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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 615/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 26.10.2023 da
elettivamente Parte_1
domiciliata presso gli avv.ti Federico Strada, Tommaso Erboli e
AN RI che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1
OV NU che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 548/23 del Tribunale di Venezia
In punto: licenziamento per g.m.o.
Causa trattata all'udienza del 20.11.2025
Conclusioni per parte appellante: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte
d'appello, ferme e richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze, anche istruttorie, svolte nel primo grado di giudizio, in atti ed a verbale, da intendersi qui integralmente riscritte, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria, riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia e assolvere la Società da tutte le domande ex adverso azionate con il ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze già formulate nel primo grado di giudizio, con eventuale rinnovazione delle escussioni dei testi già escussi”
Conclusioni per parte appellata: “affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia così provvedere:
1. Rigettare l'appello proposto da e Parte_1
per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza;
2. Condannare l'appellante alla refusione delle spese del grado di appello, con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 26.10.2023 a società
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1
epigrafe con cui il Tribunale di Venezia, in parziale accoglimento del
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
ricorso promosso dall'ex dipendente – con Controparte_1
qualifica di quadro e mansioni di – ha accertato CP_2
l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 19.07.2022 in ragione della violazione dell'obbligo di repêchage e ha condannato la società al pagamento in favore del
[...]
dell'indennità risarcitoria ex art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015 CP_1
nella misura di venti mensilità.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto provata la riorganizzazione aziendale che aveva condotto all'accorpamento delle mansioni di Pilot manager e di Cabin Crew Manager nell'unica figura di Base manager affidata, nello scalo di Venezia, alla collega (già in Persona_1
precedenza Cabin Crew Manager), con conseguente soppressione del posto di lavoro in precedenza occupato dal Parimenti, ha CP_1
ritenuto dimostrata l'impossibilità di adibire il ricorrente alla mansione (inferiore) di People Support Manager, figura istituita in
Italia solo presso gli scali di Milano e Napoli (ma non a Venezia, stante la minor consistenza di personale presso tale scalo) e affidata ad assistenti di volo esperti, atteso che il ricorrente non aveva svolto la mansione di assistente di volo, non aveva la relativa abilitazione e il personale di volo aveva subito una significativa contrazione. Il
Tribunale, però, ha rilevato che la società non avrebbe fornito prova del fatto che il ricorrente non avesse le capacità professionali per svolgere quanto meno il ruolo di AO (Airport Operations and
Contract Manager), che era vacante nel periodo in cui la società stava valutando la possibilità reimpiego del ricorrente stesso ed era poi stato coperto con la nuova assunzione del sig. Tanto più Pt_2
considerando che prima dell'assunzione in il ricorrente aveva Pt_1
svolto mansioni proprio nel settore dell'handling (cui afferisce il ruolo di AO) nella posizione di Service Delivery Manager, facilmente
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
riscontrabili dal curriculum presentato per l'assunzione. La società non avrebbe neppure tentato questa verifica di ricollocazione nella mansione in parola. Di qui la violazione dell'obbligo di repêchage e la conseguente applicazione della tutela di cui all'art. 3, co. 1, d.lgs. n.
23/2015. Il Giudice ha, invece, rigettato la domanda – comunque abbandonata – volta ad ottenere la declaratoria di nullità del licenziamento per asserita discriminatorietà e ha parimenti rigettato la domanda diretta ad ottenere una maggior quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Propone appello la compagnia di volo sulla base di due motivi:
a) con il primo motivo censura la sentenza per aver ritenuto illegittimo il licenziamento per mancato assolvimento dell'obbligo di repêchage.
La società sostiene che il non avrebbe potuto ricoprire i CP_1
ruoli di HRA (Human Resources Advisor) e di AO (Airport
Operations and Contract Manager) sia perché i due ruoli erano già coperti al momento del licenziamento, sia perché difettava delle competenze necessarie, come avrebbe confermato il teste Tes_1
Rileva che dal momento della sua assunzione in l'originario Pt_1
ricorrente non aveva mai svolto mansioni nel settore dell'Handling, mentre i due colleghi assunti per coprire i posti di HRA e di AO erano due ex dipendenti di che avevano svolto ruoli analoghi a Pt_1
quelli poi ricoperti. Le esperienze lavorative maturate dal CP_1
prima dell'assunzione in erano da considerarsi insufficienti Pt_1
perché maturate presso un diverso datore di lavoro, erano limitate all'handling (che sarebbe solo una parte delle attività sotto la responsabilità dell'AO) ed erano limitate al solo territorio nazionale.
b) con il secondo motivo censura la decisione sotto il profilo dell'ammontare dell'indennità liquidata, chiedendone la riduzione, e
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
per non aver sottratto dall'ammontare dell'indennità riconosciuta il c.d. aliunde perceptum.
Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente sostenendo la correttezza della decisione gravata, fondata su di un prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie acquisite. Rileva che l'assunzione in era avvenuta in forza dell'esperienza maturata Pt_1
presso il partner commerciale certamente nota alla società atteso Pt_3
che nel contratto di lavoro si prevedeva come condizione per l'assunzione l'ottenimento delle referenze richieste dalla Compagnia.
Sostiene che non vi sarebbe prova della mancanza delle competenze necessarie per ricoprire le posizioni di HRA e di AO, così come della sussistenza in capo ai neoassunti chiamati a ricoprire tali ruoli di un bagaglio di competenze ed esperienze superiore. Rileva che nel gennaio 2024 la società aveva indetto un bando per la selezione di 15 nuovi Pilot Support Managers, posizioni del tutto compatibili con la mansione precedentemente svolta dal Contesta altresì il CP_1
secondo motivo d'appello rilevandone la carenza di specificità, non essendo state formulate critiche specifiche volte a confutare la motivazione svolta in sentenza sul punto dal giudice di prime cure.
La causa, dopo un rinvio d'ufficio motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 20.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è infondato.
1.1 – Secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di
"repechage" del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili” (tra le più recenti Cass. sez. lav., n. 2739 del 30/01/2024). La società, nel costituirsi in giudizio in primo grado, ha negato che vi fossero ulteriori possibilità occupazionali per il rilevando che gli CP_1
era stata offerta la possibilità di partecipare ad un processo di selezione interno gestito dalla casa madre nel Regno Unito per ricoprire il ruolo di Crew Training Coordinator, e che tale selezione si era conclusa in modo sfavorevole per il ricorrente. Ha quindi affermato che non vi erano ulteriori posizioni vacanti che quest'ultimo avrebbe potuto ricoprire, dando atto che, successivamente al suo licenziamento, non erano stati assunti altri dipendenti con qualifica di quadro, ad eccezione del sig. , assunto presso lo scalo di CP_3
Malpensa ad oltre sei mesi dal licenziamento e con mansioni di
Airport Operations and Contract Manager (AO), che richiedevano competenze estranee al background professionale dello stesso. La società ha altresì depositato degli estratti del Libro Unico a sostegno della prospettazione offerta.
1.2 – Nel corso della fase istruttoria è, tuttavia, emerso che la società – sostanzialmente in concomitanza con il licenziamento del ricorrente, nel mese di luglio 2022 – aveva assunto come Airport Operations and
Contract Manager il sig. e che il ricorrente, prima Pt_2
dell'assunzione presso aveva svolto mansioni di Service Pt_1
Delivery Manager, afferenti al settore dell'handling, presso la società partner commerciale di occupandosi della gestione del Pt_3 Pt_1
contratto che aveva con le compagnie di gestione Pt_1
aeroportuale/assistenza a terra, in particolare con la Parte_4
seguendo non solo l'aeroporto di Napoli ma anche tutti gli altri in cui era presente la GH. L'assunzione di in data 11.07.2022, Pt_2
peraltro con lo stesso inquadramento del (quadro livello 1) CP_1
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
risulta documentalmente dal LUL prodotto in causa e la società non ha negato, neppure in grado d'appello, che il avesse svolto CP_1
l'attività di gestione del rapporto contrattuale tra la società di handling Part e Tali elementi sono stati correttamente valorizzati dal Pt_1
giudice di prime cure atteso che, nel corso dell'istruttoria orale, il teste di parte resistente ha chiarito che l'AO si occupa proprio Tes_1
dei rapporti con le società di handling. È ben vero che lo stesso teste ha dichiarato che “dal mio punto di vista il ruolo di HRA e AO non potevano essere assunti dal ricorrente per ragioni correlate al corso di studi, alle competenze e alla esperienza pregressa maturata. ADR: io sono entrato in nel gennaio 2019 a me non risulta che il Pt_1
ricorrente abbia mai ricoperto ruoli rientranti nell'ambito dell'Handling con quanto ne consegue in ordine alle esperienze pregresse”. Tale dichiarazione, tuttavia, risulta all'evidenza riferita all'attività svolta dal nel periodo rispetto al quale il teste CP_1
poteva riferire, senza considerare le pregresse esperienze lavorative del ricorrente. Tali pregresse esperienze nel settore dell'handling non solo non sono state contestate, ma la società appellante le ha anche ammesse nel suo ricorso in appello (pag. 24), limitandosi a rilevare che le stesse sarebbero insufficienti per svolgere la mansione di
AO, atteso che erano state svolte per un diverso datore di lavoro, erano limitate all'handling (che sarebbe solo una parte delle attività di competenza dell'AO) e avevano riguardato il solo territorio italiano. Si tratta, a ben vedere, di rilievi apodittici e meramente valutativi, che non forniscono indicazioni specifiche circa la presenza di rilevanti profili di differenziazione tra il ruolo di AO e le mansioni in passato svolte dal né chiariscono quali CP_1
diverse competenze venissero in rilievo per ricoprire il ruolo di
AO anche su scali in territorio estero. Parimenti, non consentono
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
di apprezzare neppure quale diverso, specifico e superiore bagaglio professionale avesse il (inquadrato nello stesso Parte_5
livello di quadro) rispetto all'appellato che, come si è visto, aveva già svolto l'attività di gestione dei rapporti tra la stessa e la società Pt_1
di handling HG;
a maggior ragione tenendo presente che, da quanto emerso dalle dichiarazioni del teste “l'AO si occupa dei Tes_1
rapporti con le società di Handling”. Non è stata, in ultima analisi, fornita prova che le mansioni di AO fossero incompatibili o estranee al bagaglio professionale dell'appellato. Giova, inoltre, rilevare che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente alla soppressione del posto di lavoro, ai fini della verifica circa l'assolvimento dell'obbligo di repêchage gravante sul datore, il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva costituisce un elemento che il giudice deve valutare per accertare in concreto se il lavoratore licenziato fosse o meno in grado - sulla base di circostanze oggettivamente verificabili addotte dal datore medesimo e avuto riguardo alla specifica formazione e all'intera esperienza professionale del dipendente - di espletare le mansioni di chi è stato assunto ex novo, sebbene inquadrato nello stesso livello o in livello inferiore” (Cass. sez. lav., n.
31561 del 13/11/2023). Nel caso di specie è ben vero che il rapporto di lavoro non era disciplinato da alcun contratto collettivo ma solo dal contratto di assunzione e dal regolamento interno della Compagnia, ma comunque assume rilevanza il fatto che il Parte_5
avesse lo stesso livello di inquadramento del e non è stata CP_1
fornita prova che le mansioni afferenti al ruolo di AO fossero incompatibili con il bagaglio professionale di quest'ultimo.
1.3 – Neppure assume rilievo il fatto che l'assunzione di sia Pt_2
intervenuta (in data 11.07.2022 come da LUL) prima della
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
formalizzazione del licenziamento dell'appellato in data 19.07.2022
(peraltro di pochissimi giorni), atteso che la soppressione delle mansioni di risaliva – per espressa ammissione della CP_2
Compagnia – al 2021 e da allora la società – sempre per sua espressa ammissione – stava valutando delle possibili soluzioni per evitare il licenziamento del (dapprima inibito dalla disciplina CP_1
emergenziale introdotta in occasione della pandemia da Covid19, e poi ulteriormente posticipato rispetto al periodo di Cassa integrazione e di aspettativa concessa al dipendente). In tale contesto di ricerca di una soluzione volta a conservare il posto di lavoro del la CP_1
società non risulta abbia neppure valutato la possibilità di adibire l'appellato alla mansione di AO, preferendo procedere ad una nuova assunzione.
1.4 – Va, dunque, confermata l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repêchage.
2 – Il secondo motivo d'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
2.1 – Risulta inammissibile nella parte in cui si limita a richiedere la mera riduzione della quantificazione dell'indennità risarcitoria riconosciuta nella sentenza di primo grado in favore del lavoratore senza sottoporre a specifica critica le ragioni poste a fondamento di tale quantificazione che sono state puntualmente esposte dal giudice di prime cure sulla base dei parametri dell'art. 8 l. n. 604/1966, in coerenza con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 194/2018.
2.2 – Risulta, invece, infondato nella parte in cui si chiede che dall'ammontare liquidato venga detratto l'aliunde perceptum, atteso che l'indennità risarcitoria ex art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015 è un'indennità onnicomprensiva, che presuppone la definitiva
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
cessazione del rapporto di lavoro, del tutto assimilabile a quella prevista dall'art. 18, co. 5, l. n. 300/70, in relazione alla quale la
Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “In caso di licenziamento illegittimo cui consegua la tutela risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, st.lav. riformulato non trova applicazione la detrazione dell'"aliunde perceptum", in quanto tale ipotesi, a differenza di quella contemplata dal precedente comma 4, comporta comunque la cessazione del rapporto con effetto dalla data del recesso, sicché la corresponsione di un'indennità omnicomprensiva, che già tenga conto anche delle condizioni delle parti (e quindi presumibilmente pure della eventuale situazione lavorativa del dipendente dal punto di vista della collaborazione eventualmente prestata per la riduzione del danno), non può assumere caratteristiche analoghe a quelle che caratterizzano la fattispecie ex comma 4, rispecchiando, dunque, la diversità delle situazioni, in una prospettiva sistematica di unitaria e coerente disciplina delle conseguenze sanzionatorie, la mancata espressa previsione, nel comma 5, del principio della detrazione dell'"aliunde" di cui al comma 4” (Cass. sez. lav., n. 16786 del 06/08/2020).
3 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori tra i minimi e i medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 5.000 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. OV
NU dichiaratosi anticipatario.
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IP DA IA SS
~ 11 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 26.10.2023 da
elettivamente Parte_1
domiciliata presso gli avv.ti Federico Strada, Tommaso Erboli e
AN RI che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1
OV NU che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 548/23 del Tribunale di Venezia
In punto: licenziamento per g.m.o.
Causa trattata all'udienza del 20.11.2025
Conclusioni per parte appellante: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte
d'appello, ferme e richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze, anche istruttorie, svolte nel primo grado di giudizio, in atti ed a verbale, da intendersi qui integralmente riscritte, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria, riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia e assolvere la Società da tutte le domande ex adverso azionate con il ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze già formulate nel primo grado di giudizio, con eventuale rinnovazione delle escussioni dei testi già escussi”
Conclusioni per parte appellata: “affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia così provvedere:
1. Rigettare l'appello proposto da e Parte_1
per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza;
2. Condannare l'appellante alla refusione delle spese del grado di appello, con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 26.10.2023 a società
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1
epigrafe con cui il Tribunale di Venezia, in parziale accoglimento del
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
ricorso promosso dall'ex dipendente – con Controparte_1
qualifica di quadro e mansioni di – ha accertato CP_2
l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 19.07.2022 in ragione della violazione dell'obbligo di repêchage e ha condannato la società al pagamento in favore del
[...]
dell'indennità risarcitoria ex art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015 CP_1
nella misura di venti mensilità.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto provata la riorganizzazione aziendale che aveva condotto all'accorpamento delle mansioni di Pilot manager e di Cabin Crew Manager nell'unica figura di Base manager affidata, nello scalo di Venezia, alla collega (già in Persona_1
precedenza Cabin Crew Manager), con conseguente soppressione del posto di lavoro in precedenza occupato dal Parimenti, ha CP_1
ritenuto dimostrata l'impossibilità di adibire il ricorrente alla mansione (inferiore) di People Support Manager, figura istituita in
Italia solo presso gli scali di Milano e Napoli (ma non a Venezia, stante la minor consistenza di personale presso tale scalo) e affidata ad assistenti di volo esperti, atteso che il ricorrente non aveva svolto la mansione di assistente di volo, non aveva la relativa abilitazione e il personale di volo aveva subito una significativa contrazione. Il
Tribunale, però, ha rilevato che la società non avrebbe fornito prova del fatto che il ricorrente non avesse le capacità professionali per svolgere quanto meno il ruolo di AO (Airport Operations and
Contract Manager), che era vacante nel periodo in cui la società stava valutando la possibilità reimpiego del ricorrente stesso ed era poi stato coperto con la nuova assunzione del sig. Tanto più Pt_2
considerando che prima dell'assunzione in il ricorrente aveva Pt_1
svolto mansioni proprio nel settore dell'handling (cui afferisce il ruolo di AO) nella posizione di Service Delivery Manager, facilmente
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
riscontrabili dal curriculum presentato per l'assunzione. La società non avrebbe neppure tentato questa verifica di ricollocazione nella mansione in parola. Di qui la violazione dell'obbligo di repêchage e la conseguente applicazione della tutela di cui all'art. 3, co. 1, d.lgs. n.
23/2015. Il Giudice ha, invece, rigettato la domanda – comunque abbandonata – volta ad ottenere la declaratoria di nullità del licenziamento per asserita discriminatorietà e ha parimenti rigettato la domanda diretta ad ottenere una maggior quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Propone appello la compagnia di volo sulla base di due motivi:
a) con il primo motivo censura la sentenza per aver ritenuto illegittimo il licenziamento per mancato assolvimento dell'obbligo di repêchage.
La società sostiene che il non avrebbe potuto ricoprire i CP_1
ruoli di HRA (Human Resources Advisor) e di AO (Airport
Operations and Contract Manager) sia perché i due ruoli erano già coperti al momento del licenziamento, sia perché difettava delle competenze necessarie, come avrebbe confermato il teste Tes_1
Rileva che dal momento della sua assunzione in l'originario Pt_1
ricorrente non aveva mai svolto mansioni nel settore dell'Handling, mentre i due colleghi assunti per coprire i posti di HRA e di AO erano due ex dipendenti di che avevano svolto ruoli analoghi a Pt_1
quelli poi ricoperti. Le esperienze lavorative maturate dal CP_1
prima dell'assunzione in erano da considerarsi insufficienti Pt_1
perché maturate presso un diverso datore di lavoro, erano limitate all'handling (che sarebbe solo una parte delle attività sotto la responsabilità dell'AO) ed erano limitate al solo territorio nazionale.
b) con il secondo motivo censura la decisione sotto il profilo dell'ammontare dell'indennità liquidata, chiedendone la riduzione, e
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
per non aver sottratto dall'ammontare dell'indennità riconosciuta il c.d. aliunde perceptum.
Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente sostenendo la correttezza della decisione gravata, fondata su di un prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie acquisite. Rileva che l'assunzione in era avvenuta in forza dell'esperienza maturata Pt_1
presso il partner commerciale certamente nota alla società atteso Pt_3
che nel contratto di lavoro si prevedeva come condizione per l'assunzione l'ottenimento delle referenze richieste dalla Compagnia.
Sostiene che non vi sarebbe prova della mancanza delle competenze necessarie per ricoprire le posizioni di HRA e di AO, così come della sussistenza in capo ai neoassunti chiamati a ricoprire tali ruoli di un bagaglio di competenze ed esperienze superiore. Rileva che nel gennaio 2024 la società aveva indetto un bando per la selezione di 15 nuovi Pilot Support Managers, posizioni del tutto compatibili con la mansione precedentemente svolta dal Contesta altresì il CP_1
secondo motivo d'appello rilevandone la carenza di specificità, non essendo state formulate critiche specifiche volte a confutare la motivazione svolta in sentenza sul punto dal giudice di prime cure.
La causa, dopo un rinvio d'ufficio motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 20.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è infondato.
1.1 – Secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di
"repechage" del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili” (tra le più recenti Cass. sez. lav., n. 2739 del 30/01/2024). La società, nel costituirsi in giudizio in primo grado, ha negato che vi fossero ulteriori possibilità occupazionali per il rilevando che gli CP_1
era stata offerta la possibilità di partecipare ad un processo di selezione interno gestito dalla casa madre nel Regno Unito per ricoprire il ruolo di Crew Training Coordinator, e che tale selezione si era conclusa in modo sfavorevole per il ricorrente. Ha quindi affermato che non vi erano ulteriori posizioni vacanti che quest'ultimo avrebbe potuto ricoprire, dando atto che, successivamente al suo licenziamento, non erano stati assunti altri dipendenti con qualifica di quadro, ad eccezione del sig. , assunto presso lo scalo di CP_3
Malpensa ad oltre sei mesi dal licenziamento e con mansioni di
Airport Operations and Contract Manager (AO), che richiedevano competenze estranee al background professionale dello stesso. La società ha altresì depositato degli estratti del Libro Unico a sostegno della prospettazione offerta.
1.2 – Nel corso della fase istruttoria è, tuttavia, emerso che la società – sostanzialmente in concomitanza con il licenziamento del ricorrente, nel mese di luglio 2022 – aveva assunto come Airport Operations and
Contract Manager il sig. e che il ricorrente, prima Pt_2
dell'assunzione presso aveva svolto mansioni di Service Pt_1
Delivery Manager, afferenti al settore dell'handling, presso la società partner commerciale di occupandosi della gestione del Pt_3 Pt_1
contratto che aveva con le compagnie di gestione Pt_1
aeroportuale/assistenza a terra, in particolare con la Parte_4
seguendo non solo l'aeroporto di Napoli ma anche tutti gli altri in cui era presente la GH. L'assunzione di in data 11.07.2022, Pt_2
peraltro con lo stesso inquadramento del (quadro livello 1) CP_1
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
risulta documentalmente dal LUL prodotto in causa e la società non ha negato, neppure in grado d'appello, che il avesse svolto CP_1
l'attività di gestione del rapporto contrattuale tra la società di handling Part e Tali elementi sono stati correttamente valorizzati dal Pt_1
giudice di prime cure atteso che, nel corso dell'istruttoria orale, il teste di parte resistente ha chiarito che l'AO si occupa proprio Tes_1
dei rapporti con le società di handling. È ben vero che lo stesso teste ha dichiarato che “dal mio punto di vista il ruolo di HRA e AO non potevano essere assunti dal ricorrente per ragioni correlate al corso di studi, alle competenze e alla esperienza pregressa maturata. ADR: io sono entrato in nel gennaio 2019 a me non risulta che il Pt_1
ricorrente abbia mai ricoperto ruoli rientranti nell'ambito dell'Handling con quanto ne consegue in ordine alle esperienze pregresse”. Tale dichiarazione, tuttavia, risulta all'evidenza riferita all'attività svolta dal nel periodo rispetto al quale il teste CP_1
poteva riferire, senza considerare le pregresse esperienze lavorative del ricorrente. Tali pregresse esperienze nel settore dell'handling non solo non sono state contestate, ma la società appellante le ha anche ammesse nel suo ricorso in appello (pag. 24), limitandosi a rilevare che le stesse sarebbero insufficienti per svolgere la mansione di
AO, atteso che erano state svolte per un diverso datore di lavoro, erano limitate all'handling (che sarebbe solo una parte delle attività di competenza dell'AO) e avevano riguardato il solo territorio italiano. Si tratta, a ben vedere, di rilievi apodittici e meramente valutativi, che non forniscono indicazioni specifiche circa la presenza di rilevanti profili di differenziazione tra il ruolo di AO e le mansioni in passato svolte dal né chiariscono quali CP_1
diverse competenze venissero in rilievo per ricoprire il ruolo di
AO anche su scali in territorio estero. Parimenti, non consentono
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
di apprezzare neppure quale diverso, specifico e superiore bagaglio professionale avesse il (inquadrato nello stesso Parte_5
livello di quadro) rispetto all'appellato che, come si è visto, aveva già svolto l'attività di gestione dei rapporti tra la stessa e la società Pt_1
di handling HG;
a maggior ragione tenendo presente che, da quanto emerso dalle dichiarazioni del teste “l'AO si occupa dei Tes_1
rapporti con le società di Handling”. Non è stata, in ultima analisi, fornita prova che le mansioni di AO fossero incompatibili o estranee al bagaglio professionale dell'appellato. Giova, inoltre, rilevare che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente alla soppressione del posto di lavoro, ai fini della verifica circa l'assolvimento dell'obbligo di repêchage gravante sul datore, il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva costituisce un elemento che il giudice deve valutare per accertare in concreto se il lavoratore licenziato fosse o meno in grado - sulla base di circostanze oggettivamente verificabili addotte dal datore medesimo e avuto riguardo alla specifica formazione e all'intera esperienza professionale del dipendente - di espletare le mansioni di chi è stato assunto ex novo, sebbene inquadrato nello stesso livello o in livello inferiore” (Cass. sez. lav., n.
31561 del 13/11/2023). Nel caso di specie è ben vero che il rapporto di lavoro non era disciplinato da alcun contratto collettivo ma solo dal contratto di assunzione e dal regolamento interno della Compagnia, ma comunque assume rilevanza il fatto che il Parte_5
avesse lo stesso livello di inquadramento del e non è stata CP_1
fornita prova che le mansioni afferenti al ruolo di AO fossero incompatibili con il bagaglio professionale di quest'ultimo.
1.3 – Neppure assume rilievo il fatto che l'assunzione di sia Pt_2
intervenuta (in data 11.07.2022 come da LUL) prima della
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formalizzazione del licenziamento dell'appellato in data 19.07.2022
(peraltro di pochissimi giorni), atteso che la soppressione delle mansioni di risaliva – per espressa ammissione della CP_2
Compagnia – al 2021 e da allora la società – sempre per sua espressa ammissione – stava valutando delle possibili soluzioni per evitare il licenziamento del (dapprima inibito dalla disciplina CP_1
emergenziale introdotta in occasione della pandemia da Covid19, e poi ulteriormente posticipato rispetto al periodo di Cassa integrazione e di aspettativa concessa al dipendente). In tale contesto di ricerca di una soluzione volta a conservare il posto di lavoro del la CP_1
società non risulta abbia neppure valutato la possibilità di adibire l'appellato alla mansione di AO, preferendo procedere ad una nuova assunzione.
1.4 – Va, dunque, confermata l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repêchage.
2 – Il secondo motivo d'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
2.1 – Risulta inammissibile nella parte in cui si limita a richiedere la mera riduzione della quantificazione dell'indennità risarcitoria riconosciuta nella sentenza di primo grado in favore del lavoratore senza sottoporre a specifica critica le ragioni poste a fondamento di tale quantificazione che sono state puntualmente esposte dal giudice di prime cure sulla base dei parametri dell'art. 8 l. n. 604/1966, in coerenza con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 194/2018.
2.2 – Risulta, invece, infondato nella parte in cui si chiede che dall'ammontare liquidato venga detratto l'aliunde perceptum, atteso che l'indennità risarcitoria ex art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015 è un'indennità onnicomprensiva, che presuppone la definitiva
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cessazione del rapporto di lavoro, del tutto assimilabile a quella prevista dall'art. 18, co. 5, l. n. 300/70, in relazione alla quale la
Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “In caso di licenziamento illegittimo cui consegua la tutela risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, st.lav. riformulato non trova applicazione la detrazione dell'"aliunde perceptum", in quanto tale ipotesi, a differenza di quella contemplata dal precedente comma 4, comporta comunque la cessazione del rapporto con effetto dalla data del recesso, sicché la corresponsione di un'indennità omnicomprensiva, che già tenga conto anche delle condizioni delle parti (e quindi presumibilmente pure della eventuale situazione lavorativa del dipendente dal punto di vista della collaborazione eventualmente prestata per la riduzione del danno), non può assumere caratteristiche analoghe a quelle che caratterizzano la fattispecie ex comma 4, rispecchiando, dunque, la diversità delle situazioni, in una prospettiva sistematica di unitaria e coerente disciplina delle conseguenze sanzionatorie, la mancata espressa previsione, nel comma 5, del principio della detrazione dell'"aliunde" di cui al comma 4” (Cass. sez. lav., n. 16786 del 06/08/2020).
3 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori tra i minimi e i medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 5.000 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. OV
NU dichiaratosi anticipatario.
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IP DA IA SS
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