Articolo 21 della Legge 6 marzo 1976, n. 51
Articolo 20Articolo 22
Versione
4 aprile 1976
Art. 21.
Nella legge 11 febbraio 1971, n. 50 , in luogo di "Ministro per i trasporti e l'aviazione civile", leggasi "Ministro per i trasporti", ed in luogo di "direzioni compartimentali, uffici provinciali ed ispettorati di porto della motorizzazione civile", leggasi "uffici della motorizzazione civile".
Entrata in vigore il 4 aprile 1976