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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 6697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6697 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4148/2021 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi fina- li, avente ad oggetto pagamento e vertente
TRA
(P. IVA ), con sede in Pozzuoli (NA), alla Via Anfi- Parte_1 P.IVA_1
teatro Flavio n. 11, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Buonanno presso lo studio del quale elegge domicilio in
Pozzuoli (NA) alla Via Celle 2, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-RICORRENTE-
E
con sede in Frattamaggiore (NA) alla via Lupoli, n. 27 Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 702bis cpc depositato il 17/2/21 e notificato il 10/5/21, esponeva che in relazione alle fatture prodot- Parte_1 te in atti, da essa emesse per prestazioni rese a beneficio di
[...]
negli anni 2009-2015, i pagamenti ex adverso ese- CP_1 guiti erano stati tutti effettuati in ritardo rispetto ai previsti termini di legge o contrattuali e che, pertanto, l'ente sanitario era tenuto a corrisponderle i dovuti interessi moratori, nella specie da applicar- si, precisamente, nelle entità stabilite dal DLGS n. 231/02 e ssmm (queste le testuali conclusioni dell'atto introduttivo : l'adito tribu- Cont nale “1) dichiari che l' è debitrice della Controparte_1
[...]
della somma complessiva di € 43.029,98 o di quell'altra che Pt_2 sarà ritenuta più giusta ed equa, per le causali espresse in premes- sa, oltre interessi, accessori e spese;
2) condanni l CP_1 al pagamento della somma citata o di quell'altra che sarà”).
[...]
Allegata ampia documentazione, l'istante chiedeva quindi condan- narsi controparte a pagare siffatti importi, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi.
, all'uopo evocata, rimaneva contumace. Controparte_3
In ragione della proliferazione documentale e della complessità tecnico-contabile delle verifiche a farsi, il rito veniva commutato in procedimento ordinario. Come accennato, l'istante ha prodotto tra l'altro i contratti conclusi inter partes del 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2016, le nume- rose fatture azionate e gli estratti/conto attestanti i pagamenti (tar- Contr divamente) eseguiti dalla con ampio rendiconto contabile del- le esercitate pretese. In tal modo, dunque, esso ha sufficientemente adempiuto al proprio onere dimostrativo del fatto costitutivo del credito. Invero, in sostanza, come si evince dall'atto introduttivo, si tratta solo di verificare quali e quanti interessi da ritardo -nella specie azionati- siano appunto riscontrabili e verificabili in atti, non es- sendo qui poi in discussione il capitale all'uopo pagato (in ritardo). Occorre a riguardo premettere, come da istanza attorea, che siffatti accessori vadano appunto riconosciuti, anche nei confronti della Contr convenuta nella misura del richiamato DLGS 231/02 e ssmm cit. (così ad es. SSUU n. 35092/23 secondo cui “Le prestazioni sa- nitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di ac- creditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazio- ne dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione con- tinuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previ- sione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della ammini- strazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002”). Insomma, vi sono in atti i documenti fondativi del credito, cosicchè i rilevabili ritardi maturati nell'esecuzione dei successivi pagamenti devono essere compensati con gli speciali interessi cd. commercia- li, oggi richiesti. Ciò premesso nell'an e sul piano probatorio, deve ora osservarsi, sull'ulteriore piano del quantum, che la espletata CTU dell'incaricato dott. comm. è apparsa sostan- Persona_1 zialmente idonea, evidenziandosi in essa, di volta in volta per cia- scuna fattura, l'importo dovuto, il tempo del successivo ritardato pagamento, l'interesse commerciale applicabile e, infine, la conse- guente somma da corrispondersi -appunto- ex DLGS 231/02 e ss (si vedano anche i prospetti contabili sviluppati dal consulente d'ufficio). A riguardo, dunque, rimandando a questi tabulati sinottici formati dal tecnico, appare opportuno riprodurre ampi stralci dell'elaborato peritale, esteso integrativamente in data 15/1/24, do- po le osservazioni di parte, prendendo le mosse dalla documenta- zione attorea versata in atti : “…Nell'espletamento dell'incarico, il sottoscritto C.T.U. ha esaminato la seguente documentazione: - Ri- corso ex art. 702 bis e ss. c.p.c.; - contratti relativi alle prestazioni espletate dal 2009 al 2015; - estratti conto, attestanti i pagamenti Cont eseguiti dall' - fatture dal 2009 al 2015; - pec del 02.04.2019 Cont Cont di - prospetti contabili relativi dall'anno 2009 CP_4 all'anno 2015; - Prospetto contabile riassuntivo. …Di seguito la tabella che riporta i saggi di interesse vigenti rationae temporis :
Dal Al TassoB.C.E. Maggiorazione Tasso Totale
01/01/2009 30/06/2009 2,50% 7,00% 9,50%
01/07/2009 31/12/2009 1,00% 7,00% 8,00%
01/01/2010 30/06/2010 1,00% 7,00% 8,00%
01/07/2010 31/12/2010 1,00% 7,00% 8,00%
01/01/2011 30/06/2011 1,00% 7,00% 8,00% 01/07/2011 31/12/2011 1,25% 7,00% 8,25%
01/01/2012 30/06/2012 1,00% 7,00% 8,00%
01/07/2012 31/12/2012 1,00% 7,00% 8,00%
01/01/2013 30/06/2013 0,75% 8,00% 8,75%
01/07/2013 31/12/2013 0,50% 8,00% 8,50%
01/01/2014 30/06/2014 0,25% 8,00% 8,25%
01/07/2014 31/12/2014 0,15% 8,00% 8,15%
01/01/2015 30/06/2015 0,05% 8,00% 8,05%
01/07/2015 31/12/2015 0,05% 8,00% 8,05%
01/01/2016 30/06/2016 0,05% 8,00% 8,05%
01/07/2016 31/12/2016 0,00% 8,00% 8,00%
01/01/2017 30/06/2017 0,00% 8,00% 8,00%
01/07/2017 31/12/2017 0,00% 8,00% 8,00%
...Inoltre, si riportano di seguito gli ulteriori parametri emersi dal- la lettura dei contratti che disciplinano i rapporti tra parte attrice e parte convenuta:
- Per l'anno 2009 i giorni previsti per la scadenza sono pari a 30 giorni dalla data di fine mese della competenza cui la fattura si ri- ferisce - Per l'anno 2010 i giorni previsti per la scadenza sono pari a 60 giorni dalla data di fine mese della competenza cui la fattura si riferisce - Per gli anni 2011/2012/2013 i giorni previsti per la scadenza sono pari a 90 giorni dalla data di fine mese della com- petenza cui la fattura si riferisce - Per gli anni 2014/2015 i giorni previsti per la scadenza sono pari a 60 giorni dalla data di fine mese della competenza cui la fattura si riferisce. Altresì, a far data dall'anno 2013, vengono applicate le seguenti maggiorazioni sui tassi moratori come sopra esposti in tabella:
+ 2% per i giorni di ritardo ricadenti nei primi due mesi di ritar- do;
+4% per i giorni di ritardo ricadenti tra il terzo ed il quarto mese;
+6% per i giorni di ritardo ricadenti tra il quinto ed il sesto mese;
+8% per i giorni di ritardo ricadenti dal settimo mese in poi.
Quindi, una volta riordinate tutte le fatture emesse, lo scrivente le ha elencate nel proprio elaborato indicandone il numero, la data, l'importo, la competenza economica, la data di scadenza, la data del pagamento, i giorni di ritardo ed infine l'interesse maturato se- condo i parametri sopra esposti. Operando in tal guisa, si è giunti alle seguenti conclusioni: alla luce dei conteggi effettuati la ha maturato interessi per € 38.872,65…La DA. MO. Parte_1 Parte ha maturato interessi per € 38.872,65 di cui - € 14.954,47 per gli anni 2009 e 2010 per i quali, sulla base della documentazione in atti non è stato possibile accertare se effettivamente non ancora corrisposti.-€23.918,18 per gli anni dal 2011 al 2015” (enfasi ag- giunte). Tale è l'importo complessivo, dunque, al cui pagamento deve esse- Contr re qui condannata la convenuta oltre interessi di legge, consi- Contr derando del resto che la medesima avrebbe dovuto costituirsi in giudizio ed eccepire ipotetici pagamenti parziali delle somme qui de residuo azionate. Le spese di lite seguono infine la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore ricorrente-attoreo dichiaratosi antistatario, mentre le già liquidate spese di , di euro 2.000 oltre accessori di CP_5 legge, verosimilmente anticipate in proprio e direttamente dalla SAS ricorrente al consulente, devono essere direttamente corrispo- ste -dalla convenuta tale società anticipante. CP_1
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricor- so depositato il 17/2/21 dal nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
a)in accoglimento, condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 38.872,65 oltre interessi di legge;
b)condanna altresì a pagare le spese di giudizio che liqui- Controparte_1 da in complessivi euro 3.300,00, di cui euro 300 per esborsi, oltre forfettarie-
CPA-IVA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore ricorren- te-attoreo dichiaratosi antistatario, oltre spese di CTU/Salerno come in parte motiva.
Così deciso in Napoli in data 2/7/25. Il giudice unico
AntonioAttanasio