Sentenza 26 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2002, n. 12523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12523 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RTE: 2·5×2 3×××0 2 LA C RTE M E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente - R.G.N. 2798/00 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere- Cron.30133 Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere - Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere- Ud. 26/04/02 Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere ha pronunciato la seguente 2 SENTENZA sul ricorso proposto da: LA.GO.SUD. SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato V.le Avellino 36' in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA D presso lo studio dell'avvocato PAOLA CASSAZIONE FRANCO, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA STEFANIZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2002 1808 rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA -1- CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA del 10.5.2002, rep. n. 69598; · resistente con procura avverso la sentenza n. 2650/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 15/11/99 - R.G.N. 1882/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato STEFANIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Lecce, la s.p.a. AG UD proponeva opposizione avverso un decreto con il quale le era stato ingiunto di pagare all'Inps la somma di L. 224.913.384 per contributi e somme aggiuntive ex art. 4 della legge n. 48 del 198, oltre interessi ed altri accessori. La opponente deduceva la nullità del decreto per genericità della prova scritta su cui era fondata, e ne chiedeva la revoca. Sulla opposizione dell'Inps, il pretore rigettava il ricorso, ed avverso la sentenza la AG UD proponeva appello, riproponendo davanti al tribunale di Lecce le questioni già sottoposte al pretore e deducendo il proprio diritto a compensare il debito con anticipazioni effettuate ai dipendenti a titolo di cassa integrazione guadagni. Il tribunale, con sentenza del 12 ottobre 1999, rigettava l'appello. Sosteneva il tribunale la totale validità dell'ingiunzione e la non opponibilità della compensazione, poiché la richiesta di rimborso delle integrazioni effettuate ai lavoratori era tardiva. Avverso la sentenza la AG UD, divenuta nel frattempo s.r.l., in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione con un motivo articolato in vari profili. L'Inps ha depositato procura. La ricorrente ha presentato note di udienza. Motivi della decisione Con il primo profilo del ricorso la ricorrente si duole del fatto che il tribunale abbia disatteso l'eccezione di nullità del decreto apposto, sostenendo, tra l'altro, che sarebbe di "palmare” evidenza che il contenuto del ricorso per ingiunzione era lacunoso, generico e indeterminato. Sostiene ancora la ricorrente che non si comprende come il tribunale abbia potuto sostenere che l'istanza per l'ingiunzione era analiticamente e correttamente motivata. Il profilo è infondato. Va premesso che il tribunale ha ritenuto che il decreto era fondato sulla documentazione depositata dall'Inps, in cui erano indicate le causali del credito, documentazione comprendete anche una rituale attestazione del direttore della sede di Lecce sull'esistenza e sull'entità del credito. In proposito va osservato che in parte qua la sentenza del tribunale è perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale un problema può porsi relativamente alla memoria di costituzione in giudizio dell'opposto, le cui eventuali carenze non si riverberano sulla fase monitoria, carenze che possono condurre al rigetto della domanda ed alla revoca del decreto ingiuntivo ma non alla sua nullità. In tal senso vedi Cass. n. 5340 del 1999 e 4422 del 1997. Era pertanto del tutto infondata la pretesa della ricorrente di ottenere dal tribunale la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo, mentre, al più, qualora in fase di cognizione ci fosse stata un'idonea contestazione della pretesa dell'Inps, il tribunale poteva rigettarne la domanda ے ک revocando il titolo. Inoltre va rilevato che il tribunale, per rigettare la opposizione, ha apprezzato in punto di fatto le prove dedotte dall'Inps a sostegno della propria pretesa e questo accertamento, essendo riservato al giudice di merito, non è censurabile in questa sede,dati i limiti propri del giudizio di legittimità. In particolare è poi opportuno ricordare la sentenza di questa Corte n. 3591 del 2000, secondo la quale il ricorso per decreto ingiuntivo può essere documentato anche in modo sommario, purchè sia accompagnato 2 dai documenti di cui agli artt. 634 e seguenti c.p.c., per cui nel ricorso per ingiunzione proposto dall'Inps per il recupero di contributi non può rilevarsi alcuna irritualità nel caso di mancata indicazione delle causali specifiche dei contributi richiesti,ove il ricorso sia suffragato, come nella specie, dalla dichiarazione del funzionario dell'ente ai sensi dell'articolo 635 citato;
l'opposizione al decreto ingiuntivo, peraltro, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale. La censura in esame non può pertanto trovare accoglimento. Con un secondo profilo il ricorso critica la sentenza del tribunale relativamente alla valutazione del merito della domanda dell'Inps. Va premesso all'esame di questo motivo che la ricorrente, né dinanzi al le tribunale, né in questa sede nega di dovere somme pretese dall'Inps ( a pag. 4 della sentenza del tribunale viene affermato che l'importo dovuto all'Inps era pienamente riconosciuto anche nel suo ammontare). کے Infatti la ricorrente si duole del fatto che il tribunale non ha portato in compensazione ed a conguaglio crediti vantati verso l'Inps a titolo di anticipazione per cassa integrazione guadagni. Anche questo profilo del ricorso, articolato in vari aspetti, è infondato. Il tribunale, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha rilevato che la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori era tardiva, per cui le relative somme non potevano essere opposte in compensazione. Ha rilevato ciò sulla base dell'esame e delle date del modello D M 10. Ma, soprattutto, ha rilevato che vi erano stati diversi periodi di autorizzazione alla cassa integrazione, ben individuati nella sentenza, la 3 quale ha ribadito che,ai sensi dell'art 16 della legge n. 164 del 1975, la richiesta di rimborso delle integrazioni va effettuata entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Orbene, contro queste osservazioni della sentenza non vi è una censura specifica, anzi vi è l'affermazione che essa ricorrente aveva fornito le informazioni necessarie all'Inps non attraverso il modello D.M. / 10 (sicchè appare irrilevante sostenere poi, come la ricorrente fa con le note di udienza, che il D.M. aveva data certa ), ma tempo prima con un diverso modulo. Ma anche su questo punto il tribunale ha osservato, al di là della equiparabilità di un modello all'altro, che, attraverso una consulenza tecnica effettuata dal pretore, era stato accertato che non vi era presso l'Inps traccia alcuna delle quietanze dei lavoratori relative alle somme ricevute a titolo di Cassa integrazione. Anche questo è un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, per cui deve concludersi che il ricorso, anziché prospettare censure puntuali e decisive, si limita ad esporre doglianze generiche che lo rendono in larga parte addirittura inammissibile. I D Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla va liquidato pele spese del giudizio di cassazione, non essendosi l'Inps costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 26 aprile 2002 Il Cons. est. Presidente ViicensoEresse Be Think depoelle Cuigie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 26 A60.2002 oggi CANCELLIERE Audi farelle 4