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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
999/2021
Tra
Parte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F. C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Cesira di Noi e Paolo Perrone
Attrice
E nata ad [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 alla Via VI NA n.58 C.F. ; C.F._2 nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
VI NA n.60 C.F. ; C.F._3
VI NA n.60 C.F. ; C.F._5 nata ad [...] il [...] e residente in [...] C.F. C.F._6 nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F. ; C.F._7
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
VI NA n.64/A C.F. ; C.F._8
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
VI NA n.64 C.F. C.F._9 nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_5
NA (BR) alla Via Battaglia n.22 C.F. ; C.F._10 nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
VI NA n.28 C.F. ; C.F._11
nata ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
XXI Aprile n.8 C.F. C.F._12
nato ad [...] il [...] ed ivi Controparte_8 residente a[...] C.F. . C.F._13
Convenuti/contumaci
Ricostruzione del Fatto.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio veniva esposto quanto segue:
“ La sig.ra è proprietaria, in forza dell'atto di Donazione Parte_1 per Notaio del 27.05.2008 Rep. 37086 (All.1) di una unità immobiliare Per_1 sita in OR alla Via Strabone n.40, angolo Via Torneo dei Rioni, costituita da una civile abitazione, da un garage e da un cortile di pertinenza, edificati nel 1979 dai genitori della stessa e in forza della Parte_6 CP_9 Persona_2
Concessione edilizia n.73 del 24/03/1979 (All.2).
Tale bene è riportato nel NCEU del Comune di OR al Foglio 24, particella
480, subalterno 1 e 5, graffate, categoria A/2, classe 4, vani 9, RC € 906,38 e subalterno 4, categoria C/6, classe 5, mq 75,0, RC € 158,81.
Sin dalla sua edificazione (1979) l'unità immobiliare fu delimitata, rispetto alle vie confinanti, da una recinzione (All.
3- Rilievi fotografici) che, oltre a comprendere il cortile circostante il fabbricato riportato nella particella di proprietà (n.480), accorpò anche una porzione della particella n.666 del foglio 24, intestata agli odierni convenuti e, precisamente: 1. nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, proprietà per 7/56; C.F._2
2. nato a [...] il [...], C.F.: , CP_2 C.F._3 proprietà per 7/56;
3. nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_3
, proprietà per 14/56; C.F._4
4. nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._5 proprietà per 7/56;
5. nata a [...] il [...], C.F.: Parte_3 C.F._6 proprietà per 2/56;
6. nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_4 C.F._7 proprietà per 2/56;
7. nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_4 C.F._8 proprietà per 2/56;
8. nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_5 C.F._10 proprietà per 2/56;
9. nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_5 C.F._9 proprietà per 2/56;
10. nato a [...] il [...], C.F.: , CP_6 C.F._11 proprietà per 2/56;
11. nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_7 C.F._14 proprietà per 2/56;
12. nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_8
, proprietà per 7/56. C.F._13
Lo stato dei luoghi al momento della edificazione (1979) è rimasto tale sino ad oggi e, in tutti questi anni, la sig.ra , proprietaria dal 2008 ma Parte_1 che risiede in tale unità immobiliare da molto più di venti anni (All.
4 - Certificato di residenza storico) e, prima di lei i suoi genitori e Parte_6 CP_10
, hanno posseduto tale porzione di particella intestata ai convenuti ma
[...] localizzata all'interno della propria recinzione di confine, nella assoluta convinzione di esserne pieni ed esclusivi proprietari.
Che la particella 666 del foglio 24 sia intestata ai convenuti risulta chiaramente dalla Relazione Tecnica allegata al presente atto (All.5) corredata dalle visure catastali, titoli di provenienza, estratto di mappa e rappresentazioni grafiche, che raffigurano la porzione di circa 57 mq, all'interno della recinzione del complesso immobiliare di proprietà di . Parte_1
L'istante apprendeva solo di recente che tale area non risultava a lei intestata presso i pubblici registri.
Avviava quindi la procedura di mediazione nei confronti di tutte le parti odierne convenute, finalizzata ad accertare l'intervenuta usucapione della stessa in suo favore.
Alla procedura, pur essendo regolarmente state convocate tutte le parti, non prendeva parte nessuna delle stesse, ragion per cui si concludeva con il verbale negativo del 10.11.2020 (All.
6 - Istanza e verbali).
Nel corso della mediazione, peraltro, perveniva allo scrivente difensore anche la comunicazione a firma degli avv.ti Pietrantonio De Nuzzo e Giuseppe Re, nell'interesse dei sigg.ri e con la quale si CP_2 Parte_2 manifestava la volontà di “non opporre resistenza alla richiesta di usucapione”
(All.7).
L'esito infruttuoso di tale procedura comportava il necessario avvio del presente giudizio, che ha quindi lo scopo di far dichiarare l'acquisto a titolo originario per l'intervenuta usucapione, in favore della istante sig.ra Pt_1
della porzione di circa 57 mq della particella riportata nel Catasto
[...]
Terreni di OR al foglio 24 particella 666 intestata ai convenuti”.
Tanto premesso , l'attrice, evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi gli odierni convenuti per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1. Accertati i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., anche e ove occorra in applicazione dell'art. 1146 c.c., dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di piena ed esclusiva proprietà della porzione di terreno di 57 mq circa riportata al Catasto Terreni del Comune di OR al foglio 24 particella 666 di are
03,70 RD € 2,29 e R.A. € 1,05, in favore della sig.ra nata a Parte_1
VI NA (BR) il 06.07.1966 C.F. , nei confronti di C.F._1
nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 proprietà per 7/56; nato a [...] il [...], CP_2
C.F. , proprietà per 7/56; nata a [...] C.F._3 Controparte_3 il 27/01/1957, C.F.: , proprietà per 14/56; C.F._4 Parte_2 nata a [...] il [...], C.F.: , proprietà per 7/56; C.F._5 Parte_3 nata a [...] il [...], C.F.: proprietà per 2/56;
[...] C.F._6
nata a [...] il [...], C.F.: , proprietà Parte_4 C.F._7 per 2/56; nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_4 C.F._8 proprietà per 2/56; nato a [...] il [...], C.F.: Parte_5 , proprietà per 2/56; nato a [...] il C.F._10 Controparte_5
01/08/1948, C.F.: proprietà per 2/56; nato a C.F._9 CP_6
OR il 22/09/1950, C.F.: , proprietà per 2/56; C.F._11 CP_7
nata a [...] il [...], C.F.: proprietà per 2/56;
[...] C.F._14
nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_8 C.F._13 proprietà per 7/56.
2. Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecutività e ordinare, previo frazionamento dalla particella riportata al Catasto Terreni di OR al foglio 24 n.666 con separazione dalla stessa, della porzione di circa 57 mq oggetto di usucapione, la trascrizione e/o annotazione e voltura in favore della sig.ra con Parte_1 esonero del Conservatore e dei responsabili dei relativi uffici dell'Agenzia del territorio e delle Entrate da ogni responsabilità a riguardo.
3. Compensare le spese di lite in caso di mancata resistenza alla domanda o, solo in caso di resistenza, condannare il/i convenuti costituiti al pagamento delle spese e competenze di lite.
I convenuti non si costituivano.
Nel corso del giudizio, veniva espletata c.t.u.
All'udienza del 13 gennaio 2025 il difensore dell'attrice precisava le conclusioni e chiedeva che la causa fosse trattenuta per la decisione, senza termini, ex art. 190 c.p.c., avendo depositato note riepilogative nel termine concesso alla udienza del 16.10.2024.
Questo giudice disponeva in conformità.
Motivi della Decisione
La domanda attrice è fondata e deve, di conseguenza, essere accolta.
Le risultanze della CTU.
Al c.t.u. nominato erano stati posti i seguenti quesiti:
1° Quesito: Accerti il C.T.U. lo stato dei luoghi e di possesso della porzione della particella 666, foglio 24 del comune di OR, con eventuali verifiche urbanistiche;
2° QUESITO: Indichi le modalità e predisponga i documenti e le istanze finalizzate all'eventuale frazionamento della particella 666 foglio 24 di cui innanzi e all'accorpamento della porzione stessa, già presente all'interno della recinzione dell'immobile della SI.ra a quella in testa a quest'ultima e Parte_1 catastalmente individuata dalla particella 480 salvo altre.
Il C.T.U. ha spiegato, nel rispondere al primo quesito, che nella relazione depositata in via telematica in data 27 settembre 2024, che con comunicazione di inizio operazioni peritali inviate alle parti a mezzo pec in data 17/10/2023, veniva individuata la data di inizio delle operazioni peritali, fissate quindi per il giorno
20/10/2023 alle ore 9:30, presso i luoghi oggetto di causa.
In tale data ed ora, presso i luoghi in questione compariva l'Avv. Cesira DI NOI
(legale parte attrice), la SI.ra (parte attrice) unitamente al Parte_1 coniuge SI. , il c.t.p. della parte attrice Geom. CP_11 Parte_7
.
[...]
Alla presenza delle parti come innanzi costituite si procedeva ad ispezionare i luoghi oggetto di procedura. Nello specifico si eseguiva un rilievo metrico e fotografico esterno dell'intero plesso immobiliare di proprietà dell'attrice distinto catastalmente nel N.C.E.U. al foglio di mappa n. 24, p.lla 480, nonché della porzione di particella 666 attualmente oggetto di procedura.
Dallo sviluppo del rilievo metrico così come dettagliatamente effettuato dal c.t.u. e dalla sovrapposizione di detto rilievo con la cartografia catastale presente in atti emergeva che il fabbricato con giardino pertinenziale oggetto di procedura, in maniera anomala, non era presente in mappa catastale, ovvero la sagoma del fabbricato non risultava introdotta e collocata nella cartografia ufficiale catastale, presumibilmente per una negligenza dell'Ufficio del Catasto di Brindisi, ancor più identificati erroneamente risultavano gli stessi confini, quindi il perimetro della stessa particella 480, del foglio di mappa n. 24 del Comune di OR.
Tale lacunosa rappresentazione catastale dei luoghi non permetteva la corretta ricostruzione degli stessi, in vero non permetteva di individuare ed ubicare inequivocabilmente, la linea dividente che frazionerebbe la particella oggetto di spoglio, la n. 666, rispetto alla proprietà della parte attrice particella 480.
Il 15 dicembre 2023, a seguito di istanza di correzione grafica indirizzata all'Agenzia del Territorio di Brindisi, la medesima Agenzia operava la correzione e corretta introduzione in mappa catastale dei beni oggetti di procedura.
In data 21 e 28 Febbraio 2024, il C.T.U., si confrontava con l'Ufficio Tecnico del Comune di OR per eseguire tutti i rilievi urbanistici utili ed indispensabile all'espletamento dell'incarico, atteso che l'intera particella 666, materializzata di fatti in un appendice della sede stradale di Via Strabone, poteva convincentemente essere area pubblica.
LA DESCRIZIONE GENERALE DEI LUOGHI
Il c.t.u. ha acclarato che il plesso immobiliare contraddistinto dalla particella
480 del foglio di mappa n. 24 del Comune di OR consta di n. 2 appartamenti
(rispettivamente al piano terra e piano 1°), con annessi n. 2 locali garage al piano interrato. Detto plesso edilizio risulta ubicato in Via Strabone civ. 40 anglo Via
Torneo dei Rioni, altresì risulta avere accessi pedonali su entrambe dette sedi stradali ed accesso carrabile sulla sola via Torneo dei Rioni.
A servizio dell'intero plesso immobiliare vi è un ampio piazzale pertinenziale con piantumazioni ornamentali. L'intero complesso immobiliare oggetto di procedura, tanto quanto l'area a piazzale pertinenziale di cui innanzi, risultano perimetrati da muretti di recinzione ben definiti , rivestiti con lastre marmoree , sormontati da ringhiera metallica.
La porzione di minor consistenza della particella 666, che l'attrice ritiene di aver usucapito, ha sagoma pressoché triangolare, come illustrata con coloritura verde nelle successive immagini n. 3,4 e 5, difatti risulta ricadere ed inglobata nell'ampio piazzale pertinenziale a servizio del plesso immobiliare dell'attrice, nonché risulta perimetrata da muri di recinzione ben definiti, rivestiti con lastre marmoree, sormontati da ringhiera metallica.
Dalla ispezione e successiva descrizione dei luoghi, dalla sovrapposizione tra i rilievi metrici diretti dei luoghi e la rappresentazione grafica catastale degli stessi oggi presente in atti, si palesa che una porzione di minor consistenza della particella
666 del foglio di mappa n. 24 del comune di OR risulta attualmente inglobata nel plesso immobiliare di proprietà della SI.ra e destinata a piazzale Parte_1 pertinenziale, mentre una residua porzione di maggior consistenza della particella
666 risulta attualmente essere appendice della sede viaria pubblica Via Torneo dei
Rioni.
Atteso che, la residua porzione della particella 666, non inglobata alla proprietà dell'attrice, di fatti si presenta quale appendice della sede stradale asfalta denominata Via Strabone in OR, gli accertamenti urbanistici eseguiti, hanno inteso nello specifico, data la natura dell'area oggetto di causa come innanzi descritta, accertare e sancire anzitutto in maniera univoca se detta p.lla 666 ricadesse, e fosse da intendersi quindi, area urbana oggetto di frazionamento ai fini della lottizzazione urbanistica dell'area stessa ove sorge il complesso immobiliare dell'attrice, oltre a numerosissimi altri complessi immobiliari, e destinata quindi alla realizzazione di opere primarie e secondarie pubbliche, o se detta particella conservasse ancora l'originaria destinazione agricola ad uso privato, in vero gli accertamenti urbanistici eseguito hanno mirato a palesare, la natura, la consistenza, la destinazione e la titolarità della particella n. 666 del foglio di mappa n. 24 del Comune di OR.
Il c.t.u., data la particolare natura e complessità degli accertamenti a farsi, oltre che aver, in data 12/03/2024 inoltrato all'Ufficio Tecnico del Comune di OR, idonea e mirata istanza di accesso agli atti (Vedi Allegato n. 2), provvedeva a richiedere ed ottenere, in data 21 e 28 Febbraio 2024, un confronto diretto con
L'ufficio tecnico del Comune di OR nello specifico col Dirigente l'ufficio in persona dell' Arch. e col tecnico istruttore Geom. , ai quali motivava la natura Per_3 Per_4 degli accertamenti richiesti dal CTU, e, con i quali ci si confrontava anche sulla scorta dell'analisi dello Strumento Urbanistico attualmente vigente nel Comune di
OR nonché sulla cartografia delle zonizzazioni (planimetrie del territorio comunale di OR nelle quali è perimetrato e suddiviso l'intero territorio comunale in “Zone”,
e per ciascuna zone è sancita la destinazione, funzione, iff, indici plano volumetrici, lotto minimo, etc.). allegata a detto strumento urbanistico.
L'ufficio tecnico del comune di OR, atteso lo stato ampiamente edificato dell'intera area ove ricade la particella 666, ha ritenuto, in una prima fase di confronto con lo scrivente, ricomprendere detta particella in area lottizzata ai fini edificatori, in zona di completamento urbano, riservandosi comunque la possibilità di eseguire migliori e più approfonditi accertamenti d'ufficio, e rinviando solo all'esito di taluni accertamenti, di fornire i riscontri richiesti dal CTU.
Il CTU, in data 07/03/2024, provvedeva a richiedere, al medesimo ufficio, il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica, che anche avrebbe acclarato la destinazione d'uso della particella n. 666 del foglio di mappa n. 24 del comune di
OR (se ad uso agricolo, urbano, per opere primarie e secondarie, etc), ed ancora in data 11/03/2024, a mezzo Pec, provvedeva comunque a sollecitare il medesimo ufficio circa l'ottenimento dei chiarimenti urbanisti richiesti (Vedi Allegato n. 3).
In data 11/04/2024, l'Ufficio Tecnico del Comune di OR forniva il richiesto
Certificato di Destinazione Urbanistica, dal quale si evince che la particella 666 ha destinazione AGRICOLA, e nello specifico l'ufficio, si riporta testualmente :
“ACCERTA: che il predetto terreno ha la seguente destinazione urbanistica: “E1” –destinazioni: Coltivazioni Persona_5
.” Pt_8
In ordine, al primo quesito il CTU ha tratto le seguenti CONCLUSIONI:
Il plesso immobiliare contraddistinto dalla particella 480 del foglio di mappa n. 24 del Comune di OR consta di n. 2 appartamenti (rispettivamente al piano terra e piano 1°), con annessi n. 2 locali garage al piano interrato. Detto plesso edilizio risulta ubicato in Via Strabone civ. 40 anglo Via Torneo dei Rioni, risulta altresì avere accessi pedonali su entrambe dette sedi stradali ed accesso carrabile sulla sola via Torneo dei Rioni. A servizio dell'intero plesso immobiliare vi è un ampio piazzale pertinenziale con piantumazioni ornamentali. L'intero complesso immobiliare oggetto di procedura risulta perimetrato da muri di recinzione ben definiti , rivestiti con lastre marmoree , sormontati da ringhiera metallica, come da immagine che segue:
La porzione di minor consistenza della particella 666, che l'attrice ritiene di aver usucapito, ha sagoma pressoché triangolare, come illustrata con coloritura verde nella successiva immagine (cfr. foto allegata alla c.t.u.), difatti risulta ricadere ed inglobata nell'ampio piazzale pertinenziale a servizio del plesso immobiliare dell'attrice, nonché risulta perimetrata da muri di recinzione ben definiti, rivestiti con lastre marmoree, sormontati da ringhiera metallica.
Dalla ispezione dei luoghi, dalla sovrapposizione tra i rilievi metrici diretti dei luoghi e la rappresentazione grafica catastale degli stessi oggi presente in atti, si palesa che una porzione di consistenza della particella 666 del foglio di Pt_9 mappa n. 24 del comune di OR risulta attualmente inglobata in uno, nel plesso immobiliare di proprietà della SI.ra e specificatamente risulta Parte_1 essere parte di un più ampio piazzale pertinenziale pavimentato con mattoni del tipo
“betonelle” in cemento a sagoma quadrata del tipo autobloccante ad incastro.
L'intero piazzale pertinenziale di cui innanzi risulta perimetrato e raccolto da recinzione ben definite quali muretti rivestiti con lastre marmoree, sormontati da ringhiera metallica, mentre la residua porzione di consistenza della Pt_10 particella 666 risulta attualmente essere appendice della sede viaria Via Torneo dei
Rioni.
Dagli accertamenti Urbanistici eseguiti e specificatamente da quanto si evince dal Certificato di Destinazione d'uso della particella 666 rilasciato dal comune di
OR, su istanza del c.t.u., si è acclarato che la particella 666 ha destinazione
AGRICOLA, si riporta testualmente : “ACCERTA: che il predetto terreno ha la seguente destinazione urbanistica: ZONA OMOGENEA “E1” – destinazioni: Coltivazioni .” Pt_8
Quanto al secondo quesito” Indichi le modalità e predisponga i documenti e le istanze finalizzate all'eventuale frazionamento della particella 666 foglio 24 di cui innanzi e all'accorpamento della porzione stessa”, il c.t.u. ha spiegato che , con istanza di accesso agli atti dell'11/03/2024 richiedeva ed otteneva copia del titolo edilizio attinente l'edificazione dell'immobile, oggi di proprietà della SI.ra Pt_1
in vero copia della Concessione Edilizia n. 73 del 24/03/1979 e dei
[...] relativi elaborati grafici progettuali.
Dalle tavole grafiche progettuali si evince che il lotto edificatorio, sul quale i genitori dell'attuale proprietaria hanno edificato il plesso immobiliare di cui innanzi, aveva sagoma trapezoidale – trapezio rettangolo - perfettamente sovrapponibile all'attuale sagoma CATASTALE della particella 480, come da immagini che seguono. Difatti nelle tavole progettuali veniva esclusa la porzione di particella 666 oggi nel possesso della SI. ed oggetto di procedura. Il c.t.u. Pt_1 ha proceduto infine a consultare e reperire aerofotogrammetria dei luoghi oggetto di procedura, specificatamente rilievo aerofotogrammetrico dell' Anno 1997, estratto dal sito Cartografico Regione Puglia – fonte : https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/pptrapprovato/index.html
Dal predetto rilievo si evince che la sagoma del plesso immobiliare e nello specifico del lotto pertinenziale allo stesso, nell'anno 1997, è la medesima sagoma attualmente rilevata e descritta dal C.T.U. nel proprio elaborato peritale ovvero omnicomprensiva della porzione di minor consistenza della particella 666 oggi oggetto di procedura.
Alla luce delle risultanze derivanti dagli accertamenti ed approfondimenti eseguiti dal c.t.u., la domanda attrice risulta, pienamente fondata.
Le spese di giudizio.
Spese irripetibili in quanto le parti convenute non si sono costituite e non hanno resistito alla domanda attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale decidendo sulla domanda proposta, con atto di citazione, depositato telematicamente, in data 13.3.2021, da
Parte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F. , C.F._1
nei confronti di nata ad [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 alla Via VI NA n.58 C.F. ; C.F._2 nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
VI NA n.60 C.F. ; C.F._3 nata ad [...] il [...] e ivi residente Controparte_3 alla Via VI NA n.62/B C.F. ; C.F._4 nata ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
VI NA n.60 C.F. ; C.F._5 nata ad [...] il [...] e residente in [...] C.F. C.F._6 nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F. ; C.F._7
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
VI NA n.64/A C.F. ; C.F._8
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
VI NA n.64 C.F. C.F._9 nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_5
NA (BR) alla Via Battaglia n.22 C.F. ; C.F._10 nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
VI NA n.28 C.F. ; C.F._11
nata ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
XXI Aprile n.8 C.F. C.F._12
nato ad [...] il [...] ed ivi Controparte_8 residente a[...] C.F. , così C.F._13 provvede:
1) Accertata la esistenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c., anche sulla base delle risultanze della espletata c.t.u., dichiara l'intervenuto acquisto, per usucapione, del diritto di piena ed esclusiva proprietà della porzione di terreno di 57 mq circa riportata al Catasto Terreni del Comune di OR al foglio 24 particella 666 di are 03,70 RD € 2,29 e R.A. € 1,05, in favore della sig.ra nata Parte_1
a VI NA (BR) il 06.07.1966 C.F. , nei confronti C.F._1 di nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 proprietà per 7/56; nato a [...] il [...], CP_2
C.F. , proprietà per 7/56; nata a [...] C.F._3 Controparte_3 il 27/01/1957, C.F.: , proprietà per 14/56; C.F._4 Parte_2 nata a [...] il [...], C.F.: , proprietà per 7/56; C.F._5 Parte_3 nata a [...] il [...], C.F.: proprietà per 2/56;
[...] C.F._6
nata a [...] il [...], C.F.: , proprietà Parte_4 C.F._7 per 2/56; nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_4 C.F._8 proprietà per 2/56; nato a [...] il [...], C.F.: Parte_5
, proprietà per 2/56; nato a [...] il C.F._10 Controparte_5
01/08/1948, C.F.: proprietà per 2/56; nato a C.F._9 CP_6
OR il 22/09/1950, C.F.: , proprietà per 2/56; C.F._11 CP_7
nata a [...] il [...], C.F.: proprietà per 2/56;
[...] C.F._14
nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_8 C.F._13 proprietà per 7/56. 2) Munisce la sentenza di clausola di provvisoria esecutività e ordina, a seguito dell'avvenuto frazionamento, a cura del Geom. , trasmesso agli uffici Parte_11 preposti, dalla particella riportata al Catasto Terreni di OR al foglio 24 n.666 con separazione dalla stessa, della porzione di circa 57 mq oggetto di usucapione, la trascrizione e/o annotazione e voltura in favore della sig.ra con Parte_1 esonero del Conservatore e dei responsabili dei relativi uffici dell'Agenzia del territorio e delle Entrate da ogni responsabilità a riguardo.
3) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Brindisi, in data 14 gennaio 2025.
Il Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello