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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4927 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1029/2020
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Olivia Maio, Parte_1 C.F._1
c.f. presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Salita Arenella C.F._2
n.8, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Cicchella, c.f. , presso il cui C.F._3 studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Francesco Crispi n. 62, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1485/2020, pubblicata l'11.02.2020.
Conclusioni per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che vanta un credito di euro 10.061,55 nei confronti del Parte_1 Controparte_2
e condannare quest'ultimo al pagamento di tale importo a favore del condannare la
[...] Pt_1 controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver proposto una domanda riconvenzionale infondata e pretestuosa.
1 Conclusioni per l'appellato/appellante incidentale: rigettare l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado “nel senso di ritenere provata sulla base della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie la duplicazione del pagamento dalla polizza assicurativa del fabbricato, per l'effetto condannare il alla restituzione di €.2.650,00 Pt_1 come richieste in giudizio”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. NZ De UC citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il Controparte_3
chiedendo l'accertamento del proprio credito per compenso professionale e per le
[...] somme anticipate durante lo svolgimento del suo incarico di amministratore del CP_1 convenuto, conclusosi il 18.10.2012. Precisò che, al momento delle dimissioni, oltre al bilancio relativo alla gestione dell'anno 2011, aveva consegnato all'amministratore entrante,
[...]
, tutta la documentazione relativa alla gestione condominiale, dalla quale - anche sulla base Parte_2 di intese raggiunte al momento della consegna - risultava che aveva effettuato delle anticipazioni per conto del condominio per l'importo di euro 37.403,19 e che, a fronte di tale importo, aveva ricevuto soltanto degli acconti, per complessivi euro 26.341,64. Chiese, quindi, la condanna del CP_1 al pagamento di euro 10.061,55, quale parte residua del credito rimasto insoluto.
Si costituì il e dedusse che l'attività svolta dall'attore era stata Controparte_1
“fortemente carente, superficiale, distratta e disinteressata”, non conforme ai doveri dell'amministratore elencati dall'art. 1130 c.c., con particolare riferimento all'esecuzione delle delibere assembleari, alla riscossione delle quote condominiali, all'erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e al compimento degli atti conservativi di queste ultime.
Lamentò: a) “la mancata regolare emissione delle bollette condominiali, che avrebbe consentito la possibilità di poter fronteggiare con regolarità le esigenze di cassa correnti (cfr. 'verbale di consegna' lettera F), bollette Enel relative al 4° trimestre, lasciate impagate per mancanza liquidità), quali il pagamento dello stipendio del portiere, al quale si è dovuto far fronte spesso con soli acconti prelevati dalla gettoniera dell'ascensore della scala A, ed evitando ai condomini di dover provvedere, sempre in via d'urgenza, con sostanziosi ed improvvisi pagamenti”; b) la mancata riscossione delle bollette condominiali, pur saltuariamente emesse;
c) la duplicazione del pagamento dell'assicurazione del fabbricato;
d) il mancato pagamento delle competenze del commercialista, dott.
, che si era occupato del “pagamento F24, calcolo IMU e pagamento” (nel verbale di Parte_3 consegna il aveva dimenticato di riferire sul conferimento dell'incarico al dott. ), Pt_1 Pt_3
“né era stata fornita prova del pagamento dell'IMU relativo all'alloggio del portiere”; e) la mancata
2 informazione dell'assemblea condominiale in ordine alla pendenza del giudizio introdotto da CP_4
, avente ad oggetto “asseriti danni da infiltrazioni e conseguente richiesta di risarcimento
[...] danni per circa € 22.500,00”.
Il concluse chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, di CP_1 accertare che l'amministrazione di alla luce degli addebiti elencati, era stata Parte_1 negligente, con la conseguenza che il doveva essere condannato al risarcimento dei danni a Pt_1 favore del , quantificati nell'importo di euro 50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di CP_1 giustizia.
Il giudice di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò sia la domanda principale sia quella riconvenzionale, compensando tra le parti le spese di lite.
Ha motivato la decisione come di seguito si sintetizza.
1) L'entità del credito per il compenso del in qualità di ex amministratore del condominio, Pt_1 emerge dalla contabilità approvata dall'assemblea del 18.10.2012. L'esame del consuntivo della gestione ordinaria degli anni 2010 e 2011 e dell'aggiornamento al 30.09.2012, consente di affermare che il compenso spettante al è di euro 5.125,00 (625,00 + 4.500,00) per l'anno 2010 e di Pt_1 altrettanti euro 5.125,00 per l'anno 2011, somme indicate in grassetto, a margine del conto consuntivo, come “ripartite in bilancio ma non percepite.” Ammontare riscontrabile anche nella situazione patrimoniale anni 2010/2011, che, alla voce passività, indica la complessiva somma di
10.250 euro (5.125,00 + 5.125,00) spettante all'amministratore per emolumenti non percepiti.
Diversamente le somme che avrebbe anticipato il - delle quali quest'ultimo chiede il Pt_1 rimborso - non risultano accertate. Non è a tal fine sufficiente l'indicazione in bilancio di un generico disavanzo, né tanto può desumersi dai verbali di consegne del 23 e del 26 ottobre, nonché del 9 novembre 2012, sottoscritti dall'amministratore entrante e da quello uscente, ove si dà atto che il disavanzo di cassa a credito di quest'ultimo è pari ad euro 22.829,19. Trattasi non solo di documento successivo all'assemblea del 18.10.2012, ma anche di semplice verbale di consegna, che non ha alcun valore di riconoscimento del debito, e, in ogni caso, di scrittura tra soggetti non legittimati a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata. E invero, va negata l'autonoma soggettività del , mero ente di gestione, sicché i titolari della posizione giuridica soggettiva sono i CP_1 condomini ed esclusivamente l'approvazione di questi ultimi avrebbe valore di ricognizione del debito.
2) Le medesime ragioni valgono per il credito relativo ai compensi per il periodo da gennaio a settembre 2012 (3.375,00 euro) e a quelli che il assume spettantigli nella qualità di Pt_1 responsabile della prevenzione per gli infortuni sul lavoro per il medesimo periodo (625,00 euro), anch'essi risultanti esclusivamente dai verbali di consegne e, perciò, sforniti di approvazione
3 assembleare;
ne manca, infatti, la puntuale indicazione nella nota di aggiornamento del consuntivo al
30.09.2012, onere incombente sullo stesso amministratore in quanto soggetto deputato alla redazione del rendiconto e della cui omissione, quindi, non può in alcun modo dolersi. L'art. 1720 c.c., che obbliga il mandante (condominio) a pagare il compenso e a rimborsare le anticipazioni sostenute dal mandatario (amministratore), va coordinato con l'art. 1130 cc, in virtù del quale l'amministratore di condominio è tenuto ad una puntuale redazione del bilancio. Solo la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle poste passive specificamente indicate, così come dalla delibera dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto devono risultare le somme anticipate dall'amministratore nell'interesse del condominio, non potendo in caso contrario ritenersi provato il relativo credito. “Essendo, pertanto, certo il solo credito per compensi degli anni
2010/2011 pari ad euro 10.250,00, in mancanza di documenti che certifichino i singoli esborsi che
l'amministratore avrebbe sostenuto con il proprio patrimonio nell'interesse del e quindi CP_1 la corrispondenza di essi a spese autorizzate dall'assemblea, e tenuto altresì conto che non è dato sapere se la somma di euro 23.341,000 - già versata dal condominio come da ricevute depositate - sia da riferire ed in che misura alle pretese anticipazioni o al suddetto compenso, non può pronunciarsi la condanna alla domanda attorea”.
3) La domanda riconvenzionale è infondata. Nessuno degli addebiti mossi dal all'ex CP_1 amministratore è stato sufficientemente provato.
Quanto alla mancata emissione delle bollette condominiali e alla mancata riscossione dei contributi condominiali, non sussiste la prova del danno.
Analogamente non risulta provato il danno conseguente alla lamentata negligenza dell'amministratore uscente che, nello stipulare una nuova polizza assicurativa a favore del condominio, con la non avrebbe tempestivamente provveduto a disdire quella Parte_4 precedente, legittimando così la pretesa creditoria di quale vecchia Controparte_5 compagnia assicuratrice. E invero, dagli atti depositati da parte convenuta, risulta l'intimazione di pagamento dell'8.05.2013 avente ad oggetto il premio scaduto in data 31.12.2012, relativo alla polizza n. 293276299, pari ad euro 2.650,00, proveniente dalla Creditech, mandataria di
Emerge, altresì, che quest'ultima negava di aver ricevuto la disdetta e Controparte_5 che il nuovo amministratore si dichiarava impossibilitato ad esibirla in quanto non gli sarebbe stata consegnata dal con la conseguenza che il condominio era stato costretto ad autorizzare - Pt_1 come da verbale di assemblea del 23.10.2012 - il pagamento del premio ad Controparte_5
nonostante la contestuale vigenza del contratto assicurativo con Nel
[...] Parte_4 consuntivo approvato dall'assemblea del 18.10.2012 per l'anno 201l è indicata la polizza n.
4 293276299 con il cui premio ammontava ad euro 2.550,00, mentre Controparte_5 per l'anno 2011 la polizza era stata stipulata con il cui premio era pari ad euro Parte_4
1.660,00. Alcun addebito di negligenza si può muovere al che, cambiando compagnia Pt_1 assicuratrice, aveva agito nell'interesse del condominio, procurando un risparmio di 890,00 euro all'anno. L'esistenza della disdetta è confermata dal teste il quale dichiara di aver Testimone_1 materialmente redatto la lettera di disdetta sotto dettatura del ed afferma che la lettera di Pt_1 disdetta era stata consegnata, unitamente al resto della documentazione, all'amministratore entrante e, pertanto, non era più nella disponibilità del Pt_1
In ogni caso non risulta un doppio esborso, ossia che per l'anno 2012 il condominio abbia effettivamente pagato due premi per la polizza assicurativa, uno ad e l'altro Controparte_5 alla Tanto più che, per la prova dei i pagamenti, l'art. 2726 c.c. rinvia alle Parte_4 disposizioni in materia di prova dei contratti, escludendo, quindi, quella testimoniale;
a nulla vale la dichiarazione resa dall'avv. , amministratore entrante, in sede di interrogatorio, laddove Parte_2 afferma di aver pagato due premi assicurativi per l'anno 2012.
L'onere probatorio rimane insoddisfatto anche con riferimento alla doglianza che il non Pt_1 avrebbe riferito - in sede di consegna della documentazione all'amministratore entrante - del conferimento dell'incarico al commercialista, dott. , né del mancato pagamento dell'IMU Pt_3 relativo all'alloggio del portiere. Contrariamente a quanto affermato da parte convenuta, dal consuntivo di gestione degli anni 2010/2011 risulta espressamente indicata, nella TABELLA A spese generali, la voce “Consulenza fiscale, compilazione MOD. 770 e F24 (studio )” nonché la Pt_3 voce “ICI casa portiere”.
Infondata è, ancora, la doglianza relativa al mancato pagamento delle bollette riguardanti il consumo idrico, bollette ABC, per un importo pari ad euro 1.944,09, riferite al periodo gennaio 2010/marzo
2013.
In sede di interrogatorio formale, l'avv.to dichiarava che “la fornitura idrica, la cui utenza Parte_2
è intestata al condominio, è inserita nel bilancio condominiale ed è pagata dal condominio, tanto è vero che il per il passato l'aveva indicata nel bilancio e l'aveva pagata;
ad un certo punto Pt_1 lo stesso non l'ha più pagata, né inserita in bilancio, per mancanza di cassa”. Da tale ultima affermazione, quindi, si evince che il mancato pagamento non è dovuto alla negligenza dell'ex amministratore, ma alla carenza di fondi e, quindi, agli stessi condomini che, in quanto mandanti, sono tenuti, ai sensi del 1719 c.c. a fornire al mandatario i mezzi per l'assolvimento dell'incarico. In ogni caso non è stato chiarito e dimostrato quale sarebbe stato il danno conseguente alla condotta del Contr
posto che agli atti non risulta se, in seguito alla morosità, la abbia sospeso l'erogazione Pt_1
5 dell'acqua, né che abbia addebitato “penali, interessi e spese legali”, che si andrebbero ad aggiungere all'importo di euro 1.944,09 a causa della suddetta morosità.
E' infondata anche la doglianza del condominio secondo cui il avrebbe omesso di informare Pt_1 tempestivamente l'assemblea della pendenza del giudizio “ contro ”, recante il CP_4 CP_1 numero 9454/2004 di ruolo generale, nonché della nomina, come difensore, dell'avv. Cosomati, e di non aver posto tempestivamente rimedio alle infiltrazioni che avrebbero provocato i danni di cui al suddetto giudizio.
L'art. 1131, 2° comma, c.c. riconosce all'amministratore una generale legittimazione passiva nei giudizi in cui sia convenuto il condominio, senza necessità di una preventiva autorizzazione dell'assemblea, e richiedendo, per le sole materie che esorbitano dalle sue attribuzioni, che ne sia data notizia senza indugio ai condomini. Il successivo quarto comma prevede che l'amministratore che non adempie a tale obbligo è tenuto a risarcire i danni, ma a condizione che un pregiudizio ci sia stato e sia dimostrato dal condominio che si pretende danneggiato. Nel caso di specie nel verbale dell'assemblea del 28.06.2007, si legge “Causa/Condominio: Aggiornamento dell'Amministratore e lettura delle note istruttorie”. Dal contenuto del suddetto verbale, si desume, da un lato, che i condomini erano stati posti a conoscenza del procedimento, dall'altro che, in ogni caso, durante l'assemblea, gli stessi avevano ratificato, anche per facta concludentia, l'operato dell'ex amministratore.
In conclusione, la richiesta di risarcimento dei danni arrecati dal per mala gestio, proposta Pt_1 con domanda riconvenzionale, deve essere rigettata.
4) La condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non può automaticamente conseguire all'infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, costituente esercizio di una facoltà, oltre che lecita, costituzionalmente protetta e garantita, quale espressione del generale diritto di difesa. Si tratta di un'ipotesi speciale di responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c., i cui elementi devono essere puntualmente provati da chi vanta la pretesa: quello soggettivo del dolo, in termini di mala fede, ossia di consapevolezza dell'infondatezza della domanda proposta, o della colpa, ossia il non essersi avveduto dell'ingiustizia della pretesa a causa di trascuratezza, negligenza o imprudenza, e quello oggettivo del danno subito. Laddove, come in questo caso, non emergano nè la palese pretestuosità dell'iniziativa processuale né il pregiudizio concretamente sofferto a causa di essa, nulla può essere liquidato, neppure ricorrendo a criteri equitativi.
5) La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di lite.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1 costituendosi e proponendo appello incidentale, il , in Napoli. Controparte_1
6 Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
§ 2.1. L'appellante con l'atto di impugnazione, non articolato in separati motivi, lamenta preliminarmente che la sentenza impugnata è una bozza e non “una sentenza vera e propria”, evidenziando, come anomalia, che alla pagina 5, i seguenti nove righi sono in colore rosso, laddove si legge: <ma anche di semplice verbale di consegna, che non ha alcun valore di riconoscimento del debito;
ed in ogni caso, di scrittura tra soggetti non legittimati a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata. Ormai consolidata, infatti è la giurisprudenza che nega l'autonoma soggettività del , ricondotto ad un mero ente di gestione, sicchè i titolari della posizione CP_1 giuridica soggettiva sono i condomini ed esclusivamente l'approvazione di questi avrebbe valore di ricognizione del debito.>>. Tra parentesi, sempre in colore rosso, viene riportata la seguente frase:
<non sono d'accordo, l'amministratore rappresenta i condomini>>.
L'appellante sostiene, quindi, che la sentenza sia nulla “in quanto si tratta chiaramente di una bozza di sentenza con scambio di idee tra uditore e G.I.: uno scambio di idee che andava poi corretto dal
Magistrato nella stesura finale e che non doveva lasciare agio ad incertezze come invece è quello che è accaduto perché proprio in sentenza non vi è certezza e chiaramente viene riportato in rosso ed in disaccordo con il tenore della sentenza sul punto del valore da dare al verbale di consegna, disaccordo sottolineato ed evidenziato proprio dalle parole 'NON SONO D'ACCORDO,
L'AMMINISTRATORE RAPPRESENTA I CONDOMINI'”. censura, poi, la sentenza del primo giudice nella parte in cui afferma che Parte_1
“l'istruttoria svolta, ed in particolare l'esame della documentazione in atti, non consente di accertare
l'esistenza di un credito residuo in capo al ”. Pt_1
Argomenta che l'entità del credito relativo al proprio compenso emerge dalla contabilità approvata dall'assemblea del 18.10.2012.
Impugna, altresì, il seguente punto della sentenza, laddove si legge <essendo pertanto certo il solo credito per compensi degli anni 2010/11 pari ad € 10.250,00, in mancanza di documenti che certifichino i singoli esborsi che l'amministratore avrebbe sostenuto con il proprio patrimonio nell'interesse del e quindi la corrispondenza di essi a spese autorizzate dall'assemblea, CP_1
e tenuto altresì conto che non è dato sapere se la somma di € 23.341,00 – già versata dal CP_1 come da ricevute depositate e da atto di citazione – sia da riferire e in che misura alle pretese anticipazioni o al suddetto compenso, non può pronunciarsi la condanna di cui alla domanda attorea>>. L'appellante evidenzia che il primo giudice ha correttamente ritenuto certo il credito del ma non ne ha tratto come conseguenza la condanna del al relativo pagamento. Pt_1 CP_1
7 Sostiene che il ha ammesso di non aver pagato il suo compenso sull'erroneo assunto che CP_1 avrebbe svolto l'attività di amministratore in modo negligente, e ribadisce di aver anticipato ingenti somme nell'interesse del condominio, altrimenti non avrebbe avuto alcuna giustificazione il fatto di aver ricevuto, in restituzione, l'importo di euro 26.341,64, quando non era più l'amministratore.
Sottolinea che il nulla dice al riguardo “trincerandosi dietro frasi fatte ed impugnazioni CP_1 di stile che equivalgono a non aver provato nulla di fatto se non che a confermare la circostanza che tutte le anticipazioni furono fatte dal sig con il suo patrimonio personale così come Parte_1 il fatto che il non ha pagato al sig i suoi compensi ed onorari CP_1 Parte_1 professionali per l'opera di amministratore e per il lavoro di responsabile prevenzione anni
2010/11/12”. Argomenta che le anticipazioni sono certe perché “ben individuate dal Sig. Parte_1
e mai negate dal Condominio come si evince in tutti i documenti esibiti, e così anche la
[...] sussistenza e l'ammontare è provato dai documenti esibiti e dalla documentazione in atti in merito ai pagamenti ricevuti ed alla varia corrispondenza tra le parti. Dai messaggi e-mail intercorsi tra
l'amministratore entrante avvocato e l'amministratore uscente sig Parte_2 Parte_1
si evince non solo la cordialità dei rapporti e l'assenza di rilievi contenziosi ma anche l'invito
[...] rivolto al sig. da parte dell'avv. Amministratore di attendere un po' per Parte_1 Parte_2 il saldo dei pagamenti da avere stante momentanee difficoltà di incasso”. Deduce, quindi, che le sole somme dovutegli sono quelle relative al compenso di amministratore per gli anni dal 2010 al 2012, come riportato nel verbale di consegna, dove si indica analiticamente: “compenso amministratore anno 2010 € 4.500,00, compenso quale responsabile servizi prevenzione infortuni non Pt_1 percepito anno 2010 € 625,00, compenso amministratore anno 2011 non percepito € 4.500,00, compenso sig quale responsabile servizi prevenzione infortuni anno 2011 non percepito Pt_1
€625,00 , compenso amministratore anno 2012 non percepito € 3.375,00, compenso sig Pt_1 quale responsabile servizi prevenzione infortuni anno 2012 non percepito €625,00.”.
Il gravame è infondato.
Va premesso che la colorazione in rosso di nove righi della pag. 5 della sentenza impugnata è priva di rilievo e non inficia il punto di motivazione. Quanto al contenuto della parentesi (“non sono
d'accordo, l'amministratore rappresenta i condomini”) - al nono rigo in rosso - dal quale potrebbe apparire un contrasto con l'affermazione immediatamente precedente, si evidenzia come la Corte possa procedere a colmare lacune o contraddittorietà di passaggi della motivazione del primo giudice, alla luce delle doglianze dell'appellante, senza che ciò comporti la declaratoria di nullità della sentenza gravata.
Al riguardo va dato seguito al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del
8 contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del
“devolutum” quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato. D'altronde, sono gli articoli 353 e 354 cod. proc. civ. a delineare i vizi della sentenza di primo grado giustificanti la regressione della causa, per il resto il giudice d'appello avendo quindi il potere/dovere di decisione sul “devolutum”, e logicamente ciò include anche l'integrazione della motivazione o il suo inserimento qualora non sia stata fornita.”
(cfr. Cass. ordinanza n. 19068/2023 e Cass. sentenza n. 4889/2016).
Ciò posto si osserva che, anche all'esito di una valutazione ex novo delle risultanze istruttorie, e prescindendo dal suddetto punto di motivazione del giudice di prime cure, la reiterata richiesta di pagamento formulata dal non può essere accolta. Pt_1
E invero, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, l'istruttoria espletata e l'esame della documentazione in atti, non consente di accertare l'esistenza di un credito residuo in capo al Pt_1
Dalla contabilità approvata dall'assemblea condominiale del 18.10.2012 emerge esclusivamente il credito del a titolo di compensi, quale amministratore di condominio, per gli anni 2010 e Pt_1
2011, per un importo complessivo di euro 10.250,00. Diversamente, sempre dalla contabilità del condominio, non emerge l'approvazione dei compensi per l'anno 2012.
Quanto alle anticipazioni l'attore/appellante non solo non ha mai allegato specificamente quali siano gli importi che ha anticipato, indicando dettagliatamente a quali spese si riferissero, spese che avrebbe sostenuto nell'interesse del condominio, ma neanche ha provato né documentalmente né con prova testimoniale di averle sopportate. Inconferenti sono i richiamati messaggi e-mail, intercorsi con l'amministratore entrante, facenti riferimento alla necessità di attendere per il saldo dei pagamenti.
Tanto rileva prim'ancora della questione del mancato inserimento delle suddette poste passive nella contabilità del . CP_1
In ogni caso si richiama il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di condominio, l'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente così come un pagamento parziale, a titolo di acconto di una maggiore somma, non costituiscono prove idonee del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell' amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte
9 al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata”. (cfr. Cass. ordinanza n. 15702 del 2020).
Ciò posto, la pacifica circostanza che l'amministratore abbia ricevuto, cessato il Parte_1 suo incarico, l'importo di euro 26.341,64 - idoneo certamente a soddisfare i compensi per l'attività professionale espletata come amministratore di condominio negli anni 2010, 2011 e 2012 (pur volendo ricomprendere anche il compenso per l'annualità 2012, nonostante il mancato inserimento di tale posta passiva nella contabilità condominiale) - in mancanza della prova di quali siano gli importi anticipati nell'interesse del e dell'approvazione di un conto consuntivo CP_1 comprensivo dell'indicazione di tali importi, non può che comportare il rigetto della domanda del
[...] di condanna del al pagamento della ulteriore somma di euro 10.061,55. Pt_1 CP_1
Peraltro si rileva che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non si rinvengono in atti ricevute di pagamento che consentono di imputare la somma di euro 23.341,00 (che il CP_1 assume di aver ricevuto) ad anticipazioni di cassa effettuate dal né l'appellante fornisce Pt_1 elementi che consentano di individuare quali siano le ricevute alle quali fa riferimento.
§ 3. Occorre ora procedere all'esame dell'appello incidentale proposto dal CP_1
Va precisato che, ai fini dell'accoglimento della rinnovata richiesta di condanna del per il Pt_1 dedotto negligente svolgimento dell'attività di amministratore, il Condominio reitera, in grado di appello, solo la doglianza relativa alla duplicazione dell'esborso, a titolo di premio assicurativo, per l'annualità 2012, imputabile - secondo l'appellante incidentale - alla mancata disdetta della polizza assicurativa stipulata con la da parte del nonostante avesse Controparte_5 Pt_1 stipulato per la medesima annualità, a favore del condominio, una nuova polizza con la Fondiaria.
Il condominio deduce di aver provato la duplicazione degli esborsi mediante la produzione della intimazione di pagamento notificata dalla Creditech, per conto di anche alla luce Controparte_5 delle dichiarazioni rese dal nuovo amministratore, avv. il quale, in sede di Parte_2 interrogatorio formale, ha confermato di aver effettuato il pagamento del premio a , Controparte_5
a seguito della predetta intimazione, con la conseguenza che, per l'annualità 2012, sarebbe stato pagato il premio assicurativo sia alla che alla . CP_5 Parte_4
Il motivo di gravame incidentale è infondato.
E' pacifico che “le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie” (cfr. Cass. ordinanza n.
24799/2024).
Nel caso di specie il quadro istruttorio non consente di trarre argomenti di prova a sostegno della dedotta duplicazione dei pagamenti, riferita dall'amministratore del quale legale CP_1
10 rappresentante di quest'ultimo, in sede di interrogatorio formale, non emergendo dagli atti di causa un doppio esborso, ossia che per l'anno 2012 il abbia effettivamente pagato due premi CP_1 per la polizza assicurativa, uno ad e l'altro alla Controparte_5 Parte_4
§ 4. Va, quindi, esaminata la doglianza dell'appellante principale riguardante il rigetto della domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. spiegata nei confronti del CP_1 soccombente con riguardo alla proposta domanda risarcitoria riconvenzionale.
L'appellante, a sostegno della doglianza, nel reiterare la domanda di condanna del per CP_1 lite temeraria, deduce che la domanda risarcitoria di quest'ultimo è “artificiosa e pretestuosa”, sul rilievo che il è sempre stato un ottimo amministratore, confermato per 16 anni presso il Pt_1 condominio odierno appellato. Aggiunge che il ha agito con malafede, avendo CP_1 consapevolezza dell'infondatezza della domanda, e “ha fatto ciò per pregiudicare e danneggiare il sig. . Nel caso che ci occupa è emersa la palese pretestuosità o ingiustizia Parte_1 dell'iniziativa processuale, nonché il pregiudizio concretamente sofferto a causa di essa, avendo il sig. subito un pregiudizio sia economico che morale di immagine anche perché il Parte_1 sig. da tale ingiusta domanda riconvenzionale ha ricevuto un vero e proprio colpo Parte_1 al cuore in quanto dopo aver lavorato alacremente per il condominio per 16 anni ed aver anticipato somme ingenti per i condomini con cui il sig. era in ottimi rapporti, si è visto Parte_1 screditato e letteralmente mortificato dalle falsità ed ingiustizie riportate in domanda riconvenzionale, oltre al fatto che tale domanda ha ritardato i tempi di giustizia e spostato
l'attenzione sull'unico fatto vero ossia il mancato pagato del credito del sig. da Parte_1 parte del Condominio. Per tale motivo a titolo di risarcimento danni ex art 96 deve essere liquidata una somma anche ricorrendo a criteri equitativi.”
Il motivo di gravame è infondato.
Conformemente al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai fini della liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., la parte istante deve aver assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa
(cfr. Cass. ordinanza n. 15175/2023). Nel caso di specie il si è limitato genericamente a Pt_1 dedurre di essere stato ingiustamente screditato e mortificato e di aver patito un danno morale e patrimoniale.
Ne consegue che non risulta scalfita la decisione del primo giudice nella parte in cui ha statuito che dalla vicenda processuale non emerge il pregiudizio concretamente sofferto dal a Pt_1 prescindere da ogni questione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della malafede nella proposizione della domanda riconvenzionale da parte del . CP_1
11 Infondata è anche la censura - formulata dall'appellante principale – relativa alla compensazione delle spese di lite da parte del primo giudice.
L'appellante sostiene che la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado sia chiaramente ingiusta in quanto la sua “sconfitta” in primo grado - a causa del rigetto della domanda di pagamento di euro 10.061,55 - è minore di quella del condominio, che si è visto rigettare una domanda riconvenzionale avente il maggior valore di euro 50.000,00. Chiede, quindi, la condanna del al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado. CP_1
Al riguardo la Corte osserva come il non possa conseguire il ristoro delle spese processuali Pt_1 in quanto la sua domanda è stata totalmente rigettata.
L'individuazione della parte maggiormente soccombente, ai fini del regolamento delle spese processuali, va effettuata solo nel caso in cui vi sia un accoglimento parziale delle reciproche domande;
peraltro, in tal caso, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore (cfr. Cass. Ordinanza n. 31444 del 13/11/2023).
§ 5. Il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228, per il versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione dei procedimenti di impugnazione, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta sia l'appello principale sia l'appello incidentale;
2) compensa tra le parti le spese di lite del grado;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1029/2020
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Olivia Maio, Parte_1 C.F._1
c.f. presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Salita Arenella C.F._2
n.8, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Cicchella, c.f. , presso il cui C.F._3 studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Francesco Crispi n. 62, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1485/2020, pubblicata l'11.02.2020.
Conclusioni per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che vanta un credito di euro 10.061,55 nei confronti del Parte_1 Controparte_2
e condannare quest'ultimo al pagamento di tale importo a favore del condannare la
[...] Pt_1 controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver proposto una domanda riconvenzionale infondata e pretestuosa.
1 Conclusioni per l'appellato/appellante incidentale: rigettare l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado “nel senso di ritenere provata sulla base della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie la duplicazione del pagamento dalla polizza assicurativa del fabbricato, per l'effetto condannare il alla restituzione di €.2.650,00 Pt_1 come richieste in giudizio”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. NZ De UC citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il Controparte_3
chiedendo l'accertamento del proprio credito per compenso professionale e per le
[...] somme anticipate durante lo svolgimento del suo incarico di amministratore del CP_1 convenuto, conclusosi il 18.10.2012. Precisò che, al momento delle dimissioni, oltre al bilancio relativo alla gestione dell'anno 2011, aveva consegnato all'amministratore entrante,
[...]
, tutta la documentazione relativa alla gestione condominiale, dalla quale - anche sulla base Parte_2 di intese raggiunte al momento della consegna - risultava che aveva effettuato delle anticipazioni per conto del condominio per l'importo di euro 37.403,19 e che, a fronte di tale importo, aveva ricevuto soltanto degli acconti, per complessivi euro 26.341,64. Chiese, quindi, la condanna del CP_1 al pagamento di euro 10.061,55, quale parte residua del credito rimasto insoluto.
Si costituì il e dedusse che l'attività svolta dall'attore era stata Controparte_1
“fortemente carente, superficiale, distratta e disinteressata”, non conforme ai doveri dell'amministratore elencati dall'art. 1130 c.c., con particolare riferimento all'esecuzione delle delibere assembleari, alla riscossione delle quote condominiali, all'erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e al compimento degli atti conservativi di queste ultime.
Lamentò: a) “la mancata regolare emissione delle bollette condominiali, che avrebbe consentito la possibilità di poter fronteggiare con regolarità le esigenze di cassa correnti (cfr. 'verbale di consegna' lettera F), bollette Enel relative al 4° trimestre, lasciate impagate per mancanza liquidità), quali il pagamento dello stipendio del portiere, al quale si è dovuto far fronte spesso con soli acconti prelevati dalla gettoniera dell'ascensore della scala A, ed evitando ai condomini di dover provvedere, sempre in via d'urgenza, con sostanziosi ed improvvisi pagamenti”; b) la mancata riscossione delle bollette condominiali, pur saltuariamente emesse;
c) la duplicazione del pagamento dell'assicurazione del fabbricato;
d) il mancato pagamento delle competenze del commercialista, dott.
, che si era occupato del “pagamento F24, calcolo IMU e pagamento” (nel verbale di Parte_3 consegna il aveva dimenticato di riferire sul conferimento dell'incarico al dott. ), Pt_1 Pt_3
“né era stata fornita prova del pagamento dell'IMU relativo all'alloggio del portiere”; e) la mancata
2 informazione dell'assemblea condominiale in ordine alla pendenza del giudizio introdotto da CP_4
, avente ad oggetto “asseriti danni da infiltrazioni e conseguente richiesta di risarcimento
[...] danni per circa € 22.500,00”.
Il concluse chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, di CP_1 accertare che l'amministrazione di alla luce degli addebiti elencati, era stata Parte_1 negligente, con la conseguenza che il doveva essere condannato al risarcimento dei danni a Pt_1 favore del , quantificati nell'importo di euro 50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di CP_1 giustizia.
Il giudice di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò sia la domanda principale sia quella riconvenzionale, compensando tra le parti le spese di lite.
Ha motivato la decisione come di seguito si sintetizza.
1) L'entità del credito per il compenso del in qualità di ex amministratore del condominio, Pt_1 emerge dalla contabilità approvata dall'assemblea del 18.10.2012. L'esame del consuntivo della gestione ordinaria degli anni 2010 e 2011 e dell'aggiornamento al 30.09.2012, consente di affermare che il compenso spettante al è di euro 5.125,00 (625,00 + 4.500,00) per l'anno 2010 e di Pt_1 altrettanti euro 5.125,00 per l'anno 2011, somme indicate in grassetto, a margine del conto consuntivo, come “ripartite in bilancio ma non percepite.” Ammontare riscontrabile anche nella situazione patrimoniale anni 2010/2011, che, alla voce passività, indica la complessiva somma di
10.250 euro (5.125,00 + 5.125,00) spettante all'amministratore per emolumenti non percepiti.
Diversamente le somme che avrebbe anticipato il - delle quali quest'ultimo chiede il Pt_1 rimborso - non risultano accertate. Non è a tal fine sufficiente l'indicazione in bilancio di un generico disavanzo, né tanto può desumersi dai verbali di consegne del 23 e del 26 ottobre, nonché del 9 novembre 2012, sottoscritti dall'amministratore entrante e da quello uscente, ove si dà atto che il disavanzo di cassa a credito di quest'ultimo è pari ad euro 22.829,19. Trattasi non solo di documento successivo all'assemblea del 18.10.2012, ma anche di semplice verbale di consegna, che non ha alcun valore di riconoscimento del debito, e, in ogni caso, di scrittura tra soggetti non legittimati a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata. E invero, va negata l'autonoma soggettività del , mero ente di gestione, sicché i titolari della posizione giuridica soggettiva sono i CP_1 condomini ed esclusivamente l'approvazione di questi ultimi avrebbe valore di ricognizione del debito.
2) Le medesime ragioni valgono per il credito relativo ai compensi per il periodo da gennaio a settembre 2012 (3.375,00 euro) e a quelli che il assume spettantigli nella qualità di Pt_1 responsabile della prevenzione per gli infortuni sul lavoro per il medesimo periodo (625,00 euro), anch'essi risultanti esclusivamente dai verbali di consegne e, perciò, sforniti di approvazione
3 assembleare;
ne manca, infatti, la puntuale indicazione nella nota di aggiornamento del consuntivo al
30.09.2012, onere incombente sullo stesso amministratore in quanto soggetto deputato alla redazione del rendiconto e della cui omissione, quindi, non può in alcun modo dolersi. L'art. 1720 c.c., che obbliga il mandante (condominio) a pagare il compenso e a rimborsare le anticipazioni sostenute dal mandatario (amministratore), va coordinato con l'art. 1130 cc, in virtù del quale l'amministratore di condominio è tenuto ad una puntuale redazione del bilancio. Solo la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle poste passive specificamente indicate, così come dalla delibera dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto devono risultare le somme anticipate dall'amministratore nell'interesse del condominio, non potendo in caso contrario ritenersi provato il relativo credito. “Essendo, pertanto, certo il solo credito per compensi degli anni
2010/2011 pari ad euro 10.250,00, in mancanza di documenti che certifichino i singoli esborsi che
l'amministratore avrebbe sostenuto con il proprio patrimonio nell'interesse del e quindi CP_1 la corrispondenza di essi a spese autorizzate dall'assemblea, e tenuto altresì conto che non è dato sapere se la somma di euro 23.341,000 - già versata dal condominio come da ricevute depositate - sia da riferire ed in che misura alle pretese anticipazioni o al suddetto compenso, non può pronunciarsi la condanna alla domanda attorea”.
3) La domanda riconvenzionale è infondata. Nessuno degli addebiti mossi dal all'ex CP_1 amministratore è stato sufficientemente provato.
Quanto alla mancata emissione delle bollette condominiali e alla mancata riscossione dei contributi condominiali, non sussiste la prova del danno.
Analogamente non risulta provato il danno conseguente alla lamentata negligenza dell'amministratore uscente che, nello stipulare una nuova polizza assicurativa a favore del condominio, con la non avrebbe tempestivamente provveduto a disdire quella Parte_4 precedente, legittimando così la pretesa creditoria di quale vecchia Controparte_5 compagnia assicuratrice. E invero, dagli atti depositati da parte convenuta, risulta l'intimazione di pagamento dell'8.05.2013 avente ad oggetto il premio scaduto in data 31.12.2012, relativo alla polizza n. 293276299, pari ad euro 2.650,00, proveniente dalla Creditech, mandataria di
Emerge, altresì, che quest'ultima negava di aver ricevuto la disdetta e Controparte_5 che il nuovo amministratore si dichiarava impossibilitato ad esibirla in quanto non gli sarebbe stata consegnata dal con la conseguenza che il condominio era stato costretto ad autorizzare - Pt_1 come da verbale di assemblea del 23.10.2012 - il pagamento del premio ad Controparte_5
nonostante la contestuale vigenza del contratto assicurativo con Nel
[...] Parte_4 consuntivo approvato dall'assemblea del 18.10.2012 per l'anno 201l è indicata la polizza n.
4 293276299 con il cui premio ammontava ad euro 2.550,00, mentre Controparte_5 per l'anno 2011 la polizza era stata stipulata con il cui premio era pari ad euro Parte_4
1.660,00. Alcun addebito di negligenza si può muovere al che, cambiando compagnia Pt_1 assicuratrice, aveva agito nell'interesse del condominio, procurando un risparmio di 890,00 euro all'anno. L'esistenza della disdetta è confermata dal teste il quale dichiara di aver Testimone_1 materialmente redatto la lettera di disdetta sotto dettatura del ed afferma che la lettera di Pt_1 disdetta era stata consegnata, unitamente al resto della documentazione, all'amministratore entrante e, pertanto, non era più nella disponibilità del Pt_1
In ogni caso non risulta un doppio esborso, ossia che per l'anno 2012 il condominio abbia effettivamente pagato due premi per la polizza assicurativa, uno ad e l'altro Controparte_5 alla Tanto più che, per la prova dei i pagamenti, l'art. 2726 c.c. rinvia alle Parte_4 disposizioni in materia di prova dei contratti, escludendo, quindi, quella testimoniale;
a nulla vale la dichiarazione resa dall'avv. , amministratore entrante, in sede di interrogatorio, laddove Parte_2 afferma di aver pagato due premi assicurativi per l'anno 2012.
L'onere probatorio rimane insoddisfatto anche con riferimento alla doglianza che il non Pt_1 avrebbe riferito - in sede di consegna della documentazione all'amministratore entrante - del conferimento dell'incarico al commercialista, dott. , né del mancato pagamento dell'IMU Pt_3 relativo all'alloggio del portiere. Contrariamente a quanto affermato da parte convenuta, dal consuntivo di gestione degli anni 2010/2011 risulta espressamente indicata, nella TABELLA A spese generali, la voce “Consulenza fiscale, compilazione MOD. 770 e F24 (studio )” nonché la Pt_3 voce “ICI casa portiere”.
Infondata è, ancora, la doglianza relativa al mancato pagamento delle bollette riguardanti il consumo idrico, bollette ABC, per un importo pari ad euro 1.944,09, riferite al periodo gennaio 2010/marzo
2013.
In sede di interrogatorio formale, l'avv.to dichiarava che “la fornitura idrica, la cui utenza Parte_2
è intestata al condominio, è inserita nel bilancio condominiale ed è pagata dal condominio, tanto è vero che il per il passato l'aveva indicata nel bilancio e l'aveva pagata;
ad un certo punto Pt_1 lo stesso non l'ha più pagata, né inserita in bilancio, per mancanza di cassa”. Da tale ultima affermazione, quindi, si evince che il mancato pagamento non è dovuto alla negligenza dell'ex amministratore, ma alla carenza di fondi e, quindi, agli stessi condomini che, in quanto mandanti, sono tenuti, ai sensi del 1719 c.c. a fornire al mandatario i mezzi per l'assolvimento dell'incarico. In ogni caso non è stato chiarito e dimostrato quale sarebbe stato il danno conseguente alla condotta del Contr
posto che agli atti non risulta se, in seguito alla morosità, la abbia sospeso l'erogazione Pt_1
5 dell'acqua, né che abbia addebitato “penali, interessi e spese legali”, che si andrebbero ad aggiungere all'importo di euro 1.944,09 a causa della suddetta morosità.
E' infondata anche la doglianza del condominio secondo cui il avrebbe omesso di informare Pt_1 tempestivamente l'assemblea della pendenza del giudizio “ contro ”, recante il CP_4 CP_1 numero 9454/2004 di ruolo generale, nonché della nomina, come difensore, dell'avv. Cosomati, e di non aver posto tempestivamente rimedio alle infiltrazioni che avrebbero provocato i danni di cui al suddetto giudizio.
L'art. 1131, 2° comma, c.c. riconosce all'amministratore una generale legittimazione passiva nei giudizi in cui sia convenuto il condominio, senza necessità di una preventiva autorizzazione dell'assemblea, e richiedendo, per le sole materie che esorbitano dalle sue attribuzioni, che ne sia data notizia senza indugio ai condomini. Il successivo quarto comma prevede che l'amministratore che non adempie a tale obbligo è tenuto a risarcire i danni, ma a condizione che un pregiudizio ci sia stato e sia dimostrato dal condominio che si pretende danneggiato. Nel caso di specie nel verbale dell'assemblea del 28.06.2007, si legge “Causa/Condominio: Aggiornamento dell'Amministratore e lettura delle note istruttorie”. Dal contenuto del suddetto verbale, si desume, da un lato, che i condomini erano stati posti a conoscenza del procedimento, dall'altro che, in ogni caso, durante l'assemblea, gli stessi avevano ratificato, anche per facta concludentia, l'operato dell'ex amministratore.
In conclusione, la richiesta di risarcimento dei danni arrecati dal per mala gestio, proposta Pt_1 con domanda riconvenzionale, deve essere rigettata.
4) La condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non può automaticamente conseguire all'infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, costituente esercizio di una facoltà, oltre che lecita, costituzionalmente protetta e garantita, quale espressione del generale diritto di difesa. Si tratta di un'ipotesi speciale di responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c., i cui elementi devono essere puntualmente provati da chi vanta la pretesa: quello soggettivo del dolo, in termini di mala fede, ossia di consapevolezza dell'infondatezza della domanda proposta, o della colpa, ossia il non essersi avveduto dell'ingiustizia della pretesa a causa di trascuratezza, negligenza o imprudenza, e quello oggettivo del danno subito. Laddove, come in questo caso, non emergano nè la palese pretestuosità dell'iniziativa processuale né il pregiudizio concretamente sofferto a causa di essa, nulla può essere liquidato, neppure ricorrendo a criteri equitativi.
5) La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di lite.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1 costituendosi e proponendo appello incidentale, il , in Napoli. Controparte_1
6 Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
§ 2.1. L'appellante con l'atto di impugnazione, non articolato in separati motivi, lamenta preliminarmente che la sentenza impugnata è una bozza e non “una sentenza vera e propria”, evidenziando, come anomalia, che alla pagina 5, i seguenti nove righi sono in colore rosso, laddove si legge: <ma anche di semplice verbale di consegna, che non ha alcun valore di riconoscimento del debito;
ed in ogni caso, di scrittura tra soggetti non legittimati a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata. Ormai consolidata, infatti è la giurisprudenza che nega l'autonoma soggettività del , ricondotto ad un mero ente di gestione, sicchè i titolari della posizione CP_1 giuridica soggettiva sono i condomini ed esclusivamente l'approvazione di questi avrebbe valore di ricognizione del debito.>>. Tra parentesi, sempre in colore rosso, viene riportata la seguente frase:
<non sono d'accordo, l'amministratore rappresenta i condomini>>.
L'appellante sostiene, quindi, che la sentenza sia nulla “in quanto si tratta chiaramente di una bozza di sentenza con scambio di idee tra uditore e G.I.: uno scambio di idee che andava poi corretto dal
Magistrato nella stesura finale e che non doveva lasciare agio ad incertezze come invece è quello che è accaduto perché proprio in sentenza non vi è certezza e chiaramente viene riportato in rosso ed in disaccordo con il tenore della sentenza sul punto del valore da dare al verbale di consegna, disaccordo sottolineato ed evidenziato proprio dalle parole 'NON SONO D'ACCORDO,
L'AMMINISTRATORE RAPPRESENTA I CONDOMINI'”. censura, poi, la sentenza del primo giudice nella parte in cui afferma che Parte_1
“l'istruttoria svolta, ed in particolare l'esame della documentazione in atti, non consente di accertare
l'esistenza di un credito residuo in capo al ”. Pt_1
Argomenta che l'entità del credito relativo al proprio compenso emerge dalla contabilità approvata dall'assemblea del 18.10.2012.
Impugna, altresì, il seguente punto della sentenza, laddove si legge <essendo pertanto certo il solo credito per compensi degli anni 2010/11 pari ad € 10.250,00, in mancanza di documenti che certifichino i singoli esborsi che l'amministratore avrebbe sostenuto con il proprio patrimonio nell'interesse del e quindi la corrispondenza di essi a spese autorizzate dall'assemblea, CP_1
e tenuto altresì conto che non è dato sapere se la somma di € 23.341,00 – già versata dal CP_1 come da ricevute depositate e da atto di citazione – sia da riferire e in che misura alle pretese anticipazioni o al suddetto compenso, non può pronunciarsi la condanna di cui alla domanda attorea>>. L'appellante evidenzia che il primo giudice ha correttamente ritenuto certo il credito del ma non ne ha tratto come conseguenza la condanna del al relativo pagamento. Pt_1 CP_1
7 Sostiene che il ha ammesso di non aver pagato il suo compenso sull'erroneo assunto che CP_1 avrebbe svolto l'attività di amministratore in modo negligente, e ribadisce di aver anticipato ingenti somme nell'interesse del condominio, altrimenti non avrebbe avuto alcuna giustificazione il fatto di aver ricevuto, in restituzione, l'importo di euro 26.341,64, quando non era più l'amministratore.
Sottolinea che il nulla dice al riguardo “trincerandosi dietro frasi fatte ed impugnazioni CP_1 di stile che equivalgono a non aver provato nulla di fatto se non che a confermare la circostanza che tutte le anticipazioni furono fatte dal sig con il suo patrimonio personale così come Parte_1 il fatto che il non ha pagato al sig i suoi compensi ed onorari CP_1 Parte_1 professionali per l'opera di amministratore e per il lavoro di responsabile prevenzione anni
2010/11/12”. Argomenta che le anticipazioni sono certe perché “ben individuate dal Sig. Parte_1
e mai negate dal Condominio come si evince in tutti i documenti esibiti, e così anche la
[...] sussistenza e l'ammontare è provato dai documenti esibiti e dalla documentazione in atti in merito ai pagamenti ricevuti ed alla varia corrispondenza tra le parti. Dai messaggi e-mail intercorsi tra
l'amministratore entrante avvocato e l'amministratore uscente sig Parte_2 Parte_1
si evince non solo la cordialità dei rapporti e l'assenza di rilievi contenziosi ma anche l'invito
[...] rivolto al sig. da parte dell'avv. Amministratore di attendere un po' per Parte_1 Parte_2 il saldo dei pagamenti da avere stante momentanee difficoltà di incasso”. Deduce, quindi, che le sole somme dovutegli sono quelle relative al compenso di amministratore per gli anni dal 2010 al 2012, come riportato nel verbale di consegna, dove si indica analiticamente: “compenso amministratore anno 2010 € 4.500,00, compenso quale responsabile servizi prevenzione infortuni non Pt_1 percepito anno 2010 € 625,00, compenso amministratore anno 2011 non percepito € 4.500,00, compenso sig quale responsabile servizi prevenzione infortuni anno 2011 non percepito Pt_1
€625,00 , compenso amministratore anno 2012 non percepito € 3.375,00, compenso sig Pt_1 quale responsabile servizi prevenzione infortuni anno 2012 non percepito €625,00.”.
Il gravame è infondato.
Va premesso che la colorazione in rosso di nove righi della pag. 5 della sentenza impugnata è priva di rilievo e non inficia il punto di motivazione. Quanto al contenuto della parentesi (“non sono
d'accordo, l'amministratore rappresenta i condomini”) - al nono rigo in rosso - dal quale potrebbe apparire un contrasto con l'affermazione immediatamente precedente, si evidenzia come la Corte possa procedere a colmare lacune o contraddittorietà di passaggi della motivazione del primo giudice, alla luce delle doglianze dell'appellante, senza che ciò comporti la declaratoria di nullità della sentenza gravata.
Al riguardo va dato seguito al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del
8 contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del
“devolutum” quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato. D'altronde, sono gli articoli 353 e 354 cod. proc. civ. a delineare i vizi della sentenza di primo grado giustificanti la regressione della causa, per il resto il giudice d'appello avendo quindi il potere/dovere di decisione sul “devolutum”, e logicamente ciò include anche l'integrazione della motivazione o il suo inserimento qualora non sia stata fornita.”
(cfr. Cass. ordinanza n. 19068/2023 e Cass. sentenza n. 4889/2016).
Ciò posto si osserva che, anche all'esito di una valutazione ex novo delle risultanze istruttorie, e prescindendo dal suddetto punto di motivazione del giudice di prime cure, la reiterata richiesta di pagamento formulata dal non può essere accolta. Pt_1
E invero, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, l'istruttoria espletata e l'esame della documentazione in atti, non consente di accertare l'esistenza di un credito residuo in capo al Pt_1
Dalla contabilità approvata dall'assemblea condominiale del 18.10.2012 emerge esclusivamente il credito del a titolo di compensi, quale amministratore di condominio, per gli anni 2010 e Pt_1
2011, per un importo complessivo di euro 10.250,00. Diversamente, sempre dalla contabilità del condominio, non emerge l'approvazione dei compensi per l'anno 2012.
Quanto alle anticipazioni l'attore/appellante non solo non ha mai allegato specificamente quali siano gli importi che ha anticipato, indicando dettagliatamente a quali spese si riferissero, spese che avrebbe sostenuto nell'interesse del condominio, ma neanche ha provato né documentalmente né con prova testimoniale di averle sopportate. Inconferenti sono i richiamati messaggi e-mail, intercorsi con l'amministratore entrante, facenti riferimento alla necessità di attendere per il saldo dei pagamenti.
Tanto rileva prim'ancora della questione del mancato inserimento delle suddette poste passive nella contabilità del . CP_1
In ogni caso si richiama il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di condominio, l'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente così come un pagamento parziale, a titolo di acconto di una maggiore somma, non costituiscono prove idonee del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell' amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte
9 al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata”. (cfr. Cass. ordinanza n. 15702 del 2020).
Ciò posto, la pacifica circostanza che l'amministratore abbia ricevuto, cessato il Parte_1 suo incarico, l'importo di euro 26.341,64 - idoneo certamente a soddisfare i compensi per l'attività professionale espletata come amministratore di condominio negli anni 2010, 2011 e 2012 (pur volendo ricomprendere anche il compenso per l'annualità 2012, nonostante il mancato inserimento di tale posta passiva nella contabilità condominiale) - in mancanza della prova di quali siano gli importi anticipati nell'interesse del e dell'approvazione di un conto consuntivo CP_1 comprensivo dell'indicazione di tali importi, non può che comportare il rigetto della domanda del
[...] di condanna del al pagamento della ulteriore somma di euro 10.061,55. Pt_1 CP_1
Peraltro si rileva che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non si rinvengono in atti ricevute di pagamento che consentono di imputare la somma di euro 23.341,00 (che il CP_1 assume di aver ricevuto) ad anticipazioni di cassa effettuate dal né l'appellante fornisce Pt_1 elementi che consentano di individuare quali siano le ricevute alle quali fa riferimento.
§ 3. Occorre ora procedere all'esame dell'appello incidentale proposto dal CP_1
Va precisato che, ai fini dell'accoglimento della rinnovata richiesta di condanna del per il Pt_1 dedotto negligente svolgimento dell'attività di amministratore, il Condominio reitera, in grado di appello, solo la doglianza relativa alla duplicazione dell'esborso, a titolo di premio assicurativo, per l'annualità 2012, imputabile - secondo l'appellante incidentale - alla mancata disdetta della polizza assicurativa stipulata con la da parte del nonostante avesse Controparte_5 Pt_1 stipulato per la medesima annualità, a favore del condominio, una nuova polizza con la Fondiaria.
Il condominio deduce di aver provato la duplicazione degli esborsi mediante la produzione della intimazione di pagamento notificata dalla Creditech, per conto di anche alla luce Controparte_5 delle dichiarazioni rese dal nuovo amministratore, avv. il quale, in sede di Parte_2 interrogatorio formale, ha confermato di aver effettuato il pagamento del premio a , Controparte_5
a seguito della predetta intimazione, con la conseguenza che, per l'annualità 2012, sarebbe stato pagato il premio assicurativo sia alla che alla . CP_5 Parte_4
Il motivo di gravame incidentale è infondato.
E' pacifico che “le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie” (cfr. Cass. ordinanza n.
24799/2024).
Nel caso di specie il quadro istruttorio non consente di trarre argomenti di prova a sostegno della dedotta duplicazione dei pagamenti, riferita dall'amministratore del quale legale CP_1
10 rappresentante di quest'ultimo, in sede di interrogatorio formale, non emergendo dagli atti di causa un doppio esborso, ossia che per l'anno 2012 il abbia effettivamente pagato due premi CP_1 per la polizza assicurativa, uno ad e l'altro alla Controparte_5 Parte_4
§ 4. Va, quindi, esaminata la doglianza dell'appellante principale riguardante il rigetto della domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. spiegata nei confronti del CP_1 soccombente con riguardo alla proposta domanda risarcitoria riconvenzionale.
L'appellante, a sostegno della doglianza, nel reiterare la domanda di condanna del per CP_1 lite temeraria, deduce che la domanda risarcitoria di quest'ultimo è “artificiosa e pretestuosa”, sul rilievo che il è sempre stato un ottimo amministratore, confermato per 16 anni presso il Pt_1 condominio odierno appellato. Aggiunge che il ha agito con malafede, avendo CP_1 consapevolezza dell'infondatezza della domanda, e “ha fatto ciò per pregiudicare e danneggiare il sig. . Nel caso che ci occupa è emersa la palese pretestuosità o ingiustizia Parte_1 dell'iniziativa processuale, nonché il pregiudizio concretamente sofferto a causa di essa, avendo il sig. subito un pregiudizio sia economico che morale di immagine anche perché il Parte_1 sig. da tale ingiusta domanda riconvenzionale ha ricevuto un vero e proprio colpo Parte_1 al cuore in quanto dopo aver lavorato alacremente per il condominio per 16 anni ed aver anticipato somme ingenti per i condomini con cui il sig. era in ottimi rapporti, si è visto Parte_1 screditato e letteralmente mortificato dalle falsità ed ingiustizie riportate in domanda riconvenzionale, oltre al fatto che tale domanda ha ritardato i tempi di giustizia e spostato
l'attenzione sull'unico fatto vero ossia il mancato pagato del credito del sig. da Parte_1 parte del Condominio. Per tale motivo a titolo di risarcimento danni ex art 96 deve essere liquidata una somma anche ricorrendo a criteri equitativi.”
Il motivo di gravame è infondato.
Conformemente al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai fini della liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., la parte istante deve aver assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa
(cfr. Cass. ordinanza n. 15175/2023). Nel caso di specie il si è limitato genericamente a Pt_1 dedurre di essere stato ingiustamente screditato e mortificato e di aver patito un danno morale e patrimoniale.
Ne consegue che non risulta scalfita la decisione del primo giudice nella parte in cui ha statuito che dalla vicenda processuale non emerge il pregiudizio concretamente sofferto dal a Pt_1 prescindere da ogni questione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della malafede nella proposizione della domanda riconvenzionale da parte del . CP_1
11 Infondata è anche la censura - formulata dall'appellante principale – relativa alla compensazione delle spese di lite da parte del primo giudice.
L'appellante sostiene che la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado sia chiaramente ingiusta in quanto la sua “sconfitta” in primo grado - a causa del rigetto della domanda di pagamento di euro 10.061,55 - è minore di quella del condominio, che si è visto rigettare una domanda riconvenzionale avente il maggior valore di euro 50.000,00. Chiede, quindi, la condanna del al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado. CP_1
Al riguardo la Corte osserva come il non possa conseguire il ristoro delle spese processuali Pt_1 in quanto la sua domanda è stata totalmente rigettata.
L'individuazione della parte maggiormente soccombente, ai fini del regolamento delle spese processuali, va effettuata solo nel caso in cui vi sia un accoglimento parziale delle reciproche domande;
peraltro, in tal caso, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore (cfr. Cass. Ordinanza n. 31444 del 13/11/2023).
§ 5. Il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228, per il versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione dei procedimenti di impugnazione, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta sia l'appello principale sia l'appello incidentale;
2) compensa tra le parti le spese di lite del grado;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
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