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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/03/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2636 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
, con il proc. dom. avv. Alfredo Bozzano Parte_1
- attore -
e
Condominio Via del Borgo 8 A- 8b in Genova, con il proc. dom. avv. Laura
Zuffada
- convenuto -
e
, con il proc. dom. avv. Ilaria Carassale Controparte_1
- chiamata in causa dal Condominio -
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_2
Genova, allegando:
[...]
1 - di aver percorso in discesa una scalinata sita in Via Tanini e facente parte dell'attiguo caseggiato condominiale di Via del Borgo n.8A;
- di aver percorso parte della scalinata tenendo la mano destra appoggiata al corrimano presente in loco fino a quando, nella fase di passaggio tra un pianerottolo intermedio e ulteriori scalini, non aveva “trovato” il corrimano nella “posizione dovuta” così che - non riuscendo a cogliere il necessario appoggio – era caduta riportando consistenti lesioni personali;
- che la responsabilità per l'accaduto era da ascriversi, ai sensi dell'art.2051c.c.,
al convenuto Condominio, che non aveva eliminato le irregolarità del corrimano, la cui altezza “variabile” non era conforme alle prescrizioni pubblicistiche di sicurezza;
proprio l'improvvisa variazione di altezza del corrimano rispetto agli scalini aveva cagionato la perdita di equilibrio da parte dell'attrice.
Su detti presupposti l'attrice domandava pertanto la condanna del Condominio
all'integrale risarcimento dei danni cagionati, che quantificava nell'importo di circa 115.000,00 euro.
Il Condominio Via del Borgo 8 A- 8b in Genova si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la domanda attrice, in particolare evidenziando;
- che, sulla base della documentazione in atti, doveva affermarsi che l'attrice era caduta non lungo la scalinata ma all'interno della propria abitazione;
- che non ricorreva, comunque, nesso causale tra la caduta e le condizioni della scalinata condominiale e del suo corrimano, che risultava comunque posizionato secondo la normativa di settore applicabile;
2 - che, in particolare, l'attrice aveva piena conoscenza dello stato dei luoghi, per essere ivi residente, così che doveva escludersi il ricorrere di alcuna insidia o sorpresa ai suoi danni.
Concludeva pertanto il Condominio domandando il rigetto delle domande attrici;
per il denegato caso di accoglimento delle stesse, tuttavia, chiamava in garanzia con le modalità di rito la propria compagnia assicurativa . Controparte_1
Contr (d'ora in avanti, per comodità espositiva, solo si Controparte_1
costituiva in giudizio aderendo alle difese del Condominio e richiamando le previsioni di polizza con riferimento a franchigie e scoperti.
* * * * *
Considerato che
- la documentazione acquisita consente di ritenere superata, in quanto infondata,
l'affermazione del Condominio e della compagnia assicurativa secondo cui la caduta per cui è causa si sarebbe verificata nell'appartamento dell'attrice e non lungo la menzionata scalinata;
trattasi di ipotesi ricostruttiva derivante da una lettura “difensivamente orientata” dei documenti inizialmente prodotti da parte attrice, smentita dalle successive produzioni ordinate dal giudice, e definitivamente infondata alla luce di quanto dichiarato dal testimone oculare dell'accaduto;
- infatti, all'esito dell'istruttoria svolta deve affermarsi provato che
▪ l'attrice, dell'età di 74 anni, è caduta mentre percorreva in discesa una scalinata che conduceva al caseggiato ove era posta la di lei abitazione
(circostanza reiteratamente affermata da parte convenuta e mai contestata),
3 perdendo l'equilibrio, in particolare, dopo aver affrontato una prima serie di gradini, quindi un pianerottolo, per poi discendere lungo una seconda serie di gradini e cadere nella parte finale;
▪ la dinamica è ben descritta dal teste di parte attrice sig. Testimone_1
testimone oculare: “all'altezza della scalinata del condominio di Via del
Borgo mi sono fermato, ho posato i sacchetti a terra, ho visto la signora che
stava scendendo la scalinata, volevo salutarla, sono andato verso di lei per
salutarla, neanche il tempo di chiamarla che ho visto che è andata giù come
un pera non riuscendo a prendere il corrimano. Poco prima ho visto che si
teneva al corrimano ma nel momento in cui è andata giù ho visto che non è
riuscita ad aggrapparsi al corrimano … Nel momento della caduta ho visto
che ha mollato un momento la presa poi ha tentato di riprendere il
corrimano ma non ce l'ha fatta … La scalinata è formata da due rampe, la
prima di circa 6/7 scalini, l'altra più o meno uguale o forse un pochino più
lunga. Io ho visto la signora che era già all'inizio della seconda rampa e si
stava tenendo a quella e poi è caduta direi sugli ultimi 2 o 3 scalini”
(grassetto dello scrivente);
▪ la scalinata in questione, ben visibile nelle numerose fotografie che corredano la perizia di parte prodotta dall'attrice, ha effettivamente sul lato destro, per chi scende, un corrimano costituito da un lungo tubolare in metallo, privo di interruzioni e che costeggia tutta la parete che delimita, appunto a destra la scalinata;
4 ▪ non vi sono elementi istruttori indicativi di una intrinseca insidiosità del corrimano, tale da poter indurre in errore o cagionare disorientamento in chi lo utilizzi, non potendo inferirsi una tale caratteristica dalla limitata variazione di altezza del corrimano rispetto al piano di calpestio;
▪ la ctu medica svolta in corso di giudizio ha dato conto di una normale situazione psicofisica dell'attrice prima dell'evento, e quindi di uno stato di salute che non necessitava di particolari supporti o aiuti nello scendere la gradinata, e che per contro imponeva alla donna di condursi in modo prudente e consono allo stato dei luoghi e della percorrenza affrontata, in particolare prestando la necessaria attenzione - dovuta per comune esperienza - nello scendere lungo una scalinata, peraltro ben nota, e nell'utilizzare gli esistenti presidi di sicurezza dei pedoni;
- in questa situazione - pur nella massima umana comprensione per la disavventura occorsa all'attrice - deve in termini generali ricordarsi che, sia sotto il profilo giuridico che quello sociale, il nostro ordinamento, pur apprestando massima tutela ai diritti soggettivi delle persone, non prevede né
consente una generalizzata e necessaria giurisdizionalizzazione di qualsiasi evento di danno, e in particolare non è strutturato sul presupposto di una sempre ricorrente possibilità di ascrivere a terzi qualsiasi evento di tal tipo,
pur grave e causa di sofferenza per i soggetti coinvolti;
proprio l'attenzione al necessario ricorrere del requisito del collegamento causale tra l'evento di danno e “elementi” assoggettati a esigibile controllo di soggetti terzi,
evidenzia il fatto che non ogni evento di danno deve essere necessariamente
5 ascritto a qualcuno di diverso dal danneggiato;
va dunque affermato con decisione il fatto che alcuni danni esistono e non sono, comunque, risarcibili:
in particolare, quelli in cui la condotta del danneggiato può affermarsi essere tale da interrompere il nesso causale giuridicamente rilevante;
- in chiara applicazione dei principi sopra esposti, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. allorché venga
accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della
cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque
ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un
comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di
mera occasione dell'evento, e ritenersi per contro integrato il caso fortuito”
(Cass. n.10938/18, enfasi dello scrivente) e che “… quanto più la situazione di
possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo
nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da
escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale” (Cass. n.16149/19);
- ciò posto, nel caso in esame va considerato che
6 ▪ l'attrice, pur in età non più giovane, era al momento dei fatti dedotti in giudizio capace di intendere e di volere, e ha consapevolmente affrontato una scalinata le cui caratteristiche - a cagione del fatto che si trattava di percorrenza che conduceva alla di lei abitazione - deve ritenersi fossero ampiamente note alla donna, ivi compresa la presenza e lo specifico
“andamento” del corrimano;
▪ nessun elemento istruttorio, come già evidenziato, indica che il corrimano in questione fosse intrinsecamente tale, per la propria altezza, da indurre in incertezza fisica, o comunque mettere in difficoltà, chi affrontava la scalinata in discesa;
▪ per contro, che si avvaleva del corrimano era tenuto a utilizzarlo in modo adeguato, cauto ed evitando di distaccarsi dallo stesso;
▪ invece, il teste indicato dalla stessa attrice ha chiarito che la donna è caduta in un momento stava già percorrendo la seconda “rampa” di scale (così che deve escludersi in radice il possibile rilievo di un cambiamento di altezza del corrimano tra il precedente “pianerottolo” e i successivi gradini) e aveva, per motivi ignoti - ma di cui non può affermarsi la “provenienza causale” dalla
“cosa” (il corrimano) - lasciato il corrimano;
in tale situazione fenomenica nulla consente di affermare (o comunque di ritenere provato) che l'attrice non sia riuscita a riafferrare il corrimano per difetto intrinseco dello stesso (o sua mancata manutenzione adeguata) e non per altro fattore eziologico;
7 - nelle condizioni così esposte, deve senz'altro escludersi il ricorrere di alcun nesso causale, giuridicamente rilevante, tra la caduta occorsa alla sig.ra Pt_1
e la scalinata e il suo corrimano;
- il sopra motivato difetto di nesso causale esclude in radice la possibilità di affermare il ricorrere di alcuna responsabilità di parte convenuta per l'accaduto, sia ai sensi dell'art.2043cc. che dell'art.2051c.c.;
- devono pertanto rigettarsi le domande attrici;
- l'esito processuale comporta l'assorbimento della domanda di manleva svolta
Contr dal Condominio nei confronti di
- la soccombenza di parte convenuta e della terza chiamata in relazione al supposto luogo di verificazione dei fatti (elemento che dette parti hanno individuato come principale fondamento della richiesta di rigetto della domanda attrice) induce alla compensazione delle spese di lite tra le parti;
le
Contr spese vengono compensate anche tra il Condominio e atteso l'esito processuale;
- vanno invece poste in via definitiva a carico della sola attrice le spese di ctu,
come liquidate in corso di causa;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- pone in via definitiva a carico di le spese di ctu, come Parte_1
liquidate in corso di causa;
8 - ulteriori spese di causa compensate.
Genova, 11.3.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
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