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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/06/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16226/2023 promossa da: nata a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA XII Parte_1
MORELLI 73 CENTO presso lo studio dell'Avv. GESSI MARIAGRAZIA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA CP_1
DELLA ZECCA, 1 40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. DURANTI EUGENIA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/12/2023, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge sposato con rito concordatario a CP_1
Bologna in data 07/05/2005, unione dalla quale nascevano due figli: nato il [...] e Per_1 Per_2
nato [...].
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, formulava domande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti. costituitosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione ma chiedeva CP_1
una diversa regolamentazione dei rapporti.
All'udienza tenutasi il giorno 11/04/2024, il Giudice, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, si riservava e con ordinanza del 03/06/2024 adottava i provvedimenti provvisori e urgenti e nominava il Giudice istruttore.
Con successive note telematicamente depositate in data 28/02/2025, le parti precisavano le conclusioni congiunte, chiedendo dunque che il Giudice le ratificasse, così da concludere il procedimento in via transattiva.
$$$
Le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza: la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca,
l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio a Bologna in data 07/05/2005.
In merito alle domande accessorie, relative all'affidamento, collocamento, mantenimento dei figli, regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario, assegnazione della casa coniugale, ritiene il
Collegio che quanto indicato dai coniugi nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali della prole.
Stante la natura della controversia e considerato che entrambe le parti hanno concordato congiuntamente le condizioni della separazione, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 2 di 4 dispone:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata a [...], il Parte_1
20/09/1980 e nato a [...], il [...], già uniti in matrimonio in Bologna il giorno 07/05/2005 (atto n. 122, P.II, Serie A anno 2005),
2) recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte e, per l'effetto:
1) prende atto che il sig. cede il suo 50% di proprietà, libera da vincoli ad eccezione CP_1 dell'attuale ipoteca legata al mutuo in essere per l'originario acquisto dell'immobile, della casa coniugale di Casalecchio di Reno, via Verdi 3, alla moglie compresi gli arredi, con atto notarile da stipularsi entro 30 giorni dal provvedimento di omologa della separazione presso notaio scelto dalla sig.ra e con spese per tale trasferimento a carico di quest'ultima; il tutto ha Pt_1
luogo a titolo solutorio e compensativo al fine di assolvere al proprio obbligo di mantenimento in favore della moglie;
2) affida i minori in via condivisa ad entrami i genitori, con collocazione prevalente dei medesimi presso la madre e mantenimento della residenza nell'attuale casa familiare e con regolamentazione delle visite come da ordinanza presidenziale;
3) prende atto che le parti hanno concordato l'estinzione e pagamento a totale carico della sig.ra del residuo mutuo sull'immobile di Casalecchio di Reno via Verdi 3 alla data del rogito Pt_1
per la cessione gratuita della quota di proprietà del marito;
4) dispone che il sig. verserà a titolo di mantenimento dei figli euro 1.000,00 (mille/00) CP_1
ovvero 500,00 (cinquecento/00) per ciascun figlio, mensili rivalutabile annualmente in ragione degli indici Istat fino mediante versamento diretto alla madre sul c/c intestato alla medesima, da confermarsi anche in sede di divorzio;
5) prende atto che il sig. rinuncia alla sua quota parte di assegni unici universali per CP_1
entrambi i figli, tanto che gli stessi saranno percepiti integralmente dalla moglie;
6) dispone che il sig. contribuisca alle spese straordinarie per ciascun figlio in misura del CP_1
60% secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna con richiesta di rimborso via mail debitamente documentata da parte del genitore che le ha anticipate a fine del mese di riferimento, da rimborsare entro una settimana dalla richiesta;
7) prende atto che le parti hanno pattuito di provvedere all'estinzione/cessazione della contitolarità del conto corrente comune presso MPS ad avvenuta estinzione del mutuo, previa compartecipazione delle parti fino a quel momento al 50% ciascuno con bonifici periodici per le pagina 3 di 4 altre spese in addebito come oneri e commissioni bancarie (30 euro ogni trimestre), premio mutuo 3 euro al mese, imposta di bollo e, in generale, le spese di tenuta conto;
8) prende atto che la sig.ra procederà, a sue spese e cura, ad intestarsi la proprietà Pt_1 dell'autoveicolo Skoda Kamiq di proprietà del sig. CP_1
9) prende atto che il sig. rinuncia a qualsiasi richiesta nei confronti della sig.ra di CP_1 Pt_1
ripetizione/rimborso/pagamento di qualsiasi somma e a qualsiasi titolo, anche relativa all'appartamento di Casalecchio di Reno, compresa la somma di € 75.000,00 da lui pagata per conto della moglie “quale quota del versamento di € 150.000 nel mutuo cointestato”;
10) prende atto che con l'accoglimento delle presenti conclusioni congiunte i coniugi intendono aver regolato ogni questione personale ed economica in essere tra loro, anche non inerente il rapporto di coniugio, con tacitazione di tutte le reciproche ragioni di debito-credito maturate fra i coniugi, e che gli accordi di definizione della crisi coniugale sono pienamente satisfattivi per entrambi, con irrevocabile rinuncia ad ogni reciproca pretesa, dedotta e deducibile, non avendo null'altro da pretendere e/o esigere l'una dall'altro, per alcun titolo o ragione, ad eccezione di quanto qui previsto e concordato;
resto inteso che il presente accordo ha natura ed efficacia novativa;
11) compensa tra le parti le spese di lite. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di Bologna per gli adempimenti di rispettiva competenza;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna del 4.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16226/2023 promossa da: nata a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA XII Parte_1
MORELLI 73 CENTO presso lo studio dell'Avv. GESSI MARIAGRAZIA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA CP_1
DELLA ZECCA, 1 40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. DURANTI EUGENIA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/12/2023, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge sposato con rito concordatario a CP_1
Bologna in data 07/05/2005, unione dalla quale nascevano due figli: nato il [...] e Per_1 Per_2
nato [...].
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, formulava domande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti. costituitosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione ma chiedeva CP_1
una diversa regolamentazione dei rapporti.
All'udienza tenutasi il giorno 11/04/2024, il Giudice, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, si riservava e con ordinanza del 03/06/2024 adottava i provvedimenti provvisori e urgenti e nominava il Giudice istruttore.
Con successive note telematicamente depositate in data 28/02/2025, le parti precisavano le conclusioni congiunte, chiedendo dunque che il Giudice le ratificasse, così da concludere il procedimento in via transattiva.
$$$
Le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza: la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca,
l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio a Bologna in data 07/05/2005.
In merito alle domande accessorie, relative all'affidamento, collocamento, mantenimento dei figli, regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario, assegnazione della casa coniugale, ritiene il
Collegio che quanto indicato dai coniugi nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali della prole.
Stante la natura della controversia e considerato che entrambe le parti hanno concordato congiuntamente le condizioni della separazione, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 2 di 4 dispone:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata a [...], il Parte_1
20/09/1980 e nato a [...], il [...], già uniti in matrimonio in Bologna il giorno 07/05/2005 (atto n. 122, P.II, Serie A anno 2005),
2) recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte e, per l'effetto:
1) prende atto che il sig. cede il suo 50% di proprietà, libera da vincoli ad eccezione CP_1 dell'attuale ipoteca legata al mutuo in essere per l'originario acquisto dell'immobile, della casa coniugale di Casalecchio di Reno, via Verdi 3, alla moglie compresi gli arredi, con atto notarile da stipularsi entro 30 giorni dal provvedimento di omologa della separazione presso notaio scelto dalla sig.ra e con spese per tale trasferimento a carico di quest'ultima; il tutto ha Pt_1
luogo a titolo solutorio e compensativo al fine di assolvere al proprio obbligo di mantenimento in favore della moglie;
2) affida i minori in via condivisa ad entrami i genitori, con collocazione prevalente dei medesimi presso la madre e mantenimento della residenza nell'attuale casa familiare e con regolamentazione delle visite come da ordinanza presidenziale;
3) prende atto che le parti hanno concordato l'estinzione e pagamento a totale carico della sig.ra del residuo mutuo sull'immobile di Casalecchio di Reno via Verdi 3 alla data del rogito Pt_1
per la cessione gratuita della quota di proprietà del marito;
4) dispone che il sig. verserà a titolo di mantenimento dei figli euro 1.000,00 (mille/00) CP_1
ovvero 500,00 (cinquecento/00) per ciascun figlio, mensili rivalutabile annualmente in ragione degli indici Istat fino mediante versamento diretto alla madre sul c/c intestato alla medesima, da confermarsi anche in sede di divorzio;
5) prende atto che il sig. rinuncia alla sua quota parte di assegni unici universali per CP_1
entrambi i figli, tanto che gli stessi saranno percepiti integralmente dalla moglie;
6) dispone che il sig. contribuisca alle spese straordinarie per ciascun figlio in misura del CP_1
60% secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna con richiesta di rimborso via mail debitamente documentata da parte del genitore che le ha anticipate a fine del mese di riferimento, da rimborsare entro una settimana dalla richiesta;
7) prende atto che le parti hanno pattuito di provvedere all'estinzione/cessazione della contitolarità del conto corrente comune presso MPS ad avvenuta estinzione del mutuo, previa compartecipazione delle parti fino a quel momento al 50% ciascuno con bonifici periodici per le pagina 3 di 4 altre spese in addebito come oneri e commissioni bancarie (30 euro ogni trimestre), premio mutuo 3 euro al mese, imposta di bollo e, in generale, le spese di tenuta conto;
8) prende atto che la sig.ra procederà, a sue spese e cura, ad intestarsi la proprietà Pt_1 dell'autoveicolo Skoda Kamiq di proprietà del sig. CP_1
9) prende atto che il sig. rinuncia a qualsiasi richiesta nei confronti della sig.ra di CP_1 Pt_1
ripetizione/rimborso/pagamento di qualsiasi somma e a qualsiasi titolo, anche relativa all'appartamento di Casalecchio di Reno, compresa la somma di € 75.000,00 da lui pagata per conto della moglie “quale quota del versamento di € 150.000 nel mutuo cointestato”;
10) prende atto che con l'accoglimento delle presenti conclusioni congiunte i coniugi intendono aver regolato ogni questione personale ed economica in essere tra loro, anche non inerente il rapporto di coniugio, con tacitazione di tutte le reciproche ragioni di debito-credito maturate fra i coniugi, e che gli accordi di definizione della crisi coniugale sono pienamente satisfattivi per entrambi, con irrevocabile rinuncia ad ogni reciproca pretesa, dedotta e deducibile, non avendo null'altro da pretendere e/o esigere l'una dall'altro, per alcun titolo o ragione, ad eccezione di quanto qui previsto e concordato;
resto inteso che il presente accordo ha natura ed efficacia novativa;
11) compensa tra le parti le spese di lite. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di Bologna per gli adempimenti di rispettiva competenza;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna del 4.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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