Versione
25 novembre 1986
25 novembre 1986
Art. 13. Personale 1. Per le esigenze attuative e organizzative connesse alla presente legge il comune di Matera e' autorizzato ad assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto di diritto privato, il seguente personale, posto alle dipendenze dell'ufficio tecnico comunale:
a) architetti: n. 2;
b) ingegneri: n. 2;
c) geometri: n. 4;
d) geometri disegnatori: n. 4;
e) consulente legale: n. 1;
f) segretario dattilografo: n. 1.
2. I contratti hanno durata biennale.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 5.
a) architetti: n. 2;
b) ingegneri: n. 2;
c) geometri: n. 4;
d) geometri disegnatori: n. 4;
e) consulente legale: n. 1;
f) segretario dattilografo: n. 1.
2. I contratti hanno durata biennale.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 5.
Commentario • 1
- 1. stabilita 251Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 dicembre 2015 · 0.8443616