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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/09/2024, n. 4216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4216 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4548/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott. Massimo Principato, all'esito delle attività sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c, ha emesso, la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4548/2023 R.G. Lavoro, promosso
DA
, rappr. e dif. dall'avv. CASIRARO LUIGI , come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti Francesco Velardi e Alessandra
Vetri giusta procura generale alle liti;
- resistente –
Oggetto: opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 593 2018 00093867 88 000, notificato il 31.03.2023, avente ad oggetto il pagamento di somme dovute a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive dovuti alla gestione commercianti per il CP_2
periodo dal 01/2017 al 12/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di affrontare il merito della controversia occorre precisare che, con pregresso provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicato regolarmente alle parti a cura della Cancelleria, è stato dato termine perentorio per lo scambio ed il deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni.
Pagina 1 ____________
Preliminarmente va dato atto della tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 d.lgs n. 46/99, atteso che il ricorso è stato depositato in data 19.04.2023.
Ciò posto si osserva che, con l'odierno giudizio, la ricorrente deduce l'infondatezza della pretesa di pagamento scaturente dalla sua qualità di socia della società “Onda Bianca s.n.c.” in quanto riferita ad un periodo successivo alla cessazione dell'attività commerciale.
Sul punto è doveroso chiarire che l'opposizione all'avviso di addebito si configura quale giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e delle difese fatte valere dal ricorrente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Pertanto, in tale giudizio, secondo le regole generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio, incombe sull'Istituto previdenziale, per la sua veste sostanziale di attore, la prova dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, posti a sostegno della propria pretesa (Cass. sez. lav.,
06/11/2009 n. 23600).
Va inoltre ricordato che l'obbligo di iscrizione e pagamento alla gestione assicurativa e previdenziale sorge nel caso di svolgimento di attività imprenditoriale di natura commerciale.
Ciò posto, ritiene questo decidente che la pretesa avanzata dall' non possa trovare CP_2 accoglimento in quanto l' non ha minimamente assolto l'onere di provare i fatti costitutivi CP_3
della propria pretesa creditoria e di confutare le contrarie argomentazioni difensive del ricorrente.
A ciò va aggiunto che l'opponente ha prodotto in giudizio la comunicazione di cessazione dell'attività per chiusura definitiva, depositata al Comune di Catania in data 16 maggio 2016.
Reputa il Tribunale, alla luce della superiore documentazione, che l'opponente abbia adeguatamente provato di aver cessato l'attività̀ in epoca anteriore al periodo cui si riferiscono i contributi pretesi e che tanto basti per concludere nel senso che non ricorrano i presupposti costitutivi della pretesa fatta valere dall' . CP_2
In proposito va condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione, Sez. L., sentenza n. 8651 del
12 aprile 2010, secondo cui "In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività̀ commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività̀ autonoma....”
Pagina 2 Poc'altro rimane da dire, se non che la domanda proposta dal ricorrente va accolta con conseguente condanna dell'Istituto Previdenziale al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario che ha reso la prescritta dichiarazione di legge.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4548/2023 R.G., ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- Annulla l'avviso di addebito n. 593 2018 00093867 88 000;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.350,00, oltre Spese CP_2 generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Casiraro;
Così deciso il 18/09/2024
IL GIUDICE
dott. Massimo Principato
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott. Massimo Principato, all'esito delle attività sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c, ha emesso, la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4548/2023 R.G. Lavoro, promosso
DA
, rappr. e dif. dall'avv. CASIRARO LUIGI , come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti Francesco Velardi e Alessandra
Vetri giusta procura generale alle liti;
- resistente –
Oggetto: opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 593 2018 00093867 88 000, notificato il 31.03.2023, avente ad oggetto il pagamento di somme dovute a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive dovuti alla gestione commercianti per il CP_2
periodo dal 01/2017 al 12/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di affrontare il merito della controversia occorre precisare che, con pregresso provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicato regolarmente alle parti a cura della Cancelleria, è stato dato termine perentorio per lo scambio ed il deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni.
Pagina 1 ____________
Preliminarmente va dato atto della tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 d.lgs n. 46/99, atteso che il ricorso è stato depositato in data 19.04.2023.
Ciò posto si osserva che, con l'odierno giudizio, la ricorrente deduce l'infondatezza della pretesa di pagamento scaturente dalla sua qualità di socia della società “Onda Bianca s.n.c.” in quanto riferita ad un periodo successivo alla cessazione dell'attività commerciale.
Sul punto è doveroso chiarire che l'opposizione all'avviso di addebito si configura quale giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e delle difese fatte valere dal ricorrente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Pertanto, in tale giudizio, secondo le regole generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio, incombe sull'Istituto previdenziale, per la sua veste sostanziale di attore, la prova dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, posti a sostegno della propria pretesa (Cass. sez. lav.,
06/11/2009 n. 23600).
Va inoltre ricordato che l'obbligo di iscrizione e pagamento alla gestione assicurativa e previdenziale sorge nel caso di svolgimento di attività imprenditoriale di natura commerciale.
Ciò posto, ritiene questo decidente che la pretesa avanzata dall' non possa trovare CP_2 accoglimento in quanto l' non ha minimamente assolto l'onere di provare i fatti costitutivi CP_3
della propria pretesa creditoria e di confutare le contrarie argomentazioni difensive del ricorrente.
A ciò va aggiunto che l'opponente ha prodotto in giudizio la comunicazione di cessazione dell'attività per chiusura definitiva, depositata al Comune di Catania in data 16 maggio 2016.
Reputa il Tribunale, alla luce della superiore documentazione, che l'opponente abbia adeguatamente provato di aver cessato l'attività̀ in epoca anteriore al periodo cui si riferiscono i contributi pretesi e che tanto basti per concludere nel senso che non ricorrano i presupposti costitutivi della pretesa fatta valere dall' . CP_2
In proposito va condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione, Sez. L., sentenza n. 8651 del
12 aprile 2010, secondo cui "In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività̀ commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività̀ autonoma....”
Pagina 2 Poc'altro rimane da dire, se non che la domanda proposta dal ricorrente va accolta con conseguente condanna dell'Istituto Previdenziale al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario che ha reso la prescritta dichiarazione di legge.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4548/2023 R.G., ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- Annulla l'avviso di addebito n. 593 2018 00093867 88 000;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.350,00, oltre Spese CP_2 generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Casiraro;
Così deciso il 18/09/2024
IL GIUDICE
dott. Massimo Principato
Pagina 3