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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/10/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 170/2025
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, all'udienza del ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 170 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. DE Parte_1 C.F._1 on Telematico
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 come in atti dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dott. , con Controparte_2 domicilio eletto in VIA MANNELLI 113 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- scuola – graduatorie – inserimento e/o aggiornamento – personale ATA – servizio militare o civile sostitutivo – punteggi differenziati - Conclusioni: parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2024/2027, per ogni singolo profilo di pertinenza il punteggio di 5,50 per il titolo di servizio di leva obbligatorio espletato dal 11.12.1996 al 30.10.1997. Sempre nel merito e per l'effetto ordinare alla parte convenuta – avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche – di provvedere all'aggiornamento del punteggio in relazione alla valutazione del titolo di servizio di leva obbligatorio espletato dal 11.12.1996 al 30.10.1997 per come riconosciuto nel presente giudizio funzionale alla migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia 2024/2027 a beneficio dell'istante e per i profili professionali ATA interessati (Assistente amministrativo – Assistente tecnico e Collaboratore scolastico). Con vittoria di spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Co Il ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 16/01/2025 25.06.2024 il Parte_1 medesimo presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2024/2027 – per il personale ATA presso l'Istituto Comprensivo Borgo San Lorenzo (FI) – Via Don Minzoni, 19. Nell'ambito della medesima l'odierno ricorrente dichiarava il servizio militare di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina 11.12.1996 e fino al 30.10.1997 presso il 4 Reggimento Carri Comando;
che l'Ufficio scolastico provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno delle rispettive graduatorie, attribuendogli un punteggio che non teneva in considerazione appieno il servizio civile svolto, non in costanza di nomina, valutandolo solo 0,55 punti, in corrispondenza a quanto disposto dai D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021 ( in forza dei quali è attribuito un punteggio di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina - considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale- e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina); che tali disposizioni regolamentari si ponevano in contrasto con le norme primarie di cui all'art. 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986. n. 958 e in violazione dell'art. 52 della Costituzione, in ragione del principio secondo il quale l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo;
che, pertanto, il punteggio attribuitogli era errato e ingiusto, dovendogli correttamente riconoscere i punteggi segnatamente riportati nelle conclusioni in atti;
tanto premesso chiedeva all'adito giudice che gli fosse riconosciuto il corretto punteggio nei suddetti termini con conseguente inserimento nella graduatoria di ambito nella posizione derivante dal punteggio così corretto;
il tutto come da conclusioni in atti. 2. - il ha resistito al ricorso, chiedendo il Controparte_3 rigetto.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa all'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate in atti.
3. - La presente controversia deve essere decisa sulla base della motivazione già resa in analoghi giudizi e che qui si si chiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui la pretesa avanzata dal ricorrente e cioè il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare( o servizio civile sostitutivo) prestato non in costanza di rapporto e servizio militare ( o servizio civile sostitutivo) prestato in costanza di rapporto, non trova riconoscimento in alcuna norma primaria ( tra tante Trib. Firenze 492/2023, n. 654/2023, n.763/2023, n. 942/2023, 1085/2023)
In questo senso, le pronunce di questo Tribunale sono conformi all'orientamento di legittimità da ultimo espresso con la sentenza nn. 22432/2024 della Corte di Cassazione, che qui si riporta in motivazione:
<
4. Il tema di causa … riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
___________________________________________________________________ 2
N. 170/2025 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello
“effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. ___________________________________________________________________ 3
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3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento ___________________________________________________________________ 4
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destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto>> ( Cass. 22429/2024 cit. che richiama pure Cass.17081/2007).
4. - Per completezza di esposizione occorre precisare ed aggiungere che i richiami giurisprudenziali svolti dalla difesa ricorrente non pongono alcun contrasto interpretativo in quanto pure il recente arresto (15965/2024 che rimanda a Cass. 5679/2020), apparentemente di segno contrario e favorevole alla tesi attorea, in realtà attengono alla diversa questione riguardante la possibilità per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto, laddove si è ritenuto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare vada inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui vanno estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Appare evidente che nel caso di specie, come in quello considerato dal Supremo Collegio con la pronuncia 22429/2024, si discute, invece, se il servizio militare o il civile sostitutivo prestato non in costanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, allo stesso modo di quello svolto nel corso del rapporto di impiego con il
, o possa essere valutato in misura inferiore. E la soluzione Controparte_3 non può che essere nel senso divisato dal giudice di legittimità con la suddetta pronuncia.
5. - Il ricorso, quindi, deve essere rigettato.
6. - La presenza di orientamenti contrastanti formatisi da ultimo nella giurisprudenza del Consiglio di Stato costituiscono ragione prevalente per compensare interamente tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) rigetta il ricorso.
II) Spese compensate. Così deciso in Firenze, il 02/10/2025
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Tribunale di Firenze
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, all'udienza del ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 170 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. DE Parte_1 C.F._1 on Telematico
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 come in atti dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dott. , con Controparte_2 domicilio eletto in VIA MANNELLI 113 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- scuola – graduatorie – inserimento e/o aggiornamento – personale ATA – servizio militare o civile sostitutivo – punteggi differenziati - Conclusioni: parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2024/2027, per ogni singolo profilo di pertinenza il punteggio di 5,50 per il titolo di servizio di leva obbligatorio espletato dal 11.12.1996 al 30.10.1997. Sempre nel merito e per l'effetto ordinare alla parte convenuta – avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche – di provvedere all'aggiornamento del punteggio in relazione alla valutazione del titolo di servizio di leva obbligatorio espletato dal 11.12.1996 al 30.10.1997 per come riconosciuto nel presente giudizio funzionale alla migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia 2024/2027 a beneficio dell'istante e per i profili professionali ATA interessati (Assistente amministrativo – Assistente tecnico e Collaboratore scolastico). Con vittoria di spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Co Il ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 16/01/2025 25.06.2024 il Parte_1 medesimo presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2024/2027 – per il personale ATA presso l'Istituto Comprensivo Borgo San Lorenzo (FI) – Via Don Minzoni, 19. Nell'ambito della medesima l'odierno ricorrente dichiarava il servizio militare di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina 11.12.1996 e fino al 30.10.1997 presso il 4 Reggimento Carri Comando;
che l'Ufficio scolastico provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno delle rispettive graduatorie, attribuendogli un punteggio che non teneva in considerazione appieno il servizio civile svolto, non in costanza di nomina, valutandolo solo 0,55 punti, in corrispondenza a quanto disposto dai D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021 ( in forza dei quali è attribuito un punteggio di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina - considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale- e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina); che tali disposizioni regolamentari si ponevano in contrasto con le norme primarie di cui all'art. 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986. n. 958 e in violazione dell'art. 52 della Costituzione, in ragione del principio secondo il quale l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo;
che, pertanto, il punteggio attribuitogli era errato e ingiusto, dovendogli correttamente riconoscere i punteggi segnatamente riportati nelle conclusioni in atti;
tanto premesso chiedeva all'adito giudice che gli fosse riconosciuto il corretto punteggio nei suddetti termini con conseguente inserimento nella graduatoria di ambito nella posizione derivante dal punteggio così corretto;
il tutto come da conclusioni in atti. 2. - il ha resistito al ricorso, chiedendo il Controparte_3 rigetto.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa all'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate in atti.
3. - La presente controversia deve essere decisa sulla base della motivazione già resa in analoghi giudizi e che qui si si chiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui la pretesa avanzata dal ricorrente e cioè il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare( o servizio civile sostitutivo) prestato non in costanza di rapporto e servizio militare ( o servizio civile sostitutivo) prestato in costanza di rapporto, non trova riconoscimento in alcuna norma primaria ( tra tante Trib. Firenze 492/2023, n. 654/2023, n.763/2023, n. 942/2023, 1085/2023)
In questo senso, le pronunce di questo Tribunale sono conformi all'orientamento di legittimità da ultimo espresso con la sentenza nn. 22432/2024 della Corte di Cassazione, che qui si riporta in motivazione:
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4. Il tema di causa … riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
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5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello
“effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. ___________________________________________________________________ 3
N. 170/2025 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento ___________________________________________________________________ 4
N. 170/2025 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto>> ( Cass. 22429/2024 cit. che richiama pure Cass.17081/2007).
4. - Per completezza di esposizione occorre precisare ed aggiungere che i richiami giurisprudenziali svolti dalla difesa ricorrente non pongono alcun contrasto interpretativo in quanto pure il recente arresto (15965/2024 che rimanda a Cass. 5679/2020), apparentemente di segno contrario e favorevole alla tesi attorea, in realtà attengono alla diversa questione riguardante la possibilità per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto, laddove si è ritenuto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare vada inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui vanno estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Appare evidente che nel caso di specie, come in quello considerato dal Supremo Collegio con la pronuncia 22429/2024, si discute, invece, se il servizio militare o il civile sostitutivo prestato non in costanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, allo stesso modo di quello svolto nel corso del rapporto di impiego con il
, o possa essere valutato in misura inferiore. E la soluzione Controparte_3 non può che essere nel senso divisato dal giudice di legittimità con la suddetta pronuncia.
5. - Il ricorso, quindi, deve essere rigettato.
6. - La presenza di orientamenti contrastanti formatisi da ultimo nella giurisprudenza del Consiglio di Stato costituiscono ragione prevalente per compensare interamente tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) rigetta il ricorso.
II) Spese compensate. Così deciso in Firenze, il 02/10/2025
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Tribunale di Firenze
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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