Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1157
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Erroneo riconoscimento della legittimazione attiva del sig. Nominativo_1

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, confermando che l'avviso di accertamento era rivolto esclusivamente alla società estinta e fallita, e che la notifica era stata effettuata al curatore. Il sig. Nominativo_1 non era destinatario dell'atto né soggetto passivo, ma indicato come prestanome. La giurisprudenza citata dalla CTP non era pertinente, poiché l'atto produceva effetti solo nei confronti della massa fallimentare. La scelta del curatore di non impugnare l'atto non poteva essere surrogata dall'iniziativa personale dell'ex liquidatore. Di conseguenza, il ricorso originario doveva essere dichiarato inammissibile.

  • Accolto
    Erroneo annullamento del recupero IVA per omesso contraddittorio

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che il sig. Nominativo_1 era stato regolarmente invitato al contraddittorio e non aveva dato riscontro. La curatela non aveva eccepito violazioni né impugnato l'atto. Il curatore aveva dichiarato l'impossibilità di partecipare al contraddittorio per assenza delle scritture contabili. La CTP ha fondato l'annullamento sull'assenza del contraddittorio valorizzando documenti prodotti successivamente, il che costituisce un illegittimo ribaltamento della prospettiva temporale dell'attività istruttoria. Inoltre, il contribuente non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. L'Ufficio aveva correttamente qualificato la destinazione dei beni immobili al trust come estranea all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 2, comma 2, DPR 633/1972, atteso che gli immobili erano usciti dal circuito imprenditoriale e confluiti in un patrimonio segregato, e il contribuente non ha fornito prova contraria.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 61, comma 3, DPR 600/1973 per disattendere i dati di bilancio

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, evidenziando che il bilancio 2013 riportava proventi da plusvalenze per complessivi euro 971.227,00. La CTP aveva rideterminato la plusvalenza in euro 69.377,49 senza spiegare le ragioni del disattendere il dato documentale. La sentenza di primo grado si pone in violazione dell'art. 61, comma 3, DPR 600/1973.

  • Accolto
    Erronea applicazione dell'art. 86 TUIR

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che la CTP aveva erroneamente valorizzato la natura patrimoniale degli immobili ed il possesso triennale, senza considerare che la disciplina dell'art. 86 TUIR distingue tra plusvalenze da cessione onerosa (per le quali può operare la rateizzazione) e plusvalenze derivanti da destinazione estranea all'impresa (per le quali la rateizzazione non è consentita). La destinazione al trust realizzava proprio quest'ultima fattispecie. La società aveva indicato in dichiarazione solo un quinto della plusvalenza sui beni strumentali, senza poi riportare i ratei negli anni successivi; l'Ufficio aveva, dunque, correttamente recuperato i restanti quattro quinti pari a euro 438.281,00. Analogamente, la plusvalenza sui beni patrimoniali non poteva essere oggetto di variazione in diminuzione.

  • Accolto
    Vizi motivazionali e omessa pronuncia

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, confermando che la CTP non ha fornito risposta alle argomentazioni dell'Ufficio né ha motivato adeguatamente la drastica riduzione della pretesa impositiva. La sentenza risulta, pertanto, affetta da insufficiente motivazione e da omessa pronuncia su questioni decisive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1157
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1157
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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