Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 364
CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Contestazione del merito della pretesa tributaria

    Il ricorso è inammissibile poiché l'atto impugnato è un'ingiunzione di pagamento che si fonda su un precedente avviso di accertamento non impugnato. La parte ricorrente non ha sollevato vizi propri dell'ingiunzione, ma ha contestato il merito della pretesa.

  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione del credito

    Il ricorso è inammissibile in quanto non sono stati sollevati vizi propri dell'ingiunzione di pagamento. La questione della prescrizione attiene al merito della pretesa e non all'atto impugnato.

  • Inammissibile
    Mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico

    Il ricorso è inammissibile in quanto l'atto impugnato è un'ingiunzione di pagamento che si fonda su un precedente avviso di accertamento non impugnato. La parte ricorrente avrebbe potuto impugnare l'avviso di accertamento per vizi propri, deducendo l'omessa notificazione. Il Comune ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 364
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 364
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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