da 1 a 17 dell'esposizione in fatto del presente ricorso i quali, preceduti dall'interrogativo “vero che” e depurati di eventuali valutazioni e circostanze documentali, si intendono qui integralmente trascritti e trasformati in altrettanti capitoli di prova. Indica come testimone la sig.ra . Testimone_1
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, reietta ogni contraria istanza, così provvedere: dichiarare infondato il ricorso in opposizione proposto dal sig. e, di converso, Parte_2 legittima l'ordinanza di ingiunzione n. 364/2023 emessa dal Direttore dell' Controparte_2
di per i motivi di fatto e diritto esposti.
[...] CP_2
In via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione di tutti i capitoli di prova per testi formulati da controparte in quanto superflui, irrilevanti e soprattutto già provati documentalmente. Si osserva peraltro che non risulta formulato alcun capitolo di prova e che, in ogni caso, in capitoli di prova non può essere convertita la parte narrativa essendo estremamente generica, fuorviante ed interamente provabile per tabulas. Peraltro la difesa chiede l'ammissione di una teste – tale senza precisarne il ruolo e Testimone_1 la rilevanza. In subordine si chiede sin d'ora di essere abilitati alla prova contraria. Si ribadisce che tutte le circostanze esposte dall' di Controparte_2 CP_2 risultano provate documentalmente, attraverso gli atti allegati al fascicolo di parte. Sul punto si richiama il principio del libero convincimento del Giudice, stabilito dall'art 116 c.p.c., secondo il quale il giudice può considerare il materiale raccolto in sede amministrativa prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di ulteriori elementi renda inutile il ricorso ad altri mezzi istruttori (C. Cass. 15073/2008). Tuttavia nell'ipotesi in cui il Giudice non ritenga la causa sufficientemente istruita, si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: [omissis]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Co Viene alla nostra attenzione l'ordinanza ingiunzione adottata dall' di sulla scorta del CP_2 verbale di accertamento e notificazione n. 2017-118864-PCON-1 - prot. n. 12255 del 28/11/2018, per asserite violazioni dell'art. 29, co. 1, D.lgs. 276/2003 in materia di appalto nel periodo dal 24/11/2016 al 30/11/2017, notificata all'odierno ricorrente quale presunto amministratore delegato di Alibert 1967
S.r.l.
Quest'ultimo, richiamando il contenuto del verbale di assemblea del 10 marzo 2016 (doc. 4 attoreo), ha precisato:
• di non aver mai ricevuto notifica del verbale di accertamento e notificazione n. 2017-118864-
- prot. n. 12255 del 28/11/2018; CP_5
• che nel periodo in cui sarebbero state commesse le violazioni di cui al citato verbale di accertamento e notificazione (novembre 2016 - novembre 2017), rivestiva in seno ad CP_4
- 3 - Tribunale di Treviso
1967 S.r.l. (poi fallita) la carica di mero consigliere (mentre precedentemente, dalla costituzione della società il 29 febbraio 2016 al 10 marzo 2016, aveva ricoperto la carica di
Amministratore IC). Non quella di amministratore delegato;
• che dal 10 marzo 2016 in c'era un Consiglio d'Amministrazione composto da un CP_4
Presidente (nella persona del sig. ) e due consiglieri (uno dei quali, appunto, Controparte_6 il dott. ; Pt_2
• che la rappresentanza legale della società, a decorrere dal 10.03.2016, era passata in capo al sig. , Presidente del CdA e “Rappresentante dell'impresa” (cfr. visura Controparte_6 storica della Alibert 1967 S.r.l.; cfr. verbale di assemblea del 24 marzo 2016: doc. 8);
• che da tale data tanto il ricorrente quanto l'altro consigliere, sig. , Persona_1 mantenevano delega di poteri, ma con precise limitazioni alla gestione finanziaria della società con il limite di spesa di € 300.000,00;
• di non essersi mai occupato, durante il periodo oggetto d'accertamento (e, comunque, per l'intera durata della carica), di gestione, organizzazione e direzione del personale, men che meno di quello dipendente da ditte appaltatrici, e di tutte le attività ed incombenze inerenti, non avendone, di fatto, i relativi poteri (incentrati nel Presidente del CdA e legale rappresentante sig. comunque del signor Controparte_7 Persona_1 responsabile del ciclo produttivo della società, di cui è parte evidentemente anche la gestione dei lavoratori addetti ai vari appalti);
• di non aver mai avuto alcun potere di firma, se non solamente previa espressa delega conferita dal Consiglio d'Amministrazione;
• che ai consiglieri del CdA erano stati delegati limitati poteri, rispettivamente, al dott. Pt_2 di gestione finanziaria dell'azienda (tra cui l'apertura linee di credito e concessione finanziamenti, peraltro con limiti di spesa), e al sig. di gestione del ciclo Persona_1 produttivo (ivi compresi i rapporti con i fornitori e la gestione dell'andamento dei servizi appaltati legati evidentemente al ciclo produttivo);
• che tutti gli altri poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, erano di pertinenza esclusiva del sig. ; Controparte_6
• che il 4 maggio 2022 è stato dichiarato dal Tribunale di Treviso il fallimento della società con sentenza n. 31/2022 (doc. 6). Controparte_4
Tanto premesso, ha eccepito:
a) l'inammissibilità dell'ordinanza ingiunzione per intervenuta prescrizione del diritto di credito Co vantato dall di (art. 28 Legge n. 689/1981): l'ultimo episodio a cui gli ispettori CP_2 ricollegano presunte violazioni in materia di appalto ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003 risale al 30 novembre 2017, di modo che - in assenza di altri atti interruttivi ed essendo l'ordinanza ingiunzione per cui è causa stata notificata all'odierno istante solamente il 29 novembre 2023
- 4 - Tribunale di Treviso
(un giorno dopo lo spirare del quinquennio) - la pretesa creditoria con la stessa avanzata è inammissibile, essendo il relativo diritto di credito ampiamente prescritto e non più legittimamente azionabile;
b) la nullità e/o illegittimità e/o infondatezza dell'ordinanza ingiunzione per difetto di Co legittimazione passiva in capo al dott. erroneamente individuato dall di Pt_2 CP_2 quale persona fisica responsabile, in quanto Amministratore delegato della Alibert 1967 Srl, delle presunte violazioni di cui al verbale di accertamento e notificazione presupposto.
Nell'ipotesi di illeciti amministrativi ascrivibili ad una società (in particolare, e per quel che interessa, di capitali), il trasgressore persona fisica, responsabile degli illeciti amministrativi, è identificabile col legale rappresentante della società.
L , ritualmente costituito, ha resistito alle pretese del ricorrente. Controparte_2
Quanto all'eccepita prescrizione, ha sottolineato come nella relata di notifica (pag 8 all.9) venga
“espressamente indicato che il Verbale IC di accertamento e notificazione veniva notificato con la modalità “atti giudiziari -a mani” al sig. in data 29.11.2018. Il Verbale unico di Parte_2 accertamento e notificazione viene notificato – tra gli altri- dal Maresciallo Persona_2
che ben conosce il sig perché lo ha sentito a sommarie informazioni in
[...] Parte_2 data 28 maggio 2018. (all. 8); il sig. era pertanto noto all'ufficio ed ha ricevuto a mani il Pt_2
Verbale IC ponendo la sua firma in calce non solo alla relata (pag 8 e 9 all 9) , ma al verbale stesso (pag 7 all 9)”.
Risulta dunque per tabulas che il verbale unico sia stato notificato in data 29.11.2018 e l'ordinanza ingiunzione esattamente 5 anni dopo, dovendosi però tenere conto del “periodo di sospensione previsto dall'art 103 comma 6 bis del D.L nr 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) che ha stabilito – a causa del periodo emergenziale- la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 28 L. 689/81 dal 23.02.2020 fino al 31.05.2020, aggiungendo quindi 99 giorni al quinquennio, così rendendo tempestiva la notifica al sig . Pt_2
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva, ha osservato che nella visura camerale di
Alibert 1967 srl, a pag 7, si legge che al consigliere spettano: “i più ampi poteri per la Pt_2 gestione ordinaria della società per tutte le operazioni che singolarmente considerate comportano un impegno finanziario di importo al massimo pari ad euro 300.000(trecentomila/00), nonché per tutte le operazioni relative all'accensione di finanziamenti e all'apertura di linee di credito di qualsiasi genere e tipo e senza limiti di importo (…)”, e che allo stesso vengono riconosciuti “tutti i poteri relativi all'ordinaria amministrazione, non solo quelli circoscritti alle gestione finanziaria come adduce- evidentemente errando- la difesa Nella gestione ordinaria di un'azienda entra Pt_2 all'evidenza anche la stipula di contratti di appalto, di cui il nel caso di specie ha ottima Pt_2 conoscenza non solo perché è lui ad aver firmato il contratto con la GDL in data 23.11.2016 (All 7) impegnando l'azienda per una somma all'evidenza entro i 300,000 euro (art 9 del contratto di
- 5 - Tribunale di Treviso
appalto) ma anche perché, sentito dai militari del Nil in data 28 maggio 2018 (All 8) dopo avere qualificato se medesimo quale amministratore delegato sin dal marzo 2016 (seconda riga del verbale di sommarie informazioni)”, ha dimostrato di avere perfetta conoscenza del contratto di appalto con la
GDL.
A tal fine sono state richiamate le seguenti dichiarazioni dell'odierno ricorrente: “Nell'ambito delle attività proprie della produzione e commercializzazione di pasta alimentare e ripiena ci si è avvalsi dell'appalto di fine linea (fardellaggio) cioè di prendere delle piccole confezioni e riporle in cartoni più grandi che venivano porzionati sui bancali e da lì i nostri dipendenti recuperavano questi cartoni
e li riponevano nelle celle frigo per le conservazioni e pronti per la spedizione. Tale appalto con la ditta GDL di Quinto di ha avuto inizio il 24 novembre 2016 ed ha avuto termine il 30 CP_2 novembre 2017”; e ancora: “Terminato questo appalto non abbiamo più continuato con la
[...]
in quanto non ci dava affidabilità sul personale che veniva a lavorare da Controparte_8 noi. Con abbiamo ricevuto un miglior servizio fornendoci sempre gli stessi operai senza CP_9 grandi variazioni. Specifico che la società è del gruppo e si chiama con CP_9 Controparte_10 sede centrale a Milano”. Co L ha messo in evidenza ancora come un contratto d'appalto rientri nell'ambito dell'ordinaria amministrazione di una società, quale quella svolta da e che nel caso che ci occupa il Pt_2
è non soltanto “l'autore materiale della condotta illecita, avendo firmato il contratto di Pt_2 appalto (i.e. non genuino) ed essendo ben consapevole del proprio atto di gestione (cfr sit ”, Pt_2 ma è anche colui che rivestiva il “ruolo formale per poterlo fare e vedere così la propria condotta censurata da un verbale prima e da un'ordinanza poi a prescindere dal nomen iuris con il quale quest'atto sia stato posto in essere dal suo autore”.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
**
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
L'eccezione di prescrizione non è fondata, non avendo il ricorrente tenuto conto (nel valorizzare la notifica intervenuta il “29 novembre 2023 (un giorno dopo lo spirare del quinquennio)” del periodo di sospensione previsto dall'art 103 comma 6 bis del D.L nr 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) che ha stabilito – a causa del periodo emergenziale- la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 28 L. 689/81 dal 23.02.2020 fino al 31.05.2020, aggiungendo quindi 99 giorni al quinquennio, così rendendo tempestiva la notifica al sig Pt_2
LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA PARTE ODIERNA OPPONENTE
Dalla visura camerale in atti risulta che l'odierno opponente, all'epoca dei fatti, era un membro del consiglio di amministrazione di delegato al compimento dei soli atti di ordinaria CP_4 amministrazione, e non ne era il legale rappresentante, qualità rivestita dal sig. , Controparte_6 presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società.
- 6 - Tribunale di Treviso
Nella visura si legge che all'odierno ricorrente spettavano “I PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE
ORDINARIA DELLA SOCIETA' PER TUTTE LE OPERAZIONI CHE SINGOLARMENTE
CONSIDERATE COMPORTANO UN IMPEGNO FINANZIARIO DI IMPORTO AL MASSIMO PARI
AD EURO 300.000,00 (TRECENTOMILA/00), NONCHE' PER TUTTE LE OPERAZIONI RELATIVE
ALL'ACCESSIONE DI FINANZIAMENTI E ALL'APERTURA LINEE DI CREDITO DI QUALSIASI
GENERE E TIPO E SENZA LIMITI DI IMPORTO. RESTANO IN OGNI CASO ESCLUSE LE
OPERAZIONI DI COSTITUZIONE DI SOCIETA' PARTECIPATE, ISCRIZIONE DI IPOTECHE E
PEGNI, AFFITTO ATTIVO E PASSIVO DI AZIENDE E RAMI D'AZIENDA, COMPRAVENDITA DI
AZIENDE, RAMI D'AZIENDA, IMMOBILI, DIRITTI REALI IMMOBILIARI, MARCHI, BREVETTI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE”.
Nella visura, sotto “poteri da statuto”, si legge altresì: “IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI SINGOLI CONSIGLIERI DELEGATI, SE
NOMINATI. NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, CON POTERI CONGIUNTI E/O
DISGIUNTI (A SENSI DEL PRECEDENTE ART. 16.1 SUB C), LA RAPPRESENTANZA SPETTA
AGLI STESSI IN VIA CONGIUNTA O DISGIUNTA A SECONDA CHE I POTERI DI
AMMINISTRAZIONE, IN OCCASIONE DELLA NOMINA, SIANO STATI LORO ATTRIBUITI IN VIA
CONGIUNTA OVVERO IN VIA DISGIUNTA. LA RAPPRESENTANZA SOCIALE SPETTA ANCHE
AI DIRETTORI, AI DIRETTORI GENERALI, AGLI INSTITORI ED AI PROCURATORI DI CUI
ALL'ART. 21 DELLO STATUTO NEI LIMITI DEI POTERI DETERMINATI DALL'ORGANO
AMMINISTRATIVO NELL'ATTO DI NOMINA”.
Ciò (“LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE ED AI SINGOLI CONSIGLIERI DELEGATI”) significa che, anche in caso di assenza del presidente del consiglio di amministrazione, l'odierno ricorrente avrebbe potuto sostituire il legale rappresentante, nei limiti dei poteri conferiti (vale a dire l'ordinaria amministrazione e le operazioni con impegno di spesa fino a euro 300.000,00=).
D'altro canto, per gli organi sociali, è stato precisato che, essendo responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne tutti i soci amministratori, “essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale” (Cass. Ordin. 28/11/2018 n° 30766). La responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi materialmente l'ha messa in essere, salvo l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, da provarsi da parte dell'autorità irrogatrice della sanzione. L nel caso di specie ha puntualmente fornito la CP_2
- 7 - Tribunale di Treviso
prova che il fu colui che ebbe a firmare il contratto di appalto, rivestendo il ruolo formale per Pt_2 poterlo fare e vedere così la propria condotta censurata da un verbale prima e da un'ordinanza poi.
Ne consegue che l'odierno ricorrente può essere correttamente indicato quale trasgressore ai sensi dell'art. 3 della l. 689/1981.
L'opposizione va dunque respinta, e le spese di lite vanno poste a carico dell'odierno ricorrente.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) respinge il ricorso;
b) condanna il ricorrente opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite, liquidate in euro 2.626,00= per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Treviso, 06/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 8 -
II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
Successivamente, il 6.11.'25, alle ore 9, previo - con il consenso di tutte le parti, stante l'imprevisto che ha reso impossibile al patrocinio di parte opponente di raggiungere fisicamente il Tribunale di
Treviso - mutamento del rito da rito in presenza in rito misto ex art. 127 bis c.p.c., sono comparsi:
• per parte opponente, mediante collegamento da remoto alla stanza virtuale del giudice1,
l'avvocato Ernesto Iannucci in sostituzione dell'avv. SALVATORI PAOLO;
• per parte resistente, mediante comparizione in presenza nella stanza del giudice al 2° piano ammezzato del Tribunale di Treviso, i dottori e . CP_1 Pt_1
L'avvocato Iannucci conclude come da ricorso introduttivo e nota conclusiva e insiste per l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
I dottori e concludono come da memoria di costituzione e nota conclusiva e chiedono CP_1 Pt_1 pertanto il respingimento del ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano 1 Al patrocinio di parte opponente il link per il collegamento - https://teams.microsoft.com/meet/35478564074543?p=qF0PDOIMmxLtT7hnKb - è stato inviato sulla casella di posta egal. Email_1 Tribunale di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1619/2023 promossa da
• Parte_2
con l'avv. SALVATORI PAOLO
opponente
contro
• rappresentato, ai Controparte_2 sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 150/2011, dai dott. Alberto Crosera, Elena Ceccon e Giada Modena del richiamato all'uopo delegati CP_2
opposto
IN PUNTO: opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 364 - Prot. n. 2068 del 15.11.2023 emessa Co dall di , e notificata all'odierno ricorrente, obbligato in solido con la CP_2 Controparte_4
a mezzo servizio postale il 29/11/2023
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
Voglia codesto Giudice, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. preliminarmente, anche inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta;
2. nel merito, in accoglimento del presente ricorso, annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione n. 364 del 15/11/2023 emessa nei confronti del ricorrente;
Co
3. condannare l di al pagamento delle spese di lite. CP_2
- 2 - Tribunale di Treviso
In via istruttoria. Chiede, occorrendo, di essere ammesso a prova testimoniale diretta sulle circostanze di cui ai punti da 1 a 17 dell'esposizione in fatto del presente ricorso i quali, preceduti dall'interrogativo “vero che” e depurati di eventuali valutazioni e circostanze documentali, si intendono qui integralmente trascritti e trasformati in altrettanti capitoli di prova. Indica come testimone la sig.ra . Testimone_1
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, reietta ogni contraria istanza, così provvedere: dichiarare infondato il ricorso in opposizione proposto dal sig. e, di converso, Parte_2 legittima l'ordinanza di ingiunzione n. 364/2023 emessa dal Direttore dell' Controparte_2
di per i motivi di fatto e diritto esposti.
[...] CP_2
In via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione di tutti i capitoli di prova per testi formulati da controparte in quanto superflui, irrilevanti e soprattutto già provati documentalmente. Si osserva peraltro che non risulta formulato alcun capitolo di prova e che, in ogni caso, in capitoli di prova non può essere convertita la parte narrativa essendo estremamente generica, fuorviante ed interamente provabile per tabulas. Peraltro la difesa chiede l'ammissione di una teste – tale senza precisarne il ruolo e Testimone_1 la rilevanza. In subordine si chiede sin d'ora di essere abilitati alla prova contraria. Si ribadisce che tutte le circostanze esposte dall' di Controparte_2 CP_2 risultano provate documentalmente, attraverso gli atti allegati al fascicolo di parte. Sul punto si richiama il principio del libero convincimento del Giudice, stabilito dall'art 116 c.p.c., secondo il quale il giudice può considerare il materiale raccolto in sede amministrativa prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di ulteriori elementi renda inutile il ricorso ad altri mezzi istruttori (C. Cass. 15073/2008). Tuttavia nell'ipotesi in cui il Giudice non ritenga la causa sufficientemente istruita, si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: [omissis]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Co Viene alla nostra attenzione l'ordinanza ingiunzione adottata dall' di sulla scorta del CP_2 verbale di accertamento e notificazione n. 2017-118864-PCON-1 - prot. n. 12255 del 28/11/2018, per asserite violazioni dell'art. 29, co. 1, D.lgs. 276/2003 in materia di appalto nel periodo dal 24/11/2016 al 30/11/2017, notificata all'odierno ricorrente quale presunto amministratore delegato di Alibert 1967
S.r.l.
Quest'ultimo, richiamando il contenuto del verbale di assemblea del 10 marzo 2016 (doc. 4 attoreo), ha precisato:
• di non aver mai ricevuto notifica del verbale di accertamento e notificazione n. 2017-118864-
- prot. n. 12255 del 28/11/2018; CP_5
• che nel periodo in cui sarebbero state commesse le violazioni di cui al citato verbale di accertamento e notificazione (novembre 2016 - novembre 2017), rivestiva in seno ad CP_4
- 3 - Tribunale di Treviso
1967 S.r.l. (poi fallita) la carica di mero consigliere (mentre precedentemente, dalla costituzione della società il 29 febbraio 2016 al 10 marzo 2016, aveva ricoperto la carica di
Amministratore IC). Non quella di amministratore delegato;
• che dal 10 marzo 2016 in c'era un Consiglio d'Amministrazione composto da un CP_4
Presidente (nella persona del sig. ) e due consiglieri (uno dei quali, appunto, Controparte_6 il dott. ; Pt_2
• che la rappresentanza legale della società, a decorrere dal 10.03.2016, era passata in capo al sig. , Presidente del CdA e “Rappresentante dell'impresa” (cfr. visura Controparte_6 storica della Alibert 1967 S.r.l.; cfr. verbale di assemblea del 24 marzo 2016: doc. 8);
• che da tale data tanto il ricorrente quanto l'altro consigliere, sig. , Persona_1 mantenevano delega di poteri, ma con precise limitazioni alla gestione finanziaria della società con il limite di spesa di € 300.000,00;
• di non essersi mai occupato, durante il periodo oggetto d'accertamento (e, comunque, per l'intera durata della carica), di gestione, organizzazione e direzione del personale, men che meno di quello dipendente da ditte appaltatrici, e di tutte le attività ed incombenze inerenti, non avendone, di fatto, i relativi poteri (incentrati nel Presidente del CdA e legale rappresentante sig. comunque del signor Controparte_7 Persona_1 responsabile del ciclo produttivo della società, di cui è parte evidentemente anche la gestione dei lavoratori addetti ai vari appalti);
• di non aver mai avuto alcun potere di firma, se non solamente previa espressa delega conferita dal Consiglio d'Amministrazione;
• che ai consiglieri del CdA erano stati delegati limitati poteri, rispettivamente, al dott. Pt_2 di gestione finanziaria dell'azienda (tra cui l'apertura linee di credito e concessione finanziamenti, peraltro con limiti di spesa), e al sig. di gestione del ciclo Persona_1 produttivo (ivi compresi i rapporti con i fornitori e la gestione dell'andamento dei servizi appaltati legati evidentemente al ciclo produttivo);
• che tutti gli altri poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, erano di pertinenza esclusiva del sig. ; Controparte_6
• che il 4 maggio 2022 è stato dichiarato dal Tribunale di Treviso il fallimento della società con sentenza n. 31/2022 (doc. 6). Controparte_4
Tanto premesso, ha eccepito:
a) l'inammissibilità dell'ordinanza ingiunzione per intervenuta prescrizione del diritto di credito Co vantato dall di (art. 28 Legge n. 689/1981): l'ultimo episodio a cui gli ispettori CP_2 ricollegano presunte violazioni in materia di appalto ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003 risale al 30 novembre 2017, di modo che - in assenza di altri atti interruttivi ed essendo l'ordinanza ingiunzione per cui è causa stata notificata all'odierno istante solamente il 29 novembre 2023
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(un giorno dopo lo spirare del quinquennio) - la pretesa creditoria con la stessa avanzata è inammissibile, essendo il relativo diritto di credito ampiamente prescritto e non più legittimamente azionabile;
b) la nullità e/o illegittimità e/o infondatezza dell'ordinanza ingiunzione per difetto di Co legittimazione passiva in capo al dott. erroneamente individuato dall di Pt_2 CP_2 quale persona fisica responsabile, in quanto Amministratore delegato della Alibert 1967 Srl, delle presunte violazioni di cui al verbale di accertamento e notificazione presupposto.
Nell'ipotesi di illeciti amministrativi ascrivibili ad una società (in particolare, e per quel che interessa, di capitali), il trasgressore persona fisica, responsabile degli illeciti amministrativi, è identificabile col legale rappresentante della società.
L , ritualmente costituito, ha resistito alle pretese del ricorrente. Controparte_2
Quanto all'eccepita prescrizione, ha sottolineato come nella relata di notifica (pag 8 all.9) venga
“espressamente indicato che il Verbale IC di accertamento e notificazione veniva notificato con la modalità “atti giudiziari -a mani” al sig. in data 29.11.2018. Il Verbale unico di Parte_2 accertamento e notificazione viene notificato – tra gli altri- dal Maresciallo Persona_2
che ben conosce il sig perché lo ha sentito a sommarie informazioni in
[...] Parte_2 data 28 maggio 2018. (all. 8); il sig. era pertanto noto all'ufficio ed ha ricevuto a mani il Pt_2
Verbale IC ponendo la sua firma in calce non solo alla relata (pag 8 e 9 all 9) , ma al verbale stesso (pag 7 all 9)”.
Risulta dunque per tabulas che il verbale unico sia stato notificato in data 29.11.2018 e l'ordinanza ingiunzione esattamente 5 anni dopo, dovendosi però tenere conto del “periodo di sospensione previsto dall'art 103 comma 6 bis del D.L nr 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) che ha stabilito – a causa del periodo emergenziale- la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 28 L. 689/81 dal 23.02.2020 fino al 31.05.2020, aggiungendo quindi 99 giorni al quinquennio, così rendendo tempestiva la notifica al sig . Pt_2
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva, ha osservato che nella visura camerale di
Alibert 1967 srl, a pag 7, si legge che al consigliere spettano: “i più ampi poteri per la Pt_2 gestione ordinaria della società per tutte le operazioni che singolarmente considerate comportano un impegno finanziario di importo al massimo pari ad euro 300.000(trecentomila/00), nonché per tutte le operazioni relative all'accensione di finanziamenti e all'apertura di linee di credito di qualsiasi genere e tipo e senza limiti di importo (…)”, e che allo stesso vengono riconosciuti “tutti i poteri relativi all'ordinaria amministrazione, non solo quelli circoscritti alle gestione finanziaria come adduce- evidentemente errando- la difesa Nella gestione ordinaria di un'azienda entra Pt_2 all'evidenza anche la stipula di contratti di appalto, di cui il nel caso di specie ha ottima Pt_2 conoscenza non solo perché è lui ad aver firmato il contratto con la GDL in data 23.11.2016 (All 7) impegnando l'azienda per una somma all'evidenza entro i 300,000 euro (art 9 del contratto di
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appalto) ma anche perché, sentito dai militari del Nil in data 28 maggio 2018 (All 8) dopo avere qualificato se medesimo quale amministratore delegato sin dal marzo 2016 (seconda riga del verbale di sommarie informazioni)”, ha dimostrato di avere perfetta conoscenza del contratto di appalto con la
GDL.
A tal fine sono state richiamate le seguenti dichiarazioni dell'odierno ricorrente: “Nell'ambito delle attività proprie della produzione e commercializzazione di pasta alimentare e ripiena ci si è avvalsi dell'appalto di fine linea (fardellaggio) cioè di prendere delle piccole confezioni e riporle in cartoni più grandi che venivano porzionati sui bancali e da lì i nostri dipendenti recuperavano questi cartoni
e li riponevano nelle celle frigo per le conservazioni e pronti per la spedizione. Tale appalto con la ditta GDL di Quinto di ha avuto inizio il 24 novembre 2016 ed ha avuto termine il 30 CP_2 novembre 2017”; e ancora: “Terminato questo appalto non abbiamo più continuato con la
[...]
in quanto non ci dava affidabilità sul personale che veniva a lavorare da Controparte_8 noi. Con abbiamo ricevuto un miglior servizio fornendoci sempre gli stessi operai senza CP_9 grandi variazioni. Specifico che la società è del gruppo e si chiama con CP_9 Controparte_10 sede centrale a Milano”. Co L ha messo in evidenza ancora come un contratto d'appalto rientri nell'ambito dell'ordinaria amministrazione di una società, quale quella svolta da e che nel caso che ci occupa il Pt_2
è non soltanto “l'autore materiale della condotta illecita, avendo firmato il contratto di Pt_2 appalto (i.e. non genuino) ed essendo ben consapevole del proprio atto di gestione (cfr sit ”, Pt_2 ma è anche colui che rivestiva il “ruolo formale per poterlo fare e vedere così la propria condotta censurata da un verbale prima e da un'ordinanza poi a prescindere dal nomen iuris con il quale quest'atto sia stato posto in essere dal suo autore”.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
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ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
L'eccezione di prescrizione non è fondata, non avendo il ricorrente tenuto conto (nel valorizzare la notifica intervenuta il “29 novembre 2023 (un giorno dopo lo spirare del quinquennio)” del periodo di sospensione previsto dall'art 103 comma 6 bis del D.L nr 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) che ha stabilito – a causa del periodo emergenziale- la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 28 L. 689/81 dal 23.02.2020 fino al 31.05.2020, aggiungendo quindi 99 giorni al quinquennio, così rendendo tempestiva la notifica al sig Pt_2
LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA PARTE ODIERNA OPPONENTE
Dalla visura camerale in atti risulta che l'odierno opponente, all'epoca dei fatti, era un membro del consiglio di amministrazione di delegato al compimento dei soli atti di ordinaria CP_4 amministrazione, e non ne era il legale rappresentante, qualità rivestita dal sig. , Controparte_6 presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società.
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Nella visura si legge che all'odierno ricorrente spettavano “I PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE
ORDINARIA DELLA SOCIETA' PER TUTTE LE OPERAZIONI CHE SINGOLARMENTE
CONSIDERATE COMPORTANO UN IMPEGNO FINANZIARIO DI IMPORTO AL MASSIMO PARI
AD EURO 300.000,00 (TRECENTOMILA/00), NONCHE' PER TUTTE LE OPERAZIONI RELATIVE
ALL'ACCESSIONE DI FINANZIAMENTI E ALL'APERTURA LINEE DI CREDITO DI QUALSIASI
GENERE E TIPO E SENZA LIMITI DI IMPORTO. RESTANO IN OGNI CASO ESCLUSE LE
OPERAZIONI DI COSTITUZIONE DI SOCIETA' PARTECIPATE, ISCRIZIONE DI IPOTECHE E
PEGNI, AFFITTO ATTIVO E PASSIVO DI AZIENDE E RAMI D'AZIENDA, COMPRAVENDITA DI
AZIENDE, RAMI D'AZIENDA, IMMOBILI, DIRITTI REALI IMMOBILIARI, MARCHI, BREVETTI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE”.
Nella visura, sotto “poteri da statuto”, si legge altresì: “IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI SINGOLI CONSIGLIERI DELEGATI, SE
NOMINATI. NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, CON POTERI CONGIUNTI E/O
DISGIUNTI (A SENSI DEL PRECEDENTE ART. 16.1 SUB C), LA RAPPRESENTANZA SPETTA
AGLI STESSI IN VIA CONGIUNTA O DISGIUNTA A SECONDA CHE I POTERI DI
AMMINISTRAZIONE, IN OCCASIONE DELLA NOMINA, SIANO STATI LORO ATTRIBUITI IN VIA
CONGIUNTA OVVERO IN VIA DISGIUNTA. LA RAPPRESENTANZA SOCIALE SPETTA ANCHE
AI DIRETTORI, AI DIRETTORI GENERALI, AGLI INSTITORI ED AI PROCURATORI DI CUI
ALL'ART. 21 DELLO STATUTO NEI LIMITI DEI POTERI DETERMINATI DALL'ORGANO
AMMINISTRATIVO NELL'ATTO DI NOMINA”.
Ciò (“LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE ED AI SINGOLI CONSIGLIERI DELEGATI”) significa che, anche in caso di assenza del presidente del consiglio di amministrazione, l'odierno ricorrente avrebbe potuto sostituire il legale rappresentante, nei limiti dei poteri conferiti (vale a dire l'ordinaria amministrazione e le operazioni con impegno di spesa fino a euro 300.000,00=).
D'altro canto, per gli organi sociali, è stato precisato che, essendo responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne tutti i soci amministratori, “essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale” (Cass. Ordin. 28/11/2018 n° 30766). La responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi materialmente l'ha messa in essere, salvo l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, da provarsi da parte dell'autorità irrogatrice della sanzione. L nel caso di specie ha puntualmente fornito la CP_2
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prova che il fu colui che ebbe a firmare il contratto di appalto, rivestendo il ruolo formale per Pt_2 poterlo fare e vedere così la propria condotta censurata da un verbale prima e da un'ordinanza poi.
Ne consegue che l'odierno ricorrente può essere correttamente indicato quale trasgressore ai sensi dell'art. 3 della l. 689/1981.
L'opposizione va dunque respinta, e le spese di lite vanno poste a carico dell'odierno ricorrente.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) respinge il ricorso;
b) condanna il ricorrente opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite, liquidate in euro 2.626,00= per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Treviso, 06/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
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