Art. 3. (Amministrazione della pubblica sicurezza)
L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' civile ed ha un ordinamento speciale.
Le sue funzioni sono esercitate:
(( a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola )) ((31))
b) dalle autorita' provinciali, dal personale da esse dipendente nonche' dalle autorita' locali di pubblica sicurezza;
c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorita' centrali e provinciali di pubblica sicurezza.
--------------- AGGIORNAMENTO (31)
La L. 31 marzo 2000 n. 78 ha disposto (con l'art. 6 comma 3) che la modifica decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 della suddetta legge.
L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' civile ed ha un ordinamento speciale.
Le sue funzioni sono esercitate:
(( a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola )) ((31))
b) dalle autorita' provinciali, dal personale da esse dipendente nonche' dalle autorita' locali di pubblica sicurezza;
c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorita' centrali e provinciali di pubblica sicurezza.
--------------- AGGIORNAMENTO (31)
La L. 31 marzo 2000 n. 78 ha disposto (con l'art. 6 comma 3) che la modifica decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 della suddetta legge.