Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00850/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00043/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Barcellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio;
per la dichiarazione di nullità e/o l’annullamento
del provvedimento adottato il -OMISSIS-, con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal ricorrente, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a regolarizzare la posizione lavorativa del ricorrente medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha presentato ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Prefetto di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata in favore della ricorrente medesima in dat-OMISSIS- dalla signora -OMISSIS- in qualità di datore di lavoro.
2. Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, il rigetto si basa sul parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (di seguito ITL) di -OMISSIS-, il quale ha ritenuto che, nonostante la ditta presso la quale il ricorrente lavorava avesse dichiarato per l’anno 2020 un utile pari a € -OMISSIS- tuttavia tale dato non giustificava l’assunzione di altri lavoratori oltre i quattro già autorizzati, tenuto conto del costo medio stimato di un operaio agricolo pari a €-OMISSIS- mensili. Inoltre, in motivazione è stato evidenziato che «La congruità della capacità economica del datore viene valutata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro in rapporto al numero delle richieste: il tenore della norma preventiva, sulla scorta dei dati forniti in sede di presentazione delle istanze nulla disponendo la norma richiamata sulle eventuali vicende del lavoro oggetto dell’istanza. Tali vicende tra l’altro potrebbero essere strumentalmente usate dagli istanti per aumentare il numero delle istanze autorizzabili e per tale ragione si è ritenuto in generale di non doverle e poterle valutare» .
3. Nell’impugnare il suddetto provvedimento il ricorrente con il primo motivo ha chiesto a questo Tribunale di dichiararne la nullità per difetto di notifica. Inoltre il ricorrente con il secondo motivo ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: A) violazione dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020 , in quanto la motivazione del provvedimento stesso si fonda sull’utile d’impresa e non sul fatturato del datore di lavoro, che costituisce, a detta del ricorrente, l’indicatore corretto per la valutazione della capacità economica del datore di lavoro stesso; B) difetto di motivazione e illogicità manifesta , avendo l’Amministrazione limitato in modo arbitrario il numero delle regolarizzazioni, senza fornire criteri oggettivi di selezione tra le istanze accolte e quelle rigettate.
4. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020, “lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno…” .
Il D.M. n. 137 del 27 maggio 2020 prescrive a sua volta, all’art. 9, comma 1, che “l’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui”.
Ai sensi del comma 4, ultimo periodo, del medesimo art. 9 è altresì stabilito che “per l’imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori” .
2. Le suindicate disposizioni normative conformano la discrezionalità di cui l’Amministrazione dispone nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro che abbia presentato un’istanza di regolarizzazione, commisurandola a parametri di redditività aziendale ritenuti congrui ai fini della dimostrazione della serietà della proposta di lavoro e della garanzia dei livelli retributivi e previdenziali a favore del lavoratore.
Ebbene, il provvedimento impugnato, nella parte in cui la carenza di una congrua capacità economica dell’impresa è desunta dalla differenza tra componenti reddituali positivi e componenti negativi (il c.d. “utile”) tralasciando ogni altra valutazione sulla solidità aziendale della stessa, non rispecchia i richiamati parametri normativi. La valutazione della Prefettura avrebbe dovuto essere più articolata, incentrandosi, anche in chiave prognostica, sull’effettiva capacità economica e sulle possibilità di sviluppo del volume d’affari dell’impresa, senza arrestarsi alla valutazione dell’utile (€ -OMISSIS-) maturato con riferimento ad un solo periodo di imposta (anno 2020).
L’art. 9 comma 4 del citato D.M., infatti, si riferisce all’ultimo esercizio nella prospettiva di disporre di dati attuali, ma a maggior ragione – ad avviso del Collegio – occorre tener conto dei dati relativi agli esercizi successivi, maturati nelle more dell’evasione della domanda (nella fattispecie presentata il 23 giugno 2020, ma definita il -OMISSIS- con il provvedimento impugnato).
D’altronde, nel senso sopra indicato si è espressa la recente giurisprudenza, evidenziando che «la valutazione tecnico-discrezionale ..., di competenza dell’Ispettorato del lavoro, non può neppure risolversi in una semplice operazione aritmetica costituita dalla sottrazione del totale degli acquisti al volume d’affari, perché ciò contraddirebbe il parametro di cui al primo comma (basato sulla rilevanza anche del solo fatturato al fine di stabilire la solidità economica dell’impresa), da cui si evince che per il Ministero che ha regolamentato la fattispecie non è necessario che vi sia un utile d’esercizio per effettuare l’investimento costituito dall’assunzione di uno o più lavoratori; e ciò a differenza dell’ipotesi in cui ad assumere lavoratori sia una persona fisica, per la quale rileva unicamente il reddito» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. III, 28 gennaio 2025, n. 651).
3. Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato - nel limitarsi a recepire in modo acritico il parere dell’ITL di -OMISSIS- - difetta di un’adeguata motivazione perché la Prefettura non ha spiegato in base a quali criteri siano state accolte solo quattro delle istanze presentate, né ha esplicitato le ragioni per cui proprio quella in favore del ricorrente sia stata rigettata.
Né può considerarsi legittima la valutazione dell’ITL, che ipotizza una “strumentalità” dell’istanza avanzata in favore del ricorrente, senza offrire, però, alcun elemento fattuale a supporto di quella che, in assenza di indizi precisi, gravi e concordanti, rimane una mera ipotesi, non idonea a sorreggere l’impugnato provvedimento sfavorevole.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo motivo è fondato e, quindi, il ricorso dev’essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, che provvederà a rivalutare la sussistenza o meno dei presupposti per la regolarizzazione della posizione lavorativa del ricorrente alla luce di quanto affermato nella presente sentenza.
Resta assorbita la censura dedotta con il primo motivo, dal cui accoglimento il ricorrente non potrebbe ritrarre un’utilità maggiore.
5. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vengono distratte a favore dell’avvocato Luca Barcellini, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, da distrarsi a favore dell’avvocato Luca Barcellini, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.