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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/07/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. 211/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 211/2023 promossa da:
(p. iva , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Pisa, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Nicola
Gori, come da procura in atti
-appellante-
contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ) e (c.f. , in qualità di eredi di CP_3 C.F._3 CP_4 C.F._4
, deceduto in data 5.4.2024, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Rosaria Bellutti ed Enrico Persona_1
Turazzi, anche disgiuntamente tra loro, come da procura allegata alla comparsa di costituzione volontaria ex art. 300 e seguenti c.p.c.
-appellati-
avverso la sentenza n. 1481/2022 del Tribunale di Pisa, pubblicata il 28.11.2022
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 3.4.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello, per i motivi tutti esposti nel presente atto, in riforma della sentenza n. 1481/2022: - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza n. 1481/2022 emessa dal
Tribunale di Pisa, con provvedimento inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e concessione del termine per la notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza
a controparte;
- in via principale nel merito, previo rinnovo della CTU riformare integralmente la sentenza impugnata per tutti i motivi riportati nel presente atto di appello da intendersi qui integralmente trascritti e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria del sig. in quanto infondata in fatto e diritto;
- con CP_2 vittoria di spese e competenze professionali dovute per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario
e oneri accessori come per legge.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze: - preliminarmente: dichiararsi
l'inammissibilità della spiegata impugnazione della sentenza n. 1481/2022 del Tribunale di Pisa da parte di
attesa la violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. per quanto meglio argomentato in narrativa;
CP_5
- nel merito: respingere il gravame proposto da , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con atto notificato in data 27.01.2023 e, conseguentemente, confermarsi integralmente la sentenza n. 1481/2022 resa dal Tribunale di Pisa il 25.11.2022 e pubblicata il 28.11.2022; - in ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi professionali anche del secondo grado del giudizio in favore degli eredi del Sig. , intervenuti volontariamente nel processo.” Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale Persona_1 di Pisa, l' (di seguito al fine di ottenere il pagamento in suo Controparte_6 CP_7 favore di euro 75.131,55, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'intervento al quale era stato sottoposto, in data 17.5.2011, presso la struttura sanitaria convenuta.
A sostegno della propria domanda, aveva dedotto che: 1) egli era portatore di dall'anno 2006 e CP_8 nel periodo compreso tra il 15.5.2011 ed il 23.5.2011, era stato ricoverato presso l'
[...]
al fine di essere Controparte_9 sottoposto ad un intervento di espianto del defibrillatore intracardiaco, necessitato dall'avvenuta contrazione di un'infezione e di impianto di un nuovo defibrillatore biventricolare impiantabile (ICD); 2) durante la fase di reimpianto, aveva subito un'ustione provocata dalla piastra del defibrillatore esterno, che gli era stato posizionato sul dorso durante l'intervento; 3) si era rivolto a medici specialistici, i quali avevano diagnosticato un'ustione di secondo/terzo grado da scarica elettrica al dorso;
4) nel mese di novembre del
2011, il cardiologo di sua fiducia, nell'informare i colleghi medici pisani del suo stato di salute, aveva segnalato agli stessi l'ustione, ancora in cura, provocata al dorso dell'attore dalla placca posteriore del defibrillatore esterno utilizzato durante l'intervento; 5) a tale segnalazione non era seguito alcun riscontro da parte della struttura sanitaria convenuta, così come alcun riferimento all'ustione riportata dall'attore a causa del defibrillatore che gli era stato applicato era stato fatto in occasione dell'upgrading, effettuato nel mese di gennaio del 2012; 6) a seguito di nuove visite specialistiche, cui si era sottoposto nei primi mesi del 2013, era stata rilevata la presenza di un'ulcera in corrispondenza della cicatrice derivata dall'ustione riportata durante l'intervento, tanto che aveva dovuto procedere, nel mese di agosto del 2013, ad un intervento di “Exeresi di ulcera cronica del dorso in esiti di ustione. Copertura del difetto con lembo romboideo di trasposizione.
Emostasi, drenaggio in para e sutura per piani. Medicazione” presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona;
7) successivamente, per il tramite del proprio legale, aveva diffidato la convenuta al fine di ottenere il risarcimento del danno da essa cagionatogli;
8) la aveva fornito un primo riscontro alla CP_7 sua missiva, invitandolo a sottoporsi ad una visita medico - legale nei primi giorni del mese di gennaio del
2014 e, con comunicazione via fax del 3.7.2014, aveva negato ogni profilo di responsabilità a proprio carico in merito ai danni da lui subiti e 9) nel giugno del 2014, era stato sottoposto ad una visita medico – legale di parte, la quale aveva rilevato la presenza di cicatrice a spirale in sede dorsale di circa 25 cm, la presenza di fibrosi e retrazioni cicatriziali, la perdita di sostanza con presenza di cheloidi, ipertrofia dei muscoli, deficit della flessione, della abduzione e dell'adduzione dell'avambraccio, deficit alla prensione della mano destra, algia alla torsione destra del busto, iperestesia in sede cicatriziale alla minima pressione e al contatto e sindrome ansioso – depressiva reattiva al trauma subito, nonché accertato una diminuzione permanente dell'integrità psicofisica pari a 15 punti percentuali, un'inabilità temporanea assoluta di 55 giorni, e, infine, una invalidità temporanea parziale di 180 giorni al 50% e di 300 giorni al 25%.
Si era costituita in giudizio la che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo, con CP_7 riferimento all'intervento praticato nel maggio 2011, che, a causa delle difficoltà riscontrate nell'eseguire un'adeguata cannulazione del CS, i sanitari non avevano provveduto ad impiantare il catetere LV via seno coronarico, preferendo posizionare il dispositivo biventricolare in sede di tasca destra con canale LV isolato;
che l'attore era stato dimesso, in data 23.5.2011, con la diagnosi di “infezione locale della tasca di alloggiamento prepettorale sinistra di defibrillatore automatico trattata mediante rimozione transvenosa dell'apparato di defibrillazione. Reimpianto controlaterale in sede prepettorale destra di defibrillatore automatico bicamerale. Cardiomiopatia dilatativa. Disfunzione sistolica ventricolare sinistra di grado moderato”; che, né in sede di espianto del defibrillatore intracardiaco, né in sede di successivo reimpianto di
ICD biventricolare, i sanitari dell' avevano eseguito un intervento di defibrillazione sul Campana, CP_7 essendo state le piastre adesive preposizionate durante l'intervento esclusivamente per ragioni di sicurezza e per monitoraggio ECG;
che durante l'intervento non erano state rilevate complicanze acute, né erano state riportate osservazioni relative ad eventuali lesioni cutanee riportate dal paziente fino alle sue dimissioni;
che sulla base della documentazione prodotta dall'attore, la prima certificazione dell'ustione era stata redatta, da parte di medici di fiducia dell'attore, a distanza temporale di circa quattro mesi dalla dimissione e che risultava poco credibile che il medesimo avesse atteso così tanto tempo per far valutare una lesione tanto importante;
che dovendosi escludere un'ustione da defibrillazione esterna, soltanto un riesame dei vetrini avrebbe potuto permettere di accertare l'esistenza di una qualche patologia cutanea;
che il non CP_2 aveva mai fatto pervenire ad essa i suddetti vetrini ed, infine, che la quantificazione del danno doveva effettuarsi con riferimento alle tabelle dei danni micropermanenti di cui agli artt. 138 e 139, d.lgs. 209/2005.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica e prova per testimoni – la cui assunzione era stata delegata al
Tribunale di Mantova - era stata definita dal Tribunale di Pisa con la sentenza n. 1481/2022, pubblicata in data 28.11.2022, con la quale il predetto Tribunale aveva: 1) condannato l' al pagamento in favore del CP_7 dell'importo di euro 30.465,13, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché alla CP_2 rifusione delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“Occorre, innanzitutto, dare conto delle risultanze della relazione tecnica, depositata dal Collegio peritale in data 17/03/2021.
I consulenti tecnici del Giudice muovono, innanzitutto, dalla constatazione che fin dal mese di settembre del
2011, è stata rilevata, da parte dei medici specialistici che hanno avuto in cura il paziente, la presenza della lesione localizzata sulla parte destra del dorso dell'attore, lesione ricondotta a esiti di ustione.
Il Collegio peritale, tuttavia, osserva che dalla lettura della cartella clinica formata dalla Struttura sanitaria convenuta in occasione dell'intervento eseguito nel maggio del 2011 non emerga in alcun modo l'applicazione di un elettrodo in sede sottoscapolare destra, posto che, come osservato dai consulenti tecnici di parte convenuta, le piastre da defibrillazione vengono convenzionalmente collocate anteriormente e posteriormente all'emitorace sinistro. Inoltre, il Collegio peritale rileva come dalla lettura della seconda cartella clinica formata in occasione dell'intervento di upgrading eseguito nel mese gennaio del 2012, non si rinvenga alcun riferimento alla lesione in sede sottoscapolare destra.
Da qui il contrasto tra le risultanze di tale documentazione e la documentazione relativa alle visite specialistiche cui è stato sottoposto l'attore fin dal mese di settembre del 2011, che, diversamente, hanno rilevato la lesione incriminata e hanno ricondotto la stessa a esiti di ustione da scarica elettrica. In particolare, i consulenti tecnici del Giudice si soffermano sul certificato medico rilasciato dall'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, reparto di Chirurgia plastica, in data 19/10/2011, laddove si parla di “esiti di ustioni di III grado del dorso dovuto a piastra di defibrillatore” con riscontro, anche in questa occasione, di una evoluzione della lesione riportata verso la cronicità (pag. 20, relazione tecnica).
Alla luce, quindi, di un attento raffronto della documentazione disponibile, il Collegio peritale è giunto alla conclusione che la lesione riscontrata sul dorso dell'attore sia da ricondurre, con alta probabilità, ad un'anomala applicazione dell'impianto del defibrillatore, anomala in quanto eseguita in sede sottoscapolare destra e non, come avviene usualmente, in sede sinistra.
A tale riguardo, i consulenti tecnici del Giudice hanno osservato che dalla cartella clinica dell'intervento del
2011, non venga esplicitata l'applicazione della placca del defibrillatore in posizione dorsale sinistra, non potendosi, pertanto, escludere con certezza che nel caso di specie la placca del defibrillatore sia stata applicata in sede sottoscapolare destra (pag. 21, relazione tecnica).
In merito alla quantificazione del danno, il Collegio peritale ha riconosciuto un danno biologico permanente - costituito dal relitto cicatriziale in sede sottoscapolare destra e da modesto impaccio funzionale dell'arto superiore omolaterale – nella misura del 10% del totale, e una inabilità temporanea di complessivi 110 giorni, da ripartire in 20 giorni di inabilità temporanea assoluta, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e il rimanente periodo di 60 giorni da valutare al 25% del totale (pag. 22, relazione tecnica).
A seguito dell'invio della bozza di relazione tecnica alle parti, i consulenti tecnici di parte convenuta hanno fatto pervenire al Collegio peritale osservazioni critiche in merito alla sussistenza del nesso di causalità
(l'attore, durante l'intervento, non è stato mai sottoposto a defibrillazione esterna, non potendosi, quindi, imputare la lesione ad una scarica elettrica), nonché a una non corretta valutazione dei criteri topografico
(l'inusuale posizionamento delle placche del defibrillatore a destra), cronologico (la prima diagnosi è pervenuta a distanza di quattro mesi dall'intervento) e di esclusione, non avendo il Collegio peritale preso in considerazione ipotesi eziologiche alternative.
Quanto al nesso di causalità e al criterio topografico, i consulenti tecnici del Giudice hanno ribadito che le cartelle cliniche relative ai due ricoveri presso la struttura sanitaria convenuta “presentano una carenza nella raccolta dei dati anamnestici, nella descrizione dell'esame obiettivo e delle procedure effettuate” (pag. 26, relazione tecnica). Ciò che si evince particolarmente dalla cartella clinica relativa all'intervento di upgrading, nella quale non viene fatta alcuna menzione della lesione riportata dall'attore, e che già era stata diagnosticata più volte nei mesi precedenti. Pertanto, osservano i consulenti che “la mancata segnalazione in cartella di eventi come una scarica del defibrillatore non esclude che essa non si sia verificata”.
Quanto al criterio cronologico, il Collegio peritale ha offerto la documentazione di casi, sia pur rari, nei quali le lesioni cutanee si sono manifestate a distanza da eventi di defibrillazione, non potendosi, poi, neanche escludere che la lesione accertata nel mese di settembre del 2011 “abbia rappresentato la evoluzione di una lesione precedente inizialmente trascurata dallo stesso paziente”. Il Collegio peritale ha quindi confermato le proprie conclusioni.
Il nesso di causalità fra la condotta e il danno è quindi accertato: secondo il Collegio peritale, l'ustione, per caratteristiche, forma, dimensioni, sede, è riconducibile, secondo il criterio del “più probabile che non” all'applicazione erronea della placca del defibrillatore durante l'intervento eseguito nel 2011 presso la CP_7
Ritiene, questo Giudice, che le conclusioni alle quali sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio siano ben argomentate e coerenti con gli approdi a cui è giunta la giurisprudenza in ordine al regime dell'accertamento della causalità materiale. Infatti, sin dal 2006, la Cassazione civile ha avuto modo di ribadire che i criteri adottati nel diritto penale in materia di causalità materiale, compendiati in un giudizio di alta probabilità logica, non possano trovare cittadinanza nella responsabilità civile, laddove la verifica probabilistica può articolarsi su soglie meno elevate di accertamento controfattuale (Cass. civile, Sez. III, 19/05/2006, n. 11755).
Non possiamo ignorare, poi, l'incidenza che la non corretta tenuta della cartella clinica può spiegare sull'onere della prova gravante sul paziente danneggiato.
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha costantemente affermato che la difettosa tenuta della cartella clinica non può comportare un'esclusione della sussistenza del nesso di causalità e, più in generale, non può costituire alcuno svantaggio, di carattere processuale, nei confronti del paziente che agisca domandando il risarcimento del danno. In particolare, l'incompletezza della cartella clinica, anche in virtù del principio della prossimità della prova, “integra il presupposto affinché operi la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico, sempre che la sua condotta sia astrattamente idonea a cagionare il danno occorso;
né quindi
l'imperfetta compilazione della cartella può ripercuotersi a danno dell'avente diritto alla prestazione sanitaria, posto che, in presenza di un'omissione, la prova positiva del fatto idoneo ad escludere il nesso di causalità grava sui sanitari e non sul paziente” (Cass. civile, Sez. III, 19/07/2018, n. 19190).
Pertanto, l'incompletezza della cartella clinica in tanto può assumere rilevanza, ai fini della operatività della presunzione semplice in favore del danneggiato, in quanto proprio tale incompletezza “abbia reso impossibile
l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno” (Cass. civile, Sez. III, 14/11/2019, n. 29498). Trattandosi di una presunzione semplice, la sua operatività è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, dovendo egli ammettere solo quelle presunzioni che siano gravi, precise e concordanti.
Nel caso di specie, come osservato dal Collegio peritale (pag. 17, relazione tecnica), la complicanza più comune della procedura di cardioversione elettrica o di defibrillazione è l'ustione in corrispondenza della posizione dell'elettrodo.
Inoltre, la stessa Struttura sanitaria convenuta ha rappresentato che, durante l'intervento, ha preposizionato sul corpo dell'attore le piastre adesive del defibrillatore esterno per ragioni di sicurezza e per monitoraggio
ECG.
Dunque, si deve ritenere che la condotta posta in essere dai sanitari sia stata astrattamente idonea a provocare il danno consistente nell'ustione, con conseguente inversione dell'onere della prova sul nesso di causalità a carico della Struttura sanitaria convenuta, stante l'incompletezza della cartella clinica (tanto quella del 2011, quanto quella del 2012) accertata dal Collegio peritale.
Sempre in tema di causalità materiale, la convenuta ha sostenuto che la stessa non può essere chiamata a rispondere di una lesione causalmente riconducibile alla condotta di più soggetti, posto che l'attore è stato in cura anche presso altre Strutture sanitarie, le quali potrebbero avere astrattamente contribuito anche ad aggravare il danno.
A tale riguardo, costituisce dato oramai acquisito in giurisprudenza (vedi, da ultimo, Cass. civile, Sezioni unite,
27/04/2022, n. 13143), l'applicabilità anche alla disciplina della responsabilità contrattuale del principio di cui all'art. 2055 c.c. - norma dettata in materia di responsabilità aquiliana -, per cui “ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p.,
è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato”. Pertanto, “se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo”
(Cass. civile, Sez. lavoro, 09/09/2021, n. 24405).
L'art. 2055 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità solidale, per cui se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, e colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Infine, ai sensi dell'ultimo comma della norma, le singole colpe, in caso di dubbio, si presumono uguali.
Nel caso di specie, tuttavia, la convenuta non ha esercitato alcuna azione di regresso nei confronti delle altre
Strutture sanitarie che hanno avuto in cura il paziente, le quali, peraltro, non sono neanche parti processuali del presente giudizio.
Conseguentemente, il rilievo della convenuta non può portare ad alcuna statuizione in tal senso, non potendo il Giudice pronunciarsi circa la responsabilità di soggetti che non hanno preso parte al presente giudizio e nei cui confronti non è stata promossa alcuna azione.
Venendo, alla quantificazione del danno subito dall'attore, con riferimento al danno non patrimoniale, il
Collegio peritale ha riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 10% del totale, e una inabilità temporanea di complessivi 110 giorni, da ripartire in 20 giorni di inabilità temporanea assoluta, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e il rimanente periodo di 60 giorni da valutare al 25% del totale.
Quanto al danno patrimoniale, il Collegio peritale ha riconosciuto come congrue e, dunque, risarcibili le spese sostenute dall'attore per l'acquisto di farmaci (€ 588,60), per l'attivazione del procedimento di mediazione (€
52,30), e per la perizia medico – legale di parte (€ 500,00), per un importo complessivo di € 1.140,90.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano 2011, si ottiene, con riferimento al danno non patrimoniale,
l'importo di € 22.736,00, di cui € 4.550,00 a titolo di invalidità temporanea.
Non va riconosciuto alcunché per la personalizzazione del danno, stante la carenza probatoria sul punto da parte dell'attore.
L'importo così calcolato, a seguito di rivalutazione monetaria e calcolo degli interessi legali, viene ad essere maggiorato sino alla complessiva somma di € 29.324,23.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso detta sentenza, CP_7 impugnandola con un solo articolato motivo di gravame, con il quale ha censurato la decisione del giudice di accogliere la domanda attorea sulla base di una c.t.u. erronea ed inattendibile.
Si è costituito in giudizio , che ha eccepito l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello e Persona_1 chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso.
A seguito dell'avvenuto decesso di , avvenuto in data 5.4.2024, il processo è stato proseguito Persona_1 da , , e che si sono costituiti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 volontariamente in giudizio, quali eredi del medesimo, ex art. 300 e ssgg c.p.c., con comparsa depositata in data 18.6.2024, facendo proprie le conclusioni del de cuius.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 9.7.2024 e rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del
7.3.2025 stante l'impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale del 3.4.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025 e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione con cui gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., per la mancata specificità dei motivi, atteso che, a parere di questo Collegio, risultano individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, nonchè indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Nella fattispecie è vero che l'appellante ha sostanzialmente riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma lo ha fatto, per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, e dunque ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Ciò detto, con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di ritenere che la lesione sottoscapolare destra lamentata dal fosse da ascriversi alla responsabilità dei sanitari CP_2 pisani, nonostante che, nel corso del giudizio, non fosse stata raggiunta la prova circa l'origine elettrica della stessa ed il momento in cui si era verificata.
In particolare, la ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto del fatto che CP_7 la cartella clinica redatta nel maggio 2011 non conteneva alcun riferimento all'avvenuta applicazione al nel corso dell'intervento effettuato, di una piastra in sede sottoscapolare destra (omissione che, CP_2 se del tutto normale in caso di posizionamento dell'elettrodo nella parte anteriore e posteriore dell'emitorace sinistro, come convenzionalmente avviene, non era tale ed avrebbe dovuto essere sicuramente annotata se fosse stata eseguita a destra), né a fibrillazioni e/o aritmie che avrebbero richiesto l'utilizzo del defibrillatore esterno nel corso dell'intervento chirurgico od a rilevazioni di funzionamento dello stesso defibrillatore esterno e, quindi, di passaggio di energia elettrica;
che nella cartella clinica redatta nel gennaio del 2012, in occasione del controllo, non era stata proprio annotata l'ustione; che non vi era la prova dell'origine elettrica dell'ustione e che i medici in servizio presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona che avevano redatto il certificato medico del 19.10.2011 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona, in cui si dava atto di “esiti di ustione di III grado del dorso dovuto a piastra di defibrillatore”, non avevano proceduto ad accertamenti specifici dermatologici sulla natura della lesione, anche in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso dalla presunta applicazione degli elettrodi del defibrillatore.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, va, in primo luogo, premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto (come nel caso in esame), replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (ex multis, da ultimo Cass. civ. ord. n. 12195 del 6.5.224 e n. 33742 del 16.11.2022).
Tanto premesso, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (cfr da ultimo Cass. civ. ord. n. 25805 del 26.9.2024).
Ciò detto, va osservato che, nel caso in esame, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio predetto, atteso che, nella comparazione tra le possibili spiegazioni della lesione riportata dal quella che si trattasse di una ustione provocata da una piastra del defibrillatore esterno, che gli CP_2 era stata posizionata sul dorso durante l'intervento chirurgico di espianto/reimpianto di un nuovo defibrillatore intracardiaco, rappresenta proprio quella più probabile, in quanto pienamente compatibile con il tipo di intervento effettuato e con la circostanza (pacifica) che le piastre adesive del defibrillatore esterno erano state posizionate sul corpo del paziente.
Va, inoltre, considerato che: 1) contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'origine elettrica della lesione riportata dal non era incerta ma, al contrario, era stata accertata da tutti i sanitari a cui il CP_2 medesimo si era rivolto a seguito dell'intervento chirurgico effettuato nel maggio del 2011. In particolare, il primo sanitario di sua fiducia, dott. in data 19.9.2011, gli aveva prescritto “Betadine garze Persona_2
s 1 volta al dì e Fitostimoline garze s 1 volta al dì” ovvero farmaci per la cura delle ustioni;
il dott. Per_3
in servizio presso l'ambulatorio Ser Medical, ove si era recato in data 21.9.2011, gli aveva
[...] diagnosticato una ustione di 2-3° grado dorsale da corrente elettrica e chiazza centrale che presentava uno stato di fibrina che doveva essere rimossa e consigliato di applicare e successivamente Controparte_10 coprire con garza di Fitostimoline o connettivina;
i sanitari in servizio presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Pieve di Coriano, ove si era recato in data 11.10.2011, gli avevano diagnosticato “esiti di ustione alla schiena”; quelli in servizio presso il pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona, ove si era recato in data 19.10.2011, avevano accertato gli esiti della predetta ustione di II° grado
“da scarica elettrica al dorso”; i sanitari a cui si era rivolto, in data 28.10.2011, 24.11.2011, 2.3.2012, 5.3.212,
6.3.2012, 23.7.212, 17.1.2013, 27.5.2013, 29.5.2013 per visite di controllo, avevano eseguito trattamenti consistiti in toilette e medicazione della predetta ustione;
la biopsia incisionale, eseguita nel marzo dell'anno
2013, aveva evidenziato una “neoformazione ulcerata di 3 cm. di diametro su esiti di ustione presente da circa 2 aa. Ingranditasi nel tempo con margini rilevati collosi, fondo biancastro, dolente” ed, infine, i medici in servizio presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, ove era stato ricoverato dal
13.08.2013 al 16.08.2013, l'avevano sottoposto ad “exeresi di ulcera cronica del dorso in esiti di ustione a copertura del difetto con lembo romboideo di trasposizione, emostasi, drenaggio e sutura per piani, medicazione” (vd pag 8/12 della relazione peritale); 2) la nella comparsa di costituzione in primo CP_7 grado, aveva affermato che, in occasione dell'intervento eseguito nel maggio del 2011, non si era reso necessario un intervento di defibrillazione esterna e che le piastre adesive “pre-posizionate nel corso delle procedure per motivo di sicurezza” erano state utilizzate dai sanitari solo per monitoraggio ECG” (vd pag. 4), ma non aveva sostenuto detta affermazione con alcun elemento probatorio, atteso che il riferimento a quanto riportato, nella sezione misure, nel certificato di impianto ICD, redatto in data 19.5.2011, era del tutto inconferente, essendo quest'ultimo relativo all'intervento di espianto/impianto biventricolare praticato nella tasca prepettorale e non all'uso del defibrillatore esterno;
3) la mancata segnalazione nella cartella clinica redatta nel 2011 del posizionamento delle piastre del defibrillatore esterno nella parte destra invece che sinistra del corpo del e di eventi come una scarica del defibrillatore per malfunzionamento dello CP_2 stesso, come convenuto anche dai ctp, non rappresentava un elemento utile ad escludere di per sé che non vi fosse stato un errore nel posizionamento delle piastre o che la scarica elettrica non si fosse verificata, così come la mancata menzione della pur vistosa lesione esistente sul dorso del nella cartella clinica CP_2 redatta nel 2012 non significava che la stessa non esistesse, ma solo che vi erano delle chiare lacune nelle cartelle cliniche;
4) la forma della lesione era compatibile con quella lasciata da una piastra del defibrillatore esterno (vd dichiarazioni rese dalla teste dott.ssa cardiologa che aveva visitato il Testimone_1 CP_2 presso l'Ospedale di Pieve di Coriano dove lavorava, la quale, all'udienza del 20 settembre 2021, svoltasi presso il Tribunale di Mantova, aveva affermato che “..ho riscontrato la presenza di un'ustione sotto scapolare destra, dove era stata posizionata la placca del defibrillatore esterno durante l'intervento…Ho individuato subito la causa dell'ustione in quanto io sono cardiologa interventista che impiantava dispositivi
e praticava elettrofisiologia. Io ho attribuito la causa dell'ustione ad un malfunzionamento della placca del defibrillatore esterno”) e 5) la possibilità, riportata dalla letteratura scientifica citata dai c.t.u., di manifestazioni di ustioni causate dalle piastre del defibrillatore esterno a distanza di tempo da eventi di CP_1 defibrillazione non era stata smentita dalla con nessuna argomentazione letteraria contraria.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e della correttezza del giudizio controfattuale operato dal giudice di primo grado, che ha ritenuto che l'avvenuto preposizionamento sul corpo del delle piastre adesive CP_2 del defibrillatore esterno (circostanza pacifica), rappresentasse una condotta astrattamente idonea a CP_1 provocare il danno consistente nell'ustione e che la non avesse assolto all'onere, su di essa gravante a causa dell'accertata incompletezza delle cartella cliniche, di fornire prove utili ad escludere la sussistenza del nesso di causalità tra il predetto posizionamento e l'ustione (che sarebbe stata evitata proprio dal mancato posizionamento delle piastre), si ritiene che la sua decisione di ravvisare, nella fattispecie, la responsabilità CP_1 professionale della sia immune da censure.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(esclusa la fase istruttoria, non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M.
n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 1481/2022 del Tribunale di Pisa, pubblicata in data 28.11.2022,
[...] ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna l' alla rifusione delle spese Parte_1 sostenute da , , e quali eredi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 di , nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro Persona_1
6.946,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così deciso in Firenze il 18.7.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 211/2023 promossa da:
(p. iva , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Pisa, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Nicola
Gori, come da procura in atti
-appellante-
contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ) e (c.f. , in qualità di eredi di CP_3 C.F._3 CP_4 C.F._4
, deceduto in data 5.4.2024, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Rosaria Bellutti ed Enrico Persona_1
Turazzi, anche disgiuntamente tra loro, come da procura allegata alla comparsa di costituzione volontaria ex art. 300 e seguenti c.p.c.
-appellati-
avverso la sentenza n. 1481/2022 del Tribunale di Pisa, pubblicata il 28.11.2022
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 3.4.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello, per i motivi tutti esposti nel presente atto, in riforma della sentenza n. 1481/2022: - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza n. 1481/2022 emessa dal
Tribunale di Pisa, con provvedimento inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e concessione del termine per la notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza
a controparte;
- in via principale nel merito, previo rinnovo della CTU riformare integralmente la sentenza impugnata per tutti i motivi riportati nel presente atto di appello da intendersi qui integralmente trascritti e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria del sig. in quanto infondata in fatto e diritto;
- con CP_2 vittoria di spese e competenze professionali dovute per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario
e oneri accessori come per legge.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze: - preliminarmente: dichiararsi
l'inammissibilità della spiegata impugnazione della sentenza n. 1481/2022 del Tribunale di Pisa da parte di
attesa la violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. per quanto meglio argomentato in narrativa;
CP_5
- nel merito: respingere il gravame proposto da , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con atto notificato in data 27.01.2023 e, conseguentemente, confermarsi integralmente la sentenza n. 1481/2022 resa dal Tribunale di Pisa il 25.11.2022 e pubblicata il 28.11.2022; - in ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi professionali anche del secondo grado del giudizio in favore degli eredi del Sig. , intervenuti volontariamente nel processo.” Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale Persona_1 di Pisa, l' (di seguito al fine di ottenere il pagamento in suo Controparte_6 CP_7 favore di euro 75.131,55, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'intervento al quale era stato sottoposto, in data 17.5.2011, presso la struttura sanitaria convenuta.
A sostegno della propria domanda, aveva dedotto che: 1) egli era portatore di dall'anno 2006 e CP_8 nel periodo compreso tra il 15.5.2011 ed il 23.5.2011, era stato ricoverato presso l'
[...]
al fine di essere Controparte_9 sottoposto ad un intervento di espianto del defibrillatore intracardiaco, necessitato dall'avvenuta contrazione di un'infezione e di impianto di un nuovo defibrillatore biventricolare impiantabile (ICD); 2) durante la fase di reimpianto, aveva subito un'ustione provocata dalla piastra del defibrillatore esterno, che gli era stato posizionato sul dorso durante l'intervento; 3) si era rivolto a medici specialistici, i quali avevano diagnosticato un'ustione di secondo/terzo grado da scarica elettrica al dorso;
4) nel mese di novembre del
2011, il cardiologo di sua fiducia, nell'informare i colleghi medici pisani del suo stato di salute, aveva segnalato agli stessi l'ustione, ancora in cura, provocata al dorso dell'attore dalla placca posteriore del defibrillatore esterno utilizzato durante l'intervento; 5) a tale segnalazione non era seguito alcun riscontro da parte della struttura sanitaria convenuta, così come alcun riferimento all'ustione riportata dall'attore a causa del defibrillatore che gli era stato applicato era stato fatto in occasione dell'upgrading, effettuato nel mese di gennaio del 2012; 6) a seguito di nuove visite specialistiche, cui si era sottoposto nei primi mesi del 2013, era stata rilevata la presenza di un'ulcera in corrispondenza della cicatrice derivata dall'ustione riportata durante l'intervento, tanto che aveva dovuto procedere, nel mese di agosto del 2013, ad un intervento di “Exeresi di ulcera cronica del dorso in esiti di ustione. Copertura del difetto con lembo romboideo di trasposizione.
Emostasi, drenaggio in para e sutura per piani. Medicazione” presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona;
7) successivamente, per il tramite del proprio legale, aveva diffidato la convenuta al fine di ottenere il risarcimento del danno da essa cagionatogli;
8) la aveva fornito un primo riscontro alla CP_7 sua missiva, invitandolo a sottoporsi ad una visita medico - legale nei primi giorni del mese di gennaio del
2014 e, con comunicazione via fax del 3.7.2014, aveva negato ogni profilo di responsabilità a proprio carico in merito ai danni da lui subiti e 9) nel giugno del 2014, era stato sottoposto ad una visita medico – legale di parte, la quale aveva rilevato la presenza di cicatrice a spirale in sede dorsale di circa 25 cm, la presenza di fibrosi e retrazioni cicatriziali, la perdita di sostanza con presenza di cheloidi, ipertrofia dei muscoli, deficit della flessione, della abduzione e dell'adduzione dell'avambraccio, deficit alla prensione della mano destra, algia alla torsione destra del busto, iperestesia in sede cicatriziale alla minima pressione e al contatto e sindrome ansioso – depressiva reattiva al trauma subito, nonché accertato una diminuzione permanente dell'integrità psicofisica pari a 15 punti percentuali, un'inabilità temporanea assoluta di 55 giorni, e, infine, una invalidità temporanea parziale di 180 giorni al 50% e di 300 giorni al 25%.
Si era costituita in giudizio la che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo, con CP_7 riferimento all'intervento praticato nel maggio 2011, che, a causa delle difficoltà riscontrate nell'eseguire un'adeguata cannulazione del CS, i sanitari non avevano provveduto ad impiantare il catetere LV via seno coronarico, preferendo posizionare il dispositivo biventricolare in sede di tasca destra con canale LV isolato;
che l'attore era stato dimesso, in data 23.5.2011, con la diagnosi di “infezione locale della tasca di alloggiamento prepettorale sinistra di defibrillatore automatico trattata mediante rimozione transvenosa dell'apparato di defibrillazione. Reimpianto controlaterale in sede prepettorale destra di defibrillatore automatico bicamerale. Cardiomiopatia dilatativa. Disfunzione sistolica ventricolare sinistra di grado moderato”; che, né in sede di espianto del defibrillatore intracardiaco, né in sede di successivo reimpianto di
ICD biventricolare, i sanitari dell' avevano eseguito un intervento di defibrillazione sul Campana, CP_7 essendo state le piastre adesive preposizionate durante l'intervento esclusivamente per ragioni di sicurezza e per monitoraggio ECG;
che durante l'intervento non erano state rilevate complicanze acute, né erano state riportate osservazioni relative ad eventuali lesioni cutanee riportate dal paziente fino alle sue dimissioni;
che sulla base della documentazione prodotta dall'attore, la prima certificazione dell'ustione era stata redatta, da parte di medici di fiducia dell'attore, a distanza temporale di circa quattro mesi dalla dimissione e che risultava poco credibile che il medesimo avesse atteso così tanto tempo per far valutare una lesione tanto importante;
che dovendosi escludere un'ustione da defibrillazione esterna, soltanto un riesame dei vetrini avrebbe potuto permettere di accertare l'esistenza di una qualche patologia cutanea;
che il non CP_2 aveva mai fatto pervenire ad essa i suddetti vetrini ed, infine, che la quantificazione del danno doveva effettuarsi con riferimento alle tabelle dei danni micropermanenti di cui agli artt. 138 e 139, d.lgs. 209/2005.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica e prova per testimoni – la cui assunzione era stata delegata al
Tribunale di Mantova - era stata definita dal Tribunale di Pisa con la sentenza n. 1481/2022, pubblicata in data 28.11.2022, con la quale il predetto Tribunale aveva: 1) condannato l' al pagamento in favore del CP_7 dell'importo di euro 30.465,13, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché alla CP_2 rifusione delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“Occorre, innanzitutto, dare conto delle risultanze della relazione tecnica, depositata dal Collegio peritale in data 17/03/2021.
I consulenti tecnici del Giudice muovono, innanzitutto, dalla constatazione che fin dal mese di settembre del
2011, è stata rilevata, da parte dei medici specialistici che hanno avuto in cura il paziente, la presenza della lesione localizzata sulla parte destra del dorso dell'attore, lesione ricondotta a esiti di ustione.
Il Collegio peritale, tuttavia, osserva che dalla lettura della cartella clinica formata dalla Struttura sanitaria convenuta in occasione dell'intervento eseguito nel maggio del 2011 non emerga in alcun modo l'applicazione di un elettrodo in sede sottoscapolare destra, posto che, come osservato dai consulenti tecnici di parte convenuta, le piastre da defibrillazione vengono convenzionalmente collocate anteriormente e posteriormente all'emitorace sinistro. Inoltre, il Collegio peritale rileva come dalla lettura della seconda cartella clinica formata in occasione dell'intervento di upgrading eseguito nel mese gennaio del 2012, non si rinvenga alcun riferimento alla lesione in sede sottoscapolare destra.
Da qui il contrasto tra le risultanze di tale documentazione e la documentazione relativa alle visite specialistiche cui è stato sottoposto l'attore fin dal mese di settembre del 2011, che, diversamente, hanno rilevato la lesione incriminata e hanno ricondotto la stessa a esiti di ustione da scarica elettrica. In particolare, i consulenti tecnici del Giudice si soffermano sul certificato medico rilasciato dall'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, reparto di Chirurgia plastica, in data 19/10/2011, laddove si parla di “esiti di ustioni di III grado del dorso dovuto a piastra di defibrillatore” con riscontro, anche in questa occasione, di una evoluzione della lesione riportata verso la cronicità (pag. 20, relazione tecnica).
Alla luce, quindi, di un attento raffronto della documentazione disponibile, il Collegio peritale è giunto alla conclusione che la lesione riscontrata sul dorso dell'attore sia da ricondurre, con alta probabilità, ad un'anomala applicazione dell'impianto del defibrillatore, anomala in quanto eseguita in sede sottoscapolare destra e non, come avviene usualmente, in sede sinistra.
A tale riguardo, i consulenti tecnici del Giudice hanno osservato che dalla cartella clinica dell'intervento del
2011, non venga esplicitata l'applicazione della placca del defibrillatore in posizione dorsale sinistra, non potendosi, pertanto, escludere con certezza che nel caso di specie la placca del defibrillatore sia stata applicata in sede sottoscapolare destra (pag. 21, relazione tecnica).
In merito alla quantificazione del danno, il Collegio peritale ha riconosciuto un danno biologico permanente - costituito dal relitto cicatriziale in sede sottoscapolare destra e da modesto impaccio funzionale dell'arto superiore omolaterale – nella misura del 10% del totale, e una inabilità temporanea di complessivi 110 giorni, da ripartire in 20 giorni di inabilità temporanea assoluta, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e il rimanente periodo di 60 giorni da valutare al 25% del totale (pag. 22, relazione tecnica).
A seguito dell'invio della bozza di relazione tecnica alle parti, i consulenti tecnici di parte convenuta hanno fatto pervenire al Collegio peritale osservazioni critiche in merito alla sussistenza del nesso di causalità
(l'attore, durante l'intervento, non è stato mai sottoposto a defibrillazione esterna, non potendosi, quindi, imputare la lesione ad una scarica elettrica), nonché a una non corretta valutazione dei criteri topografico
(l'inusuale posizionamento delle placche del defibrillatore a destra), cronologico (la prima diagnosi è pervenuta a distanza di quattro mesi dall'intervento) e di esclusione, non avendo il Collegio peritale preso in considerazione ipotesi eziologiche alternative.
Quanto al nesso di causalità e al criterio topografico, i consulenti tecnici del Giudice hanno ribadito che le cartelle cliniche relative ai due ricoveri presso la struttura sanitaria convenuta “presentano una carenza nella raccolta dei dati anamnestici, nella descrizione dell'esame obiettivo e delle procedure effettuate” (pag. 26, relazione tecnica). Ciò che si evince particolarmente dalla cartella clinica relativa all'intervento di upgrading, nella quale non viene fatta alcuna menzione della lesione riportata dall'attore, e che già era stata diagnosticata più volte nei mesi precedenti. Pertanto, osservano i consulenti che “la mancata segnalazione in cartella di eventi come una scarica del defibrillatore non esclude che essa non si sia verificata”.
Quanto al criterio cronologico, il Collegio peritale ha offerto la documentazione di casi, sia pur rari, nei quali le lesioni cutanee si sono manifestate a distanza da eventi di defibrillazione, non potendosi, poi, neanche escludere che la lesione accertata nel mese di settembre del 2011 “abbia rappresentato la evoluzione di una lesione precedente inizialmente trascurata dallo stesso paziente”. Il Collegio peritale ha quindi confermato le proprie conclusioni.
Il nesso di causalità fra la condotta e il danno è quindi accertato: secondo il Collegio peritale, l'ustione, per caratteristiche, forma, dimensioni, sede, è riconducibile, secondo il criterio del “più probabile che non” all'applicazione erronea della placca del defibrillatore durante l'intervento eseguito nel 2011 presso la CP_7
Ritiene, questo Giudice, che le conclusioni alle quali sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio siano ben argomentate e coerenti con gli approdi a cui è giunta la giurisprudenza in ordine al regime dell'accertamento della causalità materiale. Infatti, sin dal 2006, la Cassazione civile ha avuto modo di ribadire che i criteri adottati nel diritto penale in materia di causalità materiale, compendiati in un giudizio di alta probabilità logica, non possano trovare cittadinanza nella responsabilità civile, laddove la verifica probabilistica può articolarsi su soglie meno elevate di accertamento controfattuale (Cass. civile, Sez. III, 19/05/2006, n. 11755).
Non possiamo ignorare, poi, l'incidenza che la non corretta tenuta della cartella clinica può spiegare sull'onere della prova gravante sul paziente danneggiato.
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha costantemente affermato che la difettosa tenuta della cartella clinica non può comportare un'esclusione della sussistenza del nesso di causalità e, più in generale, non può costituire alcuno svantaggio, di carattere processuale, nei confronti del paziente che agisca domandando il risarcimento del danno. In particolare, l'incompletezza della cartella clinica, anche in virtù del principio della prossimità della prova, “integra il presupposto affinché operi la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico, sempre che la sua condotta sia astrattamente idonea a cagionare il danno occorso;
né quindi
l'imperfetta compilazione della cartella può ripercuotersi a danno dell'avente diritto alla prestazione sanitaria, posto che, in presenza di un'omissione, la prova positiva del fatto idoneo ad escludere il nesso di causalità grava sui sanitari e non sul paziente” (Cass. civile, Sez. III, 19/07/2018, n. 19190).
Pertanto, l'incompletezza della cartella clinica in tanto può assumere rilevanza, ai fini della operatività della presunzione semplice in favore del danneggiato, in quanto proprio tale incompletezza “abbia reso impossibile
l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno” (Cass. civile, Sez. III, 14/11/2019, n. 29498). Trattandosi di una presunzione semplice, la sua operatività è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, dovendo egli ammettere solo quelle presunzioni che siano gravi, precise e concordanti.
Nel caso di specie, come osservato dal Collegio peritale (pag. 17, relazione tecnica), la complicanza più comune della procedura di cardioversione elettrica o di defibrillazione è l'ustione in corrispondenza della posizione dell'elettrodo.
Inoltre, la stessa Struttura sanitaria convenuta ha rappresentato che, durante l'intervento, ha preposizionato sul corpo dell'attore le piastre adesive del defibrillatore esterno per ragioni di sicurezza e per monitoraggio
ECG.
Dunque, si deve ritenere che la condotta posta in essere dai sanitari sia stata astrattamente idonea a provocare il danno consistente nell'ustione, con conseguente inversione dell'onere della prova sul nesso di causalità a carico della Struttura sanitaria convenuta, stante l'incompletezza della cartella clinica (tanto quella del 2011, quanto quella del 2012) accertata dal Collegio peritale.
Sempre in tema di causalità materiale, la convenuta ha sostenuto che la stessa non può essere chiamata a rispondere di una lesione causalmente riconducibile alla condotta di più soggetti, posto che l'attore è stato in cura anche presso altre Strutture sanitarie, le quali potrebbero avere astrattamente contribuito anche ad aggravare il danno.
A tale riguardo, costituisce dato oramai acquisito in giurisprudenza (vedi, da ultimo, Cass. civile, Sezioni unite,
27/04/2022, n. 13143), l'applicabilità anche alla disciplina della responsabilità contrattuale del principio di cui all'art. 2055 c.c. - norma dettata in materia di responsabilità aquiliana -, per cui “ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p.,
è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato”. Pertanto, “se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo”
(Cass. civile, Sez. lavoro, 09/09/2021, n. 24405).
L'art. 2055 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità solidale, per cui se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, e colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Infine, ai sensi dell'ultimo comma della norma, le singole colpe, in caso di dubbio, si presumono uguali.
Nel caso di specie, tuttavia, la convenuta non ha esercitato alcuna azione di regresso nei confronti delle altre
Strutture sanitarie che hanno avuto in cura il paziente, le quali, peraltro, non sono neanche parti processuali del presente giudizio.
Conseguentemente, il rilievo della convenuta non può portare ad alcuna statuizione in tal senso, non potendo il Giudice pronunciarsi circa la responsabilità di soggetti che non hanno preso parte al presente giudizio e nei cui confronti non è stata promossa alcuna azione.
Venendo, alla quantificazione del danno subito dall'attore, con riferimento al danno non patrimoniale, il
Collegio peritale ha riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 10% del totale, e una inabilità temporanea di complessivi 110 giorni, da ripartire in 20 giorni di inabilità temporanea assoluta, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e il rimanente periodo di 60 giorni da valutare al 25% del totale.
Quanto al danno patrimoniale, il Collegio peritale ha riconosciuto come congrue e, dunque, risarcibili le spese sostenute dall'attore per l'acquisto di farmaci (€ 588,60), per l'attivazione del procedimento di mediazione (€
52,30), e per la perizia medico – legale di parte (€ 500,00), per un importo complessivo di € 1.140,90.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano 2011, si ottiene, con riferimento al danno non patrimoniale,
l'importo di € 22.736,00, di cui € 4.550,00 a titolo di invalidità temporanea.
Non va riconosciuto alcunché per la personalizzazione del danno, stante la carenza probatoria sul punto da parte dell'attore.
L'importo così calcolato, a seguito di rivalutazione monetaria e calcolo degli interessi legali, viene ad essere maggiorato sino alla complessiva somma di € 29.324,23.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso detta sentenza, CP_7 impugnandola con un solo articolato motivo di gravame, con il quale ha censurato la decisione del giudice di accogliere la domanda attorea sulla base di una c.t.u. erronea ed inattendibile.
Si è costituito in giudizio , che ha eccepito l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello e Persona_1 chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso.
A seguito dell'avvenuto decesso di , avvenuto in data 5.4.2024, il processo è stato proseguito Persona_1 da , , e che si sono costituiti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 volontariamente in giudizio, quali eredi del medesimo, ex art. 300 e ssgg c.p.c., con comparsa depositata in data 18.6.2024, facendo proprie le conclusioni del de cuius.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 9.7.2024 e rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del
7.3.2025 stante l'impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale del 3.4.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025 e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione con cui gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., per la mancata specificità dei motivi, atteso che, a parere di questo Collegio, risultano individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, nonchè indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Nella fattispecie è vero che l'appellante ha sostanzialmente riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma lo ha fatto, per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, e dunque ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Ciò detto, con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di ritenere che la lesione sottoscapolare destra lamentata dal fosse da ascriversi alla responsabilità dei sanitari CP_2 pisani, nonostante che, nel corso del giudizio, non fosse stata raggiunta la prova circa l'origine elettrica della stessa ed il momento in cui si era verificata.
In particolare, la ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto del fatto che CP_7 la cartella clinica redatta nel maggio 2011 non conteneva alcun riferimento all'avvenuta applicazione al nel corso dell'intervento effettuato, di una piastra in sede sottoscapolare destra (omissione che, CP_2 se del tutto normale in caso di posizionamento dell'elettrodo nella parte anteriore e posteriore dell'emitorace sinistro, come convenzionalmente avviene, non era tale ed avrebbe dovuto essere sicuramente annotata se fosse stata eseguita a destra), né a fibrillazioni e/o aritmie che avrebbero richiesto l'utilizzo del defibrillatore esterno nel corso dell'intervento chirurgico od a rilevazioni di funzionamento dello stesso defibrillatore esterno e, quindi, di passaggio di energia elettrica;
che nella cartella clinica redatta nel gennaio del 2012, in occasione del controllo, non era stata proprio annotata l'ustione; che non vi era la prova dell'origine elettrica dell'ustione e che i medici in servizio presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona che avevano redatto il certificato medico del 19.10.2011 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona, in cui si dava atto di “esiti di ustione di III grado del dorso dovuto a piastra di defibrillatore”, non avevano proceduto ad accertamenti specifici dermatologici sulla natura della lesione, anche in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso dalla presunta applicazione degli elettrodi del defibrillatore.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, va, in primo luogo, premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto (come nel caso in esame), replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (ex multis, da ultimo Cass. civ. ord. n. 12195 del 6.5.224 e n. 33742 del 16.11.2022).
Tanto premesso, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (cfr da ultimo Cass. civ. ord. n. 25805 del 26.9.2024).
Ciò detto, va osservato che, nel caso in esame, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio predetto, atteso che, nella comparazione tra le possibili spiegazioni della lesione riportata dal quella che si trattasse di una ustione provocata da una piastra del defibrillatore esterno, che gli CP_2 era stata posizionata sul dorso durante l'intervento chirurgico di espianto/reimpianto di un nuovo defibrillatore intracardiaco, rappresenta proprio quella più probabile, in quanto pienamente compatibile con il tipo di intervento effettuato e con la circostanza (pacifica) che le piastre adesive del defibrillatore esterno erano state posizionate sul corpo del paziente.
Va, inoltre, considerato che: 1) contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'origine elettrica della lesione riportata dal non era incerta ma, al contrario, era stata accertata da tutti i sanitari a cui il CP_2 medesimo si era rivolto a seguito dell'intervento chirurgico effettuato nel maggio del 2011. In particolare, il primo sanitario di sua fiducia, dott. in data 19.9.2011, gli aveva prescritto “Betadine garze Persona_2
s 1 volta al dì e Fitostimoline garze s 1 volta al dì” ovvero farmaci per la cura delle ustioni;
il dott. Per_3
in servizio presso l'ambulatorio Ser Medical, ove si era recato in data 21.9.2011, gli aveva
[...] diagnosticato una ustione di 2-3° grado dorsale da corrente elettrica e chiazza centrale che presentava uno stato di fibrina che doveva essere rimossa e consigliato di applicare e successivamente Controparte_10 coprire con garza di Fitostimoline o connettivina;
i sanitari in servizio presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Pieve di Coriano, ove si era recato in data 11.10.2011, gli avevano diagnosticato “esiti di ustione alla schiena”; quelli in servizio presso il pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona, ove si era recato in data 19.10.2011, avevano accertato gli esiti della predetta ustione di II° grado
“da scarica elettrica al dorso”; i sanitari a cui si era rivolto, in data 28.10.2011, 24.11.2011, 2.3.2012, 5.3.212,
6.3.2012, 23.7.212, 17.1.2013, 27.5.2013, 29.5.2013 per visite di controllo, avevano eseguito trattamenti consistiti in toilette e medicazione della predetta ustione;
la biopsia incisionale, eseguita nel marzo dell'anno
2013, aveva evidenziato una “neoformazione ulcerata di 3 cm. di diametro su esiti di ustione presente da circa 2 aa. Ingranditasi nel tempo con margini rilevati collosi, fondo biancastro, dolente” ed, infine, i medici in servizio presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, ove era stato ricoverato dal
13.08.2013 al 16.08.2013, l'avevano sottoposto ad “exeresi di ulcera cronica del dorso in esiti di ustione a copertura del difetto con lembo romboideo di trasposizione, emostasi, drenaggio e sutura per piani, medicazione” (vd pag 8/12 della relazione peritale); 2) la nella comparsa di costituzione in primo CP_7 grado, aveva affermato che, in occasione dell'intervento eseguito nel maggio del 2011, non si era reso necessario un intervento di defibrillazione esterna e che le piastre adesive “pre-posizionate nel corso delle procedure per motivo di sicurezza” erano state utilizzate dai sanitari solo per monitoraggio ECG” (vd pag. 4), ma non aveva sostenuto detta affermazione con alcun elemento probatorio, atteso che il riferimento a quanto riportato, nella sezione misure, nel certificato di impianto ICD, redatto in data 19.5.2011, era del tutto inconferente, essendo quest'ultimo relativo all'intervento di espianto/impianto biventricolare praticato nella tasca prepettorale e non all'uso del defibrillatore esterno;
3) la mancata segnalazione nella cartella clinica redatta nel 2011 del posizionamento delle piastre del defibrillatore esterno nella parte destra invece che sinistra del corpo del e di eventi come una scarica del defibrillatore per malfunzionamento dello CP_2 stesso, come convenuto anche dai ctp, non rappresentava un elemento utile ad escludere di per sé che non vi fosse stato un errore nel posizionamento delle piastre o che la scarica elettrica non si fosse verificata, così come la mancata menzione della pur vistosa lesione esistente sul dorso del nella cartella clinica CP_2 redatta nel 2012 non significava che la stessa non esistesse, ma solo che vi erano delle chiare lacune nelle cartelle cliniche;
4) la forma della lesione era compatibile con quella lasciata da una piastra del defibrillatore esterno (vd dichiarazioni rese dalla teste dott.ssa cardiologa che aveva visitato il Testimone_1 CP_2 presso l'Ospedale di Pieve di Coriano dove lavorava, la quale, all'udienza del 20 settembre 2021, svoltasi presso il Tribunale di Mantova, aveva affermato che “..ho riscontrato la presenza di un'ustione sotto scapolare destra, dove era stata posizionata la placca del defibrillatore esterno durante l'intervento…Ho individuato subito la causa dell'ustione in quanto io sono cardiologa interventista che impiantava dispositivi
e praticava elettrofisiologia. Io ho attribuito la causa dell'ustione ad un malfunzionamento della placca del defibrillatore esterno”) e 5) la possibilità, riportata dalla letteratura scientifica citata dai c.t.u., di manifestazioni di ustioni causate dalle piastre del defibrillatore esterno a distanza di tempo da eventi di CP_1 defibrillazione non era stata smentita dalla con nessuna argomentazione letteraria contraria.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e della correttezza del giudizio controfattuale operato dal giudice di primo grado, che ha ritenuto che l'avvenuto preposizionamento sul corpo del delle piastre adesive CP_2 del defibrillatore esterno (circostanza pacifica), rappresentasse una condotta astrattamente idonea a CP_1 provocare il danno consistente nell'ustione e che la non avesse assolto all'onere, su di essa gravante a causa dell'accertata incompletezza delle cartella cliniche, di fornire prove utili ad escludere la sussistenza del nesso di causalità tra il predetto posizionamento e l'ustione (che sarebbe stata evitata proprio dal mancato posizionamento delle piastre), si ritiene che la sua decisione di ravvisare, nella fattispecie, la responsabilità CP_1 professionale della sia immune da censure.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(esclusa la fase istruttoria, non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M.
n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 1481/2022 del Tribunale di Pisa, pubblicata in data 28.11.2022,
[...] ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna l' alla rifusione delle spese Parte_1 sostenute da , , e quali eredi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 di , nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro Persona_1
6.946,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così deciso in Firenze il 18.7.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.