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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 16/10/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
RGEN N 1/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Opposizione a precetto (art. 615, co. I cpc)”
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
Avv.ti Bianca Rita Delia Panepinto e Francesco Panepinto
ATTORI – Opponenti
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (P.IVA Controparte_1
), e, per essa, la mandataria in persona del legale P.IVA_1 CP_2 rappresentante p.t.
Avv. Antonio Contrino
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA
[...]
P.IVA_2
Avv. Antonello Grassadonio CONVENUTI – Opposti
Conclusioni delle parti:
Le parti concludono come da rispettivi atti chiedendo concedersi i termini ex art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto depositato il 30/12/2022, ritualmente notificato a controparte, e chiamavano in Parte_1 Parte_2 causa la precettante , n.q. di mandataria di allo scopo CP_2 Controparte_1 di ottenere l'annullamento dell'atto di precetto loro notificato in data 7/12/2022 in relazione ad un residuo debito pari ad Euro 142.227,04, oltre interessi successivi, al tasso ed alle condizioni previste in contratto, costituente parte di un maggior debito derivante dal contratto di mutuo fondiario concesso all'attore il 14/11/2014 Parte_1 dalla , la quale, in virtù di Controparte_3 contratto di cessione di crediti pecuniari del 18/11/2020, lo aveva ceduto pro soluto, alla cessionaria nell'ambito di una cessione di crediti in blocco . Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, gli attori eccepivano la nullità del contratto di mutuo per difetto e/o illiceità della causa, per avvenuto superamento del limite di finanziabilità, per erogazione abusiva del credito, per illecita applicazione di anatocismo e capitalizzazione composta degli interessi, per superamento del tasso soglia previsto dalla normativa vigente;
l'attrice – che interveniva nel contratto in qualità di Parte_3 fideiussore e terza datrice di ipoteca – eccepiva, inoltre, la nullità della fideiussione prestata per violazione delle norme sulla concorrenza.
Sulla scorta delle spiegate doglianze, gli attori chiedevano preliminarmente la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e del conseguente atto di precetto, nel merito insistevano per la declaratoria di nullità del contratto di mutuo azionato, della fideiussione prestata, chiedendo la condanna delle controparti al risarcimento dei danni. Con comparse, rispettivamente, del 9/3/2023 e dell'11/4/2023, si costituiva in giudizio
, quale mandataria di si costituiva, altresì, e CP_2 Controparte_1 [...]
. CP_4
Le costituite convenute contestavano specificamente le doglianze sollevate da parte attrice.
deduceva, inoltre, l'incompetenza funzionale di questo GU in favore del CP_2
Tribunale di Palermo, sez. imprese, in ordine alla questione della nullità della fideiussione prestata da per violazione della normativa di cui alla L. Parte_2
n.287/1990.
Le due società opposte concludevano per il rigetto della proposta istanza di sospensiva, nel merito per l'integrale rigetto dell'opposizione.
Rigettata la preliminare richiesta di sospensione dell'efficacia dell'opposto atto di precetto, in mancanza dei relativi presupposti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/4/2023, questo GU concedeva i termini ex art.183, co. VI, cpc, rito ante-Cartabia.
La causa, quindi, istruita con produzione documentale e ordine di esibizione rivolto alla BA mutuante, veniva trattenuta in decisione, in seguito al deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori costituiti, con concessione dei termini difensivi ex art.190 cpc, termini che venivano a scadere in data 20/7/2025.
OSSERVA
La proposta opposizione al precetto risulta infondata per i motivi di cui appresso.
SULLA NULLITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO PER DIFETTO E/O
ILLICEITA' DELLA CAUSA – INFONDATEZZA Con il primo motivo di opposizione, gli opponenti, ricostruendo i rapporti BAri tra le parti, hanno dedotto la nullità del contratto di mutuo fondiario, finalizzato a consolidare le precedenti passività maturate in forza dei finanziamenti erogati in precedenza al
“E' stato intimato il pagamento della somma di Euro 141.761,29 in forza di Pt_1 un mutuo asseritamente definito fondiario, concesso ai sensi per gli effetti di cui al TUBS, che prevede tale tipo di mutuo, con le annesse relative prerogative, mentre in realtà si è trattato di un mutuo destinato principalmente, come peraltro si legge nello stesso atto di mutuo, “a ripianare ed estinzione” di altre passività non specificatamente indicate e trascritte, che principalmente erano conseguenti ai due mutui precedentemente contratti.- Consegue che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, il mutuo fondiario “non può essere utilizzato surrettiziamente per estinguere pregresse esposizioni” del debitore dovendo, invece essere destinato, solamente ed esclusivamente, ai peculiari “vantaggi fondiari del fondo relativo”.
Aggiungono, inoltre, di non aver mai avuto la libera disponibilità delle somme poiché mai consegnate agli stessi e mai dagli stessi utilizzate.
Il motivo di opposizione non merita accoglimento.
La circostanza che il mutuo in parola sia stato contratto per il ripianamento della precedente esposizione debitoria maturata dal cliente nei confronti dell'istituto mutuante
– ciò che risulta per tabulas dal tenore letterale dello stesso rogito - non rende nullo il contratto, né la garanzia ipotecaria concessa nell'occasione.
Infatti, rientra nella autonomia contrattuale dei privati e, specificamente, nell'autonomia del cliente correntista indebitato con il proprio istituto di credito, chiedere ed ottenere l'erogazione di un mutuo solutorio per il risanamento di pregresse passività, conseguendo in tal modo una dilazione di pagamento per un periodo medio – lungo, che al contempo gli garantisca la possibilità di contrattare condizioni economiche più favorevoli, gli eviti l'immediata escussione forzosa e le pregiudizievoli segnalazioni come cattivo pagatore.
Al riguardo, la S.C. di legittimità ha recentemente chiarito che tale operazione BAria, che non può ridursi ad un mero pactum de non petendo, non è nulla poiché né è contraria a norme di legge, né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è - esso sì - principio di ordine pubblico (cfr. Cass.23149/2022 secondo cui “Questi princìpi sono pacifici e risalenti nella giurisprudenza di questa Corte. Pacifico è, in particolare, che: - ) il mutuo solutorio non è nullo, perché “il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato” (Sez.
3 - Ordinanza
n. 37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 - 01); -) deve ritenersi “superato il precedente indirizzo” secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito;
“il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo degli artt. 182-bis e 182-quater della legge fall.” (Sez. 1
- , Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01); -) il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass., Sez. III, 31/10/2014, n. 23158; Cass.,
Sez. II, 11/10/2013, n. 23158; Cass., Sez. I, 4/10/2010, n. 20576); -) la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01); -) il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante”).
Nel caso di specie, nessun abuso ha commesso il finanziatore nei confronti del soggetto finanziato, il quale, a garanzia del nuovo fido, al pari dei precedenti, concedeva in ipoteca un complesso immobiliare, offrendo anche fideiussione personale da parte della
. Parte_2
A ciò si aggiungano i documenti contabili versati dall'istituto mutuante con deposito del
24/6/2024 (copia contabile di erogazione mutuo nr. 010/009108 87 del 14/11/2014 sottoscritta dal signor , copia estratto conto del c/c infruttifero n. Parte_1
010/238978/67 intestato al aperto il 14/11/2014 ed estinto in data 01/12/2014 a Pt_1 seguito di annotazione “Giroconto LIQUIDAZIONE MUTUO FONDIARIO 9108” del
01/12/2014, copia estratto c/c personale del n. 002/010910/46 al 31/12/2014 Pt_1 recante l'annotazione eseguita in data 01/12/2014 per “Giroconto NETTO EROGATO
MUTUO FONDIARIO n. 9108”, nonché le annotazioni eseguite l'01/12/2014 per l'estinzione totale, rispettivamente, del rapporto di mutuo nr. 010/005800 e del rapporto di mutuo nr. 002/007462), che, contrariamente a quanto dedotto dagli opponenti, hanno dimostrato l'utilizzo delle somme erogate in conformità con quanto lecitamente e legittimamente pattuito dai contraenti.
Le superiori circostanze, dunque, lungi dall'avvalorare il presunto approfittamento dimostrano, a contrario, che il mutuatario volesse realmente gli effetti del mutuo, senza alcuna simulazione. Non è emersa, al riguardo, nessuna “imposizione” da parte dell'istituto mutuante a danno del così come sostenuto da quest'ultimo (cfr. Pt_1 pag. 1 comparsa conclusionale attori “E' indiscutibile che il mutuo è stato stipulato con abuso del credito, in quanto al debitore è stato imposto di procedere alla stipula di un contratto di mutuo, per estinguere precedenti debiti, in violazione delle condizioni economiche dello stesso che non gli potevano assolutamente consentire la possibilità di estinguere lo stesso).
Quindi, per quanto detto, non può considerarsi nullo il mutuo fondiario stipulato in data
14/11/2014, con conseguente validità, esistenza ed efficacia del titolo esecutivo, costituito appunto dall'anzidetto atto pubblico notarile, nonché dell'intimato atto di precetto.
SULLA NULLITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO PER EFFETTO
DELL'AVVENUTO SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITA' –
INFONDATEZZA
I sigg. hanno eccepito la nullità del contratto di mutuo per Pt_1 Parte_2 avvenuto superamento del limite di finanziabilità previsto dalla normativa vigente, sulla scorta del combinato disposto dell'art.38, comma 2, TUB e della delibera CICR del
22/4/1995, la quale, ultima, ha fissato il limite massimo di finanziabilità in misura pari all'80% del valore del bene ipotecato, con possibilità di elevare tale percentuale al 100% in caso di garanzie integrative.
Rileva, innanzitutto, in concreto, l'assoluta genericità dell'eccezione, che non ha trovato adeguata dimostrazione nel corso dell'istruttoria processuale – al riguardo, gli opponenti non hanno allegato nessun principio di prova in merito al valore di mercato degli immobili oggetto di ipoteca al tempo del finanziamento risalente al 2014 – la questione del superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario, come già anticipato Co nell'ordinanza del 17/10/2023, è stata oggetto di esame da parte della , anche recente, con esito non demolitorio dell'accordo, ma – in via generale – di reinterpretazione della volontà negoziale delle parti nel senso della conservazione del conservabile (ovvero riqualificando il rapporto da mutuo fondiario in mutuo ipotecario) ( in tal senso un primo orientamento della S.C. espresso in Cass. 2019, n. 17439 e 2022, n. 7509 ).
Infatti, l'avvenuto superamento del limite di finanziabilità non può, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, fondare la nullità del contratto di mutuo fondiario: la Co
, intervenendo a SSUU con la sentenza 2022, n. 33719, ha definitivamente chiarito che la delibera CICR del '95, ovverosia, la delibera determinante il limite di finanziabilità dei mutui non è norma imperativa, così come non lo è l'art.38, comma 2, TUB, essendo, tali previsioni, finalizzate ad una salvaguardia dell'integrità del sistema BArio complessivamente considerato con effetti, in caso di violazione del limite di finanziabilità, confinati nell'orizzonte generalista e non in un'ottica specifica del singolo accordo concluso inter partes, ispirato in primis alla operatività del principio di autonomia contrattuale .
Le Sezioni Unite, inoltre, fissano un importante principio, condiviso dallo scrivente G.U., secondo il quale “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una BA garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice ” - ed in ciò è il superamento di Cass. 2019, n. 17439 e
2002, n. 7509 – “ riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
In tal senso, gli opponenti, lungi dal contestare e/o disconoscere l'operazione negoziale compiuta nel 2014, certamente voluta dai medesimi - i quali, appunto, si rivolgevano all'istituto di credito onde ottenere un finanziamento, offrendo all'uopo molteplici garanzie - hanno per lo più avanzato contestazioni generiche ed infondate volte a paralizzare il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo;
peraltro, lo si ripete, la stessa contestazione inerente alla violazione del limite di finanziabilità è labiale e generica. Ciò a dimostrazione della reale ed effettiva volontà di stipulare un contratto del tipo mutuo fondiario, ancorché per ripianamento di precedenti passività.
Non si rinvengono, in atti, elementi certi dai quali desumere una diversa volontà delle parti, essendosi - il cliente stipulante - giovato dei meccanismi del mutuo fondiario ( essenzialmente riconducibili alla possibilità di godere di una erogazione monetaria in suo favore da ripianare in un termine non breve, bensì lungo o medio, sotto il vincolo di una dazione ipotecaria), così evitando la spada di Damocle delle conseguenze dell'inadempimento di una passività preesistente e proprio grazie al mutuo fondiario ripianata .
Proprio la necessità di far fronte ad un inadempimento attuale che incombe, ha in concreto condotto lo stipulante a ricorrere ad una attivazione di un Pt_1 meccanismo feneratizio caratterizzato dalla restituzione a lungo e medio termine qual é il mutuo fondiario, istituto del quale, per l'effetto, ricorre in concreto la causa.
Ricostruita in tal senso la volontà negoziale dei due contraenti, non potrà operarsi nessuna trasformazione/conversione del tipo contrattuale, dalla species mutuo fondiario al genus mutuo ipotecario ordinario, giacché, condivisibilmente con quanto osservato dalle
SS.UU., “il giudice inciderebbe direttamente sul regolamento di interessi convenuto tra le parti, con l'effetto di modificarlo e amputarlo in parti non secondarie per entrambi i contraenti, non inficiate da profili di invalidità di sorta, in tal modo invadendo il territorio dell'autonomia privata … la riqualificazione d'ufficio del contratto come ordinario mutuo ipotecario non è operazione praticabile, risolvendosi in una impropria correzione o manipolazione del regolamento di interessi validamente convenuto tra le parti, al fine di privarlo in concreto dei relativi effetti legali”.
Alla luce di quanto osservato, va, ancora una volta, respinto il motivo di opposizione, confermando la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo fondiario voluto da ambedue i contraenti. SULLA NULLITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO PER
[...]
Controparte_6
Al riguardo, l'opponente a ulteriormente dedotto che la BA mutuante ha Pt_1 violato il disposto di cui all'art. 124 bis T.U.B., ovverosia l'obbligo di valutazione del cd.
“merito creditizio”, che impone alle banche condotte non abusive nell'esercizio dell'attività di impresa. Lo stesso si limita ad allegare le dichiarazioni dei redditi al tempo del concesso finanziamento da cui si evince la percezione di un reddito annuo di appena
Euro 5000,00.
L'assunto non ha però trovato adeguata dimostrazione (è onere della parte che lamenta la concessione abusiva del credito fornire la prova dell'elemento soggettivo doloso o colposo di tale condotta e, quindi, che l'erogazione del credito sia avvenuta con la piena consapevolezza, in capo alla BA, dello stato di insolvenza del cliente o ommettendo negligentemente di accertare le conseguenze dell'erogazione sulla situazione economica del cliente): il relativo onere incombeva sull'opponente stesso, che doveva provare l'esistenza di disagiate ed ostative condizioni economiche personali – non sufficit la dichiarazione dei redditi – tali da rendere il prestito un mero espediente di sopravvivenza e non un'operazione di acquisizione monetaria attuale, da appianare con le ordinarie fonti di guadagno della propria attività.
A ciò si aggiunga che anche il merito creditizio é sotteso da una logica ultra-individuale dell'istituto in esame, mirante a tutelare il mercato del credito.
In tanto alla BA erogante, a giudizio di questo GU, può essere imputato un comportamento omissivo in termini di istruttoria nella concessione del prestito in quanto l'allegante almeno fornisca i minimi presupposti (propria assoluta o significativa carenza economica al momento dell'ottenimento dell'affidamento) che rendano la allegata mancata istruttoria causante.
Anche in punto dell'invocata tutela risarcitoria, l'opponente non ha fornito idonea prova a supporto.
L'eccezione, per l'effetto, deve ritenersi infondata. SULLA NULLITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO PER ILLECITA
APPLICAZIONE DI ANATOCISMO, USURARIETA' DEGLI INTERESSI
PATTUITI, INDETERMINATEZZA DELLE RELATIVE CLAUSOLE –
INFONDATEZZA
Con gli ulteriori motivi di doglianza, gli opponenti hanno lamentato in riferimento al contratto costituente titolo esecutivo, ovverosia il mutuo fondiario del 14/11/2014,
l'illecita applicazione di anatocismo, l'utilizzo del metodo di ammortamento alla francese con capitalizzazione degli interessi composti, l'usurarietà degli interessi pattuiti e pretesi dall'istituto di credito, deducendo anche l'indeterminatezza e/o indeterminabilità delle relative clausole.
A supporto, gli stessi hanno allegato due perizie di parte: mentre la prima relazione, allegata all'atto di citazione introduttivo, evidenzia espressamente che “Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 14/11/2014, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono superiori al limite di legge (tasso soglia)”, la relazione integrativa, allegata in seno alla seconda memoria ex art.183, co. VI, cpc di parte attrice, ha diversamente riscontrato sia l'usura originaria del tasso di interesse corrispettivo, sia l'usura del tasso di mora.
Le due relazioni condividono l'applicazione di un regime di ammortamento con capitalizzazione degli interessi e costi occulti, oltre ad un difetto di trasparenza in punto di sufficiente determinatezza delle condizioni contrattuali.
I superiori rilievi si rivelano tutti privi di pregio e giustificano il rigetto della chiesta CTU contabile.
Invero, in punto di anatocismo e di illecita capitalizzazione composta degli interessi in virtù dell'adozione di un regime di ammortamento alla francese, a dire degli opponenti, poco trasparente, si osserva che il contratto di mutuo fondiario del 14/11/2014 reca con sufficiente specificazione le principali condizioni economiche – importo finanziato, durata e natura dell'ammortamento, tasso di interesse annuo alla data della stipula, TAEG, tasso di mora al momento dell'insorgenza dell'inadempimento, spese, periodicità delle rate, importo delle singole rate, distinte per capitale e interessi – e, in allegato, riporta sia il documento di sintesi, sia il capitolato di patti e condizioni generali, sia il piano di rientro, documenti tutti debitamente sottoscritti per accettazione dalle parti.
Tutti i costi del contratto sono, pertanto, riportati analiticamente nello stesso, non esistendo alcun costo occulto a carico del mutuatario.
Si legge, inoltre, all'art.5 del mutuo che “Il tasso di interesse nominale annuo convertibile, sia per il periodo di preammortamento che di ammortamento, pagabile in via posticipata, con conteggio giorni 365 … è fissato in 4,35 … punti in più della media mensile, arrotondata allo 0,05 … più vicino, dell'Euribor a sei mesi giorni 365 rilevata il mese di marzo e settembre e da applicare rispettivamente dall'inizio dei mesi di maggio
e novembre di ogni anno variandosi quindi le rate al variare del suddetto parametro. Ad ogni rata verrà applicata una commissione pari al 1% … Pertanto il tasso di interesse nominale annuo convertibile risultante è del 4,55% …, mentre il tasso effettivo è pari al
4,84% … e l'indicatore sintetico di costo è pari al 4,871% … Gli interessi saranno calcolati in base all'anno civile e con divisore fisso 36.500 … La media percentuale dell'Euribor sarà rilevata sul quotidiano “Il Sole 24 ore” o su altro quotidiano finanziario a diffusione nazionale, oppure dalle pubblicazioni fornite a cura dell'ATIC/MID …”: indicazioni che dunque risultano puntuali nella individuazione del meccanismo di calcolo degli interessi corrispettivi, ancorché le parti abbiano scelto l'applicazione di un tasso di interesse variabile.
Il piano di ammortamento allegato indica, tra l'altro, le singole rate, distinguendo la quota capitale crescente dovuta alla BA, e la quota per interessi, certamente indicata in linea di massima, in quanto variabile in relazione alle fluttuazioni del relativo saggio, ma ad ogni modo determinabile sulla scorta dei parametri contrattuali.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, vi era e vi è certezza e trasparenza in merito ai criteri determinativi del tasso di interesse e del piano di ammortamento, espressamente “alla francese”, senza nessun costo occulto per il cliente:
«laddove il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alle successive scadenze attraverso l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della loro composizione per interessi e capitale rimborsato, nonché delle spese: il mutuatario avrà infatti piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentiranno di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di compararlo eventualmente con altre soluzioni di finanziamento» (in tal senso, cfr. CdA Ancona, app., sentenza del 27/11/2024).
Il sistema di calcolo composto alla francese deve ritenersi un legittimo sistema dosimetrico. Esso non comporta incertezze sull'entità dell'esposizione debitoria del cliente in quanto sono stabiliti i vari step del progressivo ammortamento del debito contratto, realizzati mediante rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce.
Ciò si traduce anche nella assenza di un arricchimento a discapito del cliente.
Sul piano della trasparenza e della certezza del contenuto del rapporto BArio, poi, il sistema è stato riconosciuto come accoglibile dall'ordinamento italiano, tanto da essere assurto anche a sistema di calcolo nell'ambito del recupero del credito tributario dello
Stato (cfr. Cass., Sez. V, n. 27823/2023).
Dunque, il contratto in esame stipulato nel novembre del 2014 contiene gli elementi essenziali quali gli interessi praticati e la durata del rapporto nel tempo, il sistema di calcolo praticato. Essi si integrano con il piano di ammortamento correlato al contratto ed allo stesso allegato e, come detto, legittimo e tale da non determinare nessun anatocismo.
Si aggiunga, ancora, che la S.C. si è di recente pronunciata al riguardo, stabilendo che i principi fissati con la sentenza n.15130/2024 debbono trovare applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: “Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che
è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (cfr. Cass. ord.7382/2025).
In ordine, poi, alle doglianze relative alla usurarietà del tasso corrispettivo e del tasso di mora, non risulta condivisibile il metodo di calcolo applicato dal perito di parte con la relazione integrativa allegata alla memoria ex art.183, co. VI, n.2 cpc degli attori.
La ricostruzione offerta tiene conto, nel calcolo del TAEG, anche della commissione di estinzione anticipata. Sennonché, tale costo non deve essere considerato, costituendo un corrispettivo eventuale previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quelli connessi (ex multis Cass. ord. 4597/2023, anche Cass. 7352/2022; Cass. 23866/2022).
Da ultimo, si richiama anche la recente ordinanza della S.C. in forza della quale “(…) al momento della sottoscrizione del contratto, la sua anticipata estinzione rappresenta un fatto estraneo alla ordinata e fisiologica « vita » del contratto stesso, dal momento che il mutuante, all'atto della sottoscrizione, non può essere a conoscenza dell'effettivo verificarsi dell'anticipata estinzione, né del momento in cui la stessa, eventualmente, si verificherà e, pertanto, il calcolo del TEG indicato in contratto non può che prendere come riferimento unicamente la durata pattuita del contratto come indicato dalle parti.
Al riguardo è da osservarsi come non risulti corretto eseguire il calcolo del Teg ai fini dell'usura difformemente da quanto stabilito dalla legge 108/1996, né discostarsi dalle istruzioni di Banca d'Italia che prevedono di eseguire il conteggio del tasso tenuto conto della durata complessiva pattuita del prestito, senza considerare la circostanza che il cliente abbia diritto ad estinguere anticipatamente il contratto stesso. Tant'è che, per tale ragione, neppure la commissione di estinzione anticipata rileva nei costi da conteggiare ai fini della verifica del superamento del tasso soglia …” (in tal senso Cass. ord.404/2025).
Pertanto, per quanto sopra ampiamente argomentato, vanno respinti tutti i rilievi formulati dagli opponenti in punto di illiceità delle pattuite condizioni contrattuali.
SULLA NULLITA' DELLA FIDEIUSSIONE PRESTATA DA Parte_2
PER DELLA NORMATIVA ANTITRUST -
[...] CP_7
INFONDATEZZA
La relativa censura è risultata appena accennata in seno all'atto di citazione introduttivo, non avendo, parte opponente, coltivato seriamente la richiamata doglianza, né avendo preso sufficiente posizione in ordine alle puntuali difese formulate, sotto tale profilo, dalle controparti costituite.
Ne deriva che il motivo di opposizione si rileva carente, sia in punto di allegazione, sia in punto di prova, il cui relativo onere incombeva sull'attrice.
Nondimeno, ad abundatiam, premettendo che “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale”(cfr. Cass. n. 3248/2023), come nella specie, laddove oggetto del giudizio riguarda la validità del precetto notificato agli opponenti, dunque la legittimità del creditore di agire in executivis, deve sul punto, con funzione tranciante, premettersi che il provvedimento n.55 del 2005 pronunciato da Banca d'Italia ha avuto riguardo alle sole fideiussioni omnibus, non già alle fideiussioni cd. specifiche, ovverosia correlate ad uno specifico debito, ben individuato – nella specie la garanzia personale veniva appunto espressamente prestata dalla per “… il pieno e puntuale adempimento di Parte_2 tutte le obbligazioni assunte dalla parte mutuataria con il presente contratto e fino alla completa estinzione delle stesse (…)” (cfr. art.6 bis mutuo), “ obbligazione tutte assunte
” che risultano - per quanto sopra diffusamente argomentato - ben definite, secondo una scansione restitutoria “alla francese”, ritenuta legittima, secondo un piano di ammortamento tutt'altro che criptico o indefinito né tale da ampliare oltre misura
e nel senso della indefinitezza l'orizzonte debitorio.
Non ricorre, in sintesi, in concreto l'istituto della fideiussione omnibus caratterizzato dalla indefinitezza del debito da garantire. Non si applica, per l'effetto, la complessa ricostruzione dogmatica sorta in subjecta materia.
Si richiama, al riguardo, la seguente massima di legittimità: “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass.26847/2024; si veda anche
Cass.19401/2024).
A ciò si aggiunga, in ultima sintesi, la non applicabilità delle ricostruzioni sulla fideiussione omnibus in presenza di fideiussioni determinate quanto al programma obbligatorio di garanzia pattuito, caratterizzato da certa descrizione del perimetro delle garanzie offerte in relazione debiti determinati e non in fieri o successivamente indefinitamente assumibili da parte del garantito nei confronti della BA .
La relativa eccezione va, dunque, disattesa.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
Le spese di lite vanno poste, per il principio di soccombenza, a carico degli opponenti e si liquidano come in dispositivo, espungendo la fase istruttoria poiché non tenutasi.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: - Rigetta l'opposizione relativa all'atto di precetto notificato agli opponenti Pt_1
e in data 7/12/2022;
[...] Parte_2
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 8.433,00, in favore di ciascuna opposta, oltre il 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CA.
Così deciso in Caltanissetta, il 15/10/2025
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Opposizione a precetto (art. 615, co. I cpc)”
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
Avv.ti Bianca Rita Delia Panepinto e Francesco Panepinto
ATTORI – Opponenti
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (P.IVA Controparte_1
), e, per essa, la mandataria in persona del legale P.IVA_1 CP_2 rappresentante p.t.
Avv. Antonio Contrino
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA
[...]
P.IVA_2
Avv. Antonello Grassadonio CONVENUTI – Opposti
Conclusioni delle parti:
Le parti concludono come da rispettivi atti chiedendo concedersi i termini ex art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto depositato il 30/12/2022, ritualmente notificato a controparte, e chiamavano in Parte_1 Parte_2 causa la precettante , n.q. di mandataria di allo scopo CP_2 Controparte_1 di ottenere l'annullamento dell'atto di precetto loro notificato in data 7/12/2022 in relazione ad un residuo debito pari ad Euro 142.227,04, oltre interessi successivi, al tasso ed alle condizioni previste in contratto, costituente parte di un maggior debito derivante dal contratto di mutuo fondiario concesso all'attore il 14/11/2014 Parte_1 dalla , la quale, in virtù di Controparte_3 contratto di cessione di crediti pecuniari del 18/11/2020, lo aveva ceduto pro soluto, alla cessionaria nell'ambito di una cessione di crediti in blocco . Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, gli attori eccepivano la nullità del contratto di mutuo per difetto e/o illiceità della causa, per avvenuto superamento del limite di finanziabilità, per erogazione abusiva del credito, per illecita applicazione di anatocismo e capitalizzazione composta degli interessi, per superamento del tasso soglia previsto dalla normativa vigente;
l'attrice – che interveniva nel contratto in qualità di Parte_3 fideiussore e terza datrice di ipoteca – eccepiva, inoltre, la nullità della fideiussione prestata per violazione delle norme sulla concorrenza.
Sulla scorta delle spiegate doglianze, gli attori chiedevano preliminarmente la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e del conseguente atto di precetto, nel merito insistevano per la declaratoria di nullità del contratto di mutuo azionato, della fideiussione prestata, chiedendo la condanna delle controparti al risarcimento dei danni. Con comparse, rispettivamente, del 9/3/2023 e dell'11/4/2023, si costituiva in giudizio
, quale mandataria di si costituiva, altresì, e CP_2 Controparte_1 [...]
. CP_4
Le costituite convenute contestavano specificamente le doglianze sollevate da parte attrice.
deduceva, inoltre, l'incompetenza funzionale di questo GU in favore del CP_2
Tribunale di Palermo, sez. imprese, in ordine alla questione della nullità della fideiussione prestata da per violazione della normativa di cui alla L. Parte_2
n.287/1990.
Le due società opposte concludevano per il rigetto della proposta istanza di sospensiva, nel merito per l'integrale rigetto dell'opposizione.
Rigettata la preliminare richiesta di sospensione dell'efficacia dell'opposto atto di precetto, in mancanza dei relativi presupposti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/4/2023, questo GU concedeva i termini ex art.183, co. VI, cpc, rito ante-Cartabia.
La causa, quindi, istruita con produzione documentale e ordine di esibizione rivolto alla BA mutuante, veniva trattenuta in decisione, in seguito al deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori costituiti, con concessione dei termini difensivi ex art.190 cpc, termini che venivano a scadere in data 20/7/2025.
OSSERVA
La proposta opposizione al precetto risulta infondata per i motivi di cui appresso.
SULLA NULLITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO PER DIFETTO E/O
ILLICEITA' DELLA CAUSA – INFONDATEZZA Con il primo motivo di opposizione, gli opponenti, ricostruendo i rapporti BAri tra le parti, hanno dedotto la nullità del contratto di mutuo fondiario, finalizzato a consolidare le precedenti passività maturate in forza dei finanziamenti erogati in precedenza al
“E' stato intimato il pagamento della somma di Euro 141.761,29 in forza di Pt_1 un mutuo asseritamente definito fondiario, concesso ai sensi per gli effetti di cui al TUBS, che prevede tale tipo di mutuo, con le annesse relative prerogative, mentre in realtà si è trattato di un mutuo destinato principalmente, come peraltro si legge nello stesso atto di mutuo, “a ripianare ed estinzione” di altre passività non specificatamente indicate e trascritte, che principalmente erano conseguenti ai due mutui precedentemente contratti.- Consegue che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, il mutuo fondiario “non può essere utilizzato surrettiziamente per estinguere pregresse esposizioni” del debitore dovendo, invece essere destinato, solamente ed esclusivamente, ai peculiari “vantaggi fondiari del fondo relativo”.
Aggiungono, inoltre, di non aver mai avuto la libera disponibilità delle somme poiché mai consegnate agli stessi e mai dagli stessi utilizzate.
Il motivo di opposizione non merita accoglimento.
La circostanza che il mutuo in parola sia stato contratto per il ripianamento della precedente esposizione debitoria maturata dal cliente nei confronti dell'istituto mutuante
– ciò che risulta per tabulas dal tenore letterale dello stesso rogito - non rende nullo il contratto, né la garanzia ipotecaria concessa nell'occasione.
Infatti, rientra nella autonomia contrattuale dei privati e, specificamente, nell'autonomia del cliente correntista indebitato con il proprio istituto di credito, chiedere ed ottenere l'erogazione di un mutuo solutorio per il risanamento di pregresse passività, conseguendo in tal modo una dilazione di pagamento per un periodo medio – lungo, che al contempo gli garantisca la possibilità di contrattare condizioni economiche più favorevoli, gli eviti l'immediata escussione forzosa e le pregiudizievoli segnalazioni come cattivo pagatore.
Al riguardo, la S.C. di legittimità ha recentemente chiarito che tale operazione BAria, che non può ridursi ad un mero pactum de non petendo, non è nulla poiché né è contraria a norme di legge, né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è - esso sì - principio di ordine pubblico (cfr. Cass.23149/2022 secondo cui “Questi princìpi sono pacifici e risalenti nella giurisprudenza di questa Corte. Pacifico è, in particolare, che: - ) il mutuo solutorio non è nullo, perché “il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato” (Sez.
3 - Ordinanza
n. 37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 - 01); -) deve ritenersi “superato il precedente indirizzo” secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito;
“il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo degli artt. 182-bis e 182-quater della legge fall.” (Sez. 1
- , Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01); -) il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass., Sez. III, 31/10/2014, n. 23158; Cass.,
Sez. II, 11/10/2013, n. 23158; Cass., Sez. I, 4/10/2010, n. 20576); -) la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01); -) il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante”).
Nel caso di specie, nessun abuso ha commesso il finanziatore nei confronti del soggetto finanziato, il quale, a garanzia del nuovo fido, al pari dei precedenti, concedeva in ipoteca un complesso immobiliare, offrendo anche fideiussione personale da parte della
. Parte_2
A ciò si aggiungano i documenti contabili versati dall'istituto mutuante con deposito del
24/6/2024 (copia contabile di erogazione mutuo nr. 010/009108 87 del 14/11/2014 sottoscritta dal signor , copia estratto conto del c/c infruttifero n. Parte_1
010/238978/67 intestato al aperto il 14/11/2014 ed estinto in data 01/12/2014 a Pt_1 seguito di annotazione “Giroconto LIQUIDAZIONE MUTUO FONDIARIO 9108” del
01/12/2014, copia estratto c/c personale del n. 002/010910/46 al 31/12/2014 Pt_1 recante l'annotazione eseguita in data 01/12/2014 per “Giroconto NETTO EROGATO
MUTUO FONDIARIO n. 9108”, nonché le annotazioni eseguite l'01/12/2014 per l'estinzione totale, rispettivamente, del rapporto di mutuo nr. 010/005800 e del rapporto di mutuo nr. 002/007462), che, contrariamente a quanto dedotto dagli opponenti, hanno dimostrato l'utilizzo delle somme erogate in conformità con quanto lecitamente e legittimamente pattuito dai contraenti.
Le superiori circostanze, dunque, lungi dall'avvalorare il presunto approfittamento dimostrano, a contrario, che il mutuatario volesse realmente gli effetti del mutuo, senza alcuna simulazione. Non è emersa, al riguardo, nessuna “imposizione” da parte dell'istituto mutuante a danno del così come sostenuto da quest'ultimo (cfr. Pt_1 pag. 1 comparsa conclusionale attori “E' indiscutibile che il mutuo è stato stipulato con abuso del credito, in quanto al debitore è stato imposto di procedere alla stipula di un contratto di mutuo, per estinguere precedenti debiti, in violazione delle condizioni economiche dello stesso che non gli potevano assolutamente consentire la possibilità di estinguere lo stesso).
Quindi, per quanto detto, non può considerarsi nullo il mutuo fondiario stipulato in data
14/11/2014, con conseguente validità, esistenza ed efficacia del titolo esecutivo, costituito appunto dall'anzidetto atto pubblico notarile, nonché dell'intimato atto di precetto.
SULLA NULLITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO PER EFFETTO
DELL'AVVENUTO SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITA' –
INFONDATEZZA
I sigg. hanno eccepito la nullità del contratto di mutuo per Pt_1 Parte_2 avvenuto superamento del limite di finanziabilità previsto dalla normativa vigente, sulla scorta del combinato disposto dell'art.38, comma 2, TUB e della delibera CICR del
22/4/1995, la quale, ultima, ha fissato il limite massimo di finanziabilità in misura pari all'80% del valore del bene ipotecato, con possibilità di elevare tale percentuale al 100% in caso di garanzie integrative.
Rileva, innanzitutto, in concreto, l'assoluta genericità dell'eccezione, che non ha trovato adeguata dimostrazione nel corso dell'istruttoria processuale – al riguardo, gli opponenti non hanno allegato nessun principio di prova in merito al valore di mercato degli immobili oggetto di ipoteca al tempo del finanziamento risalente al 2014 – la questione del superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario, come già anticipato Co nell'ordinanza del 17/10/2023, è stata oggetto di esame da parte della , anche recente, con esito non demolitorio dell'accordo, ma – in via generale – di reinterpretazione della volontà negoziale delle parti nel senso della conservazione del conservabile (ovvero riqualificando il rapporto da mutuo fondiario in mutuo ipotecario) ( in tal senso un primo orientamento della S.C. espresso in Cass. 2019, n. 17439 e 2022, n. 7509 ).
Infatti, l'avvenuto superamento del limite di finanziabilità non può, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, fondare la nullità del contratto di mutuo fondiario: la Co
, intervenendo a SSUU con la sentenza 2022, n. 33719, ha definitivamente chiarito che la delibera CICR del '95, ovverosia, la delibera determinante il limite di finanziabilità dei mutui non è norma imperativa, così come non lo è l'art.38, comma 2, TUB, essendo, tali previsioni, finalizzate ad una salvaguardia dell'integrità del sistema BArio complessivamente considerato con effetti, in caso di violazione del limite di finanziabilità, confinati nell'orizzonte generalista e non in un'ottica specifica del singolo accordo concluso inter partes, ispirato in primis alla operatività del principio di autonomia contrattuale .
Le Sezioni Unite, inoltre, fissano un importante principio, condiviso dallo scrivente G.U., secondo il quale “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una BA garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice ” - ed in ciò è il superamento di Cass. 2019, n. 17439 e
2002, n. 7509 – “ riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
In tal senso, gli opponenti, lungi dal contestare e/o disconoscere l'operazione negoziale compiuta nel 2014, certamente voluta dai medesimi - i quali, appunto, si rivolgevano all'istituto di credito onde ottenere un finanziamento, offrendo all'uopo molteplici garanzie - hanno per lo più avanzato contestazioni generiche ed infondate volte a paralizzare il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo;
peraltro, lo si ripete, la stessa contestazione inerente alla violazione del limite di finanziabilità è labiale e generica. Ciò a dimostrazione della reale ed effettiva volontà di stipulare un contratto del tipo mutuo fondiario, ancorché per ripianamento di precedenti passività.
Non si rinvengono, in atti, elementi certi dai quali desumere una diversa volontà delle parti, essendosi - il cliente stipulante - giovato dei meccanismi del mutuo fondiario ( essenzialmente riconducibili alla possibilità di godere di una erogazione monetaria in suo favore da ripianare in un termine non breve, bensì lungo o medio, sotto il vincolo di una dazione ipotecaria), così evitando la spada di Damocle delle conseguenze dell'inadempimento di una passività preesistente e proprio grazie al mutuo fondiario ripianata .
Proprio la necessità di far fronte ad un inadempimento attuale che incombe, ha in concreto condotto lo stipulante a ricorrere ad una attivazione di un Pt_1 meccanismo feneratizio caratterizzato dalla restituzione a lungo e medio termine qual é il mutuo fondiario, istituto del quale, per l'effetto, ricorre in concreto la causa.
Ricostruita in tal senso la volontà negoziale dei due contraenti, non potrà operarsi nessuna trasformazione/conversione del tipo contrattuale, dalla species mutuo fondiario al genus mutuo ipotecario ordinario, giacché, condivisibilmente con quanto osservato dalle
SS.UU., “il giudice inciderebbe direttamente sul regolamento di interessi convenuto tra le parti, con l'effetto di modificarlo e amputarlo in parti non secondarie per entrambi i contraenti, non inficiate da profili di invalidità di sorta, in tal modo invadendo il territorio dell'autonomia privata … la riqualificazione d'ufficio del contratto come ordinario mutuo ipotecario non è operazione praticabile, risolvendosi in una impropria correzione o manipolazione del regolamento di interessi validamente convenuto tra le parti, al fine di privarlo in concreto dei relativi effetti legali”.
Alla luce di quanto osservato, va, ancora una volta, respinto il motivo di opposizione, confermando la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo fondiario voluto da ambedue i contraenti. SULLA NULLITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO PER
[...]
Controparte_6
Al riguardo, l'opponente a ulteriormente dedotto che la BA mutuante ha Pt_1 violato il disposto di cui all'art. 124 bis T.U.B., ovverosia l'obbligo di valutazione del cd.
“merito creditizio”, che impone alle banche condotte non abusive nell'esercizio dell'attività di impresa. Lo stesso si limita ad allegare le dichiarazioni dei redditi al tempo del concesso finanziamento da cui si evince la percezione di un reddito annuo di appena
Euro 5000,00.
L'assunto non ha però trovato adeguata dimostrazione (è onere della parte che lamenta la concessione abusiva del credito fornire la prova dell'elemento soggettivo doloso o colposo di tale condotta e, quindi, che l'erogazione del credito sia avvenuta con la piena consapevolezza, in capo alla BA, dello stato di insolvenza del cliente o ommettendo negligentemente di accertare le conseguenze dell'erogazione sulla situazione economica del cliente): il relativo onere incombeva sull'opponente stesso, che doveva provare l'esistenza di disagiate ed ostative condizioni economiche personali – non sufficit la dichiarazione dei redditi – tali da rendere il prestito un mero espediente di sopravvivenza e non un'operazione di acquisizione monetaria attuale, da appianare con le ordinarie fonti di guadagno della propria attività.
A ciò si aggiunga che anche il merito creditizio é sotteso da una logica ultra-individuale dell'istituto in esame, mirante a tutelare il mercato del credito.
In tanto alla BA erogante, a giudizio di questo GU, può essere imputato un comportamento omissivo in termini di istruttoria nella concessione del prestito in quanto l'allegante almeno fornisca i minimi presupposti (propria assoluta o significativa carenza economica al momento dell'ottenimento dell'affidamento) che rendano la allegata mancata istruttoria causante.
Anche in punto dell'invocata tutela risarcitoria, l'opponente non ha fornito idonea prova a supporto.
L'eccezione, per l'effetto, deve ritenersi infondata. SULLA NULLITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO PER ILLECITA
APPLICAZIONE DI ANATOCISMO, USURARIETA' DEGLI INTERESSI
PATTUITI, INDETERMINATEZZA DELLE RELATIVE CLAUSOLE –
INFONDATEZZA
Con gli ulteriori motivi di doglianza, gli opponenti hanno lamentato in riferimento al contratto costituente titolo esecutivo, ovverosia il mutuo fondiario del 14/11/2014,
l'illecita applicazione di anatocismo, l'utilizzo del metodo di ammortamento alla francese con capitalizzazione degli interessi composti, l'usurarietà degli interessi pattuiti e pretesi dall'istituto di credito, deducendo anche l'indeterminatezza e/o indeterminabilità delle relative clausole.
A supporto, gli stessi hanno allegato due perizie di parte: mentre la prima relazione, allegata all'atto di citazione introduttivo, evidenzia espressamente che “Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 14/11/2014, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono superiori al limite di legge (tasso soglia)”, la relazione integrativa, allegata in seno alla seconda memoria ex art.183, co. VI, cpc di parte attrice, ha diversamente riscontrato sia l'usura originaria del tasso di interesse corrispettivo, sia l'usura del tasso di mora.
Le due relazioni condividono l'applicazione di un regime di ammortamento con capitalizzazione degli interessi e costi occulti, oltre ad un difetto di trasparenza in punto di sufficiente determinatezza delle condizioni contrattuali.
I superiori rilievi si rivelano tutti privi di pregio e giustificano il rigetto della chiesta CTU contabile.
Invero, in punto di anatocismo e di illecita capitalizzazione composta degli interessi in virtù dell'adozione di un regime di ammortamento alla francese, a dire degli opponenti, poco trasparente, si osserva che il contratto di mutuo fondiario del 14/11/2014 reca con sufficiente specificazione le principali condizioni economiche – importo finanziato, durata e natura dell'ammortamento, tasso di interesse annuo alla data della stipula, TAEG, tasso di mora al momento dell'insorgenza dell'inadempimento, spese, periodicità delle rate, importo delle singole rate, distinte per capitale e interessi – e, in allegato, riporta sia il documento di sintesi, sia il capitolato di patti e condizioni generali, sia il piano di rientro, documenti tutti debitamente sottoscritti per accettazione dalle parti.
Tutti i costi del contratto sono, pertanto, riportati analiticamente nello stesso, non esistendo alcun costo occulto a carico del mutuatario.
Si legge, inoltre, all'art.5 del mutuo che “Il tasso di interesse nominale annuo convertibile, sia per il periodo di preammortamento che di ammortamento, pagabile in via posticipata, con conteggio giorni 365 … è fissato in 4,35 … punti in più della media mensile, arrotondata allo 0,05 … più vicino, dell'Euribor a sei mesi giorni 365 rilevata il mese di marzo e settembre e da applicare rispettivamente dall'inizio dei mesi di maggio
e novembre di ogni anno variandosi quindi le rate al variare del suddetto parametro. Ad ogni rata verrà applicata una commissione pari al 1% … Pertanto il tasso di interesse nominale annuo convertibile risultante è del 4,55% …, mentre il tasso effettivo è pari al
4,84% … e l'indicatore sintetico di costo è pari al 4,871% … Gli interessi saranno calcolati in base all'anno civile e con divisore fisso 36.500 … La media percentuale dell'Euribor sarà rilevata sul quotidiano “Il Sole 24 ore” o su altro quotidiano finanziario a diffusione nazionale, oppure dalle pubblicazioni fornite a cura dell'ATIC/MID …”: indicazioni che dunque risultano puntuali nella individuazione del meccanismo di calcolo degli interessi corrispettivi, ancorché le parti abbiano scelto l'applicazione di un tasso di interesse variabile.
Il piano di ammortamento allegato indica, tra l'altro, le singole rate, distinguendo la quota capitale crescente dovuta alla BA, e la quota per interessi, certamente indicata in linea di massima, in quanto variabile in relazione alle fluttuazioni del relativo saggio, ma ad ogni modo determinabile sulla scorta dei parametri contrattuali.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, vi era e vi è certezza e trasparenza in merito ai criteri determinativi del tasso di interesse e del piano di ammortamento, espressamente “alla francese”, senza nessun costo occulto per il cliente:
«laddove il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alle successive scadenze attraverso l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della loro composizione per interessi e capitale rimborsato, nonché delle spese: il mutuatario avrà infatti piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentiranno di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di compararlo eventualmente con altre soluzioni di finanziamento» (in tal senso, cfr. CdA Ancona, app., sentenza del 27/11/2024).
Il sistema di calcolo composto alla francese deve ritenersi un legittimo sistema dosimetrico. Esso non comporta incertezze sull'entità dell'esposizione debitoria del cliente in quanto sono stabiliti i vari step del progressivo ammortamento del debito contratto, realizzati mediante rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce.
Ciò si traduce anche nella assenza di un arricchimento a discapito del cliente.
Sul piano della trasparenza e della certezza del contenuto del rapporto BArio, poi, il sistema è stato riconosciuto come accoglibile dall'ordinamento italiano, tanto da essere assurto anche a sistema di calcolo nell'ambito del recupero del credito tributario dello
Stato (cfr. Cass., Sez. V, n. 27823/2023).
Dunque, il contratto in esame stipulato nel novembre del 2014 contiene gli elementi essenziali quali gli interessi praticati e la durata del rapporto nel tempo, il sistema di calcolo praticato. Essi si integrano con il piano di ammortamento correlato al contratto ed allo stesso allegato e, come detto, legittimo e tale da non determinare nessun anatocismo.
Si aggiunga, ancora, che la S.C. si è di recente pronunciata al riguardo, stabilendo che i principi fissati con la sentenza n.15130/2024 debbono trovare applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: “Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che
è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (cfr. Cass. ord.7382/2025).
In ordine, poi, alle doglianze relative alla usurarietà del tasso corrispettivo e del tasso di mora, non risulta condivisibile il metodo di calcolo applicato dal perito di parte con la relazione integrativa allegata alla memoria ex art.183, co. VI, n.2 cpc degli attori.
La ricostruzione offerta tiene conto, nel calcolo del TAEG, anche della commissione di estinzione anticipata. Sennonché, tale costo non deve essere considerato, costituendo un corrispettivo eventuale previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quelli connessi (ex multis Cass. ord. 4597/2023, anche Cass. 7352/2022; Cass. 23866/2022).
Da ultimo, si richiama anche la recente ordinanza della S.C. in forza della quale “(…) al momento della sottoscrizione del contratto, la sua anticipata estinzione rappresenta un fatto estraneo alla ordinata e fisiologica « vita » del contratto stesso, dal momento che il mutuante, all'atto della sottoscrizione, non può essere a conoscenza dell'effettivo verificarsi dell'anticipata estinzione, né del momento in cui la stessa, eventualmente, si verificherà e, pertanto, il calcolo del TEG indicato in contratto non può che prendere come riferimento unicamente la durata pattuita del contratto come indicato dalle parti.
Al riguardo è da osservarsi come non risulti corretto eseguire il calcolo del Teg ai fini dell'usura difformemente da quanto stabilito dalla legge 108/1996, né discostarsi dalle istruzioni di Banca d'Italia che prevedono di eseguire il conteggio del tasso tenuto conto della durata complessiva pattuita del prestito, senza considerare la circostanza che il cliente abbia diritto ad estinguere anticipatamente il contratto stesso. Tant'è che, per tale ragione, neppure la commissione di estinzione anticipata rileva nei costi da conteggiare ai fini della verifica del superamento del tasso soglia …” (in tal senso Cass. ord.404/2025).
Pertanto, per quanto sopra ampiamente argomentato, vanno respinti tutti i rilievi formulati dagli opponenti in punto di illiceità delle pattuite condizioni contrattuali.
SULLA NULLITA' DELLA FIDEIUSSIONE PRESTATA DA Parte_2
PER DELLA NORMATIVA ANTITRUST -
[...] CP_7
INFONDATEZZA
La relativa censura è risultata appena accennata in seno all'atto di citazione introduttivo, non avendo, parte opponente, coltivato seriamente la richiamata doglianza, né avendo preso sufficiente posizione in ordine alle puntuali difese formulate, sotto tale profilo, dalle controparti costituite.
Ne deriva che il motivo di opposizione si rileva carente, sia in punto di allegazione, sia in punto di prova, il cui relativo onere incombeva sull'attrice.
Nondimeno, ad abundatiam, premettendo che “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale”(cfr. Cass. n. 3248/2023), come nella specie, laddove oggetto del giudizio riguarda la validità del precetto notificato agli opponenti, dunque la legittimità del creditore di agire in executivis, deve sul punto, con funzione tranciante, premettersi che il provvedimento n.55 del 2005 pronunciato da Banca d'Italia ha avuto riguardo alle sole fideiussioni omnibus, non già alle fideiussioni cd. specifiche, ovverosia correlate ad uno specifico debito, ben individuato – nella specie la garanzia personale veniva appunto espressamente prestata dalla per “… il pieno e puntuale adempimento di Parte_2 tutte le obbligazioni assunte dalla parte mutuataria con il presente contratto e fino alla completa estinzione delle stesse (…)” (cfr. art.6 bis mutuo), “ obbligazione tutte assunte
” che risultano - per quanto sopra diffusamente argomentato - ben definite, secondo una scansione restitutoria “alla francese”, ritenuta legittima, secondo un piano di ammortamento tutt'altro che criptico o indefinito né tale da ampliare oltre misura
e nel senso della indefinitezza l'orizzonte debitorio.
Non ricorre, in sintesi, in concreto l'istituto della fideiussione omnibus caratterizzato dalla indefinitezza del debito da garantire. Non si applica, per l'effetto, la complessa ricostruzione dogmatica sorta in subjecta materia.
Si richiama, al riguardo, la seguente massima di legittimità: “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass.26847/2024; si veda anche
Cass.19401/2024).
A ciò si aggiunga, in ultima sintesi, la non applicabilità delle ricostruzioni sulla fideiussione omnibus in presenza di fideiussioni determinate quanto al programma obbligatorio di garanzia pattuito, caratterizzato da certa descrizione del perimetro delle garanzie offerte in relazione debiti determinati e non in fieri o successivamente indefinitamente assumibili da parte del garantito nei confronti della BA .
La relativa eccezione va, dunque, disattesa.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
Le spese di lite vanno poste, per il principio di soccombenza, a carico degli opponenti e si liquidano come in dispositivo, espungendo la fase istruttoria poiché non tenutasi.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: - Rigetta l'opposizione relativa all'atto di precetto notificato agli opponenti Pt_1
e in data 7/12/2022;
[...] Parte_2
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 8.433,00, in favore di ciascuna opposta, oltre il 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CA.
Così deciso in Caltanissetta, il 15/10/2025
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella