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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/09/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore
-Presidente Dott.ssa
Francesca Caputo
- Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra
-Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2961/2025 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Argese, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Pamela Spedicato, come da mandato in atti;
Controparte_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 8.7.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Par La el' CP_1 contraevano matrimonio in data 8.5.1976, regolarmente trascritto presso l'Ufficio di
Stato civile di PE (Le) – atto n. 51 parte II Serie A Anno 1976 e generavano due figli, attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Nelle more del giudizio, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, all'udienza cartolare del 8.7.2025 la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento. Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime, sicchè non vi è ragione di discostarsene:
1. I coniugi vengono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, regolando senza reciproche interferenze il corso della loro vita;
2. L'immobile adibito a casa coniugale, sito in PE (Le) alla via Salento n. 20, rimane in uso, unitamente agli arredi presenti, alla sig.ra Parte_1 in ragione della profonda sperequazione economica vigente tra le posizioni reddituali delle parti e per espresso accordo;
Part
3. Il sig. CP_1 verserà in favore della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della stessa l'importo di euro 100,00 (cento,00) entro il giorno 4 di ogni mese a partire dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario e/o postale.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 8.5.1976 in
PE (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 51 parte II Serie A anno
1976, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 4.9.2025
Il Giudice relatore La Presidente
(dott.ssa Cinzia Mondatore) (dott.ssa Francesca Caputo)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore
-Presidente Dott.ssa
Francesca Caputo
- Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra
-Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2961/2025 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Argese, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Pamela Spedicato, come da mandato in atti;
Controparte_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 8.7.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Par La el' CP_1 contraevano matrimonio in data 8.5.1976, regolarmente trascritto presso l'Ufficio di
Stato civile di PE (Le) – atto n. 51 parte II Serie A Anno 1976 e generavano due figli, attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Nelle more del giudizio, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, all'udienza cartolare del 8.7.2025 la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento. Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime, sicchè non vi è ragione di discostarsene:
1. I coniugi vengono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, regolando senza reciproche interferenze il corso della loro vita;
2. L'immobile adibito a casa coniugale, sito in PE (Le) alla via Salento n. 20, rimane in uso, unitamente agli arredi presenti, alla sig.ra Parte_1 in ragione della profonda sperequazione economica vigente tra le posizioni reddituali delle parti e per espresso accordo;
Part
3. Il sig. CP_1 verserà in favore della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della stessa l'importo di euro 100,00 (cento,00) entro il giorno 4 di ogni mese a partire dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario e/o postale.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 8.5.1976 in
PE (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 51 parte II Serie A anno
1976, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 4.9.2025
Il Giudice relatore La Presidente
(dott.ssa Cinzia Mondatore) (dott.ssa Francesca Caputo)