Ordinanza collegiale 21 maggio 2025
Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 10146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10146 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10146/2025REG.PROV.COLL.
N. 06553/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6553 del 2025, proposto da
EA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B610666D1C, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Conforti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Potenza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CE CO Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mollica e Francesco Antonio Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima, 17 luglio 2025, n. 412, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Potenza e di CE CO Costruzioni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. RG AN e uditi per le parti gli avvocati Conforti, Bonelli in sostituzione dell'avvocato Ferri e l'avv. Zaccone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con sentenza del 17 luglio 2025, n. 412, il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha respinto il ricorso proposto da EA s.r.l. per l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto integrato per la realizzazione della “Palestra CONI di Montereale”, disposta dal Comune di Potenza in favore della società CE CO Costruzioni s.r.l.
1.1. - Con il ricorso in primo grado, la società ha dedotto anzitutto la violazione dell’art. 66 del d.lgs. n. 36 del 2023 (di seguito: Codice dei contratti pubblici), nonché dell’art. 39, comma 1, dell’allegato II.12 del medesimo Codice, dell’art.4, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture 2 dicembre 2016, n. 263, e del punto 6.1 della lex specialis della procedura di gara, con riferimento all’obbligo di inserire nel gruppo dei progettisti anche un giovane professionista, sull’assunto che la prestazione indicata nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria (che assegna alla giovane professionista l’incarico di responsabile della stima dei costi del progetto) non sarebbe idonea a soddisfare il requisito del coinvolgimento nell’elaborazione degli atti progettuali, come richiesto dalla disciplina di gara. Il coinvolgimento della giovane professionista nel gruppo di lavoro sarebbe solo formale, non essendole stati affidati veri e propri compiti di progettazione.
Con il secondo e il terzo motivo, la società ricorrente ha lamentato la violazione del citato D.M. n. 263/2016 e la violazione del disciplinare di gara, con particolare riguardo alla illegittima attribuzione dei punteggi premiali all’offerta dell’aggiudicataria, pur in assenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alle gare pubbliche.
1.2. - La sentenza del Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto infondate le censure dedotte, osservando in particolare:
I) con riferimento alla lamentata violazione dell’obbligo di indicare un giovane professionista, il primo giudice ha stabilito che nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria è contenuta l’indicazione della professionista (il che sarebbe sufficiente per l’adempimento della prescrizione del disciplinare) nonché i compiti a questa affidati (la stima dei costi del progetto, che rientra comunque tra le prestazioni che spettano ai progettisti);
II) quanto alla contestazione dei requisiti professionali di alcuni progettisti del “gruppo di lavoro” indicato nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria CE CO Costruzioni ai fini dell’assegnazione di ulteriori punteggi premiali, il giudice ha considerato non pertinenti le censure, dovendosi applicare non le prescrizioni per l’ammissibilità alla procedura di gara ma i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, sindacabili in sede giurisdizionale solo nei noti limiti della manifesta illogicità e contraddittorietà (ipotesi che nel caso di specie non sussisterebbe);
III) anche la censura con la quale la ricorrente ha contestato la mancanza, in capo a uno dei progettisti, della certificazione ICMQ, pur dichiarata nel curriculum allegato all’offerta tecnica, è stata disattesa nella considerazione che l’aggiudicataria ha dimostrato in causa che la certificazione è stata emessa anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
1.3. - Il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata è stato dichiarato improcedibile per il sopravvenuto difetto di interesse.
2. - La società EA s.r.l. , rimasta soccombente, ha proposto appello reiterando in parte i motivi del ricorso di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
3. – Resiste in giudizio il Comune di Potenza chiedendo il rigetto dell’appello.
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata CE CO Costruzioni s.r.l. , che ha proposto anche appello incidentale reiterando i motivi del ricorso incidentale di primo grado dichiarato improcedibile.
4. – All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisone.
5. – Passando all’esame dei motivi dell’appello principale, con il primo l’appellante EA s.r.l. censura la sentenza per aver respinto il primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale era stata dedotta la violazione dell’art. 66 del Codice dei contratti pubblici, nonché dell’art. 39, comma 1, dell’allegato II.12 del medesimo Codice, dell’art. 4, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture 2 dicembre 2016, n. 263, e del punto 6.1 della lex specialis di gara. Ribadisce l’appellante che nella dichiarazione presentata in gara dal raggruppamento di professionisti Di Girolamo Engineering (indicato da CE CO Costruzioni quale progettista qualificato in possesso dei requisiti richiesti per l’appalto integrato, ai sensi dell’art. 44, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici), pur indicando il nominativo della giovane professionista, non sarebbero precisate le prestazioni da rendere. Solo nell’offerta tecnica, con riguardo al subcriterio A1 (rubricato “professionalità ed esperienza del gruppo di lavoro” ), il raggruppamento aggiudicatario ha indicato la prestazione della giovane professionista (responsabile della stima dei costi). Detta prestazione, tuttavia, contrariamente a quanto asserito dal primo giudice, non integrerebbe alcuna attività di progettazione, con la conseguenza che l’offerta presentata da CE CO Costruzioni andava esclusa in quanto non conforme alla disciplina di gara.
5.1. - Il motivo è infondato.
5.2. - Il disciplinare di gara prevede che «i raggruppamenti temporanei, costituiti dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettera f), del Codice devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato (laurea quinquennale o specialistica in Ingegneria Civile o specializzazione equipollente,) abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione […] » (punto 6.1., al paragrafo rubricato “Giovane professionista”).
5.3. - Secondo la giurisprudenza, ai fini dell’art. 4, del decreto ministeriale n. 263 del 2016, ripreso integralmente dall’art. 39 dell’All. II.12, parte V, del Codice (secondo cui: «I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista» ), al giovane professionista non possono essere affidate «attività di supporto alla progettazione» (quali le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali), essendo queste mere attività strumentali, non attinenti alle attività di progettazione in senso stretto (in termini Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2019, n. 1708), le uniche che consentirebbero ai giovani professionisti di arricchire il percorso professionale e maturare quelle esperienze necessarie per accedere al mercato delle commesse pubbliche (che costituirebbe la ratio della norma).
5.4. - Nel caso di specie, tuttavia, le prestazioni assegnate alla giovane professionista appaiono del tutto pertinenti. L’attività di progettazione non è solo ideazione dell’opera e redazione degli elaborati che compongono il progetto ma comprende anche la valutazione del progetto sotto il profilo economico-finanziario, come si desume dallo stesso art. 66 del Codice dei contratti pubblici, che include, tra le prestazioni idonee a qualificare gli operatori economici dei servizi di ingegneria e architettura, anche le «valutazioni di congruità tecnico-economica» ; e quindi anche la determinazione delle voci di costo del progetto (compito, quest’ultimo, attribuito alla giovane professionista indicata da CE CO Costruzioni attraverso il r.t.p. Di Girolamo Engineering ) è parte integrante del nucleo essenziale dei servizi di progettazione.
6. - Con il secondo, articolato motivo, l’appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha respinto le censure relative alla illegittima attribuzione all’aggiudicatario del punteggio previsto dal disciplinare di gara per alcuni criteri di valutazione (A3 e D1) dell’offerta tecnica. L’appellante ribadisce il nucleo essenziale della doglianza, ritenendo che nell’appalto integrato, per poter beneficiare dei punteggi premiali previsti per la migliore qualità tecnica dell’offerta, il progettista indicato dall’operatore economico non possa, a sua volta, indicare – e solo in sede di offerta tecnica – nuovi progettisti esterni che non hanno alcun vincolo né con la stazione appaltante, né con l’operatore economico. Sostiene che debba essere esclusa la possibilità di indicare dei professionisti per avvalersi delle loro prestazioni per migliorare l’offerta, e acquisire i relativi punteggi premiali previsti dalla lex specialis , quando i predetti professionisti non hanno alcun rapporto di avvalimento con i componenti del raggruppamento concorrente e non sono stati inseriti nel gruppo di lavoro per la progettazione.
6.1. - Si sottolinea come, nel caso di specie, l’aggiudicataria CE CO Costruzioni avrebbe indicato quali progettisti qualificati, ai sensi dell’art. 44, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici, il raggruppamento di professionisti composto dalla società di ingegneria Di Girolamo Engineering S.r.l. (capogruppo) e dall’ing. P.T. (mandante), soggetti in possesso dei requisiti progettuali richiesti dal bando di gara. Nella dichiarazione specifica dei progettisti, peraltro, non vi sarebbe alcuna indicazione di altri professionisti o consulenti esterni di cui avvalersi al fine di ottenere i punteggi premiali. All’interno dell’offerta tecnica, invece, sarebbero stati indicati anche ulteriori professionisti: l’arch. F. P. ( bim manager , per il subcriterio A3 - 1 punto), l’ing. S.R. (esperto c.a.m., per il subcriterio D1 - 1 punto) e l’arch. G.M. (esperto c.a.m., per il subcriterio D1 - 1 punto). Non sarebbe precisato il tipo di rapporto instaurato tra i suddetti professionisti e il raggruppamento di professionisti capeggiato dalla società di ingegneria Di Girolamo Engineering , né il rapporto tra gli stessi professionisti e l’aggiudicataria CE CO Costruzioni .
6.2. - Secondo l’appellante l’articolo 44, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici, per l’ipotesi in cui l’operatore economico non sia qualificato anche per la progettazione, prevederebbe che lo stesso possa associarsi in raggruppamento con il progettista qualificato oppure possa indicare il professionista di cui intende avvalersi per la progettazione. Tale articolo non consentirebbe, invece, che il progettista indicato possa ai fini premiali, a sua volta, indicare nuovi progettisti esterni.
6.5. - In via alternativa, ove l’aggiudicatario o il raggruppamento di professionisti avessero inteso avvalersi di tali professionisti quali consulenti esterni, avrebbero dovuto dichiarare di voler fare affidamento sulle loro capacità anche solo per migliorare l’offerta, ai sensi dell’art. 104, quarto comma, del Codice dei contratti pubblici, allegando all’offerta il contratto di avvalimento sottoscritto con i professionisti e, contestualmente, indicare nel proprio DGUE la volontà di avvalersi di tali soggetti ausiliari i quali, a loro volta, erano tenuti a produrre il proprio DGUE. Nel caso di specie non risulterebbe la stipula di un avvalimento premiale, con la conseguenza che non spetterebbero all’offerta dell’aggiudicataria né i 2 punti attribuiti dalla commissione aggiudicatrice per il sub criterio D1, né il punto riconosciuto per il sub criterio A3. Per effetto di tale rideterminazione dei punteggi, l’offerta dell’appellante si classificherebbe prima in graduatoria (col punteggio complessivo di 89,13), seguita dall’offerta di CE CO Costruzioni col punteggio complessivo di 87,91 punti (in luogo dei 90.91 punti assegnati dalla commissione di gara).
7. - Il motivo è fondato nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 104, quarto comma, del Codice dei contratti pubblici, norma che consente di stipulare il contratto di avvalimento non solo con la finalità di acquisire le risorse di terzi per comprovare i requisiti di partecipazione di cui l’operatore economico sia sprovvisto ma anche al fine di “migliorare la propria offerta” (c.d. avvalimento premiale), imponendo all’operatore economico, in tal caso, di allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento nel quale va specificato se le risorse altrui siano utilizzate per l’uno o per l’altro scopo (norma che si ricollega anche al dodicesimo comma del medesimo art. 104, che – nel caso di avvalimento premiale – vieta la partecipazione alla medesima gara dell’impresa ausiliaria e dell’impresa «che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione» ).
7.1. – Nel caso di specie, sono oggetto di contestazione i punteggi assegnati all’offerta di CE CO Costruzioni previsti per il subcriterio A3 (nell’ambito del criterio A: «Qualità della struttura e capacità organizzativa del gruppo di lavoro per la progettazione e gestione dell’appalto» , il subcriterio A3 assegna un massimo di 2 punti per «Professionalità aggiuntive al gruppo di lavoro» ) e per il criterio D1 (nell’ambito del criterio D: «Premialità Criteri Ambientali Minimi (CAM)» , il subcriterio D1 assegna un massimo di 2 punti per «Premialità CAM per la progettazione» ).
7.2. – Ciò posto, occorre muovere dalla considerazione che per acquisire risorse destinate alle migliorie, e quindi anche per ottenere il maggior punteggio riservato dalla lex specialis di gara alla migliore qualità tecnica dell’offerta, non basta quindi la mera indicazione dei terzi (operatori economici o, nella specie, professionisti e progettisti) dai quali tali risorse provengano (mera indicazione sufficiente, invece, secondo la prevalente giurisprudenza, per potersi avvalere dei requisiti di progettisti qualificati nell’appalto integrato: art. 44, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici); e ciò perché le prestazioni per le quali si ottiene il punteggio premiale costituiscono parte integrante dell’offerta tecnica, ossia accrescono e conformano sostanzialmente la proposta progettuale dell’operatore economico.
7.3. - Non è superfluo osservare sotto questo profilo che la giurisprudenza formatasi sulla questione della sostituibilità del progettista indicato nell’appalto integrato (e precisamente la pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 13/2020), pur ammettendola in linea di principio, la esclude quando la sostituzione del progettista comporti la modificazione sostanziale dell’offerta (si veda Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo 2025, n. 1836). Pertanto, le conclusioni dell’Adunanza plenaria n. 13/2020 (secondo cui il progettista indicato dall'offerente è un professionista esterno all’operatore economico concorrente che con questo ha un rapporto di collaborazione: «La posizione giuridica del progettista indicato dall'impresa, che ha formulato l'offerta con la conseguente aggiudicazione e che si ricava dalla "legge" di gara, è […] quella di un prestatore d'opera professionale che non entra a far parte della struttura societaria che si avvale della sua opera, e men che meno rientra nella struttura societaria quando questa formula l'offerta», in quanto «rimangono due soggetti separati e distinti, che svolgono funzioni differenti con conseguente diversa distribuzione delle responsabilità» ) non sono riferibili al caso del progettista le cui prestazioni sono utilizzate per migliorare l’offerta e in relazione alle quali l’operatore economico ha ottenuto un maggior punteggio per la migliore qualità tecnica dell’offerta.
7.4. - Dal principio così affermato si evince, pertanto, che – a fortiori nel caso di risorse utilizzate per migliorare l’offerta - non è sufficiente che gli obblighi del professionista (per rimanere al caso di specie) trovino fondamento nel solo contratto di collaborazione o di consulenza stipulato con l’operatore economico che si avvale delle sue prestazioni e dei suoi requisiti, ma occorre che l’accordo si traduca in un contratto di avvalimento in cui il terzo che mette a disposizione le risorse assume la posizione di impresa ausiliaria, con gli obblighi e oneri conseguenti anche nei confronti della stazione appaltante (art. 104 del Codice).
La relazione pertanto non può essere qualificata come mera consulenza (come sostiene l’aggiudicatario: cfr. p. 3-4 memoria conclusiva), proprio perché si tratta di prestazioni che integrano l’offerta; né potrebbe fondatamente sostenersi che la scelta di ricorrere all’avvalimento premiale per integrare le professionalità aggiuntive, in luogo della mera indicazione, sia affidata a una valutazione discrezionale del concorrente (e non costituisca invece un obbligo imposto dalla legge), trattandosi di soluzione chiaramente in contrasto con il tenore letterale e con il significato sistematico dell’art. 104, quarto comma, del Codice, come si è già sottolineato.
7.5. - Ne deriva come conseguenza che non è sufficiente, a questi fini, dimostrare l’esistenza di un contratto di collaborazione professionale tra i professionisti indicati in via aggiuntiva (e solo nell’offerta tecnica) e il raggruppamento di professionisti con mandataria la Di Girolamo Engineering (come si sostiene a p. 6 della memoria conclusiva di CE CO Costruzioni ). Come rilevato, il rapporto di collaborazione tra operatore economico progettisti qualificati può essere alla base della mera indicazione del progettista nell’appalto integrato, che è ipotesi distinta dall’avvalimento premiale (senza escludere, peraltro, che anche l’art. 44, quarto comma, quando si riferisce alla possibilità «di avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta» non debba intendersi nel senso che sia necessario un contratto di avvalimento, ma la questione nella specie è irrilevante).
Nel caso di specie non essendo stato precisato il rapporto tra i professionisti esterni e l’aggiudicatario nei termini di un contratto di avvalimento ai sensi del citato art. 104, quarto comma, la stazione appaltante non poteva attribuire i punteggi premiali previsti dal disciplinare per le migliorie dell’offerta (in particolare per i subcriteri A3 e D1).
8. - Una questione simile ma non analoga è denunciata anche con l’appello incidentale proposto da CE CO Costruzioni .
Si sostiene infatti che EA ha indicato la Society of Architecture & Engineering s.r.l. (AE) quale soggetto destinato a eseguire tutte le prestazioni progettuali, a qualificarlo in gara (per gli aspetti progettuali) e a garantirgli il possesso dei requisiti richiesti in chiave premiale. Tuttavia, dall’offerta tecnica risulterebbe che EA e AE hanno sottoscritto anche un contratto di avvalimento premiale con tre professionisti, al fine di utilizzare le loro esperienze per conseguire i punteggi previsti per l’offerta tecnica. I tre professionisti sarebbero anche soci della AE (soggetto di cui EA si avvale per la qualificazione in tema di progettazione), per cui – secondo l’appellante incidentale – verrebbe sostanzialmente violato l’art. 104, dodicesimo comma, del Codice dei contratti pubblici, che impedisce di partecipare alla medesima gara all’impresa ausiliaria e a all’impresa che si avvale dei requisiti premiali. Deduce anche la violazione del divieto di avvalimento a cascata.
8.1. - La censura incidentale è infondata.
Impregiudicata la questione della ammissibilità dell’avvalimento a cascata nell’ambito della disciplina dettata dal citato art. 104, è dirimente osservare che l’avvalimento in parola è intercorso fra un operatore economico concorrente ( EA ) e dei professionisti ausiliari (e che non hanno rapporti di avvalimento con altri soggetti partecipanti alla medesima gara).
Non rileva il fatto che la stessa EA si avvalga, per la progettazione, del raggruppamento di professionisti AE, ai sensi dell’art. 44, terzo comma del Codice, perché non è precluso all’operatore economico concorrente di stipulare plurimi avvalimenti; e d’altronde AE, se pure dovesse assumere la veste di ausiliaria (interpretando quindi l’inciso relativo all’avvalersi di progettisti qualificati, indicati nell’offerta, di cui al citato art. 44, terzo comma, come un’ipotesi necessaria di avvalimento), e pur partecipando in questa veste al contratto di avvalimento con i tre professionisti, non è il soggetto che usufruisce degli effetti dell’avvalimento perché gli effetti premiali sono acquisiti da EA quale partecipante e concorrente alla procedura di gara (mentre invece il progettista indicato, come si è già notato, non è concorrente: cfr., per tutte, la citata Adunanza plenaria n. 13/2020).
9. - Anche le restanti censure dell’appello incidentale sono infondate.
In particolare, col secondo motivo l’appellante incidentale sostiene che EA avrebbe dovuto essere esclusa anche per difetto del requisito di idoneità professionale, con riferimento alla struttura operativa minima costituente il gruppo dei progettisti di cui alla tabella 4 del par. 6.1 del disciplinare: la AE (soggetto di cui EA si avvale per la qualificazione in tema di progettazione) avrebbe omesso di indicare il responsabile dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
9.1. - Il motivo è infondato.
L’indicazione della specifica prestazione risulta dall’offerta tecnica di EA (in cui si precisa che: «Il professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni e della comunicazione con la Stazione Appaltante è l’Arch. […] » ). Indicazione sufficiente, ove si osservi che il conferimento è fatto a un progettista già indicato nel gruppo di lavoro di AE ( Society of Architecture & Engineering s.r.l. ), per il quale quindi è stato verificato il possesso dei requisiti ai fini dell’ammissione alla procedura di gara; e nell’offerta tecnica è stato precisato solo l’ulteriore funzione di responsabile per l’integrazione delle prestazioni.
10. - Con il terzo motivo, l’appellante reitera la censura con la quale denuncia l’illegittima ammissione alla procedura di gara dell’offerta di EA , perché quest’ultima – unitamente al progettista indicato (costituito dalla società AE) – difetterebbe dei necessari requisiti di capacità tecnico professionale prescritti al paragrafo 6.3 della disciplina concorsuale. In particolare, per nessuno dei progetti indicati dal progettista di cui si avvale EA sarebbe stato precisato l’oggetto dell’appalto o dell’incarico, né gli estremi e i riferimenti specifici da cui poter risalire alla tipologia di prestazione effettivamente resa, né il codice identificativo (CIG o CUP) della gara in cui il progettista di cui si avvale EA avrebbe espletato la prestazione. Nulla che consenta, insomma, di individuare con precisione la prestazione svolta e conseguentemente poter stabilire la congruenza con i requisiti di capacità tecnico professionale richiesti dal disciplinare di gara.
10.1. - Il motivo è infondato.
Come risulta dalla documentazione versata in atti, sia EA (all’interno dell’offerta tecnica), sia la società di ingegneria di cui EA si avvale (che ha compilato la «dichiarazione specifica progettisti» , di cui al modello allegato al disciplinare), hanno elencato le attività di progettazione svolte dal progettista indicato per la qualificazione, riportando i dati richiesti dalla Tabella A del disciplinare (punto 6.3). Peraltro la stessa stazione appaltante– in sede di adempimento all’ordinanza istruttoria del Tribunale amministrativo – non ha riferito di aver avuto difficoltà nell’operare le opportune verifiche in ordine alla pertinenza delle attività progettuali dichiarate rispetto all’oggetto dell’appalto da affidare.
Ne consegue, data anche la genericità della censura, la palese infondatezza del motivo.
11. - Con il quarto motivo, l’appellante incidentale deduce l’illegittima attribuzione all’offerta di EA del punteggio relativo al criterio di valutazione “Esperienze progettuali pertinenti” (criterio A: «Qualità della struttura e capacità organizzativa del gruppo di lavoro per la progettazione e gestione dell’appalto» , subcriterio A2), sull’assunto che più di due terzi delle esperienze progettuali prodotte per dimostrare la spettanza del punteggio non sarebbero riconducibili al progettista indicato (ossia AE - Society of Architecture & Engineering s.r.l.), trattandosi di esperienze realizzate autonomamente dai professionisti, non nella veste di soci della società di ingegneria designata, e quindi non utilizzabili dalla società di ingegneria. Escluse tali referenze verrebbe meno l’intera valutazione espressa dalla commissione di gara, che si sarebbe basata sul complesso delle esperienze progettuali documentate. Mancherebbe in ogni caso anche la pertinenza tra le precedenti esperienze e l’oggetto dell’appalto in questione (pertinenza richiesta dal disciplinare di gara per l’assegnazione del punteggio di cui trattasi).
11.1. – Il motivo è infondato.
11.2. – Come si è già accennato, EA ha stipulato un contratto di avvalimento con tre professionisti (l’ing. M.L., l’arch. G.G.C., l’ing. M.La.) per garantirle il possesso dei requisiti richiesti in chiave premiale. Come specificato nel contratto di avvalimento, i tre professionisti «si impegnano a mettere a disposizione della SIMEA SRL e della Society of Architecture & Engineering s.r.l., per l’ottenimento di un punteggio più elevato in sede di valutazione dell’offerta, nonché per lo svolgimento delle prestazioni di servizi previsti dal bando di gara, i requisiti […] » (dettagliatamente precisati nel contratto).
11.3. - Con l’avvalimento così stipulato, pertanto, EA ha ottenuto la disponibilità di tutte quelle prestazioni necessarie per poter conseguire i punteggi a fini premiali previsti dal disciplinare di gara. Né rileva, come già si è veduto, il fatto che al contratto di avvalimento abbia partecipato il raggruppamento di professionisti AE (indicato da EA per la progettazione, ai sensi dell’art. 44, terzo comma del Codice), sia perché non è precluso all’operatore economico concorrente di stipulare plurimi avvalimenti; e sia perché AE, pur se parte del contratto di avvalimento con i tre professionisti, non è il soggetto che usufruisce degli effetti dell’avvalimento perché gli effetti premiali sono acquisiti da EA quale partecipante e concorrente alla procedura di gara.
Quanto specificatamente all’attribuzione dei punti di cui al subcriterio A2 ( «Esperienze progettuali pertinenti» ), posto che detto subcriterio ritiene sufficiente «la presentazione di almeno n. 2 progetti ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra gli interventi analoghi a quelli oggetto di intervento» , ne deriva come conseguenza che, anche a non considerare le esperienze contestate dall’appellante incidentale, le esperienze di cui al contratto di avvalimento in parola sono sufficienti a sorreggere la valutazione assegnata dalla commissione aggiudicatrice all’offerta EA in ordine al predetto subcriterio A2 (cfr. in particolare i riferimenti alla «Demolizione e ricostruzione Palestra Vico Quinto Destro AN Alighieri nel Comune di San Demetrio Corone (CS) […] – PROGETTAZIONE ESECUTIVA – DIREZIONE DEI LAVORI» ; nonché alla «Costruzione Nuova Palestra In Ampliamento Di Cui Al Par 3.5 D.M. 18/12/1975 Della Scuola Dell’infanzia E Primaria. Comune Di Cerchiara Di Calabria (CS) […] PROGETTAZIONE ESECUTIVA/CSP/DIREZIONE DEI LAVORI» ).
12. – In conclusione, l’appello principale va accolto e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, va annullato il provvedimento di aggiudicazione e dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato tra il Comune di Potenza e CE CO Costruzioni , accertando il diritto al subentro dell’appellante EA s.r.l.
L’appello incidentale va rigettato.
13. – Le spese giudiziali per il doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Dichiara l’inefficacia del contratto stipulato tra l’amministrazione comunale e la società CE CO Costruzioni e accerta il diritto al subentro dell’appellante EA s.r.l.
Rigetta l’appello incidentale.
Condanna il Comune di Potenza e la società CE CO Costruzioni s.r.l. al pagamento delle spese giudiziali in favore dell’appellante EA s.r.l., che liquida, per il doppio grado di giudizio, in euro 6.000,00 (seimila/00) a carico di ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EG TI, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
RG AN, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG AN | EG TI |
IL SEGRETARIO