Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00751/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00725/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 725 del 2024, proposto dai sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 2 Sc. B Int. 3;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l’accertamento
del diritto di ricorrenti al risarcimento di tutti i danni iure hereditario , “anche per effetto degli atti confessori della stessa Amministrazione”;
e per l’integrale risarcimento
di tutti i danni iure hereditario , ivi compresi quelli da ritardo e/o relativi al silenzio-inadempimento formatosi in ordine alla richiesta risarcitoria avanzata in sede amministrativa, più volte reiterata, e rimasta sempre inevasa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. OS AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. Con l’odierno ricorso i sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella loro qualità, rispettivamente, di vedova e figli, quindi eredi del sig. -OMISSIS- (già Capitano di Fregata in servizio nella Marina militare italiana dal 6.8.1953 al 5.12.1995), deceduto in data 5.12.2020 per “ carcinoma spinocellulare laringeo ”, chiedono la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni iure hereditario a loro dire derivanti dall’illegittimo operato dell’Amministrazione.
Secondo i ricorrenti il decesso del sig. -OMISSIS- sarebbe ascrivibile al fatto illecito dell’Amministrazione, consistito nell’aver omesso di adottare tutte le cautele previste dalla legge, lasciando che il loro de cuius restasse esposto a plurime sostanze cancerogene, tra cui in particolare l’amianto, nel periodo compreso tra il 6.8.1953 e il 5.12.1995, in cui il medesimo ha lavorato quale ufficiale di macchina a bordo delle navi della Marina militare e nelle basi a terra.
Espongono i ricorrenti che:
- “ il Capitano di Fregata -OMISSIS-, come dimostra la documentazione clinica (doc.ti da 2/a a 2/h), è stato attinto da un danno biologico che fu del 100% già alla data di insorgenza dei sintomi, così che con la formula IC=DB +DM + (IP-DB), già dal settembre 2019, il danno biologico fu comunque del 100% stabilizzato, cui fece seguito la lucida agonia dal 25.08.2020, e decesso in data 05.12.2020 (il tutto confermato dalla CMO e dalla CVCS - doc.ti 3/h e 3/m e doc. 7) ”;
- il Ministero della Difesa ha riconosciuto a favore del sig. -OMISSIS- la dipendenza della malattia da causa di servizio e lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere, con atti che avrebbero “ valore confessorio ” e di “ riconoscimento di debito ”;
- “ nel corso degli anni, e fino ai tempi più recenti, il Ministero della Difesa [avrebbe] violato le norme di cui all’art. 2087 del Codice Civile, con ulteriori disposizioni specifiche, fin dalla data di assunzione del militare (06.08.1953): norme di cui all’art. 17 del R.D. 530/1927 (divieto di esposizione alle polveri), già all’atto dell’assunzione del 06.08.1953, e ha proseguito tale condotta, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 2087 c.c., e ancora per tutto il periodo successivo ha contravvenuto alle disposizioni di cui agli articoli 4, 19, 20 e 21 del d.p.r. 303/1956 (norme di prevenzione tecnica) e quelle di cui agli artt. 377 e 387 del DPR 547/55 (norme di protezione individuale), oltre che dell’art. 2087 c.c. ”;
- la colpa dell’Amministrazione, inoltre, sarebbe insita nel fatto che la nocività dell’amianto, cui sarebbe stato esposto il sig. -OMISSIS-, era nota già all’epoca dei fatti;
- sarebbe dunque “ confermato il nesso eziologico diretto, efficiente e determinante tra il servizio (e l’esposizione non cautelata avvenuta durante il servizio) e la neoplasia insorta, che ha determinato la morte ascrivibile alle condotte attive ed omissive e violative dell’Amministrazione (che non hanno evitato, anzi hanno provocato, l’esposizione) e i danni subìti dal militare deceduto, come già ammesso anche in sede amministrativa […] , anche perché l’aver anche solo anticipato la data dell’insorgenza della patologia, ovvero averla aggravata e anticipato la morte, integra l’evento e il nesso causale […] , e anche il profilo della colpa, per cui sussistono i profili di responsabilità anche civile da reato ”.
I ricorrenti chiedono dunque che il Ministero venga condannato, a titolo di “( responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, diretta e vicaria ”, a risarcire in loro favore, iure hereditario , i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dal loro dante causa, come individuati e quantificati nel ricorso.
1.1. Si è costituito il Ministero della Difesa, il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dei criteri di chiarezza e sinteticità, oltre a chiederne la reiezione nel merito eccependo in subordine la compensatio lucri cum damno alla luce dei documenti versati in giudizio, che comproverebbero gli importi percepiti dai ricorrenti a titolo di equo indennizzo, speciale elargizione e assegni vitalizi.
1.2. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e i ricorrenti hanno depositato memorie di replica, ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.
1.3. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Si può prescindere dall’eccezione processuale sollevata dal Ministero, in quanto il ricorso è infondato nel merito, per le ragioni che di seguito si espongono.
2.1. In particolare, nella vicenda per cui è causa, per quanto si dirà, non è ravvisabile in capo all’Amministrazione l’elemento soggettivo della colpa, elemento imprescindibile ai fini dell’accertamento della responsabilità della p.a.
Ciò risulta dirimente ai fini della reiezione del ricorso.
2.2. Come efficacemente rappresentato nella Relazione depositata dalla difesa erariale (doc. 2 del Ministero), pur essendo l’amianto “ incontestabilmente usato su tutte le navi di tutte le marine del mondo, mercantili e militari, dalla fine ‘800 fino agli inizi degli anni ‘90 ”, “ tuttavia, la circostanza della presenza/utilizzo dell’amianto sulle navi non deve essere considerata una scelta indipendente dell’Amministrazione Difesa. L’uso di materiali coibenti (contenenti amianto) a bordo delle navi è stato tassativamente imposto dalla “Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della vita umana in mare” (c.d. SOLAS), e conseguentemente dai Registri Navali dei vari Paesi, per evitare sia la propagazione del fuoco da una zona all’altra che danni alle persone in caso di incendio. L’amianto rappresentava il migliore e più versatile prodotto tecnico per tutti gli usi di coibentazione a bordo ”.
Inoltre, “ con riferimento alla conoscibilità della pericolosità del minerale amianto ”, va considerato che “ il Ministero della Sanità (istituzionalmente competente nel campo medico-scientifico e la cui acquisibilità del “rischio amianto” in generale a livello internazionale era certamente di gran lunga superiore rispetto a quella della Marina Militare) rilevò il “rischio amianto”, esclusivamente in relazione a edifici scolastici ed ospedalieri pubblici e privati, solamente nel 1986 dietro la rilevazione dell’OMS. Conseguentemente, si ritiene che le varie figure di vertice dell’A.D., pur utilizzando l’ordinaria diligenza nascente dalle attività professionalmente e specificamente svolte non avrebbero in alcun caso potuto individuare il “rischio amianto per i marinai”, ciò in quanto detta conoscibilità non era concretamente alla loro portata, né tanto meno nota in termini di normative vigenti ”.
Si evidenzia ancora, nella predetta Relazione, che “ nel settore ingegneristico-navale mancava la conoscenza della pericolosità dell’amianto nel campo delle “costruzioni” di navi e in quello della “gestione” delle stesse fino alla fine degli anni ’80, così come fino alla fine degli anni ’80 non si era ancora avuta, nel campo medico e prevenzionale, la “conoscenza diffusa” del “rischio mesotelioma per i marinai” o in generale del “rischio amianto per i marinai”. La non conoscibilità del pericolo di esposizione alle fibre di amianto dei marinai (e in particolare di quelli delle marine militari) era diffusa e non limitata alla sola marineria italiana. Infatti anche la Royal Navy, marina militare di una nazione ben più all’avanguardia della nostra nel campo medico-scientifico di interesse, anche dopo i primi anni ’70 ha fatto normale uso di amianto nella costruzione delle proprie navi militari e tutto ciò nonostante che, fino agli anni ’80, la quasi totalità delle pubblicazioni in tema di patologie asbesto correlate provenissero dall’area anglo-sassone.
La non conoscenza/non conoscibilità del detto rischio in ambito navale da parte dei due predetti settori professionali, quindi, fino alla metà degli anni ’80, porterebbe ad escludere che potesse venire a conoscenza dei competenti organi dell’Amministrazione della Difesa (in particolare degli organi di vertice della Marina) l’esistenza del “rischio amianto per i marinai”. Da ciò l’impossibilità di qualunque attività prevenzionale al riguardo, in ordine alla quale deve, però, aggiungersi che nell’epoca di interesse, da un lato, non vi erano apparati di protezione/prevenzione ambientale (cioè installabili sulle navi, né militari né mercantili), dall’altro, non vi erano “dispositivi di protezione individuale” (i c.d. “D.P.I.”) idonei alla protezione dall’esposizione al pulviscolo di fibre di amianto ”.
2.3. Come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione (Cassazione Civile, Sez. Lav., 29 marzo 2019, n. 8911), “ se è vero […] che va attribuita alla disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ. anche una 'funzione dinamica', in quanto norma diretta a spingere l’imprenditore ad attuare, nell’organizzazione del lavoro, un’efficace attività di prevenzione attraverso la continua e permanente ricerca delle misure suggerite dall’esperienza e dalla tecnica più aggiornata al fine di garantire, nel migliore dei modi possibili, la sicurezza dei luoghi di lavoro, tuttavia la responsabilità datoriale non è suscettibile di essere ampliata fino al punto da comprendere, sotto il profilo meramente oggettivo, ogni ipotesi di lesione dell’integrità psico-fisica dei dipendenti (e di correlativo pericolo). L’art. 2087 cod. civ. non configura infatti un’ipotesi di responsabilità oggettiva essendone elemento costitutivo la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.
Né invero può desumersi dall’indicata disposizione un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a 'rischio zero' quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile; egualmente non può pretendersi l’adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevolmente impensabili (v. Cass. 27 febbraio 2017, n. 4970; Cass 22 gennaio 2014, n. 1312). Questo perché, ove applicabile, avrebbe come conseguenza l’ascrivibilità al datore di lavoro di qualunque evento lesivo, pur se imprevedibile ed inevitabile. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 15 giugno 2016, n. 12347; Cass. 10 giugno 2016, n. 11981) non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto ”.
2.4. Orbene, traguardando la fattispecie attraverso le richiamate coordinate giurisprudenziali, va escluso che nella fattispecie possa ravvisarsi la colpa della p.a.
Emerge da quanto visto sopra, infatti, che fino ad una certa epoca storica né l’ordinamento né la comune tecnica ed esperienza consentivano di individuare quali fossero gli adeguati presidi antinfortunistici in grado di proteggere i lavoratori che, per il tipo di mansioni svolte, venivano in contatto con l’amianto.
Ed oltretutto, non può sottacersi che l’utilizzo dell’amianto era consentito sino all’entrata in vigore della l. n. 257/1992.
2.5. In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.
2.6. Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza, come di norma, e sono poste in solido a carico dei ricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna in solido i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente, liquidandole complessivamente in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO UR, Presidente
OS AR, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| OS AR | CO UR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.