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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 10 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2035/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
PP MO, nato il [...] ad [...] e residente in [...] C. F. [...], elett.te dom.to in Sant'Antimo (NA) alla Via Cardinale Verde n. 23 presso lo studio dell'Avv. Domenico Mirra C.F. [...]- il quale dichiara di voler ricevere, ex art. 176, comma 2 c.p.c., le comunica-zioni relative al procedimento alla seguente casella pec: domenicomir-ra@avvocatinapoli.legalmail.it oppure al fax numero 081. 5055955 - dal quale, è rapp.to e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo notificato
Appellante E
IN, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Nicola Fumo e Davide Catalano ([...]), tutti giusta procura generale alle liti a rogito Notaio R. Fantini di Roma REP n. 37875 del 22/03/2024, che si deposita in copia unitamente al presente atto, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC avv.davide.catalano@postacert.inps.gov.it.
Appellato
OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza n. 1741/2023 emessa nella causa R.G. 10581/2022, pubblicata il 17/04/2023 dal Giudice del Lavoro del IB di PO NO, --sez. lav-- non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 7.8.2023 DI MO interponeva tempestivo gravame avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il IB di PO NO , in funzione di giudice del lavoro , aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al pagamento dei ratei maturati e non riscossi a titolo di indennità di accompagnamento e di pensione di inabilità, e dovuti a seguito di Decreto di Omologa R.G. 606/2021 emesso dal G.L. in data 19/03/2022. Il IB , poi , aveva compensato per 2/3 le spese di lite, liquidando la restante parte in euro 1.100,00 . L'appellante ha censurato la sentenza in punto di regolazione delle spese di lite siccome disposta in violazione degli artt. 91 e segg cpc nel testo in vigore novellato dalla D.L. 132/2014, che prevede che la compensazione delle spese possa essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nell'ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché per effetto della sentenza n. 77 /2018 della Corte costituzionale nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92 cc secondo comma . Rilevato che, nella specie , alcuna di dette ipotesi era sussistente, chiedeva ,in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la liquidazione per intero delle spese del giudizio di primo grado pari ad €. 3.300,00oltre che del presente grado di giudizio con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l'PS che resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto siccome inammissibile ed infondato;
vinte le spese del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione. Premessa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello che non soltanto individua le parti della sentenza di cui chiede la riforma, ma anche i motivi di censura della decisione, nel merito l'appello è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre .
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini. Nella specie il primo giudice, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere per l'avvenuto pagamento dell'importo complessivo di €. 20.804,42 dei ratei relative alle prestazioni assistenziali riconosciute all'assistito , ha compensato per la 2/3 le spese di lite in considerazione della “ peculiarità e la serialità della questione trattata, unitamente alla circostanza che l'IN non ha dato prova della notifica del TE08 in data antecedente al deposito del ricorso e che la liquidazione della prestazione è avvenuta in data successiva al deposito del ricorso giudiziario ed alla notifica del ricorso …”
” La Corte non condivide l'iter argomentativo del primo giudice alla stregua delle seguenti considerazioni . L'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014 , si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) e prevede che la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. All'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione assistenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale. Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite. La Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 ha sì dichiarato incostituzionale la norma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”; tuttavia ciò non consente un ampliamento tout court dei casi di compensazione ma rimette al giudice la verifica, caso per caso, ai fini della compensazione totale o parziale delle spese di lite, della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni. E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. è riconducile la fattispecie in esame, e ciò a maggior ragione se si considera che le spese del giudizio, stante la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avrebbero dovuto essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti: la cessazione della materia del contendere, che sopravvenga nel corso del processo, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Deve ritenersi insufficiente, in tale evenienza, la motivazione che disponga la compensazione delle spese per la sola e generica "peculiarità della materia" laddove non ricorra alcuna oggettiva opinabilità delle questioni affrontate né l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza.” (Cass. civ., Ord. 16.06.2023 n. 17256). La motivazione addotta dal primo giudice risulta del tutto errata e non convincente se si considera che l'PS ha eseguito la prestazione richiesta nove mesi dopo la notifica del decreto e del modello AP70 e tre mesi dopo la notifica del ricorso, precisamente nel mese di novembre e dicembre 2022, solo dopo essere stato edotto della pendenza della lite, cui senza dubbio ha dato causa, per cui l'adempimento successivo alla data del deposito interviene in corso di causa e non incide sulle ragioni della parte ricorrente, che risulta perciò virtualmente vittoriosa.
Ne consegue l'inadeguatezza della motivazione con la conseguenza che ,in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l'IN deve essere condannato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio per intero per complessivi euro 3.300,00, secondo la quantificazione operata dal primo Giudice, non impugnata dalle parti. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore riferito alla sola questione delle spese oggetto del gravame nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'IN al pagamento per intero delle spese del primo grado del giudizio che liquida in euro 3.300, 00 complessivi;
-condanna l'appellato al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 970,00; il tutto, per entrambi i gradi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario .
Così deciso in PO lì 10 marzo 2025
Il Presidente est.rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 10 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2035/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
PP MO, nato il [...] ad [...] e residente in [...] C. F. [...], elett.te dom.to in Sant'Antimo (NA) alla Via Cardinale Verde n. 23 presso lo studio dell'Avv. Domenico Mirra C.F. [...]- il quale dichiara di voler ricevere, ex art. 176, comma 2 c.p.c., le comunica-zioni relative al procedimento alla seguente casella pec: domenicomir-ra@avvocatinapoli.legalmail.it oppure al fax numero 081. 5055955 - dal quale, è rapp.to e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo notificato
Appellante E
IN, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Nicola Fumo e Davide Catalano ([...]), tutti giusta procura generale alle liti a rogito Notaio R. Fantini di Roma REP n. 37875 del 22/03/2024, che si deposita in copia unitamente al presente atto, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC avv.davide.catalano@postacert.inps.gov.it.
Appellato
OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza n. 1741/2023 emessa nella causa R.G. 10581/2022, pubblicata il 17/04/2023 dal Giudice del Lavoro del IB di PO NO, --sez. lav-- non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 7.8.2023 DI MO interponeva tempestivo gravame avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il IB di PO NO , in funzione di giudice del lavoro , aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al pagamento dei ratei maturati e non riscossi a titolo di indennità di accompagnamento e di pensione di inabilità, e dovuti a seguito di Decreto di Omologa R.G. 606/2021 emesso dal G.L. in data 19/03/2022. Il IB , poi , aveva compensato per 2/3 le spese di lite, liquidando la restante parte in euro 1.100,00 . L'appellante ha censurato la sentenza in punto di regolazione delle spese di lite siccome disposta in violazione degli artt. 91 e segg cpc nel testo in vigore novellato dalla D.L. 132/2014, che prevede che la compensazione delle spese possa essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nell'ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché per effetto della sentenza n. 77 /2018 della Corte costituzionale nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92 cc secondo comma . Rilevato che, nella specie , alcuna di dette ipotesi era sussistente, chiedeva ,in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la liquidazione per intero delle spese del giudizio di primo grado pari ad €. 3.300,00oltre che del presente grado di giudizio con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l'PS che resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto siccome inammissibile ed infondato;
vinte le spese del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione. Premessa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello che non soltanto individua le parti della sentenza di cui chiede la riforma, ma anche i motivi di censura della decisione, nel merito l'appello è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre .
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini. Nella specie il primo giudice, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere per l'avvenuto pagamento dell'importo complessivo di €. 20.804,42 dei ratei relative alle prestazioni assistenziali riconosciute all'assistito , ha compensato per la 2/3 le spese di lite in considerazione della “ peculiarità e la serialità della questione trattata, unitamente alla circostanza che l'IN non ha dato prova della notifica del TE08 in data antecedente al deposito del ricorso e che la liquidazione della prestazione è avvenuta in data successiva al deposito del ricorso giudiziario ed alla notifica del ricorso …”
” La Corte non condivide l'iter argomentativo del primo giudice alla stregua delle seguenti considerazioni . L'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014 , si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) e prevede che la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. All'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione assistenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale. Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite. La Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 ha sì dichiarato incostituzionale la norma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”; tuttavia ciò non consente un ampliamento tout court dei casi di compensazione ma rimette al giudice la verifica, caso per caso, ai fini della compensazione totale o parziale delle spese di lite, della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni. E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. è riconducile la fattispecie in esame, e ciò a maggior ragione se si considera che le spese del giudizio, stante la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avrebbero dovuto essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti: la cessazione della materia del contendere, che sopravvenga nel corso del processo, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Deve ritenersi insufficiente, in tale evenienza, la motivazione che disponga la compensazione delle spese per la sola e generica "peculiarità della materia" laddove non ricorra alcuna oggettiva opinabilità delle questioni affrontate né l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza.” (Cass. civ., Ord. 16.06.2023 n. 17256). La motivazione addotta dal primo giudice risulta del tutto errata e non convincente se si considera che l'PS ha eseguito la prestazione richiesta nove mesi dopo la notifica del decreto e del modello AP70 e tre mesi dopo la notifica del ricorso, precisamente nel mese di novembre e dicembre 2022, solo dopo essere stato edotto della pendenza della lite, cui senza dubbio ha dato causa, per cui l'adempimento successivo alla data del deposito interviene in corso di causa e non incide sulle ragioni della parte ricorrente, che risulta perciò virtualmente vittoriosa.
Ne consegue l'inadeguatezza della motivazione con la conseguenza che ,in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l'IN deve essere condannato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio per intero per complessivi euro 3.300,00, secondo la quantificazione operata dal primo Giudice, non impugnata dalle parti. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore riferito alla sola questione delle spese oggetto del gravame nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'IN al pagamento per intero delle spese del primo grado del giudizio che liquida in euro 3.300, 00 complessivi;
-condanna l'appellato al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 970,00; il tutto, per entrambi i gradi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario .
Così deciso in PO lì 10 marzo 2025
Il Presidente est.rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche