Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/05/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 19.3.2025 , letti gli atti di causa e le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella Causa iscritta al n° 7803/2019 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentata e difesa dagli avv. Lilia Capo e Maria Tafuro, Parte_1 presso le quali elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa CP_1
Nannucci
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.12.2019 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe - dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u. nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità e lege 222/84 - ha proposto il giudizio di opposizione rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP - per avere la stessa affermato l'insussistenza di patologie tali da ridurre in modo permanente nella misura superiore ai due terzi
1
Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese del giudizio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.3.2025., il solo difensore di parte resistente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti (rilevato che agli atti sono presenti le produzioni cartacee della parte ricorrente- restituite dal CTU in data 10.1.2025, come da attestazione di cancelleria agli atti del fascicolo cartaceo)-, ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Dispone l'art. 445bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, anche a mezzo di un parere medico a firma del dott. per cui l'opposizione non può considerarsi Persona_1 inammissibile, come invece eccepito dall' CP_1
In buona sostanza, parte ricorrente si duole della generale sottovalutazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP, dell'incidenza funzionale della patologia oculare sulle specifiche mansioni svolte in qualità di bracciante agricola ed operaia che, secondo la prospettazione dell'istante, comporterebbe una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Ebbene, alla luce delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente, si è reputato necessario un approfondimento medico, ed è stata disposta una nuova consulenza tecnica con affidamento dell'incarico al dott. Persona_2
Tuttavia, anche la nuova perizia medico-legale disposta nel corso della presente fase del giudizio
2 ha confermato che non sussistono i requisiti sanitari per la concessione del beneficio richiesto.
Ed invero il CTU nominato, afferma che la ricorrente è affetta da: “OO: glaucoma, fossetta colobomatosa del nervo ottico con distacco sieroso del neuroepitelio in OD;
V.C. OD 1/12 OS 5/10 con riduzione concentrica del campo visivo. Scoliosi del rachide con esiti di frattura somatica di L3 e di L1 trattata con vertebroplastica;
protrusione discale di L3-L4 ed L5-S1. Gozzo multinodulare” , concludendo che “un visus residuo di 5/10 in OS è più che sufficiente per svolgere tutte le attività e che il campo visivo dell'OS non è ridotto in maniera tale da compromettere in modo significativo la capacità lavorativa. Classicamente in agricoltura non sono richieste particolari performance visive per lavorare considerato anche che le attività si svolgono all'esterno in condizioni di luce ottimali. Pertanto, considerata la natura e il grado delle patologie diagnosticate, non risulta una diminuzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti all'età, sesso, cultura e attitudini personali della perizianda” (cfr. relazione peritale in atti).
In particolare, quanto alla patologia oculare il CTU precisa che ” Nel caso di specie nell'occhio destro è presente un distacco sieroso del neuroepitelio, secondario probabilmente a comunicazione anomala fra il disco ottico
e gli spazi a carico delle guaine del nervo ottico (pia/aracnoide). Pertanto il visus è ridotto a 1/12 anche per la presenza di una cataratta sottocapsulare posteriore che impedisce allo stato l'osservazione delle strutture oculari poste al di dietro del cristallino. Nell'occhio sinistro il cristallino è trasparente e la macula è normale ma la perizianda è affetta anche da glaucoma<…> Il visus corretto in OS è pari a 5/10 e, dall'esame della campimetria del 17/1/2019 in atti, il campo visivo risulta pari a 20°-25° sull'asse orizzontale, 10° sull'asse verticale superiore e su quello inferiore e circa 20° nei settori temporali. “
Quanto poi alla patologia osteoarticolare il consulente ha avuto cura di precisare che “La perizianda è inoltre affetta da marcata osteoporosi che ha determinato il crollo del soma di L3 e, successivamente di
L1, quest'ultimo è stato trattato con un intervento di vertebroplastica compresa la vertebroplastica preventiva di
D12. Il risultato è soddisfacente: non risultano prescritti presidi e, all'esame obiettivo, non si sono apprezzati riduzione dei movimenti del tronco, contrattura dei muscoli paravertebrali, lomosciatalgia”.
Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU dott. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Per_2
Essi non determinano per la ricorrente una diminuzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti all'età, sesso, cultura e attitudini personali.
Il c.t.u. ha adeguatamente valutato, alla luce delle risultanze documentali e dell'accurato esame obiettivo espletato, le patologie di cui risulta essere affetta la ricorrente. Le conclusioni del
Consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in quanto logicamente articolate e adeguatamente motivate.
La valutazione , infatti, appare corretta sotto il profilo metodologico, oltre che esaustiva, atteso
3 che il giudizio espresso è conforme ai criteri da applicare ai fini dell'accertamento della invalidità ordinaria, avendo il consulente espressamente considerato in concreto le condizioni del soggetto, tenendo conto della età, della formazione e personalità professionale, in guisa tale da valutare la possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte, o di svolgere attività diverse da quelle espletate (cfr. Cass. 4710/2016) confacenti alle attitudini dell'assicurato e, pertanto, può essere condivisa da questo giudice.
Ed invero, è noto che la valutazione attinente la diminuzione della capacità di lavoro ai sensi della legge 222/1984 va riferita alla capacità di lavoro semispecifica dell'assicurato, e cioè a quella capacità di produrre proficui atti lavorativi nel proprio abituale settore occupazionale o in quell'ambito di attività alternative compatibili con le sue qualità personali e le caratteristiche di preparazione professionale.
Va, infine, rilevato che parte ricorrente con le note di trattazione scritta per la precedente udienza del 6.11.2024, non ha ritenuto condivisibili le conclusioni del consulente, ribadendo in buona sostanza le doglianze già espresse in ricorso per la patologia oculare e, sostenendo l'erronea valutazione della patologia osteoarticolare. Inoltre ha prodotto un nuovo certificato medico, sopravvenuto alle operazioni peritali (segnatamente certificato del 05.08.2024 in atti, allegato alle note di trattazione scritta per il 6.11.2024).
Ebbene, si è già ampiamente evidenziato come dalla lettura dell'elaborato peritale del CTU dott
.Barra emergono le regioni per le quali il c.t.u., con motivazione logica e articolata e diffusa, sulla base della documentazione versata in atti e di un accurato esame obiettivo, non ha ritenuto che le patologie di cui è affetta la parte comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi.
Di contro, che le censure sollevate dalla parte ricorrente nelle suddette note di trattazione scritta non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per una rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass,
n. 7341/2004, Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011).
Del resto ai rilievi critici espressi da parte ricorrente, il c.t.u. ha già replicato, a seguito di invio delle osservazioni alla bozza di elaborato, ribadendo- con argomentazioni che si condividono e che qui si abbiano per trascritte- il proprio convincimento.(v.si elaborato in atti)
Quanto, infine, alla nuova documentazione allegata alle note di trattazione scritta, segnatamente
4 certificato del 5.8.24, si rileva, in via dirimente ed assorbente, che parte ricorrente non ha dedotto l'esistenza di un aggravamento delle condizioni di salute né, conseguentemente, ha puntualmente allegato se ed in che modo la documentazione prodotta sia in grado di comprovare un peggioramento delle proprie condizioni di salute, e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU nominato in tale fase di giudizio, in modo tale da comportare un quadro invalidante che determini il raggiungimento della soglia necessaria per la concessione della prestazione richiesta.
Ne discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u., ovvero una integrazione della ctu già espletata, avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc dalla parte ricorrente (v.si fasc. cartaceo di opposizione) le spese di lite sono irripetibili.
Le spese della Ctu, redatta in sede di ATP e nel presente giudizio, come liquidate in separati CP_ decreti, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge la domanda e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n.222/84;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) pone le spese di Ctu, redatta in sede di ATP ed in sede di opposizione, come liquidate in separati, decreti a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Nola, 02.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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