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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 15208/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15208/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 18/02/1971 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE GREGORIO DIANA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/12/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di ha dedotto di aver ricevuto la notifica dell'avviso di addebito n.
37120240009419880000 l'11.11.2024 per contributi dovuti alla Gestione
Artigiani dal luglio 2015 al dicembre 2015 per l'importo complessivo di €
3.097,69; che tale importo è stato dichiarato non dovuto con sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 4495/2023, passata in giudicato ed emessa a
1 seguito di opposizione all'avviso di addebito n. 37120220007091271000 notificatagli l'1.8.2022 per i contributi per lo stesso periodo;
l'insussistenza della pretesa creditoria;
la prescrizione.
Ha, quindi, agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, di dichiarare non dovuti i contributi richiesti nell'avviso opposto con vittoria di spese di lite e con condanna per lite temeraria.
L' si è costituita in giudizio chiedendo la cessata materia in quanto ha CP_1 proceduto all'annullamento dell'avviso di addebito.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Per effetto dello sgravio totale dell'importo indicato nell'avviso di addebito opposto, documentato da parte resistente, va pronunciata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
2 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974;
1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass. 8.11.2007
n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194;
Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
SPESE DI LITE
Quanto al governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 23600/2009)
l'onere della prova in ordine alla sussistenza di tutti i fatti costitutivi della pretesa contributiva è a carico dell' Il riconoscimento della CP_1
3 fondatezza dell'opposizione avvenuto dopo la proposizione dell'azione giudiziaria e la documentazione in atti fanno ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento.
Le spese di lite tra parte ricorrente e l' seguono la soccombenza e CP_1 sono liquidate in dispositivo.
Deve essere rigettata la domanda di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c. in quanto tale responsabilità presuppone comunque, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente e l'elemento soggettivo di tale illecito non è in re ipsa in caso di fondatezza della domanda giudiziale. Allo stesso modo, non vi è alcuna allegazione di danno in ordine alla responsabilità di cui all'art. 96 co. 1 c.p.c.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 9912/2018), infatti,
“la responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. , a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
4 2. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente, delle CP_1 spese di lite che si liquidano in € 886,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 17/03/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15208/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 18/02/1971 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE GREGORIO DIANA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/12/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di ha dedotto di aver ricevuto la notifica dell'avviso di addebito n.
37120240009419880000 l'11.11.2024 per contributi dovuti alla Gestione
Artigiani dal luglio 2015 al dicembre 2015 per l'importo complessivo di €
3.097,69; che tale importo è stato dichiarato non dovuto con sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 4495/2023, passata in giudicato ed emessa a
1 seguito di opposizione all'avviso di addebito n. 37120220007091271000 notificatagli l'1.8.2022 per i contributi per lo stesso periodo;
l'insussistenza della pretesa creditoria;
la prescrizione.
Ha, quindi, agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, di dichiarare non dovuti i contributi richiesti nell'avviso opposto con vittoria di spese di lite e con condanna per lite temeraria.
L' si è costituita in giudizio chiedendo la cessata materia in quanto ha CP_1 proceduto all'annullamento dell'avviso di addebito.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Per effetto dello sgravio totale dell'importo indicato nell'avviso di addebito opposto, documentato da parte resistente, va pronunciata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
2 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974;
1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass. 8.11.2007
n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194;
Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
SPESE DI LITE
Quanto al governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 23600/2009)
l'onere della prova in ordine alla sussistenza di tutti i fatti costitutivi della pretesa contributiva è a carico dell' Il riconoscimento della CP_1
3 fondatezza dell'opposizione avvenuto dopo la proposizione dell'azione giudiziaria e la documentazione in atti fanno ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento.
Le spese di lite tra parte ricorrente e l' seguono la soccombenza e CP_1 sono liquidate in dispositivo.
Deve essere rigettata la domanda di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c. in quanto tale responsabilità presuppone comunque, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente e l'elemento soggettivo di tale illecito non è in re ipsa in caso di fondatezza della domanda giudiziale. Allo stesso modo, non vi è alcuna allegazione di danno in ordine alla responsabilità di cui all'art. 96 co. 1 c.p.c.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 9912/2018), infatti,
“la responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. , a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
4 2. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente, delle CP_1 spese di lite che si liquidano in € 886,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 17/03/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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