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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/07/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.6370 del R.G.A.C. dell'anno 2017 avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria vertente
TRA
(C.F. e P.I. n. , già Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(quest'ultima quale Società incorporante la
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliati in Catanzaro, alla Via Pugliese, n. 30, presso lo studio dell'Avv. Adolfo
Larussa che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione,
ATTRICE
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
, entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via C.F._2
Tommaso Campanella, n. 55, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cimino, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine delle comparse di costituzione e risposta,
CONVENUTI
NONCHE'
c.f. e P.I. ), n persona del Controparte_5 P.IVA_2 procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Pugliese, n. 12, presso l'Avv. Bruno Battaglia e rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Carnovale, giusta procura in calce alla compars a di intervento ex art 111 c.p.c.;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE: “Voglia l'adito Giudice del Tribunale Civile di Catanzaro, contrariis reiectis, sulla scorta delle istanze, deduzioni ed eccezioni sopra rappresentate, in accoglimento della spiegata domanda, e per la causale di cui in premessa, dichiarare inefficace nei confronti dell'odierna istante il predetto atto di costituzione di fondo patrimoniale, e precisament e l'atto pubblico rogitato dal Notaio dott. Persona_1
, con studio in Chiaravalle Centrale Rep. 1427/1101 del 14.02.2013 con ogni
[...] conseguenza di legge.
RGAC n. 6370/2017- Pag. 1 Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
PER I CONVENUTI: “1. Dichiarare inammissibili o rigettare le domande proposte con
l'atto di citazione, notificato in data 18.12.2017, siccome infondate in fatto ed in diritto;
2. Condannare – in ogni caso – l'attrice alla rifusione di spese e competenze professionali del giudizio, maggiorate di spese generali, I.V.A. e contributo C.P.A. come per legge”.
PER L'INTERVENUTA: accoglimento “(…) di tutte le domande, deduzioni ed istanze
e conclusioni da quest'ultima formulate compresa ogni produzione documentale sino ad ora effettuata”
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Catanzaro al fine di sentir dichiarare ai sensi Controparte_3 dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia, dell'atto di costituzione del fondo patrim oniale del 6 marzo 2013 per Notaio, dott. (rep. n. 1427/1101), in quanto Persona_1 istituito in epoca successiva all'esposizione debitoria della convenuta, ammontante ad €
184,313,70, al sol fine di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore e di sottrarsi alle garanzie patrimoniali assunte nei confronti dell'Istituto bancario.
Deduceva, in particolare:
- che a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'apertura di credito di conto corrente n.
870001 di cui era intestataria la società la aveva Controparte_6 CP_3 concesso, nell'interesse della medesima, fideiussione sino all'importo d i € 104.000,00, giusto contratto n. 2096627;
- che a garanzia del contratto di mutuo fondiario del 17 giugno 2013 (rep. 1718; Racc.
1319), la convenuta aveva concesso, sempre in favore della medesima società, fideiussione sino all'importo omnicomprensivo di € 300.000,00;
- che con contratto n. 16024256, la aveva concesso in data 13 novembre 2013 CP_3 in favore della fideiussione sino all'importo di € 80.600,00; Controparte_6
- che in data 7 settembre 2019 era stato notificato alla società debitrice ed alla convenuta, in qualità di coobbligata in solido, il decreto ingiuntivo n. 1185/2017 emesso dal
Tribunale di Catanzaro il 10 agosto 2017 per il pagamento della somma di € 91.5 20,36 derivante dal menzionato contratto di conto corrente ed in data 13 luglio 2017 era stato, altresì, notificato atto di precetto per il pagamento dell'importo di € 92.793,34 “quale somma rinveniente dal residuo debito in linea capitale nonché dalle rat e di mutuo scadute
e non pagate”;
- che per atto di donazione del 13 dicembre 2012 la aveva ricevuto da CP_3 [...]
, coniuge e legale rappresentante, nonché fideiussore della società CP_4
RGAC n. 6370/2017- Pag. 2 “alcuni beni” confluiti nel fondo patrimoniale costituito in Controparte_6 data 6 marzo 2013;
- che la finalità perseguita con l'istituzione di detto fondo patrimoniale (avvenuta in data antecedente rispetto alla prima garanzia fideiussoria (anno 2008) e successiva di soli tre mesi per le altre), non era quella di soddisfare i bisogni della famigli a ma di arrecare consapevolmente pregiudizio alle ragioni del creditore.
Tanto premesso, la rassegnava le conclusioni come sopra riportate, Parte_1
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 aprile 2018, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la violazione del Controparte_3 contraddittorio nei confronti del coniuge, , litisconsorte Controparte_4 necessario.
Nel merito, contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea, asserendo che il fondo patrimoniale era stato costituito da lei e dal coniuge al sol scopo di far fronte ai bisogni primari della famiglia, composta anche dal figlio minoren ne
: ciò, ad avviso nella convenuta, era facilmente evincibile dal fatto che sia Per_2
l'appartamento che il magazzino erano “entrambi di modesta metratura ed ubicati in una posizione periferica”, mentre i terreni erano utilizzati esclusivamente per far f ronte alle esigenze alimentari del nucleo familiare.
Evidenziava, inoltre, che i debiti contratti dalla società, di cui il coniuge era amministratore e legale rappresentante, erano successivi alla costituzione del vincolo: ed infatti, nessuna esposizione debitoria era riconducibile al contratto di conto corr ente n.
870001 al momento della istituzione del fondo patrimoniale, mentre le ulteriori garanzie erano successive alla costituzione e trascrizione del fondo medesimo.
Rappresentava, altresì, che nessun pregiudizio veniva arrecato alle ragioni della Pt_1 giacché il credito era sufficientemente garantito da diversi beni immobili di proprietà della e, in particolare, dal terreno edificabile s ito nel Controparte_6
Comune di Settingiano, località Martelletto, gravato da ipoteca in favore della banca mutuataria e sul quale la citata impresa di costruzioni aveva edificato parte della struttura attualmente a rustico di un fabbricato di civile abitazione.
Fatte tali premesse, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
1.3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 giugno 2018, il giudice all'epoca titolare del ruolo ordinava alle parti l'integrazione del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c. nei confronti di , in quanto litisconsorte necessario. Controparte_4
1.4. Costituitosi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata il 5
Febbraio 2019, il spiegava le medesime eccezioni e contestazioni della CP_4 convenuta, rassegnando altresì medesime conclusioni.
RGAC n. 6370/2017- Pag. 3 1.5. Concessi alla successiva udienza dell'11 Febbraio 2019 i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c., ed istruita la causa mediante interrogatorio formale di e Controparte_3
entrambi escussi all'udienza del 10 dicembre 2019, il giudice titolare di CP_4 ruolo fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21 dicembre 2020.
1.6. Nelle more, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 29 marzo 2019, si costituiva in giudizio quale mandataria di Controparte_5 CP_7
deducendo che quest'ultima aveva stipulato il 25 ottobre 2018 contratto di cessione
[...] di crediti ai sensi della legge 130/1999 con in forza del quale aveva Parte_1 acquistato, pro soluto una serie di crediti, tra cui quello oggetto di causa.
Dichiarava, pertanto, di costituirsi nel presente procedimento “in sostituzione di
[...]
(…) facendo propria la posizione processuale della cedente medesima Parte_1 nonché tutte le domande, deduzioni ed istanze e conclusioni da quest'ultima formulate compresa ogni produzione documentale sino ad ora effettuata”.
1.7. Più volte differita, la causa veniva assegnata allo scrivente Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente giudicante, in data 14 febbraio 2022 e, dopo alcuni rinvii dovuti a gravoso carico di ruolo, all'udienza del 13 febbraio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio e deposito di note scritte, era trattenuta in decisone, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, deve dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo alla
[...]
intervenuta nel presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in Controparte_5 qualità di mandataria della asseritamente subentrata nella medesima Controparte_7 posizione sostanziale e processuale di Parte_1
Ed invero, la suddetta intervenuta non ha fornito alcuna prova, ai fini della sussistenza della legittimazione, della cessione del credito dall'originario creditore, posto che – alla luce dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario - non può ritenersi sufficiente l'avviso di cessione in blocco del credito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Foglio delle Inserzioni n. 128 del 3 novembre 2018, allegato all'atto di intervento.
Non appare superfluo premettere che la cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260
e ss. c.c., è un contratto consensuale ad effetti traslativi, con il quale il creditore cedente trasferisce a titolo oneroso o gratuito ad un terzo (c.d. cessionario ), il diritto di credito che egli vanta nei confronti del debitore ceduto;
debitore che rimane estraneo al contratto, ben potendo operare la cessione anche senza il consenso di quest'ultimo, atteso che questa si perfeziona a seguito dell'accordo intervenut o tra la parte cedente, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria.
RGAC n. 6370/2017- Pag. 4 Ne consegue che il cessionario, che intenda far valere in giudizio la propria posizione creditoria, deve necessariamente allegare e dimostrare l'intervenuto accordo con il soggetto cedente avente ad oggetto il trasferimento della titolarità dello specifico credito di cui si chiede il pagamento in sede giudiziale.
Preme, altresì, evidenziare che la questione della sussistenza della legittimazione sostanziale del cessionario, che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco dei crediti a i sensi dell'art. 58 T.U.B. è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, riguardando questa il fondamento della domanda proposta dal cessionario, il quale – per costante e granitica giurisprudenza sia di legittimità che di merito – è gravato dall'onere di provare la ricomprensione del credito tra quelli oggetto della cessione in blocco: “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario, e la parte che agis ca affermandosi successore
a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Tribunale Velletri sez. II, 29/05/2023, n.1042; Tribunale Bari sez. IV,
18/09/2023, n.3521).
Atteso, dunque, che il fondamento della legittimazione attiva del cessionario è inevitabilmente ancorato alla prova dell'avvenuta cessione, ne consegue che su questo incombe il preciso onere di dimostrare documentalmente che il credito di cui si controverte è incluso tra quelli oggetto di cessione in blocco ex art. 58 TUB.
Trattasi di principio di diritto affermato dalla UP Corte che nel ribadire che “in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 385, art.
58 norma che non implica la perdita della legittimazione sostanziale e process uale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco”, ha evidenziato che “in caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacchè in ogni fattispec ie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione”. (cfr. Cass. Civile, sez. I, sentenza del 02 marzo 2016,
n.4116).
RGAC n. 6370/2017- Pag. 5 Ancor più recentemente la UP Corte ha rammentato che “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta m ediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un val ore indiziario,
specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023,
n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020,
n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la pr ova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclus ione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3405 del 2024).
In adesione a tale orientamento il Tribunale di Napoli ha affermato che l'estratto della
Gazzetta Ufficiale “non solo non prova, ma non è idoneo a rappresentare il contratto di cessione di cui è causa” (cfr. Tribunale Napoli, Sez. VII, 20/03/2025, n.2823).
Ed ancora, la Corte di Appello di Ancona, nella sentenza del 17 ottobre 2024, n.1498, ha affermato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blo cco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione .
Alla luce dei richiamati principi di diritto, non può che dichiararsi nel caso di specie la carenza di legittimazione attiva dell'odierna intervenuta, per non aver dato prova dell'effettiva titolarità in capo alla stessa del credito, essendosi limitata ad allegare la
Gazzetta Ufficiale che – come sopra detto – non è idonea a dimostrare l'esistenza dello stesso.
3. Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
RGAC n. 6370/2017- Pag. 6 In via introduttiva, non appare superfluo rammentare che l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale che mira a tutelare le ragioni del creditore dal compimento di eventuali atti dispositivi posti in essere dal debitore all o scopo di dismettere il proprio patrimonio.
I presupposti dell'azione revocatoria sono: 1) l'eventus damni, ossia il danno che può essere arrecato al creditore;
2) la scientia damni, vale a dire la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto di disposizione del patrimonio arreca alle ragioni creditorie;
3) il consilium fraudis, o meglio la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio derivante al creditore o della dolosa preordinazione, in caso di atto a titolo oneroso;
elemento che, tuttavia, non è richiesto nel caso di azione revocatoria avverso la costituzione di fondo patrimoniale, attesa la natura gratuita dell'atto costitutivo, ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza della UP Corte (ex multis,
Cassazione Ordinanza n. 2530 del 10/02/2015, sentenza 6 maggio 2016, n. 9128, ordinanza 23 febbraio 2015, n. 3568, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1450).
Anche l'atto costitutivo di fondo patrimoniale, dunque, ben può essere dunque revocato laddove ricorrano i presupposti stabiliti dall'art. 2901 c.c., con la conseguenza che l'accoglimento della relativa azione comporta la declaratoria di inefficacia nei co nfronti del solo creditore istante (trattandosi di inefficacia relativa) dell'atto compiuto dal debitore in pregiudizio alle sue ragioni.
Per come precisato dalla UP Corte, “Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferit i aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 cod. civ.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4933 del 07/03/2005).
Particolare importanza riveste il momento di insorgenza del credito, giacché ciò incide sull'onere probatorio: ed invero, se l'azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza nel debitore (e nel terzo acquirente) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore;
laddove, invece, l'atto sia anteriore al sorgere del credito, come recentemente precisato dalla UP Corte, è richiesta la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito e, in caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo, che deve essere partecipe della dolosa preordinazione.
Come precisato recentemente dalle Sezioni Unite della UP Corte , “In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza,
RGAC n. 6370/2017- Pag. 7 da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esec utiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell' intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro” (cfr. Cass. Sez. U - ,
Sentenza n. 1898 del 27/01/2025).
In altri termini, laddove – come ne caso di specie – l'atto è stato posto in essere in epoca anteriore al sorgere del credito, sul soggetto che agisce in revocatoria incombe l'onere specifico di dimostrare che la dismissione dei beni costituisce attuazione del proposito fraudolento del debitore di compiere un atto dispositivo del suo patrimonio che lo pone in una situazione di incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte e ciò allo scopo di danneggiare il creditore a causa della mancanza di disponibili tà di beni.
3.1. Applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie, questo Giudice ritiene che la domanda attorea sia infondata e non meritevole di accoglimento.
Per quel che concerne, infatti, il credito derivante dal contratto di conto corrente n.
870001, non può non rilevarsi che la fideiussione viene prestata dalla CP_3 nell'anno 2008 e, dunque, in epoca alquanto risalente rispetto alla costituzione del f ondo patrimoniale, avvenuta nel 2013.
A fronte di ciò, la non solo non ha prodotto alcuna documentazione idonea Parte_1
a dimostrare l'esistenza di una situazione di indebitamento maturato nel suddetto arco temporale (quali ad esempio gli estratti conto relativi al periodo 2008 -2013 o solleciti di pagamento inviati alla debitrice in detto lasso temporale), quanto non ha specificamente contestato la mancanza di una esposizione debitoria al momento della istituzione del fondo patrimoniale, dedotta da controparte.
Trattasi, invero, di circostanza eccepita da parte convenuta che, non trovando specifica contestazione nelle deduzioni e nelle allegazioni dell'attrice, può ritenersi provata in ragione delle dichiarazioni rese in tal senso da e Controparte_3 CP_4
in sede di interrogatorio formale: entrambi, infatti, all'udienza del 19 dicembre
[...]
2019 escludono la sussistenza di una esposizione debitoria con la Banca.
Nel dettaglio, dichiara: “nel 2013 quando ho costituito il fondo non Controparte_3
c'era nessun debito, so che era stato estinto il primo debito. Poi io ho fatto nuovamente da garante nel 2013, mi sembra tra maggio e giugno, per la società”.
, coniuge e legale rappresentante della società in favore della quale Controparte_4
è stata prestata la garanzia, afferma: “l'esposizione debitoria all'epoca non ce n'era. Io
RGAC n. 6370/2017- Pag. 8 avevo fatto un mutuo nel 2008 ma era stato chiuso, poi ne era stato fatto un altro nel
2010 che pure era stato chiuso, cioè, era stato tutto pagato. Quando è stato fatto il fondo non c'era nessuna esposizione con la banca. Dopo è stato fatto un terzo mutuo , credo nel giugno 2013 ma non ricordo con esattezza. Però i primi due mutui erano stati chiusi e quando è stato fatto il terzo non c'erano esposizioni debitorie. La garanzia la banca la voleva sempre e quindi la abbiamo tenuta”. (cfr. verbale di udienza d el 19.12.2019).
Di contro, le argomentazioni offerte dall'attrice sono generiche e riscontrate dalla dimostrazione della sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, quale in primis,
l'ammontare dell'indebitamento alla data della stipulazione del negozio costitutivo del fondo patrimoniale: ed infatti l'importo di € 91.520,26 che la ndica Controparte_8
“quale somma derivante dal contratto di conto corrente n. 870001 intestato alla
si riferisce a quello portato dal decreto ingiuntivo n. Controparte_6
1185/2017 del 10 agosto 2017, emesso dunque a distanza di quattro anni dalla dat a di costituzione del fondo patrimoniale e di nove anni rispetto alla prestazione della garanzia fideiussoria.
Le risultanze processuali non consentono, quindi, di ritenere provato il dolo generico, vale a dire la mera consapevolezza della debitrice di arrecare, mediante la costituzione del fondo patrimoniale, pregiudizio alle ragioni del creditore.
Parimenti, per quel che concerne i crediti sorti posteriormente all'atto di costituzione del fondo patrimoniale, il Tribunale ritiene che la domanda attorea volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio sia info ndata, atteso che la Banca non ha dimostrato che l'atto è stato da compiuto dalla in funzione CP_3 del sorgere delle obbligazioni, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito , attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio.
Alla luce delle risultanze processuali non può, infatti, ritenersi provato che l'aver fatto confluire i propri beni nel fondo patrimoniale costituisca attuazione di un disegno fraudolento della diretto a sottrarre anticipatamente il patrimonio i n vista CP_3 dell'assunzione della garanzia del credito.
Ed invero, deve escludersi che alla data di costituzione del fondo patrimoniale (14 febbraio 2013) sussistesse in capo alla convenuta il dolo specifico del pregiudizio alle ragioni del creditore, giacché l'inadempimento non si era ancora concretizzato: que sto, infatti, si verificherà solamente dopo la stipulazione del contratto di mutuo fondiario (17 giugno 2013) ed il mancato pagamento delle rate, tant'è che la notifica atto di Pt_1 precetto solamente quattro anni dopo (e, precisamente, nel mese di luglio del 2017).
Inoltre, dall'esame di detto atto si evince che solamente in data 13 novembre 2015 la
RGAC n. 6370/2017- Pag. 9 Banca provvede alla “contestazione di inadempimento” ed alla comunicazione alla parte mutuataria ed ai fideiussori della decadenza dal beneficio del termine.
Da tanto, ne deriva che l'aver concesso fideiussione circa quattro mesi dopo la costituzione del fondo patrimoniale non può essere ritenuta una presunzione di dolosa preordinazione, poiché – in assenza di altri univoci e precisi elementi concreti e concordanti – tale circostanza non è di per sé significativa del fatto che il fondo è stato costituito al precipuo scopo di sottrarre i beni ivi confluiti alla garanzia.
Non può non rilevarsi, infatti, che trattandosi di atto compiuto in epoca anteriore al sorgere del credito, la avrebbe ben potuto venirne agevolmente a conoscenza Pt_1 mediante l'uso dell'ordinaria diligenza;
questa, inoltre, non ha dimostrato che alla da ta di costituzione del fondo la società per la quale la ha prestato fideiussione CP_3 versava già in una situazione di crisi o comunque di difficoltà nell'adempiere alle proprie obbligazioni, giacché – come sopra evidenziato – dalle risultanze processuali emerge che tale situazione si è iniziata a manifestare a partire dall'anno 2015, anno in cui la Banca comunica la decadenza dal beneficio del termine, per poi palesarsi nel 2017 con l'atto di precetto.
Attesa, dunque, l'assenza di presunzioni volte a far ritenere che l a creazione del fondo patrimoniale è frutto di una dolosa preordinazione, la domanda attorea deve essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, applicando – in ragione del valore della controversia – lo scaglione da € 52.001 ad € 260.000 ed i val ori medi per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la carenza di legittimazione ad agire di Controparte_5
2. rigetta la domanda attorea;
3. condanna e ciascuna in persona dei Parte_1 Controparte_5 rispettivi rappresentanti legali p.t., in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di e che si liquidano in € 14.103,00, Parte_2 Controparte_4 oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A come per legge.
Catanzaro, 2 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 6370/2017- Pag. 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.6370 del R.G.A.C. dell'anno 2017 avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria vertente
TRA
(C.F. e P.I. n. , già Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(quest'ultima quale Società incorporante la
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliati in Catanzaro, alla Via Pugliese, n. 30, presso lo studio dell'Avv. Adolfo
Larussa che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione,
ATTRICE
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
, entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via C.F._2
Tommaso Campanella, n. 55, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cimino, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine delle comparse di costituzione e risposta,
CONVENUTI
NONCHE'
c.f. e P.I. ), n persona del Controparte_5 P.IVA_2 procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Pugliese, n. 12, presso l'Avv. Bruno Battaglia e rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Carnovale, giusta procura in calce alla compars a di intervento ex art 111 c.p.c.;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE: “Voglia l'adito Giudice del Tribunale Civile di Catanzaro, contrariis reiectis, sulla scorta delle istanze, deduzioni ed eccezioni sopra rappresentate, in accoglimento della spiegata domanda, e per la causale di cui in premessa, dichiarare inefficace nei confronti dell'odierna istante il predetto atto di costituzione di fondo patrimoniale, e precisament e l'atto pubblico rogitato dal Notaio dott. Persona_1
, con studio in Chiaravalle Centrale Rep. 1427/1101 del 14.02.2013 con ogni
[...] conseguenza di legge.
RGAC n. 6370/2017- Pag. 1 Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
PER I CONVENUTI: “1. Dichiarare inammissibili o rigettare le domande proposte con
l'atto di citazione, notificato in data 18.12.2017, siccome infondate in fatto ed in diritto;
2. Condannare – in ogni caso – l'attrice alla rifusione di spese e competenze professionali del giudizio, maggiorate di spese generali, I.V.A. e contributo C.P.A. come per legge”.
PER L'INTERVENUTA: accoglimento “(…) di tutte le domande, deduzioni ed istanze
e conclusioni da quest'ultima formulate compresa ogni produzione documentale sino ad ora effettuata”
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Catanzaro al fine di sentir dichiarare ai sensi Controparte_3 dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia, dell'atto di costituzione del fondo patrim oniale del 6 marzo 2013 per Notaio, dott. (rep. n. 1427/1101), in quanto Persona_1 istituito in epoca successiva all'esposizione debitoria della convenuta, ammontante ad €
184,313,70, al sol fine di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore e di sottrarsi alle garanzie patrimoniali assunte nei confronti dell'Istituto bancario.
Deduceva, in particolare:
- che a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'apertura di credito di conto corrente n.
870001 di cui era intestataria la società la aveva Controparte_6 CP_3 concesso, nell'interesse della medesima, fideiussione sino all'importo d i € 104.000,00, giusto contratto n. 2096627;
- che a garanzia del contratto di mutuo fondiario del 17 giugno 2013 (rep. 1718; Racc.
1319), la convenuta aveva concesso, sempre in favore della medesima società, fideiussione sino all'importo omnicomprensivo di € 300.000,00;
- che con contratto n. 16024256, la aveva concesso in data 13 novembre 2013 CP_3 in favore della fideiussione sino all'importo di € 80.600,00; Controparte_6
- che in data 7 settembre 2019 era stato notificato alla società debitrice ed alla convenuta, in qualità di coobbligata in solido, il decreto ingiuntivo n. 1185/2017 emesso dal
Tribunale di Catanzaro il 10 agosto 2017 per il pagamento della somma di € 91.5 20,36 derivante dal menzionato contratto di conto corrente ed in data 13 luglio 2017 era stato, altresì, notificato atto di precetto per il pagamento dell'importo di € 92.793,34 “quale somma rinveniente dal residuo debito in linea capitale nonché dalle rat e di mutuo scadute
e non pagate”;
- che per atto di donazione del 13 dicembre 2012 la aveva ricevuto da CP_3 [...]
, coniuge e legale rappresentante, nonché fideiussore della società CP_4
RGAC n. 6370/2017- Pag. 2 “alcuni beni” confluiti nel fondo patrimoniale costituito in Controparte_6 data 6 marzo 2013;
- che la finalità perseguita con l'istituzione di detto fondo patrimoniale (avvenuta in data antecedente rispetto alla prima garanzia fideiussoria (anno 2008) e successiva di soli tre mesi per le altre), non era quella di soddisfare i bisogni della famigli a ma di arrecare consapevolmente pregiudizio alle ragioni del creditore.
Tanto premesso, la rassegnava le conclusioni come sopra riportate, Parte_1
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 aprile 2018, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la violazione del Controparte_3 contraddittorio nei confronti del coniuge, , litisconsorte Controparte_4 necessario.
Nel merito, contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea, asserendo che il fondo patrimoniale era stato costituito da lei e dal coniuge al sol scopo di far fronte ai bisogni primari della famiglia, composta anche dal figlio minoren ne
: ciò, ad avviso nella convenuta, era facilmente evincibile dal fatto che sia Per_2
l'appartamento che il magazzino erano “entrambi di modesta metratura ed ubicati in una posizione periferica”, mentre i terreni erano utilizzati esclusivamente per far f ronte alle esigenze alimentari del nucleo familiare.
Evidenziava, inoltre, che i debiti contratti dalla società, di cui il coniuge era amministratore e legale rappresentante, erano successivi alla costituzione del vincolo: ed infatti, nessuna esposizione debitoria era riconducibile al contratto di conto corr ente n.
870001 al momento della istituzione del fondo patrimoniale, mentre le ulteriori garanzie erano successive alla costituzione e trascrizione del fondo medesimo.
Rappresentava, altresì, che nessun pregiudizio veniva arrecato alle ragioni della Pt_1 giacché il credito era sufficientemente garantito da diversi beni immobili di proprietà della e, in particolare, dal terreno edificabile s ito nel Controparte_6
Comune di Settingiano, località Martelletto, gravato da ipoteca in favore della banca mutuataria e sul quale la citata impresa di costruzioni aveva edificato parte della struttura attualmente a rustico di un fabbricato di civile abitazione.
Fatte tali premesse, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
1.3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 giugno 2018, il giudice all'epoca titolare del ruolo ordinava alle parti l'integrazione del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c. nei confronti di , in quanto litisconsorte necessario. Controparte_4
1.4. Costituitosi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata il 5
Febbraio 2019, il spiegava le medesime eccezioni e contestazioni della CP_4 convenuta, rassegnando altresì medesime conclusioni.
RGAC n. 6370/2017- Pag. 3 1.5. Concessi alla successiva udienza dell'11 Febbraio 2019 i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c., ed istruita la causa mediante interrogatorio formale di e Controparte_3
entrambi escussi all'udienza del 10 dicembre 2019, il giudice titolare di CP_4 ruolo fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21 dicembre 2020.
1.6. Nelle more, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 29 marzo 2019, si costituiva in giudizio quale mandataria di Controparte_5 CP_7
deducendo che quest'ultima aveva stipulato il 25 ottobre 2018 contratto di cessione
[...] di crediti ai sensi della legge 130/1999 con in forza del quale aveva Parte_1 acquistato, pro soluto una serie di crediti, tra cui quello oggetto di causa.
Dichiarava, pertanto, di costituirsi nel presente procedimento “in sostituzione di
[...]
(…) facendo propria la posizione processuale della cedente medesima Parte_1 nonché tutte le domande, deduzioni ed istanze e conclusioni da quest'ultima formulate compresa ogni produzione documentale sino ad ora effettuata”.
1.7. Più volte differita, la causa veniva assegnata allo scrivente Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente giudicante, in data 14 febbraio 2022 e, dopo alcuni rinvii dovuti a gravoso carico di ruolo, all'udienza del 13 febbraio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio e deposito di note scritte, era trattenuta in decisone, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, deve dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo alla
[...]
intervenuta nel presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in Controparte_5 qualità di mandataria della asseritamente subentrata nella medesima Controparte_7 posizione sostanziale e processuale di Parte_1
Ed invero, la suddetta intervenuta non ha fornito alcuna prova, ai fini della sussistenza della legittimazione, della cessione del credito dall'originario creditore, posto che – alla luce dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario - non può ritenersi sufficiente l'avviso di cessione in blocco del credito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Foglio delle Inserzioni n. 128 del 3 novembre 2018, allegato all'atto di intervento.
Non appare superfluo premettere che la cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260
e ss. c.c., è un contratto consensuale ad effetti traslativi, con il quale il creditore cedente trasferisce a titolo oneroso o gratuito ad un terzo (c.d. cessionario ), il diritto di credito che egli vanta nei confronti del debitore ceduto;
debitore che rimane estraneo al contratto, ben potendo operare la cessione anche senza il consenso di quest'ultimo, atteso che questa si perfeziona a seguito dell'accordo intervenut o tra la parte cedente, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria.
RGAC n. 6370/2017- Pag. 4 Ne consegue che il cessionario, che intenda far valere in giudizio la propria posizione creditoria, deve necessariamente allegare e dimostrare l'intervenuto accordo con il soggetto cedente avente ad oggetto il trasferimento della titolarità dello specifico credito di cui si chiede il pagamento in sede giudiziale.
Preme, altresì, evidenziare che la questione della sussistenza della legittimazione sostanziale del cessionario, che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco dei crediti a i sensi dell'art. 58 T.U.B. è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, riguardando questa il fondamento della domanda proposta dal cessionario, il quale – per costante e granitica giurisprudenza sia di legittimità che di merito – è gravato dall'onere di provare la ricomprensione del credito tra quelli oggetto della cessione in blocco: “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario, e la parte che agis ca affermandosi successore
a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Tribunale Velletri sez. II, 29/05/2023, n.1042; Tribunale Bari sez. IV,
18/09/2023, n.3521).
Atteso, dunque, che il fondamento della legittimazione attiva del cessionario è inevitabilmente ancorato alla prova dell'avvenuta cessione, ne consegue che su questo incombe il preciso onere di dimostrare documentalmente che il credito di cui si controverte è incluso tra quelli oggetto di cessione in blocco ex art. 58 TUB.
Trattasi di principio di diritto affermato dalla UP Corte che nel ribadire che “in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 385, art.
58 norma che non implica la perdita della legittimazione sostanziale e process uale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco”, ha evidenziato che “in caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacchè in ogni fattispec ie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione”. (cfr. Cass. Civile, sez. I, sentenza del 02 marzo 2016,
n.4116).
RGAC n. 6370/2017- Pag. 5 Ancor più recentemente la UP Corte ha rammentato che “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta m ediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un val ore indiziario,
specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023,
n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020,
n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la pr ova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclus ione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3405 del 2024).
In adesione a tale orientamento il Tribunale di Napoli ha affermato che l'estratto della
Gazzetta Ufficiale “non solo non prova, ma non è idoneo a rappresentare il contratto di cessione di cui è causa” (cfr. Tribunale Napoli, Sez. VII, 20/03/2025, n.2823).
Ed ancora, la Corte di Appello di Ancona, nella sentenza del 17 ottobre 2024, n.1498, ha affermato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blo cco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione .
Alla luce dei richiamati principi di diritto, non può che dichiararsi nel caso di specie la carenza di legittimazione attiva dell'odierna intervenuta, per non aver dato prova dell'effettiva titolarità in capo alla stessa del credito, essendosi limitata ad allegare la
Gazzetta Ufficiale che – come sopra detto – non è idonea a dimostrare l'esistenza dello stesso.
3. Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
RGAC n. 6370/2017- Pag. 6 In via introduttiva, non appare superfluo rammentare che l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale che mira a tutelare le ragioni del creditore dal compimento di eventuali atti dispositivi posti in essere dal debitore all o scopo di dismettere il proprio patrimonio.
I presupposti dell'azione revocatoria sono: 1) l'eventus damni, ossia il danno che può essere arrecato al creditore;
2) la scientia damni, vale a dire la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto di disposizione del patrimonio arreca alle ragioni creditorie;
3) il consilium fraudis, o meglio la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio derivante al creditore o della dolosa preordinazione, in caso di atto a titolo oneroso;
elemento che, tuttavia, non è richiesto nel caso di azione revocatoria avverso la costituzione di fondo patrimoniale, attesa la natura gratuita dell'atto costitutivo, ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza della UP Corte (ex multis,
Cassazione Ordinanza n. 2530 del 10/02/2015, sentenza 6 maggio 2016, n. 9128, ordinanza 23 febbraio 2015, n. 3568, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1450).
Anche l'atto costitutivo di fondo patrimoniale, dunque, ben può essere dunque revocato laddove ricorrano i presupposti stabiliti dall'art. 2901 c.c., con la conseguenza che l'accoglimento della relativa azione comporta la declaratoria di inefficacia nei co nfronti del solo creditore istante (trattandosi di inefficacia relativa) dell'atto compiuto dal debitore in pregiudizio alle sue ragioni.
Per come precisato dalla UP Corte, “Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferit i aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 cod. civ.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4933 del 07/03/2005).
Particolare importanza riveste il momento di insorgenza del credito, giacché ciò incide sull'onere probatorio: ed invero, se l'azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza nel debitore (e nel terzo acquirente) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore;
laddove, invece, l'atto sia anteriore al sorgere del credito, come recentemente precisato dalla UP Corte, è richiesta la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito e, in caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo, che deve essere partecipe della dolosa preordinazione.
Come precisato recentemente dalle Sezioni Unite della UP Corte , “In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza,
RGAC n. 6370/2017- Pag. 7 da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esec utiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell' intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro” (cfr. Cass. Sez. U - ,
Sentenza n. 1898 del 27/01/2025).
In altri termini, laddove – come ne caso di specie – l'atto è stato posto in essere in epoca anteriore al sorgere del credito, sul soggetto che agisce in revocatoria incombe l'onere specifico di dimostrare che la dismissione dei beni costituisce attuazione del proposito fraudolento del debitore di compiere un atto dispositivo del suo patrimonio che lo pone in una situazione di incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte e ciò allo scopo di danneggiare il creditore a causa della mancanza di disponibili tà di beni.
3.1. Applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie, questo Giudice ritiene che la domanda attorea sia infondata e non meritevole di accoglimento.
Per quel che concerne, infatti, il credito derivante dal contratto di conto corrente n.
870001, non può non rilevarsi che la fideiussione viene prestata dalla CP_3 nell'anno 2008 e, dunque, in epoca alquanto risalente rispetto alla costituzione del f ondo patrimoniale, avvenuta nel 2013.
A fronte di ciò, la non solo non ha prodotto alcuna documentazione idonea Parte_1
a dimostrare l'esistenza di una situazione di indebitamento maturato nel suddetto arco temporale (quali ad esempio gli estratti conto relativi al periodo 2008 -2013 o solleciti di pagamento inviati alla debitrice in detto lasso temporale), quanto non ha specificamente contestato la mancanza di una esposizione debitoria al momento della istituzione del fondo patrimoniale, dedotta da controparte.
Trattasi, invero, di circostanza eccepita da parte convenuta che, non trovando specifica contestazione nelle deduzioni e nelle allegazioni dell'attrice, può ritenersi provata in ragione delle dichiarazioni rese in tal senso da e Controparte_3 CP_4
in sede di interrogatorio formale: entrambi, infatti, all'udienza del 19 dicembre
[...]
2019 escludono la sussistenza di una esposizione debitoria con la Banca.
Nel dettaglio, dichiara: “nel 2013 quando ho costituito il fondo non Controparte_3
c'era nessun debito, so che era stato estinto il primo debito. Poi io ho fatto nuovamente da garante nel 2013, mi sembra tra maggio e giugno, per la società”.
, coniuge e legale rappresentante della società in favore della quale Controparte_4
è stata prestata la garanzia, afferma: “l'esposizione debitoria all'epoca non ce n'era. Io
RGAC n. 6370/2017- Pag. 8 avevo fatto un mutuo nel 2008 ma era stato chiuso, poi ne era stato fatto un altro nel
2010 che pure era stato chiuso, cioè, era stato tutto pagato. Quando è stato fatto il fondo non c'era nessuna esposizione con la banca. Dopo è stato fatto un terzo mutuo , credo nel giugno 2013 ma non ricordo con esattezza. Però i primi due mutui erano stati chiusi e quando è stato fatto il terzo non c'erano esposizioni debitorie. La garanzia la banca la voleva sempre e quindi la abbiamo tenuta”. (cfr. verbale di udienza d el 19.12.2019).
Di contro, le argomentazioni offerte dall'attrice sono generiche e riscontrate dalla dimostrazione della sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, quale in primis,
l'ammontare dell'indebitamento alla data della stipulazione del negozio costitutivo del fondo patrimoniale: ed infatti l'importo di € 91.520,26 che la ndica Controparte_8
“quale somma derivante dal contratto di conto corrente n. 870001 intestato alla
si riferisce a quello portato dal decreto ingiuntivo n. Controparte_6
1185/2017 del 10 agosto 2017, emesso dunque a distanza di quattro anni dalla dat a di costituzione del fondo patrimoniale e di nove anni rispetto alla prestazione della garanzia fideiussoria.
Le risultanze processuali non consentono, quindi, di ritenere provato il dolo generico, vale a dire la mera consapevolezza della debitrice di arrecare, mediante la costituzione del fondo patrimoniale, pregiudizio alle ragioni del creditore.
Parimenti, per quel che concerne i crediti sorti posteriormente all'atto di costituzione del fondo patrimoniale, il Tribunale ritiene che la domanda attorea volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio sia info ndata, atteso che la Banca non ha dimostrato che l'atto è stato da compiuto dalla in funzione CP_3 del sorgere delle obbligazioni, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito , attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio.
Alla luce delle risultanze processuali non può, infatti, ritenersi provato che l'aver fatto confluire i propri beni nel fondo patrimoniale costituisca attuazione di un disegno fraudolento della diretto a sottrarre anticipatamente il patrimonio i n vista CP_3 dell'assunzione della garanzia del credito.
Ed invero, deve escludersi che alla data di costituzione del fondo patrimoniale (14 febbraio 2013) sussistesse in capo alla convenuta il dolo specifico del pregiudizio alle ragioni del creditore, giacché l'inadempimento non si era ancora concretizzato: que sto, infatti, si verificherà solamente dopo la stipulazione del contratto di mutuo fondiario (17 giugno 2013) ed il mancato pagamento delle rate, tant'è che la notifica atto di Pt_1 precetto solamente quattro anni dopo (e, precisamente, nel mese di luglio del 2017).
Inoltre, dall'esame di detto atto si evince che solamente in data 13 novembre 2015 la
RGAC n. 6370/2017- Pag. 9 Banca provvede alla “contestazione di inadempimento” ed alla comunicazione alla parte mutuataria ed ai fideiussori della decadenza dal beneficio del termine.
Da tanto, ne deriva che l'aver concesso fideiussione circa quattro mesi dopo la costituzione del fondo patrimoniale non può essere ritenuta una presunzione di dolosa preordinazione, poiché – in assenza di altri univoci e precisi elementi concreti e concordanti – tale circostanza non è di per sé significativa del fatto che il fondo è stato costituito al precipuo scopo di sottrarre i beni ivi confluiti alla garanzia.
Non può non rilevarsi, infatti, che trattandosi di atto compiuto in epoca anteriore al sorgere del credito, la avrebbe ben potuto venirne agevolmente a conoscenza Pt_1 mediante l'uso dell'ordinaria diligenza;
questa, inoltre, non ha dimostrato che alla da ta di costituzione del fondo la società per la quale la ha prestato fideiussione CP_3 versava già in una situazione di crisi o comunque di difficoltà nell'adempiere alle proprie obbligazioni, giacché – come sopra evidenziato – dalle risultanze processuali emerge che tale situazione si è iniziata a manifestare a partire dall'anno 2015, anno in cui la Banca comunica la decadenza dal beneficio del termine, per poi palesarsi nel 2017 con l'atto di precetto.
Attesa, dunque, l'assenza di presunzioni volte a far ritenere che l a creazione del fondo patrimoniale è frutto di una dolosa preordinazione, la domanda attorea deve essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, applicando – in ragione del valore della controversia – lo scaglione da € 52.001 ad € 260.000 ed i val ori medi per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la carenza di legittimazione ad agire di Controparte_5
2. rigetta la domanda attorea;
3. condanna e ciascuna in persona dei Parte_1 Controparte_5 rispettivi rappresentanti legali p.t., in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di e che si liquidano in € 14.103,00, Parte_2 Controparte_4 oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A come per legge.
Catanzaro, 2 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 6370/2017- Pag. 10