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Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2026
Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04498/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 13/01/2026
N. 00295 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04498/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4498 del 2025, proposto da -OMISSIS- -
OMISSIS- in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Società -
OMISSIS- S.r.l.,-OMISSIS- -OMISSIS- in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della-OMISSIS- Spa, rappresentati e difesi dagli avvocati RL Sarro e Fabio
Sarro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato RL Sarro in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore, n. 2; contro
Comune di Melito di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Della Corte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 04498/2025 REG.RIC.
di D'-OMISSIS- -OMISSIS- nella qualità di Curatore del Fallimento della Società "-
OMISSIS- S.r.l.", non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Seconda) n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Melito di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Cons. Marco
NI;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- deduceva di essere il legale rappresentante della società -OMISSIS- s.r.l., divenuta proprietaria dell'area su cui insistono le opere oggetto del provvedimento impugnato, sita nel Comune di Melito in forza del decreto del Tribunale di -OMISSIS- Nord del 25/01/2023 (rep. n. 17/2023 del 03/02/2023) di omologazione della proposta di concordato fallimentare della società -OMISSIS- s.r.l., con la quale si era impegnato ad acquistare l'intero attivo fallimentare della società.
-OMISSIS-spa, concessionaria-OMISSIS- e -OMISSIS- per le province di -
OMISSIS-, Caserta e Benevento, è comodataria dell'area sopra descritta in forza di contratto di comodato d'uso stipulato in data 14 aprile 2023 con -OMISSIS-. N. 04498/2025 REG.RIC.
I ricorrenti deducevano di avere appreso solo successivamente all'acquisto della disponibilità del compendio che il Comune, con ordinanza n. -OMISSIS-/2008 emessa ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 380/2001, aveva acquisito l'area in questione, fatta oggetto di lottizzazione abusiva ad opera di -OMISSIS-. L'area comprende anche lo spazio scoperto adibito a parcheggio a servizio delle abitazioni oggetto del provvedimento impugnato.
Sulla legittimità dell'ordinanza ex art. 30 D.P.R. 380/2001 e dell'acquisizione gratuita del compendio immobiliare il Tar Campania si è espresso con sentenza n. -OMISSIS-
/2017, confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n° -OMISSIS-/2021.
Infatti il decreto di omologazione (del concordato fallimentare) del Tribunale di -
OMISSIS- Nord è stato adottato il 25.01.2023 (rep. n. 17/2023 del 3.02.2023).
L'ordinanza di acquisizione ex art. 30 D.P.R. 380/2001 è stata trascritta il 28.3.2023, mentre il decreto di omologazione è stato trascritto il 18.4.2023.
A seguito di un sopralluogo, volto a verificare l'occupazione abusiva dell'area da parte di -OMISSIS-, il Comune ha accertato l'esistenza sull'area in questione delle seguenti opere abusive: “un'ampia tettoia in prossimità dell'accesso al lotto. La tettoia è in lamiera di tipo grecata a doppia falda ed ha l'altezza al colmo (centrale) di 6,50 m. circa e le due altezze alla gronda (laterali) sono di 6,30 circa. La struttura verticale è in tubolari quadrati (scatolati) in ferro con un interasse frontale di circa 9,80 m. Le dimensioni della copertura sono 18,00 mt. x 11,50 mt. circa, generando una superficie di copertura di circa 207 mq. Nei pressi della tettoia e sotto di essa ci sono 3 piccoli box prefabbricati (tipo container) di dimensioni due di essi 3,70 m. x 2 m. circa ed uno
2,70 m. x 2 m., in uno c'è una scrivania con computer e frigorifero, nel secondo un deposito di cerchioni, dei piccoli fusti e attrezzi vari, e nel terzo c'è una cuccia per cane. Sempre nei pressi della tettoia c'è un quadro elettrico posizionato sul muro perimetrale del lotto ed in adiacenza c'è l'innesto dell'acqua. Al centro del piazzale c'è un palo per l'illuminazione sulla quale sono poste delle telecamere, un secondo N. 04498/2025 REG.RIC.
palo è posto sul confine al lato nord del piazzale. Nei pressi del primo palo al centro del piazzale c'è una caditoia in ghisa con pozzetto per il reflusso delle acque piovane.”.
Con ordinanza n.53 del 20 settembre 2023 il Comune ha ingiunto al sig. -OMISSIS-
e al sig.-OMISSIS-, legali rappresentanti della -OMISSIS- e della-OMISSIS- s.r.l. la demolizione delle opere, identificandoli quale responsabili dell'abuso e ribadendo che l'area era di proprietà comunale.
Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell''ordinanza n°53 del 20 settembre 2023, notificata il 28 settembre 2023, con cui il
Responsabile dell''UTC ha ingiunto la demolizione di presunte opere abusive realizzate sul terreno identificato catastalmente al Foglio 4, p.lle -OMISSIS-e -
OMISSIS-del Comune di Melito di -OMISSIS-.
I ricorrenti deducevano tra l'altro che la -OMISSIS- srl ha acquisito la disponibilità dell'intero compendio immobiliare solo in data 3 febbraio 2023, a seguito dell'ordinanza del Tribunale di -OMISSIS- Nord RG 17/2023 di omologa della proposta concordataria ex art 127 L.F. dalla stessa avanzata nell'ambito della procedura fallimentare Rg 51/2018 aperta a carico della società -OMISSIS-.
Parimenti, l'altra ricorrente,-OMISSIS- spa, concessionaria-OMISSIS- e -OMISSIS- per le province di -OMISSIS-, Caserta e Benevento, ha avuto la disponibilità dell'area su cui insistono gli abusi soltanto il 14 aprile 2023, dopo la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso con -OMISSIS- al fine di destinarla ad area parcheggio degli autoveicoli nuovi in transito per la vendita finale.
Il ristretto arco temporale intercorrente tra l'acquisizione della disponibilità dell'area in esame da parte dei ricorrenti e la data del sopralluogo operato dalla Polizia
Municipale (pari a poco più di 4 mesi), porterebbe ad escludere, secondo i ricorrenti, qualsivoglia tipo di responsabilità per la materiale commissione dei contestati abusi.
Inoltre, dalla disamina della documentazione fotografica posta a corredo della perizia tecnica di parte versata in atti emergerebbe come la tettoia sia stata realizzata molti N. 04498/2025 REG.RIC.
anni prima dell'omologa giudiziaria e della successiva sottoscrizione del comodato d'uso.
2. La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
La disponibilità dell'area sulla quale insistono opere abusive è sufficiente a fondare la responsabilità del detentore per l'omessa rimozione degli stessi, anche laddove costui non li avesse materialmente realizzati, avendo, comunque, l'obbligo di rimuovere le opere prive di titolo.
La necessità del previo rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere oggetto di contestazione appare evidente tenuto conto delle dimensioni, della conformazione e destinazione delle stesse descritte nel provvedimento e non contestate. Si tratta, infatti, di una tettoia dalla superficie di circa 207 mq e 3 box prefabbricati (tipo container) di dimensioni, due di essi 3,70 m. x 2 m. circa, ed uno
2,70 m. x 2 m., destinati ad usi non temporanei (in uno risulta presente una scrivania con computer e frigorifero, nel secondo un deposito di cerchioni, dei piccoli fusti e attrezzi vari, e nel terzo c'è una cuccia per cane). Le ulteriori opere (quadro elettrico,
l'innesto dell'acqua, palo per l'illuminazione, caditoia in ghisa con pozzetto per il reflusso delle acque piovane) sono tutte funzionali all'uso degli altri manufatti e alla destinazione commerciale impressa al piazzale e, dunque, non suscettibili di considerazione atomistica.
3. Parte appellante lamenta l'estraneità dei signori -OMISSIS- ed-OMISSIS- rispetto all'esecuzione degli illeciti edilizi in contestazione che, come certificato dalla stessa
Amministrazione comunale (Cfr. nota prot. n. 15821 del 4 agosto 2023), risultavano realizzati già nell'anno 2004, ossia 19 anni prima della acquisizione da parte della -
OMISSIS- della materiale disponibilità delle suddette aree in conseguenza dell'omologa concordataria disposta dal Tribunale di -OMISSIS- Nord con decreto n.
17 del 3 febbraio 2023. N. 04498/2025 REG.RIC.
Gli odierni appellanti evidenziavano al Giudice di prime cure che il Comune di Melito, nell'adottare il provvedimento sanzionatorio, ha espressamente rivendicato in suo favore la proprietà esclusiva delle particelle -OMISSIS-e -OMISSIS-in quanto:
“acquisite al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 30, comma 7, del DPR 380/2001 per effetto dell'ordinanza 2/2008 di sospensione, divieto di disporre dei suoli e delle opere e contestuale annullamento della concessione edilizia n°38/2002 con relativa trascrizione eseguita in data 28 marzo 2023”.
Per effetto di tale rivendicazione, non solo i signori -OMISSIS- ed-OMISSIS-, quali persone fisiche, non avrebbero potuto essere considerati i legittimi destinatari dell'ordine di demolizione proprio perché non titolari di alcun diritto sulle aree de quibus, ma che, in realtà, l'unico soggetto formalmente obbligato al ripristino dello stato dei luoghi sarebbe stato proprio l'ente comunale, quale proprietario del compendio immobiliare sin dall'anno 2008.
Secondo parte appellante la proprietà esclusiva dei terreni in argomento rivendicata ripetutamente dal Comune di Melito, comporterebbe l'impossibilità di individuare negli odierni appellanti i responsabili dei contestati abusi e, per l'effetto, i legittimi destinatari dell'ordine di demolizione in argomento. I destinatari della stessa, ovvero i signori -OMISSIS- ed-OMISSIS-, non essendo titolari di alcun diritto sui beni de quibus, non ne avrebbero mai conseguito la materiale disponibilità.
Ed invero, con l'omologa concordataria di cui al decreto del 3 febbraio 2023, solo la
-OMISSIS- srl, quale soggetto assuntore del fallimento “-OMISSIS-”, e non il sig. -
OMISSIS- -OMISSIS-, ha conseguito la titolarità dell'intero compendio immobiliare sito in Melito di -OMISSIS-, comprendente, quindi, anche le opere sanzionate con l'avversata demolizione.
Analogamente la disponibilità degli stessi beni da parte della “-OMISSIS-spa” deriva dal diritto di godimento connesso al contratto di comodato d'uso sottoscritto con la - N. 04498/2025 REG.RIC.
OMISSIS- srl solo nell'aprile 2023, disponibilità che, per le medesime ragioni, non poteva essere attribuita al -OMISSIS--OMISSIS-, persona fisica.
Parte appellante osserva che l'ordine di demolizione è stato impartito nei confronti dei signori -OMISSIS- ed-OMISSIS-, quali persone fisiche e con notifica presso i loro domicili privati, e non quali legali rappresentati delle due società (-OMISSIS- srl ed-
OMISSIS- spa) presso la sede legale delle medesime, trattandosi delle persone giuridiche uniche titolari, rispettivamente, del diritto di proprietà e di quello di godimento sui beni in argomento. Parte appellante lamenta il mancato scrutinio di quanto rappresentato nella memoria notificata il 23 luglio 2024 e depositata il giorno successivo, con cui si censurava la nota del Dirigente dell'UTC prot. n. 12066/2024.
Con la citata comunicazione, il Dirigente dell'UTC dichiarava il non reperimento agli atti dell'ufficio, della documentazione richiesta, poiché posta sotto sequestro dall'Autorità giudiziaria nel gennaio 2007, quindi in epoca antecedente non solo all'adozione dell'avversata ingiunzione a demolire ma anche dell'Ordinanza -
OMISSIS-/2008, ovvero del titolo in forza del quale l'Amm.ne rivendica la proprietà delle particelle in oggetto.
Con la citata memoria, si evidenziava che tale pacifica ammissione costituiva ulteriore elemento idoneo a comprovare la fondatezza delle censure mosse con il ricorso, con particolare riferimento al difetto di istruttoria ed allo sviamento, posto che la mancanza della documentazione, in uno con la piena consapevolezza da parte degli organi dell'Amm.ne della estraneità dei signori -OMISSIS- ed-OMISSIS- rispetto ai contestati abusi, rendeva ulteriormente palese la finalità sviata dell'impugnato provvedimento. Come si evince dal corpo dell'ordinanza n.53/2023, il Dirigente dell'UTC, richiamando il verbale di sopralluogo del 20 giugno 2023, è stato in grado di contestare con estrema precisione le opere illecitamente realizzate ma non di indicarne i responsabili, tant'è che con successiva nota prot. n. 15821 del 4 agosto, è N. 04498/2025 REG.RIC.
stato costretto a chiedere al comando di PM di “comunicare le generalità dei soggetti responsabili”.
Il verbale di sopralluogo avrebbe pretermesso ogni garanzia partecipativa dei soggetti interessati, tanto da non essere presumibilmente neppure menzionati altrimenti non vi sarebbe stata la necessità per l'UTC di inoltrare specifica richiesta in tal senso.
Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza appellata per avere riconosciuto la sussistenza in capo ai signori -OMISSIS- ed-OMISSIS-, quali persone fisiche, di un titolo legittimante il possesso dei cespiti in contestazione, da cui, come detto, fa discendere la corretta individuazione dei medesimi quali responsabili per l'illecita realizzazione delle opere sanzionate.
Ritiene che, affermata l'acquisizione ope legis al patrimonio comunale dell'intero compendio immobiliare, il Tribunale, preso atto della realizzazione delle opere in epoca assolutamente risalente rispetto al momento della comminata sanzione, avrebbe dovuto, in primo luogo, riconoscere la totale estraneità degli appellanti agli illeciti in contestazione e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza n. 53/2023.
Parte appellante ritiene di avere dimostrato la piena compatibilità del parcheggio con le prescrizioni vigenti per la zona su cui insiste (Zona E3) nonché l'inapplicabilità alle altre opere dell'art. 31 del DPR 380/2001, poiché non generanti alcun carico urbanistico.
Il richiamo alla sussistenza dell'abuso formale non sarebbe sufficiente per giustificare la legittimità dell'ordine di demolizione soprattutto quando viene provata, come nel caso in esame, la piena compatibilità delle opere in contestazione con le vigenti prescrizioni urbanistiche, aspetto dirimente per affermare la legittimità della sanzione ed al quale il TAR non ha riservato alcuna considerazione.
Parte appellante ritiene l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui afferma quanto segue: N. 04498/2025 REG.RIC.
“non rileva che la trascrizione dell'ordinanza n.-OMISSIS-/2008 di acquisizione dell'area sia avvenuta dopo la pubblicazione del decreto di omologazione, poiché il criterio delle trascrizioni per risolvere i conflitti tra più aventi causa di un bene immobile riguarda solo gli acquisti a titolo derivativo e non i conflitti tra acquirenti a titolo originario e acquirenti a titolo derivativo. Non può, peraltro, sottacersi che l'ordinanza di acquisizione ex art. 30 DPR 380/2001 è stata, comunque, trascritta prima della trascrizione del decreto di omologa e, pertanto, anche ove si aderisse a una tesi differente rispetto a quella sopra richiamata, la regola dell'anteriorità dell'acquisto opererebbe a favore del Comune”.
Parte appellante ribadisce che l'intervento edilizio oggetto dell'ordinanza n. -
OMISSIS-/08 è stato realizzato dalla -OMISSIS- srl e che gli appellanti hanno acquisito la disponibilità del cespite, a far data dal 03/02/2023, ovvero dalla data di omologa della proposta di concordato, formulata nell'ambito della procedura di fallimento dell'impresa costruttrice.
A tale ultima data, tuttavia, come dimostrato per tabulas, non risultava alcuna trascrizione nei Registri Immobiliari dell'ordinanza n. -OMISSIS-/2008 da parte del
Comune, il quale ha provveduto, ormai tardivamente, a tale adempimento solo in data
28/03/2023, ossia ad oltre 15 anni di distanza dall'adozione dell'atto da trascrivere e solo in seguito alla pubblicazione del Decreto di omologa, vale a dire dell'atto traslativo della proprietà in favore della -OMISSIS- srl, il tutto in aperta violazione proprio del citato art. 30 D.P.R. n. 380/2001.
L'erroneità dell'iter argomentativo seguito dal primo Giudice discenderebbe inoltre, dalla mancata valutazione proprio dell'immediato effetto traslativo generato dall'omologa concordataria, nel corso del giudizio.
Ritiene che ai fini del trasferimento della proprietà in favore del terzo assuntore del fallimento, è sufficiente il solo provvedimento di omologa senza che vi sia necessità N. 04498/2025 REG.RIC.
di procedere al compimento di altre formalità, ivi compresa la trascrizione nei registri immobiliari.
Sempre la parziale lettura degli atti di causa, inoltre, avrebbe condotto il Tar ad escludere l'invocata buona fede dell'acquirente concordatario, quale ulteriore elemento dell'inopponibilità della trascrizione effettuata dal Comune.
In realtà, dalla lettura della proposta di concordato e della relativa perizia, entrambe depositate agli atti del giudizio di primo grado, si evincerebbe che la -OMISSIS- srl ha sì dato atto dell'esistenza del citato provvedimento ma, alla luce del totale disinteresse mostrato dall'Amministrazione circa il destino di detti beni (provato dalla mancata trascrizione immobiliare) in uno con l'esito del giudizio penale che ha escluso l'ipotesi di reato ex art. 44 DPR 380/2001, ha fondatamente ritenuto di poter procedere all'assunzione concordataria del fallimento n.51/2018, avendo modo di precisare, a più riprese, che l'eventuale assunzione da parte del Comune di atti e/o provvedimenti determinanti effetti ablatori avrebbe immediatamente causato il ritiro della proposta stessa.
Con la medesima proposta, infine, la -OMISSIS- aveva espressamente indicato la volontà di eseguire la riduzione in pristino degli abusi realizzati dalla società fallita, quantificandone i relativi costi, nonostante detto obbligo incombesse sull'Amm.ne comunale e questa fosse rimasta inadempiente.
Parte appellante richiama la sentenza penale della Corte di Appello di -OMISSIS- n.
5118/2015 (passata in giudicato), con la quale è stata definitivamente esclusa la configurabilità di qualsivoglia ipotesi di lottizzazione abusiva (sia materiale che cartolare) e, dunque, la responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti rispetto al reato originariamente ipotizzato, precluderebbe all'Amministrazione la possibilità di considerare l'ordinanza n. -OMISSIS-/08, come ancora valida ed efficace, quanto meno con riferimento agli effetti ablatori previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001.
4. L'appello è fondato in relazione al difetto di istruttoria come di seguito specificato. N. 04498/2025 REG.RIC.
Come si evince dal corpo dell'ordinanza n.53/2023, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico
Comunale, richiamando il verbale di sopralluogo del 20 giugno 2023, ha contestato con precisione le opere illecitamente realizzate (circostanza questa riconosciuta dalla stessa parte appellante), ma non di indicarne i responsabili, tant'è che con successiva nota prot. n. 15821 del 4 agosto, è stato costretto a chiedere al comando di PM di
“comunicare le generalità dei soggetti responsabili”.
Parte appellante ha evidenziato, che avendo il Comune fatto riferimento all'avvenuta acquisizione del terreno al patrimonio comunale, non solo i signori -OMISSIS- ed-
OMISSIS-, quali persone fisiche, non avrebbero potuto essere considerati i legittimi destinatari dell'ordine di demolizione proprio perché non titolari di alcun diritto sulle aree de quibus, ma che, in realtà, l'unico soggetto formalmente obbligato al ripristino dello stato dei luoghi sarebbe stato proprio l'ente comunale, quale proprietario del compendio immobiliare sin dall'anno 2008.
Il collegio richiama la deduzione di parte appellante secondo cui, con l'omologa concordataria di cui al Decreto del 3 febbraio 2023, solo la -OMISSIS- srl, quale soggetto assuntore del fallimento “-OMISSIS-”, e non il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, ha conseguito la titolarità dell'intero compendio immobiliare sito in Melito di -
OMISSIS-, comprendente, quindi, anche le opere sanzionate con l'avversata demolizione.
Analogamente la disponibilità degli stessi beni da parte della “-OMISSIS-spa” deriva dal diritto di godimento connesso al contratto di comodato d'uso sottoscritto con la -
OMISSIS- srl solo nell'aprile 2023, disponibilità che, per le medesime ragioni, non poteva essere attribuita al -OMISSIS--OMISSIS-, persona fisica.
Parte appellante osserva che l'ordine di demolizione è stato impartito nei confronti dei signori -OMISSIS- ed-OMISSIS-, quali persone fisiche e con notifica presso i loro domicili privati, e non quali legali rappresentati delle due società (-OMISSIS- srl ed-
OMISSIS- spa) presso la sede legale delle medesime, trattandosi delle persone N. 04498/2025 REG.RIC.
giuridiche uniche titolari, rispettivamente, del diritto di proprietà e di quello di godimento sui beni in argomento. Il collegio evidenzia che nel verbale di sopralluogo difetta l'indicazione dei soggetti che detengono le opere abusive.
Successivamente al sopralluogo, con nota in data 5 agosto 2023, il Comando di Polizia
Municipale comunicava i “nominativi di interesse individuati durante il sopralluogo” ossia le persone fisiche di-OMISSIS- -OMISSIS- e di -OMISSIS- -OMISSIS-.
Il collegio osserva che trattasi di elementi insufficienti per indicare le sopra menzionate persone fisiche quali destinatari dell'ordine di demolizione.
Infatti tali soggetti sono stati semplicemente individuati durante il sopralluogo e non vi è alcun riferimento al tipo di legame eventualmente esistente tra i soggetti medesimi e i terreni in cui le opere abusive sono presenti.
Ne consegue che non sussiste un supporto motivazionale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, per individuare le persone fisiche di-OMISSIS- -OMISSIS- e di -
OMISSIS- -OMISSIS- quali destinatari dell'ordinanza di demolizione.
5. Sono invece infondate le censure attinenti alla sussistenza di mero abuso formale in relazione all'invocata conformità delle opere rispetto alla normativa urbanistica.
Il Tar ha infatti correttamente evidenziato che la verifica della compatibilità delle opere realizzate con le disposizioni urbanistico-edilizie vigenti non costituisce un presupposto per l'esercizio del potere repressivo, laddove sia accertato che le opere stesse siano state realizzate sine titulo, essendo sufficiente ad integrare i presupposti per l'adozione dell'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001 anche solo l'abuso “formale”. L'art. 31, infatti, al comma 2, prevede: “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo -OMISSIS-, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”. N. 04498/2025 REG.RIC.
Quanto alla necessità, per la realizzazione delle opere oggetto di contestazione del permesso di costruire, essa appare evidente tenuto conto delle dimensioni, della conformazione e destinazione delle stesse descritte nel provvedimento e non contestate. Si tratta, infatti, di una tettoia dalla superficie di circa 207 mq e 3 box prefabbricati (tipo container) di dimensioni, due di essi 3,70 m. x 2 m. circa, ed uno
2,70 m. x 2 m., destinati ad usi non temporanei (in uno risulta presente una scrivania con computer e frigorifero, nel secondo un deposito di cerchioni, dei piccoli fusti e attrezzi vari, e nel terzo c'è una cuccia per cane). Le ulteriori opere (quadro elettrico,
l'innesto dell'acqua, palo per l'illuminazione, caditoia in ghisa con pozzetto per il reflusso delle acque piovane) sono tutte funzionali all'uso degli altri manufatti e alla destinazione commerciale impressa al piazzale e, dunque, non suscettibili di considerazione atomistica.
È altrettanto infondata la censura di mancata partecipazione al verbale di sopralluogo, perché l'attività di verifica degli abusi edilizi costituisce attività dovuta e vincolata.
6. Sono parimenti infondate le censure secondo cui il terreno non sarebbe di proprietà comunale, come motivato dal Comune, ma di -OMISSIS- srl e dato in comodato a-
OMISSIS- spa.
Il Comune ha infatti motivato che l'area sulla quale insistono le opere abusive accertate è di proprietà del Comune per effetto dell'ordinanza n° -OMISSIS-/08 di sospensione, divieto di disporre dei suoli e delle opere e di contestuale annullamento della concessione edilizia n° 38/02.
Parte appellante fa riferimento alla circostanza che -OMISSIS- srl ha acquisito la disponibilità del cespite, a far data dal 03/02/2023, ovvero dalla data di omologa della proposta di concordato, formulata nell'ambito della procedura di fallimento dell'impresa costruttrice.
A tale ultima data, tuttavia, non risultava alcuna trascrizione nei Registri Immobiliari dell'ordinanza n. -OMISSIS-/2008 da parte del Comune, il quale ha provveduto, ormai N. 04498/2025 REG.RIC.
tardivamente, a tale adempimento solo in data 28/03/2023, ossia ad oltre 15 anni di distanza dall'adozione dell'atto da trascrivere e solo in seguito alla pubblicazione del
Decreto di omologa, vale a dire dell'atto traslativo della proprietà in favore della -
OMISSIS- srl.
L'erroneità dell'iter argomentativo seguito dal primo Giudice discenderebbe inoltre, dalla mancata valutazione proprio dell'immediato effetto traslativo generato dall'omologa concordataria, nel corso del giudizio.
Ritiene che ai fini del trasferimento della proprietà in favore del terzo assuntore del fallimento, è sufficiente il solo provvedimento di omologa senza che vi sia necessità di procedere al compimento di altre formalità, ivi compresa la trascrizione nei registri immobiliari.
Il collegio ritiene che il Tar ha correttamente messo in luce che “l'effetto acquisitivo della proprietà in capo al Comune discende direttamente dalla legge (trascorso il termine di 90 giorni dalla notifica della sospensione; art. 30, co. 8 del d.p.r. n° 380 del
2001)”.
Nel caso di specie dunque alla notifica dell'ordinanza di acquisizione n° -OMISSIS- del 17 aprile 2008 (la cui legittimità è stata confermata con sentenza del Consiglio di
Stato VI n° -OMISSIS- dell'8 novembre 2021) il Comune ha già acquisito la proprietà dei terreni ossia prima della data di omologa della proposta di concordato (3 febbraio
2023).
Il Tar ha poi correttamente evidenziato che la trascrizione dell'ordinanza n. -
OMISSIS-/2008 di acquisizione dell'area è comunque efficace anche se è avvenuta dopo la pubblicazione del decreto di omologazione, poiché il criterio dell'anteriorità delle trascrizioni per risolvere i conflitti tra più aventi causa da un medesimo proprietario di un bene immobile riguarda solo gli acquisti a titolo derivativo.
Nel caso di specie il Comune non ha acquistato a titolo derivativo, ma a titolo originario. N. 04498/2025 REG.RIC.
L'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune si connota, infatti, per la duplice funzione di sanzionare comportamenti illeciti e di prevenire perduranti effetti dannosi di essi e dunque dà luogo ad acquisto a titolo originario, con la conseguenza che il diritto dominicale preesistente e gli altri diritti eventualmente gravanti sull'area vengono caducati, senza che rilevi l'eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione (così Consiglio di Stato VII 8 marzo
2023 n. 2459).
In ogni caso l'ordinanza di acquisizione ex art. 30 D.P.R. 380/2001 è stata trascritta, comunque, prima della trascrizione del decreto di omologazione e, pertanto, in ogni caso la regola dell'anteriorità dell'acquisto opererebbe a favore del Comune.
D'altro canto parte appellante ha confermato in sede di appello che l'ordinanza ex art. 30 D.P.R. 380/2001 era conosciuta nell'ambito del procedimento prefallimentare sia pure invocando la mancanza di interesse che sarebbe manifestata al riguardo dal
Comune.
7. Sono infondate le censure che fanno riferimento alla assoluzione in sede penale per il reato di lottizzazione abusiva (Corte di Appello di -OMISSIS- n. 5118/2015).
Infatti, come messo in luce dal Tar, nella stessa sentenza penale si chiarisce testualmente che “le considerazioni svolte sul reato in contestazione esulano totalmente da ogni valutazione in ordine alla legittimità delle delibere n. 38/02 e 64/02 rilasciate dal Comune di Melito, poi annullate in sede di autotutela, nonché alla legittimità sotto il profilo urbanistico degli immobili realizzati”.
Va anche poi considerato che la sentenza penale fa riferimento a profili riguardanti l'elemento soggettivo del reato che sono assenti nel giudizio amministrativo.
Trattasi di valutazioni, quella penale e quella propria della giurisdizione amministrativa, che nel caso di specie non sono sovrapponibili, anche poi considerando che la legittimità dell'ordinanza di acquisizione n° -OMISSIS- del 17 N. 04498/2025 REG.RIC.
aprile 2008 è stata confermata con sentenza del Consiglio di Stato VI n° -OMISSIS- dell'8 novembre 2021.
L'appello deve pertanto essere accolto in relazione ai sopra descritti vizi di difetto d'istruttoria dell'ordinanza impugnata con riferimento alla individuazione dei ricorrenti come soggetti responsabili dell'abuso ai fini dell'esecuzione dell'ordine di demolizione.
Resta fermo il potere dell'amministrazione comunale di riesercitare il potere al fine di individuare i soggetti responsabili dell'abuso, al fine di riemettere l'ordine di demolizione dei manufatti abusivi, eventualmente anche nei confronti dei medesimi, previa completa istruttoria.
In riforma della sentenza appellata deve quindi essere annullata l'ordinanza di demolizione n° 53 del 20 settembre 2023 del Comune di Bacoli, impugnata in primo grado, nei sensi appena illustrati.
Essendo tuttavia infondate alcune delle censure contenute nell'atto d'appello, le spese dell'appello possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di demolizione n° 53 del 20 settembre
2023 del Comune di Bacoli, impugnata in primo grado.
Fermi gli ulteriori provvedimenti.
Spese dell'appello compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei N. 04498/2025 REG.RIC.
diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Di RL, Presidente F/F
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco NI, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco NI AN Di RL
IL SEGRETARIO N. 04498/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 13/01/2026
N. 00295 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04498/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4498 del 2025, proposto da -OMISSIS- -
OMISSIS- in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Società -
OMISSIS- S.r.l.,-OMISSIS- -OMISSIS- in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della-OMISSIS- Spa, rappresentati e difesi dagli avvocati RL Sarro e Fabio
Sarro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato RL Sarro in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore, n. 2; contro
Comune di Melito di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Della Corte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 04498/2025 REG.RIC.
di D'-OMISSIS- -OMISSIS- nella qualità di Curatore del Fallimento della Società "-
OMISSIS- S.r.l.", non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Seconda) n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Melito di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Cons. Marco
NI;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- deduceva di essere il legale rappresentante della società -OMISSIS- s.r.l., divenuta proprietaria dell'area su cui insistono le opere oggetto del provvedimento impugnato, sita nel Comune di Melito in forza del decreto del Tribunale di -OMISSIS- Nord del 25/01/2023 (rep. n. 17/2023 del 03/02/2023) di omologazione della proposta di concordato fallimentare della società -OMISSIS- s.r.l., con la quale si era impegnato ad acquistare l'intero attivo fallimentare della società.
-OMISSIS-spa, concessionaria-OMISSIS- e -OMISSIS- per le province di -
OMISSIS-, Caserta e Benevento, è comodataria dell'area sopra descritta in forza di contratto di comodato d'uso stipulato in data 14 aprile 2023 con -OMISSIS-. N. 04498/2025 REG.RIC.
I ricorrenti deducevano di avere appreso solo successivamente all'acquisto della disponibilità del compendio che il Comune, con ordinanza n. -OMISSIS-/2008 emessa ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 380/2001, aveva acquisito l'area in questione, fatta oggetto di lottizzazione abusiva ad opera di -OMISSIS-. L'area comprende anche lo spazio scoperto adibito a parcheggio a servizio delle abitazioni oggetto del provvedimento impugnato.
Sulla legittimità dell'ordinanza ex art. 30 D.P.R. 380/2001 e dell'acquisizione gratuita del compendio immobiliare il Tar Campania si è espresso con sentenza n. -OMISSIS-
/2017, confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n° -OMISSIS-/2021.
Infatti il decreto di omologazione (del concordato fallimentare) del Tribunale di -
OMISSIS- Nord è stato adottato il 25.01.2023 (rep. n. 17/2023 del 3.02.2023).
L'ordinanza di acquisizione ex art. 30 D.P.R. 380/2001 è stata trascritta il 28.3.2023, mentre il decreto di omologazione è stato trascritto il 18.4.2023.
A seguito di un sopralluogo, volto a verificare l'occupazione abusiva dell'area da parte di -OMISSIS-, il Comune ha accertato l'esistenza sull'area in questione delle seguenti opere abusive: “un'ampia tettoia in prossimità dell'accesso al lotto. La tettoia è in lamiera di tipo grecata a doppia falda ed ha l'altezza al colmo (centrale) di 6,50 m. circa e le due altezze alla gronda (laterali) sono di 6,30 circa. La struttura verticale è in tubolari quadrati (scatolati) in ferro con un interasse frontale di circa 9,80 m. Le dimensioni della copertura sono 18,00 mt. x 11,50 mt. circa, generando una superficie di copertura di circa 207 mq. Nei pressi della tettoia e sotto di essa ci sono 3 piccoli box prefabbricati (tipo container) di dimensioni due di essi 3,70 m. x 2 m. circa ed uno
2,70 m. x 2 m., in uno c'è una scrivania con computer e frigorifero, nel secondo un deposito di cerchioni, dei piccoli fusti e attrezzi vari, e nel terzo c'è una cuccia per cane. Sempre nei pressi della tettoia c'è un quadro elettrico posizionato sul muro perimetrale del lotto ed in adiacenza c'è l'innesto dell'acqua. Al centro del piazzale c'è un palo per l'illuminazione sulla quale sono poste delle telecamere, un secondo N. 04498/2025 REG.RIC.
palo è posto sul confine al lato nord del piazzale. Nei pressi del primo palo al centro del piazzale c'è una caditoia in ghisa con pozzetto per il reflusso delle acque piovane.”.
Con ordinanza n.53 del 20 settembre 2023 il Comune ha ingiunto al sig. -OMISSIS-
e al sig.-OMISSIS-, legali rappresentanti della -OMISSIS- e della-OMISSIS- s.r.l. la demolizione delle opere, identificandoli quale responsabili dell'abuso e ribadendo che l'area era di proprietà comunale.
Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell''ordinanza n°53 del 20 settembre 2023, notificata il 28 settembre 2023, con cui il
Responsabile dell''UTC ha ingiunto la demolizione di presunte opere abusive realizzate sul terreno identificato catastalmente al Foglio 4, p.lle -OMISSIS-e -
OMISSIS-del Comune di Melito di -OMISSIS-.
I ricorrenti deducevano tra l'altro che la -OMISSIS- srl ha acquisito la disponibilità dell'intero compendio immobiliare solo in data 3 febbraio 2023, a seguito dell'ordinanza del Tribunale di -OMISSIS- Nord RG 17/2023 di omologa della proposta concordataria ex art 127 L.F. dalla stessa avanzata nell'ambito della procedura fallimentare Rg 51/2018 aperta a carico della società -OMISSIS-.
Parimenti, l'altra ricorrente,-OMISSIS- spa, concessionaria-OMISSIS- e -OMISSIS- per le province di -OMISSIS-, Caserta e Benevento, ha avuto la disponibilità dell'area su cui insistono gli abusi soltanto il 14 aprile 2023, dopo la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso con -OMISSIS- al fine di destinarla ad area parcheggio degli autoveicoli nuovi in transito per la vendita finale.
Il ristretto arco temporale intercorrente tra l'acquisizione della disponibilità dell'area in esame da parte dei ricorrenti e la data del sopralluogo operato dalla Polizia
Municipale (pari a poco più di 4 mesi), porterebbe ad escludere, secondo i ricorrenti, qualsivoglia tipo di responsabilità per la materiale commissione dei contestati abusi.
Inoltre, dalla disamina della documentazione fotografica posta a corredo della perizia tecnica di parte versata in atti emergerebbe come la tettoia sia stata realizzata molti N. 04498/2025 REG.RIC.
anni prima dell'omologa giudiziaria e della successiva sottoscrizione del comodato d'uso.
2. La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
La disponibilità dell'area sulla quale insistono opere abusive è sufficiente a fondare la responsabilità del detentore per l'omessa rimozione degli stessi, anche laddove costui non li avesse materialmente realizzati, avendo, comunque, l'obbligo di rimuovere le opere prive di titolo.
La necessità del previo rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere oggetto di contestazione appare evidente tenuto conto delle dimensioni, della conformazione e destinazione delle stesse descritte nel provvedimento e non contestate. Si tratta, infatti, di una tettoia dalla superficie di circa 207 mq e 3 box prefabbricati (tipo container) di dimensioni, due di essi 3,70 m. x 2 m. circa, ed uno
2,70 m. x 2 m., destinati ad usi non temporanei (in uno risulta presente una scrivania con computer e frigorifero, nel secondo un deposito di cerchioni, dei piccoli fusti e attrezzi vari, e nel terzo c'è una cuccia per cane). Le ulteriori opere (quadro elettrico,
l'innesto dell'acqua, palo per l'illuminazione, caditoia in ghisa con pozzetto per il reflusso delle acque piovane) sono tutte funzionali all'uso degli altri manufatti e alla destinazione commerciale impressa al piazzale e, dunque, non suscettibili di considerazione atomistica.
3. Parte appellante lamenta l'estraneità dei signori -OMISSIS- ed-OMISSIS- rispetto all'esecuzione degli illeciti edilizi in contestazione che, come certificato dalla stessa
Amministrazione comunale (Cfr. nota prot. n. 15821 del 4 agosto 2023), risultavano realizzati già nell'anno 2004, ossia 19 anni prima della acquisizione da parte della -
OMISSIS- della materiale disponibilità delle suddette aree in conseguenza dell'omologa concordataria disposta dal Tribunale di -OMISSIS- Nord con decreto n.
17 del 3 febbraio 2023. N. 04498/2025 REG.RIC.
Gli odierni appellanti evidenziavano al Giudice di prime cure che il Comune di Melito, nell'adottare il provvedimento sanzionatorio, ha espressamente rivendicato in suo favore la proprietà esclusiva delle particelle -OMISSIS-e -OMISSIS-in quanto:
“acquisite al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 30, comma 7, del DPR 380/2001 per effetto dell'ordinanza 2/2008 di sospensione, divieto di disporre dei suoli e delle opere e contestuale annullamento della concessione edilizia n°38/2002 con relativa trascrizione eseguita in data 28 marzo 2023”.
Per effetto di tale rivendicazione, non solo i signori -OMISSIS- ed-OMISSIS-, quali persone fisiche, non avrebbero potuto essere considerati i legittimi destinatari dell'ordine di demolizione proprio perché non titolari di alcun diritto sulle aree de quibus, ma che, in realtà, l'unico soggetto formalmente obbligato al ripristino dello stato dei luoghi sarebbe stato proprio l'ente comunale, quale proprietario del compendio immobiliare sin dall'anno 2008.
Secondo parte appellante la proprietà esclusiva dei terreni in argomento rivendicata ripetutamente dal Comune di Melito, comporterebbe l'impossibilità di individuare negli odierni appellanti i responsabili dei contestati abusi e, per l'effetto, i legittimi destinatari dell'ordine di demolizione in argomento. I destinatari della stessa, ovvero i signori -OMISSIS- ed-OMISSIS-, non essendo titolari di alcun diritto sui beni de quibus, non ne avrebbero mai conseguito la materiale disponibilità.
Ed invero, con l'omologa concordataria di cui al decreto del 3 febbraio 2023, solo la
-OMISSIS- srl, quale soggetto assuntore del fallimento “-OMISSIS-”, e non il sig. -
OMISSIS- -OMISSIS-, ha conseguito la titolarità dell'intero compendio immobiliare sito in Melito di -OMISSIS-, comprendente, quindi, anche le opere sanzionate con l'avversata demolizione.
Analogamente la disponibilità degli stessi beni da parte della “-OMISSIS-spa” deriva dal diritto di godimento connesso al contratto di comodato d'uso sottoscritto con la - N. 04498/2025 REG.RIC.
OMISSIS- srl solo nell'aprile 2023, disponibilità che, per le medesime ragioni, non poteva essere attribuita al -OMISSIS--OMISSIS-, persona fisica.
Parte appellante osserva che l'ordine di demolizione è stato impartito nei confronti dei signori -OMISSIS- ed-OMISSIS-, quali persone fisiche e con notifica presso i loro domicili privati, e non quali legali rappresentati delle due società (-OMISSIS- srl ed-
OMISSIS- spa) presso la sede legale delle medesime, trattandosi delle persone giuridiche uniche titolari, rispettivamente, del diritto di proprietà e di quello di godimento sui beni in argomento. Parte appellante lamenta il mancato scrutinio di quanto rappresentato nella memoria notificata il 23 luglio 2024 e depositata il giorno successivo, con cui si censurava la nota del Dirigente dell'UTC prot. n. 12066/2024.
Con la citata comunicazione, il Dirigente dell'UTC dichiarava il non reperimento agli atti dell'ufficio, della documentazione richiesta, poiché posta sotto sequestro dall'Autorità giudiziaria nel gennaio 2007, quindi in epoca antecedente non solo all'adozione dell'avversata ingiunzione a demolire ma anche dell'Ordinanza -
OMISSIS-/2008, ovvero del titolo in forza del quale l'Amm.ne rivendica la proprietà delle particelle in oggetto.
Con la citata memoria, si evidenziava che tale pacifica ammissione costituiva ulteriore elemento idoneo a comprovare la fondatezza delle censure mosse con il ricorso, con particolare riferimento al difetto di istruttoria ed allo sviamento, posto che la mancanza della documentazione, in uno con la piena consapevolezza da parte degli organi dell'Amm.ne della estraneità dei signori -OMISSIS- ed-OMISSIS- rispetto ai contestati abusi, rendeva ulteriormente palese la finalità sviata dell'impugnato provvedimento. Come si evince dal corpo dell'ordinanza n.53/2023, il Dirigente dell'UTC, richiamando il verbale di sopralluogo del 20 giugno 2023, è stato in grado di contestare con estrema precisione le opere illecitamente realizzate ma non di indicarne i responsabili, tant'è che con successiva nota prot. n. 15821 del 4 agosto, è N. 04498/2025 REG.RIC.
stato costretto a chiedere al comando di PM di “comunicare le generalità dei soggetti responsabili”.
Il verbale di sopralluogo avrebbe pretermesso ogni garanzia partecipativa dei soggetti interessati, tanto da non essere presumibilmente neppure menzionati altrimenti non vi sarebbe stata la necessità per l'UTC di inoltrare specifica richiesta in tal senso.
Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza appellata per avere riconosciuto la sussistenza in capo ai signori -OMISSIS- ed-OMISSIS-, quali persone fisiche, di un titolo legittimante il possesso dei cespiti in contestazione, da cui, come detto, fa discendere la corretta individuazione dei medesimi quali responsabili per l'illecita realizzazione delle opere sanzionate.
Ritiene che, affermata l'acquisizione ope legis al patrimonio comunale dell'intero compendio immobiliare, il Tribunale, preso atto della realizzazione delle opere in epoca assolutamente risalente rispetto al momento della comminata sanzione, avrebbe dovuto, in primo luogo, riconoscere la totale estraneità degli appellanti agli illeciti in contestazione e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza n. 53/2023.
Parte appellante ritiene di avere dimostrato la piena compatibilità del parcheggio con le prescrizioni vigenti per la zona su cui insiste (Zona E3) nonché l'inapplicabilità alle altre opere dell'art. 31 del DPR 380/2001, poiché non generanti alcun carico urbanistico.
Il richiamo alla sussistenza dell'abuso formale non sarebbe sufficiente per giustificare la legittimità dell'ordine di demolizione soprattutto quando viene provata, come nel caso in esame, la piena compatibilità delle opere in contestazione con le vigenti prescrizioni urbanistiche, aspetto dirimente per affermare la legittimità della sanzione ed al quale il TAR non ha riservato alcuna considerazione.
Parte appellante ritiene l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui afferma quanto segue: N. 04498/2025 REG.RIC.
“non rileva che la trascrizione dell'ordinanza n.-OMISSIS-/2008 di acquisizione dell'area sia avvenuta dopo la pubblicazione del decreto di omologazione, poiché il criterio delle trascrizioni per risolvere i conflitti tra più aventi causa di un bene immobile riguarda solo gli acquisti a titolo derivativo e non i conflitti tra acquirenti a titolo originario e acquirenti a titolo derivativo. Non può, peraltro, sottacersi che l'ordinanza di acquisizione ex art. 30 DPR 380/2001 è stata, comunque, trascritta prima della trascrizione del decreto di omologa e, pertanto, anche ove si aderisse a una tesi differente rispetto a quella sopra richiamata, la regola dell'anteriorità dell'acquisto opererebbe a favore del Comune”.
Parte appellante ribadisce che l'intervento edilizio oggetto dell'ordinanza n. -
OMISSIS-/08 è stato realizzato dalla -OMISSIS- srl e che gli appellanti hanno acquisito la disponibilità del cespite, a far data dal 03/02/2023, ovvero dalla data di omologa della proposta di concordato, formulata nell'ambito della procedura di fallimento dell'impresa costruttrice.
A tale ultima data, tuttavia, come dimostrato per tabulas, non risultava alcuna trascrizione nei Registri Immobiliari dell'ordinanza n. -OMISSIS-/2008 da parte del
Comune, il quale ha provveduto, ormai tardivamente, a tale adempimento solo in data
28/03/2023, ossia ad oltre 15 anni di distanza dall'adozione dell'atto da trascrivere e solo in seguito alla pubblicazione del Decreto di omologa, vale a dire dell'atto traslativo della proprietà in favore della -OMISSIS- srl, il tutto in aperta violazione proprio del citato art. 30 D.P.R. n. 380/2001.
L'erroneità dell'iter argomentativo seguito dal primo Giudice discenderebbe inoltre, dalla mancata valutazione proprio dell'immediato effetto traslativo generato dall'omologa concordataria, nel corso del giudizio.
Ritiene che ai fini del trasferimento della proprietà in favore del terzo assuntore del fallimento, è sufficiente il solo provvedimento di omologa senza che vi sia necessità N. 04498/2025 REG.RIC.
di procedere al compimento di altre formalità, ivi compresa la trascrizione nei registri immobiliari.
Sempre la parziale lettura degli atti di causa, inoltre, avrebbe condotto il Tar ad escludere l'invocata buona fede dell'acquirente concordatario, quale ulteriore elemento dell'inopponibilità della trascrizione effettuata dal Comune.
In realtà, dalla lettura della proposta di concordato e della relativa perizia, entrambe depositate agli atti del giudizio di primo grado, si evincerebbe che la -OMISSIS- srl ha sì dato atto dell'esistenza del citato provvedimento ma, alla luce del totale disinteresse mostrato dall'Amministrazione circa il destino di detti beni (provato dalla mancata trascrizione immobiliare) in uno con l'esito del giudizio penale che ha escluso l'ipotesi di reato ex art. 44 DPR 380/2001, ha fondatamente ritenuto di poter procedere all'assunzione concordataria del fallimento n.51/2018, avendo modo di precisare, a più riprese, che l'eventuale assunzione da parte del Comune di atti e/o provvedimenti determinanti effetti ablatori avrebbe immediatamente causato il ritiro della proposta stessa.
Con la medesima proposta, infine, la -OMISSIS- aveva espressamente indicato la volontà di eseguire la riduzione in pristino degli abusi realizzati dalla società fallita, quantificandone i relativi costi, nonostante detto obbligo incombesse sull'Amm.ne comunale e questa fosse rimasta inadempiente.
Parte appellante richiama la sentenza penale della Corte di Appello di -OMISSIS- n.
5118/2015 (passata in giudicato), con la quale è stata definitivamente esclusa la configurabilità di qualsivoglia ipotesi di lottizzazione abusiva (sia materiale che cartolare) e, dunque, la responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti rispetto al reato originariamente ipotizzato, precluderebbe all'Amministrazione la possibilità di considerare l'ordinanza n. -OMISSIS-/08, come ancora valida ed efficace, quanto meno con riferimento agli effetti ablatori previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001.
4. L'appello è fondato in relazione al difetto di istruttoria come di seguito specificato. N. 04498/2025 REG.RIC.
Come si evince dal corpo dell'ordinanza n.53/2023, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico
Comunale, richiamando il verbale di sopralluogo del 20 giugno 2023, ha contestato con precisione le opere illecitamente realizzate (circostanza questa riconosciuta dalla stessa parte appellante), ma non di indicarne i responsabili, tant'è che con successiva nota prot. n. 15821 del 4 agosto, è stato costretto a chiedere al comando di PM di
“comunicare le generalità dei soggetti responsabili”.
Parte appellante ha evidenziato, che avendo il Comune fatto riferimento all'avvenuta acquisizione del terreno al patrimonio comunale, non solo i signori -OMISSIS- ed-
OMISSIS-, quali persone fisiche, non avrebbero potuto essere considerati i legittimi destinatari dell'ordine di demolizione proprio perché non titolari di alcun diritto sulle aree de quibus, ma che, in realtà, l'unico soggetto formalmente obbligato al ripristino dello stato dei luoghi sarebbe stato proprio l'ente comunale, quale proprietario del compendio immobiliare sin dall'anno 2008.
Il collegio richiama la deduzione di parte appellante secondo cui, con l'omologa concordataria di cui al Decreto del 3 febbraio 2023, solo la -OMISSIS- srl, quale soggetto assuntore del fallimento “-OMISSIS-”, e non il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, ha conseguito la titolarità dell'intero compendio immobiliare sito in Melito di -
OMISSIS-, comprendente, quindi, anche le opere sanzionate con l'avversata demolizione.
Analogamente la disponibilità degli stessi beni da parte della “-OMISSIS-spa” deriva dal diritto di godimento connesso al contratto di comodato d'uso sottoscritto con la -
OMISSIS- srl solo nell'aprile 2023, disponibilità che, per le medesime ragioni, non poteva essere attribuita al -OMISSIS--OMISSIS-, persona fisica.
Parte appellante osserva che l'ordine di demolizione è stato impartito nei confronti dei signori -OMISSIS- ed-OMISSIS-, quali persone fisiche e con notifica presso i loro domicili privati, e non quali legali rappresentati delle due società (-OMISSIS- srl ed-
OMISSIS- spa) presso la sede legale delle medesime, trattandosi delle persone N. 04498/2025 REG.RIC.
giuridiche uniche titolari, rispettivamente, del diritto di proprietà e di quello di godimento sui beni in argomento. Il collegio evidenzia che nel verbale di sopralluogo difetta l'indicazione dei soggetti che detengono le opere abusive.
Successivamente al sopralluogo, con nota in data 5 agosto 2023, il Comando di Polizia
Municipale comunicava i “nominativi di interesse individuati durante il sopralluogo” ossia le persone fisiche di-OMISSIS- -OMISSIS- e di -OMISSIS- -OMISSIS-.
Il collegio osserva che trattasi di elementi insufficienti per indicare le sopra menzionate persone fisiche quali destinatari dell'ordine di demolizione.
Infatti tali soggetti sono stati semplicemente individuati durante il sopralluogo e non vi è alcun riferimento al tipo di legame eventualmente esistente tra i soggetti medesimi e i terreni in cui le opere abusive sono presenti.
Ne consegue che non sussiste un supporto motivazionale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, per individuare le persone fisiche di-OMISSIS- -OMISSIS- e di -
OMISSIS- -OMISSIS- quali destinatari dell'ordinanza di demolizione.
5. Sono invece infondate le censure attinenti alla sussistenza di mero abuso formale in relazione all'invocata conformità delle opere rispetto alla normativa urbanistica.
Il Tar ha infatti correttamente evidenziato che la verifica della compatibilità delle opere realizzate con le disposizioni urbanistico-edilizie vigenti non costituisce un presupposto per l'esercizio del potere repressivo, laddove sia accertato che le opere stesse siano state realizzate sine titulo, essendo sufficiente ad integrare i presupposti per l'adozione dell'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001 anche solo l'abuso “formale”. L'art. 31, infatti, al comma 2, prevede: “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo -OMISSIS-, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”. N. 04498/2025 REG.RIC.
Quanto alla necessità, per la realizzazione delle opere oggetto di contestazione del permesso di costruire, essa appare evidente tenuto conto delle dimensioni, della conformazione e destinazione delle stesse descritte nel provvedimento e non contestate. Si tratta, infatti, di una tettoia dalla superficie di circa 207 mq e 3 box prefabbricati (tipo container) di dimensioni, due di essi 3,70 m. x 2 m. circa, ed uno
2,70 m. x 2 m., destinati ad usi non temporanei (in uno risulta presente una scrivania con computer e frigorifero, nel secondo un deposito di cerchioni, dei piccoli fusti e attrezzi vari, e nel terzo c'è una cuccia per cane). Le ulteriori opere (quadro elettrico,
l'innesto dell'acqua, palo per l'illuminazione, caditoia in ghisa con pozzetto per il reflusso delle acque piovane) sono tutte funzionali all'uso degli altri manufatti e alla destinazione commerciale impressa al piazzale e, dunque, non suscettibili di considerazione atomistica.
È altrettanto infondata la censura di mancata partecipazione al verbale di sopralluogo, perché l'attività di verifica degli abusi edilizi costituisce attività dovuta e vincolata.
6. Sono parimenti infondate le censure secondo cui il terreno non sarebbe di proprietà comunale, come motivato dal Comune, ma di -OMISSIS- srl e dato in comodato a-
OMISSIS- spa.
Il Comune ha infatti motivato che l'area sulla quale insistono le opere abusive accertate è di proprietà del Comune per effetto dell'ordinanza n° -OMISSIS-/08 di sospensione, divieto di disporre dei suoli e delle opere e di contestuale annullamento della concessione edilizia n° 38/02.
Parte appellante fa riferimento alla circostanza che -OMISSIS- srl ha acquisito la disponibilità del cespite, a far data dal 03/02/2023, ovvero dalla data di omologa della proposta di concordato, formulata nell'ambito della procedura di fallimento dell'impresa costruttrice.
A tale ultima data, tuttavia, non risultava alcuna trascrizione nei Registri Immobiliari dell'ordinanza n. -OMISSIS-/2008 da parte del Comune, il quale ha provveduto, ormai N. 04498/2025 REG.RIC.
tardivamente, a tale adempimento solo in data 28/03/2023, ossia ad oltre 15 anni di distanza dall'adozione dell'atto da trascrivere e solo in seguito alla pubblicazione del
Decreto di omologa, vale a dire dell'atto traslativo della proprietà in favore della -
OMISSIS- srl.
L'erroneità dell'iter argomentativo seguito dal primo Giudice discenderebbe inoltre, dalla mancata valutazione proprio dell'immediato effetto traslativo generato dall'omologa concordataria, nel corso del giudizio.
Ritiene che ai fini del trasferimento della proprietà in favore del terzo assuntore del fallimento, è sufficiente il solo provvedimento di omologa senza che vi sia necessità di procedere al compimento di altre formalità, ivi compresa la trascrizione nei registri immobiliari.
Il collegio ritiene che il Tar ha correttamente messo in luce che “l'effetto acquisitivo della proprietà in capo al Comune discende direttamente dalla legge (trascorso il termine di 90 giorni dalla notifica della sospensione; art. 30, co. 8 del d.p.r. n° 380 del
2001)”.
Nel caso di specie dunque alla notifica dell'ordinanza di acquisizione n° -OMISSIS- del 17 aprile 2008 (la cui legittimità è stata confermata con sentenza del Consiglio di
Stato VI n° -OMISSIS- dell'8 novembre 2021) il Comune ha già acquisito la proprietà dei terreni ossia prima della data di omologa della proposta di concordato (3 febbraio
2023).
Il Tar ha poi correttamente evidenziato che la trascrizione dell'ordinanza n. -
OMISSIS-/2008 di acquisizione dell'area è comunque efficace anche se è avvenuta dopo la pubblicazione del decreto di omologazione, poiché il criterio dell'anteriorità delle trascrizioni per risolvere i conflitti tra più aventi causa da un medesimo proprietario di un bene immobile riguarda solo gli acquisti a titolo derivativo.
Nel caso di specie il Comune non ha acquistato a titolo derivativo, ma a titolo originario. N. 04498/2025 REG.RIC.
L'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune si connota, infatti, per la duplice funzione di sanzionare comportamenti illeciti e di prevenire perduranti effetti dannosi di essi e dunque dà luogo ad acquisto a titolo originario, con la conseguenza che il diritto dominicale preesistente e gli altri diritti eventualmente gravanti sull'area vengono caducati, senza che rilevi l'eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione (così Consiglio di Stato VII 8 marzo
2023 n. 2459).
In ogni caso l'ordinanza di acquisizione ex art. 30 D.P.R. 380/2001 è stata trascritta, comunque, prima della trascrizione del decreto di omologazione e, pertanto, in ogni caso la regola dell'anteriorità dell'acquisto opererebbe a favore del Comune.
D'altro canto parte appellante ha confermato in sede di appello che l'ordinanza ex art. 30 D.P.R. 380/2001 era conosciuta nell'ambito del procedimento prefallimentare sia pure invocando la mancanza di interesse che sarebbe manifestata al riguardo dal
Comune.
7. Sono infondate le censure che fanno riferimento alla assoluzione in sede penale per il reato di lottizzazione abusiva (Corte di Appello di -OMISSIS- n. 5118/2015).
Infatti, come messo in luce dal Tar, nella stessa sentenza penale si chiarisce testualmente che “le considerazioni svolte sul reato in contestazione esulano totalmente da ogni valutazione in ordine alla legittimità delle delibere n. 38/02 e 64/02 rilasciate dal Comune di Melito, poi annullate in sede di autotutela, nonché alla legittimità sotto il profilo urbanistico degli immobili realizzati”.
Va anche poi considerato che la sentenza penale fa riferimento a profili riguardanti l'elemento soggettivo del reato che sono assenti nel giudizio amministrativo.
Trattasi di valutazioni, quella penale e quella propria della giurisdizione amministrativa, che nel caso di specie non sono sovrapponibili, anche poi considerando che la legittimità dell'ordinanza di acquisizione n° -OMISSIS- del 17 N. 04498/2025 REG.RIC.
aprile 2008 è stata confermata con sentenza del Consiglio di Stato VI n° -OMISSIS- dell'8 novembre 2021.
L'appello deve pertanto essere accolto in relazione ai sopra descritti vizi di difetto d'istruttoria dell'ordinanza impugnata con riferimento alla individuazione dei ricorrenti come soggetti responsabili dell'abuso ai fini dell'esecuzione dell'ordine di demolizione.
Resta fermo il potere dell'amministrazione comunale di riesercitare il potere al fine di individuare i soggetti responsabili dell'abuso, al fine di riemettere l'ordine di demolizione dei manufatti abusivi, eventualmente anche nei confronti dei medesimi, previa completa istruttoria.
In riforma della sentenza appellata deve quindi essere annullata l'ordinanza di demolizione n° 53 del 20 settembre 2023 del Comune di Bacoli, impugnata in primo grado, nei sensi appena illustrati.
Essendo tuttavia infondate alcune delle censure contenute nell'atto d'appello, le spese dell'appello possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di demolizione n° 53 del 20 settembre
2023 del Comune di Bacoli, impugnata in primo grado.
Fermi gli ulteriori provvedimenti.
Spese dell'appello compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei N. 04498/2025 REG.RIC.
diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Di RL, Presidente F/F
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco NI, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco NI AN Di RL
IL SEGRETARIO N. 04498/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.