TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 16279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16279 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36432/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , in proprio e nella
[...] Parte_11 Parte_12 qualità indicata dei loro danti causa, e rappresentati e difesi dagli avvocati LAU
JOACHIM, del foro di Arezzo, IU RI del foro di Mantova, e CP_1
, del foro di Firenze, elettivamente domiciliati come da procura in atti.
[...]
Attori
CONTRO
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA IN PERSONA
DELL'AMBASCIATORE ACCREDITATO PRO TEMPORE IN ITALIA con sede in
Roma, Via San Martino della Battaglia 1,
Convenuta contumace
pagina1 di 18 in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato nella sua nota sede di Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
Intervenuto
oggetto: risarcimento del danno da crimini di guerra.
conclusioni: “Voglia ill.mo Tribunale di Roma adito, reietta ogni contraria deduzione eccezione o domanda contraria:
-in via pregiudiziale, dichiarare la propria giurisdizione e competenza;
- in via principale, condannare, per i motivi esposti in atti, la convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di Controparte_3 un equo risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale iure proprio o iure hereditario a favore di ciascuno degli attori in misura non inferiore a 50.000,00 €, o la maggiore somma ritenuta di Giustizia, oltre a interessi del 4% dal 1945 come previsto dall'art. 32 dell'allegato n. IV dell'accordo di Londra del 27.2.1953 o in subordine gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal 8 maggio 1945, e in aggiunta
- a favore di (erede di , Parte_4 Persona_1 Parte_5
(erede di ) e , di almeno ulteriori €
[...] Persona_2 Parte_7
20.000,00 ciascuno, o la maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia, per il danno da menomazione fisica e/o invalidità permanente subito dallo stesso o dai rispettivi danti causa, oltre a interessi del 4% dal 1945 come previsto dall'art. 32 dell'allegato n. IV dell'accordo di Londra del 27.2.1953 o in subordine gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal 8 maggio 1945;
- in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistente una contitolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
condannare, in via solidale con la convenuta CP_2 Controparte_3
il , in persona del Ministro pro
[...] Controparte_2 Controparte_2 tempore, al pagamento delle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale iure proprio o iure hereditatis a favore di ciascuno degli attori nella misura e negli importi come sopra indicati in via principale;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistente la titolarità esclusiva, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
, condannare il Controparte_2 Controparte_2
in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle somme spettanti a
[...] titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale iure proprio o iure hereditatis a favore di ciascuno degli attori nella misura e negli importi come sopra indicati in via principale;
pagina2 di 18 - in ogni caso, porre a carico della controparte le spese del CTU dott. e Persona_3 condannare parte avversa a rifondere le spese di lite, ivi compreso il rimborso forfettario nella misura del 15%, con richiesta di disporre ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite liquidate in favore dei sottoscritti procuratori”.
Conclusioni per parte convenuta costituita: “Voglia il Tribunale adito, a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è Controparte_2 causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, Controparte_3 dichiarare le domande formulate dalla odierna attrice improponibili per intervenuta decadenza o, comunque, infondate in quanto attinenti a crediti prescritti, nonché per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per
l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già percepite da de cuius e quelle che in ogni caso avrebbe potuto percepire, usando l'ordinaria diligenza, per il medesimo titolo di cui è causa. Spese vinte”.
FATTO E PROCESSO
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
I sopra individuati attori hanno citato in giudizio la di Controparte_3
chiedendo che quest'ultima venisse condannata a risarcire tutti i danni patiti CP_3 dai medesimi oppure dai propri rispettivi danti causa, in ragione della deportazione in avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale, quando furono costretto a CP_3 prestare la propria attività lavorativa in favore delle imprese del Reich presso alcuni
Konzentrationslager. In particolare, il risarcimento è richiesto iure proprio da Parte_1
e nonché iure hereditatis da ,
[...] Parte_7 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_8
e . Parte_9 Parte_10 Parte_13 Parte_12
I primi due, infatti, erano militari del Regio Esercito, ed alla data della dichiarazione di armistizio, o nei giorni successivi erano stati fatti prigionieri dalle truppe tedesche.
Nella tesi di parte attrice, (classe '23), si trovava a Como presso il Parte_1
67° reggimento a quella data, ed in un primo momento era riuscito a scappare pagina3 di 18 rifugiandosi a casa ( Cortenova) ove era stato rastrellato dalle truppe tedesche in data
23.10.1944 e tale situazione aveva determinato la perdita della qualifica di militare e ne faceva “un civile”. Venne “assegnato” ad un imprenditore edile ed adibito allo sgombero di macerie dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco cibo, e nella costante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini. Liberato dagli alleati alla fine della guerra tornò in Itali. ra rimasto prigioniero per giorni 583. Parte_1
( classe 1916) invece, si trovava in Lubjana ( Sovenia), con il Parte_7 proprio reparto. Rastrellato dall'esercito tedesco come e quando non si sa, e deportato in e deportato dapprima nel Stammlager V A dove gli fu assegnato il numero di CP_3 prigioniero 2620 (cartolina doc. 7, pag. 11-12; elenco rimpatri CRI, Palermo doc.
7.1 depositato con II memoria istruttoria). Successivamente, fu deportato a Heilbron, nel campo di Weinsberg e costretto a lavorare per la ferrovia tedesca, la Reichsbahn. Anch'egli sottoposto a noti maltrattamenti ed in condizioni di vita penose, senza protezione dal freddo, razioni di cibo insufficienti, sotto la minaccia di punizioni era rimasto prigioniero per giorni 605. Liberato dagli alleati alla fine della guerra tornò in Italia.
, ha – invece – agito, quale figlio ed erede di Parte_2 Per_4
nato il [...] e deceduto nel suo letto in data 30.01.2010, lamenta che il
[...] padre e dante causa fu fatto prigioniero dalle truppe tedesche a Fortezza, nella stessa data del 08.09.1943 e deportato in Austria e detenuto nello Stalag 398 e successivamente trasferito nello Stammlager VVII B, con il numero di prigioniero 91110; assegnato alla squadra di lavoro venne assegnato all'industria bellica del vicino paese di Seyr Pt_14
Altenmark. Anch'egli venne costretto a lavorare dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco cibo, e nella sostante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini. Rimase prigioniero per giorni 583. Liberato dagli alleati alla fine della guerra tornò in Italia.
Per , (26.4.1925 e deceduto in data 18.11.2018) agisce in giudizio il Persona_5 figlio ed erede . Il primo, invece non era militare. Era stato catturato come Parte_3 civile e trasferito a Bologna fu costretto a salire su di un carro bestiame, come lavoratore coatto per la finito a Ingolstadt, e ivi costretto a lavorare, prima come CP_3 contadino, poi come operaio. Il numero di prigioniero era il 4736. Anch'egli era stato costretto a lavorare dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco cibo, e nella sostante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini. Liberato dagli alleati alla fine della guerra tornò in Italia. Rimase asseritamente prigioniero per giorni 248. La domanda di indennizzo di cui all'articolo 6 del D.p.R. 2043/1963 del citato, era stata rigettata per “mancata presentazione del documento idoneo a comprovare la deportazione in campo di sterminio. Ma nella tesi di parte attrice ciò non bastava a negare che costui sia rimasto vittima del crimine internazionale.
Per ( Napoli 2.6.1923, Napoli 27.02.1988) agisce in giudizio la figlia Persona_1
. Il padre era stato fatto prigioniero dalle truppe tedesche in Grecia, ( dove e Parte_4 quando non è precisato) e deportato in in condizioni terribili. Internato nello CP_3
pagina4 di 18 Stalag III B a Fustemberg sull'Oder, gli fu assegnato il numero di prigionie 315391 e poi trasferito nello Stalag III D, a Berlino, costretto a lavorare per l'industria bellica, e per rimuovere macerie. Anch'egli era stato costretto a lavorare dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco cibo, e nella costante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini. Liberato dagli alleati alla fine della guerra tornò in Italia. Complessivamente lo stesso rimase prigioniero del terzo Reich per giorni 607. Va precisato che ricevette la Pt_15 al merito di guerra, per aver rifiutato di servire il regime nazista. Anche per costui la difesa erariale eccepisce la mancata presentazione di documento idoneo a comprovare la deportazione in campo di sterminio ma solo in campo di lavoro.
, (09.06.1924 e deceduto in data 3.10.1990 a Sondrio a causa di Persona_2 un carcinoma polmonare) viene rappresentato in questa sede dalla figlia ed erede
[...]
Catturato dalle truppe tedesche ad Aqui insieme ai suoi commilitoni, Parte_5 venne deportato in Westfalia, e costretto a lavorare per la società di costruzioni TE IX
Sohne AG con numero di prigioniero 59296. Anch'egli, come gli altri attori, era stato costretto a lavorare dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, senza sufficiente cibo, e nella sostante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini. Liberato dagli alleati alla fine della guerra tornò in Italia.La prigionia ed il lavoro coatto erano durati complessivamente
608 giorni. Durante la prigionia aveva contratto la TBC, risalente al 1945 che ne aveva compromesso la capacità respiratoria e che era stata curata con curata con pneumotorace terapeutico sinistro per 10 anni, peraltro complicato da versamento pleurico e che gli era valso il riconoscimento di invalido di guerra. Per quanto riguarda infezione tubercolare curata, la SIMLA prevede una classificazione specifica nelle sue tabelle, con punteggi che variano in base a Esiti anatomici e funzionali (ad esempio, presenza di lesioni residue, fibrosi, cavitazioni). Compromissione respiratoria (valutata tramite parametri clinici e funzionali). Eventuali complicanze extrapolmonari (pleurite, coinvolgimento osseo, ecc.).
Il punteggio indicativo per una tubercolosi curata senza esiti funzionali significativi è generalmente basso (intorno a 10-15 punti), mentre in presenza di esiti fibrotici o riduzione della capacità respiratoria può salire fino a 30-40 punti, secondo la gravità.
agisce quale erede di ( 18.06.1924 – 30.10.1992) Parte_6 Persona_6 militare dell'esercito regio, catturato a Merano dalle truppe tedesche e deportato in in condizioni terribili, internato nello Stalag VI a Bonn Duisdorf costretto a CP_3 lavorare nell'industria bellica tedesca ( stabilimento della Dynamit Nobel AG) dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco cibo, e nella costante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini. Liberato dagli alleati alla fine della guerra tornò in Italia.
agisce in qualità di figlia ed erede di , che a sua volta CP_4 CP_4 aveva diritto al risarcimento per la morte di nato a [...] il [...] Persona_7 catturato a AL (AR in data 05.08.1944) deceduto in data 02.04.1945 nel campo di Kahla.
Anche , fu costretto a lavorare dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco Per_7 cibo, e nella costante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini. La madre dell'attrice in particolare, non superò mai la perdita del fratello . CP_4 Per_7
pagina5 di 18 , agisce in giudizio quale figlia di , ( nato il Parte_9 Persona_8
03.10.1918 e deceduto il 09.05.1974 a;
militare dell'esercito regio, fu catturato dalle Pt_3 truppe tedesche sull'isola D'Elba, in data 27.9.1943 insieme ai suoi commilitoni. Deportato in in condizioni terribili fu costretto a lavorare per l'industria bellica tedesca, in CP_3 particolare nella fabbrica OH & Karl AG fu costretto a lavorare dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco cibo, e nella costante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini. Liberato dagli alleati alla fine della guerra tornò in Italia.
pronipote di ( nato a [...] il [...] Parte_10 Persona_9 deceduto a Lecco il 18.06.1962). Deportato in in condizioni terribili fu costretto a CP_3 lavorare nell'industria bellica tedesca. fu costretto a lavorare dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco cibo, e nella costante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini. Liberato dagli alleati alla fine della guerra tornò in Italia.
, pronipote di , ( Pagnona 3.11.1927 e Parte_13 Persona_10 deceduto a Como il 08.10.2018) agisce in giudizio per il risarcimento dei danni subiti dall'avo. Deportato in in condizioni terribili, fu costretto a lavorare CP_3 nell'industria bellica tedesca dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco cibo, e nella costante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini.
agisce quale figlia ed erede di , ( il Parte_12 Persona_11 Per_12
10.4.1903 deceduto in Milano il 3.08.1987) al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal genitore. militare dell'esercito regio, fu catturato come migliaia di altri Per_13 connazionali in seguito all'armistizio del 08.09.1943. Obbligato a lavorare nell'industria bellica tedesca dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco cibo, e nella costante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini.
La difesa delle parti attrici annotava – quali capisaldi troppo noti per esser specificatamente discriminati in questa pronuncia - sia la Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 (la difesa afferma che la condotta determinativa dell'evento elevata all'indice si configura come crimen juris gentium perché in netta violazione di quanto statuito dalla
Convenzione stessa); la Convenzione di Ginevra del 1929 che vietava adibire i prigionieri di guerra a lavori insalubri e pericolosi;
le Sezioni Unite del 2004 n. 5044 che avevano affermato i noti principi che, per migliore intelligenza dell'interprete si riassumono nelle note che seguono:
a) è operativa nel nostro ordinamento, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 10 cost., una norma di diritto internazionale consuetudinario che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale sugli atti compiuti da uno Stato straniero. Tuttavia, la portata di tale norma, che un tempo aveva carattere assoluto, era andata progressivamente restringendosi;
b) le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali, che configurano come crimini pagina6 di 18 internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e costituiscono parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. In particolare, la deportazione della popolazione civile, nel corso di un conflitto armato - consumatosi in territorio italiano - e l'assoggettamento dei deportati ai lavori forzati devono essere qualificati come crimini internazionali;
c) la commissione di tali crimini comporta la possibilità di esercitare la giurisdizione civile nei confronti dello Stato cui essi risultino attribuibili, in applicazione del principio della giurisdizione universale ed in stretta analogia con la disciplina prevista per l'immunità funzionale degli organi statali nelle medesime ipotesi;
d) I crimini suddetti si traducono inoltre in violazione di norme inderogabili poste a protezione dei diritti fondamentali della persona umana, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale e tendono a prevalere su ogni altra norma, di carattere convenzionale o consuetudinario;
tali norme precludono allo stato straniero, convenuto per il risarcimento dei danni derivanti dalla loro violazione, di giovarsi dell'immunità della giurisdizione, in ragione del carattere essenziale che i valori da essa tutelati rivestono per l'intera comunità internazionale.
La Corte Costituzionale con la tanto criticata pronuncia del 22.10.2014 n. 238 aveva
“ordinamentalizzato” i principi giurisprudenziali espressi con pronuncia innovativa dal giudice nomofilattico.
L'attrice richiamava a fondamento della domanda l'articolo 6 comma II dello Statuto del
Tribunale Militare Internazionale del 08.08.1945, e l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra. Le suddette premesse, il diritto internazionale, gli arresti giurisprudenziali del giudice nomofilattico e del giudice delle leggi, si erano imposti con tale forza innovativa (a dir poco) da aver determinato ( all'esito delle reiterate denunce operate dalla di violazione dei CP_3 principi di diritto internazionale) alla condanna dello stato italiano ad adeguarsi alla sentenza della CIG del 3.2.2012.
L'istituzione, ai sensi dell'art. 43 del DL. 36/2022, del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e il 8 maggio 1945, serviva ad assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di
Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n.
1263.
Annotava a riscontro della giurisdizione: la sentenza della Corte Cost. n. 238/2014, con la quale il Giudice delle Leggi aveva stabilito che, in caso di crimini di guerra e contro l'umanità lesivi dei diritti inviolabili della persona, dovesse in ogni caso esser garantito “il pagina7 di 18 diritto al giudice”, ossia il diritto a domandare il risarcimento dei gravissimi danni inferti alle vittime e quindi l'inopponibilità agli attori del difetto di giurisdizione per atti lesivi commessi iure imperii, principio che – sino alla pronuncia – aveva inibito le domande tese ad ottenere il risarcimento del danno da parte delle vittime dei criminali nazisti.
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite n. 20442/2020, con la quale le SS.UU. ( fra le altre) avevano ribadito la giurisdizione del giudice italiano nelle cause intentate contro la Repubblica di Germania, al fine di ottenere il risarcimento dei CP_3 danni, da parte di cittadini italiani (o loro eredi) che - durante il secondo conflitto mondiale - erano stati deportati dalle forze armate del Reich in e ivi sottoposti a CP_3 lavoro forzato.
La Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio e l'art. 29 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. In particolare, la difesa attorea richiamava la Convenzione suddetta per la nozione di genocidio, e l'art. 29 dello Statuto secondo il quale “I crimini di competenza della Corte non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione”; in forza di tale richiamo, la difesa attorea affermava che il genocidio e i crimini contro l'umanità non cadono in prescrizione e obbligano al risarcimento del danno per equivalente.
Si è costituita l'avvocatura generale dello Stato Controparte_5
che ha formulato le proprie conclusioni.
[...]
La difesa dell'avvocatura generale dello stato, in estrema sintesi, evidenziava che il
Decreto Legge 30.04.2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29.06.2022 n. 79,
(che si dà per noto) originato dalla crisi diplomatica intercorsa tra i due Paesi dell'Unione, avesse avuto lo scopo di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica Germania, reso esecutivo con D.p.R. 14.4.1962: in quest'accordo la CP_3
Repubblica Federale si era impegnata a versare alla Repubblica Italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi.
In quest'accordo, anche a nome delle vittime dei danni, il Governo Italiano aveva dichiarato “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana, o delle persone fisiche o giuridiche, nei confronti di omologhe tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 01.09.1939 e il 08.05.1945 assumendo, inoltre, l'impegno a tenere indenne la da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi. Controparte_3
A tal fine, la disposizione prevede – al comma 3 – che i titoli giudiziari aventi ad oggetto le domande di risarcimento del danno proposte da vittime del Terzo Reich, siano eseguite esclusivamente a valere sul Fondo istituito presso il MEF, precludendo al contempo eventuali azioni esecutive nei confronti dello Stato estero. Ricostruita in questi termini la fattispecie introduceva una ipotesi peculiare di accollo ex lege, che trovava indice nell'Accordo di Bonn con cui l'Italia (accollante) si era obbligata a tenere indenne la
(accollata) dai debiti risarcitori contratti da questa assunti verso le vittime del CP_3
pagina8 di 18 Terzo Reich ( accollatari). Ciò consentiva alla difesa dello stato di riconoscere una peculiare ipotesi di successione a titolo particolare del MEF nei debiti risarcitori della verso le vittime del III Reich. L'azione avrebbe, quindi, dovuto esser proposta CP_3 esclusivamente nei confronti del quale successore ex lege nel CP_2 CP_2 debito risarcitorio originariamente contratto dallo Stato tedesco. Ed in consecuzione, ciò consentiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di chiedere il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva.
A monte rilevava come l'attore non fornisse prova della propria qualità di erede.
Sollevava, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione dei diritti vantati dall'attore, stante il richiamo nel testo dell'art. 43 citato, fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione. Qualificando la responsabilità dedotta quale causa petendi, ne derivava inequivocabilmente come si fosse invariabilmente consumato il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 comma III c.c. nei termini rappresentati.
Incardinata in tal modo la causa, in difetto di richieste per prova costituenda, disposta consulenza tecnica di ufficio per la valutazione di riconoscimento eziologico della patologia di infezione tubercolare da cui risultava afflitto , la causa Persona_2 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che, rassegnate come in atti, consentivano il trattenimento della causa a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamati i fatti e le questioni proposte dalle parti, il numero delle eccezioni sollevate, consente di fare applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e 111 della Costituzione e pertanto di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre (c.f.r Corte Cassazione n.
2909/2017, Cassazione 2835/2017, Cassazione a SSUU 9936/2014, Corte di Cassazione
23621/2011 ed altri).
Nella contumacia della si è svolto il giudizio. Controparte_3
GIURISDIZIONE. Si danno per noti i termini del riconoscimento della giurisdizione al G.O. in merito a fattispecie siffatte all'esito della sentenza del Giudice delle leggi n.
238/2014. I termini dell'arresto del Giudice delle Leggi, e la ragione per la quale si deciso di interpellare la Corte sono troppo noti per meritare più di un cenno: il giudice delle Leggi ha dichiarato incostituzionale la norma di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità degli Stati, nella parte in cui impedisce alle vittime di ottenere tutela giurisdizionale per fatti illeciti commessi iure imperii e l'art. 3 della legge n. 5/2013 che obbligava i giudici italiani a conformarsi alla pronuncia della CIG. Il combinato disposto rappresentato dalla citata pronuncia, in uno agli arresti della Suprema Corte di Cassazione
( si veda, tra le altre, la recente la sen civ. 3642/2024) interpella questo Tribunale in merito pagina9 di 18 ad una domanda risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica Federale di
Germania, successore del III Reich, ma di fatto azionanda (ex art. 43 Legge 2020 n. 36) nei confronti dell'incolpevole Stato Italiano, il danno da costoro subito a cagione della deportazione nel lontano 1943 – 1945 ad opera di militari di un Paese straniero, in tempo di guerra. Il cortocircuito in cui è incorsa, in tal modo decidendo, la Corte Costituzionale,
(basti pensare, a proposito di bilanciamento e controlimiti, ai principi ed interessi tutelati l'istituzione delle Nazioni Unite ed in particolare all'obbligo di conformazione alle pronunce della CIG che di quei principi ed interessi costituiva uno strumento) cui non ha potuto/voluto porre rimedio la Suprema Corte di Cassazione ( si veda la sen civ.
3642/2024) interpella questo Tribunale in merito ad una domanda risarcitoria ( non indennizzatoria si badi bene) apparentemente promossa nei confronti della
[...]
, successore del III Reich, ma di fatto azionata ( ex Lege 2020 n. 36) Controparte_3 nei confronti dello Stato Italiano.
LEGGE APPLICABILE. Va innanzi tutto evidenziato che, in base a un orientamento giurisprudenziale consolidato, alla presente controversia in virtù di quanto stabilito dall'articolo 62, comma 1, della Legge 31 maggio 1995, n. 218, deve trovare applicazione la legge italiana, ossia quella del luogo in cui si sono verificati gli eventi descritti nell'atto introduttivo (la cattura che ha dato inizio alla prigionia).
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO. Si è sostenuto, che il diritto internazionale deve essere recepito dal nostro ordinamento interno solo allorquando non contrasti con i principi fondamentali e inderogabili sanciti nella Costituzione. E dunque, posto che l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano di una regola consuetudinaria successiva e più sfavorevole al reo contrasterebbe irrimediabilmente con il divieto espresso dal comma secondo dell'art. 25 della Costituzione, il recepimento di una regola di tal guisa sarebbe precluso. Secondo la tesi prescelta in maniera laconica dalla Suprema
Corte di Cassazione, tali conclusioni sarebbero legate a una limitata prospettiva di diritto interno, in contrasto con il contrario ed oramai costante orientamento che rinvia perennemente al diritto internazionale generale, inteso come fonte di diritto sovranazionale. Ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha rammentato come il principio di irretroattività previsto dall'art. 25, 2° comma, Cost. riguarda la sola sanzionabilità penale e non si applica all'azione di risarcimento danni per responsabilità civile. Il disposto dell'art. 2947, 3° comma, cod. civ., permette infatti un accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA. Con riguardo, invece, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve rilevarsi la sua carenza di titolarità del diritto controverso dal lato passivo per i motivi selezionati da Cass. civ., Sezioni Unite, 2951/2016 in ordine alla distinzione tra legittimazione attiva/passiva e titolarità del diritto dal lato attivo/passivo nonché in relazione alla natura di “mera difesa” della carenza di titolarità del diritto controverso.
pagina10 di 18 Richiamando quanto espresso supra in relazione al soggetto contraddittore in questa fase cognitiva di accertamento del fatto illecito posto in essere ai danni degli attori deve ribadirsi che lo Stato italiano non è responsabile dei fatti criminosi che hanno dato luogo al diritto al risarcimento del danno e, dunque, non può predicarsi, in capo alle amministrazioni statali italiane, in particolare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (e al ), la sussistenza di un rapporto dipendente da Controparte_2 quello dedotto in giudizio, né tanto meno l'eventuale sostituzione al soggetto passivo dell'obbligo risarcitorio.
Come già chiarito supra, il richiamato comma 6 dell'art. 43 D.L. citato non individua l'amministrazione che deve essere convenuta in giudizio ma fa riferimento esclusivamente alla notifica «presso gli uffici» dell'Avvocatura dello Stato e, dunque, secondo l'interpretazione del disposto sopra condivisa, l'Avvocatura dello Stato non può assumere, di per sé sola, la qualità di parte nel giudizio di cognizione volto al solo accertamento del fatto illecito atteso che il ruolo dello Stato Italiano subentra nella fase successiva, ovvero quella di esecuzione, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i fatti illeciti commessi a danno delle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 e, dunque, nella fase di pagamento dell'indennizzo attraverso il Fondo all'uopo istituito presso il M.E.F..
Dato atto di quanto premesso occorre accedere al merito della domanda.
In sintesi, la domanda di danni è proposta da in proprio. Parte_1 [...]
in proprio. Da n.q. di erede di Parte_16 Parte_2 Per_4 deceduto nel 2010 a Civate. Da n.q. di erede di deceduto Parte_3 Persona_14
a Pisa nel 2018. Da D'AV n.q. di erede di deceduto a Napoli nel Pt_4 Persona_1
1988. Da EL RI n.q. di erede di deceduto il Pt_5 Persona_2
3.10.1990. Da n.q. di erede di deceduto a Premana il Parte_6 Persona_6
30.10.1992. n.q. di erede di deceduta a Poppi nel 1974, a sua Persona_15 CP_4 volta erede del fratello del quale fa valere il danno da perdita parentale. Da Persona_7
n.q. di erede di deceduto a nel 1974; Da Parte_9 Persona_8 Pt_3
n.q. di erede di deceduto nel 1962 a Lecco ( Como); Da Parte_10 Per_9
n.q. di erede di deceduto in data 08.10.2018 a Parte_13 Persona_10
Como. Da erede di deceduto il 3.08.1987. Parte_12 Persona_11
Al netto dei richiami operati dalla difesa della parte attrice, occorre distinguere la posizione degli attori che agiscono iure proprio ( e ) e Parte_1 Parte_7 gli internati militari italiani, ( i cosiddetti MI) da un lato, dagli altri civili, che per questioni di razza o religione, sono stati sottoposti alla deportazione da parte delle FFAA tedesche all'esito dell'armistizio di e del noto proclama del 08.09.1943. Per_16 Per_17
E tra i primi (i militari) la posizione di quelli che hanno ricevuto un danno oggettivo e pagina11 di 18 dimostrato trascendente la deportazione e l'internamento, sia essa la malattia ovvero la morte, da quelli per i quali la pretesa si basa solo sul c.d. notorio. Con riferimento a questi ultimi infatti, dalle circostanze evidenziate si possono confermare.
Parte In termini di causa petendi l'azione coltivata in questa sede dagli attori non è quella della responsabilità statuale per violazione di norme internazionali: la presente è una classica domanda risarcitoria civile per fatto illecito aquiliano. E come in ogni causa avente ad oggetto un illecito aquiliano, si impone all'interprete un problema verifica dell'assolvimento dell'onere probatorio.
Il fatto illecito è stato descritto nei termini paradigmatici che per sintesi vengono in sequenza richiamati: catturato a …( variamente n.d.r.) dalle truppe tedesche e deportato in in condizioni terribili, internato nello Stalag XY venne costretto a lavorare nell'industria CP_3 bellica tedesca dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco cibo, e nella costante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini.
La difesa di parte attrice opera quindi richiamo, per relationem, alle c.d. notorie condizioni di vita degli MI nei campi, i principali maltrattamenti e disagi cui i militari italiani furono sottoposti nell'occasione. La “fonte” di questa narrazione, origina dal notorio e viene originata – in buona sostanza – da pubblicazioni bibliografiche depositate Parte concernenti in genere la vita e le sofferenze patite dagli ei vari campi, (varie centinaia disseminati per tutto il continente).
Al di là dell'intenzionale pathos emergente dal racconto (che si comprende) dal punto di vista fattuale, oggetto di discrimine è in buona sostanza - la richiesta risarcitoria avanzata dagli eredi di un militare belligerante, appartenente ad una forza militare nemica, catturato in tempo di guerra dai militari di una potenza nemica (ex alleata) all'esito della promulgazione del noto proclama Badoglio sull'armistizio di , con Per_16 quella locuzione equivoca, (tranne che per gli ex alleati) sull'atteggiamento che avrebbe dovuto esser tenuto dalle forze armate italiane nei confronti delle forze tedesche che non appare inutile rammentare“…. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria…. ha chiesto un armistizio al generale
comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Per_18
Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.” (Questo per dare giusto contesto al rapporto che, in quel momento, si veniva ad instaurare tra le forze militari delle due nazioni, per chi lo abbia dimenticato).
In difetto di una prova del danno oggettivo ( ci si riferisce a coloro che sono deceduti in quelle condizioni ovvero a chi, come ha riportato una patologia permanente ed invalidante, per tutti gli altri occorre quindi verificare se in pura sostanza: (a) la cattura del militare italiano dalle FFAA tedesche, (b) la sua deportazione in campo nemico, (c) il suo internamento in un campo recintato;
(d) la sottoposizione a lavoro forzato, unici fatti incontestabili, possano integrare una fattispecie inquadrabile nel crimine di guerra o contro l'umanità e dar luogo alla pretesa risarcitoria oggi proposta.
pagina12 di 18 Ridotta quindi all'osso la narrazione, che non a caso viene riportata dalla difesa degli attori in maniera assolutamente omogenea, a parere di chi scrive è lo stesso fatto illecito aquiliano ad esser in discussione.
Per sostenere il contrario non appare possibile fare riferimento ratione temporis alle 4
Convenzioni di Ginevra successive al 1948, né all'art. 6, comma 2, dello Statuto del
Tribunale Militare Internazionale di Norimberga del 08.08.1945, men che meno allo Statuto di Roma della Corte penale Internazionale (artt. 7 e 8) richiamate, che in taluni arresti della giurisprudenza sono richiamate in quanto sono tutte disposizioni di diritto internazionale successive ai fatti di cui è giudizio.
Le disposizioni internazionali che costituiscono, invero, la base normativa consuetudinaria e perciò solo operante tramite le quali analizzare la fattispecie concreta e definire l'illecito ratione temporis, sono invece: 1) la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla nel 1909) e la CP_3
Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929.
E tutte queste Convenzioni, vigenti ed operanti al momento dei fatti raccontati, pur avendo cominciato a costruire un diritto internazionale penale umanitario di guerra nei termini esplicitati in seguito, a ben vedere, legittimano (vedi art 5 e 6 della Convenzione del 1909 ed art 7 ed 8 della Convenzione di Ginevra del 1929) sia la cattura del militare nemico/
contro
- belligerante, sia la sua deportazione in luoghi lontani dal teatro bellico, sia il suo internamento in una”… città, fortezza, località qualsiasi con l'obbligo di non allontanarsene;
“ ….potranno anche esser internati in campi cintati “, vieppiù la sottoposizione a lavoro coatto: gli articoli 27 - 32 della Convenzione di Ginevra del 1929 stabilisce infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini. Né appare possibile interpretare i fatti, ora per allora, con richiamo a principi e disposizioni che alla data dei fatti non esistevano.
Non sono quindi la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante, la sottoposizione a lavoro coatto, in sé e per sé considerati elementi discriminanti l'illecito contro l'umanità. Lo sarebbero se si trattasse di civili. Ma si trattava di militari
contro
-belligeranti.
Quanto all'altro corredo di maltrattamenti e disagi che si ritiene integrino la fattispecie concreta (in sintesi, vengono richiamate sottoposizione a razioni alimentari ridotte, fame, freddo, insostenibile intensità di lavoro) vengono automaticamente equiparati ai crimini iuris gentium, cioè ovvero compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali come se si trattasse di uccisione, di tortura, stupro, la deportazione di civili e minori etc. che hanno dato giustificazione alla ribellione della
Corte Costituzionale n. 238/2014).
A parere del presente Tribunale questa è un'equazione non convalidabile.
Ma anche ove si ritenga il contrario, e si voglia seguire il ragionamento operato dalla parte attrice, tutto il corredo fattuale trascendente i dati oggettivi (cattura, deportazione, l'internamento, la sottoposizione a lavoro coatto) come detto legittimato dalle disposizioni convenzionali vigenti all'epoca viene dato per dimostrato dalla difesa della parte attrice in considerazione dell'attribuzione allo stesso prigioniero della qualifica Parte di (l'attribuzione della qualifica MI in quanto militare italiano prigioniero disposta pagina13 di 18 dallo stesso sulla base della decisione assunta nella data del 20.09.1943, MI Per_19 italienische Militär-Internierte), ovvero per relationem in ragione delle rappresentazioni operate dai vari deportati nei vari campi di prigionia, di cui v' è diffusa letteratura.
Ma oggetto di dimostrazione di cui si grava la parte attrice con la proposizione della domanda non è che nei campi si patisse la fame, il freddo, la paura delle punizioni, o le stesse punizioni, il lavoro coatto: occorre invero dimostrare che il singolo milite di cui si tratta sia stato sottoposto a quei maltrattamenti di cui si parla diffusamente nelle pubblicazioni prodotte, e che lo sia stato in quelle condizioni di tempo e di luogo.
Per quel che ne ricava probatoriamente il Tribunale, (gli Stalag si componevano di centinaia di articolazioni specifiche diffuse, con condizioni diversissime tra unità ed unità, campo e campo) la condizione specifica dell'internato avrebbe potuto esser deteriore, rispetto a quanto rappresentato. Ovvero, per ipotesi, e come oggettivamente accaduto per omogena letteratura di inverso senso, del tutto diversa e migliore.
L'evidenza che l'orientamento delle Corti ha imposto al giudice ordinario di trattare e giudicare di fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa, determina – infatti – un problema di prova della fattispecie concreta, che se non è addebitabile come tale alla difesa di parte attrice non appare neanche superabile – a danno dello stato Italiano - facendo riferimento presunzioni o nozioni di comune esperienza: se non é contestabile la qualifica Parte attribuita al militare, e la cattura in quelle ragioni di tempo e di luogo, se il riferimento al c.d. notorio può essere operato con riguardo ad alcuni frammenti della prospettazione, il giudice dell'illecito aquiliano non può svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi. È vero che il convincimento del giudice in ordine al raggiungimento della prova di un fatto può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché sia grave e precisa, in quanto il requisito della concordanza ricorre solo nel caso di concorso tra più circostanze presuntive. (c.f.r. Cassazione Civile
2020/ 29743). Ma, come evidenziato, quello che manca alla fattispecie concreta è la dimostrazione del c.d. quid, quomodo, quando, siano stati irrogati gli allegati maltrattamenti a cui il militare sia stato sottoposto, nelle indicate condizioni di tempo e di luogo, (lì ed allora): e di questa dimostrazione è onerata la parte attrice, dimostrazione che non è stata neanche tentata (vedasi i mezzi di prova non richiesti).
Né è a dirsi che - in astratto – fosse in assoluto impossibile (con gli ordinari strumenti di ricerca messi a disposizione dalla c.d. rete) rinvenire l'attuale presenza/ esistenza in vita di ( anche pochi) testimoni del fatto, italiani o stranieri, che – chiamati in udienza – o comunque diversamente interpellati, avessero potuto dare conto delle circostanze di fatto che si ritiene date per presunte in quel luogo di restrizione ed in quel contesto temporale.
La conseguenza del fallimento dell'onere dimostrativo in cui è incorsa la parte attrice, con la migliore volontà, non può che portare al rigetto della domanda per e . Quanto al primo, insiste parte attrice che lo Parte_1 Parte_7 stesso fosse un civile, per legittimare l'inq uadramento dello stesso in altra categoria.
Viceversa, le stesse rappresentazioni operate consentono di ritenere che costui, all'esito dell'armistizio, si trovava a Como presso il 67° reggimento a quella data, e quindi era un militare,e questa qualifica non la perdeva. Non contraddice la qualifica il fatto che costui, ed in un primo momento era riuscito a scappare rifugiandosi a casa ( Cortenova) legittimandosi pagina14 di 18 da parte delle FFAA tedesche, il rastrellamento nella data del 23.10.1944, la deportazione e l'internamento in campo per prigionieri e sottoposizione a lavoro forzato.
La stessa cosa deve dirsi per . Militare alla data dell'armistizio, e Parte_7 quindi belligerante venne catturato legittimamente dalle FFAA tedesche e internati, e liberato alla fine della guerra è tornato a casa.
Analogamente per quanto concerne la posizione degli MI , Persona_4
, , , . Persona_1 Persona_6 Persona_8 Persona_9 Persona_11
Non è così invece quanto a e . Si rammenta Persona_14 Persona_10 come il primo era un civile e per tale è stato qualificato (precisamente detenuto politico) dalla documentazione redatta dalle stesse forze occupanti. Venne catturato in rastrellamento nazifascista e trasferito a Ingostald previo passaggio a Bologna ed ivi sottoposto a lavoro coatto prima come contadino e poi come operaio presso tale Per_20
, per esser liberato alla fine della guerra.
[...]
Quanto a , anch'egli civile, fu catturato in esito ad un Persona_10 rastrellamento dalle forze nazifasciste e poi deportato nell'industria bellica nei termini rappresentata. La documentazione depositata, ed il principio di non contestazione, legittimano la qualificazione di costoro come civili e non come militari. Essendo civili, nessuna Convenzione Internazionale legittimava la loro cattura e deportazione, men che meno la sottoposizione a lavoro coatto. Deve quindi riconoscersi che per costoro il trattamento riservato integra un crimine di guerra e legittima in astratto la domanda di risarcimento del danno che si quantifica nei termini di seguito stimati
Inoltre, catturato da civile perse la vita a pochi giorni dalla fine Persona_7 della seconda guerra mondiale nel campo di Kahla per “debolezza generale”, intuibilmente indotta dalla deportazione.
Quanto al militare (prigioniero ad Acqui in data 8.9.1943) e Persona_2 deportato in e costretto a lavorare per la società di costruzioni TE IX Sohne CP_3 con numero di matricola 59296 fino alla liberazione ed al ritorno in Italia in data 17.7.1945: Parte varrebbe per costui quanto rappresentato per gli altri solo che al ritorno in Italia, nel
1945 gli venne riscontrato uno stato di grave debilitazione originato dalla contrazione della tubercolosi che gli cagionò un pneumotorace che ne compromise la capacità respiratoria. In merito alla patologia, il consulente tecnico di ufficio ne ha riscontrato e confermato la probabile derivazione dalle condizioni di vita e di promiscuità in cui venne a trovarsi nella prigionia in Il consulente tecnico di ufficio, Dr. CP_3 Persona_3 confermato il nesso causale ha quantificato nella misura del 40% il danno permanente cagionato al militare, ( quantificazione che tuttavia non appare specificamente giustificata in relazione alle tabelle SIMLA ed è stata operata in astratto, senza - ovviamente – sottoporre il danneggiato ad una visita medica) va considerato che lo stesso c.t.u. ma ne ha sconfessato la derivazione del decesso in ragione della patologia, avvenuta per tumore ai polmoni di eziologia diversa (forte fumatore) circostanza questa, del fumo, che giustifica la deduzione che il pneumotorace si fosse risolto nel corso degli anni.
Ai loro eredi spetta, in astratto, il risarcimento del danno.
Sia come sia, dato atto di quanto premesso si rammenta come in questo tipo di controversie, occorre dimostrare sia che il de cuius rientri effettivamente fra le vittime: a) di un crimine di guerra o contro l'umanità; b) che abbia leso un diritto inviolabile della pagina15 di 18 persona;
c) compiuto sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani;
d) dalle forze del Terzo Reich;
e) nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945, sia la titolarità attiva, ovvero la propria qualità di erede.
Sotto questo profilo (prova della qualità di erede) la giurisprudenza della Corte di cassazione insegna al riguardo che “colui che promuove l'azione (o, specularmente, vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)”
(Cass. civ. n. 13738/2005).
Ecco perché la produzione dello stato di famiglia storico (in caso di successione legittima) ovvero di un testamento (nel caso di successione testamentaria) in difetto di contestazione, possono in genere essere sufficienti a provare la qualità di erede.
Ma la semplice qualità di parente/discendente, in sé e per sé considerati, non conferisce la qualità di erede che, come è noto, si acquista solamente con l'accettazione dell'eredità (se del caso tacita, espressa attraverso comportamenti che implicano la volontà di accettare l'eredità stessa), e deve avvenire nel termine di 10 anni dalla morte del de cuius, verificandosi, altrimenti, la prescrizione del diritto.
Ma non costituiscono accettazione tacita dell'eredità né la denuncia di successione e il pagamento delle relative imposte (atti fiscali), né l'adempimento di atti conservativi, di vigilanza o di amministrazione temporanea (art. 460 c.c.), il ritiro di raccomandate indirizzate al defunto, la proposizione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per fini amministrativi. Neanche la proposizione della domanda giudiziale, precisa la Corte di
Cassazione, costituisce atto implicito di accettazione tacita dell'eredità. La Corte ha anche osservato (cfr. Cass. Civ. 2. 12.1019 n. 31402) che il possesso della qualità di erede incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio: non integra quindi una questione di legittimazione attiva in senso tecnico, ma attiene al merito ed il suo difetto è rilevabile di ufficio dal giudice.
In buona sostanza, il problema di questo giudizio afferisce alla dimostrazione della qualità di erede dei vari attori.
Prova non sempre semplice, considerandosi che il certificato di morte degli ascendenti serve, infatti, per provare solo l'avvenuto decesso di una persona, ma non accerta quali e quanti eredi il defunto abbia lasciato, né se i chiamati all'eredità l'abbiano accettata (tale orientamento è stato recentemente riaffermato dalla Cassazione con sentenza del 10 maggio 2018 n. 11276). L'autocertificazione depositata ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce prova idonea della qualità di erede, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, non rivestendo valore nell'ambito di un giudizio civile, essendo una mera dichiarazione di parte.
Gli attori per i quali si pone il problema in quanto astrattamente beneficiari del diritto al risarcimento vantato sono gli eredi di , , Persona_2 Persona_14
, Persona_10 Persona_7
pagina16 di 18 Nulla quaestio quanto a : la documentazione depositata Persona_2 legittima l'individuazione di quale erede del predetto. Parte_4
Stessa cosa quanto a quale erede di : la documentazione Parte_3 Per_14 prodotta legittima l'individuazione di , quale figlio ed erede legittimo del Parte_3 primo.
La medesima qualità non appare possibile riconoscere in favore di Parte_8 quale erede di ( cfr. Cassazione con sentenza del 10 maggio 2018 n. 11276) CP_4 il cui danno parentale subito per la perdita del fratello viene fatto valere Persona_7 nel presente giudizio per difetto di documentazione idonea giustificativa della qualità di erede in presenza di semplici dichiarazioni sostitutive atto di notorietà ex art 21 e 47 D.p.r.
28.12.2000 n 445 ed in difetto di quella documentazione giustificativa (testamento o stato di famiglia storico) relativa alla proposizione della domanda, nel caso di specie di secondo grado, proposta.
La stessa cosa deve dirsi quanto alla posizione di , quanto alla Parte_13 dimostrazione della sua qualità di erede di . Persona_10
Residua, in definitiva, quindi la necessità di procedere alla quantificazione del danno solo in favore di , n.q. di erede di e di Parte_3 Persona_14 [...]
n.q. di erede di . Parte_5 Persona_2
Quanto al primo, rammentando che il dante causa è rimasto prigioniero 383 giorni, può esser riconosciuto a nella qualità, in via presuntiva un danno relativo Parte_3 alla sofferenza psico-fisica subita a seguito della privazione della libertà e del successivo trasporto in e della sottoposizione a lavoro coatto con una liquidazione CP_3 equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c..
Peraltro, occorre anche osservare, adeguando il risarcimento al caso concreto, che non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno è risalente al 1944/1945 e che dallo stesso sono passati decine di anni, fattore che, inevitabilmente, ha determinato nel decorso del tempo una progressiva e significativa riduzione del pregiudizio essendo peraltro il dante causa vissuto per molti anni dopo i fatti lamentati. Una quantificazione ( tabellare) con gli occhi ed i valori di adesso ad un mondo diverso stride ad ogni principio di logica e di giustizia. Basti pensare al diverso costo della vita,
Quindi, tenendo conto della durata della privazione della libertà il danno può essere liquidato equitativamente in euro 30.000,00, attualizzato alla data di oggi.
Quanto a alla durata della privazione della libertà occorre Persona_2 aggiungere il danno biologico cagionato dalla infezione tubercolare che lo stesso ha subito a cagione della promiscuità in cui lo stesso ha vissuto e che il c.t.u. ha Persona_3 quantificato nella misura del 40%. Anche in questo caso, il fatto che il fatto illecito generatore è risalente ad oltre ottanta anni fa, e che il dante causa è deceduto per tutt'altro, che il consulente ha potuto basarsi sulla scarna documentazione sul punto depositata, il criterio computazionale del danno biologico permanente non può logicamente seguire le regole tabellari, e quindi, anche in questo caso, occorre procedere ad una liquidazione equitativa complessivamente intesa che si attesta alla somma di € 60.000,00 ( di cui € 30.000 per la privazione della libertà).
pagina17 di 18 In ragione del rigetto di molte delle domande proposte, la parte convenuta è condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo, ex
DM 147/2022 in proporzione allo scaglione di valore riconosciuto fondato e che si distraggono in favore dei procuratori degli attori costituiti, ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
36432/2022 nella contumacia della Controparte_3
a) Accoglie la domanda proposta da nella qualità, e per l'effetto Parte_3 condanna la al risarcimento del danno non Controparte_3 patrimoniale che viene equitativamente liquidato nella misura di euro 30.000,00, somma già attualizzata alla data odierna. b) Accoglie la domanda proposta da nella qualità indicata, e Parte_5 per l'effetto condanna la al risarcimento del Controparte_3 danno non patrimoniale equitativamente liquidato nella misura di euro
60.000,00, somma già attualizzata alla data odierna. c) Rigetta ogni altra domanda. d) Condanna la al pagamento delle spese Controparte_3 processuali, pari ad euro 7.052,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dei difensori costituiti. e) Nulla per le spese processuali in relazione alla parte intervenuta.
Così deciso in Roma li 20.11.2025.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
pagina18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , in proprio e nella
[...] Parte_11 Parte_12 qualità indicata dei loro danti causa, e rappresentati e difesi dagli avvocati LAU
JOACHIM, del foro di Arezzo, IU RI del foro di Mantova, e CP_1
, del foro di Firenze, elettivamente domiciliati come da procura in atti.
[...]
Attori
CONTRO
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA IN PERSONA
DELL'AMBASCIATORE ACCREDITATO PRO TEMPORE IN ITALIA con sede in
Roma, Via San Martino della Battaglia 1,
Convenuta contumace
pagina1 di 18 in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato nella sua nota sede di Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
Intervenuto
oggetto: risarcimento del danno da crimini di guerra.
conclusioni: “Voglia ill.mo Tribunale di Roma adito, reietta ogni contraria deduzione eccezione o domanda contraria:
-in via pregiudiziale, dichiarare la propria giurisdizione e competenza;
- in via principale, condannare, per i motivi esposti in atti, la convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di Controparte_3 un equo risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale iure proprio o iure hereditario a favore di ciascuno degli attori in misura non inferiore a 50.000,00 €, o la maggiore somma ritenuta di Giustizia, oltre a interessi del 4% dal 1945 come previsto dall'art. 32 dell'allegato n. IV dell'accordo di Londra del 27.2.1953 o in subordine gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal 8 maggio 1945, e in aggiunta
- a favore di (erede di , Parte_4 Persona_1 Parte_5
(erede di ) e , di almeno ulteriori €
[...] Persona_2 Parte_7
20.000,00 ciascuno, o la maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia, per il danno da menomazione fisica e/o invalidità permanente subito dallo stesso o dai rispettivi danti causa, oltre a interessi del 4% dal 1945 come previsto dall'art. 32 dell'allegato n. IV dell'accordo di Londra del 27.2.1953 o in subordine gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal 8 maggio 1945;
- in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistente una contitolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
condannare, in via solidale con la convenuta CP_2 Controparte_3
il , in persona del Ministro pro
[...] Controparte_2 Controparte_2 tempore, al pagamento delle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale iure proprio o iure hereditatis a favore di ciascuno degli attori nella misura e negli importi come sopra indicati in via principale;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistente la titolarità esclusiva, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
, condannare il Controparte_2 Controparte_2
in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle somme spettanti a
[...] titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale iure proprio o iure hereditatis a favore di ciascuno degli attori nella misura e negli importi come sopra indicati in via principale;
pagina2 di 18 - in ogni caso, porre a carico della controparte le spese del CTU dott. e Persona_3 condannare parte avversa a rifondere le spese di lite, ivi compreso il rimborso forfettario nella misura del 15%, con richiesta di disporre ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite liquidate in favore dei sottoscritti procuratori”.
Conclusioni per parte convenuta costituita: “Voglia il Tribunale adito, a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è Controparte_2 causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, Controparte_3 dichiarare le domande formulate dalla odierna attrice improponibili per intervenuta decadenza o, comunque, infondate in quanto attinenti a crediti prescritti, nonché per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per
l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già percepite da de cuius e quelle che in ogni caso avrebbe potuto percepire, usando l'ordinaria diligenza, per il medesimo titolo di cui è causa. Spese vinte”.
FATTO E PROCESSO
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
I sopra individuati attori hanno citato in giudizio la di Controparte_3
chiedendo che quest'ultima venisse condannata a risarcire tutti i danni patiti CP_3 dai medesimi oppure dai propri rispettivi danti causa, in ragione della deportazione in avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale, quando furono costretto a CP_3 prestare la propria attività lavorativa in favore delle imprese del Reich presso alcuni
Konzentrationslager. In particolare, il risarcimento è richiesto iure proprio da Parte_1
e nonché iure hereditatis da ,
[...] Parte_7 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_8
e . Parte_9 Parte_10 Parte_13 Parte_12
I primi due, infatti, erano militari del Regio Esercito, ed alla data della dichiarazione di armistizio, o nei giorni successivi erano stati fatti prigionieri dalle truppe tedesche.
Nella tesi di parte attrice, (classe '23), si trovava a Como presso il Parte_1
67° reggimento a quella data, ed in un primo momento era riuscito a scappare pagina3 di 18 rifugiandosi a casa ( Cortenova) ove era stato rastrellato dalle truppe tedesche in data
23.10.1944 e tale situazione aveva determinato la perdita della qualifica di militare e ne faceva “un civile”. Venne “assegnato” ad un imprenditore edile ed adibito allo sgombero di macerie dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco cibo, e nella costante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini. Liberato dagli alleati alla fine della guerra tornò in Itali. ra rimasto prigioniero per giorni 583. Parte_1
( classe 1916) invece, si trovava in Lubjana ( Sovenia), con il Parte_7 proprio reparto. Rastrellato dall'esercito tedesco come e quando non si sa, e deportato in e deportato dapprima nel Stammlager V A dove gli fu assegnato il numero di CP_3 prigioniero 2620 (cartolina doc. 7, pag. 11-12; elenco rimpatri CRI, Palermo doc.
7.1 depositato con II memoria istruttoria). Successivamente, fu deportato a Heilbron, nel campo di Weinsberg e costretto a lavorare per la ferrovia tedesca, la Reichsbahn. Anch'egli sottoposto a noti maltrattamenti ed in condizioni di vita penose, senza protezione dal freddo, razioni di cibo insufficienti, sotto la minaccia di punizioni era rimasto prigioniero per giorni 605. Liberato dagli alleati alla fine della guerra tornò in Italia.
, ha – invece – agito, quale figlio ed erede di Parte_2 Per_4
nato il [...] e deceduto nel suo letto in data 30.01.2010, lamenta che il
[...] padre e dante causa fu fatto prigioniero dalle truppe tedesche a Fortezza, nella stessa data del 08.09.1943 e deportato in Austria e detenuto nello Stalag 398 e successivamente trasferito nello Stammlager VVII B, con il numero di prigioniero 91110; assegnato alla squadra di lavoro venne assegnato all'industria bellica del vicino paese di Seyr Pt_14
Altenmark. Anch'egli venne costretto a lavorare dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco cibo, e nella sostante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini. Rimase prigioniero per giorni 583. Liberato dagli alleati alla fine della guerra tornò in Italia.
Per , (26.4.1925 e deceduto in data 18.11.2018) agisce in giudizio il Persona_5 figlio ed erede . Il primo, invece non era militare. Era stato catturato come Parte_3 civile e trasferito a Bologna fu costretto a salire su di un carro bestiame, come lavoratore coatto per la finito a Ingolstadt, e ivi costretto a lavorare, prima come CP_3 contadino, poi come operaio. Il numero di prigioniero era il 4736. Anch'egli era stato costretto a lavorare dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco cibo, e nella sostante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini. Liberato dagli alleati alla fine della guerra tornò in Italia. Rimase asseritamente prigioniero per giorni 248. La domanda di indennizzo di cui all'articolo 6 del D.p.R. 2043/1963 del citato, era stata rigettata per “mancata presentazione del documento idoneo a comprovare la deportazione in campo di sterminio. Ma nella tesi di parte attrice ciò non bastava a negare che costui sia rimasto vittima del crimine internazionale.
Per ( Napoli 2.6.1923, Napoli 27.02.1988) agisce in giudizio la figlia Persona_1
. Il padre era stato fatto prigioniero dalle truppe tedesche in Grecia, ( dove e Parte_4 quando non è precisato) e deportato in in condizioni terribili. Internato nello CP_3
pagina4 di 18 Stalag III B a Fustemberg sull'Oder, gli fu assegnato il numero di prigionie 315391 e poi trasferito nello Stalag III D, a Berlino, costretto a lavorare per l'industria bellica, e per rimuovere macerie. Anch'egli era stato costretto a lavorare dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco cibo, e nella costante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini. Liberato dagli alleati alla fine della guerra tornò in Italia. Complessivamente lo stesso rimase prigioniero del terzo Reich per giorni 607. Va precisato che ricevette la Pt_15 al merito di guerra, per aver rifiutato di servire il regime nazista. Anche per costui la difesa erariale eccepisce la mancata presentazione di documento idoneo a comprovare la deportazione in campo di sterminio ma solo in campo di lavoro.
, (09.06.1924 e deceduto in data 3.10.1990 a Sondrio a causa di Persona_2 un carcinoma polmonare) viene rappresentato in questa sede dalla figlia ed erede
[...]
Catturato dalle truppe tedesche ad Aqui insieme ai suoi commilitoni, Parte_5 venne deportato in Westfalia, e costretto a lavorare per la società di costruzioni TE IX
Sohne AG con numero di prigioniero 59296. Anch'egli, come gli altri attori, era stato costretto a lavorare dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, senza sufficiente cibo, e nella sostante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini. Liberato dagli alleati alla fine della guerra tornò in Italia.La prigionia ed il lavoro coatto erano durati complessivamente
608 giorni. Durante la prigionia aveva contratto la TBC, risalente al 1945 che ne aveva compromesso la capacità respiratoria e che era stata curata con curata con pneumotorace terapeutico sinistro per 10 anni, peraltro complicato da versamento pleurico e che gli era valso il riconoscimento di invalido di guerra. Per quanto riguarda infezione tubercolare curata, la SIMLA prevede una classificazione specifica nelle sue tabelle, con punteggi che variano in base a Esiti anatomici e funzionali (ad esempio, presenza di lesioni residue, fibrosi, cavitazioni). Compromissione respiratoria (valutata tramite parametri clinici e funzionali). Eventuali complicanze extrapolmonari (pleurite, coinvolgimento osseo, ecc.).
Il punteggio indicativo per una tubercolosi curata senza esiti funzionali significativi è generalmente basso (intorno a 10-15 punti), mentre in presenza di esiti fibrotici o riduzione della capacità respiratoria può salire fino a 30-40 punti, secondo la gravità.
agisce quale erede di ( 18.06.1924 – 30.10.1992) Parte_6 Persona_6 militare dell'esercito regio, catturato a Merano dalle truppe tedesche e deportato in in condizioni terribili, internato nello Stalag VI a Bonn Duisdorf costretto a CP_3 lavorare nell'industria bellica tedesca ( stabilimento della Dynamit Nobel AG) dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco cibo, e nella costante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini. Liberato dagli alleati alla fine della guerra tornò in Italia.
agisce in qualità di figlia ed erede di , che a sua volta CP_4 CP_4 aveva diritto al risarcimento per la morte di nato a [...] il [...] Persona_7 catturato a AL (AR in data 05.08.1944) deceduto in data 02.04.1945 nel campo di Kahla.
Anche , fu costretto a lavorare dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco Per_7 cibo, e nella costante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini. La madre dell'attrice in particolare, non superò mai la perdita del fratello . CP_4 Per_7
pagina5 di 18 , agisce in giudizio quale figlia di , ( nato il Parte_9 Persona_8
03.10.1918 e deceduto il 09.05.1974 a;
militare dell'esercito regio, fu catturato dalle Pt_3 truppe tedesche sull'isola D'Elba, in data 27.9.1943 insieme ai suoi commilitoni. Deportato in in condizioni terribili fu costretto a lavorare per l'industria bellica tedesca, in CP_3 particolare nella fabbrica OH & Karl AG fu costretto a lavorare dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco cibo, e nella costante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini. Liberato dagli alleati alla fine della guerra tornò in Italia.
pronipote di ( nato a [...] il [...] Parte_10 Persona_9 deceduto a Lecco il 18.06.1962). Deportato in in condizioni terribili fu costretto a CP_3 lavorare nell'industria bellica tedesca. fu costretto a lavorare dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco cibo, e nella costante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini. Liberato dagli alleati alla fine della guerra tornò in Italia.
, pronipote di , ( Pagnona 3.11.1927 e Parte_13 Persona_10 deceduto a Como il 08.10.2018) agisce in giudizio per il risarcimento dei danni subiti dall'avo. Deportato in in condizioni terribili, fu costretto a lavorare CP_3 nell'industria bellica tedesca dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco cibo, e nella costante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini.
agisce quale figlia ed erede di , ( il Parte_12 Persona_11 Per_12
10.4.1903 deceduto in Milano il 3.08.1987) al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal genitore. militare dell'esercito regio, fu catturato come migliaia di altri Per_13 connazionali in seguito all'armistizio del 08.09.1943. Obbligato a lavorare nell'industria bellica tedesca dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco cibo, e nella costante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini.
La difesa delle parti attrici annotava – quali capisaldi troppo noti per esser specificatamente discriminati in questa pronuncia - sia la Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 (la difesa afferma che la condotta determinativa dell'evento elevata all'indice si configura come crimen juris gentium perché in netta violazione di quanto statuito dalla
Convenzione stessa); la Convenzione di Ginevra del 1929 che vietava adibire i prigionieri di guerra a lavori insalubri e pericolosi;
le Sezioni Unite del 2004 n. 5044 che avevano affermato i noti principi che, per migliore intelligenza dell'interprete si riassumono nelle note che seguono:
a) è operativa nel nostro ordinamento, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 10 cost., una norma di diritto internazionale consuetudinario che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale sugli atti compiuti da uno Stato straniero. Tuttavia, la portata di tale norma, che un tempo aveva carattere assoluto, era andata progressivamente restringendosi;
b) le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali, che configurano come crimini pagina6 di 18 internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e costituiscono parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. In particolare, la deportazione della popolazione civile, nel corso di un conflitto armato - consumatosi in territorio italiano - e l'assoggettamento dei deportati ai lavori forzati devono essere qualificati come crimini internazionali;
c) la commissione di tali crimini comporta la possibilità di esercitare la giurisdizione civile nei confronti dello Stato cui essi risultino attribuibili, in applicazione del principio della giurisdizione universale ed in stretta analogia con la disciplina prevista per l'immunità funzionale degli organi statali nelle medesime ipotesi;
d) I crimini suddetti si traducono inoltre in violazione di norme inderogabili poste a protezione dei diritti fondamentali della persona umana, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale e tendono a prevalere su ogni altra norma, di carattere convenzionale o consuetudinario;
tali norme precludono allo stato straniero, convenuto per il risarcimento dei danni derivanti dalla loro violazione, di giovarsi dell'immunità della giurisdizione, in ragione del carattere essenziale che i valori da essa tutelati rivestono per l'intera comunità internazionale.
La Corte Costituzionale con la tanto criticata pronuncia del 22.10.2014 n. 238 aveva
“ordinamentalizzato” i principi giurisprudenziali espressi con pronuncia innovativa dal giudice nomofilattico.
L'attrice richiamava a fondamento della domanda l'articolo 6 comma II dello Statuto del
Tribunale Militare Internazionale del 08.08.1945, e l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra. Le suddette premesse, il diritto internazionale, gli arresti giurisprudenziali del giudice nomofilattico e del giudice delle leggi, si erano imposti con tale forza innovativa (a dir poco) da aver determinato ( all'esito delle reiterate denunce operate dalla di violazione dei CP_3 principi di diritto internazionale) alla condanna dello stato italiano ad adeguarsi alla sentenza della CIG del 3.2.2012.
L'istituzione, ai sensi dell'art. 43 del DL. 36/2022, del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e il 8 maggio 1945, serviva ad assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di
Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n.
1263.
Annotava a riscontro della giurisdizione: la sentenza della Corte Cost. n. 238/2014, con la quale il Giudice delle Leggi aveva stabilito che, in caso di crimini di guerra e contro l'umanità lesivi dei diritti inviolabili della persona, dovesse in ogni caso esser garantito “il pagina7 di 18 diritto al giudice”, ossia il diritto a domandare il risarcimento dei gravissimi danni inferti alle vittime e quindi l'inopponibilità agli attori del difetto di giurisdizione per atti lesivi commessi iure imperii, principio che – sino alla pronuncia – aveva inibito le domande tese ad ottenere il risarcimento del danno da parte delle vittime dei criminali nazisti.
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite n. 20442/2020, con la quale le SS.UU. ( fra le altre) avevano ribadito la giurisdizione del giudice italiano nelle cause intentate contro la Repubblica di Germania, al fine di ottenere il risarcimento dei CP_3 danni, da parte di cittadini italiani (o loro eredi) che - durante il secondo conflitto mondiale - erano stati deportati dalle forze armate del Reich in e ivi sottoposti a CP_3 lavoro forzato.
La Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio e l'art. 29 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. In particolare, la difesa attorea richiamava la Convenzione suddetta per la nozione di genocidio, e l'art. 29 dello Statuto secondo il quale “I crimini di competenza della Corte non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione”; in forza di tale richiamo, la difesa attorea affermava che il genocidio e i crimini contro l'umanità non cadono in prescrizione e obbligano al risarcimento del danno per equivalente.
Si è costituita l'avvocatura generale dello Stato Controparte_5
che ha formulato le proprie conclusioni.
[...]
La difesa dell'avvocatura generale dello stato, in estrema sintesi, evidenziava che il
Decreto Legge 30.04.2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29.06.2022 n. 79,
(che si dà per noto) originato dalla crisi diplomatica intercorsa tra i due Paesi dell'Unione, avesse avuto lo scopo di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica Germania, reso esecutivo con D.p.R. 14.4.1962: in quest'accordo la CP_3
Repubblica Federale si era impegnata a versare alla Repubblica Italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi.
In quest'accordo, anche a nome delle vittime dei danni, il Governo Italiano aveva dichiarato “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana, o delle persone fisiche o giuridiche, nei confronti di omologhe tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 01.09.1939 e il 08.05.1945 assumendo, inoltre, l'impegno a tenere indenne la da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi. Controparte_3
A tal fine, la disposizione prevede – al comma 3 – che i titoli giudiziari aventi ad oggetto le domande di risarcimento del danno proposte da vittime del Terzo Reich, siano eseguite esclusivamente a valere sul Fondo istituito presso il MEF, precludendo al contempo eventuali azioni esecutive nei confronti dello Stato estero. Ricostruita in questi termini la fattispecie introduceva una ipotesi peculiare di accollo ex lege, che trovava indice nell'Accordo di Bonn con cui l'Italia (accollante) si era obbligata a tenere indenne la
(accollata) dai debiti risarcitori contratti da questa assunti verso le vittime del CP_3
pagina8 di 18 Terzo Reich ( accollatari). Ciò consentiva alla difesa dello stato di riconoscere una peculiare ipotesi di successione a titolo particolare del MEF nei debiti risarcitori della verso le vittime del III Reich. L'azione avrebbe, quindi, dovuto esser proposta CP_3 esclusivamente nei confronti del quale successore ex lege nel CP_2 CP_2 debito risarcitorio originariamente contratto dallo Stato tedesco. Ed in consecuzione, ciò consentiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di chiedere il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva.
A monte rilevava come l'attore non fornisse prova della propria qualità di erede.
Sollevava, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione dei diritti vantati dall'attore, stante il richiamo nel testo dell'art. 43 citato, fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione. Qualificando la responsabilità dedotta quale causa petendi, ne derivava inequivocabilmente come si fosse invariabilmente consumato il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 comma III c.c. nei termini rappresentati.
Incardinata in tal modo la causa, in difetto di richieste per prova costituenda, disposta consulenza tecnica di ufficio per la valutazione di riconoscimento eziologico della patologia di infezione tubercolare da cui risultava afflitto , la causa Persona_2 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che, rassegnate come in atti, consentivano il trattenimento della causa a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamati i fatti e le questioni proposte dalle parti, il numero delle eccezioni sollevate, consente di fare applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e 111 della Costituzione e pertanto di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre (c.f.r Corte Cassazione n.
2909/2017, Cassazione 2835/2017, Cassazione a SSUU 9936/2014, Corte di Cassazione
23621/2011 ed altri).
Nella contumacia della si è svolto il giudizio. Controparte_3
GIURISDIZIONE. Si danno per noti i termini del riconoscimento della giurisdizione al G.O. in merito a fattispecie siffatte all'esito della sentenza del Giudice delle leggi n.
238/2014. I termini dell'arresto del Giudice delle Leggi, e la ragione per la quale si deciso di interpellare la Corte sono troppo noti per meritare più di un cenno: il giudice delle Leggi ha dichiarato incostituzionale la norma di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità degli Stati, nella parte in cui impedisce alle vittime di ottenere tutela giurisdizionale per fatti illeciti commessi iure imperii e l'art. 3 della legge n. 5/2013 che obbligava i giudici italiani a conformarsi alla pronuncia della CIG. Il combinato disposto rappresentato dalla citata pronuncia, in uno agli arresti della Suprema Corte di Cassazione
( si veda, tra le altre, la recente la sen civ. 3642/2024) interpella questo Tribunale in merito pagina9 di 18 ad una domanda risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica Federale di
Germania, successore del III Reich, ma di fatto azionanda (ex art. 43 Legge 2020 n. 36) nei confronti dell'incolpevole Stato Italiano, il danno da costoro subito a cagione della deportazione nel lontano 1943 – 1945 ad opera di militari di un Paese straniero, in tempo di guerra. Il cortocircuito in cui è incorsa, in tal modo decidendo, la Corte Costituzionale,
(basti pensare, a proposito di bilanciamento e controlimiti, ai principi ed interessi tutelati l'istituzione delle Nazioni Unite ed in particolare all'obbligo di conformazione alle pronunce della CIG che di quei principi ed interessi costituiva uno strumento) cui non ha potuto/voluto porre rimedio la Suprema Corte di Cassazione ( si veda la sen civ.
3642/2024) interpella questo Tribunale in merito ad una domanda risarcitoria ( non indennizzatoria si badi bene) apparentemente promossa nei confronti della
[...]
, successore del III Reich, ma di fatto azionata ( ex Lege 2020 n. 36) Controparte_3 nei confronti dello Stato Italiano.
LEGGE APPLICABILE. Va innanzi tutto evidenziato che, in base a un orientamento giurisprudenziale consolidato, alla presente controversia in virtù di quanto stabilito dall'articolo 62, comma 1, della Legge 31 maggio 1995, n. 218, deve trovare applicazione la legge italiana, ossia quella del luogo in cui si sono verificati gli eventi descritti nell'atto introduttivo (la cattura che ha dato inizio alla prigionia).
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO. Si è sostenuto, che il diritto internazionale deve essere recepito dal nostro ordinamento interno solo allorquando non contrasti con i principi fondamentali e inderogabili sanciti nella Costituzione. E dunque, posto che l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano di una regola consuetudinaria successiva e più sfavorevole al reo contrasterebbe irrimediabilmente con il divieto espresso dal comma secondo dell'art. 25 della Costituzione, il recepimento di una regola di tal guisa sarebbe precluso. Secondo la tesi prescelta in maniera laconica dalla Suprema
Corte di Cassazione, tali conclusioni sarebbero legate a una limitata prospettiva di diritto interno, in contrasto con il contrario ed oramai costante orientamento che rinvia perennemente al diritto internazionale generale, inteso come fonte di diritto sovranazionale. Ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha rammentato come il principio di irretroattività previsto dall'art. 25, 2° comma, Cost. riguarda la sola sanzionabilità penale e non si applica all'azione di risarcimento danni per responsabilità civile. Il disposto dell'art. 2947, 3° comma, cod. civ., permette infatti un accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA. Con riguardo, invece, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve rilevarsi la sua carenza di titolarità del diritto controverso dal lato passivo per i motivi selezionati da Cass. civ., Sezioni Unite, 2951/2016 in ordine alla distinzione tra legittimazione attiva/passiva e titolarità del diritto dal lato attivo/passivo nonché in relazione alla natura di “mera difesa” della carenza di titolarità del diritto controverso.
pagina10 di 18 Richiamando quanto espresso supra in relazione al soggetto contraddittore in questa fase cognitiva di accertamento del fatto illecito posto in essere ai danni degli attori deve ribadirsi che lo Stato italiano non è responsabile dei fatti criminosi che hanno dato luogo al diritto al risarcimento del danno e, dunque, non può predicarsi, in capo alle amministrazioni statali italiane, in particolare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (e al ), la sussistenza di un rapporto dipendente da Controparte_2 quello dedotto in giudizio, né tanto meno l'eventuale sostituzione al soggetto passivo dell'obbligo risarcitorio.
Come già chiarito supra, il richiamato comma 6 dell'art. 43 D.L. citato non individua l'amministrazione che deve essere convenuta in giudizio ma fa riferimento esclusivamente alla notifica «presso gli uffici» dell'Avvocatura dello Stato e, dunque, secondo l'interpretazione del disposto sopra condivisa, l'Avvocatura dello Stato non può assumere, di per sé sola, la qualità di parte nel giudizio di cognizione volto al solo accertamento del fatto illecito atteso che il ruolo dello Stato Italiano subentra nella fase successiva, ovvero quella di esecuzione, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i fatti illeciti commessi a danno delle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 e, dunque, nella fase di pagamento dell'indennizzo attraverso il Fondo all'uopo istituito presso il M.E.F..
Dato atto di quanto premesso occorre accedere al merito della domanda.
In sintesi, la domanda di danni è proposta da in proprio. Parte_1 [...]
in proprio. Da n.q. di erede di Parte_16 Parte_2 Per_4 deceduto nel 2010 a Civate. Da n.q. di erede di deceduto Parte_3 Persona_14
a Pisa nel 2018. Da D'AV n.q. di erede di deceduto a Napoli nel Pt_4 Persona_1
1988. Da EL RI n.q. di erede di deceduto il Pt_5 Persona_2
3.10.1990. Da n.q. di erede di deceduto a Premana il Parte_6 Persona_6
30.10.1992. n.q. di erede di deceduta a Poppi nel 1974, a sua Persona_15 CP_4 volta erede del fratello del quale fa valere il danno da perdita parentale. Da Persona_7
n.q. di erede di deceduto a nel 1974; Da Parte_9 Persona_8 Pt_3
n.q. di erede di deceduto nel 1962 a Lecco ( Como); Da Parte_10 Per_9
n.q. di erede di deceduto in data 08.10.2018 a Parte_13 Persona_10
Como. Da erede di deceduto il 3.08.1987. Parte_12 Persona_11
Al netto dei richiami operati dalla difesa della parte attrice, occorre distinguere la posizione degli attori che agiscono iure proprio ( e ) e Parte_1 Parte_7 gli internati militari italiani, ( i cosiddetti MI) da un lato, dagli altri civili, che per questioni di razza o religione, sono stati sottoposti alla deportazione da parte delle FFAA tedesche all'esito dell'armistizio di e del noto proclama del 08.09.1943. Per_16 Per_17
E tra i primi (i militari) la posizione di quelli che hanno ricevuto un danno oggettivo e pagina11 di 18 dimostrato trascendente la deportazione e l'internamento, sia essa la malattia ovvero la morte, da quelli per i quali la pretesa si basa solo sul c.d. notorio. Con riferimento a questi ultimi infatti, dalle circostanze evidenziate si possono confermare.
Parte In termini di causa petendi l'azione coltivata in questa sede dagli attori non è quella della responsabilità statuale per violazione di norme internazionali: la presente è una classica domanda risarcitoria civile per fatto illecito aquiliano. E come in ogni causa avente ad oggetto un illecito aquiliano, si impone all'interprete un problema verifica dell'assolvimento dell'onere probatorio.
Il fatto illecito è stato descritto nei termini paradigmatici che per sintesi vengono in sequenza richiamati: catturato a …( variamente n.d.r.) dalle truppe tedesche e deportato in in condizioni terribili, internato nello Stalag XY venne costretto a lavorare nell'industria CP_3 bellica tedesca dodici ore al giorno, senza protezione dal freddo, con poco cibo, e nella costante paura di punizioni corporali da parte dei suoi aguzzini.
La difesa di parte attrice opera quindi richiamo, per relationem, alle c.d. notorie condizioni di vita degli MI nei campi, i principali maltrattamenti e disagi cui i militari italiani furono sottoposti nell'occasione. La “fonte” di questa narrazione, origina dal notorio e viene originata – in buona sostanza – da pubblicazioni bibliografiche depositate Parte concernenti in genere la vita e le sofferenze patite dagli ei vari campi, (varie centinaia disseminati per tutto il continente).
Al di là dell'intenzionale pathos emergente dal racconto (che si comprende) dal punto di vista fattuale, oggetto di discrimine è in buona sostanza - la richiesta risarcitoria avanzata dagli eredi di un militare belligerante, appartenente ad una forza militare nemica, catturato in tempo di guerra dai militari di una potenza nemica (ex alleata) all'esito della promulgazione del noto proclama Badoglio sull'armistizio di , con Per_16 quella locuzione equivoca, (tranne che per gli ex alleati) sull'atteggiamento che avrebbe dovuto esser tenuto dalle forze armate italiane nei confronti delle forze tedesche che non appare inutile rammentare“…. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria…. ha chiesto un armistizio al generale
comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Per_18
Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.” (Questo per dare giusto contesto al rapporto che, in quel momento, si veniva ad instaurare tra le forze militari delle due nazioni, per chi lo abbia dimenticato).
In difetto di una prova del danno oggettivo ( ci si riferisce a coloro che sono deceduti in quelle condizioni ovvero a chi, come ha riportato una patologia permanente ed invalidante, per tutti gli altri occorre quindi verificare se in pura sostanza: (a) la cattura del militare italiano dalle FFAA tedesche, (b) la sua deportazione in campo nemico, (c) il suo internamento in un campo recintato;
(d) la sottoposizione a lavoro forzato, unici fatti incontestabili, possano integrare una fattispecie inquadrabile nel crimine di guerra o contro l'umanità e dar luogo alla pretesa risarcitoria oggi proposta.
pagina12 di 18 Ridotta quindi all'osso la narrazione, che non a caso viene riportata dalla difesa degli attori in maniera assolutamente omogenea, a parere di chi scrive è lo stesso fatto illecito aquiliano ad esser in discussione.
Per sostenere il contrario non appare possibile fare riferimento ratione temporis alle 4
Convenzioni di Ginevra successive al 1948, né all'art. 6, comma 2, dello Statuto del
Tribunale Militare Internazionale di Norimberga del 08.08.1945, men che meno allo Statuto di Roma della Corte penale Internazionale (artt. 7 e 8) richiamate, che in taluni arresti della giurisprudenza sono richiamate in quanto sono tutte disposizioni di diritto internazionale successive ai fatti di cui è giudizio.
Le disposizioni internazionali che costituiscono, invero, la base normativa consuetudinaria e perciò solo operante tramite le quali analizzare la fattispecie concreta e definire l'illecito ratione temporis, sono invece: 1) la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla nel 1909) e la CP_3
Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929.
E tutte queste Convenzioni, vigenti ed operanti al momento dei fatti raccontati, pur avendo cominciato a costruire un diritto internazionale penale umanitario di guerra nei termini esplicitati in seguito, a ben vedere, legittimano (vedi art 5 e 6 della Convenzione del 1909 ed art 7 ed 8 della Convenzione di Ginevra del 1929) sia la cattura del militare nemico/
contro
- belligerante, sia la sua deportazione in luoghi lontani dal teatro bellico, sia il suo internamento in una”… città, fortezza, località qualsiasi con l'obbligo di non allontanarsene;
“ ….potranno anche esser internati in campi cintati “, vieppiù la sottoposizione a lavoro coatto: gli articoli 27 - 32 della Convenzione di Ginevra del 1929 stabilisce infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini. Né appare possibile interpretare i fatti, ora per allora, con richiamo a principi e disposizioni che alla data dei fatti non esistevano.
Non sono quindi la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante, la sottoposizione a lavoro coatto, in sé e per sé considerati elementi discriminanti l'illecito contro l'umanità. Lo sarebbero se si trattasse di civili. Ma si trattava di militari
contro
-belligeranti.
Quanto all'altro corredo di maltrattamenti e disagi che si ritiene integrino la fattispecie concreta (in sintesi, vengono richiamate sottoposizione a razioni alimentari ridotte, fame, freddo, insostenibile intensità di lavoro) vengono automaticamente equiparati ai crimini iuris gentium, cioè ovvero compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali come se si trattasse di uccisione, di tortura, stupro, la deportazione di civili e minori etc. che hanno dato giustificazione alla ribellione della
Corte Costituzionale n. 238/2014).
A parere del presente Tribunale questa è un'equazione non convalidabile.
Ma anche ove si ritenga il contrario, e si voglia seguire il ragionamento operato dalla parte attrice, tutto il corredo fattuale trascendente i dati oggettivi (cattura, deportazione, l'internamento, la sottoposizione a lavoro coatto) come detto legittimato dalle disposizioni convenzionali vigenti all'epoca viene dato per dimostrato dalla difesa della parte attrice in considerazione dell'attribuzione allo stesso prigioniero della qualifica Parte di (l'attribuzione della qualifica MI in quanto militare italiano prigioniero disposta pagina13 di 18 dallo stesso sulla base della decisione assunta nella data del 20.09.1943, MI Per_19 italienische Militär-Internierte), ovvero per relationem in ragione delle rappresentazioni operate dai vari deportati nei vari campi di prigionia, di cui v' è diffusa letteratura.
Ma oggetto di dimostrazione di cui si grava la parte attrice con la proposizione della domanda non è che nei campi si patisse la fame, il freddo, la paura delle punizioni, o le stesse punizioni, il lavoro coatto: occorre invero dimostrare che il singolo milite di cui si tratta sia stato sottoposto a quei maltrattamenti di cui si parla diffusamente nelle pubblicazioni prodotte, e che lo sia stato in quelle condizioni di tempo e di luogo.
Per quel che ne ricava probatoriamente il Tribunale, (gli Stalag si componevano di centinaia di articolazioni specifiche diffuse, con condizioni diversissime tra unità ed unità, campo e campo) la condizione specifica dell'internato avrebbe potuto esser deteriore, rispetto a quanto rappresentato. Ovvero, per ipotesi, e come oggettivamente accaduto per omogena letteratura di inverso senso, del tutto diversa e migliore.
L'evidenza che l'orientamento delle Corti ha imposto al giudice ordinario di trattare e giudicare di fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa, determina – infatti – un problema di prova della fattispecie concreta, che se non è addebitabile come tale alla difesa di parte attrice non appare neanche superabile – a danno dello stato Italiano - facendo riferimento presunzioni o nozioni di comune esperienza: se non é contestabile la qualifica Parte attribuita al militare, e la cattura in quelle ragioni di tempo e di luogo, se il riferimento al c.d. notorio può essere operato con riguardo ad alcuni frammenti della prospettazione, il giudice dell'illecito aquiliano non può svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi. È vero che il convincimento del giudice in ordine al raggiungimento della prova di un fatto può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché sia grave e precisa, in quanto il requisito della concordanza ricorre solo nel caso di concorso tra più circostanze presuntive. (c.f.r. Cassazione Civile
2020/ 29743). Ma, come evidenziato, quello che manca alla fattispecie concreta è la dimostrazione del c.d. quid, quomodo, quando, siano stati irrogati gli allegati maltrattamenti a cui il militare sia stato sottoposto, nelle indicate condizioni di tempo e di luogo, (lì ed allora): e di questa dimostrazione è onerata la parte attrice, dimostrazione che non è stata neanche tentata (vedasi i mezzi di prova non richiesti).
Né è a dirsi che - in astratto – fosse in assoluto impossibile (con gli ordinari strumenti di ricerca messi a disposizione dalla c.d. rete) rinvenire l'attuale presenza/ esistenza in vita di ( anche pochi) testimoni del fatto, italiani o stranieri, che – chiamati in udienza – o comunque diversamente interpellati, avessero potuto dare conto delle circostanze di fatto che si ritiene date per presunte in quel luogo di restrizione ed in quel contesto temporale.
La conseguenza del fallimento dell'onere dimostrativo in cui è incorsa la parte attrice, con la migliore volontà, non può che portare al rigetto della domanda per e . Quanto al primo, insiste parte attrice che lo Parte_1 Parte_7 stesso fosse un civile, per legittimare l'inq uadramento dello stesso in altra categoria.
Viceversa, le stesse rappresentazioni operate consentono di ritenere che costui, all'esito dell'armistizio, si trovava a Como presso il 67° reggimento a quella data, e quindi era un militare,e questa qualifica non la perdeva. Non contraddice la qualifica il fatto che costui, ed in un primo momento era riuscito a scappare rifugiandosi a casa ( Cortenova) legittimandosi pagina14 di 18 da parte delle FFAA tedesche, il rastrellamento nella data del 23.10.1944, la deportazione e l'internamento in campo per prigionieri e sottoposizione a lavoro forzato.
La stessa cosa deve dirsi per . Militare alla data dell'armistizio, e Parte_7 quindi belligerante venne catturato legittimamente dalle FFAA tedesche e internati, e liberato alla fine della guerra è tornato a casa.
Analogamente per quanto concerne la posizione degli MI , Persona_4
, , , . Persona_1 Persona_6 Persona_8 Persona_9 Persona_11
Non è così invece quanto a e . Si rammenta Persona_14 Persona_10 come il primo era un civile e per tale è stato qualificato (precisamente detenuto politico) dalla documentazione redatta dalle stesse forze occupanti. Venne catturato in rastrellamento nazifascista e trasferito a Ingostald previo passaggio a Bologna ed ivi sottoposto a lavoro coatto prima come contadino e poi come operaio presso tale Per_20
, per esser liberato alla fine della guerra.
[...]
Quanto a , anch'egli civile, fu catturato in esito ad un Persona_10 rastrellamento dalle forze nazifasciste e poi deportato nell'industria bellica nei termini rappresentata. La documentazione depositata, ed il principio di non contestazione, legittimano la qualificazione di costoro come civili e non come militari. Essendo civili, nessuna Convenzione Internazionale legittimava la loro cattura e deportazione, men che meno la sottoposizione a lavoro coatto. Deve quindi riconoscersi che per costoro il trattamento riservato integra un crimine di guerra e legittima in astratto la domanda di risarcimento del danno che si quantifica nei termini di seguito stimati
Inoltre, catturato da civile perse la vita a pochi giorni dalla fine Persona_7 della seconda guerra mondiale nel campo di Kahla per “debolezza generale”, intuibilmente indotta dalla deportazione.
Quanto al militare (prigioniero ad Acqui in data 8.9.1943) e Persona_2 deportato in e costretto a lavorare per la società di costruzioni TE IX Sohne CP_3 con numero di matricola 59296 fino alla liberazione ed al ritorno in Italia in data 17.7.1945: Parte varrebbe per costui quanto rappresentato per gli altri solo che al ritorno in Italia, nel
1945 gli venne riscontrato uno stato di grave debilitazione originato dalla contrazione della tubercolosi che gli cagionò un pneumotorace che ne compromise la capacità respiratoria. In merito alla patologia, il consulente tecnico di ufficio ne ha riscontrato e confermato la probabile derivazione dalle condizioni di vita e di promiscuità in cui venne a trovarsi nella prigionia in Il consulente tecnico di ufficio, Dr. CP_3 Persona_3 confermato il nesso causale ha quantificato nella misura del 40% il danno permanente cagionato al militare, ( quantificazione che tuttavia non appare specificamente giustificata in relazione alle tabelle SIMLA ed è stata operata in astratto, senza - ovviamente – sottoporre il danneggiato ad una visita medica) va considerato che lo stesso c.t.u. ma ne ha sconfessato la derivazione del decesso in ragione della patologia, avvenuta per tumore ai polmoni di eziologia diversa (forte fumatore) circostanza questa, del fumo, che giustifica la deduzione che il pneumotorace si fosse risolto nel corso degli anni.
Ai loro eredi spetta, in astratto, il risarcimento del danno.
Sia come sia, dato atto di quanto premesso si rammenta come in questo tipo di controversie, occorre dimostrare sia che il de cuius rientri effettivamente fra le vittime: a) di un crimine di guerra o contro l'umanità; b) che abbia leso un diritto inviolabile della pagina15 di 18 persona;
c) compiuto sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani;
d) dalle forze del Terzo Reich;
e) nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945, sia la titolarità attiva, ovvero la propria qualità di erede.
Sotto questo profilo (prova della qualità di erede) la giurisprudenza della Corte di cassazione insegna al riguardo che “colui che promuove l'azione (o, specularmente, vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)”
(Cass. civ. n. 13738/2005).
Ecco perché la produzione dello stato di famiglia storico (in caso di successione legittima) ovvero di un testamento (nel caso di successione testamentaria) in difetto di contestazione, possono in genere essere sufficienti a provare la qualità di erede.
Ma la semplice qualità di parente/discendente, in sé e per sé considerati, non conferisce la qualità di erede che, come è noto, si acquista solamente con l'accettazione dell'eredità (se del caso tacita, espressa attraverso comportamenti che implicano la volontà di accettare l'eredità stessa), e deve avvenire nel termine di 10 anni dalla morte del de cuius, verificandosi, altrimenti, la prescrizione del diritto.
Ma non costituiscono accettazione tacita dell'eredità né la denuncia di successione e il pagamento delle relative imposte (atti fiscali), né l'adempimento di atti conservativi, di vigilanza o di amministrazione temporanea (art. 460 c.c.), il ritiro di raccomandate indirizzate al defunto, la proposizione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per fini amministrativi. Neanche la proposizione della domanda giudiziale, precisa la Corte di
Cassazione, costituisce atto implicito di accettazione tacita dell'eredità. La Corte ha anche osservato (cfr. Cass. Civ. 2. 12.1019 n. 31402) che il possesso della qualità di erede incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio: non integra quindi una questione di legittimazione attiva in senso tecnico, ma attiene al merito ed il suo difetto è rilevabile di ufficio dal giudice.
In buona sostanza, il problema di questo giudizio afferisce alla dimostrazione della qualità di erede dei vari attori.
Prova non sempre semplice, considerandosi che il certificato di morte degli ascendenti serve, infatti, per provare solo l'avvenuto decesso di una persona, ma non accerta quali e quanti eredi il defunto abbia lasciato, né se i chiamati all'eredità l'abbiano accettata (tale orientamento è stato recentemente riaffermato dalla Cassazione con sentenza del 10 maggio 2018 n. 11276). L'autocertificazione depositata ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce prova idonea della qualità di erede, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, non rivestendo valore nell'ambito di un giudizio civile, essendo una mera dichiarazione di parte.
Gli attori per i quali si pone il problema in quanto astrattamente beneficiari del diritto al risarcimento vantato sono gli eredi di , , Persona_2 Persona_14
, Persona_10 Persona_7
pagina16 di 18 Nulla quaestio quanto a : la documentazione depositata Persona_2 legittima l'individuazione di quale erede del predetto. Parte_4
Stessa cosa quanto a quale erede di : la documentazione Parte_3 Per_14 prodotta legittima l'individuazione di , quale figlio ed erede legittimo del Parte_3 primo.
La medesima qualità non appare possibile riconoscere in favore di Parte_8 quale erede di ( cfr. Cassazione con sentenza del 10 maggio 2018 n. 11276) CP_4 il cui danno parentale subito per la perdita del fratello viene fatto valere Persona_7 nel presente giudizio per difetto di documentazione idonea giustificativa della qualità di erede in presenza di semplici dichiarazioni sostitutive atto di notorietà ex art 21 e 47 D.p.r.
28.12.2000 n 445 ed in difetto di quella documentazione giustificativa (testamento o stato di famiglia storico) relativa alla proposizione della domanda, nel caso di specie di secondo grado, proposta.
La stessa cosa deve dirsi quanto alla posizione di , quanto alla Parte_13 dimostrazione della sua qualità di erede di . Persona_10
Residua, in definitiva, quindi la necessità di procedere alla quantificazione del danno solo in favore di , n.q. di erede di e di Parte_3 Persona_14 [...]
n.q. di erede di . Parte_5 Persona_2
Quanto al primo, rammentando che il dante causa è rimasto prigioniero 383 giorni, può esser riconosciuto a nella qualità, in via presuntiva un danno relativo Parte_3 alla sofferenza psico-fisica subita a seguito della privazione della libertà e del successivo trasporto in e della sottoposizione a lavoro coatto con una liquidazione CP_3 equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c..
Peraltro, occorre anche osservare, adeguando il risarcimento al caso concreto, che non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno è risalente al 1944/1945 e che dallo stesso sono passati decine di anni, fattore che, inevitabilmente, ha determinato nel decorso del tempo una progressiva e significativa riduzione del pregiudizio essendo peraltro il dante causa vissuto per molti anni dopo i fatti lamentati. Una quantificazione ( tabellare) con gli occhi ed i valori di adesso ad un mondo diverso stride ad ogni principio di logica e di giustizia. Basti pensare al diverso costo della vita,
Quindi, tenendo conto della durata della privazione della libertà il danno può essere liquidato equitativamente in euro 30.000,00, attualizzato alla data di oggi.
Quanto a alla durata della privazione della libertà occorre Persona_2 aggiungere il danno biologico cagionato dalla infezione tubercolare che lo stesso ha subito a cagione della promiscuità in cui lo stesso ha vissuto e che il c.t.u. ha Persona_3 quantificato nella misura del 40%. Anche in questo caso, il fatto che il fatto illecito generatore è risalente ad oltre ottanta anni fa, e che il dante causa è deceduto per tutt'altro, che il consulente ha potuto basarsi sulla scarna documentazione sul punto depositata, il criterio computazionale del danno biologico permanente non può logicamente seguire le regole tabellari, e quindi, anche in questo caso, occorre procedere ad una liquidazione equitativa complessivamente intesa che si attesta alla somma di € 60.000,00 ( di cui € 30.000 per la privazione della libertà).
pagina17 di 18 In ragione del rigetto di molte delle domande proposte, la parte convenuta è condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo, ex
DM 147/2022 in proporzione allo scaglione di valore riconosciuto fondato e che si distraggono in favore dei procuratori degli attori costituiti, ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
36432/2022 nella contumacia della Controparte_3
a) Accoglie la domanda proposta da nella qualità, e per l'effetto Parte_3 condanna la al risarcimento del danno non Controparte_3 patrimoniale che viene equitativamente liquidato nella misura di euro 30.000,00, somma già attualizzata alla data odierna. b) Accoglie la domanda proposta da nella qualità indicata, e Parte_5 per l'effetto condanna la al risarcimento del Controparte_3 danno non patrimoniale equitativamente liquidato nella misura di euro
60.000,00, somma già attualizzata alla data odierna. c) Rigetta ogni altra domanda. d) Condanna la al pagamento delle spese Controparte_3 processuali, pari ad euro 7.052,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dei difensori costituiti. e) Nulla per le spese processuali in relazione alla parte intervenuta.
Così deciso in Roma li 20.11.2025.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
pagina18 di 18