Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 2135
TAR
Sentenza breve 27 dicembre 2024
>
CS
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Erroneità della sentenza del Tar per aver ritenuto irrilevante la regolarizzazione di una precedente illegittimità e l'impiego di documentazione del precedente procedimento

    Le ragioni soggettive che hanno indotto Pegasus a presentare l'istanza non sono rilevanti. Le segnalazioni di Agenzia e la sanzione irrogata a Pegasus per violazione del codice della strada (posizionamento di targhe pubblicitarie) non sono decisive per il presente giudizio. L'utilizzo di elementi istruttori già in possesso dell'amministrazione non è di per sé illegittimo.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza del Tar per aver ritenuto infondata la censura di difetto di istruttoria

    La censura è infondata perché il parere della ASL, già esaminato in precedenti giudizi, è stato ritenuto adeguato. L'appellante non ha specificato quali requisiti manchino e si è limitata a deduzioni generiche. Il parere della ASL, rilasciato per l'attività di casa funeraria, attesta l'idoneità dell'immobile sotto il profilo igienico-sanitario e la conformità della dotazione impiantistica. L'appellante non ha fornito elementi concreti per dimostrare la carenza di istruttoria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 2135
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2135
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo