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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14299/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott.ssa Rada Vincenza Scifo Giudice nella causa civile iscritta al n. r.g. 14299/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. WILLIAM NEGRO Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
QUESTURA DI BOLOGNA
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio del 30.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari e, in subordine, per protezione speciale;
la parte convenuta concludeva come da memoria di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ricorso depositato in data 3.11.2023, il Signor , cittadino Parte_1
colombiano, nato in [...] in data [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di
Bologna del 12.09.2023, notificato il 9.10.2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs. 25 luglio 1998
n. 286, chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari o, in subordine, per protezione speciale, con sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Nel provvedimento di rifiuto della Questura si legge che i presupposti fondanti il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari non risultano integrati, essendo stata verificata da parte della Polizia Municipale la mancata stabile convivenza tra il ricorrente e la figlia, RA
[...]
classe 2004, cittadina italiana, e dunque priva di effetti la dedotta paternità quale Persona_1 presupposto dell'invocato permesso di soggiorno.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 19, co. 2, lett. c), TUI ed in via subordinata per protezione speciale ex art.19, comma 1.1, TUI, evidenziando la stabile convivenza con la figlia
Per_
la durata della sua permanenza in Italia pari a venti anni, la padronanza della lingua italiana, le esperienze lavorative compiute e la sua condotta irreprensibile.
Con decreto del 5.12.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 16.10.2024, Controparte_1
chiedendo la reiezione del ricorso, ritenendo legittimamente fondato il rifiuto alla luce della mancata dimostrazione della effettività della convivenza tra il ricorrente e la figlia, cittadina italiana.
All'udienza del 13.3.2024, celebratasi ex art.127 ter cpc, veniva confermata la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Celebratasi l'udienza del 23.10.2024, all'udienza del giorno 11.02.2025, celebrata dinanzi al GOP delegato, facente parte dell'Ufficio del processo, il ricorrente dichiarava senza l'ausilio di un interprete:
Ho 56 anni. Sono colombiano.
Sono stato sposato con una donna colombiana;
abbiamo avuto 2 figli. Poi ci siamo separati. Io sono in contatto con la mia ex moglie e con i nostri 2 figli che stanno in Bogotà. Uno dei miei figli è stato qui in Italia, per motivi di lavoro, per qualche giorno proprio la settimana scorsa.
Per_ In Colombia ho poi conosciuto una donna italiana, Abbiamo avuto la nostra figlia e dopo 3 mesi dalla sua nascita ci siamo trasferiti in Italia. Era il 2004.
Per_ Per_ Nel 2012 io e la mamma di ci siamo separati di fatto. è rimasta a vivere con la madre in
Per_ Ospitale di Fanano, in provincia di Modena. Io e ci vedevamo sempre. Io dunque mi sono trasferito a Bologna, dove tuttora abito.
Ho sempre goduto di permesso di soggiorno per motivi familiari.
I miei genitori sono morti. Mio fratello, più grande di età rispetto a me, vive a Bogotà. Lui è artista.
Le mie 2 sorelle vivono in Equador. Siamo in contatto tra tutti.
Nel 2017 sono andato in Colombia e vi sono rimasto per 3 mesi, per vacanza. Per_
ha iniziato a risiedere presso di me nel 2023, in Bologna. La nostra residenza è nella abitazione di proprietà della mia ex compagna. Anche quest'ultima vive nella stessa casa. Noi continuiamo ad Per_ avere una ottima relazione. Io e non versiamo danaro per stare in questa abitazione, ma io mi occupo della gestione della casa, preparo i pasti, mi piace tenere in ordine la casa.
Per_
lavora come cameriera in un ristorante, in Fanano. Credo che lavori a chiamata. Non so di Per_ preciso quanto guadagni.
Per_
ha un fidanzato, che frequenta anche casa. Lui è tunisino e lavora. Per_2
Per_
ed il suo fidanzato si occupano del loro gattino e del loro cagnolino. Vanno anche in montagna
Come può notarsi comprendo e parlo molto bene la lingua italiana.
Io lavoro come disc jokey, faccio tante serate. Per questo ho aperto di recente la Partita Iva. Il guadagno varia a seconda del numero delle serate
Quando c'è l'occasione lavoro anche come aiuto domestico, a chiamata.
In passato ho lavorato come operaio per una azienda di pulizia 'Il Bello del Pulito', in Castel
Maggiore (BO). L'anno scorso ho lavorato per questa società per 10 messi. Guadagnavo 1.200,00
Euro al mese.
In Fanano ho lavorato anche come giardiniere.
Ho sempre lavorato come dj.
Non ho mai avuto problemi con la giustizia, né in Italia e né altrove.
In salute posso dire di star bene.
Nel periodo del Covid ho vinto un concorso per un progetto di arte scultorea.
Quando vado al mare mi occupo personalmente della rimozione dei rifiuti abbandonati. Lo faccio come forma di rispetto dell'ambiente, è una cosa che mi dà soddisfazione”.
Alla medesima udienza veniva sentita, in qualità di teste, la figlia del ricorrente, la quale ha dichiarato:
“Sono la figlia di . Parte_1
Ho 20 anni.
Lavorando per lo più il fine settimana, in Ospitale, Comune di Fanano, mi fermo a dormire nell'appartamento che qui condivido con il mio fidanzato Per_2
Durante la settimana mi reco a Bologna e pernotto, anche per più notti, presso l'abitazione nella quale vive mio padre;
lo faccio per stare con mio padre. In questa abitazione naturalmente ho la mia camera, arredata con letto, armadio ed altri mobili ed arredi.
Io lavoro come barista, come cameriera e come addetta alle pulizie delle camere in un albergo, sempre in Ospitale. Io ho sempre frequentato mio padre. Quando lui stava nel quartiere Bolognina io mi recavo presso la sua abitazione sia durante la settimana e sia il fine settimana. Questo periodo è coinciso con la mia frequentazione della scuola superiore in Vignola.
Anche prima, quando frequentavo le scuole elementare e media in Fanano, mi recavo da mio padre il fine settimana.
I periodi di vacanza li ho trascorsi sia con mia madre e sia con mio padre”.
La causa veniva dunque rimessa al Giudice delegante dinanzi al quale veniva celebrata, ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 30.04.2025, udienza nel corso della quale il Procuratore della parte ricorrente, riportandosi alla documentazione prodotta, discuteva il ricorso e precisava che:
“il ricorrente vive in Italia da 20 anni;
formulava domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno in data 17.3.2021;
Per_ vive in autonomia in ospitalità presso la sua ex compagna con la figlia , cittadina italiana;
ha sempre lavorato anche se molto non in regola;
da ultimo stava lavorando con un contratto a tempo determinato con scadenza per il 14.10.2024 come addetto alle pulizie;
ha poi aperto partita IVA e lavora in proprio nel settore delle pulizie e lavori domestici e occasionalmente come disc jockey;
parla italiano;
è incensurato;
in Colombia ha altri due figli con cui è in contatto”.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione.
***
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del 12.09.2023 con il quale veniva negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, a seguito di domanda presentata dal ricorrente in data
17.03.2021. Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e, solo in via subordinata, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ritiene che debba trovare accoglimento la domanda del ricorrente di rinnovo del
Parte permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.19, comma 2, lett.c), essendo egli
Per_ convivente con la figlia maggiorenne cittadina italiana.
***
Avuto riguardo alla domanda formulata in via principale dal ricorrente, occorre rilevare che l'art. 19 co. 2, lett. c) D. Lgs. 286 del 1998, che impedisce l'espulsione “degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”, in combinato disposto con l'art. 28, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 394 del 1999, che attribuisce agli stranieri suddetti il diritto al rilascio di un titolo di soggiorno per “motivi familiari”, sancisce per tali soggetti che versano nelle condizioni Parte di cui all'art. 19, co. 2, lett. c), l diritto ad essere titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Va pure precisato come con sentenza n. 202/2013 la Corte Costituzionale abbia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5, co. 5, D. Lgs. 286/1998 – secondo cui “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale” – nella parte in cui prevede che la discrezionalità valutativa in esso contemplata incida soltanto avuto riguardo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero che “abbia legami familiari nel territorio dello Stato”.
Passando alla disamina normativa anche della domanda formulata in via subordinata e volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co.
1.1, n. 286/1998, va evidenziato come ai sensi dell'art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, che stabilisce: “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico
e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”, la denominazione del titolo di soggiorno richiesto dallo straniero non è vincolante per l'Amministrazione, che è comunque tenuta a valutare – per previsione di legge – la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un qualunque titolo di soggiorno previsto dalla legge, anche se diverso da quello richiesto dall'interessato.
Sul punto, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma
1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/1998, prevedendo che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura
e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale».
Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al D.l. 113/2018, con D.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre
2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.
Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella nuova normativa configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.
Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020 (ancora applicabile ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di Cassazione), le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U., Sentenza n. 29459 del
13/11/2019 e la fondamentale Sez. I, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui “il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”) e superando, dunque, le pregresse “oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza”, di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo “definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine”, chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del “diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.” (Corte di Cassazione Sez. U., Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).
A tale riguardo hanno quindi osservato che “in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.l. n. 113/2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto
e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (sent. n. 24413/2021 cit.).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della
Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della
Costituzione.
Dunque, già nel regime precedente alla recente riforma dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs.
286/98, cui sono state aggiunte le parole “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.
A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, “se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione
EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”, sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed “in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di “fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica” nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, “di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”.
Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di Cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SS.UU. in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione
(nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede “una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine”, sicché “mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n.
130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza”, osservando che in questi casi “l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo
a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8”, Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020).
A tale riguardo appare di rilievo che le SS.UU., investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le “ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n.
130 del 2020” possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (sentenza n. 24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SS.UU., dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi “superabile esclusivamente” ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia “necessario” per “ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente
(sent. n. 24413/2021 cit.).
In una recente decisione con cui la Corte di Cassazione ha annullato un provvedimento di questo
Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui “tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la vita privata”, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere
“ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante” (Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del
10/03/2022).
La Corte di Cassazione ha osservato al riguardo che “i parametri di aggancio al territorio italiano,
o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in
Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma”.
Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 “si deve Per_3
accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art. 8.
Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di Cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente [in siffatta prospettiva, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse “valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato”].
La vita privata, infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza ME c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
- sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza
IA c. Italia - 2 novembre 2006).
È infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza MI vs. Germany - 16 December 1992: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, si deve osservare come il ricorrente in via principale abbia chiesto la concessione del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs. 286/1998.
Quale presupposto per il riconoscimento del diritto a tale permesso di soggiorno la legge prevede la stabile convivenza dello straniero con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana.
Per_ Orbene, all'esito dell'istruttoria è emerso come tra il ricorrente e la figlia esista una convivenza di carattere più che stabile, risultando ciò dimostrato innanzitutto dalle risultanze documentali, che attestano che padre e figlia vivono insieme a Bologna, nell'unità abitativa di proprietà della Sig.ra ex compagna del ricorrente e con la quale egli è rimasto in ottimi rapporti (cfr. doc. Persona_4
37 - certificato di residenza e contestuale stato di famiglia di famiglia di Parte_1
aggiornato al 17.04.2025 allegata a nota dep. 22.04.2025); il rapporto fra padre e figlia è attestato anche dalle riproduzioni fotografiche che ritraggono genitore e figlia insieme nel corso degli anni
(cfr. doc. n.7 allegato al ricorso). La convivenza fra padre e figlia trova poi riscontro anche nelle dichiarazioni testimoniali rese dalla stessa figlia alla udienza del giorno 11.02.2025, tra le quali: “Durante la settimana mi reco a Bologna
e pernotto, anche per più notti, presso l'abitazione nella quale vive mio padre;
lo faccio per stare con mio padre. In questa abitazione naturalmente ho la mia camera, arredata con letto, armadio ed altri mobili ed arredi”, coerenti con le dichiarazioni personali allegate al ricorso (cfr. documenti n. 8
e 9).
Si aggiunge che già da prima che la figlia del ricorrente formalizzasse la sua richiesta di trasferimento di residenza presso l'abitazione del padre – domanda presentata in data 13.10.2023 (cfr. doc. 37 – certificato di residenza e stato di famiglia del ricorrente allegato a nota dep. 22.04.2024; cfr. doc. 25
– certificato di residenza e stato di famiglia di allegato a nota dep. 10.10.2024) Persona_1
- la convivenza tra il padre e la figlia era già in atto, come confermato nel corso della escussione testimoniale di quest'ultima: “Io ho sempre frequentato mio padre. Quando lui stava nel quartiere
Bolognina io mi recavo presso la sua abitazione sia durante la settimana e sia il fine settimana.
Questo periodo è coinciso con la mia frequentazione della scuola superiore in Vignola. Anche prima, quando frequentavo le scuole elementare e media in Fanano, mi recavo da mio padre il fine settimana. I periodi di vacanza li ho trascorsi sia con mia madre e sia con mio padre” (cfr. verbale ud. 11.02.2025), ciò attestando una stabile duratura relazione tra padre e figlia, la loro comunanza di vita da sempre, oltre che la loro convivenza.
Rispetto alla valutazione della effettiva convivenza con il padre, non rileva in alcun modo la circostanza che la figlia nel fine settimana pernotti per motivi di lavoro a Fanano (MO), dove peraltro vive il suo fidanzato: si tratta, infatti, di una scelta del tutto contingente, dettata dalla comodità di non dovere viaggiare troppo nel fine settimana per raggiungere il luogo dell'attuale lavoro, anche considerato che nel tempo tale attività lavorativa potrà cambiare.
Il ricorso merita dunque di essere accolto relativamente alla domanda principale di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari.
Va evidenziato – per quanto occorrer possa - il percorso di integrazione che il ricorrente ha effettuato sul territorio nazionale, dove vive più di vent'anni, parlando la lingua italiana in modo fluente
(sostenendo la sua audizione in Tribunale senza necessità di interprete), vivendo in autonomia (come detto), formando qui la sua famiglia, sempre lavorando sia pure anche non in regola nel mondo dello spettacolo (il ricorrente ha lavorato in regola nel 2005, 2026 e 2027, poi nuovamente nel 2024 con buoni guadagni, come risulta dall'estratto INPS in atti, e da gennaio 2025 lavora in proprio - cfr. docc.
32, 33 e 34 – documentazione lavoro autonomo allegata a nota dep. 22.04.2025), sostentandosi sempre con i proventi del suo lavoro, come attestato anche dal fatto che il ricorrente è incensurato (cfr. docc. 35 e 35 - certificato del Casellario Giudiziale e Certificato dei carichi pendenti aggiornati al 3.04.2025 allegati a nota dep. 22.04.2025).
Ritenuta, dunque, in principalità la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs. 286/1998, va posta in risalto – sempre per quanto occorrer possa - la consolidata vita privata e familiare in Italia del ricorrente, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, co. 1.1, T.U.I. in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente, qui assenti.
Atteso che la presente decisione è fondata anche sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE al Signor il diritto al rinnovo del permesso di Parte_1
soggiorno per motivi familiari ex art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rinnovo del suddetto permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini UE del 30.4.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott.ssa Rada Vincenza Scifo Giudice nella causa civile iscritta al n. r.g. 14299/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. WILLIAM NEGRO Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
QUESTURA DI BOLOGNA
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio del 30.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari e, in subordine, per protezione speciale;
la parte convenuta concludeva come da memoria di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ricorso depositato in data 3.11.2023, il Signor , cittadino Parte_1
colombiano, nato in [...] in data [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di
Bologna del 12.09.2023, notificato il 9.10.2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs. 25 luglio 1998
n. 286, chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari o, in subordine, per protezione speciale, con sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Nel provvedimento di rifiuto della Questura si legge che i presupposti fondanti il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari non risultano integrati, essendo stata verificata da parte della Polizia Municipale la mancata stabile convivenza tra il ricorrente e la figlia, RA
[...]
classe 2004, cittadina italiana, e dunque priva di effetti la dedotta paternità quale Persona_1 presupposto dell'invocato permesso di soggiorno.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 19, co. 2, lett. c), TUI ed in via subordinata per protezione speciale ex art.19, comma 1.1, TUI, evidenziando la stabile convivenza con la figlia
Per_
la durata della sua permanenza in Italia pari a venti anni, la padronanza della lingua italiana, le esperienze lavorative compiute e la sua condotta irreprensibile.
Con decreto del 5.12.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 16.10.2024, Controparte_1
chiedendo la reiezione del ricorso, ritenendo legittimamente fondato il rifiuto alla luce della mancata dimostrazione della effettività della convivenza tra il ricorrente e la figlia, cittadina italiana.
All'udienza del 13.3.2024, celebratasi ex art.127 ter cpc, veniva confermata la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Celebratasi l'udienza del 23.10.2024, all'udienza del giorno 11.02.2025, celebrata dinanzi al GOP delegato, facente parte dell'Ufficio del processo, il ricorrente dichiarava senza l'ausilio di un interprete:
Ho 56 anni. Sono colombiano.
Sono stato sposato con una donna colombiana;
abbiamo avuto 2 figli. Poi ci siamo separati. Io sono in contatto con la mia ex moglie e con i nostri 2 figli che stanno in Bogotà. Uno dei miei figli è stato qui in Italia, per motivi di lavoro, per qualche giorno proprio la settimana scorsa.
Per_ In Colombia ho poi conosciuto una donna italiana, Abbiamo avuto la nostra figlia e dopo 3 mesi dalla sua nascita ci siamo trasferiti in Italia. Era il 2004.
Per_ Per_ Nel 2012 io e la mamma di ci siamo separati di fatto. è rimasta a vivere con la madre in
Per_ Ospitale di Fanano, in provincia di Modena. Io e ci vedevamo sempre. Io dunque mi sono trasferito a Bologna, dove tuttora abito.
Ho sempre goduto di permesso di soggiorno per motivi familiari.
I miei genitori sono morti. Mio fratello, più grande di età rispetto a me, vive a Bogotà. Lui è artista.
Le mie 2 sorelle vivono in Equador. Siamo in contatto tra tutti.
Nel 2017 sono andato in Colombia e vi sono rimasto per 3 mesi, per vacanza. Per_
ha iniziato a risiedere presso di me nel 2023, in Bologna. La nostra residenza è nella abitazione di proprietà della mia ex compagna. Anche quest'ultima vive nella stessa casa. Noi continuiamo ad Per_ avere una ottima relazione. Io e non versiamo danaro per stare in questa abitazione, ma io mi occupo della gestione della casa, preparo i pasti, mi piace tenere in ordine la casa.
Per_
lavora come cameriera in un ristorante, in Fanano. Credo che lavori a chiamata. Non so di Per_ preciso quanto guadagni.
Per_
ha un fidanzato, che frequenta anche casa. Lui è tunisino e lavora. Per_2
Per_
ed il suo fidanzato si occupano del loro gattino e del loro cagnolino. Vanno anche in montagna
Come può notarsi comprendo e parlo molto bene la lingua italiana.
Io lavoro come disc jokey, faccio tante serate. Per questo ho aperto di recente la Partita Iva. Il guadagno varia a seconda del numero delle serate
Quando c'è l'occasione lavoro anche come aiuto domestico, a chiamata.
In passato ho lavorato come operaio per una azienda di pulizia 'Il Bello del Pulito', in Castel
Maggiore (BO). L'anno scorso ho lavorato per questa società per 10 messi. Guadagnavo 1.200,00
Euro al mese.
In Fanano ho lavorato anche come giardiniere.
Ho sempre lavorato come dj.
Non ho mai avuto problemi con la giustizia, né in Italia e né altrove.
In salute posso dire di star bene.
Nel periodo del Covid ho vinto un concorso per un progetto di arte scultorea.
Quando vado al mare mi occupo personalmente della rimozione dei rifiuti abbandonati. Lo faccio come forma di rispetto dell'ambiente, è una cosa che mi dà soddisfazione”.
Alla medesima udienza veniva sentita, in qualità di teste, la figlia del ricorrente, la quale ha dichiarato:
“Sono la figlia di . Parte_1
Ho 20 anni.
Lavorando per lo più il fine settimana, in Ospitale, Comune di Fanano, mi fermo a dormire nell'appartamento che qui condivido con il mio fidanzato Per_2
Durante la settimana mi reco a Bologna e pernotto, anche per più notti, presso l'abitazione nella quale vive mio padre;
lo faccio per stare con mio padre. In questa abitazione naturalmente ho la mia camera, arredata con letto, armadio ed altri mobili ed arredi.
Io lavoro come barista, come cameriera e come addetta alle pulizie delle camere in un albergo, sempre in Ospitale. Io ho sempre frequentato mio padre. Quando lui stava nel quartiere Bolognina io mi recavo presso la sua abitazione sia durante la settimana e sia il fine settimana. Questo periodo è coinciso con la mia frequentazione della scuola superiore in Vignola.
Anche prima, quando frequentavo le scuole elementare e media in Fanano, mi recavo da mio padre il fine settimana.
I periodi di vacanza li ho trascorsi sia con mia madre e sia con mio padre”.
La causa veniva dunque rimessa al Giudice delegante dinanzi al quale veniva celebrata, ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 30.04.2025, udienza nel corso della quale il Procuratore della parte ricorrente, riportandosi alla documentazione prodotta, discuteva il ricorso e precisava che:
“il ricorrente vive in Italia da 20 anni;
formulava domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno in data 17.3.2021;
Per_ vive in autonomia in ospitalità presso la sua ex compagna con la figlia , cittadina italiana;
ha sempre lavorato anche se molto non in regola;
da ultimo stava lavorando con un contratto a tempo determinato con scadenza per il 14.10.2024 come addetto alle pulizie;
ha poi aperto partita IVA e lavora in proprio nel settore delle pulizie e lavori domestici e occasionalmente come disc jockey;
parla italiano;
è incensurato;
in Colombia ha altri due figli con cui è in contatto”.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione.
***
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del 12.09.2023 con il quale veniva negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, a seguito di domanda presentata dal ricorrente in data
17.03.2021. Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e, solo in via subordinata, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ritiene che debba trovare accoglimento la domanda del ricorrente di rinnovo del
Parte permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.19, comma 2, lett.c), essendo egli
Per_ convivente con la figlia maggiorenne cittadina italiana.
***
Avuto riguardo alla domanda formulata in via principale dal ricorrente, occorre rilevare che l'art. 19 co. 2, lett. c) D. Lgs. 286 del 1998, che impedisce l'espulsione “degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”, in combinato disposto con l'art. 28, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 394 del 1999, che attribuisce agli stranieri suddetti il diritto al rilascio di un titolo di soggiorno per “motivi familiari”, sancisce per tali soggetti che versano nelle condizioni Parte di cui all'art. 19, co. 2, lett. c), l diritto ad essere titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Va pure precisato come con sentenza n. 202/2013 la Corte Costituzionale abbia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5, co. 5, D. Lgs. 286/1998 – secondo cui “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale” – nella parte in cui prevede che la discrezionalità valutativa in esso contemplata incida soltanto avuto riguardo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero che “abbia legami familiari nel territorio dello Stato”.
Passando alla disamina normativa anche della domanda formulata in via subordinata e volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co.
1.1, n. 286/1998, va evidenziato come ai sensi dell'art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, che stabilisce: “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico
e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”, la denominazione del titolo di soggiorno richiesto dallo straniero non è vincolante per l'Amministrazione, che è comunque tenuta a valutare – per previsione di legge – la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un qualunque titolo di soggiorno previsto dalla legge, anche se diverso da quello richiesto dall'interessato.
Sul punto, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma
1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/1998, prevedendo che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura
e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale».
Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al D.l. 113/2018, con D.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre
2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.
Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella nuova normativa configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.
Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020 (ancora applicabile ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di Cassazione), le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U., Sentenza n. 29459 del
13/11/2019 e la fondamentale Sez. I, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui “il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”) e superando, dunque, le pregresse “oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza”, di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo “definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine”, chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del “diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.” (Corte di Cassazione Sez. U., Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).
A tale riguardo hanno quindi osservato che “in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.l. n. 113/2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto
e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (sent. n. 24413/2021 cit.).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della
Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della
Costituzione.
Dunque, già nel regime precedente alla recente riforma dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs.
286/98, cui sono state aggiunte le parole “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.
A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, “se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione
EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”, sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed “in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di “fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica” nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, “di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”.
Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di Cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SS.UU. in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione
(nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede “una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine”, sicché “mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n.
130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza”, osservando che in questi casi “l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo
a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8”, Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020).
A tale riguardo appare di rilievo che le SS.UU., investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le “ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n.
130 del 2020” possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (sentenza n. 24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SS.UU., dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi “superabile esclusivamente” ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia “necessario” per “ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente
(sent. n. 24413/2021 cit.).
In una recente decisione con cui la Corte di Cassazione ha annullato un provvedimento di questo
Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui “tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la vita privata”, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere
“ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante” (Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del
10/03/2022).
La Corte di Cassazione ha osservato al riguardo che “i parametri di aggancio al territorio italiano,
o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in
Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma”.
Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 “si deve Per_3
accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art. 8.
Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di Cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente [in siffatta prospettiva, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse “valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato”].
La vita privata, infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza ME c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
- sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza
IA c. Italia - 2 novembre 2006).
È infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza MI vs. Germany - 16 December 1992: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, si deve osservare come il ricorrente in via principale abbia chiesto la concessione del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs. 286/1998.
Quale presupposto per il riconoscimento del diritto a tale permesso di soggiorno la legge prevede la stabile convivenza dello straniero con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana.
Per_ Orbene, all'esito dell'istruttoria è emerso come tra il ricorrente e la figlia esista una convivenza di carattere più che stabile, risultando ciò dimostrato innanzitutto dalle risultanze documentali, che attestano che padre e figlia vivono insieme a Bologna, nell'unità abitativa di proprietà della Sig.ra ex compagna del ricorrente e con la quale egli è rimasto in ottimi rapporti (cfr. doc. Persona_4
37 - certificato di residenza e contestuale stato di famiglia di famiglia di Parte_1
aggiornato al 17.04.2025 allegata a nota dep. 22.04.2025); il rapporto fra padre e figlia è attestato anche dalle riproduzioni fotografiche che ritraggono genitore e figlia insieme nel corso degli anni
(cfr. doc. n.7 allegato al ricorso). La convivenza fra padre e figlia trova poi riscontro anche nelle dichiarazioni testimoniali rese dalla stessa figlia alla udienza del giorno 11.02.2025, tra le quali: “Durante la settimana mi reco a Bologna
e pernotto, anche per più notti, presso l'abitazione nella quale vive mio padre;
lo faccio per stare con mio padre. In questa abitazione naturalmente ho la mia camera, arredata con letto, armadio ed altri mobili ed arredi”, coerenti con le dichiarazioni personali allegate al ricorso (cfr. documenti n. 8
e 9).
Si aggiunge che già da prima che la figlia del ricorrente formalizzasse la sua richiesta di trasferimento di residenza presso l'abitazione del padre – domanda presentata in data 13.10.2023 (cfr. doc. 37 – certificato di residenza e stato di famiglia del ricorrente allegato a nota dep. 22.04.2024; cfr. doc. 25
– certificato di residenza e stato di famiglia di allegato a nota dep. 10.10.2024) Persona_1
- la convivenza tra il padre e la figlia era già in atto, come confermato nel corso della escussione testimoniale di quest'ultima: “Io ho sempre frequentato mio padre. Quando lui stava nel quartiere
Bolognina io mi recavo presso la sua abitazione sia durante la settimana e sia il fine settimana.
Questo periodo è coinciso con la mia frequentazione della scuola superiore in Vignola. Anche prima, quando frequentavo le scuole elementare e media in Fanano, mi recavo da mio padre il fine settimana. I periodi di vacanza li ho trascorsi sia con mia madre e sia con mio padre” (cfr. verbale ud. 11.02.2025), ciò attestando una stabile duratura relazione tra padre e figlia, la loro comunanza di vita da sempre, oltre che la loro convivenza.
Rispetto alla valutazione della effettiva convivenza con il padre, non rileva in alcun modo la circostanza che la figlia nel fine settimana pernotti per motivi di lavoro a Fanano (MO), dove peraltro vive il suo fidanzato: si tratta, infatti, di una scelta del tutto contingente, dettata dalla comodità di non dovere viaggiare troppo nel fine settimana per raggiungere il luogo dell'attuale lavoro, anche considerato che nel tempo tale attività lavorativa potrà cambiare.
Il ricorso merita dunque di essere accolto relativamente alla domanda principale di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari.
Va evidenziato – per quanto occorrer possa - il percorso di integrazione che il ricorrente ha effettuato sul territorio nazionale, dove vive più di vent'anni, parlando la lingua italiana in modo fluente
(sostenendo la sua audizione in Tribunale senza necessità di interprete), vivendo in autonomia (come detto), formando qui la sua famiglia, sempre lavorando sia pure anche non in regola nel mondo dello spettacolo (il ricorrente ha lavorato in regola nel 2005, 2026 e 2027, poi nuovamente nel 2024 con buoni guadagni, come risulta dall'estratto INPS in atti, e da gennaio 2025 lavora in proprio - cfr. docc.
32, 33 e 34 – documentazione lavoro autonomo allegata a nota dep. 22.04.2025), sostentandosi sempre con i proventi del suo lavoro, come attestato anche dal fatto che il ricorrente è incensurato (cfr. docc. 35 e 35 - certificato del Casellario Giudiziale e Certificato dei carichi pendenti aggiornati al 3.04.2025 allegati a nota dep. 22.04.2025).
Ritenuta, dunque, in principalità la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs. 286/1998, va posta in risalto – sempre per quanto occorrer possa - la consolidata vita privata e familiare in Italia del ricorrente, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, co. 1.1, T.U.I. in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente, qui assenti.
Atteso che la presente decisione è fondata anche sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE al Signor il diritto al rinnovo del permesso di Parte_1
soggiorno per motivi familiari ex art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rinnovo del suddetto permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini UE del 30.4.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso