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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/07/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N. 406/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 406/2025, promossa con ricorso depositato il 22/02/2025 da:
Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], VIA GAETANO CRESPI N. 21 con l'Avv. Raffaella Banfi nei confronti di:
Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], VIA G. FALCONE N. 52 con l'Avv. Rocco Condello
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti comunicati e vistati senza osservazioni in data 6.3.2025)
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
VI (EN), in data 8 giugno 2000 (anno 2000, atto n. 3, parte II, Serie A).
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi sopra indicati si sono separati consensualmente avanti al Tribunale di Varese con verbale in data 15 dicembre 2017, omologato con decreto del 22.12.2017;
Con ricorso depositato in data 22.02.2025 dal signor , aderito con successiva Parte_1
memoria di costituzione della signora in data 02.05.2025, hanno concordemente Parte_2
richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il signor e la signora in VI (EN) l'8 giugno 2000 con atto Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di VI (EN) anno 2000, atto n. 3, Parte
2, Serie A.
Ordinare al Comune di VI (EN) di annotare l'emanando sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Stante la dichiarazione in sede di separazione di entrambi i coniugi di essere autonomi economicamente che ha comportato l'esclusione di un contributo al mantenimento, confermare che nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento
Spese di causa compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70,
71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente. pagina 2 di 3 Le spese di lite, visto l'accordo raggiunto, devono essere integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 8 giugno 2000, in VI (EN), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VI (EN) (anno
2000, atto n. 3, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
SPESE di lite compensate;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 406/2025, promossa con ricorso depositato il 22/02/2025 da:
Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], VIA GAETANO CRESPI N. 21 con l'Avv. Raffaella Banfi nei confronti di:
Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], VIA G. FALCONE N. 52 con l'Avv. Rocco Condello
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti comunicati e vistati senza osservazioni in data 6.3.2025)
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
VI (EN), in data 8 giugno 2000 (anno 2000, atto n. 3, parte II, Serie A).
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi sopra indicati si sono separati consensualmente avanti al Tribunale di Varese con verbale in data 15 dicembre 2017, omologato con decreto del 22.12.2017;
Con ricorso depositato in data 22.02.2025 dal signor , aderito con successiva Parte_1
memoria di costituzione della signora in data 02.05.2025, hanno concordemente Parte_2
richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il signor e la signora in VI (EN) l'8 giugno 2000 con atto Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di VI (EN) anno 2000, atto n. 3, Parte
2, Serie A.
Ordinare al Comune di VI (EN) di annotare l'emanando sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Stante la dichiarazione in sede di separazione di entrambi i coniugi di essere autonomi economicamente che ha comportato l'esclusione di un contributo al mantenimento, confermare che nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento
Spese di causa compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70,
71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente. pagina 2 di 3 Le spese di lite, visto l'accordo raggiunto, devono essere integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 8 giugno 2000, in VI (EN), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VI (EN) (anno
2000, atto n. 3, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
SPESE di lite compensate;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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