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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2125/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 03/05/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LUI ANNALISA
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LUI ANNALISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, Voglia pronunciare la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, fissando ciascuno la propria residenza ove meglio riterrà opportuno, con obbligo di reciproca comunicazione;
2) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso Persona_1 ad entrambi i genitori e manterrà la residenza con il padre a Quistello (MN), nell'abitazione sita in Via Don Bertoldi n. 20, che viene assegnata al sig. Parte_1
in qualità di genitore collocatario del figlio minore;
[...] 3) Considerata l'età del figlio (oggi sedicenne), lo Persona_1 stesso potrà frequentare la madre quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici.
I genitori concordano sin da ora che, ove il figlio lo desideri, potrà altresì trascorrere con la madre periodi durante le vacanze di Natale, le vacanze di Pasqua, nonché periodi durante le vacanze estive/scolastiche. Tali periodi saranno preventivamente concordati anche con l'altro genitore.
4) Il sig. si fa integralmente carico del mantenimento del figlio Parte_1
e delle relative spese straordinarie di carattere Persona_1 medico, scolastico e ricreativo per il medesimo;
5) I coniugi danno atto di essere reciprocamente autosufficienti, pertanto ciascuno provvederà al proprio mantenimento senza alcuna richiesta né a titolo di contributo al mantenimento reciproco, né a titolo alimentare;
6) L'assegno unico verrà richiesto e percepito al 100% dal sig. Parte_1 che ha la collocazione prevalente del figlio minore. …(omissis)…” Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.49 c.p.c. le parti sin da ora CHIEDONO CONGIUNTAMENTE che l'Ill.mo Tribunale adito, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione della separazione consensuale e accertata l'impossibilità di ricostituzione dell'unione coniugale tra i ricorrenti, Voglia poi pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti il 15.07.2010 in Bangkok (Thailandia) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Quistello (MN), al N. 1 P. 2 S. C anno 2010”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione e domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in QUISTELLO il
15/07/2010 ed ivi trascritto al numero 1, parte II , serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2010 ;
2 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUISTELLO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 22.05.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2125/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 03/05/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LUI ANNALISA
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LUI ANNALISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, Voglia pronunciare la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, fissando ciascuno la propria residenza ove meglio riterrà opportuno, con obbligo di reciproca comunicazione;
2) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso Persona_1 ad entrambi i genitori e manterrà la residenza con il padre a Quistello (MN), nell'abitazione sita in Via Don Bertoldi n. 20, che viene assegnata al sig. Parte_1
in qualità di genitore collocatario del figlio minore;
[...] 3) Considerata l'età del figlio (oggi sedicenne), lo Persona_1 stesso potrà frequentare la madre quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici.
I genitori concordano sin da ora che, ove il figlio lo desideri, potrà altresì trascorrere con la madre periodi durante le vacanze di Natale, le vacanze di Pasqua, nonché periodi durante le vacanze estive/scolastiche. Tali periodi saranno preventivamente concordati anche con l'altro genitore.
4) Il sig. si fa integralmente carico del mantenimento del figlio Parte_1
e delle relative spese straordinarie di carattere Persona_1 medico, scolastico e ricreativo per il medesimo;
5) I coniugi danno atto di essere reciprocamente autosufficienti, pertanto ciascuno provvederà al proprio mantenimento senza alcuna richiesta né a titolo di contributo al mantenimento reciproco, né a titolo alimentare;
6) L'assegno unico verrà richiesto e percepito al 100% dal sig. Parte_1 che ha la collocazione prevalente del figlio minore. …(omissis)…” Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.49 c.p.c. le parti sin da ora CHIEDONO CONGIUNTAMENTE che l'Ill.mo Tribunale adito, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione della separazione consensuale e accertata l'impossibilità di ricostituzione dell'unione coniugale tra i ricorrenti, Voglia poi pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti il 15.07.2010 in Bangkok (Thailandia) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Quistello (MN), al N. 1 P. 2 S. C anno 2010”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione e domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in QUISTELLO il
15/07/2010 ed ivi trascritto al numero 1, parte II , serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2010 ;
2 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUISTELLO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 22.05.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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