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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/10/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3542/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Merlino Claudia Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in VIA CORONA BOREALE 47 12083 FRABOSA SOTTANA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CALCAGNO ANNA MARIA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nata a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._3 in VIA DEL ROCCOLO 8 16011 ARENZANO ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MUSCOLO GIUSEPPE MARIA (C.F. ), che la rappresenta C.F._4
e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 25/7/2025 e 1/8/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ARENZANO il 29/08/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Affidamento congiunto di collocazione prevalente presso la madre, il padre Per_1 compatibilmente ai suoi impegni lavorativi (ogni anno è imbarcato da maggio a ottobre) ha diritto di vedere e trattenere liberamente il figlio minore secondo il seguente calendario: Per_1
- con il criterio dell'alternanza per due weekend al mese, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre;
- sempre un giorno su base settimanale con facoltà di pernottamento e con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre e/o a scuola;
- nel periodo natalizio: con il criterio dell'alternanza dal 23.12 al 30.12 ore 12 con un genitore e sino al 6.1 con l'altro; per metà cadauno per quanto attiene quelle pasquali, il tutto con il criterio dell'alternanza, ponti e altre festività sempre con il criterio dell'alternanza;
- per due settimane, anche non consecutive, nel periodo tra novembre e maggio di ogni anno, non potendo il padre, allo stato per la tipologia di lavoro svolto, usufruire delle vacanze nel periodo estivo.
2) Le decisioni di maggior rilevanza per il figlio, quali (in elenco non esaustivo) la sua salute, educazione ed istruzione, attività parascolastiche e sportive, viaggi e vacanze, residenze, saranno prese di comune accordo dai genitori, preferibilmente per iscritto anche tramite sms o whatsapp: al riguardo si impegnano alla massima e più leale collaborazione, inoltre le parti si impegnano a rispettare i ruoli di ciascun genitore e a non menomare le rispettive figure genitoriali.
3) La casa coniugale, di proprietà della signora , in Arenzano Via del Roccolo 8/18 Parte_2 viene assegnata alla moglie unitamente al mobilio, arredi e suppellettili ivi presenti, ad eccezione del mobilio, arredi e suppellettili di appartenenza della famiglia di origine del signor e dello stesso, Pt_1 che si indicheranno in separato elenco che i coniugi stipuleranno in autonomia.
4) Il signor si impegna a rilasciare l'immobile ex casa coniugale, e la signora accetta, Pt_1 Pt_2 entro e non oltre il 29 maggio 2025 essendo stato detto compendio promesso in vendita a terzi (rogito entro il 30 maggio 2025).
5) I coniugi si dichiarano reciprocamente autosufficienti e conseguentemente rinunciano ad ogni pretesa di assegno.
6) Il marito si obbliga a versare, in forma anticipata mensile (entro i primi 10 giorni) ed a titolo di concorso al mantenimento del minore figlio, alla moglie l'importo di Euro 700,00, con prima decorrenza dal mese di giugno 2025. Assegno soggetto, su base annuale, ad aggiornamento ISTAT.
7) I coniugi provvederanno in ragione del 50% cadauno al pagamento di tutte le spese straordinarie afferenti il minore. Sul punto si richiama il documento orientativo predisposto dalla IV Sezione civile del Tribunale di Genova in data 15.9.2016. Il marito acconsentirà a che si iscriva ogni anno Per_1
a due distinte attività sportive, a partecipare al 50% alla spesa relativa alla quota del figlio per la cabina estiva, ad effettuare vacanze studio o campus estivi sportivi, purchè sempre tutto previamente concordato.
8) Il signor si obbliga al pagamento, sino al maggio 2025 incluso, delle rate inerenti Parte_1 il contratto mutuo ipotecario (atto surroga a rogito Notaio rep. n. 12463, racc. N. Persona_2
9753) con l'allora ora La Signora si assume le successive CP_2 CP_3 Parte_2 rate da giugno 2025 al saldo rimanendo tra le parti convenuto che, essendo prossima la vendita a terzi di detto compendio, il Signor si obbliga a rilasciare, entro e non oltre il 29.5.2025 Parte_1 procura a favore della moglie finalizzata all'estinzione del mutuo e cancellazione della contratta ipoteca. La signora si obbliga, in ogni caso, a liberare il signor da ogni Parte_2 Parte_1
e qualsiasi obbligazione inerente detto mutuo e ciò entro e non oltre il 30 giugno 2025.
9) Il Signor procederà al pagamento di tutte le rate, sino all'estinzione, afferenti il Parte_1 mutuo ipotecario di cui all'immobile in Prato Nevoso (Frabosa Sottana), Via Corona Boreale 47/16, contratto con CA PR SP (atto 6.12.19 a rogito rep n. 5682, racc. N. 3939) . Si Persona_3 obbliga a liberare la Signor da ogni e qualsiasi obbligazione inerente detto mutuo e ciò Parte_2 entro e non oltre il 30.06.26. 10) Le parti confermano reciprocamente l'esclusiva proprietà in capo alla signora Parte_2 dell'immobile in Arenzano, Via del Roccolo 8/18, ed in capo al signor dell'immobile Parte_1 in Frabosa Sottana Via Corona Boreale 47/16.
11) Il cane “Burton” viene assegnato alla signora che ne è proprietaria ed il cane Parte_2
“Brigitta” al signor che ne è il proprietario. Parte_1
12) I coniugi si concederanno vicendevolmente il permesso di espatriare e di conseguire la concessione del passaporto. Altresì per il minore resterà inteso che l'eventuale espatrio, anche semplicemente al fine di una vacanza, dovrà essere deciso di comune accordo, dando al momento tutte le opportune garanzie che verranno meglio viste.
13) I coniugi dichiarano con la sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo, diritto, ragione e/o pretesa anche se mai prima d'ora fatto valere.
14) Spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009,
Numero 17, Parte I, Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 17/10/2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Merlino Claudia Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in VIA CORONA BOREALE 47 12083 FRABOSA SOTTANA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CALCAGNO ANNA MARIA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nata a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._3 in VIA DEL ROCCOLO 8 16011 ARENZANO ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MUSCOLO GIUSEPPE MARIA (C.F. ), che la rappresenta C.F._4
e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 25/7/2025 e 1/8/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ARENZANO il 29/08/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Affidamento congiunto di collocazione prevalente presso la madre, il padre Per_1 compatibilmente ai suoi impegni lavorativi (ogni anno è imbarcato da maggio a ottobre) ha diritto di vedere e trattenere liberamente il figlio minore secondo il seguente calendario: Per_1
- con il criterio dell'alternanza per due weekend al mese, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre;
- sempre un giorno su base settimanale con facoltà di pernottamento e con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre e/o a scuola;
- nel periodo natalizio: con il criterio dell'alternanza dal 23.12 al 30.12 ore 12 con un genitore e sino al 6.1 con l'altro; per metà cadauno per quanto attiene quelle pasquali, il tutto con il criterio dell'alternanza, ponti e altre festività sempre con il criterio dell'alternanza;
- per due settimane, anche non consecutive, nel periodo tra novembre e maggio di ogni anno, non potendo il padre, allo stato per la tipologia di lavoro svolto, usufruire delle vacanze nel periodo estivo.
2) Le decisioni di maggior rilevanza per il figlio, quali (in elenco non esaustivo) la sua salute, educazione ed istruzione, attività parascolastiche e sportive, viaggi e vacanze, residenze, saranno prese di comune accordo dai genitori, preferibilmente per iscritto anche tramite sms o whatsapp: al riguardo si impegnano alla massima e più leale collaborazione, inoltre le parti si impegnano a rispettare i ruoli di ciascun genitore e a non menomare le rispettive figure genitoriali.
3) La casa coniugale, di proprietà della signora , in Arenzano Via del Roccolo 8/18 Parte_2 viene assegnata alla moglie unitamente al mobilio, arredi e suppellettili ivi presenti, ad eccezione del mobilio, arredi e suppellettili di appartenenza della famiglia di origine del signor e dello stesso, Pt_1 che si indicheranno in separato elenco che i coniugi stipuleranno in autonomia.
4) Il signor si impegna a rilasciare l'immobile ex casa coniugale, e la signora accetta, Pt_1 Pt_2 entro e non oltre il 29 maggio 2025 essendo stato detto compendio promesso in vendita a terzi (rogito entro il 30 maggio 2025).
5) I coniugi si dichiarano reciprocamente autosufficienti e conseguentemente rinunciano ad ogni pretesa di assegno.
6) Il marito si obbliga a versare, in forma anticipata mensile (entro i primi 10 giorni) ed a titolo di concorso al mantenimento del minore figlio, alla moglie l'importo di Euro 700,00, con prima decorrenza dal mese di giugno 2025. Assegno soggetto, su base annuale, ad aggiornamento ISTAT.
7) I coniugi provvederanno in ragione del 50% cadauno al pagamento di tutte le spese straordinarie afferenti il minore. Sul punto si richiama il documento orientativo predisposto dalla IV Sezione civile del Tribunale di Genova in data 15.9.2016. Il marito acconsentirà a che si iscriva ogni anno Per_1
a due distinte attività sportive, a partecipare al 50% alla spesa relativa alla quota del figlio per la cabina estiva, ad effettuare vacanze studio o campus estivi sportivi, purchè sempre tutto previamente concordato.
8) Il signor si obbliga al pagamento, sino al maggio 2025 incluso, delle rate inerenti Parte_1 il contratto mutuo ipotecario (atto surroga a rogito Notaio rep. n. 12463, racc. N. Persona_2
9753) con l'allora ora La Signora si assume le successive CP_2 CP_3 Parte_2 rate da giugno 2025 al saldo rimanendo tra le parti convenuto che, essendo prossima la vendita a terzi di detto compendio, il Signor si obbliga a rilasciare, entro e non oltre il 29.5.2025 Parte_1 procura a favore della moglie finalizzata all'estinzione del mutuo e cancellazione della contratta ipoteca. La signora si obbliga, in ogni caso, a liberare il signor da ogni Parte_2 Parte_1
e qualsiasi obbligazione inerente detto mutuo e ciò entro e non oltre il 30 giugno 2025.
9) Il Signor procederà al pagamento di tutte le rate, sino all'estinzione, afferenti il Parte_1 mutuo ipotecario di cui all'immobile in Prato Nevoso (Frabosa Sottana), Via Corona Boreale 47/16, contratto con CA PR SP (atto 6.12.19 a rogito rep n. 5682, racc. N. 3939) . Si Persona_3 obbliga a liberare la Signor da ogni e qualsiasi obbligazione inerente detto mutuo e ciò Parte_2 entro e non oltre il 30.06.26. 10) Le parti confermano reciprocamente l'esclusiva proprietà in capo alla signora Parte_2 dell'immobile in Arenzano, Via del Roccolo 8/18, ed in capo al signor dell'immobile Parte_1 in Frabosa Sottana Via Corona Boreale 47/16.
11) Il cane “Burton” viene assegnato alla signora che ne è proprietaria ed il cane Parte_2
“Brigitta” al signor che ne è il proprietario. Parte_1
12) I coniugi si concederanno vicendevolmente il permesso di espatriare e di conseguire la concessione del passaporto. Altresì per il minore resterà inteso che l'eventuale espatrio, anche semplicemente al fine di una vacanza, dovrà essere deciso di comune accordo, dando al momento tutte le opportune garanzie che verranno meglio viste.
13) I coniugi dichiarano con la sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo, diritto, ragione e/o pretesa anche se mai prima d'ora fatto valere.
14) Spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009,
Numero 17, Parte I, Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 17/10/2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba