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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1157/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO NT, Presidente BRIGUORI PAOLA, Relatore RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5824/2022 depositato il 11/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier, 04100 Latina LT
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 Srl -
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 389/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 11/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031501194 IRES-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il funzionario del'Agenzia delle Entrate DP Latina si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina proponeva appello avverso la sentenza n. 389/01/22 della Commissione tributaria provinciale di Latina, con cui era stato parzialmente accolto il ricorso del sig. Nominativo_1 , proposto in proprio e quale ex liquidatore della società Resistente_1 s.r.l. (già Società_1 s.r.l.), avverso l'avviso di accertamento n. TKF031501194 relativo al periodo d'imposta 2013.
La pretesa riguardava una maggior plusvalenza complessiva pari ad euro 861.658,00—di cui euro 423.377,00 per beni patrimoniali ed euro 438.281,00 quali quattro quinti di plusvalenze rateizzate su beni strumentali—nonché una ripresa IVA di euro 268.800,00, calcolata sul valore di euro 1.280.000,00 dei beni immobili destinati al trust “Nominativo_2”.
Resistente_1L'avviso di accertamento era stato notificato solo al curatore fallimentare della Nominativo_1s.r.l., società dichiarata fallita e cancellata dal registro delle imprese. Il sig. non era indicato nell'atto come soggetto passivo o coobbligato, ma era descritto come prestanome
(“testa di legno”). Il curatore fallimentare non aveva impugnato l'atto, dichiarando di non essere in possesso delle scritture contabili, risultate mancanti.
La CTP, con la sentenza impugnata, aveva rigettato l'eccezione relativa alla legittimazione attiva del sig. Nominativo_1, aveva annullato integralmente il recupero IVA per difetto di contraddittorio ed aveva rideterminato la plusvalenza imponibile in euro 69.377,49.
Avverso tale decisione l'Agenzia proponeva appello deducendo: I. l'erroneità del Nominativo_1 riconoscimento della legittimazione attiva del sig. ; II. l'erroneità dell'annullamento del recupero IVA per omesso contraddittorio;
III. la violazione dell'art. 61, comma 3, DPR
600/1973 per avere la CTP disatteso i dati di bilancio;
IV. l'erronea applicazione dell'art. 86
TUIR; V. vizi motivazionali e omessa pronuncia.
L'appellato non si costituiva nel presente grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello merita accoglimento.
1.1. Il primo motivo è fondato. Resistente_1Dagli atti emerge che l'avviso di accertamento era rivolto esclusivamente alla società s.r.l., già estinta e in procedura fallimentare, e che la notifica era stata effettuata al curatore Nominativo_1fallimentare, quale unico soggetto legittimato a rappresentare la massa. Il sig. non era destinatario dell'atto né soggetto passivo dell'imposizione; era, piuttosto, indicato come prestanome nell'ambito di una ricostruzione ritenuta fraudolenta. La giurisprudenza richiamata dalla CTP — relativa alla capacità processuale del fallito rispetto agli atti che incidono direttamente sulla sua sfera — non appare conferente al caso in esame, poiché, nella fattispecie, l'atto produce effetti esclusivamente nei confronti della massa fallimentare. La scelta del curatore di non impugnare l'avviso, motivata dall'assenza delle scritture contabili, non può essere surrogata da un'iniziativa personale dell'ex liquidatore. Il ricorso originario doveva, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
1.2. Anche il secondo motivo si appalesa fondato. Nominativo_1Il sig. era stato regolarmente invitato al contraddittorio, invito al quale egli non aveva dato riscontro. La curatela non aveva eccepito alcuna violazione, né aveva impugnato l'atto. Il curatore aveva, inoltre, dichiarato l'impossibilità di partecipare utilmente al contraddittorio per l'assenza totale delle scritture contabili. La CTP ha fondato l'annullamento sull'assenza del contraddittorio valorizzando documenti prodotti successivamente in giudizio;
ma ciò comporta un illegittimo ribaltamento della prospettiva temporale dell'attività istruttoria, che deve essere valutata con riferimento al momento in cui essa si è svolta. Inoltre, non può il contribuente trarre vantaggio dalla propria inerzia, avendo omesso di partecipare nonostante il rituale invito. Quanto al merito della pretesa IVA, l'Ufficio aveva correttamente qualificato la destinazione dei beni immobili al trust come destinazione estranea all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, DPR 633/1972, atteso che gli immobili erano usciti dal circuito imprenditoriale e confluiti in un patrimonio segregato. Il contribuente non ha fornito prova contraria.
1.3. Parimenti fondato è il terzo motivo (violazione dell'art. 61 DPR 600/1973 — intangibilità del dato contabile). Il bilancio 2013 depositato presso il Registro imprese riportava proventi da plusvalenze per complessivi euro 971.227,00, di cui euro 423.376,66 per beni patrimoniali ed euro 547.850,52 per plusvalenze straordinarie rateizzate. Eppure, il primo giudice aveva rideterminato la plusvalenza in euro 69.377,49 senza spiegare per quali ragioni disattendesse il dato documentale. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 61, comma 3, DPR 600/1973, il contribuente non può mettere in discussione componenti positivi risultanti dalle scritture contabili, salva prova contraria ammessa solo per componenti negativi. Ne discende che la sentenza di primo grado si pone in violazione della norma.
1.4. Fondato è, altresì, il quarto motivo (errata applicazione dell'art. 86 TUIR). La CTP aveva erroneamente valorizzato la natura patrimoniale degli immobili ed il possesso triennale, senza considerare che la disciplina dell'art. 86 TUIR distingue tra plusvalenze da cessione onerosa — per le quali può operare la rateizzazione — e plusvalenze derivanti da destinazione estranea all'impresa, per le quali la rateizzazione non è consentita. La destinazione al trust realizzava proprio quest'ultima fattispecie. Invero, la società aveva indicato in dichiarazione solo un quinto della plusvalenza sui beni strumentali, senza poi riportare i ratei negli anni successivi;
l'Ufficio aveva, dunque, correttamente recuperato i restanti quattro quinti pari a euro 438.281,00. Analogamente, la plusvalenza sui beni patrimoniali non poteva essere oggetto di variazione in diminuzione, come invece operato.
1.5. Il quinto motivo è anch'esso fondato (vizi motivazionali e omessa pronuncia). La CTP non ha fornito risposta alle argomentazioni dell'Ufficio né ha motivato adeguatamente la drastica riduzione della pretesa impositiva. La sentenza risulta, pertanto, affetta da insufficiente motivazione e da omessa pronuncia su questioni decisive.
2. In conclusione, le argomentazioni svolte dall'appellante sono integralmente fondate. L'avviso di accertamento risulta conforme ai dati contabili e alle norme tributarie applicabili. Pertanto, l'appello merita accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna la società appellata alle spese processuali, liquidate in euro 4.000,00 per il primo grado ed in euro 5.000,00 per il presente grado, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO NT, Presidente BRIGUORI PAOLA, Relatore RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5824/2022 depositato il 11/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier, 04100 Latina LT
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 Srl -
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 389/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 11/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031501194 IRES-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il funzionario del'Agenzia delle Entrate DP Latina si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina proponeva appello avverso la sentenza n. 389/01/22 della Commissione tributaria provinciale di Latina, con cui era stato parzialmente accolto il ricorso del sig. Nominativo_1 , proposto in proprio e quale ex liquidatore della società Resistente_1 s.r.l. (già Società_1 s.r.l.), avverso l'avviso di accertamento n. TKF031501194 relativo al periodo d'imposta 2013.
La pretesa riguardava una maggior plusvalenza complessiva pari ad euro 861.658,00—di cui euro 423.377,00 per beni patrimoniali ed euro 438.281,00 quali quattro quinti di plusvalenze rateizzate su beni strumentali—nonché una ripresa IVA di euro 268.800,00, calcolata sul valore di euro 1.280.000,00 dei beni immobili destinati al trust “Nominativo_2”.
Resistente_1L'avviso di accertamento era stato notificato solo al curatore fallimentare della Nominativo_1s.r.l., società dichiarata fallita e cancellata dal registro delle imprese. Il sig. non era indicato nell'atto come soggetto passivo o coobbligato, ma era descritto come prestanome
(“testa di legno”). Il curatore fallimentare non aveva impugnato l'atto, dichiarando di non essere in possesso delle scritture contabili, risultate mancanti.
La CTP, con la sentenza impugnata, aveva rigettato l'eccezione relativa alla legittimazione attiva del sig. Nominativo_1, aveva annullato integralmente il recupero IVA per difetto di contraddittorio ed aveva rideterminato la plusvalenza imponibile in euro 69.377,49.
Avverso tale decisione l'Agenzia proponeva appello deducendo: I. l'erroneità del Nominativo_1 riconoscimento della legittimazione attiva del sig. ; II. l'erroneità dell'annullamento del recupero IVA per omesso contraddittorio;
III. la violazione dell'art. 61, comma 3, DPR
600/1973 per avere la CTP disatteso i dati di bilancio;
IV. l'erronea applicazione dell'art. 86
TUIR; V. vizi motivazionali e omessa pronuncia.
L'appellato non si costituiva nel presente grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello merita accoglimento.
1.1. Il primo motivo è fondato. Resistente_1Dagli atti emerge che l'avviso di accertamento era rivolto esclusivamente alla società s.r.l., già estinta e in procedura fallimentare, e che la notifica era stata effettuata al curatore Nominativo_1fallimentare, quale unico soggetto legittimato a rappresentare la massa. Il sig. non era destinatario dell'atto né soggetto passivo dell'imposizione; era, piuttosto, indicato come prestanome nell'ambito di una ricostruzione ritenuta fraudolenta. La giurisprudenza richiamata dalla CTP — relativa alla capacità processuale del fallito rispetto agli atti che incidono direttamente sulla sua sfera — non appare conferente al caso in esame, poiché, nella fattispecie, l'atto produce effetti esclusivamente nei confronti della massa fallimentare. La scelta del curatore di non impugnare l'avviso, motivata dall'assenza delle scritture contabili, non può essere surrogata da un'iniziativa personale dell'ex liquidatore. Il ricorso originario doveva, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
1.2. Anche il secondo motivo si appalesa fondato. Nominativo_1Il sig. era stato regolarmente invitato al contraddittorio, invito al quale egli non aveva dato riscontro. La curatela non aveva eccepito alcuna violazione, né aveva impugnato l'atto. Il curatore aveva, inoltre, dichiarato l'impossibilità di partecipare utilmente al contraddittorio per l'assenza totale delle scritture contabili. La CTP ha fondato l'annullamento sull'assenza del contraddittorio valorizzando documenti prodotti successivamente in giudizio;
ma ciò comporta un illegittimo ribaltamento della prospettiva temporale dell'attività istruttoria, che deve essere valutata con riferimento al momento in cui essa si è svolta. Inoltre, non può il contribuente trarre vantaggio dalla propria inerzia, avendo omesso di partecipare nonostante il rituale invito. Quanto al merito della pretesa IVA, l'Ufficio aveva correttamente qualificato la destinazione dei beni immobili al trust come destinazione estranea all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, DPR 633/1972, atteso che gli immobili erano usciti dal circuito imprenditoriale e confluiti in un patrimonio segregato. Il contribuente non ha fornito prova contraria.
1.3. Parimenti fondato è il terzo motivo (violazione dell'art. 61 DPR 600/1973 — intangibilità del dato contabile). Il bilancio 2013 depositato presso il Registro imprese riportava proventi da plusvalenze per complessivi euro 971.227,00, di cui euro 423.376,66 per beni patrimoniali ed euro 547.850,52 per plusvalenze straordinarie rateizzate. Eppure, il primo giudice aveva rideterminato la plusvalenza in euro 69.377,49 senza spiegare per quali ragioni disattendesse il dato documentale. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 61, comma 3, DPR 600/1973, il contribuente non può mettere in discussione componenti positivi risultanti dalle scritture contabili, salva prova contraria ammessa solo per componenti negativi. Ne discende che la sentenza di primo grado si pone in violazione della norma.
1.4. Fondato è, altresì, il quarto motivo (errata applicazione dell'art. 86 TUIR). La CTP aveva erroneamente valorizzato la natura patrimoniale degli immobili ed il possesso triennale, senza considerare che la disciplina dell'art. 86 TUIR distingue tra plusvalenze da cessione onerosa — per le quali può operare la rateizzazione — e plusvalenze derivanti da destinazione estranea all'impresa, per le quali la rateizzazione non è consentita. La destinazione al trust realizzava proprio quest'ultima fattispecie. Invero, la società aveva indicato in dichiarazione solo un quinto della plusvalenza sui beni strumentali, senza poi riportare i ratei negli anni successivi;
l'Ufficio aveva, dunque, correttamente recuperato i restanti quattro quinti pari a euro 438.281,00. Analogamente, la plusvalenza sui beni patrimoniali non poteva essere oggetto di variazione in diminuzione, come invece operato.
1.5. Il quinto motivo è anch'esso fondato (vizi motivazionali e omessa pronuncia). La CTP non ha fornito risposta alle argomentazioni dell'Ufficio né ha motivato adeguatamente la drastica riduzione della pretesa impositiva. La sentenza risulta, pertanto, affetta da insufficiente motivazione e da omessa pronuncia su questioni decisive.
2. In conclusione, le argomentazioni svolte dall'appellante sono integralmente fondate. L'avviso di accertamento risulta conforme ai dati contabili e alle norme tributarie applicabili. Pertanto, l'appello merita accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna la società appellata alle spese processuali, liquidate in euro 4.000,00 per il primo grado ed in euro 5.000,00 per il presente grado, oltre oneri di legge se dovuti.