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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/07/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 5099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2845/2024, promossa con ricorso depositato il 21/10/2024 da:
1) Parte_1 nato/a Busto Arsizio il 6 Settembre 1972 cittadino/a: Italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Abogado Mattia Bardelli
e
2) Parte_2 nato/a Gallarate il 13 Giugno 1987 cittadino/a: Italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Stefano Bettinelli
i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO in Gallarate (VA) in data 20 Giugno 2010
(anno 2010 atto n. 34 parte II serie A)
□ separati consensualmente con □ separati con sentenza n. 866/2024 del 27 Novembre 2024 (passata in giudicato in pari data, v. documenti in atti).
□ senza figli
□ con i seguenti figli minorenni: nata a [...], il Persona_1
11.01.2015 e nata a [...] il [...] Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21 Ottobre 2024 richiedevano pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti in data 20 Giugno 2010 in Gallarate e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gallarate anno 2010, n. 34 Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale sita in Gallarate via Pasquale Sottocorno n° 66, di esclusiva proprietà del SI rimarrà definitivamente assegnata allo stesso che Parte_1 ivi risiederà, con tutti gli arredi che la compongono. Le spese di ordinaria manutenzione e/o straordinarie dell'immobile, le utenze, spese condominiali e la tassa sui rifiuti, rimarranno totalmente a carico del SI e così come le rate Pt_1 del mutuo acceso per l'acquisto del predetto immobile ad oggi ancora cointestato con la OR;
Parte_2
2. il SI conferma di accollarsi il pagamento del residuo del mutuo Parte_1 acceso con la corrispondente alla data del 31 Maggio 2025 alla Controparte_1 somma di euro 98.806,58, s.e.o. In caso di mancata autorizzazione e/o mancata accettazione dell'accollo da parte della Banca mutuataria e quindi in caso di mancata liberazione della OR da parte della banca mutuataria, per la quota Parte_2 di rispettiva pertinenza, il SI (proprietario al 100% dell'immobile) Pt_1 promette e si impegna a stipulare un nuovo contratto di mutuo al fine di addivenire all'estinzione del mutuo cointestato con la OR avente n. 7451280, Parte_2 oppure ad ottenere accollo liberatorio del mutuo in favore della OR Pt_2 mediante il subentro di un nuovo garante. In ogni caso, in mancanza di liberazione della OR da parte dell'istituto di credito mutuatario entro un anno Parte_2 dal deposito della sentenza di divorzio, il SI si impegna a porre Parte_1 in vendita l'immobile di sua proprietà al fine di così estinguere il mutuo intestato con
Pag. 2 di 6 la OR;
Parte_2
3. le figlie rimarranno affidate a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno la residenza presso l'abitazione della madre in
Gallarate Via Vaschi n° 4. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. I genitori si impegnano a concordare e condividere il progetto di crescita e di educazione delle minori. Gli stessi assumeranno, di comune accordo, le scelte fondamentali relative all'educazione ed all'istruzione delle figlie, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori, nonché le scelte relative alla salute, fatte salve le decisioni di estrema urgenza non differibili, ma fermo restando l'obbligo di darne tempestivamente notizia all'altro genitore. Le figlie restano collocate prevalentemente presso la dimora materna;
4. le figlie staranno con il padre tutti i sabati dalle 9.00 alle 18.00 con accompagnamento presso la casa della madre e la domenica a fine settimana alternati dalle 9.00 alle 18.00 ed un giorno infrasettimanale, stabilito indicativamente nel martedì/venerdì, dalle 16.20 (all'uscita di scuola) alle 21.00 (dopo cena). I genitori considerando a tenera età delle figlie concordano di escludere il pernottamento che verrà deciso concordemente sulla base della crescita e delle esigenze delle minori.
Per quanto riguarda le festività, le figlie trascorreranno con ciascun genitore in modo alternato le festività natalizie, il 24 Dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro, come pure il capodanno e l'epifania. Allo stesso modo le minori si alterneranno con i genitori il giorno di Pasqua e Pasquetta. Nei restanti giorni di festività, i giorni di visita rimarranno inalterati, come disciplinati dagli accordi presi in punto di collocamento ordinario, con l'unica variazione sull'orario di visita che sarà esteso, per detti giorni, dalle ore 9.00 alle ore 21.00. Le altre festività civili e religiose verranno trascorse dalle figlie alternandosi con l'uno e l'altro genitore anche in considerazione dell'occupazione degli stessi. Le figlie trascorreranno le vacanze estive, per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore
Pag. 3 di 6 alternando il periodo. I genitori, in caso di pernottamento al di fuori della propria residenza domestica, sono tenuti ad informare l'altro genitore del luogo in cui le figlie si trovano ed a fornire un recapito telefonico. Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro il periodo prescelto, la durata ed il luogo di villeggiatura, entro il
30 Giugno di ogni anno. Ciascun genitore si impegna altresì a comunicare gli eventuali recapiti telefonici, nonché a consentire le comunicazioni delle figlie con l'altro genitore. Durante il periodo di sospensione delle lezioni, i genitori si impegnano alla massima collaborazione. In ogni caso, il SI e la OR Pt_1 si riservano ulteriori accordi tra loro al fine di consentire la più ampia Pt_2 presenza di ciascuno con le figlie;
5. Il SI si impegna a corrispondere alla OR Parte_1 Parte_2 quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie – a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativo a vitto, refezione scolastica, esigenze abitative, vestiario, igiene personale, trasporti, attività ricreative abituali – l'importo mensile di euro
300,00 (euro 150,00 a figlia) da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente, alle coordinate note, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo al deposito della sentenza di divorzio.
Le parti convengono sin da ora che, il mantenimento ordinario della prole posto a carico del SI verrà automaticamente ridotto a euro 200,00 (euro Parte_1
100,00 a figlia), nel momento in cui egli dovesse rimanere privo di occupazione lavorativa, e ciò a partire dalla scadenza mensile immediatamente successiva e previa comunicazione alla OR con impegno a ripristinare l'assegno di Parte_2 mantenimento non appena avrà trovato una nuova occupazione. L'assegno unico per le figlie o altre misure equivalenti, saranno richieste e percepite dalla OR Pt_2
Il padre contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese di carattere
[...] straordinario, debitamente documentate, così come individuate e regolate dalle linee guida della Corte d'Appello di Milano di cui al Protocollo del 14 Novembre 2017.
Per eventuali spese straordinarie di non lieve e/o moderata entità e/o, comunque, non rientrati nell'elenco di cui sopra e/o non espressamente necessarie, le parti si accorderanno previamente sia per la loro effettuazione sia per la misura della relativa corresponsione;
i genitori si rendono disponibili affinché le figlie svolgano
Pag. 4 di 6 regolarmente attività ludico/sportiva durante l'anno, in particolare, attività di pattinaggio il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00;
6. i ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver definito tra loro ogni altro rapporto patrimoniale, fatta eccezione per le questioni indicate al punto n° 2 delle conclusioni;
7. i ricorrenti si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio e al rilascio del passaporto delle figlie.
Contestualmente, il SI e la OR a mezzo della Parte_1 Parte_2 sottoscrizione apposta in calce alla nota conclusiva depositata:
− Confermavano la loro volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui sopra;
− Rinunciavano espressamente all'appello della sentenza nei termini di legge
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
20 Giugno 2010, in Gallarate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune (anno 2010, atto n. 34, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _8.7.2025__________.
Pag. 5 di 6 Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
Pag. 6 di 6
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 5099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2845/2024, promossa con ricorso depositato il 21/10/2024 da:
1) Parte_1 nato/a Busto Arsizio il 6 Settembre 1972 cittadino/a: Italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Abogado Mattia Bardelli
e
2) Parte_2 nato/a Gallarate il 13 Giugno 1987 cittadino/a: Italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Stefano Bettinelli
i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO in Gallarate (VA) in data 20 Giugno 2010
(anno 2010 atto n. 34 parte II serie A)
□ separati consensualmente con □ separati con sentenza n. 866/2024 del 27 Novembre 2024 (passata in giudicato in pari data, v. documenti in atti).
□ senza figli
□ con i seguenti figli minorenni: nata a [...], il Persona_1
11.01.2015 e nata a [...] il [...] Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21 Ottobre 2024 richiedevano pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti in data 20 Giugno 2010 in Gallarate e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gallarate anno 2010, n. 34 Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale sita in Gallarate via Pasquale Sottocorno n° 66, di esclusiva proprietà del SI rimarrà definitivamente assegnata allo stesso che Parte_1 ivi risiederà, con tutti gli arredi che la compongono. Le spese di ordinaria manutenzione e/o straordinarie dell'immobile, le utenze, spese condominiali e la tassa sui rifiuti, rimarranno totalmente a carico del SI e così come le rate Pt_1 del mutuo acceso per l'acquisto del predetto immobile ad oggi ancora cointestato con la OR;
Parte_2
2. il SI conferma di accollarsi il pagamento del residuo del mutuo Parte_1 acceso con la corrispondente alla data del 31 Maggio 2025 alla Controparte_1 somma di euro 98.806,58, s.e.o. In caso di mancata autorizzazione e/o mancata accettazione dell'accollo da parte della Banca mutuataria e quindi in caso di mancata liberazione della OR da parte della banca mutuataria, per la quota Parte_2 di rispettiva pertinenza, il SI (proprietario al 100% dell'immobile) Pt_1 promette e si impegna a stipulare un nuovo contratto di mutuo al fine di addivenire all'estinzione del mutuo cointestato con la OR avente n. 7451280, Parte_2 oppure ad ottenere accollo liberatorio del mutuo in favore della OR Pt_2 mediante il subentro di un nuovo garante. In ogni caso, in mancanza di liberazione della OR da parte dell'istituto di credito mutuatario entro un anno Parte_2 dal deposito della sentenza di divorzio, il SI si impegna a porre Parte_1 in vendita l'immobile di sua proprietà al fine di così estinguere il mutuo intestato con
Pag. 2 di 6 la OR;
Parte_2
3. le figlie rimarranno affidate a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno la residenza presso l'abitazione della madre in
Gallarate Via Vaschi n° 4. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. I genitori si impegnano a concordare e condividere il progetto di crescita e di educazione delle minori. Gli stessi assumeranno, di comune accordo, le scelte fondamentali relative all'educazione ed all'istruzione delle figlie, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori, nonché le scelte relative alla salute, fatte salve le decisioni di estrema urgenza non differibili, ma fermo restando l'obbligo di darne tempestivamente notizia all'altro genitore. Le figlie restano collocate prevalentemente presso la dimora materna;
4. le figlie staranno con il padre tutti i sabati dalle 9.00 alle 18.00 con accompagnamento presso la casa della madre e la domenica a fine settimana alternati dalle 9.00 alle 18.00 ed un giorno infrasettimanale, stabilito indicativamente nel martedì/venerdì, dalle 16.20 (all'uscita di scuola) alle 21.00 (dopo cena). I genitori considerando a tenera età delle figlie concordano di escludere il pernottamento che verrà deciso concordemente sulla base della crescita e delle esigenze delle minori.
Per quanto riguarda le festività, le figlie trascorreranno con ciascun genitore in modo alternato le festività natalizie, il 24 Dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro, come pure il capodanno e l'epifania. Allo stesso modo le minori si alterneranno con i genitori il giorno di Pasqua e Pasquetta. Nei restanti giorni di festività, i giorni di visita rimarranno inalterati, come disciplinati dagli accordi presi in punto di collocamento ordinario, con l'unica variazione sull'orario di visita che sarà esteso, per detti giorni, dalle ore 9.00 alle ore 21.00. Le altre festività civili e religiose verranno trascorse dalle figlie alternandosi con l'uno e l'altro genitore anche in considerazione dell'occupazione degli stessi. Le figlie trascorreranno le vacanze estive, per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore
Pag. 3 di 6 alternando il periodo. I genitori, in caso di pernottamento al di fuori della propria residenza domestica, sono tenuti ad informare l'altro genitore del luogo in cui le figlie si trovano ed a fornire un recapito telefonico. Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro il periodo prescelto, la durata ed il luogo di villeggiatura, entro il
30 Giugno di ogni anno. Ciascun genitore si impegna altresì a comunicare gli eventuali recapiti telefonici, nonché a consentire le comunicazioni delle figlie con l'altro genitore. Durante il periodo di sospensione delle lezioni, i genitori si impegnano alla massima collaborazione. In ogni caso, il SI e la OR Pt_1 si riservano ulteriori accordi tra loro al fine di consentire la più ampia Pt_2 presenza di ciascuno con le figlie;
5. Il SI si impegna a corrispondere alla OR Parte_1 Parte_2 quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie – a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativo a vitto, refezione scolastica, esigenze abitative, vestiario, igiene personale, trasporti, attività ricreative abituali – l'importo mensile di euro
300,00 (euro 150,00 a figlia) da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente, alle coordinate note, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo al deposito della sentenza di divorzio.
Le parti convengono sin da ora che, il mantenimento ordinario della prole posto a carico del SI verrà automaticamente ridotto a euro 200,00 (euro Parte_1
100,00 a figlia), nel momento in cui egli dovesse rimanere privo di occupazione lavorativa, e ciò a partire dalla scadenza mensile immediatamente successiva e previa comunicazione alla OR con impegno a ripristinare l'assegno di Parte_2 mantenimento non appena avrà trovato una nuova occupazione. L'assegno unico per le figlie o altre misure equivalenti, saranno richieste e percepite dalla OR Pt_2
Il padre contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese di carattere
[...] straordinario, debitamente documentate, così come individuate e regolate dalle linee guida della Corte d'Appello di Milano di cui al Protocollo del 14 Novembre 2017.
Per eventuali spese straordinarie di non lieve e/o moderata entità e/o, comunque, non rientrati nell'elenco di cui sopra e/o non espressamente necessarie, le parti si accorderanno previamente sia per la loro effettuazione sia per la misura della relativa corresponsione;
i genitori si rendono disponibili affinché le figlie svolgano
Pag. 4 di 6 regolarmente attività ludico/sportiva durante l'anno, in particolare, attività di pattinaggio il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00;
6. i ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver definito tra loro ogni altro rapporto patrimoniale, fatta eccezione per le questioni indicate al punto n° 2 delle conclusioni;
7. i ricorrenti si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio e al rilascio del passaporto delle figlie.
Contestualmente, il SI e la OR a mezzo della Parte_1 Parte_2 sottoscrizione apposta in calce alla nota conclusiva depositata:
− Confermavano la loro volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui sopra;
− Rinunciavano espressamente all'appello della sentenza nei termini di legge
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
20 Giugno 2010, in Gallarate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune (anno 2010, atto n. 34, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _8.7.2025__________.
Pag. 5 di 6 Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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