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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2786/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(C.F. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante di (C.F. ), dell'Avv. BALOSSI _1 P.IVA_1
GIORDANO (C.F. ), elettivamente domiciliati in VIA SAN C.F._2
FRANCESCO D'ASSISI, 4 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. BALOSSI
GIORDANO (C.F. ) che li rappresenta e difende come da procura in C.F._2
atti;
-APPELLANTI
CONTRO
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA O. P.IVA_2
ROSSI N. 9 21100 VARESE, elettivamente domiciliat a in VIA OTTORINO ROSSI 9 21100
VARESE presso lo Studio dell'Avv. CANTU' ANGELO ( C.F.: che C.F._3
la rappresenta e difende come da procura in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81.
CONCLUSIONI:
Per e : Parte_1 CP_1
pagina 1 di 7 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma dell'impugnata sentenza, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata n.456/2024 del 17 aprile 2024 per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa e comunque riformarla integralmente e per l'effetto, come già richiesto nel primo grado del procedimento, accogliere l'opposizione e, conseguentemente, dichiarare illegittima, nulla, annullabile e comunque improduttiva di effetti, e di conseguenza revocare, per tutte le causali di cui in narrativa, l'ordinanza-ingiunzione al pagamento di Euro 2.060,00 emessa da CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 20
[...] novembre 2023, Prot. N. DIPS 0128034, notificata in pari data ed ogni altro atto presupposto o conseguente, disponendo la restituzione di quanto nel frattempo versato dai ricorrenti. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze 1) “Vero che lei in data 18 marzo 2022, 1° aprile 2022, 8 aprile 2022, 15 aprile 2022, 22 aprile 2022, 29 aprile 2022, 6 maggio 2022, 13 maggio 2022 e 20 Maggio 2022 si recava presso la sede di sita a UR AR (CO), Via Controparte_4 della Cerca n. 28 per effettuare attività di verifica e rifornimento dei distributori automatici di (teste ; _1 Testimone_1
2) “Vero che tali accessi erano finalizzati anche alla verifica delle date di scadenza di prodotti esposti ed alla loro eventuale sostituzione in caso dell'approssimarsi delle date di scadenza” (teste ; Testimone_1
3) “Vero che, in tali occasioni, le veniva impedito di accedere ai distributori automatici di proprietà di (teste ; _1 Testimone_1
4) “Vero che il documento che le viene rammostrato (doc. 9) indica i passaggi da lei effettuati presso la sede di sita a UR AR (CO) Controparte_4 senza che i responsabili di le consentissero di accedere ai Controparte_4 distributori, passaggi come da lei caricati sul palmare che le ha _1 fornito in dotazione” (teste ; Testimone_1
5) “Vero che sui distributori automatici di proprietà di e ubicati _1 presso la sede di a UR AR (CO) è installato un Controparte_4 dispositivo che registra il numero delle consumazioni erogate” (teste Tes_1 ;
[...]
6) “Vero che il documento che le si rammostra come documento n. 8 è il report delle consumazioni originato dai dispositivi installati sui distributori siti nella sede di (teste Controparte_4 Tes_1 ;
[...]
Firmato Da: DA OS Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 165aabf 21
pagina 2 di 7 7) “Vero che in data 25 maggio 2022 le chiedeva di spostare i Controparte_4 distributori automatici dalla posizione in cui erano ubicati, in quanto inutilizzati” (teste Sig. ); Tes_2
8) “Vero che già in data 6 maggio 2022 il Sig. si recava presso la sede di Testimone_1 [...] e trovava il distributore degli snack staccato dalla rete elettrica ed Controparte_4 ubicato in magazzino con all'interno prodotti alimentari deperibili come da foto che le si rammostra quale doc. 10” (teste Sig. e Sig. ); Testimone_1 Tes_2
9) “Vero che anche in tale occasione non le era consentito da Controparte_4 procedere al rifornimento ed alla verifica di prodotti presenti nel distributore” (teste Sig. ; Testimone_1
10)“Vero che, a fine maggio 2022, le comunicava che il Controparte_4 servizio ristoro tramite distributori automatici era stato affidato ad un'altra azienda concorrente di (teste Sig. ); _1 Tes_2
11)“Vero che lei a fine maggio 2022 quando si recava presso la sede di
[...] vedeva che erano in funzione i distributori automatici di un'altra Controparte_4 azienda concorrente di (teste Sig. ; _1 Testimone_1
12)“Vero che al momento del carico degli alimenti nei distributori di _1
l'operatore incaricato verifica la data di scadenza ed il TMC degli stessi” (teste Sig.
. Testimone_1
Si indicano come testimoni;
Sig. , residente in [...]; Testimone_3
Sig. residente in [...]”. Testimone_1
Per : “In via Controparte_2
principale, verificata la proponibilità giuridica della domanda, rigettare l'epigrafato, perché infondato in fatto e diritto per i motivi esposti nel presente atto.
Contr In via istruttoria, si oppone alla prova per testi di cui al capitoli dai numeri 1 ai numeri 12 in quanto contenente valutazioni in parte documentali o non demandabili ai testi e comunque incontrovertibilmente inconferenti ai fini del decidere, così come ben già valutate negativamente dal Tribunale di Como. Diversamente si chiede di essere ammessi a prova contraria sui quesiti proposti e ammessi dall'appellante e comunque a chiarimenti, nonché, con i seguenti testi, qui di seguito indicati, sui capitoli di prova testimoniale, da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) L'Appellante non ha mai attivato e/o segnalato un sistema di allerta alimentare di cui al regolamento CE/178/2002 nel periodo in contestazione;
pagina 3 di 7 Co 2) L'Appellante ha mai comunicato ad il problema di gestione dei distributori nel periodo in contestazione;
3) I 2 distributori automatici risultavano pienamente operativi ed in uso;
4) E' stato mai comunicato dall'Appellante al Comando dei Carabinieri il problema di gestione dei distributori nel periodo in contestazione.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, istruire, spese e competenze di giudizio rifuse”.
FATTO E DIRITTO
, in proprio e quale Consigliere Delegato di , ha Parte_1 CP_1
proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 456/24 del Tribunale di
Milano che aveva respinto la loro opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento della somma di Euro 2.060,00, emessa da
[...]
in data 20.11.23 (Prot. N. DIPS 0128034) Controparte_6
per violazione dell'art.6, VIII co. d. lgs n.193/2007, essendo stata riscontrata la presenza di alimenti scaduti all'interno di due distributori automatici di snack e bevande, gestiti da e collocati nei locali della CP_1 Controparte_4
Ha censurato la sentenza appellata per aver: - ritenuto che l'omessa motivazione dell'ordinanza impugnata (nella quale si dava atto del fatto che l'ingiunto non avesse presentato scritti difensivi, quando al contrario questi erano stati ritualmente depositati) non costituisse motivo di nullità della stessa, menzionando al riguardo un precedente giurisprudenziale reso nel diverso caso in cui la PA non aveva preso in considerazione gli argomenti difensivi della parte;
- esaminato la condotta di sotto il profilo della violazione delle prescrizioni del CP_1
manuale di autocontrollo aziendale HACCP, mentre l'illecito ascritto consisteva solo nell'aver mantenuto prodotti scaduti all'interno dei distributori;
- aver ritenuto che la violazione riscontrata fosse imputabile ad , quando CP_1
alla stessa (come chiesto di dimostrare attraverso la prova orale non ammessa) era stato impedito in plurime occasioni l'accesso ai distributori da parte del proprio cliente Controparte_4
pagina 4 di 7 ha chiesto la conferma della sentenza appellata, affermando il CP_3
proprio diritto ad ottenere le spese di lite, negate dal Tribunale sull'erroneo presupposto che l'Avv. fosse intervenuto nel processo quale CP_7
dipendente delegato dall'ente, mentre aveva agito quale Difensore, essendo Contr avvocato inserito nell'ufficio legale di
Contr Il fatto che nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione impugnata, non abbia in alcun modo tenuto conto degli scritti difensivi ritualmente depositati dall e da contestualmente dando atto (erroneamente) Pt_1 CP_1
della mancata presentazione degli stessi equivale ad un difetto di motivazione del provvedimento, difetto che non dà luogo a nullità del medesimo, “e quindi
(al)l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. SSUU n.1786/10; Cass. n. 12503/18). Tale consolidato orientamento di legittimità, d'altronde, non è stato superato nemmeno nei casi in cui la Suprema Corte ha ravvisato un motivo di nullità del provvedimento nella violazione da parte della PA delle norme relative alla sua adozione, essendo a tal fine necessario che ciò abbia precluso all'ingiunto l'esercizio delle garanzie endoprocessuali e del contraddittorio (nella specie, per preventiva contestazione di un addebito diverso da quello indicato nell'ingiunzione: Cass. n. 4521/22).
Il Tribunale non è incorso in alcun fraintendimento nell'esaminare l'illecito ascritto agli odierni appellanti. Nell'ordinanza-ingiunzione questo è stato chiaramente individuato nella violazione dell'art. 6, VIII co. d. lgs n.193/07 (e cioè l'inosservanza del manuale di autocontrollo aziendale
[...]
, e cioè del protocollo che ogni operatore nel Controparte_8
pagina 5 di 7 settore alimentare deve seguire per mantenere sotto controllo le proprie produzioni), resa manifesta dalla riscontrata presenza di alimenti scaduti all'interno dei distributori gestiti da . Tale violazione, in sé non CP_1
contestata, non può ritenersi scriminata da eventuali comportamenti ostruzionisti ai doverosi controlli che sarebbero stati posti in essere dalla Controparte_4
e cioè dal proprietario dei locali ove i distributori di alimenti e bevande erano collocati (nell'ambito del tentativo di liberarsi dal vincolo contrattuale assunto con ). A prescindere dalla dimostrazione degli episodi allegati (che CP_1
gli appellanti hanno offerto attraverso capitoli di prova orale dal tenore del tutto generico, nei quali si fa riferimento solo al fatto che “in tali occasioni le veniva impedito di accedere ai distributori automatici”), è pacifico che l'accesso ai distributori sia stato invece consentito il 25.5.2022, allorché Controparte_4
comunicò ad la presenza di alimenti scaduti nei distributori (doc.11 CP_1
appellanti): il fatto nello stesso giorno l'appellante abbia constatato il distacco dalla rete elettrica dei distributori (ragionevolmente dalla Controparte_4
per impedire che gli utenti potessero prelevare alimenti scaduti) non avrebbe impedito ad di procedere alla necessaria sostituzione o comunque CP_1
rimozione di detti prodotti, in vista della riattivazione dei distributori che la avrebbe potuto fare facendo affidamento sull'intervento di Controparte_4
(cosa che, infatti, è poi avvenuto, tanto che al momento del CP_1
sopralluogo che ha portato alla contestazione dell'infrazione i distributori erano in funzione).
Va dunque confermata la violazione delle prescrizioni imposte al gestore della distribuzione di prodotti alimentari, per fatto colposo allo stesso imputabile, e per l'effetto la sentenza appellata (questa anche in punto di mancato riconoscimento delle spese processuali all'ATS vittoriosa, in difetto di appello incidentale della stessa).
Le spese di lite debbono invece essere attribuite all'appellata in relazione al giudizio di secondo grado, atteso che la sua difesa è stata assunta dall'Avv. pagina 6 di 7 non già nella sua veste di funzionario delegato dell'ente, come CP_7
consentito dall'art.23, IV co. l.689/81, bensì quale Avvocato responsabile Contr dell'Ufficio Legale costituito presso previa iscrizione nell'elenco speciale dell'albo degli Avvocati di Varese di cui agli artt. 3 e 4 RD 27.11.1933 n.1578 e art. 23 l. 247/2012: il tutto come dallo stesso dichiarato sotto la sua responsabilità all'udienza di discussione. Le spese del presente grado di giudizio sono pertanto liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio ed introduttiva) e minimi (per la fase di trattazione e decisionale, esauritesi nell'udienza di discussione orale) di cui al DM n.147/22, considerato il valore ella causa e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n.456/24, pubblicata in data 17.4.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 1994,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 25/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Barberis Dott. Roberto Aponte
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(C.F. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante di (C.F. ), dell'Avv. BALOSSI _1 P.IVA_1
GIORDANO (C.F. ), elettivamente domiciliati in VIA SAN C.F._2
FRANCESCO D'ASSISI, 4 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. BALOSSI
GIORDANO (C.F. ) che li rappresenta e difende come da procura in C.F._2
atti;
-APPELLANTI
CONTRO
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA O. P.IVA_2
ROSSI N. 9 21100 VARESE, elettivamente domiciliat a in VIA OTTORINO ROSSI 9 21100
VARESE presso lo Studio dell'Avv. CANTU' ANGELO ( C.F.: che C.F._3
la rappresenta e difende come da procura in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81.
CONCLUSIONI:
Per e : Parte_1 CP_1
pagina 1 di 7 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma dell'impugnata sentenza, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata n.456/2024 del 17 aprile 2024 per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa e comunque riformarla integralmente e per l'effetto, come già richiesto nel primo grado del procedimento, accogliere l'opposizione e, conseguentemente, dichiarare illegittima, nulla, annullabile e comunque improduttiva di effetti, e di conseguenza revocare, per tutte le causali di cui in narrativa, l'ordinanza-ingiunzione al pagamento di Euro 2.060,00 emessa da CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 20
[...] novembre 2023, Prot. N. DIPS 0128034, notificata in pari data ed ogni altro atto presupposto o conseguente, disponendo la restituzione di quanto nel frattempo versato dai ricorrenti. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze 1) “Vero che lei in data 18 marzo 2022, 1° aprile 2022, 8 aprile 2022, 15 aprile 2022, 22 aprile 2022, 29 aprile 2022, 6 maggio 2022, 13 maggio 2022 e 20 Maggio 2022 si recava presso la sede di sita a UR AR (CO), Via Controparte_4 della Cerca n. 28 per effettuare attività di verifica e rifornimento dei distributori automatici di (teste ; _1 Testimone_1
2) “Vero che tali accessi erano finalizzati anche alla verifica delle date di scadenza di prodotti esposti ed alla loro eventuale sostituzione in caso dell'approssimarsi delle date di scadenza” (teste ; Testimone_1
3) “Vero che, in tali occasioni, le veniva impedito di accedere ai distributori automatici di proprietà di (teste ; _1 Testimone_1
4) “Vero che il documento che le viene rammostrato (doc. 9) indica i passaggi da lei effettuati presso la sede di sita a UR AR (CO) Controparte_4 senza che i responsabili di le consentissero di accedere ai Controparte_4 distributori, passaggi come da lei caricati sul palmare che le ha _1 fornito in dotazione” (teste ; Testimone_1
5) “Vero che sui distributori automatici di proprietà di e ubicati _1 presso la sede di a UR AR (CO) è installato un Controparte_4 dispositivo che registra il numero delle consumazioni erogate” (teste Tes_1 ;
[...]
6) “Vero che il documento che le si rammostra come documento n. 8 è il report delle consumazioni originato dai dispositivi installati sui distributori siti nella sede di (teste Controparte_4 Tes_1 ;
[...]
Firmato Da: DA OS Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 165aabf 21
pagina 2 di 7 7) “Vero che in data 25 maggio 2022 le chiedeva di spostare i Controparte_4 distributori automatici dalla posizione in cui erano ubicati, in quanto inutilizzati” (teste Sig. ); Tes_2
8) “Vero che già in data 6 maggio 2022 il Sig. si recava presso la sede di Testimone_1 [...] e trovava il distributore degli snack staccato dalla rete elettrica ed Controparte_4 ubicato in magazzino con all'interno prodotti alimentari deperibili come da foto che le si rammostra quale doc. 10” (teste Sig. e Sig. ); Testimone_1 Tes_2
9) “Vero che anche in tale occasione non le era consentito da Controparte_4 procedere al rifornimento ed alla verifica di prodotti presenti nel distributore” (teste Sig. ; Testimone_1
10)“Vero che, a fine maggio 2022, le comunicava che il Controparte_4 servizio ristoro tramite distributori automatici era stato affidato ad un'altra azienda concorrente di (teste Sig. ); _1 Tes_2
11)“Vero che lei a fine maggio 2022 quando si recava presso la sede di
[...] vedeva che erano in funzione i distributori automatici di un'altra Controparte_4 azienda concorrente di (teste Sig. ; _1 Testimone_1
12)“Vero che al momento del carico degli alimenti nei distributori di _1
l'operatore incaricato verifica la data di scadenza ed il TMC degli stessi” (teste Sig.
. Testimone_1
Si indicano come testimoni;
Sig. , residente in [...]; Testimone_3
Sig. residente in [...]”. Testimone_1
Per : “In via Controparte_2
principale, verificata la proponibilità giuridica della domanda, rigettare l'epigrafato, perché infondato in fatto e diritto per i motivi esposti nel presente atto.
Contr In via istruttoria, si oppone alla prova per testi di cui al capitoli dai numeri 1 ai numeri 12 in quanto contenente valutazioni in parte documentali o non demandabili ai testi e comunque incontrovertibilmente inconferenti ai fini del decidere, così come ben già valutate negativamente dal Tribunale di Como. Diversamente si chiede di essere ammessi a prova contraria sui quesiti proposti e ammessi dall'appellante e comunque a chiarimenti, nonché, con i seguenti testi, qui di seguito indicati, sui capitoli di prova testimoniale, da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) L'Appellante non ha mai attivato e/o segnalato un sistema di allerta alimentare di cui al regolamento CE/178/2002 nel periodo in contestazione;
pagina 3 di 7 Co 2) L'Appellante ha mai comunicato ad il problema di gestione dei distributori nel periodo in contestazione;
3) I 2 distributori automatici risultavano pienamente operativi ed in uso;
4) E' stato mai comunicato dall'Appellante al Comando dei Carabinieri il problema di gestione dei distributori nel periodo in contestazione.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, istruire, spese e competenze di giudizio rifuse”.
FATTO E DIRITTO
, in proprio e quale Consigliere Delegato di , ha Parte_1 CP_1
proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 456/24 del Tribunale di
Milano che aveva respinto la loro opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento della somma di Euro 2.060,00, emessa da
[...]
in data 20.11.23 (Prot. N. DIPS 0128034) Controparte_6
per violazione dell'art.6, VIII co. d. lgs n.193/2007, essendo stata riscontrata la presenza di alimenti scaduti all'interno di due distributori automatici di snack e bevande, gestiti da e collocati nei locali della CP_1 Controparte_4
Ha censurato la sentenza appellata per aver: - ritenuto che l'omessa motivazione dell'ordinanza impugnata (nella quale si dava atto del fatto che l'ingiunto non avesse presentato scritti difensivi, quando al contrario questi erano stati ritualmente depositati) non costituisse motivo di nullità della stessa, menzionando al riguardo un precedente giurisprudenziale reso nel diverso caso in cui la PA non aveva preso in considerazione gli argomenti difensivi della parte;
- esaminato la condotta di sotto il profilo della violazione delle prescrizioni del CP_1
manuale di autocontrollo aziendale HACCP, mentre l'illecito ascritto consisteva solo nell'aver mantenuto prodotti scaduti all'interno dei distributori;
- aver ritenuto che la violazione riscontrata fosse imputabile ad , quando CP_1
alla stessa (come chiesto di dimostrare attraverso la prova orale non ammessa) era stato impedito in plurime occasioni l'accesso ai distributori da parte del proprio cliente Controparte_4
pagina 4 di 7 ha chiesto la conferma della sentenza appellata, affermando il CP_3
proprio diritto ad ottenere le spese di lite, negate dal Tribunale sull'erroneo presupposto che l'Avv. fosse intervenuto nel processo quale CP_7
dipendente delegato dall'ente, mentre aveva agito quale Difensore, essendo Contr avvocato inserito nell'ufficio legale di
Contr Il fatto che nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione impugnata, non abbia in alcun modo tenuto conto degli scritti difensivi ritualmente depositati dall e da contestualmente dando atto (erroneamente) Pt_1 CP_1
della mancata presentazione degli stessi equivale ad un difetto di motivazione del provvedimento, difetto che non dà luogo a nullità del medesimo, “e quindi
(al)l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. SSUU n.1786/10; Cass. n. 12503/18). Tale consolidato orientamento di legittimità, d'altronde, non è stato superato nemmeno nei casi in cui la Suprema Corte ha ravvisato un motivo di nullità del provvedimento nella violazione da parte della PA delle norme relative alla sua adozione, essendo a tal fine necessario che ciò abbia precluso all'ingiunto l'esercizio delle garanzie endoprocessuali e del contraddittorio (nella specie, per preventiva contestazione di un addebito diverso da quello indicato nell'ingiunzione: Cass. n. 4521/22).
Il Tribunale non è incorso in alcun fraintendimento nell'esaminare l'illecito ascritto agli odierni appellanti. Nell'ordinanza-ingiunzione questo è stato chiaramente individuato nella violazione dell'art. 6, VIII co. d. lgs n.193/07 (e cioè l'inosservanza del manuale di autocontrollo aziendale
[...]
, e cioè del protocollo che ogni operatore nel Controparte_8
pagina 5 di 7 settore alimentare deve seguire per mantenere sotto controllo le proprie produzioni), resa manifesta dalla riscontrata presenza di alimenti scaduti all'interno dei distributori gestiti da . Tale violazione, in sé non CP_1
contestata, non può ritenersi scriminata da eventuali comportamenti ostruzionisti ai doverosi controlli che sarebbero stati posti in essere dalla Controparte_4
e cioè dal proprietario dei locali ove i distributori di alimenti e bevande erano collocati (nell'ambito del tentativo di liberarsi dal vincolo contrattuale assunto con ). A prescindere dalla dimostrazione degli episodi allegati (che CP_1
gli appellanti hanno offerto attraverso capitoli di prova orale dal tenore del tutto generico, nei quali si fa riferimento solo al fatto che “in tali occasioni le veniva impedito di accedere ai distributori automatici”), è pacifico che l'accesso ai distributori sia stato invece consentito il 25.5.2022, allorché Controparte_4
comunicò ad la presenza di alimenti scaduti nei distributori (doc.11 CP_1
appellanti): il fatto nello stesso giorno l'appellante abbia constatato il distacco dalla rete elettrica dei distributori (ragionevolmente dalla Controparte_4
per impedire che gli utenti potessero prelevare alimenti scaduti) non avrebbe impedito ad di procedere alla necessaria sostituzione o comunque CP_1
rimozione di detti prodotti, in vista della riattivazione dei distributori che la avrebbe potuto fare facendo affidamento sull'intervento di Controparte_4
(cosa che, infatti, è poi avvenuto, tanto che al momento del CP_1
sopralluogo che ha portato alla contestazione dell'infrazione i distributori erano in funzione).
Va dunque confermata la violazione delle prescrizioni imposte al gestore della distribuzione di prodotti alimentari, per fatto colposo allo stesso imputabile, e per l'effetto la sentenza appellata (questa anche in punto di mancato riconoscimento delle spese processuali all'ATS vittoriosa, in difetto di appello incidentale della stessa).
Le spese di lite debbono invece essere attribuite all'appellata in relazione al giudizio di secondo grado, atteso che la sua difesa è stata assunta dall'Avv. pagina 6 di 7 non già nella sua veste di funzionario delegato dell'ente, come CP_7
consentito dall'art.23, IV co. l.689/81, bensì quale Avvocato responsabile Contr dell'Ufficio Legale costituito presso previa iscrizione nell'elenco speciale dell'albo degli Avvocati di Varese di cui agli artt. 3 e 4 RD 27.11.1933 n.1578 e art. 23 l. 247/2012: il tutto come dallo stesso dichiarato sotto la sua responsabilità all'udienza di discussione. Le spese del presente grado di giudizio sono pertanto liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio ed introduttiva) e minimi (per la fase di trattazione e decisionale, esauritesi nell'udienza di discussione orale) di cui al DM n.147/22, considerato il valore ella causa e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n.456/24, pubblicata in data 17.4.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 1994,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 25/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Barberis Dott. Roberto Aponte
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