Sentenza breve 27 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02135/2026REG.PROV.COLL.
N. 06078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6078 del 2025, proposto da
Agenzia CC CA e Figli s.a.s. di IO e NI SI CA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Rampino e Andrea Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Leverano e AS Lecce, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ditta Pegasus di D'OS VI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 1415/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ditta Pegasus di D'OS VI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. SA AE IN e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Rampino e Paolo Gaballo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda i provvedimenti con i quali il Comune di Leverano ha autorizzato la Ditta Pegasus di VI D’OS (di seguito: “Pegasus”) all’esercizio dell’attività di casa funeraria, in variazione rispetto alla precedente autorizzazione all’esercizio dell’attività di sala del commiato.
2. Agenzia CC CA e Figli Sas di F. e G. C. CA (di seguito: “Agenzia”), esercente attività di casa funeraria e sala del commiato nel Comune di Leverano, ha impugnato:
- la determina prot.15013 in data 14 agosto 2024, notificata in data 16 ottobre 2024, emessa in relazione alla pratica prot.14928/2024, con la quale il Responsabile SUAP del Comune, vista la domanda presentata da Pegasus, per l’autorizzazione all'esercizio di una casa funeraria in variazione all’autorizzazione di sala del commiato protocollo 7601/2024, l’ha autorizzata a esercitare l’attività di casa funeraria, ai sensi dell’articolo 17 comma 2 lett.a) della l.r. n. 34 del 2008, nella struttura sita in Leverano, definendo l’attività come “ esposizione delle salme dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri ”;
- la relazione tecnica di asseverazione integrativa all'agibilità, in data 8 agosto 2024, a firma del tecnico architetto Mauro Pantaleo Quarta protocollo 14879 del 13 agosto 2024, nonché la richiesta di Pegasus in data 12 agosto 2024 di;
- il parere reso dalla ASL Lecce in data 22 aprile 2024 prot. 89515 e gli altri eventuali atti, provvedimenti, determinazioni e pareri presupposti e/o conseguenti a quello sopra precisato o comunque a qualsiasi titolo allo stesso collegati, anche se non noti o comunicati.
Agenzia CA ha altresì chiesto il risarcimento dei danni subiti e subendi ed al pagamento delle spese giudiziali.
3. Il Tar Puglia – Lecce, con sentenza in forma semplificata 27 dicembre 2024 n. 1415, ha respinto il ricorso.
4. Agenzia CA ha appellato la sentenza con ricorso n. 6078 del 2025.
5. Nel corso del giudizio di appello si è costituita Pegasus.
6. All’udienza del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è infondato.
9. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto che non rileva “ l’avvenuta regolarizzazione di una situazione di precedente illegittimità ” e l’impiego, ai fini istruttori, della documentazione acquisita nel precedente procedimento di autorizzazione alla “sala del commiato” dell'aprile 2024.
L’appellante ha dedotto a sostegno della censura che:
- le ragioni della presentazione dell’istanza all’apertura della casa funeraria da parte di Pegasus risiederebbero nell’esigenza di porre rimedio a quanto segnalato da Agenzia con le note presentate dalla stessa al Comune fra giugno e luglio 2024;
- il procedimento è stato molto veloce, posto che l’istanza è stata presentata da Pegasus il 12 agosto 2024 e il procedimento si è concluso con l’autorizzazione rilasciata il 14 agosto 2024;
- se Pegasus avesse avuto i requisiti per l’apertura di casa funeraria avrebbe sin dall’inizio presentato un’istanza a tal fine;
- “ in precedenza l'attività non era stata esercitata nel rispetto del titolo acquisito ”, come sarebbe evidenziato dalla sanzione irrogata in data 30 luglio 2024;
- la reiterazione delle richieste di verifica e controllo da parte di Agenzia avrebbe dovuto indurre il Comune a una “ maggiore cautela nel rilascio di un nuovo e più ampio titolo abilitativo ”;
- l’autorizzazione qui gravata sarebbe stata adottata “ senza alcun tipo di nuova istruttoria ” tesa ad accertare la sussistenza dei presupposti “ per l'apertura e l'esercizio della casa funeraria ex art 17, comma 2, lett. A), L.R. 34/2008 ”;
- i controlli effettuati dal Comune, e richiamati dal Tar al fine di ricostruire l’istruttoria svolta, “ peraltro non certo spontanei ma reiteratamente sollecitati da CA e dal Prefetto, avevano sortito risultati ostativi al rilascio dell'abilitazione, culminati nella sanzione irrogata ”.
9.1. Il motivo, peraltro illustrato non sempre nella prospettiva della censura alla sentenza gravata, è infondato, rinviando allo scrutinio del successivo motivo di appello l’approfondimento dei profili riguardanti il difetto di istruttoria e di motivazione.
9.2. Le ragioni soggettive, individuali e personali che hanno indotto Pegasus a presentare l’istanza in data 12 agosto 2024 non assumono, di per sé, uno specifico rilievo, se non si riverberano sulla funzione che l’ordinamento assegna all’autorizzazione all’esercizio di casa funeraria.
Non rientra nell’oggetto della presente controversia l’autorizzazione all’apertura della sala di commiato (22 aprile 2024 n. 7032), oggetto di un separato giudizio, concluso con la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti (così la sentenza del Tar Puglia – Lecce 25 luglio 2024 n. 959, confermata dal Cons. St., sez. IV, 20 ottobre 2025 n. 8101, che ha respinto l’appello principale di Agenzia e dichiarato improcedibile l’appello incidentale di Pegasus).
Né sono oggetto del presente giudizio le modalità di esercizio della precedente autorizzazione.
Le segnalazioni formulate al Comune da parte di Agenzia, peraltro datate, dalla stessa appellante, fra il giugno e il luglio 2024 (quindi precedenti al procedimento qui controverso), non producono, di per sé, effetti sul presente giudizio, nei termini in cui l’Amministrazione non le ha ritenute rilevanti per l’adozione di conseguenti provvedimenti.
Né assume una portata decisiva la sanzione irrogata a Pegasus in data 30 luglio 2024. Risulta infatti dall’atto di accertamento 30 luglio 2024 n. 1926 che la sanzione è stata elevata per violazione dell’art. 23 comma 4 del d. lgs. n. 285 del 1992, e quindi per mancanza di autorizzazione per il posizionamento sulla strada di due targhe, recanti “ Pegasus casa funeraria ”, senza la necessaria autorizzazione (in base alla disposizione “ La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada ”).
Del resto il Comune, con nota 17 settembre 2024, indirizzata al Prefetto, dà conto di avere “ accertato che non vi era in corso alcuna attività funebre nella sede di via Don G. Miglietta 26 ” e che, a seguito di sopralluoghi, “ veniva accertato che l’attività funebre veniva svolta a “feretro chiuso ”.
L’impiego, da parte del Comune, di elementi istruttori già in possesso dello stesso non rappresenta, di per sé, motivo di illegittimità del procedimento, considerato anche il contenuto del parere dell’AS 22 aprile 2024 (su cui infra ).
10. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondata la censura di difetto di istruttoria, considerando che la “ relazione tecnica di asseverazione in ordine alla sussistenza delle caratteristiche e apparecchiature previste dal regolamento regionale n. 8/2015 ai fini dell’attività di casa funeraria, i sopralluoghi effettuati dal Comune e il parere favorevole rilasciato dall’ASL Lecce in data 4 aprile 2024, espressamente attestante i requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento della “attività di Casa Funeraria [...] ove è dato atto anche della verifica in ordine dotazione impiantistica ”.
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. Con specifico riferimento alla sentenza l’appellante ha dedotto che il parere della AS, richiamato dal giudice di primo grado, “non ebbe ad oggetto in concreto la dotazione impiantistica, che fu esaminata soltanto sulla base della documentazione ”, con la conseguenza che il parere non attesterebbe “ la sussistenza dei requisiti normativamente previsti ” con riferimento agli impianti.
Sul punto il Consiglio di Stato si è già pronunciato, con sentenza 20 ottobre 2025 n. 8101, ritenendo infondata la censura di difetto di motivazione del parere della AS (lo stesso oggetto del presente giudizio) non solo per genericità ma anche dal momento che “ nel parere impugnato, da un lato, si dà atto di un diretto sopralluogo presso il fabbricato oggetto di intervento, dall’altro, viene descritta in maniera dettagliata la consistenza e la funzionalizzazione dei singoli ambienti con precisa indicazione delle relative superfici ”. Inoltre ha ritenuto la censura generica, dal momento che parte appellante si è limitata, come nel caso di specie, a censurare l’omessa indicazione dei “ numerosi necessari aspetti e requisiti tecnici ed impiantistici che la normativa di settore richiede espressamente in relazione alla sala del commiato ”, senza null’altro aggiungere o specificare.
Tanto basta per ritenere infondato il motivo qui scrutinato, atteso che la predetta doglianza è l’unica, contenuta nel presente motivo di appello, direttamente rivolta a censurare la sentenza impugnata, così integrando i presupposti di ammissibilità dei motivi di appello, che debbono contenere “ specifiche censure avverso i capi della sentenza gravata ” (art. 1010 comma 1 c.p.a.). È quindi richiesto un onere specifico di critica puntuale della motivazione della sentenza appellata per mettere il giudice di appello nelle condizioni di comprendere le ragioni per cui il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente. Infatti “L'appello dinanzi al Consiglio di Stato è dichiarato inammissibile per violazione del dovere di specificazione delle censure ai capi della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 101, comma 1, c.p.a.” (Cons. St., sez. III, 4 settembre 2025 n. 7204).
L’appellante invece, come eccepito anche da controparte, ha prospettato le ulteriori tesi contenute nel motivo senza muovere specifiche critiche alle motivazioni espresse sul punto dalla sentenza appellata.
Pertanto, il motivo, nei limiti sopra enucleati, è infondato.
10.3. Si aggiunge comunque, per completezza, che l’appellante, nell’ampia premessa alla censura formulata avverso la sentenza gravata, ha illustrato che:
- “ La Casa Funeraria e la Sala per il Commiato sono due diverse tipologie d'uso ”;
- “ Per Casa Funeraria si intende infatti una struttura privata ”, che gestisce l'attività funebre, compresa la custodia e l’esposizione, anche a cassa aperta, di salme, consentendo l’osservazione, la composizione, la vestizione, l'imbalsamazione e la tanatoprassi, oltre che le attività di commemorazione e di commiato del defunto;
- “ Per Sala del Commiato si intende invece una struttura pubblica o privata, realizzata e gestita per ricevere, su richiesta dei familiari del defunto, e per tenere in custodia il feretro chiuso, ai fini della celebrazione di riti di commemorazione ”, comunque dopo “ dopo che è stata effettuata la certificazione necroscopica da parte del medico della ASL ”;
- l’art. 15 del regolamento regionale individua i requisiti per lo svolgimento dell’attività di “ struttura di commiato ”;
- nell’ambito della predetta disamina è specificato che “ Il comma 6 dell'art. 15 precisa che nel caso in cui la struttura per il commiato sia utilizzata per un soggetto già riconosciuto cadavere (e dunque come sala del commiato) non sono necessari i requisiti di cui alla lett. c del comma 3 – e cioè la disponibilità di spazi per la preparazione delle salme – e alla lett. B del comma 5 – apparecchiature per la segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurare la sorveglianza anche a distanza, durante il periodo di osservazione ”;
- “ Questo è fondamentalmente il discrimine strutturale e tecnico impiantistico tra la sala del commiato e la casa funeraria, dimodochè si deve verificare che, nel secondo caso, e cioè nel caso della casa funeraria, tali dotazioni siano effettivamente presenti ”;
- “ La normativa nazionale per le Case Funerarie e le Sale del Commiato è fissata dal DPR del 10 settembre 1990, n. 285 e dal DPR del 14 gennaio 1997, n.37 ”;
- “ Il Provvedimento gravato non risulta avere i requisiti di assentibilità propri dell'attività di Casa Funeraria, per come imposti dalla normativa di settore e in particolare dalla L.R. 34/2008 e sue modificazioni e integrazioni, e dal Regolamento Regionale 8/2015 ”;
- “ Nella pratica originaria si parlava genericamente e pretestuosamente di struttura del commiato, senza specificare di quale tipologia prevista dalla legge si facesse richiesta, con violazione della Legge Regionale ”;
- “ la normativa distingue (art.17 L.R. 34/2008, come sostituito dall'articolo 3 della L.R. 7 luglio 2020, n. 16) ” fra casa funeraria e sala di commiato;
- “ Sul punto vi è una totale omissione e/o comunque un grave difetto di istruttoria, attesa anche la differenza sostanziale tra le tipologie, rappresentata dalle condizioni di gestione (anche sanitaria) del feretro (particolare questo assolutamente rilevante) ” e, in particolare, “ la strumentazione impiantistica e i requisiti tecnici specificatamente richiesti per la casa funeraria non possono evidentemente aver costituito oggetto di alcuna verifica all'esito della prima richiesta di Pegasus per la mera sala del commiato, e non si vede come tale difetto possa essere stato sanato in totale assenza di nuova verifica e istruttoria; difetto che evidentemente persiste ”;
- “ Il parere di ASL Lecce, infatti, è totalmente immotivato e non reca in se alcuno degli aspetti igienico-sanitari di stretta competenza dell’Ente e che sostanziano il proprium del giudizio rimesso all’ente stesso ”, censurando il suddetto parere in ragione delle mancanze riguardanti i “ numerosi necessari aspetti e requisiti tecnici ed impiantistici cui si è fatto preciso riferimento più innanzi ”;
- “ sia l'esercizio di sala del commiato, che soprattutto l'esercizio della casa funeraria, rientrano tra quelle attività funzionali all'interesse pubblicistico della promozione dei luoghi per la libera manifestazione del cordoglio ”, sì da presupporre il controllo dei requisiti di esercizio;
- la AS avrebbe quindi dovuto effettuare un nuovo sopralluogo e adottare un nuovo parere.
Le suddette deduzioni risultano innanzitutto generiche.
L’illustrazione della diversità fra l’attività che si svolge nella sala di commiato e l’attività che caratterizza la casa funeraria assume rilevanza, nell’ambito di un giudizio volto a sindacare i presupposti e le modalità procedimentali di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della seconda, nei limiti in cui si riverbera su detti profili e sulla specifica autorizzazione.
In secondo luogo, l’illustrazione della disciplina dei requisiti per lo svolgimento delle attività afferenti alle “strutture di commiato” di per sé non supporta una specifica censura non solo avverso la sentenza impugnata (alla quale non sono rivolte dette deduzione) ma neppure avverso l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di casa funeraria.
A tacer d’altro, infatti, le “strutture di commiato” comprendono, ai sensi dell’art. 17 comma 2 della l.r. n. 34 del 2008, la “casa funeraria” e la “sala del commiato”.
In particolare, la prospettazione dell’appellante, riguardante la necessità di svolgere, per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di casa funeraria, un’istruttoria ulteriore rispetto a quella già svolta per autorizzare lo svolgimento dell’attività inerente alla “sala di commiato”, richiede di argomentare in merito alla differenza di requisiti, così come prescritti dalla disciplina di settore, non essendo sufficiente illustrare le generali differenze fra le due attività.
Al riguardo anche il riferimento, contenuto nel motivo di appello sopra scrutinato, alla necessità di una nuova istruttoria per accertare la sussistenza dei presupposti “ per l'apertura e l'esercizio della casa funeraria ex art 17, comma 2, lett. A), L.R. 34/2008 ” risulta generica.
In detta disposizione, infatti, si rinviene la definizione di casa funeraria (“ struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine del compimento del periodo di osservazione, e dalla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri ”).
Tuttavia la stessa non contiene prescrizioni riguardanti i requisiti per l’esercizio dell’attività di casa funeraria, in tesi mancanti e per i quali è richiesta, secondo l’appellante, una nuova istruttoria.
L’appellante ha fatto riferimento alla differenza di requisiti normativi per lo svolgimento delle due attività, specificando le relative fonti, quando ha richiamato il comma 6 dell'art. 15 del regolamento, laddove ha dedotto che per l’utilizzo della struttura di commiato quale sala di commiato (e non casa funeraria) “ non sono necessari i requisiti di cui alla lett. c del comma 3 – e cioè la disponibilità di spazi per la preparazione delle salme – e alla lett. B del comma 5 – apparecchiature per la segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurare la sorveglianza anche a distanza, durante il periodo di osservazione ”.
Tuttavia l’Agenzia appellante non ha indicato le specifiche conseguenze di tale previsione sugli atti impugnati, specificando i requisiti di cui Pegasus sarebbe carente, limitandosi a dedurre che “ si deve verificare che, nel secondo caso, e cioè nel caso della casa funeraria, tali dotazioni siano effettivamente presenti ”.
La censura è generica, così come è generico, se non per le deduzioni di seguito richiamate, l’assunto riguardante l’asserita “ totale omissione e/o comunque un grave difetto di istruttoria, attesa anche la differenza sostanziale tra le tipologie, rappresentata dalle condizioni di gestione (anche sanitaria) del feretro (particolare questo assolutamente rilevante) ”.
In particolare, secondo l’appellante, manca la verifica della “ strumentazione impiantistica ” e dei “ requisiti tecnici ” richiesti per la casa funeraria, dal momento che detti profili non possono (in tesi) essere stati valutati nell’ambito del procedimento concluso con il rilascio dell’autorizzazione alla sala di commiato, sicché diviene (in tesi) rilevante la mancanza di un’istruttoria specifica per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di casa funeraria.
Infatti, secondo l’appellante, il parere dell’AS “ è totalmente immotivato e non reca in sé alcuno degli aspetti igienico-sanitari di stretta competenza dell’Ente e che sostanziano il proprium del giudizio rimesso all’ente stesso ”.
L’assunto non è fondato in quanto il parere è già stato valutato dal Consiglio di Stato, che lo ha ritenuto appropriato, nei termini sopra riferiti.
Né è conducente la censura di difetto di istruttoria rivolta, in particolare, avverso il parere reso dalla AS.
Innanzitutto, l’autorizzazione qui impugnata dà conto dell’istruttoria svolta, richiamando i seguenti atti:
- la segnalazione certificata di agibilità e relazione tecnica di asseverazione integrativa all'agibilità 11 aprile 2024 n. 6743;
- la “ relazione tecnica di asseverazione integrativa dell’agibilità n. 6743 del 11/04/2024 ”, “ così come integrata con prot. 14879 del 13/08/2024 ”;
- il contratto di comodato gratuito del 16 dicembre 2022;
- l’autorizzazione 3 ottobre 2016 n. 1, rilasciata alla Pegasus “ relativa all’Agenzia Funebre e attività di disbrigo pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari, trasporto salme, cadaveri, ossa, ceneri, fornitura casse mortuarie ed altri articoli funebri ”;
- il parere dell’AS 22 aprile 2024 “ in ordine all’idoneità dell’immobile sotto l’aspetto igienico-sanitario ”;
- l’autorizzazione all’apertura della sala di commiato del 22 aprile 2024.
Risulta testualmente dalla nota 22 aprile 2024 che l’AS ha espresso il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione “ per l’attività di casa funeraria ”, pu avendolo adottato nel corso del precedente procedimento.
Pertanto, risultano generici i riferimenti al fatto che il parere non sarebbe sufficiente ad attestare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività di casa funeraria, ma solo quelli per l’esercizio dell’attività di sala di commiato, in quanto non tengono conto di quanto espressamente risulta dal parere stesso.
E ciò tanto più se si considera che l’appellante non ha illustrato dettagliatamente quali specifici requisiti richiesti dalla normativa per l’esercizio dell’attività di casa funeraria non sarebbero stati accertati dall’AS e, più in generale, dall’Amministrazione, così non supportando la tesi della mancanza di “ un’istruttoria specifica per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di casa funeraria ”.
Piuttosto il fatto che il parere sia stato rilasciato dall’AS “ per l’attività di casa funeraria ” offre un ulteriore argomento a supporto della statuizione del Tar in merito al fatto che l’utilizzo di elementi istruttori acquisiti nel corso del precedente procedimento non determina “ l’automatica illegittimità dell’azione amministrativa, ben potendosi riscontrare le condizioni per il rilascio del secondo atto sulla base di quanto già conosciuto in una fase precedente, da ciò discendendo, quindi, l’infondatezza della censura proposta ”.
Né è idonea a supportare una diversa conclusione la deduzione dell’appellante, che lo stesso non mette in specifica correlazione con l’istruttoria, circa i requisiti non richiesti per l’attività che si svolge nelle sale di commiato.
L’appellante ha fatto riferimento al comma dell’art. 15 del regolamento regionale n. 8 del 2015, che non richiederebbe, per queste ultime, “ i requisiti di cui alla lett. c del comma 3 – e cioè la disponibilità di spazi per la preparazione delle salme – e alla lett. B del comma 5 – apparecchiature per la segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurare la sorveglianza anche a distanza, durante il periodo di osservazione ”.
Desumendo a contrariis che siano detti requisiti a caratterizzare l’esercizio dell’attività di casa funeraria, si rileva che l’AS ha approfondito i due profili.
Infatti essa ha dato atto di avere svolto un sopralluogo, descrivendo in maniera dettagliata la consistenza e la funzionalizzazione dei singoli ambienti, e di avere esaminato la documentazione riguardante specificamente la “ dotazione impiantistica prevista dall’art. 15 del R.R. 8/2015 ”, così come risulta dalla documentazione di progetto (“ vista la documentazione impiantistica ”), nell’ambito di un parere rilasciato per l’esercizio dell’attività di casa funeraria.
Pertanto la censura risulta comunque generica, e non conducente, in quanto non dà conto di detti specifici profili, che risultano espressamente valutati nell’ambito dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione.
11. In conclusione l’appello va respinto.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Condanna Agenzia CC CA e Figli Sas di F. e G. C. CA a rimborsare le spese del presente grado di giudizio a favore di Ditta Pegasus di VI D’OS, liquidandole in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE GE, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
SA AE IN, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA AE IN | CE GE |
IL SEGRETARIO