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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5722 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
allo scadere del termine assegnato per il deposito di note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunziato e curato il deposito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., equivalente a lettura in udienza, della seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2182 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 con
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto e vertente
TRA
(P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
con sede in San PE ES e domicilio eletto in Polla alla via Della Noce n. 5 presso l'avv.
[...]
AN RI da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura agli atti del giudizio di primo grado valevole anche per il successivo grado di impugnazione.
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
nato a [...] il [...] (c.f. ),
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_3
nata a [...] il [...] (c.f. e nato a [...] CodiceFiscale_3 Controparte_4
PE ES il 22.12.1973 (c.f. ), tutti quali eredi di CodiceFiscale_4 Persona_1
deceduto il 18.06.2020, rappresentati e difesi, come da procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.06.2021, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Marcello Cutolo (c.f. C.F._5
), NA NO (c.f. ) e EL MA LO (c.f.
[...] CodiceFiscale_6 [...]
presso i quali hanno eletto domicilio in Somma Vesuviana alla Via Santa Croce n. 30. C.F._7
pagina 1 di 13 APPELLATI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “si conclude affinché l'On.le Giudicante voglia accogliere l'appello proposto dalla
riformando l'impugnata sentenza di primo grado, e per l'effetto accogliere la domanda di Parte_1
parte appellante con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n.ro 1597/2014 del Tribunale di
Nola, in quanto fondato nel merito e diritto della pretesa, con condanna al pagamento degli eredi del defunto
. Chiede altresì condannarsi le controparti a spese, diritti ed onorari in favore del Persona_1
procuratore di parte istante anticipatario sia per il primo che secondo grado di giudizio. Si chiede, pertanto,
assegnarsi la causa in decisione o in via subordinata rinvio in proseguo di discussione con termine per note
conclusionali”.
PER GLI APPELLATI: “…i germani , , e , come in atti Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
rappresentati e difesi, insistono per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
di Napoli, contrariis reiectis: 1) In via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità
dell'appello proposto da per violazione dell'art. Parte_3 Parte_4
342 c.p.c. 2) Nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_3
e , perché nullo, inammissibile, improcedibile, e comunque manifestamente infondato in
[...] Parte_4
fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 188/2020, emessa dal Tribunale di Nola,
Prima Sezione Civile. 3) In ogni caso, condannare l'appellante alla refusione delle spese e delle competenze
professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per
legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. depositato il 27.06.14 presso il Tribunale di Nola la Parte_1
nel premettere di essere una società dedita ad attività di impiantistica elettrica e idraulica, ha chiesto di
[...]
ingiungere a il pagamento della somma di € 38.126,55 oltre accessori e spese di lite. Persona_1
A sostegno di tale pretesa la società ricorrente ha dedotto di aver svolto, tra il 1999 e il 2004, lavori negli immobili di proprietà di siti in San RO ES alla via LI n. 33 ed in Palma Persona_1
AM rispettivamente conclusisi il 19.12.2004 ed il 10.12.2004 con emissione di due “dichiarazioni di conformità dell'impianto alla regola dell'arte”.
pagina 2 di 13 Ha ancora riferito l'istante di aver atteso con pazienza il pagamento del dovuto, che non avveniva nonostante il completamento dei lavori nel lontano 2004, in ragione del rapporto di affinità esistente tra Pt_2
legale rappresentante della e il debitore (cognati).
[...] Parte_1 Persona_1
Il decreto ingiuntivo, emesso il 16.07.2014 con n. 1597/2014 e notificato il 09.10.2014, è stato tempestivamente opposto dal il quale ne ha chiesto la revoca con rigetto della domanda avanzata in Per_1
via monitoria dalla società ricorrente e vittoria delle spese processuali. In particolare l'opponente ha dedotto che la pretesa avversaria era fondata unicamente su documentazione di parte, artatamente ed autonomamente costruita dalla società opposta, avendo la basato la sua richiesta di € 38.126,55 su sei Parte_1
proforma di fattura, su bolle di consegna non sottoscritte dal presunto committente, su conteggi dei pretesi lavori non firmati da alcuno e su dichiarazioni di conformità degli impianti a loro volta non sottoscritte dal committente mentre, a riprova di quanto eseguito, avrebbero dovuto prodursi quanto meno delle fatture commerciali, degli estratti autentici delle scritture contabili della società ed eventuali contratti conclusi tra le parti.
Nel merito l'opponente ha poi negato la sussistenza del credito reclamato da controparte deducendo che nel lontano 1993 i cognati e , rispettivamente impiantista e falegname, si Parte_2 Persona_1
erano accordati per lavori da eseguire nelle rispettive proprietà protrattisi sino e non oltre l'anno 2000.
Più in particolare, il aveva chiesto al di realizzare infissi interni ed esterni da porre in Pt_2 Per_1
opera nel fabbricato di sua proprietà sito in Laureana Cilento - Frazione San Martino mentre il aveva Per_1
chiesto al di realizzare lavori di impiantistica nella sua proprietà in San RO ES alla via Pt_2
LI pattuendo che i costi delle reciproche prestazioni si sarebbero compensati salvo eventuali conguagli.
Successivamente il aveva chiesto al cognato falegname di eseguire altri lavori nell'appartamento Pt_2
di sua proprietà sito in San PE ES alla via Mucettoli consistenti nella copertura della cappa del camino, nella realizzazione di un mensolone angolare in cucina e di una controsoffittatura, nella realizzazione di un mobile sottoscala, nella copertura di un muretto in cucina con realizzazione di antine, nella fornitura e posa in opera di una ringhiera in legno e vetro e nella copertura di un portoncino di entrata per un totale di € 17.500,00
oltre Iva a cui si andavano ad aggiungere € 2.220,00 per la fornitura di mobili.
Non essendovi parità di valore tra quanto effettuato per il e quanto realizzato dal , Pt_2 Per_1
quest'ultimo aveva quindi commissionato, a pareggio, degli ulteriori lavori di impiantistica in S. RO
ES alla via LI ed in Palma AM alla via Tavernanova che si concludevano nell'anno 2000
pagina 3 di 13 come comprovato attraverso l'esibizione di fatture Enel, Telecom, etc.
Con il completamento di tali lavori i due cognati si erano quindi dato atto che nessuno aveva più nulla a pretendere dall'altro tant'è che per oltre dodici anni nessuna richiesta di pagamento vi era mai stata a dimostrazione dell'inesistenza di crediti che risulterebbero in ogni caso estinti per prescrizione decennale.
La costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma Parte_1
del decreto ingiuntivo opposto negando l'esistenza di un accordo di compensazione come pure la maturazione della prescrizione stante il completamento dei lavori nel 2004.
Con sentenza n. 188/2020, pubblicata il 29.01.2020 e non notificata, il Tribunale di Nola ha quindi deciso la causa, così statuendo: “1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opposta in persona del l.r.p.t., a rifondere all'opponente le Controparte_5
sostenute spese processuali, che liquida in € 3.972,00, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute,
come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.”.
Detta decisione è stata così motivata: “L'opposizione è fondata. Il decreto ingiuntivo è stato emesso solo
sulla base di sei prospetti di fattura (proforma), di bolle di consegna prive di sottoscrizione e di intestazione e di
“dichiarazioni di conformità dell'impianto alla regola dell'arte” del 10/12/2004 e del 19/12/2004.
È noto che costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui…costituisce prova scritta
atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli art. 633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi
documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria
assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza
della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire
nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso:
Tribunale Milano, sez. VII, 24.09.2013, n. 11774; Cass. civile, sez. II, 21.02.2013, n. 4334 ; Tribunale Roma,
sez. III, 09.10.2012).
Secondo una pronuncia della Suprema Corte “per prova scritta - ai sensi dell'art. 633 cod. proc. civ. -
deve intendersi qualsiasi documento di sicura autenticità che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta,
risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 13
febbraio 2009, n. 3646).
Nel caso in esame, la documentazione versata da parte opposta in sede monitoria non risultava
pagina 4 di 13 effettivamente rispondente ai requisiti richiesti dalla legge, come chiariti dalla richiamata giurisprudenza, né
può attribuirsi valore di prova scritta alle sole fatture “proforma”. Queste ultime, infatti, consistono in
documenti che non hanno valore ai fini fiscali e non possono considerarsi un sostitutivo della fattura vera e
propria, limitandosi ad attestare i servizi e/o i prodotti che l'azienda o il professionista intendono fornire al
cliente; il costo dei servizi e/o prodotti che l'azienda o il professionista propongono al cliente;
i dati necessari
per il pagamento del servizio e/o prodotto offerto.
Ne deriva, quindi, che non può trovare applicazione l'orientamento giurisprudenziale richiamato da parte
opposta in ordine alla idoneità delle fatture commerciali non accettate ai fini dell'emissione del decreto
ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo va, quindi, senz'altro revocato per tale principale e assorbente motivo.
Tuttavia, il giudizio di opposizione investe senz'altro il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi
agli eventuali vizi della procedura monitoria. Il giudice dell'opposizione è infatti investito del potere-dovere di
pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione nonché sulle eccezioni e sull'eventuale
domanda riconvenzionale dell'opponente ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni
stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e, dunque, non può limitarsi ad accertare e dichiarare la
nullità del decreto emesso all'esito dello stesso.
Ne consegue che, quindi, si deve procedere all'esame del merito della pretesa creditoria avanzata da
parte opposta. Sul punto, va richiamata la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, secondo
la quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale
delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di
cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando
a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare
l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a
carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi,
modificativi o impeditivi.
In altri termini, si deve fare in questa sede applicazione, a parti invertite, del principio generale valevole
in tema di inadempimento nelle obbligazioni secondo cui l'onere della prova gravante sul creditore che chiede
l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza
dell'obbligazione che si assume inadempiuta, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della
pagina 5 di 13 controparte, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo costituito dall'avvenuto adempimento ovvero la
sua mancanza di colpa, alla luce dei principi di presunzione di persistenza del diritto in capo al creditore e di
vicinanza della prova (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533).
Ed invero, non risulta affatto assolto l'onere probatorio gravante in capo al creditore opposto in ordine
alla prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere, non essendo stata integrata nel presente giudizio di
opposizione la lacunosa documentazione versata in atti in sede monitoria dalla società Parte_1
D'altronde, lo stesso opponente ha contestato sin dall'atto di introduzione del presente giudizio l'an e il
quantum della pretesa creditoria della società che si è limitata ad articolare una prova Parte_1
testimoniale vertente su circostanze che sarebbero dovute essere provate esclusivamente per tabulas, tanto da
non essere state ammesse dal precedente giudicante (cfr. ordinanza a verbale del 19/01/2016). Da ciò deriva
che l'opposizione va accolta e va, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto”.
§§§§§§
Con atto notificato il 24.06.2020 ed iscritto a ruolo nello stesso giorno la Parte_3
ha tempestivamente appellato tale decisione chiedendo che questa Corte, in riforma della stessa e
[...]
previa sospensione della sua efficacia esecutiva, voglia: “A) annullare la sentenza di primo grado e per l'effetto
accogliere la domanda di parte appellante con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n.ro
1597/2014 del Tribunale di Nola, in quanto fondato nel merito e diritto della pretesa;
B) in via subordinata, in
caso di conferma della domanda principale di parte appellata con l'annullamento del D.I. opposto, stante la
particolarità del caso e in ogni caso il rapporto intervenuto dalle parti in modo singolare nello svolgimento dei
lavori, si chiede compensarsi le spese di primo e secondo grado di giudizio;
in via istruttoria chiede ammettersi
l'acquisizione del fascicolo di primo grado, oltre che ammettersi quale ulteriore attività istruttoria
l'acquisizione di atti che si rendano necessari al fine della decisione del Giudice di Appello”.
Con dichiarazione depositata il 20 novembre 2020 i procuratori costituiti nel primo grado di giudizio nell'interesse di hanno evidenziato che, in data 18 giugno 2020, il loro rappresentato era Persona_1
deceduto e di conseguenza la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
Con ricorso depositato il 10.3.2021 la ha quindi riassunto il giudizio di appello Parte_1
nei confronti , , e , eredi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, che si sono costituiti resistendo al gravame di cui è stata eccepita l'inammissibilità, perché Persona_1
pagina 6 di 13 non rispondente alle previsioni dell'art. 342 c.p.c. come modificato dalla L. n. 134 del 2012, e comunque l'infondatezza nel merito.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado e rigettata l'istanza di sospensione, è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc con ordinanza comunicata il 18.07.2025 che ha concesso alle parti termine per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere del quale si provvede al deposito della presente sentenza da equipararsi alla sua lettura in udienza.
§§§§§§
Preliminarmente va dato atto che l'appello, contrariamente a quanto dedotto dagli appellati, può ritenersi rispondente alle previsioni contenutistiche dell'art. 342 c.p.c. così come sostituito, in sede di conversione,
dall'art. 54 co. 1 D.L. 22.06.2012 n. 83 conv. in L. 07.08.2012 n. 134. A tal fine, come chiarito dalla Suprema
Corte, è infatti sufficiente che l'impugnazione contenga la chiara individuazione dei punti contestati della sentenza e delle relative doglianze, con affiancamento alla parte volitiva di una parte argomentativa che contrasti le ragioni adottate dal primo giudice, senza che occorra l'impiego di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della perdurante natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello il quale conserva la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. così Cass. S.U. n. 27199/2017).
Di tali caratteristiche è senz'altro dotato l'appello in esame. Con il proposto gravame la
[...]
ha infatti dedotto che il tribunale, con una motivazione scarna e generica che non entra nella Parte_1
specificità della vicenda, tralasciando di considerare che i lavori di cui è richiesto il pagamento non erano contestati sia nella loro entità che nella loro ubicazione, ha ritenuto infondata la pretesa azionata con il ricorso per ingiunzione sul solo rilievo che i pro forma di fattura non costituiscono titoli idonei a dimostrare il credito senza peraltro fornire una chiara giustificazione della mancata ammissione della prova testimoniale.
L'appellante, ribadita la mancata maturazione della prescrizione decennale, ha quindi dedotto che i propri prospetti di fatturazione indicano analiticamente i lavori svolti in favore dell'ingiunto per cui la controparte, vista la loro valenza probatoria, avrebbe dovuto proporre querela di falso per negare l'esecuzione di quelle opere o, in alternativa, contestare la loro esecuzione a regola d'arte.
Prosegue l'appellante osservando che le fatture commerciali, per costante giurisprudenza, sono inquadrabili tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo che assolvono alla funzione di comunicare all'altra pagina 7 di 13 parte fatti concernenti l'esecuzione di un rapporto già costituito per cui, se il rapporto contrattuale non è del tutto controverso, esse possono costituire un valido elemento di prova o quanto meno un indizio delle prestazioni svolte in favore della controparte nonostante la loro formazione unilaterale ad opera dello stesso soggetto intenzionato ad avvalersene.
Per la giurisprudenza in tema di ingiunzione di pagamento, inoltre, occorre che nel giudizio di opposizione il negozio giuridico sotteso all'emissione delle fatture sia oggetto di una contestazione specifica non potendo essere considerato equivalente della contestazione il generico richiamo alla regola dell'onere probatorio e alle regole sull'efficacia probatoria dei documenti.
Tornando all'analisi della sentenza di primo grado, l'appellante passa poi ad evidenziare come, nel motivare la sentenza impugnata, il tribunale si sia soffermato principalmente sull'assunto che il prospetto di fatturazione non è un documento idoneo a fornire prova dei lavori svolti potendosi attribuire alla sola fattura una tale valenza probante. Nel ribadire ancora una volta che i lavori non sono stati contestati dall'opponente, il quale si limitava a far valere l'esistenza di un accordo di compensazione di cui non vi è alcuna traccia o documentazione, l'appellante ha quindi rilevato come sia d'uso, nel commercio, emettere fatture pro forma per evitare problematiche di anticipazione dell'iva da parte del fornitore di beni o servizi. Per tale motivo, essendo l'emissione di fatture proforma divenuta ormai una consuetudine, occorrerebbe riconoscere che tali documenti possono essere assimilati a tutti gli effetti alle fatture tranne che per gli aspetti fiscali.
Chi emette una fattura è infatti tenuto a corrispondere l'Iva allo Stato, anche se non riceve altrettanto celermente il corrispettivo pattuito, finendo in tal modo per anticipare le tasse a fronte di un guadagno non ancora realizzato, per cui è d'uso richiedere il pagamento con un prospetto di fatturazione o fattura proforma,
rappresentando al cliente quello che sarà il contenuto della successiva fattura, così da evitare che l'obbligo del pagamento dell'Iva sorga prima dell'incasso del corrispettivo contrattuale.
Risulterebbe dunque assodato la ha svolto lavori in favore del sig. Parte_1 Per_1
sia per l'immobile sito in San RO ES che per quello in Palma AM trattandosi di una
[...]
circostanza che non viene disconosciuta adducendosi solo che il mancato pagamento è frutto di una presunta compensazione con altri lavori non documentati e che, comunque, non ostano alla liquidazione dei lavori svolti e documentati dalla Parte_1
§§§§§§
pagina 8 di 13 L'appello, benché ammissibile, è infondato nel merito occorrendo convenire con il tribunale sul fatto che la non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'esistenza, la natura e l'entità del credito Parte_1
vantato. Lo stesso ricorso per ingiunzione non offre infatti alcuna concreta indicazione circa i lavori effettuati dall'attuale appellante in favore di essendosi la società ricorrente limitata ad affermare di Persona_1
svolgere “attività di impiantistica elettrico-idraulica” e a dedurre, in termini sommamente generici, che “a
partire dal 1999 nel tempo a seguirsi la ha svolto lavori in favore del sig. Parte_1 Per_1
, residente in [...], sia per l'immobile sito appunto in
[...]
San RO ES (NA), alla via LI n.ro 33 che per la unità immobiliare sita in Palma AM al
piano terra sempre del ”. Persona_1
Altrettanto carente, sul piano probatorio, è risultata essere la documentazione posta a base del ricorso monitorio e che non è stata integrata in alcun modo nel successivo giudizio di merito.
Le due dichiarazioni di conformità dell'impianto alla regola dell'arte versate in atti dalla ricorrente si limitano, infatti, alla generica menzione di un impianto “elettrico idraulico e termico” commissionato da in via LI n. 33 e di un impianto “elettrico idrico” senza alcuna ulteriore Persona_1
specificazione in ordine a quanto effettivamente realizzato.
Del pari prive di ogni valenza probatoria sono poi le pretese bolle di consegna, prive di numero identificativo, di riferimenti a fatture emesse ed al luogo di destinazione della merce, oltre che della firma per ricezione del destinatario, come pure i conteggi unilateralmente predisposti dalla società ricorrente.
Quanto, infine, ai prospetti di fatturazione il tribunale ha correttamente evidenziato che tali documenti non hanno un valore legale sufficiente per poter emettere un decreto ingiuntivo né possono in alcun modo equipararsi alle fatture vere e proprie. Le fatture proforma sono infatti dei documenti provvisori, dal valore informativo simile a quello di un preventivo, che servono ad individuare i termini di una futura transazione, prima di emettere la fattura definitiva, e che risultano dal punto di vista fiscale totalmente irrilevanti non potendo essere registrati nella contabilità aziendale e non rilevando in alcun modo ai fini dell'Iva di cui non permettono la detrazione. Orbene, sono proprio tali caratteristiche ad escludere la loro utilizzabilità come prove al fine di ottenere un decreto ingiuntivo.
L'art. 633 primo comma n. 1 c.p.c. consente infatti l'adozione di un decreto ingiuntivo “se del diritto fatto
valere si dà prova scritta” mentre il successivo art. 634 c.p.c. fornisce un elencazione delle “prove scritte idonee
pagina 9 di 13 a norma del numero 1 dell'articolo precedente” che la giurisprudenza non reputa tassativa ritenendo a tal fine sufficiente qualsiasi documento, proveniente dal debitore o anche da un terzo, da cui risulti con sufficiente dose di certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio anche se in un processo a cognizione piena non avrebbe valore dimostrativo dei fatti dedotti.
Le fatture, in quanto atti redatti dallo stesso soggetto che si assume creditore, non potrebbero pertanto essere poste a base di una procedura monitoria se non fosse per la previsione derogatoria contenuta nel secondo comma dell'art. 634 c.p.c. il quale precisa che “per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro
nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori
autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici
delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme
di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi
tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.
Le fatture, proprio perché annotate nelle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, possono dunque essere utilizzate come idonea prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo a differenza delle fatture proforma che, non potendo essere registrate nella contabilità aziendale, offrendo in tal modo quel minimo di affidabilità
quanto alla loro autenticità, si risolvono in mere autocertificazioni del credito del tutto prive di valore probatorio.
Le stesse fatture commerciali, pur essendo prove idonee all'emissione di un decreto ingiuntivo, hanno peraltro tale valore solo nella fase monitoria mentre nel giudizio di opposizione, come accade in ogni altro giudizio di cognizione, non costituiscono prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito che, qualora il preteso debitore muova contestazioni sull'an o sul quantum, dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, essendo esse dei documenti formati dalla stessa parte intenzionata ad avvalersene (cfr. in termini già cass. n. 3090/1979, n. 3261/1979, n. 6869/1994 e n. 5071/2009).
Non costituiscono pertanto un'idonea prova dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori - o dallo stesso appaltatore - salvo che, con riferimento a quest'ultima,
risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve (cfr. in termini cass. n. 14399/2024). L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha dunque l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non pagina 10 di 13 costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa (cfr. così cass. n. 33575/2021).
Nel caso di specie , nel proporre l'opposizione, ha dunque a giusta ragione negato ogni Persona_1
valenza probatoria ai proforma di fattura affermando che si tratta “di documentazione di parte ad arte
costruita…del tutto inidonea ed insufficiente a fondare la pretesa avanzata da controparte.
Al contempo l'opposto ha sottolineato la genericità del ricorso per ingiunzione con cui “la società
sostiene di aver eseguito imprecisati lavori di impiantistica elettronica e idraulica, in Parte_1
favore di , in relazione agli immobili siti in: San RO ES (Na), alla via LI, Persona_1
33 e in Palma AM (Na), al piano terra”.
L'opponente ha infine documentato, tramite fatture, copia per estratto del libro dei corrispettivi, etc.,
l'esecuzione (peraltro incontestata) di opere di falegnameria in favore della controparte per un valore che ha assunto essere di gran lunga superiore a quello delle opere eseguite dall'opposta nei propri immobili e che varrebbero ad azzerare gli avversi crediti.
Appare a questo punto evidente come, a fronte di tali deduzioni difensive integranti una chiara contestazione sia dell'an che del quantum debeatur, la società opposta avrebbe dovuto fornire, a mezzo testi o altrimenti, una prova puntuale dei lavori in concreto eseguiti a vantaggio dell'opponente costituendo questo il presupposto indefettibile per poter procedere ad una loro quantificazione, se del caso anche a mezzo di c.t.u. Con
la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., unica ad essere stata depositata, la si è invece Parte_1
limitata ad articolare una prova testimoniale dal contenuto ancor più vago, generico ed imprecisato delle allegazioni contenute nell'originario ricorso per ingiunzione, rendendo di fatto impossibile ogni accertamento in merito al credito asseritamente maturato per dei lavori la cui stessa natura ed entità risulta indeterminata.
I capi di prova articolati con la suddetta memoria sono infatti i seguenti: “A1) È vero che la
[...]
di ha svolto dei lavori in avanzamento in favore del sig. ; A2) È Parte_1 Parte_2 Persona_1
vero che la ha svolto dei lavori in favore del sig. Parte_3 Persona_1
sulle unità immobiliari site in San RO ES (Na) e in Palma AM (Na) dello stesso Per_1
; A3) E' vero che i lavori eseguiti dalla in favore del sig.
[...] Parte_1 Parte_3
sulle unità immobiliari site in San RO ES (Na) e in Palma AM (Na) si Persona_1
sono protratti in avanzamento nel tempo sino a tutto il 2005 ed almeno anche il 2006”. Appare a questo punto pagina 11 di 13 evidente come a fronte di tali carenze sul piano della stessa allegazione, prima ancora che della prova, la pretesa di pagamento azionata dalla non possa essere accolta imponendosi il rigetto della Parte_1
domanda in applicazione del principio actore non probante reus absolvitur.
Anche a voler considerare un motivo di appello la secca richiesta, contenuta soltanto nelle conclusioni, di compensare le spese di primo grado “stante la particolarità del caso e in ogni caso il rapporto intervenuto dalle
parti in modo singolare nello svolgimento dei lavori” è infine evidente come esso non possa essere accolto non integrando tale generico rilievo quelle “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, per l'adozione di un tale provvedimento.
Anche le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti per le cause di valore fino a € 52.000,00 dal D.M. n. 147 del 13.08.22
e con distrazione della somma in favore dei difensori degli appellati dichiaratisi antistatari.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla averso la sentenza del Tribunale di Nola n. Parte_1
188/2020 pubblicata il 29.01.2020 condannando l'appellante al rimborso delle spese di lite avversarie che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore degli avv.ti Marcello Cutolo, NA
NO e EL MA LO.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico dalla di una sanzione pari al contributo unificato Parte_1
dovuto per la proposizione del gravame.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 14.11.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
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La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' CP_6
dr.ssa Antonella Mauriello
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