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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 08/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 185/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel. 1
Dott.ssa Elisabetta Nardone Giudice ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 185/2022
promossa da:
con sede in Roma, via Giovanni Battista Martini n. 2, c.f. e p.iva , Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Perugia, via delle Prome n. 5 presso lo studio dell'Avv. Valter Angeli, che la rappresenta e difende per procura speciale ex art. 83 c.p.c. in calce all'atto di appello
appellante
contro con sede legale in Roma, viale Altiero Spinelli n. 30, Controparte_1 iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario c.f. partita i.v.a. CP_2
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. , in persona P.IVA_2 del Presidente del C.d.A. e l.r. p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti 22/10/2007 autenticata nella firma dal Notaio Dott. di Roma con atto in Per_1 pari data rep. n. 151310 - racc. 33045, dall'Avv. Graziella Tossi del foro di Perugia, con studio legale in Perugia, piazza IV Novembre n. 36, ove ha eletto domicilio
appellata
con l'intervento di
ER CA s.p.a., c.f. e p. i.v.a. nella qualità di procuratrice speciale di P.IVA_3
società unipersonale, con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, Parte_2
c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi n.
, rappresentata dall'avv. Renato Sardi presso il quale ha eletto domicilio P.IVA_4
intervenuta 2
Oggetto: azione di accertamento di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. e di invalidità di clausole usurarie, commissioni di massimo scoperto illegittime e anatocismo
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate per l'udienza del 6.6.2024
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. Parte_1
69/2022 con cui è stata respinta l'opposizione al decreto n. 2480/2014 con il quale le era stato ingiunto, in qualità di fideiussore, di pagare (unitamente a in Controparte_3 favore di la somma di € 420.336,52 per saldo debitore del c/c ordinario n. 177 CP_4 acceso presso la B.N.L. - Area Territoriale Toscana Umbria - Agenzia di Assisi, ed intestato alla dal 1980 all'1.10.2015, oltre interessi e comunque entro il limite CP_5 della garanzia fideiussoria prestata di € 500.000,00. Ha dedotto che: entrambe le società garanti avevano opposto il decreto ingiuntivo contestando la fondatezza della pretesa creditoria ed evidenziando: a) l'incompetenza per territorio del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo;
b) il difetto di prova del credito, essendo a tale scopo insufficiente la produzione dell'estratto di saldo conto certificato e la copia degli estratti conto trimestrali relativi al periodo limitato dall'1.7.2011 al 30.06.2012; c) la liberazione del fideiussore per il mancato rispetto dell'art. 1956 c.c., in quanto il creditore, confidando nelle garanzie prestate dalla G. Industry 1946 s.r.l., aveva continuato a fare credito alla società nonostante la sua situazione di insolvenza;
d)
l'illegittimità delle condizioni applicate atteso che il credito sarebbe stato viziato dall'applicazione di poste illegittime derivanti dalla violazione delle disposizioni in tema di usura, per l'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
l'opposta si era costituita contestando la fondatezza delle domande e concludendo per il rigetto dell'opposizione o per la condanna al pagamento della minor somma che venisse eventualmente accertata;
nelle more del giudizio era stata dichiarata l'interruzione parziale del giudizio per cancellazione della società dal registro delle imprese lussemburghesi, 3 Controparte_6 con rinvio del processo per la prosecuzione limitatamente ai rapporti tra la società
[...]
e l'istituto di credito. Pt_1
Con l'unico, articolato, motivo di appello ha censurato la sentenza per avere ritenuto erroneamente che fosse stato assolto dalla banca l'onere probatorio del proprio credito quando, viceversa, gli estratti di conto corrente relativi al periodo 1.7.2012 -
30.9.2013 (data di chiusura del rapporto) erano stati consegnati dall'istituto di credito (a integrazione di quelli prodotti tempestivamente ma incompleti) al c.t.u. solo in sede di svolgimento delle operazioni peritali, e pertanto, irritualmente e tardivamente perché erano spirati i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c..
Ha aggiunto che: sarebbe esclusa in base alla documentazione prodotta tempestivamente la possibilità di ricostruire il saldo sulla scorta dei principi elaborati dalla Corte suprema per l'ipotesi in cui la carenza riguardi il periodo intermedio del rapporto perché nel caso in esame riguarderebbe invece il periodo finale;
era stata ritenuta tuttavia ammissibile la documentazione prodotta dalla banca oltre il termine, valorizzando la circostanza che la società opponente rispetto alla documentazione contabile avesse avanzato un'espressa richiesta di ordine di esibizione di tal che ciò avrebbe legittimato la produzione tardiva della documentazione da parte dell'attrice
(sostanziale); l'art. 119, comma 4, t.u.b., non sarebbe una norma sull'onere della prova, bensì una disposizione dettata per lo scopo della trasparenza bancaria da cui non sarebbe lecito desumere che il legislatore abbia inteso consentire al cliente di richiedere al Giudice, senza limite alcuno e anche a prescindere da una preventiva richiesta alla banca, la consegna degli estratti conto a lite pendente;
il cliente potrebbe chiedere direttamente alla banca la consegna degli estratti conto dell'ultimo decennio e una volta inoltrata la richiesta la banca sarebbe obbligata ad effettuare la consegna entro il termine previsto, norma che non impatterebbe né sul riparto degli oneri probatori, né sulla disciplina processuale applicabile;
in caso di inadempimento da parte della banca il cliente avrebbe a disposizione diverse strade ed una di queste sarebbe l'istanza di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.; non sarebbe consentito al c.t.u. di sostituirsi alla parte andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova, in quanto in questo modo il Giudice verrebbe 4
a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697
c.c., che del principio del contraddittorio;
anche allorché, in casi determinati, al consulente è permesso acquisire, previo consenso di tutte le parti, i documenti non prodotti dalle stesse, ove siano necessari per portare a termine l'indagine richiesta e per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette,
l'ammissibilità della produzione tardiva riguarderebbe soltanto documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal
Giudice e non fatti posti a fondamento della domanda;
la documentazione prodotta dalla banca in sede di consulenza, non autorizzata dal Giudice che non aveva accolto l'istanza di esibizione, e non concernendo elementi accessori, non poteva essere utilizzata al fin del decidere e determinerebbe anche la nullità dell'elaborato.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_4
Ha dedotto che: l'appellante con l'atto di opposizione aveva eccepito unicamente il mancato deposito degli estratti storici (dall'apertura del conto) lamentando soltanto che quelli depositati in sede monitoria si riferivano ad un periodo temporale limitato e che, stando all'estratto conto del 30.6.2012, il saldo finale risultava essere di € 244.401,53 senza muovere eccezioni in relazione ai docc. 2,3,4, e 5 depositati in sede monitoria, di cui era stata riconosciuta esistenza e contenuto;
l'appellante non contesterebbe l'an del rapporto garantito, né la sorte capitale, né la garanzia fideiussoria (avendo rinunziato in appello a riproporre il profilo di cui all'art. 1956 c.c.), ma solo gli addebiti per interessi avendo rinunciato in appello pure alle eccezioni di superamento del tasso-soglia, di illegittimità della c.m.s. e della capitalizzazione degli interessi non avendole riproposte.
Ha precisato: di avere depositato tempestivamente: a) il saldo debitore e l'andamento del c/c n. 177 dal 2.12.2005 (apertura del conto) sino al 30.6.2011 (doc. 9 della comparsa di costituzione, recante tutti gli estratti trimestrali storici certificati ex art.50
t.u.b.); b) il saldo debitore e l'andamento del c/c n. 177 dall'1.7.2011 sino al 30.6.2012 (doc.
4 del fasc. monitorio, recante l'estratto certificato ex art. 50 t.u.b.); c) il saldo debitore del c/c 177 dal 30.9.2013 al 14.10.2013 (doc. 3 del fasc. monitorio, recante estratto certificato ex art. 50 t.u.b.); nessuna puntuale/specifica contestazione era stata mossa dalla difesa 5 degli opponenti, con la conseguenza che, in base al principio di “non contestazione” di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., in relazione a tali periodi l'onere probatorio della banca dovrebbe ritenersi assolto;
nessuna nullità o carenza autorizzatoria sarebbe ravvisabile tenuto anche conto che la stessa difesa degli opponenti aveva richiesto l'ordine di esibizione di tutta la documentazione contabile relativa al rapporto di conto corrente e, in particolare, quella parte dell'estratto chiamata “Elementi per il conteggio delle competenze”, dando, quindi, per riconosciuto e non contestato l'avvenuto deposito degli estratti trimestrali storici relativi al c/c ord. 177 senza nulla eccepire quanto alla carenza Contr dei n. 5 estratti trimestrali dall'1.7.2012 al 30.9.2013, depositati dal c.t.p. di nel corso delle operazioni peritali;
con tale richiesta istruttoria aveva implicitamente Parte_1 rinunziato ad ogni eccezione sulla pretesa insufficienza documentale (estratti conto) aventi entrambi il medesimo oggetto;
correttamente, pertanto, il c.t.u. nei propri ricalcoli ha tenuto conto anche del periodo 1.7.2012-30.9.2013, atteso che l'integrazione documentale dallo stesso richiesta riguardava un periodo intermedio assai limitato (5 trimestri nell'arco di rapporto pluriannuale) ed ha consentito di completare la perizia, evitando complessi ricalcoli, attività di acquisizione possibile anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti se necessaria per rispondere ai quesiti sottopostigli, anche quando i documenti sono diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, tenuto conto che il saldo debitore del conto al 30.6.2012 risultava documentato e provato sun dalla sua apertura;
il c.t.u. aveva accertato la validità della pattuizione di interessi ultralegali e anatocistici a carico del correntista, escludendo ogni usura originaria, profili sui quali era sceso il giudicato;
l'appellante non avrebbe mai prospettato che nel periodo inizialmente non documentato da estratti (1.7.2012-30.9.2013) aveva maturato un credito di imprecisato ammontare, al contrario il c.t.u. ha accertato che successivamente al 30.6.2012 e sino al 30.9.2013 il saldo debitore del c/c 177 era passato da € 244.401,53 ad € 403.806,53; nei rapporti di conto corrente bancario l'estratto di saldaconto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, ove il debitore principale sia decaduto a norma dell'art. 1832
c.c. dal diritto di impugnarli;
l'opponente, a fronte del tempestivo deposito degli estratti storici dal 2.12.2005 al 30.6.2012 e dall'1.10.2013 al 14.10.2013 aveva richiesto con memoria 6 istruttoria sia una c.t.u. contabile sia un ordine di esibizione, con ciò implicitamente rinunziando ad ogni eccezione in materia di carenza documentale;
l'opponente aveva contestato esclusivamente gli addebiti per interessi e competenze (usura, anatocismo,
c.m.s.) e non anche la sorte capitale, né aveva eccepito che nei cinque trimestri 1.7.2012-
30.9.2013 vi fosse stata la maturazione di somme a credito del correntista.
Ha dedotto, in subordine, che nel caso in cui si ritenesse tardivo il deposito degli estratti trimestrali relativi al periodo intermedio 1.7.2012 - 30.9.2013, l'onere probatorio risulterebbe comunque assolto quanto meno sino al 30.6.2012 e dal 30.9.2013 al 14.10.2013 in ragione della mancata contestazione degli altri estratti conto e avendo riconosciuto il correntista il saldo al 30.6.2012 cosicché sotto tale profilo l'appello sarebbe inammissibile prima che infondato non potendosi devolvere in sede d'impugnazione un'eccezione implicitamente rinunziata in primo grado.
La c.t.u. ha accertato come addebiti legittimi e conformi alla pattuizione contrattuale e alla legge: a) € 290.402,36 per capitale non contestato (comprensivo delle spese addebitate per valuta effettiva); b) € 85.898,83 per interessi maturati sul c/c n. 177 relativi Contr al solo c/c medesimo, sicché la somma dovuta a corrisponderebbe a quella oggetto del decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 420.336,52.
Si è costituita in giudizio con comparsa di intervento anche la ER banca s.p.a. eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto.
Ha dedotto che: in forza di contratto di cessione pro soluto di crediti Controparte_7 stipulato in data 15.9.2022, con efficacia economica dal 30.4.2022 escluso, ed efficacia giuridica dal 19.9.2022, ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 58 del d.lgv. del 1° settembre 1993, n. 385 e 1 e 4 della l. 30.4.1999
n. 130 da con annuncio pubblicato in G.U. del 29.9.2022 un portafoglio di CP_4 crediti classificati “a sofferenza” tra i quali sarebbe compreso quello vantato nei confronti degli opponenti;
successivamente la società in forza di contratto di Pt_2 Parte_2 cessione di crediti stipulato in data 15.9.2022, con efficacia economica dal 30.4.2022 escluso, a sua volta, ha acquistato pro soluto da ai sensi e per gli effetti Controparte_7 degli artt. 58 del d.lvo del 1° settembre 1993, n. 385 e 1 e 4 della l. 30.4.1999, n. 130, un 7 portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco” che alla data del 15.9.2022 erano di titolarità di della avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla CP_4 cessionaria mediante pubblicazione sulla G.U. del 6.10.2022; tra i crediti oggetto della cessione era compreso quello vantato nei confronti di e delle Controparte_8 garanti società e con annessi privilegi, garanzie e accessori;
Parte_1 Controparte_9 per effetto della cessione era subentrata nel diritto di credito e nelle azioni Parte_2 anche processuali connesse al credito ceduto, già vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto;
la pubblicazione sulla G.U. ha prodotto nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.; i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo a favore del cedente conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione;
in virtù di Parte_2 procura speciale del 26.9.2022 ha conferito a ER CA s.p.a. l'attività di amministrazione, gestione, recupero e riscossione, in via stragiudiziale e giudiziale, dei crediti oggetto della cessione. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate nelle note predisposte per l'udienza del 6.6.2024.
L'appello è infondato.
L'art. 198, 2° comma, c.p.c. consente al c.t.u., con il preventivo consenso delle parti, di poter "esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa", prevedendo poi che di essi non può, senza il consenso di tutte le parti, "far menzione nel processo verbale o nella relazione di cui all'art. 195". Secondo la tradizionale giurisprudenza della Corte suprema il c.t.u, può prendere in esame i documenti non prodotti solo a condizione che si tratti di documenti accessori idonei a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal Giudice, essendo viceversa precluso anche col consenso delle parti, in ragione della perentorietà dei termini previsti per le attività deduttive delle parti, esaminare documenti concernenti fatti e situazioni posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni, perché diversamente opinando si verrebbe a sanare la decadenza in cui le parti sono incorse.
8 Tuttavia, è noto che la Cassazione (cfr. Cass. SS.UU.
1.2.2022 n. 3086) di recente si è discostata da questa impostazione evidenziando che avallerebbe la sostanziale abrogazione della norma facendo venire meno le superiori finalità del processo in materie in cui la complessità delle questioni tecniche dovrebbe, al contrario, giustificare - superando il regime preclusivo - il più ampio dispiegamento dell'apporto peritale, nell'ottica di addivenire ad una decisione, per quanto più è possibile, tendenzialmente giusta, e ciò sia in base ad una considerazione di ordine letterale data dal riferimento nell'art. 198, 2° comma, c.p.c. - allorché abilita il consulente con il consenso delle parti ad esaminare i documenti - a quelli "non prodotti", senza aggiungere alcuna ulteriore qualificazione in grado di orientarne in qualche modo l'interpretazione, sicché dovrebbero intendersi sia quelli autonomamente acquisiti dal consulente sia quelli entrati per iniziativa di una delle parti, senza sottostare al regime preclusivo, diversamente non potendo essere qualificati come tali, e senza distinguere tra documenti a comprova di fatti principali e fatti accessori - distinzione alla norma del tutto estranea che porterebbe a farle smarrire altrimenti ogni carattere di originalità e a farla diventare un inutile doppione di attività a cui il c.t.u. è sempre abilitato, peraltro senza il consenso delle parti -, pur nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio avuto riguardo anche al disposto dell'art. 195, 3° comma, c.p.c., sia per una ragione di ordine sistematico data da ciò che il consulente può procedere anche agli approfondimenti istruttori che forniscano la dimostrazione dei fatti ed, in particolare, può acquisire documenti che quei fatti attestino ove ciò si riveli necessaria e significativa ai fini della soddisfazione del mandato peritale, indagine tanto più necessaria stante la complessità tecnica della materia che può comportare difficoltà di sondare compiutamente tutti gli aspetti di quanto è oggetto di lite ed una corretta valorizzazione dei temi decisionali e di quelli probatori.
Ha anche rimarcato che: la tesi della nullità assoluta argomentata da Cass.
31886/2019 non sarebbe condivisibile perché si fonda sull'assunto che mette in diretta correlazione le violazioni ascrivibili all'attività del consulente con la regolamentazione delle scansioni processuali, mentre perde fondamento allorché si ragioni nella diversa prospettiva che valorizza la funzione ausiliare del c.t.u. in cui egli si rende partecipe dei poteri istruttori che competono al Giudice in via ufficiosa nei settori ad alta specializzazione tecnico-scientifica in cui il quadro probatorio, per la complessità degli 9 approfondimenti istruttori, sfugge alla regola di una rigida preordinazione;
la qualificazione del relativo vizio deve partire dal sistema delle invalidità processuali di cui agli artt. 156 e ss. c.p.c. e segnatamente dal comma 2, ragion per cui se lo scopo della c.t.u. è quello di essere d'ausilio, mediante l'apporto di nozioni di carattere tecnico- scientifico, all'attività del Giudice, una volta che abbia conseguito il suo scopo, seppure in modo irrituale, sarebbe dubbia la sua sanzionabilità, e, quindi, sarebbe preferibile ritenere che i vizi dell'operato del c.t.u. siano fonte di nullità relativa sussumibili sotto l'art. 157, comma 2, c.p.c., di tal che restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all'atto viziato o alla notizia di esso;
il c.t.u. che, nei limiti delle indagini commessegli dal Giudice, estenda il perimetro delle proprie attività e proceda ad accertare fatti non oggetto di diretta capitolazione di parte o ad esaminare documenti non introdotti nel giudizio delle parti, senza darsi previamente cura di attivare su di essi il necessario confronto processuale, non lede, anche successivamente alla novella del 1990, un interesse del processo che comporta un vizio di nullità assoluta, ma lede un interesse, pur primario delle parti in quanto posto a tutela del loro diritto di difesa, di cui, pertanto, possono sempre disporre optando per farne valere o meno la violazione mediate l'eccezione di nullità dell'atto che ne è conseguenza ex art. 157, 2° co, , c.p.c.; il c.t.u., pur potendo estendere le proprie investigazioni a fatti e documenti non acquisiti al processo per iniziativa delle parti, deve mantenere il perimetro entro i limiti segnati dalla domanda e, più esattamente, dai fatti principali che siano dedotti dall'attore a fondamento di essa.
La Corte ha, quindi, affermato, tra l'altro, e per quanto qui più interessa, i seguenti principi: a) "in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti approvare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni".; b) “in materia di consulenza tecnica d'ufficio,
l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio,
o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o 10 acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti
è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso”.
Tale impostazione è stata ribadita da successive pronunce sicché deve ritenersi che si è andata consolidando (cfr. Cass. ord. 31.8.2022 n. 25604, Cass. ord.
9.11.2022 n. 32935,
Cass. ord. 21.7.2023 n. 32935 e Cass. ord.
7.9.2023 n. 26144).
Tanto premesso, si osserva che nella fattispecie in oggetto la ha prodotto CP_4
a fondamento del ricorso per il rilascio del decreto ingiuntivo: il contratto di c/c ordinario n. 177 del 2/12/2005 e documento di sintesi;
gli estratti conto certificati dal 30.9.2013 al
14.10.2013 e gli estratti conto trimestrali certificati dall'1.7.2011 fino al 30.6.2012 nonché
l'atto di fidejussione datato 12.9.2006, rispetto ai quali è tata eccepita dall'opponente l'inidoneità a fornire la prova del credito dell'estratto di saldo conto certificato ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 385/1993 e il fatto che si riferissero ad un periodo temporale limitato. Successivamente con la comparsa di costituzione l'opposta ha depositato la copia degli estratti conto trimestrali del c/c ord. 177 dall'apertura, in data 2.12.2005, sino alla data del 30.6.2011, ciascuno certificato ex art. 50 TUB, asseritamente già inviati alla correntista. La produzione degli estratti conto dall'1.7.2012 al 30.9.2013 è stato poi Contr effettuato dal c.t.p. di nel corso delle operazioni peritali con le osservazioni, datate
8.2.2017, alla seconda bozza di relazione, e, quindi, nel contradditorio delle parti.
Alla stregua dei principi della Corte suprema testé enunciati deve ritenersi che non hanno pregio le deduzioni dell'appellante circa l'inammissibilità della produzione documentale sicché il c.t.u. ha tenuto conto correttamente, nella ricostruzione dei movimenti, anche del periodo 1.7.2012-30.9.2013, avendo l'integrazione documentale riguardato un periodo intermedio di 5 trimestri nell'arco del rapporto di c/c. ed essendo funzionale a fornire una riposta completa ed esauriente ai quesiti assegnati dal Giudice istruttore non può ritenersi soggetta alle preclusioni di cui all'art. 183, 6° comma n. 2,
c.p.c.. Tra l'altro i documenti, per le stesse ragioni, potevano essere oggetto di diretta acquisizione da parte del c.t.u. e di ordine di esibizione da parte del Giudice avendo 11 l'opponente espressamente proposto istanza, ex art. 210 c.p.c., con memoria del 4 luglio
2015, avente ad oggetto “la produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile relativa al rapporto di conto corrente per cui è causa ed in particolare modo quella parte dell'estratto conto chiamata “elementi per il conteggio delle competenze” come era suo diritto a prescindere da un pregressa richiesta alla banca ex art. 119, 4° comma, t.u.b., secondo il più recente orientamento della Corte suprema.
E proprio tale ultima istanza dell'opponente rafforza la bontà della soluzione qui raggiunta perché induce ad un atteggiamento processuale di rigorosa coerenza in quanto il correntista non può prima instare in sede istruttoria per ottenere dalla banca la produzione di tutta la documentazione diretta a ricostruire esattamente il rapporto oggetto di controversia e poi eccepire (peraltro tardivamente), una volta acquisita quella documentazione che lui stesso ha chiesto, che non la si può usare perché sono state violate le norme sulle preclusioni processuali.
Tanto basta per rigettare l'appello. Ricorrono i presupposti per dichiarare compensate integralmente tra tutte le parti le spese di lite del giudizio di appello in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale sulle questioni oggetto di lite e in particolare sui poteri di acquisizione del c.t.u.
L'appellante è però tenuta ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, d.p.r.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello;
dichiara compensate integralmente compensate le spese di lite del grado di appello;
dichiara che l'appellante è tenuta ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 al 12 versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis,
d.p.r. 115/2002.
Perugia, 19 dicembre 2024
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott.ssa Claudia Matteini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel. 1
Dott.ssa Elisabetta Nardone Giudice ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 185/2022
promossa da:
con sede in Roma, via Giovanni Battista Martini n. 2, c.f. e p.iva , Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Perugia, via delle Prome n. 5 presso lo studio dell'Avv. Valter Angeli, che la rappresenta e difende per procura speciale ex art. 83 c.p.c. in calce all'atto di appello
appellante
contro con sede legale in Roma, viale Altiero Spinelli n. 30, Controparte_1 iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario c.f. partita i.v.a. CP_2
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. , in persona P.IVA_2 del Presidente del C.d.A. e l.r. p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti 22/10/2007 autenticata nella firma dal Notaio Dott. di Roma con atto in Per_1 pari data rep. n. 151310 - racc. 33045, dall'Avv. Graziella Tossi del foro di Perugia, con studio legale in Perugia, piazza IV Novembre n. 36, ove ha eletto domicilio
appellata
con l'intervento di
ER CA s.p.a., c.f. e p. i.v.a. nella qualità di procuratrice speciale di P.IVA_3
società unipersonale, con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, Parte_2
c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi n.
, rappresentata dall'avv. Renato Sardi presso il quale ha eletto domicilio P.IVA_4
intervenuta 2
Oggetto: azione di accertamento di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. e di invalidità di clausole usurarie, commissioni di massimo scoperto illegittime e anatocismo
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate per l'udienza del 6.6.2024
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. Parte_1
69/2022 con cui è stata respinta l'opposizione al decreto n. 2480/2014 con il quale le era stato ingiunto, in qualità di fideiussore, di pagare (unitamente a in Controparte_3 favore di la somma di € 420.336,52 per saldo debitore del c/c ordinario n. 177 CP_4 acceso presso la B.N.L. - Area Territoriale Toscana Umbria - Agenzia di Assisi, ed intestato alla dal 1980 all'1.10.2015, oltre interessi e comunque entro il limite CP_5 della garanzia fideiussoria prestata di € 500.000,00. Ha dedotto che: entrambe le società garanti avevano opposto il decreto ingiuntivo contestando la fondatezza della pretesa creditoria ed evidenziando: a) l'incompetenza per territorio del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo;
b) il difetto di prova del credito, essendo a tale scopo insufficiente la produzione dell'estratto di saldo conto certificato e la copia degli estratti conto trimestrali relativi al periodo limitato dall'1.7.2011 al 30.06.2012; c) la liberazione del fideiussore per il mancato rispetto dell'art. 1956 c.c., in quanto il creditore, confidando nelle garanzie prestate dalla G. Industry 1946 s.r.l., aveva continuato a fare credito alla società nonostante la sua situazione di insolvenza;
d)
l'illegittimità delle condizioni applicate atteso che il credito sarebbe stato viziato dall'applicazione di poste illegittime derivanti dalla violazione delle disposizioni in tema di usura, per l'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
l'opposta si era costituita contestando la fondatezza delle domande e concludendo per il rigetto dell'opposizione o per la condanna al pagamento della minor somma che venisse eventualmente accertata;
nelle more del giudizio era stata dichiarata l'interruzione parziale del giudizio per cancellazione della società dal registro delle imprese lussemburghesi, 3 Controparte_6 con rinvio del processo per la prosecuzione limitatamente ai rapporti tra la società
[...]
e l'istituto di credito. Pt_1
Con l'unico, articolato, motivo di appello ha censurato la sentenza per avere ritenuto erroneamente che fosse stato assolto dalla banca l'onere probatorio del proprio credito quando, viceversa, gli estratti di conto corrente relativi al periodo 1.7.2012 -
30.9.2013 (data di chiusura del rapporto) erano stati consegnati dall'istituto di credito (a integrazione di quelli prodotti tempestivamente ma incompleti) al c.t.u. solo in sede di svolgimento delle operazioni peritali, e pertanto, irritualmente e tardivamente perché erano spirati i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c..
Ha aggiunto che: sarebbe esclusa in base alla documentazione prodotta tempestivamente la possibilità di ricostruire il saldo sulla scorta dei principi elaborati dalla Corte suprema per l'ipotesi in cui la carenza riguardi il periodo intermedio del rapporto perché nel caso in esame riguarderebbe invece il periodo finale;
era stata ritenuta tuttavia ammissibile la documentazione prodotta dalla banca oltre il termine, valorizzando la circostanza che la società opponente rispetto alla documentazione contabile avesse avanzato un'espressa richiesta di ordine di esibizione di tal che ciò avrebbe legittimato la produzione tardiva della documentazione da parte dell'attrice
(sostanziale); l'art. 119, comma 4, t.u.b., non sarebbe una norma sull'onere della prova, bensì una disposizione dettata per lo scopo della trasparenza bancaria da cui non sarebbe lecito desumere che il legislatore abbia inteso consentire al cliente di richiedere al Giudice, senza limite alcuno e anche a prescindere da una preventiva richiesta alla banca, la consegna degli estratti conto a lite pendente;
il cliente potrebbe chiedere direttamente alla banca la consegna degli estratti conto dell'ultimo decennio e una volta inoltrata la richiesta la banca sarebbe obbligata ad effettuare la consegna entro il termine previsto, norma che non impatterebbe né sul riparto degli oneri probatori, né sulla disciplina processuale applicabile;
in caso di inadempimento da parte della banca il cliente avrebbe a disposizione diverse strade ed una di queste sarebbe l'istanza di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.; non sarebbe consentito al c.t.u. di sostituirsi alla parte andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova, in quanto in questo modo il Giudice verrebbe 4
a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697
c.c., che del principio del contraddittorio;
anche allorché, in casi determinati, al consulente è permesso acquisire, previo consenso di tutte le parti, i documenti non prodotti dalle stesse, ove siano necessari per portare a termine l'indagine richiesta e per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette,
l'ammissibilità della produzione tardiva riguarderebbe soltanto documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal
Giudice e non fatti posti a fondamento della domanda;
la documentazione prodotta dalla banca in sede di consulenza, non autorizzata dal Giudice che non aveva accolto l'istanza di esibizione, e non concernendo elementi accessori, non poteva essere utilizzata al fin del decidere e determinerebbe anche la nullità dell'elaborato.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_4
Ha dedotto che: l'appellante con l'atto di opposizione aveva eccepito unicamente il mancato deposito degli estratti storici (dall'apertura del conto) lamentando soltanto che quelli depositati in sede monitoria si riferivano ad un periodo temporale limitato e che, stando all'estratto conto del 30.6.2012, il saldo finale risultava essere di € 244.401,53 senza muovere eccezioni in relazione ai docc. 2,3,4, e 5 depositati in sede monitoria, di cui era stata riconosciuta esistenza e contenuto;
l'appellante non contesterebbe l'an del rapporto garantito, né la sorte capitale, né la garanzia fideiussoria (avendo rinunziato in appello a riproporre il profilo di cui all'art. 1956 c.c.), ma solo gli addebiti per interessi avendo rinunciato in appello pure alle eccezioni di superamento del tasso-soglia, di illegittimità della c.m.s. e della capitalizzazione degli interessi non avendole riproposte.
Ha precisato: di avere depositato tempestivamente: a) il saldo debitore e l'andamento del c/c n. 177 dal 2.12.2005 (apertura del conto) sino al 30.6.2011 (doc. 9 della comparsa di costituzione, recante tutti gli estratti trimestrali storici certificati ex art.50
t.u.b.); b) il saldo debitore e l'andamento del c/c n. 177 dall'1.7.2011 sino al 30.6.2012 (doc.
4 del fasc. monitorio, recante l'estratto certificato ex art. 50 t.u.b.); c) il saldo debitore del c/c 177 dal 30.9.2013 al 14.10.2013 (doc. 3 del fasc. monitorio, recante estratto certificato ex art. 50 t.u.b.); nessuna puntuale/specifica contestazione era stata mossa dalla difesa 5 degli opponenti, con la conseguenza che, in base al principio di “non contestazione” di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., in relazione a tali periodi l'onere probatorio della banca dovrebbe ritenersi assolto;
nessuna nullità o carenza autorizzatoria sarebbe ravvisabile tenuto anche conto che la stessa difesa degli opponenti aveva richiesto l'ordine di esibizione di tutta la documentazione contabile relativa al rapporto di conto corrente e, in particolare, quella parte dell'estratto chiamata “Elementi per il conteggio delle competenze”, dando, quindi, per riconosciuto e non contestato l'avvenuto deposito degli estratti trimestrali storici relativi al c/c ord. 177 senza nulla eccepire quanto alla carenza Contr dei n. 5 estratti trimestrali dall'1.7.2012 al 30.9.2013, depositati dal c.t.p. di nel corso delle operazioni peritali;
con tale richiesta istruttoria aveva implicitamente Parte_1 rinunziato ad ogni eccezione sulla pretesa insufficienza documentale (estratti conto) aventi entrambi il medesimo oggetto;
correttamente, pertanto, il c.t.u. nei propri ricalcoli ha tenuto conto anche del periodo 1.7.2012-30.9.2013, atteso che l'integrazione documentale dallo stesso richiesta riguardava un periodo intermedio assai limitato (5 trimestri nell'arco di rapporto pluriannuale) ed ha consentito di completare la perizia, evitando complessi ricalcoli, attività di acquisizione possibile anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti se necessaria per rispondere ai quesiti sottopostigli, anche quando i documenti sono diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, tenuto conto che il saldo debitore del conto al 30.6.2012 risultava documentato e provato sun dalla sua apertura;
il c.t.u. aveva accertato la validità della pattuizione di interessi ultralegali e anatocistici a carico del correntista, escludendo ogni usura originaria, profili sui quali era sceso il giudicato;
l'appellante non avrebbe mai prospettato che nel periodo inizialmente non documentato da estratti (1.7.2012-30.9.2013) aveva maturato un credito di imprecisato ammontare, al contrario il c.t.u. ha accertato che successivamente al 30.6.2012 e sino al 30.9.2013 il saldo debitore del c/c 177 era passato da € 244.401,53 ad € 403.806,53; nei rapporti di conto corrente bancario l'estratto di saldaconto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, ove il debitore principale sia decaduto a norma dell'art. 1832
c.c. dal diritto di impugnarli;
l'opponente, a fronte del tempestivo deposito degli estratti storici dal 2.12.2005 al 30.6.2012 e dall'1.10.2013 al 14.10.2013 aveva richiesto con memoria 6 istruttoria sia una c.t.u. contabile sia un ordine di esibizione, con ciò implicitamente rinunziando ad ogni eccezione in materia di carenza documentale;
l'opponente aveva contestato esclusivamente gli addebiti per interessi e competenze (usura, anatocismo,
c.m.s.) e non anche la sorte capitale, né aveva eccepito che nei cinque trimestri 1.7.2012-
30.9.2013 vi fosse stata la maturazione di somme a credito del correntista.
Ha dedotto, in subordine, che nel caso in cui si ritenesse tardivo il deposito degli estratti trimestrali relativi al periodo intermedio 1.7.2012 - 30.9.2013, l'onere probatorio risulterebbe comunque assolto quanto meno sino al 30.6.2012 e dal 30.9.2013 al 14.10.2013 in ragione della mancata contestazione degli altri estratti conto e avendo riconosciuto il correntista il saldo al 30.6.2012 cosicché sotto tale profilo l'appello sarebbe inammissibile prima che infondato non potendosi devolvere in sede d'impugnazione un'eccezione implicitamente rinunziata in primo grado.
La c.t.u. ha accertato come addebiti legittimi e conformi alla pattuizione contrattuale e alla legge: a) € 290.402,36 per capitale non contestato (comprensivo delle spese addebitate per valuta effettiva); b) € 85.898,83 per interessi maturati sul c/c n. 177 relativi Contr al solo c/c medesimo, sicché la somma dovuta a corrisponderebbe a quella oggetto del decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 420.336,52.
Si è costituita in giudizio con comparsa di intervento anche la ER banca s.p.a. eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto.
Ha dedotto che: in forza di contratto di cessione pro soluto di crediti Controparte_7 stipulato in data 15.9.2022, con efficacia economica dal 30.4.2022 escluso, ed efficacia giuridica dal 19.9.2022, ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 58 del d.lgv. del 1° settembre 1993, n. 385 e 1 e 4 della l. 30.4.1999
n. 130 da con annuncio pubblicato in G.U. del 29.9.2022 un portafoglio di CP_4 crediti classificati “a sofferenza” tra i quali sarebbe compreso quello vantato nei confronti degli opponenti;
successivamente la società in forza di contratto di Pt_2 Parte_2 cessione di crediti stipulato in data 15.9.2022, con efficacia economica dal 30.4.2022 escluso, a sua volta, ha acquistato pro soluto da ai sensi e per gli effetti Controparte_7 degli artt. 58 del d.lvo del 1° settembre 1993, n. 385 e 1 e 4 della l. 30.4.1999, n. 130, un 7 portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco” che alla data del 15.9.2022 erano di titolarità di della avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla CP_4 cessionaria mediante pubblicazione sulla G.U. del 6.10.2022; tra i crediti oggetto della cessione era compreso quello vantato nei confronti di e delle Controparte_8 garanti società e con annessi privilegi, garanzie e accessori;
Parte_1 Controparte_9 per effetto della cessione era subentrata nel diritto di credito e nelle azioni Parte_2 anche processuali connesse al credito ceduto, già vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto;
la pubblicazione sulla G.U. ha prodotto nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.; i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo a favore del cedente conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione;
in virtù di Parte_2 procura speciale del 26.9.2022 ha conferito a ER CA s.p.a. l'attività di amministrazione, gestione, recupero e riscossione, in via stragiudiziale e giudiziale, dei crediti oggetto della cessione. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate nelle note predisposte per l'udienza del 6.6.2024.
L'appello è infondato.
L'art. 198, 2° comma, c.p.c. consente al c.t.u., con il preventivo consenso delle parti, di poter "esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa", prevedendo poi che di essi non può, senza il consenso di tutte le parti, "far menzione nel processo verbale o nella relazione di cui all'art. 195". Secondo la tradizionale giurisprudenza della Corte suprema il c.t.u, può prendere in esame i documenti non prodotti solo a condizione che si tratti di documenti accessori idonei a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal Giudice, essendo viceversa precluso anche col consenso delle parti, in ragione della perentorietà dei termini previsti per le attività deduttive delle parti, esaminare documenti concernenti fatti e situazioni posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni, perché diversamente opinando si verrebbe a sanare la decadenza in cui le parti sono incorse.
8 Tuttavia, è noto che la Cassazione (cfr. Cass. SS.UU.
1.2.2022 n. 3086) di recente si è discostata da questa impostazione evidenziando che avallerebbe la sostanziale abrogazione della norma facendo venire meno le superiori finalità del processo in materie in cui la complessità delle questioni tecniche dovrebbe, al contrario, giustificare - superando il regime preclusivo - il più ampio dispiegamento dell'apporto peritale, nell'ottica di addivenire ad una decisione, per quanto più è possibile, tendenzialmente giusta, e ciò sia in base ad una considerazione di ordine letterale data dal riferimento nell'art. 198, 2° comma, c.p.c. - allorché abilita il consulente con il consenso delle parti ad esaminare i documenti - a quelli "non prodotti", senza aggiungere alcuna ulteriore qualificazione in grado di orientarne in qualche modo l'interpretazione, sicché dovrebbero intendersi sia quelli autonomamente acquisiti dal consulente sia quelli entrati per iniziativa di una delle parti, senza sottostare al regime preclusivo, diversamente non potendo essere qualificati come tali, e senza distinguere tra documenti a comprova di fatti principali e fatti accessori - distinzione alla norma del tutto estranea che porterebbe a farle smarrire altrimenti ogni carattere di originalità e a farla diventare un inutile doppione di attività a cui il c.t.u. è sempre abilitato, peraltro senza il consenso delle parti -, pur nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio avuto riguardo anche al disposto dell'art. 195, 3° comma, c.p.c., sia per una ragione di ordine sistematico data da ciò che il consulente può procedere anche agli approfondimenti istruttori che forniscano la dimostrazione dei fatti ed, in particolare, può acquisire documenti che quei fatti attestino ove ciò si riveli necessaria e significativa ai fini della soddisfazione del mandato peritale, indagine tanto più necessaria stante la complessità tecnica della materia che può comportare difficoltà di sondare compiutamente tutti gli aspetti di quanto è oggetto di lite ed una corretta valorizzazione dei temi decisionali e di quelli probatori.
Ha anche rimarcato che: la tesi della nullità assoluta argomentata da Cass.
31886/2019 non sarebbe condivisibile perché si fonda sull'assunto che mette in diretta correlazione le violazioni ascrivibili all'attività del consulente con la regolamentazione delle scansioni processuali, mentre perde fondamento allorché si ragioni nella diversa prospettiva che valorizza la funzione ausiliare del c.t.u. in cui egli si rende partecipe dei poteri istruttori che competono al Giudice in via ufficiosa nei settori ad alta specializzazione tecnico-scientifica in cui il quadro probatorio, per la complessità degli 9 approfondimenti istruttori, sfugge alla regola di una rigida preordinazione;
la qualificazione del relativo vizio deve partire dal sistema delle invalidità processuali di cui agli artt. 156 e ss. c.p.c. e segnatamente dal comma 2, ragion per cui se lo scopo della c.t.u. è quello di essere d'ausilio, mediante l'apporto di nozioni di carattere tecnico- scientifico, all'attività del Giudice, una volta che abbia conseguito il suo scopo, seppure in modo irrituale, sarebbe dubbia la sua sanzionabilità, e, quindi, sarebbe preferibile ritenere che i vizi dell'operato del c.t.u. siano fonte di nullità relativa sussumibili sotto l'art. 157, comma 2, c.p.c., di tal che restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all'atto viziato o alla notizia di esso;
il c.t.u. che, nei limiti delle indagini commessegli dal Giudice, estenda il perimetro delle proprie attività e proceda ad accertare fatti non oggetto di diretta capitolazione di parte o ad esaminare documenti non introdotti nel giudizio delle parti, senza darsi previamente cura di attivare su di essi il necessario confronto processuale, non lede, anche successivamente alla novella del 1990, un interesse del processo che comporta un vizio di nullità assoluta, ma lede un interesse, pur primario delle parti in quanto posto a tutela del loro diritto di difesa, di cui, pertanto, possono sempre disporre optando per farne valere o meno la violazione mediate l'eccezione di nullità dell'atto che ne è conseguenza ex art. 157, 2° co, , c.p.c.; il c.t.u., pur potendo estendere le proprie investigazioni a fatti e documenti non acquisiti al processo per iniziativa delle parti, deve mantenere il perimetro entro i limiti segnati dalla domanda e, più esattamente, dai fatti principali che siano dedotti dall'attore a fondamento di essa.
La Corte ha, quindi, affermato, tra l'altro, e per quanto qui più interessa, i seguenti principi: a) "in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti approvare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni".; b) “in materia di consulenza tecnica d'ufficio,
l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio,
o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o 10 acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti
è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso”.
Tale impostazione è stata ribadita da successive pronunce sicché deve ritenersi che si è andata consolidando (cfr. Cass. ord. 31.8.2022 n. 25604, Cass. ord.
9.11.2022 n. 32935,
Cass. ord. 21.7.2023 n. 32935 e Cass. ord.
7.9.2023 n. 26144).
Tanto premesso, si osserva che nella fattispecie in oggetto la ha prodotto CP_4
a fondamento del ricorso per il rilascio del decreto ingiuntivo: il contratto di c/c ordinario n. 177 del 2/12/2005 e documento di sintesi;
gli estratti conto certificati dal 30.9.2013 al
14.10.2013 e gli estratti conto trimestrali certificati dall'1.7.2011 fino al 30.6.2012 nonché
l'atto di fidejussione datato 12.9.2006, rispetto ai quali è tata eccepita dall'opponente l'inidoneità a fornire la prova del credito dell'estratto di saldo conto certificato ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 385/1993 e il fatto che si riferissero ad un periodo temporale limitato. Successivamente con la comparsa di costituzione l'opposta ha depositato la copia degli estratti conto trimestrali del c/c ord. 177 dall'apertura, in data 2.12.2005, sino alla data del 30.6.2011, ciascuno certificato ex art. 50 TUB, asseritamente già inviati alla correntista. La produzione degli estratti conto dall'1.7.2012 al 30.9.2013 è stato poi Contr effettuato dal c.t.p. di nel corso delle operazioni peritali con le osservazioni, datate
8.2.2017, alla seconda bozza di relazione, e, quindi, nel contradditorio delle parti.
Alla stregua dei principi della Corte suprema testé enunciati deve ritenersi che non hanno pregio le deduzioni dell'appellante circa l'inammissibilità della produzione documentale sicché il c.t.u. ha tenuto conto correttamente, nella ricostruzione dei movimenti, anche del periodo 1.7.2012-30.9.2013, avendo l'integrazione documentale riguardato un periodo intermedio di 5 trimestri nell'arco del rapporto di c/c. ed essendo funzionale a fornire una riposta completa ed esauriente ai quesiti assegnati dal Giudice istruttore non può ritenersi soggetta alle preclusioni di cui all'art. 183, 6° comma n. 2,
c.p.c.. Tra l'altro i documenti, per le stesse ragioni, potevano essere oggetto di diretta acquisizione da parte del c.t.u. e di ordine di esibizione da parte del Giudice avendo 11 l'opponente espressamente proposto istanza, ex art. 210 c.p.c., con memoria del 4 luglio
2015, avente ad oggetto “la produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile relativa al rapporto di conto corrente per cui è causa ed in particolare modo quella parte dell'estratto conto chiamata “elementi per il conteggio delle competenze” come era suo diritto a prescindere da un pregressa richiesta alla banca ex art. 119, 4° comma, t.u.b., secondo il più recente orientamento della Corte suprema.
E proprio tale ultima istanza dell'opponente rafforza la bontà della soluzione qui raggiunta perché induce ad un atteggiamento processuale di rigorosa coerenza in quanto il correntista non può prima instare in sede istruttoria per ottenere dalla banca la produzione di tutta la documentazione diretta a ricostruire esattamente il rapporto oggetto di controversia e poi eccepire (peraltro tardivamente), una volta acquisita quella documentazione che lui stesso ha chiesto, che non la si può usare perché sono state violate le norme sulle preclusioni processuali.
Tanto basta per rigettare l'appello. Ricorrono i presupposti per dichiarare compensate integralmente tra tutte le parti le spese di lite del giudizio di appello in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale sulle questioni oggetto di lite e in particolare sui poteri di acquisizione del c.t.u.
L'appellante è però tenuta ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, d.p.r.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello;
dichiara compensate integralmente compensate le spese di lite del grado di appello;
dichiara che l'appellante è tenuta ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 al 12 versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis,
d.p.r. 115/2002.
Perugia, 19 dicembre 2024
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott.ssa Claudia Matteini