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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/05/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3522 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 19/05/2025 alle ore 10,40 innanzi al Giudice dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 3522 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Salvatore Graci in sostituzione degli avv.ti Carlino e La
EC per parte opponente e l'avv. Roberto Gueli per CP_3
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,50.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 19/05/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:50 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:55, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 3522 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
20/07/1962, residente a [...] elettivamente domiciliato in Canicattì (AG), corso
Umberto I n. 100, presso lo studio degli avv.ti ti FI La EC e AN Carlino che lo rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro
(c.f./p.iva: ) con sede in Roma Controparte_4 P.IVA_1
in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Agrigento, via Giovanni XXIII n. 146, presso lo studio dell'avv. Roberto Gueli che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTA OPPOSTA *
e nei confronti di
(c.f./p.iva: Controparte_5
) con sede in Roma, in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
* CONVENUTO TERZO PIGNORATO CONTUMACE *
2 OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con “atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 48-bis D.P.R. n. 602/1973 e 543
c.p.c.” notificato a mezzo p.e.c. in data 30 giugno 2022, l Controparte_4
pignorava per un ammontare complessivo di € 25.706,53 le somme dovute
[...] dall' al sig. . CP_5 Controparte_1
Con ricorso del 28.10.2022 (v. doc. n. 5 fascicolo parte opponente) CP_1
proponeva “opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.” al pignoramento,
[...] eccependone la nullità per i seguenti motivi: “1) estinzione parziale del credito per intervenuta prescrizione;
2) violazione dei limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c.; 3) sulla sussistenza dei presupposti ex art 624 c.p.c.”.
Il Giudice dell'Esecuzione nel procedimento portante R.G.E. n. 722/2022, con decreto reso in data 22.11.2022, rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva fissando “il termine perentorio di gg 45 per l'inizio del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo della causa presso la competente cancelleria”.
Con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. in data 20 dicembre 2022, CP_1
introduceva il presente giudizio di merito innanzi al Tribunale Civile di Agrigento,
[...]
formulando, sulla base dei motivi già proposti dinanzi al G.E., sopra indicati, le seguenti domande:
“- accertare e dichiarare l'estinzione parziale del credito (€. 9.690,47 o la minore o maggior somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio), per decorso del termine quinquennale di prescrizione, maturato successivamente alla notifica (10.4.2017) della cartella di pagamento n.
29120170006426275000; - accertare e dichiarare la violazione dei limiti di pignorabilità ex art.
545 c.p.c., indi e per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto dell'attore alla ripetizione delle somme corrisposte alla convenuta dal terzo pignorato, in virtù ed in esecuzione dell'emananda ordinanza di assegnazione, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme percepite in eccedenza;
- con vittoria di spese di lite da distrarre in favore dei procuratori antistatari”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05 aprile 2023 si costituiva l , chiedendo al Tribunale di “- rigettare Controparte_4
l'odierna opposizione … e, per l'effetto, dichiarare legittimi l'atto di pignoramento presso terzi
3 notificato da nonché i titoli esecutivi ad esso presupposti, ritenendo valida e regolare la CP_3
prosecuzione della predetta procedura esecutiva intrapresa …; - in ogni caso, dichiarare la regolarità dell'operato di nell'esecuzione dei propri Controparte_6
compiti di legge, sollevandolo da ogni richiesta di pagamento di spese e compensi del presente giudizio e, conseguentemente, condannare il terzo pignorato, a tenere indenne e/o a CP_7
rifondere di quanto questa potrà essere obbligata a Controparte_6 pagare, all'esito del presente giudizio, alla parte attrice, anche in termini di eventuale condanna alle spese di lite …; - con vittoria di spese processuali e compensi di causa”.
Il terzo pignorato non si è costituito in giudizio. CP_5
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale delle parti.
A seguito della precisazione delle conclusioni il Giudice fissava l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo, con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive.
Entrambe le parti costituite hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, il
Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
2. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del terzo pignorato non CP_5
costituitosi in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione a mezzo pec del
20.12.2022 (v. doc. “message (4).eml” del fascicolo di parte opponente).
3. Con il primo motivo di opposizione, intitolato “estinzione parziale del credito per intervenuta prescrizione”, , premettendo che “la procedura esecutiva è stata Controparte_1
promossa dalla convenuta in virtù di due cartelle esattoriali, la n. 29120170006426275000, notificata il 10.4.2017, e la n. 29120170011724750000, notificata l'11.9.2017” eccepisce con riguardo “alla prima delle suddette cartelle esattoriali dell'importo di € 9.690,47 … la prescrizione, in quanto la procedura esecutiva è stata promossa oltre il termine di cinque anni dalla sua notifica (10.4.2017), con conseguente estinzione parziale del credito azionato”.
Il motivo è privo di fondamento.
Come chiaramente indicato nell'atto di pignoramento oggetto di opposizione, questo trova il suo presupposto nelle cartelle indicate dall'opponente e anche nella successiva “intimazione di pagamento n. 29120229001631929” ritualmente notificata in data 11 maggio 2022, ai sensi degli
4 artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 e segg. del DPR 600/73 (v. docc. nn. 12 e 13 fascicolo ). CP_3
In considerazione della regolare notifica della citata intimazione di pagamento - non oggetto di contestazione da parte dell'opponente - posta alla base dell'atto di pignoramento opposto, priva di pregio deve ritenersi la contestazione dell'intervenuta prescrizione quinquennale del credito per due ordini di ragioni.
Innanzi tutto, le cartelle di pagamento sopra richiamate hanno ad oggetto crediti tributari
(Irpef, Addizionali, Irap e Iva) la cui prescrizione, per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale è decennale (ribadito, da ultimo, nella recente ordinanza Cass. Civ. n. 4385 del
19.02.2025; v. anche: Cass. n. 9906/2018, Cass. n. 32308/2019, Cass. n. 25716/2020, Cass. n.
24322/2014, Cass. n. 16232/2020).
Inoltre, l'eccezione di intervenuta prescrizione è comunque tardiva e inammissibile, in quanto doveva essere sollevata mediante opposizione all'intimazione di pagamento n.
29120229001631929 notificata in data 11 maggio 2022 nel rispetto dei termini previsti per la sua impugnazione.
4. Privo di fondamento è anche il secondo motivo con cui l'opponente eccepisce la
“violazione dei limiti di impignorabilità” previsti dal settimo comma dell'art. 545 c.p.c. il quale dispone che “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di
1.000,00 euro”.
Fermo restando che la disposizione di cui trattasi è stata introdotta con l'art. 21 bis del decreto legge convertito con modificazioni dalla Legge. 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U.
21/09/2022, n. 221) ed è quindi entrata in vigore il 22 settembre 2022, deve rilevarsi che dalle dichiarazioni rese dal terzo pignorato nelle date del 04/07/2022 e 04/08/2022 (prodotte da CP_5
entrambe le parti) – così come correttamente rilevato dal Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza emessa a conclusione della fase cautelare dell'opposizione – la previsione di cui all'art. 545, comma VII, c.p.c. vigente ratione temporis non è stata violata.
Invero dalle dichiarazioni del terzo risulta evidente che l' nel proprio conteggio ha CP_5 correttamente considerato sugli emolumenti da corrispondere all'opponente la “Quota CP_1 non pignorabile (€ 701,48) pari a 1,5 volte l'importo dell'Assegno Sociale (art. 545, co. 7, cpc)”.
Mentre con riguardo agli arretrati ha trattenuto, conformemente alle disposizioni di legge, e versato al creditore pignorante, il minor importo di € 2.294,94, pari proprio a 1/5 (un quinto) del complessivo importo di € 11.474,67, erogato al sig. CP_1
5 Risulta, pertanto, evidente la non sussistenza della lamentata violazione di legge.
5. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e, vengono liquidate come in dispositivo, in favore della sola (in considerazione della mancata costituzione in CP_3
giudizio dell' ), con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal vigente D.M. n. 147/2022 CP_5 per le cause di valore ricompreso nello scaglione tra € 5.201 e 26.000 e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3522/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma l'atto di Controparte_1
pignoramento impugnato;
- condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 Controparte_4
delle spese processuali che liquida in € 1.700,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso in Agrigento il 19/05/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 19/05/2025 alle ore 10,40 innanzi al Giudice dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 3522 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Salvatore Graci in sostituzione degli avv.ti Carlino e La
EC per parte opponente e l'avv. Roberto Gueli per CP_3
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,50.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 19/05/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:50 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:55, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 3522 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
20/07/1962, residente a [...] elettivamente domiciliato in Canicattì (AG), corso
Umberto I n. 100, presso lo studio degli avv.ti ti FI La EC e AN Carlino che lo rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro
(c.f./p.iva: ) con sede in Roma Controparte_4 P.IVA_1
in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Agrigento, via Giovanni XXIII n. 146, presso lo studio dell'avv. Roberto Gueli che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTA OPPOSTA *
e nei confronti di
(c.f./p.iva: Controparte_5
) con sede in Roma, in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
* CONVENUTO TERZO PIGNORATO CONTUMACE *
2 OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con “atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 48-bis D.P.R. n. 602/1973 e 543
c.p.c.” notificato a mezzo p.e.c. in data 30 giugno 2022, l Controparte_4
pignorava per un ammontare complessivo di € 25.706,53 le somme dovute
[...] dall' al sig. . CP_5 Controparte_1
Con ricorso del 28.10.2022 (v. doc. n. 5 fascicolo parte opponente) CP_1
proponeva “opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.” al pignoramento,
[...] eccependone la nullità per i seguenti motivi: “1) estinzione parziale del credito per intervenuta prescrizione;
2) violazione dei limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c.; 3) sulla sussistenza dei presupposti ex art 624 c.p.c.”.
Il Giudice dell'Esecuzione nel procedimento portante R.G.E. n. 722/2022, con decreto reso in data 22.11.2022, rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva fissando “il termine perentorio di gg 45 per l'inizio del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo della causa presso la competente cancelleria”.
Con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. in data 20 dicembre 2022, CP_1
introduceva il presente giudizio di merito innanzi al Tribunale Civile di Agrigento,
[...]
formulando, sulla base dei motivi già proposti dinanzi al G.E., sopra indicati, le seguenti domande:
“- accertare e dichiarare l'estinzione parziale del credito (€. 9.690,47 o la minore o maggior somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio), per decorso del termine quinquennale di prescrizione, maturato successivamente alla notifica (10.4.2017) della cartella di pagamento n.
29120170006426275000; - accertare e dichiarare la violazione dei limiti di pignorabilità ex art.
545 c.p.c., indi e per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto dell'attore alla ripetizione delle somme corrisposte alla convenuta dal terzo pignorato, in virtù ed in esecuzione dell'emananda ordinanza di assegnazione, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme percepite in eccedenza;
- con vittoria di spese di lite da distrarre in favore dei procuratori antistatari”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05 aprile 2023 si costituiva l , chiedendo al Tribunale di “- rigettare Controparte_4
l'odierna opposizione … e, per l'effetto, dichiarare legittimi l'atto di pignoramento presso terzi
3 notificato da nonché i titoli esecutivi ad esso presupposti, ritenendo valida e regolare la CP_3
prosecuzione della predetta procedura esecutiva intrapresa …; - in ogni caso, dichiarare la regolarità dell'operato di nell'esecuzione dei propri Controparte_6
compiti di legge, sollevandolo da ogni richiesta di pagamento di spese e compensi del presente giudizio e, conseguentemente, condannare il terzo pignorato, a tenere indenne e/o a CP_7
rifondere di quanto questa potrà essere obbligata a Controparte_6 pagare, all'esito del presente giudizio, alla parte attrice, anche in termini di eventuale condanna alle spese di lite …; - con vittoria di spese processuali e compensi di causa”.
Il terzo pignorato non si è costituito in giudizio. CP_5
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale delle parti.
A seguito della precisazione delle conclusioni il Giudice fissava l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo, con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive.
Entrambe le parti costituite hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, il
Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
2. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del terzo pignorato non CP_5
costituitosi in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione a mezzo pec del
20.12.2022 (v. doc. “message (4).eml” del fascicolo di parte opponente).
3. Con il primo motivo di opposizione, intitolato “estinzione parziale del credito per intervenuta prescrizione”, , premettendo che “la procedura esecutiva è stata Controparte_1
promossa dalla convenuta in virtù di due cartelle esattoriali, la n. 29120170006426275000, notificata il 10.4.2017, e la n. 29120170011724750000, notificata l'11.9.2017” eccepisce con riguardo “alla prima delle suddette cartelle esattoriali dell'importo di € 9.690,47 … la prescrizione, in quanto la procedura esecutiva è stata promossa oltre il termine di cinque anni dalla sua notifica (10.4.2017), con conseguente estinzione parziale del credito azionato”.
Il motivo è privo di fondamento.
Come chiaramente indicato nell'atto di pignoramento oggetto di opposizione, questo trova il suo presupposto nelle cartelle indicate dall'opponente e anche nella successiva “intimazione di pagamento n. 29120229001631929” ritualmente notificata in data 11 maggio 2022, ai sensi degli
4 artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 e segg. del DPR 600/73 (v. docc. nn. 12 e 13 fascicolo ). CP_3
In considerazione della regolare notifica della citata intimazione di pagamento - non oggetto di contestazione da parte dell'opponente - posta alla base dell'atto di pignoramento opposto, priva di pregio deve ritenersi la contestazione dell'intervenuta prescrizione quinquennale del credito per due ordini di ragioni.
Innanzi tutto, le cartelle di pagamento sopra richiamate hanno ad oggetto crediti tributari
(Irpef, Addizionali, Irap e Iva) la cui prescrizione, per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale è decennale (ribadito, da ultimo, nella recente ordinanza Cass. Civ. n. 4385 del
19.02.2025; v. anche: Cass. n. 9906/2018, Cass. n. 32308/2019, Cass. n. 25716/2020, Cass. n.
24322/2014, Cass. n. 16232/2020).
Inoltre, l'eccezione di intervenuta prescrizione è comunque tardiva e inammissibile, in quanto doveva essere sollevata mediante opposizione all'intimazione di pagamento n.
29120229001631929 notificata in data 11 maggio 2022 nel rispetto dei termini previsti per la sua impugnazione.
4. Privo di fondamento è anche il secondo motivo con cui l'opponente eccepisce la
“violazione dei limiti di impignorabilità” previsti dal settimo comma dell'art. 545 c.p.c. il quale dispone che “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di
1.000,00 euro”.
Fermo restando che la disposizione di cui trattasi è stata introdotta con l'art. 21 bis del decreto legge convertito con modificazioni dalla Legge. 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U.
21/09/2022, n. 221) ed è quindi entrata in vigore il 22 settembre 2022, deve rilevarsi che dalle dichiarazioni rese dal terzo pignorato nelle date del 04/07/2022 e 04/08/2022 (prodotte da CP_5
entrambe le parti) – così come correttamente rilevato dal Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza emessa a conclusione della fase cautelare dell'opposizione – la previsione di cui all'art. 545, comma VII, c.p.c. vigente ratione temporis non è stata violata.
Invero dalle dichiarazioni del terzo risulta evidente che l' nel proprio conteggio ha CP_5 correttamente considerato sugli emolumenti da corrispondere all'opponente la “Quota CP_1 non pignorabile (€ 701,48) pari a 1,5 volte l'importo dell'Assegno Sociale (art. 545, co. 7, cpc)”.
Mentre con riguardo agli arretrati ha trattenuto, conformemente alle disposizioni di legge, e versato al creditore pignorante, il minor importo di € 2.294,94, pari proprio a 1/5 (un quinto) del complessivo importo di € 11.474,67, erogato al sig. CP_1
5 Risulta, pertanto, evidente la non sussistenza della lamentata violazione di legge.
5. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e, vengono liquidate come in dispositivo, in favore della sola (in considerazione della mancata costituzione in CP_3
giudizio dell' ), con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal vigente D.M. n. 147/2022 CP_5 per le cause di valore ricompreso nello scaglione tra € 5.201 e 26.000 e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3522/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma l'atto di Controparte_1
pignoramento impugnato;
- condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 Controparte_4
delle spese processuali che liquida in € 1.700,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso in Agrigento il 19/05/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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