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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 4183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4183 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere –
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 28 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1273 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2021, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Martella e Giovanni Maria Zito, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
- APPELLANTE -
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai propri funzionari avv.ti Vincenzo
Battaglia, Sandra Ceccarelli, Valeria Corsetti, Donato De Rosa, Matteo Geron, Giuseppe
Dell'Aversana, Giovanna Intorcia, Floridia Monforte, Anna Napoli, Laura Sarno, elettivamente domiciliato come in atti
- APPELLATO – Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6734/2020 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 22/10/2020.
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione proposta da con cui era stato ingiunto ad Parte_1
esso opponente il pagamento della somma di € 36.879,50 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 37 dell'8/10/2015 della Guardia
di Finanza di Ostia- Roma.
Il ricorrente, a fondamento della sua opposizione, eccepiva l'inesistenza di un titolo idoneo per l'emissione dell'ordinanza, il difetto di motivazione e di indicazione degli elementi e criteri in base ai quali erano state calcolate le somme pretese a titolo di “sanzione amministrativa”, la mancanza di prova della natura subordinata dell'attività lavorativa prestata in favore del dalle persone Parte_1
indicate nel provvedimento.
Il Tribunale, nella resistenza dell' , ha respinto l'opposizione Controparte_1
argomentando che il giudizio traeva origine dal verbale unico di accertamento redatto dai militari della Guardia di Finanza in data 22.8.2015 a seguito di accesso ispettivo presso il ristorante
“Mirko's”, gestito dal nel corso del quale era stata verificata la presenza di sei lavoratori, Parte_1
su otto, il cui rapporto di lavoro non era stato formalizzato, e per i quali l'opponente non aveva fornito alcuna prova dell'asserita attività meramente occasionale.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello che ha eccepito la nullità della Parte_1
sentenza impugnata per 1) violazione delle norme procedurali, avendo il giudice di prime considerata chiusa l'istruttoria senza che fosse stato sentito il teste cui il ricorrente non aveva rinunciato, nullità
della sentenza;
violazione dei principi in materia di onere della prova che doveva essere posto a carico dell'Amministrazione convenuta;
omessa pronuncia sulle eccezioni formali;
2) violazione dell'art. 4/1° c. L. 183/10, dell'art. 6 e 13 Dlgs124/04 e dell'art. 28 L. 689/81: carenza di motivazione dell'accertamento. Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, dell'opposizione proposta.
Si è costituito l' , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come in dispositivo.
L'appello non è fondato mentre le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sono meritevoli di consegna nella presente fase di impugnazione.
In merito alla eccepita nullità della sentenza per violazione diritto di difesa per non avere il Tribunale escusso il teste ammesso, rileva il Collegio che i difensori delle parti, all'udienza del 17/9/2022, dopo avere dichiarato di avere intimato il teste assente e dopo l'esame del teste presente, hanno chiesto il rinvio per la discussione senza reiterare la richiesta di esame del teste non escusso;
nella successiva udienza del 22/10/2022 i difensori hanno discusso riportandosi ai propri scritti senza reiterare la richiesta di esame del teste già ammesso e non esaminato, non evincendosi dal verbale che lo stesso fosse stato citato anche per tale udienza.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata” (Cass. sez.
III civ. n. 16886/16), pertanto “sia le istanze istruttorie disattese sia quelle sulle quali il giudice istruttore non ha comunque provveduto devono essere reiterate nell'udienza di precisazione delle conclusioni per evitare che le stesse vengano ritenute abbandonate”. La giurisprudenza ritiene, infatti,
che le richieste istruttorie disattese nel giudizio di primo grado e non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive, al momento della rimessione della causa in decisione, non possono essere riproposte in appello, essendo precluse dall'inerzia del proponente nel grado pregresso (Cass. sez. III
civ., n. 25157/08).
Alla luce dei principi richiamati l'eccezione di nullità della sentenza è, pertanto, destituita di fondamento.
Infondato è anche il motivo di gravame ( sub n. 1 B) con il quale l'appellante lamenta la violazione dei principi in materia di onere della prova e di fede privilegiata degli atti redatti dal pubblico ufficiale per avere affermato il giudice di prime cure che l'opponente “ non ha fornito alcuna prova in ordine al sostenuto assunto di avere i lavoratori svolto nel giorno dell'accertamento attività meramente occasionale”. Sostiene che in tal modo il giudice ha posto a carico del ricorrente l'onere della prova gravante invece sull'Ispettorato del Lavoro che esercita i poteri di ispezione e di accertamento.
Come è noto, in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità, ed in particolare: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza,
o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale,
nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6565 del
20/03/2007). Nel caso di specie, il verbale di primo accesso ispettivo della Guardia di Finanza del
22/8/2015 attesta circostanze accertate di persona dai verbalizzanti, ossia che , Persona_1 CP_2
, e
[...] Controparte_3 Persona_2 Persona_3 Parte_2
indossavano abiti da lavoro quali aiuto cuoco, pizzaiolo e cameriera;
con riguardo a tali inequivocabili elementi fattuali, come detto, il verbale fa piena prova fino a querela di falso. Le descritte risultanze documentali vanno valutate, inoltre, unitamente alle dichiarazioni rese dai lavoratori in argomento
(all. 4 fascicolo di parte ), i quali, sentiti dagli accertatori, hanno dichiarato di svolgere CP_1
attività lavorativa dal 22/8/2015 alle dipendenze del ristorante pizzeria oggetto di accertamento, con mansioni di cuoco ( ), aiuto cuoco ( ), aiuto pizzaiolo ( Persona_1 CP_2 [...]
) cameriera ( . Trattasi di dichiarazioni che, come sopra Persona_2 Controparte_3 richiamato, assumono efficacia probatoria fino a prova contraria, che nel caso di specie non è stata fornita, non avendo neppure l'unico testimone, , ascoltato nel giudizio di primo grado Parte_2
smentito in modo convincente lo svolgimento di attività lavorativa nella giornata del 22.8.2015. A
tutto ciò si aggiunga che, in sede di accertamento, come attestato dal verbale, non è stata rinvenuta o consegnata alcuna documentazione attinente la regolare costituzione del rapporto di lavoro con i sei lavoratori (su otto) presenti sul posto e trovati a lavorare, nello svolgimento di mansioni meramente esecutive. Il fatto che questi ultimi avessero dichiarato di essere al loro primo giorno di lavoro,
coincidente con quello di primo accesso ispettivo, non fa venire meno la violazione formale relativa alla omessa preventiva comunicazione di avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Né può avere valore scriminante la circostanza addotta dall'appellante, neppure documentalmente provata, che si sarebbe trattato di una collaborazione autonoma o comunque di un lavoro occasionale.
Deve essere disattesa anche la doglianza, descritta al capo C) del primo motivo di appello, con cui si censura la sentenza per non aver esaminato le eccezioni relative ai “vizi formali” eccepiti in ricorso.
Così come prospettata l'eccezione è del tutto generica e, comunque, è sfornita di fondamento. La
Corte di Cassazione, ( sentenza n. 23699/2020), ha previsto che “Il giudice peraltro non è tenuto ad occuparsi singolarmente di ogni allegazione e prospettazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 c.p.c., n. 4), che esponga, in base all'art. 132 c.p.c., n. 4), in maniera succinta gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti e le tesi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e l'iter argomentativo seguito (Cass. n. 407/2006)”.
Con il secondo motivo di impugnazione censura la decisione del giudice di prime Parte_1
cure per non avere considerato “che il verbale di accertamento posto a fondamento dell'Ordinanza
Ingiunzione impugnata non contiene alcun valido accertamento, mancando la specifica descrizione dei “fatti” accertati come qualificanti l'ipotesi di lavoro subordinato, tali da consentire integrati quei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge (Cass. 2622/04; 2680/90; 3973/98)”.
Rileva il Collegio, quanto alla legittimazione della Guardia di Finanza, che l'art. 13 del D.Lgs 124/04, intitolato “Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica”, al comma 7 prevede “ Il
potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle
inosservanze comunque materialmente sanabili con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3,4 e
5”. La lettura del verbale unico di accertamento, nella sezione Fatto, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, contiene la descrizione degli accertamenti ed elementi di prova, tanto da avere consentito al ricorrente di articolare una compiuta difesa e al giudicante di valutare la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, come esposto nell'analisi del primo motivo di appello.
Alla luce di tutto quando fin qui illustrato, l'appello deve essere, pertanto, rigettato.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate con il dispositivo, segue la soccombenza.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell' che liquida in € 2.800,00, oltre rimborso spese Controparte_1
generali nella misura del 15%. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1
quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 28 novembre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa