Articolo 3 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 aprile 1981
>
Versione
5 aprile 2000
Art. 3. (Amministrazione della pubblica sicurezza)

L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' civile ed ha un ordinamento speciale.
Le sue funzioni sono esercitate:
(( a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola )) ((31))
b) dalle autorita' provinciali, dal personale da esse dipendente nonche' dalle autorita' locali di pubblica sicurezza;
c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorita' centrali e provinciali di pubblica sicurezza.
--------------- AGGIORNAMENTO (31)
La L. 31 marzo 2000 n. 78 ha disposto (con l'art. 6 comma 3) che la modifica decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 della suddetta legge.
Entrata in vigore il 5 aprile 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente