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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 364/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASTIGLIA GIULIANO, Presidente e Relatore IPPOLITO SANTO, Giudice RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1195/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 “fondazione Nominativo_1 “ - P.IVA_1
Difensore_1 CF.Difensore_1Difeso da Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Monreale - Piazza Umberto I 90046 Monreale PA Difensore_2 CF.Difensore_2 Difeso da - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO n. 5382049220108818 IMU 2014
Svolgimento del processo
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Monreale, il Ricorrente_1 – Fondazione Nominativo_1 , dichiara di impugnare “l'avviso di accertamento-ingiunzione di pagamento n. 5382049220108818” con la quale il predetto Comune chiede il pagamento della somma complessiva di € 49.980,42 a titolo di IMU dell'anno 2014, sanzioni, interessi e altri accessori. A fondamento del ricorso, parte ricorrente deduce di non essere tenuta al pagamento del preteso tributo in quanto soggetto che svolge esclusivamente attività assistenziale e, in ogni caso, eccepisce l'intervenuta prescrizione, negando altresì –si legge in ricorso – “la circostanza indicata nell'ordinanza di ingiunzione, secondo la quale l'avviso di pagamento sarebbe stato notificato all'opponente”. Chiede, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato. Il Comune di Monreale, all'uopo costituitosi, premesso che l'atto impugnato è erroneamente definito dalla parte ricorrente come “avviso di accertamento”, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, osservando che l'atto impugnato è un'ingiunzione di pagamento che fa seguito al mancato pagamento delle somme pretese con il prodromico avviso di accertamento e contestuale atto di irrogazione di sanzioni notificato alla parte ricorrente il 18.9.2019 e dalla stessa non impugnato. Sotto altro profilo, poi, contesta la dedotta esenzione e l'eccepita prescrizione, chiedendo, in via subordinata alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, il rigetto del medesimo. In data 9.1.2026, accompagnandola con apposita nota, la parte ricorrente ha depositato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 9733 del 7.11.2024 (dep. il 27.12.2024) con la quale, annullando la decisione di primo grado, la Corte regionale ha riconosciuto l'odierna Fondazione ricorrente non tenuta al versamento dell'Imu con riferimento agli anni 2018 e 2019. La causa è stata trattata, in camera di consiglio, all'udienza del 12.1.2026 come da verbale in atti, dopo di che è stata posta in deliberazione. Motivi della decisione L'atto impugnato non è un avviso di accertamento ma un'ingiunzione di pagamento che si fonda sul precedente avviso di accertamento indicato nella stessa ingiunzione e che, secondo quanto indicato nella stessa ingiunzione, è stato notificato alla parte ricorrente il 18.9.2019. A ciò consegue, a prescindere dall'avvenuta o meno notificazione dell'avviso di accertamento in questione, l'inammissibilità del ricorso. E invero, come è noto, ciascun atto dell'amministrazione finanziaria può essere impugnato solo per vizi propri. Nessun vizio proprio dell'ingiunzione di pagamento impugnata sollevato dalla parte ricorrente, limitatasi a contestare il merito della pretesa, senza tuttavia impugnare l'avviso di accertamento prodromico all'ingiunzione, cosa che legittimamente avrebbe potuto fare a seguito della notificazione di quest'ultima, deducendo l'omessa notificazione dell'atto prodromico. In ogni caso, parte resistente ha dedotto di avere provveduto alla notificazione dell'avviso di accertamento prodromico all'impugnata ingiunzione e ne ha documentato l'effettuazione alla data indicata in quest'ultima. A fronte di quanto dedotto e documentato dal Comune di Monreale, nulla ha osservato la parte ricorrente. Va ribadito, quindi, che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente, in favore della parte resistente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.409,00, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nonché il pagamento dei tributi e contributi di legge Palermo, 12 gennaio 2026
Il Presidente est.
NO TI
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASTIGLIA GIULIANO, Presidente e Relatore IPPOLITO SANTO, Giudice RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1195/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 “fondazione Nominativo_1 “ - P.IVA_1
Difensore_1 CF.Difensore_1Difeso da Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Monreale - Piazza Umberto I 90046 Monreale PA Difensore_2 CF.Difensore_2 Difeso da - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO n. 5382049220108818 IMU 2014
Svolgimento del processo
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Monreale, il Ricorrente_1 – Fondazione Nominativo_1 , dichiara di impugnare “l'avviso di accertamento-ingiunzione di pagamento n. 5382049220108818” con la quale il predetto Comune chiede il pagamento della somma complessiva di € 49.980,42 a titolo di IMU dell'anno 2014, sanzioni, interessi e altri accessori. A fondamento del ricorso, parte ricorrente deduce di non essere tenuta al pagamento del preteso tributo in quanto soggetto che svolge esclusivamente attività assistenziale e, in ogni caso, eccepisce l'intervenuta prescrizione, negando altresì –si legge in ricorso – “la circostanza indicata nell'ordinanza di ingiunzione, secondo la quale l'avviso di pagamento sarebbe stato notificato all'opponente”. Chiede, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato. Il Comune di Monreale, all'uopo costituitosi, premesso che l'atto impugnato è erroneamente definito dalla parte ricorrente come “avviso di accertamento”, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, osservando che l'atto impugnato è un'ingiunzione di pagamento che fa seguito al mancato pagamento delle somme pretese con il prodromico avviso di accertamento e contestuale atto di irrogazione di sanzioni notificato alla parte ricorrente il 18.9.2019 e dalla stessa non impugnato. Sotto altro profilo, poi, contesta la dedotta esenzione e l'eccepita prescrizione, chiedendo, in via subordinata alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, il rigetto del medesimo. In data 9.1.2026, accompagnandola con apposita nota, la parte ricorrente ha depositato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 9733 del 7.11.2024 (dep. il 27.12.2024) con la quale, annullando la decisione di primo grado, la Corte regionale ha riconosciuto l'odierna Fondazione ricorrente non tenuta al versamento dell'Imu con riferimento agli anni 2018 e 2019. La causa è stata trattata, in camera di consiglio, all'udienza del 12.1.2026 come da verbale in atti, dopo di che è stata posta in deliberazione. Motivi della decisione L'atto impugnato non è un avviso di accertamento ma un'ingiunzione di pagamento che si fonda sul precedente avviso di accertamento indicato nella stessa ingiunzione e che, secondo quanto indicato nella stessa ingiunzione, è stato notificato alla parte ricorrente il 18.9.2019. A ciò consegue, a prescindere dall'avvenuta o meno notificazione dell'avviso di accertamento in questione, l'inammissibilità del ricorso. E invero, come è noto, ciascun atto dell'amministrazione finanziaria può essere impugnato solo per vizi propri. Nessun vizio proprio dell'ingiunzione di pagamento impugnata sollevato dalla parte ricorrente, limitatasi a contestare il merito della pretesa, senza tuttavia impugnare l'avviso di accertamento prodromico all'ingiunzione, cosa che legittimamente avrebbe potuto fare a seguito della notificazione di quest'ultima, deducendo l'omessa notificazione dell'atto prodromico. In ogni caso, parte resistente ha dedotto di avere provveduto alla notificazione dell'avviso di accertamento prodromico all'impugnata ingiunzione e ne ha documentato l'effettuazione alla data indicata in quest'ultima. A fronte di quanto dedotto e documentato dal Comune di Monreale, nulla ha osservato la parte ricorrente. Va ribadito, quindi, che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente, in favore della parte resistente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.409,00, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nonché il pagamento dei tributi e contributi di legge Palermo, 12 gennaio 2026
Il Presidente est.
NO TI