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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/10/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 653/2025 R.G. promossa da:
, con sede in Siracusa nella via per Floridia 56, p.i. , in persona dell' CP_1 P.IVA_1
A.U., sig. rappresentata e difesa dall' avv. Carmelo Zappulla;
Controparte_2
INTIMANTE
CONTRO
p. Iva , con sede legale in Floridia (SR), Piana S. Croce n. 79) in Controparte_3 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dall' avv. CP_4
Mimma Coco;
INTIMATA
Avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione
All'udienza del 25.09.2025 la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc comma
3°
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 07.12.2024 la intimava lo sfratto per morosità̀ nei confronti CP_1 dell'intimata per il presunto mancato pagamento dei canoni locatizi dal 2022 al 2024 per un importo pari ad € 6000,00, in virtù di contratto avente ad oggetto la locazione dell'area con accesso dal civico
68 della Via per Floridia di Siracusa meglio descritta in seno al contratto e distinta al N.C.E.U.. al
Foglio 50, part.lla 351, da adibire a deposito e movimentazione mezzi.
La causa veniva iscritto al ruolo generale n. 4401/2024, e con comparsa di costituzione e risposta dell'08.01.2025 si costituiva la contestando in fatto e in diritto l'intimazione di Controparte_3 sfratto, eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo alla e disconoscendo la CP_1 scrittura privata contenente il contratto di locazione. Alla prima udienza l'intimante chiedeva procedersi alla verificazione della scrittura, mentre l'intimata chiedeva venisse mutato il rito. Con successiva ordinanza del 21.02.2025 il G.I., rilevato che le parti non avevano dato prova di aver esperito procedimento di mediazione e che la controversia, ai sensi dell'art. 5 co. 1-bis d.lgs. 28/2010, rientra tra quelle per cui è previsto l'esperimento obbligatorio del suddetto procedimento, assegnava il termine di quindici giorni decorrenti dalla ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione e disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 420 cpc, fissando l'udienza al 25 settembre 2025.
Mutato il rito, la causa veniva iscritta al ruolo generale n. 653/2025 e alla prima udienza si dava atto del mancato esperimento della procedura di mediazione e la causa veniva mandata in decisione.
*****
La domanda va dichiarata improcedibile.
Con ordinanza del 21.02.2025 veniva riscontrato il mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria per le controversie relative alla convalida di sfratto e assegnato il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, rinviandosi all'udienza del 25.09.2025 .
La disciplina da seguire era quella quindi prevista dall'art. 5 quater D.lvo 28/2010, dove la mediazione ope iudicis diventa un requisito di procedibilità della domanda giudiziale, che deve necessariamente essere esperita entro l'udienza di rinvio disposta dal Giudice.
Sul punto si è infatti espressa la Suprema Corte con recente sentenza (n. 40035/2021) con la quale ha affermato che “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del
2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con
l'ordinanza che dispone la mediazione.”
Alla luce di quanto sopra , non avendo parte intimante ottemperato all'ordine del Giudice disposto ai sensi dell'art. 5 quater D.lvo 28/2010, di intraprendere la procedura di mediazione, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
Quanto alle spese processuali vanno dichiarate compensate essendo stato posto a carico di entrambe all'incombente non assolto.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando nel giudizio r.g. n. 653/2025 dichiara improcedibile la domanda proposta come in atti;
spese compensate.
Siracusa 30.9.2025 Il Giudice
C. Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 653/2025 R.G. promossa da:
, con sede in Siracusa nella via per Floridia 56, p.i. , in persona dell' CP_1 P.IVA_1
A.U., sig. rappresentata e difesa dall' avv. Carmelo Zappulla;
Controparte_2
INTIMANTE
CONTRO
p. Iva , con sede legale in Floridia (SR), Piana S. Croce n. 79) in Controparte_3 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dall' avv. CP_4
Mimma Coco;
INTIMATA
Avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione
All'udienza del 25.09.2025 la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc comma
3°
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 07.12.2024 la intimava lo sfratto per morosità̀ nei confronti CP_1 dell'intimata per il presunto mancato pagamento dei canoni locatizi dal 2022 al 2024 per un importo pari ad € 6000,00, in virtù di contratto avente ad oggetto la locazione dell'area con accesso dal civico
68 della Via per Floridia di Siracusa meglio descritta in seno al contratto e distinta al N.C.E.U.. al
Foglio 50, part.lla 351, da adibire a deposito e movimentazione mezzi.
La causa veniva iscritto al ruolo generale n. 4401/2024, e con comparsa di costituzione e risposta dell'08.01.2025 si costituiva la contestando in fatto e in diritto l'intimazione di Controparte_3 sfratto, eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo alla e disconoscendo la CP_1 scrittura privata contenente il contratto di locazione. Alla prima udienza l'intimante chiedeva procedersi alla verificazione della scrittura, mentre l'intimata chiedeva venisse mutato il rito. Con successiva ordinanza del 21.02.2025 il G.I., rilevato che le parti non avevano dato prova di aver esperito procedimento di mediazione e che la controversia, ai sensi dell'art. 5 co. 1-bis d.lgs. 28/2010, rientra tra quelle per cui è previsto l'esperimento obbligatorio del suddetto procedimento, assegnava il termine di quindici giorni decorrenti dalla ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione e disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 420 cpc, fissando l'udienza al 25 settembre 2025.
Mutato il rito, la causa veniva iscritta al ruolo generale n. 653/2025 e alla prima udienza si dava atto del mancato esperimento della procedura di mediazione e la causa veniva mandata in decisione.
*****
La domanda va dichiarata improcedibile.
Con ordinanza del 21.02.2025 veniva riscontrato il mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria per le controversie relative alla convalida di sfratto e assegnato il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, rinviandosi all'udienza del 25.09.2025 .
La disciplina da seguire era quella quindi prevista dall'art. 5 quater D.lvo 28/2010, dove la mediazione ope iudicis diventa un requisito di procedibilità della domanda giudiziale, che deve necessariamente essere esperita entro l'udienza di rinvio disposta dal Giudice.
Sul punto si è infatti espressa la Suprema Corte con recente sentenza (n. 40035/2021) con la quale ha affermato che “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del
2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con
l'ordinanza che dispone la mediazione.”
Alla luce di quanto sopra , non avendo parte intimante ottemperato all'ordine del Giudice disposto ai sensi dell'art. 5 quater D.lvo 28/2010, di intraprendere la procedura di mediazione, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
Quanto alle spese processuali vanno dichiarate compensate essendo stato posto a carico di entrambe all'incombente non assolto.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando nel giudizio r.g. n. 653/2025 dichiara improcedibile la domanda proposta come in atti;
spese compensate.
Siracusa 30.9.2025 Il Giudice
C. Maiore