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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/09/2025, n. 4586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4586 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10/2019 R.G., promossa da:
con sede a Catania, in via Pietro Mascagni n. Controparte_1
62, codice fiscale , in persona dell'amministratore pro tempore, autorizzato ad P.IVA_1 agire in giudizio giusta delibera dell'assemblea condominiale del 19.12.2028, rappresentato e difeso dall'avvocato Benito Triolo, giusta procura allegata in atti;
opponente ed attore in via riconvenzionale contro con sede a Gravina di Catania, via Etnea n. 67/L, codice fiscale Controparte_2
e partita iva in persona dell'amministratore pro tempore, , P.IVA_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dagli avvocati Lea Principato ed Andrea Nicolosi, giusta procura in atti opposta e convenuta in via riconvenzionale
***
All'udienza del 3.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 27.12.2018, il condominio via Pietro
Mascagni n. 62 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6210/2018 emesso dal
Tribunale di Catania, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_2
della somma di euro 12.992,60, quale saldo residuo dei lavori di ripristino dei ballatorio e
[...]
1 parti di prospetto (con esclusione delle terrazze) e di ripristino delle mantovane, di cui al contratto di appalto del 8.1.2015.
L'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria di controparte, eccependo di avere pagato all'impresa la somma di euro 64.642,24, eccedente l'importo dei lavori appaltati
(pari ad euro 53.987,51 oltre iva). Il ha pure eccepito carenze costruttive nonché CP_1
l'inadempimento dell'impresa in ordine al termine di completamento dei lavori. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento della somma di euro 10.000,00, comprensiva di spese di smontaggio del ponteggio non dovute e rese necessarie dal ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte della società appaltatrice, nonché dell'ulteriore importo di euro 23.100,00 a titolo di ritardo nella consegna dei lavori.
Con comparsa di risposta del 29.4.2019 si è costituita in giudizio la Controparte_2 contestando la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ha chiesto il rigetto previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 13.5.2019 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati concessi i termini ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. Indi, disposta la consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del 13.3.2023 è stata rilevata la mancata produzione della delibera condominiale di autorizzazione dell'amministratore alla costituzione in giudizio ed alla proposizione della riconvenzionale.
Con nota di deposito del 17.3.2023 il ha ottemperato al deposito CP_1 dell'autorizzazione nel termine ex art. 182 c.p.c. e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Parte_1
è fondata.
[...]
2.1 Con il contratto di appalto del 8.1.2015, il ha dato incarico alla CP_1 Controparte_2 di eseguire i lavori di ripristino dei ballatoi e del prospetto, con esclusione delle terrazze,
[...] nonché di ripristino delle mantovane di coronamento, meglio indicati nel computo metrico allegato al contratto. Le parti hanno previsto che l'appalto che i lavori dovessero essere computati dal direttore dei lavori in contraddittorio con l'impresa (art 3 bis), che l'appalto avesse una durata di sei mesi dalla consegna dei lavori (art. 4), e che il corrispettivo fosse pari ad euro 53.984,51 oltre iva (art 3) determinato con un ribasso del 12%. Le parti hanno pure fissato una penale in contratto di euro 50 per ogni giorno di ritardo (art. 4), con possibilità di 2 sospensione dei lavori da parte dell'appaltatrice in caso di ritardi nei pagamenti superiori a quindici giorni successivi all'emissione dei SAL.
2.2 Tanto premesso, la domanda di adempimento proposta in via monitoria dall'appaltatrice ha ad oggetto il pagamento delle fatture n. 34 del 24.7.2017 di euro 1.650 e n. 8 del 1.3.2018 di euro 11.342,60, a saldo dei lavori indicati nel SAL n. 5 emesso dalla direzione dei lavori, per un importo complessivo di euro 12.992,60 oltre iva.
L'opponente ha contestato la sussistenza del credito, eccependo di avere pagato importi superiori ai lavori effettivamente espletati dall'appaltatrice.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la fondatezza dell'eccezione di parte opponente.
La consulente tecnica d'ufficio ha analiticamente esaminato i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, distinguendo i lavori previsti in contratto da quelli non previsti.
I lavori indicati in contratto sono stati stimati dalla consulente in euro 26.947,32 oltre iva, importo già ribassato del 12%. In merito ai lavori non previsti in contratto, la c.t.u. ha quantificato l'esecuzione di lavori ulteriori pari ad euro 27.796,44 (iva esclusa).
Preme rilevare come non abbia formato oggetto di contestazione tra le parti l'esecuzione di lavori extra non concordati.
Pertanto, l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, per come condivisibilmente quantificato dalla consulente, ammonta ad euro 54.716,76 (iva esclusa)
Accertati i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, la consulente ha verificato che i pagamenti effettuati dal condominio e fatturati dall'impresa ammontano ad euro 58.765,67 (iva esclusa), così calcolando un credito residuo in favore del condominio, derivante dalla differenza tra i lavori pagati e quelli concretamente eseguiti, pari ad euro 4.048,85.
Non è condivisibile sul punto la contestazione dell'impresa, basata sul fatto che la consulente avrebbe errato nella determinazione della contabilità dei lavori per non avere considerato che l'appalto fosse a misura. Dall'esame delle tabelle A e B si ricava che la consulente si sia basata sull'elenco delle misure allegate in contratto e nei SAL emessi dal direttore dei lavori.
Per quanto sopra, in ordine ai lavori eseguiti dalla non sussiste il credito Controparte_2 vantato dall'opposta in sede monitoria, sicché il decreto ingiuntivo va revocato.
3. Passando alla domanda riconvenzionale, sussiste innanzitutto il credito restitutorio vantato dal condominio per l'importo di euro 4.048,85 relativo ai pagamenti effettuati in eccedenza rispetto ai lavori eseguiti. La somma suindicata va maggiorata degli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della proposizione della domanda (27.12.2018). 3 Con riguardo alle ulteriori voci risarcitorie richieste da parte opponente, la domanda riconvenzionale non merita accoglimento.
3.1 In merito alla richiesta di condanna al pagamento della somma di euro 23.100 a titolo di penale, si osserva che certamente i lavori sono stati eseguiti in ritardo dall'impresa rispetto ai tempi contrattuali, come accertato dalla stessa consulente a pagina 13 della relazione (“la
[...] non ha rispettato i termini contrattuali di ultimazione dei lavori, che hanno Controparte_2 avuto inizio il 17/03/2015 e che dovevano concludersi nell'arco di sei mesi e pertanto entro il
17/09/2015, come stabilito nel contratto d'appalto”).
Tuttavia, le cause del ritardo sono in primo luogo ascrivibili alla sospensione legittimamente disposta dall'impresa a causa del ritardo nei pagamenti da parte del nel termine di CP_1 quindici giorni previsto dall'art. 6 del contratto. La consulente, sul punto, ha così affermato:
“e' anche vero che il non ha rispettato i termini contrattuali di cui al (par. 6 CP_1 sospensione e ripresa dei lavori) per quanto stabilito nel contratto d'appalto e per quanto si evidenzia nella tabella “c” sopra riportata, dalla quale si rileva che la maggior parte dei pagamenti con bonifico effettuati dal superano gg. 15 dall'emissione delle fatture CP_1 prodotte dall'impresa . Controparte_2
In secondo luogo, va ricordato l'orientamento di legittimità in base al quale “la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti;
l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (tra le tante, si veda Cass. 12396/2024).
Nel caso in esame, si è accertato che l'impresa non si sia limitata ad eseguire i lavori previsti in contratto ma abbia effettuato ulteriori lavori, non indicati in contratto, che sono stati quantificati in euro 27.796,44 (iva esclusa), ovvero in misura maggiore ai lavori contrattuali.
Ne viene che la penale contrattuale, in mancanza di determinazione di un nuovo termine, non può essere conservata, con conseguente rigetto della domanda.
3.2 Parimenti infondata è la domanda di condanna al risarcimento del danno in misura pari ad euro 10.000 per la mancata realizzazione dei lavori e per le somme pagate indebitamente e per il protrarsi del ponteggio.
4 In primo luogo si osserva che il non ha assolto all'onere di specifica allegazione CP_1 dei vizi e dei difetti costruttivi imputabili all'appaltatrice, sicché l'accertamento peritale non può colmare lacune assertive e probatorie della parte committente che non ha eccepito specificamente i danni derivanti dall'inesatta esecuzione dei lavori.
In merito alla mancata esecuzione dei lavori, va rilevato che a seguito della sospensione dei lavori non risulta un ordine di servizio di ripresa dei lavori da parte del direttore dei lavori e non è stato allegato un danno conseguente alla mancata realizzazione di alcuni lavori pur previsti in contratto.
Infine, per quanto riguarda il mantenimento del ponteggio, il non ha allegato CP_1 specificamente i tempi in cui l'impresa avrebbe illegittimamente mantenuto il ponteggio, non dovendosi trascurare come sia fatto pacifico che i lavori non siano stati collaudati e, pertanto, al momento dell'emissione dell'ordine di servizio del 2.4.2017, l'impresa ancora deteneva il cantiere.
3.3 Per quanto sopra, il decreto ingiuntivo va revocato e, parzialmente accogliendo la domanda riconvenzionale, la va condannata al pagamento della somma di euro Controparte_2
4.453,73 (euro 4.048,85+10% di iva), oltre interessi legali dalla domanda in favore del condominio opponente.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, avuto riguardo al decisum, in euro 2.552, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della Controparte_2
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 10/2019
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 6210/18 emesso dal Tribunale di Catania;
[...]
ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale e condanna al Controparte_2 pagamento della somma di euro 4.453,73, oltre interessi legali dal 27.12.2018, in favore del
; Parte_1
CONDANNA al pagamento, in favore del Controparte_2 Parte_1
, delle spese processuali, che liquida in euro 2.552, oltre spese generali, iva e
[...]
c.p.a. 5 PONE definitivamente a carico di Controparte_2
d'ufficio in atti liquidate.
Così deciso in Catania, il 18 settembre 2025
6
le spese della consulenza tecnica
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10/2019 R.G., promossa da:
con sede a Catania, in via Pietro Mascagni n. Controparte_1
62, codice fiscale , in persona dell'amministratore pro tempore, autorizzato ad P.IVA_1 agire in giudizio giusta delibera dell'assemblea condominiale del 19.12.2028, rappresentato e difeso dall'avvocato Benito Triolo, giusta procura allegata in atti;
opponente ed attore in via riconvenzionale contro con sede a Gravina di Catania, via Etnea n. 67/L, codice fiscale Controparte_2
e partita iva in persona dell'amministratore pro tempore, , P.IVA_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dagli avvocati Lea Principato ed Andrea Nicolosi, giusta procura in atti opposta e convenuta in via riconvenzionale
***
All'udienza del 3.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 27.12.2018, il condominio via Pietro
Mascagni n. 62 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6210/2018 emesso dal
Tribunale di Catania, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_2
della somma di euro 12.992,60, quale saldo residuo dei lavori di ripristino dei ballatorio e
[...]
1 parti di prospetto (con esclusione delle terrazze) e di ripristino delle mantovane, di cui al contratto di appalto del 8.1.2015.
L'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria di controparte, eccependo di avere pagato all'impresa la somma di euro 64.642,24, eccedente l'importo dei lavori appaltati
(pari ad euro 53.987,51 oltre iva). Il ha pure eccepito carenze costruttive nonché CP_1
l'inadempimento dell'impresa in ordine al termine di completamento dei lavori. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento della somma di euro 10.000,00, comprensiva di spese di smontaggio del ponteggio non dovute e rese necessarie dal ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte della società appaltatrice, nonché dell'ulteriore importo di euro 23.100,00 a titolo di ritardo nella consegna dei lavori.
Con comparsa di risposta del 29.4.2019 si è costituita in giudizio la Controparte_2 contestando la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ha chiesto il rigetto previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 13.5.2019 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati concessi i termini ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. Indi, disposta la consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del 13.3.2023 è stata rilevata la mancata produzione della delibera condominiale di autorizzazione dell'amministratore alla costituzione in giudizio ed alla proposizione della riconvenzionale.
Con nota di deposito del 17.3.2023 il ha ottemperato al deposito CP_1 dell'autorizzazione nel termine ex art. 182 c.p.c. e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Parte_1
è fondata.
[...]
2.1 Con il contratto di appalto del 8.1.2015, il ha dato incarico alla CP_1 Controparte_2 di eseguire i lavori di ripristino dei ballatoi e del prospetto, con esclusione delle terrazze,
[...] nonché di ripristino delle mantovane di coronamento, meglio indicati nel computo metrico allegato al contratto. Le parti hanno previsto che l'appalto che i lavori dovessero essere computati dal direttore dei lavori in contraddittorio con l'impresa (art 3 bis), che l'appalto avesse una durata di sei mesi dalla consegna dei lavori (art. 4), e che il corrispettivo fosse pari ad euro 53.984,51 oltre iva (art 3) determinato con un ribasso del 12%. Le parti hanno pure fissato una penale in contratto di euro 50 per ogni giorno di ritardo (art. 4), con possibilità di 2 sospensione dei lavori da parte dell'appaltatrice in caso di ritardi nei pagamenti superiori a quindici giorni successivi all'emissione dei SAL.
2.2 Tanto premesso, la domanda di adempimento proposta in via monitoria dall'appaltatrice ha ad oggetto il pagamento delle fatture n. 34 del 24.7.2017 di euro 1.650 e n. 8 del 1.3.2018 di euro 11.342,60, a saldo dei lavori indicati nel SAL n. 5 emesso dalla direzione dei lavori, per un importo complessivo di euro 12.992,60 oltre iva.
L'opponente ha contestato la sussistenza del credito, eccependo di avere pagato importi superiori ai lavori effettivamente espletati dall'appaltatrice.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la fondatezza dell'eccezione di parte opponente.
La consulente tecnica d'ufficio ha analiticamente esaminato i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, distinguendo i lavori previsti in contratto da quelli non previsti.
I lavori indicati in contratto sono stati stimati dalla consulente in euro 26.947,32 oltre iva, importo già ribassato del 12%. In merito ai lavori non previsti in contratto, la c.t.u. ha quantificato l'esecuzione di lavori ulteriori pari ad euro 27.796,44 (iva esclusa).
Preme rilevare come non abbia formato oggetto di contestazione tra le parti l'esecuzione di lavori extra non concordati.
Pertanto, l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, per come condivisibilmente quantificato dalla consulente, ammonta ad euro 54.716,76 (iva esclusa)
Accertati i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, la consulente ha verificato che i pagamenti effettuati dal condominio e fatturati dall'impresa ammontano ad euro 58.765,67 (iva esclusa), così calcolando un credito residuo in favore del condominio, derivante dalla differenza tra i lavori pagati e quelli concretamente eseguiti, pari ad euro 4.048,85.
Non è condivisibile sul punto la contestazione dell'impresa, basata sul fatto che la consulente avrebbe errato nella determinazione della contabilità dei lavori per non avere considerato che l'appalto fosse a misura. Dall'esame delle tabelle A e B si ricava che la consulente si sia basata sull'elenco delle misure allegate in contratto e nei SAL emessi dal direttore dei lavori.
Per quanto sopra, in ordine ai lavori eseguiti dalla non sussiste il credito Controparte_2 vantato dall'opposta in sede monitoria, sicché il decreto ingiuntivo va revocato.
3. Passando alla domanda riconvenzionale, sussiste innanzitutto il credito restitutorio vantato dal condominio per l'importo di euro 4.048,85 relativo ai pagamenti effettuati in eccedenza rispetto ai lavori eseguiti. La somma suindicata va maggiorata degli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della proposizione della domanda (27.12.2018). 3 Con riguardo alle ulteriori voci risarcitorie richieste da parte opponente, la domanda riconvenzionale non merita accoglimento.
3.1 In merito alla richiesta di condanna al pagamento della somma di euro 23.100 a titolo di penale, si osserva che certamente i lavori sono stati eseguiti in ritardo dall'impresa rispetto ai tempi contrattuali, come accertato dalla stessa consulente a pagina 13 della relazione (“la
[...] non ha rispettato i termini contrattuali di ultimazione dei lavori, che hanno Controparte_2 avuto inizio il 17/03/2015 e che dovevano concludersi nell'arco di sei mesi e pertanto entro il
17/09/2015, come stabilito nel contratto d'appalto”).
Tuttavia, le cause del ritardo sono in primo luogo ascrivibili alla sospensione legittimamente disposta dall'impresa a causa del ritardo nei pagamenti da parte del nel termine di CP_1 quindici giorni previsto dall'art. 6 del contratto. La consulente, sul punto, ha così affermato:
“e' anche vero che il non ha rispettato i termini contrattuali di cui al (par. 6 CP_1 sospensione e ripresa dei lavori) per quanto stabilito nel contratto d'appalto e per quanto si evidenzia nella tabella “c” sopra riportata, dalla quale si rileva che la maggior parte dei pagamenti con bonifico effettuati dal superano gg. 15 dall'emissione delle fatture CP_1 prodotte dall'impresa . Controparte_2
In secondo luogo, va ricordato l'orientamento di legittimità in base al quale “la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti;
l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (tra le tante, si veda Cass. 12396/2024).
Nel caso in esame, si è accertato che l'impresa non si sia limitata ad eseguire i lavori previsti in contratto ma abbia effettuato ulteriori lavori, non indicati in contratto, che sono stati quantificati in euro 27.796,44 (iva esclusa), ovvero in misura maggiore ai lavori contrattuali.
Ne viene che la penale contrattuale, in mancanza di determinazione di un nuovo termine, non può essere conservata, con conseguente rigetto della domanda.
3.2 Parimenti infondata è la domanda di condanna al risarcimento del danno in misura pari ad euro 10.000 per la mancata realizzazione dei lavori e per le somme pagate indebitamente e per il protrarsi del ponteggio.
4 In primo luogo si osserva che il non ha assolto all'onere di specifica allegazione CP_1 dei vizi e dei difetti costruttivi imputabili all'appaltatrice, sicché l'accertamento peritale non può colmare lacune assertive e probatorie della parte committente che non ha eccepito specificamente i danni derivanti dall'inesatta esecuzione dei lavori.
In merito alla mancata esecuzione dei lavori, va rilevato che a seguito della sospensione dei lavori non risulta un ordine di servizio di ripresa dei lavori da parte del direttore dei lavori e non è stato allegato un danno conseguente alla mancata realizzazione di alcuni lavori pur previsti in contratto.
Infine, per quanto riguarda il mantenimento del ponteggio, il non ha allegato CP_1 specificamente i tempi in cui l'impresa avrebbe illegittimamente mantenuto il ponteggio, non dovendosi trascurare come sia fatto pacifico che i lavori non siano stati collaudati e, pertanto, al momento dell'emissione dell'ordine di servizio del 2.4.2017, l'impresa ancora deteneva il cantiere.
3.3 Per quanto sopra, il decreto ingiuntivo va revocato e, parzialmente accogliendo la domanda riconvenzionale, la va condannata al pagamento della somma di euro Controparte_2
4.453,73 (euro 4.048,85+10% di iva), oltre interessi legali dalla domanda in favore del condominio opponente.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, avuto riguardo al decisum, in euro 2.552, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della Controparte_2
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 10/2019
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 6210/18 emesso dal Tribunale di Catania;
[...]
ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale e condanna al Controparte_2 pagamento della somma di euro 4.453,73, oltre interessi legali dal 27.12.2018, in favore del
; Parte_1
CONDANNA al pagamento, in favore del Controparte_2 Parte_1
, delle spese processuali, che liquida in euro 2.552, oltre spese generali, iva e
[...]
c.p.a. 5 PONE definitivamente a carico di Controparte_2
d'ufficio in atti liquidate.
Così deciso in Catania, il 18 settembre 2025
6
le spese della consulenza tecnica
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano